SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila
ALLEGATO C AL PROGETTO
Schema di accordo quadro
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Procedura aperta finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, la prestazione del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016
CIG: 8249398296
L’anno 2020, il giorno del mese di , in , alla Via nella sede
viene stipulato il seguente
ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
TRA
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila, di seguito definito “USRA”, Codice Fiscale 9306858666, insieme all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, di seguito denominato “USRC”, Codice Fiscale 9306858667, di seguito congiuntamente gli “Uffici Speciali” o la “Stazione Appaltante” con sede in Fossa, Xxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxxxxx X. Xxxxxxx - 00000, rappresentati dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a San Xxxxxxx (CL) il 20.11.1977 (C.F.
), nella sua qualità di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila (USRA) e dall’Ing. Xxxxxxxxx Xxxx, nato a Napoli il 18.02.1976 ( ), nella sua qualità di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) i quali dichiarano di agire esclusivamente in nome e per conto della Stazione Appaltante presso la quale eleggono domicilio ai fini del presente Accordo Quadro;
E
, con sede legale in , , Codice Fiscale e Partita IVA
, in persona di legale rappresentante, nato a , il , elettivamente domiciliata ai fini del presente Accordo Quadro in ,
PREMESSO CHE
(i) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Accordo Quadro, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- USRC e USRA, indicano rispettivamente l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila;
- Accordo Quadro, indica il presente Accordo fra le Parti;
- Aggiudicatario, indica , come in epigrafe individuato e rappresentato;
- Offerta, indica l’offerta presentata dall’Aggiudicatario nell’ambito della procedura di gara relativa al presente Accordo Quadro sia per gli aspetti qualitativi che per quelli economici;
- Atti di gara: Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara, Progetto comprensivo di allegati, Patto di Integrità, ed ogni altro documento, redatto dall’USRC/USRA nell’ambito della procedura di gara relativa al presente Accordo Quadro compresi eventuali chiarimenti e/o rettifiche, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l’Aggiudicatario dovrà espletare nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro;
- Parte, indica a seconda dei casi l’USRC/USRA o l’Aggiudicatario;
- Parti, indica congiuntamente l’USRC/USRA e l’Aggiudicatario;
- Servizio, indica l’oggetto del presente Contratto di cui all’art. 2;
(ii) l’USRC/USRA, con determina n. del , sono pervenuti alla determinazione di indire una procedura di gara per l’individuazione di un unico operatore con il quale concludere un Accordo Quadro per l’affidamento dei Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un valore massimo complessivo di € 11.000.000,00 oltre IVA;
(iii) all’esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice in data / / , l’offerta presentata dall’Aggiudicatario è risultata quella economicamente più vantaggiosa, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data / / sul ;
(iv) l’Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale e di non essere soggetto alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
(v) con determina n. del è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;
(vi) è stata acquisita agli atti dell’USRA/USRC la garanzia definitiva
il
rilasciata da
(vii) l’Aggiudicatario ha acquisito il possesso/la disponibilità di una sede operativa nel territorio della provincia de L’Aquila;
(viii) si rende pertanto necessario formalizzare il rapporto tra le Parti, come sopra individuate, attraverso stipula di apposito Accordo Quadro, conforme alle condizioni nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare di gara, nell’offerta complessiva presentata dalla Società in sede di gara, nel Patto di Integrità che del presente Accordo Quadro fanno parte;
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici
1. Le Premesse, il Disciplinare di Gara, il Progetto comprensivo di allegati, il Capitolato Speciale, l’Offerta Economica, l’Offerta Tecnica, il Patto di Integrità e comunque tutti gli atti di gara anche se non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, ne sono parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile, alle linee guida, provvedimenti e più in generale a tutte le “soft laws” adottati dall’ANAC.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall’USRC/USRA prevarranno su quelli prodotti dall’Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro e/o negli Allegati sopra richiamati, si farà riferimento alle altre norme vigenti in materia.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà delle Parti, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro stesso.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Con il presente atto le Parti concludono un Accordo Quadro nell’ambito del quale USRA/USRC avranno facoltà di affidare all’Aggiudicatario contratti specifici di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali non dirigenziali di cui al vigente CCNL Funzioni locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo degli stessi USRA/USRC.
2. L’Aggiudicatario si impegna a prestare un Servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l’intera durata dell’Accordo Quadro, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.
Art. 3 – Durata, forma e condizioni di esecuzione dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha durata e validità dalla data di sua sottoscrizione e per la durata di mesi 24 (ventiquattro), prorogabili per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Nel corso di tale periodo l’USRA/USRC potrà stipulare contratti specifici con l’Aggiudicatario.
2. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto con la forma della scrittura privata elettronica.
3. L’Aggiudicatario - fermi i livelli di servizio specificamente previsti nel Capitolato Speciale e risultanti dall’Offerta Tecnica presentata - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità ed in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all’esecuzione del Servizio.
4. L’Aggiudicatario si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’USRA/USRC, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni riferibili all’attività dei due Enti.
5. L’Aggiudicatario si impegna, per tutta la durata dell’accordo quadro, a mantenere la disponibilità di una sede operativa ricompresa nella provincia de L’Aquila;
6. Il luogo di espletamento del servizio lavorativo è principalmente il comune de L’Aquila o di Fossa (AQ) ma, per esigenze motivate degli Uffici, può essere anche un altro comune comunque ricompreso nella Regione Abruzzo;
Art. 4 – Valore dell’Accordo, corrispettivo e Termini di pagamento
1. Il valore massimo del presente dell’Accordo Quadro e, quindi, la somma del valore dei singoli contratti e/o ordinativi di somministrazione di lavoro temporaneo e delle altre voci indicate nel quadro economico del Progetto, non sarà superiore, nel periodo della durata contrattuale, ad euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00) oltre IVA.
2. Il corrispettivo dei contratti specifici per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo che le Parti potranno sottoscrivere nel corso di validità del presente Accordo Quadro è stabilito in conformità all’Offerta Economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara.
3. L’USRA/USRC non garantiscono all’Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità dell’Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, costituendo il presente Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
4. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.
5. La quota di corrispettivo che l’USRA/USRC corrisponderanno all’Aggiudicatario a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
6. La quota che l’USRA/USRC andranno invece a corrispondere all’Aggiudicatario a titolo di compenso per l’attività resa è soggetta ad IVA nella misura di Xxxxx.
7. Per il servizio di somministrazione, l’USRA/USRC si obbligano a corrispondere esclusivamente il costo delle ore ordinarie effettivamente lavorate secondo quanto dettagliato all’art. 11 del Capitolato;
8. Il moltiplicatore offerto dall’aggiudicatario in sede di gara è (in cifre ed in
lettere)
9. Il moltiplicatore offerto è immutabile per l’intera durata dell’Accordo Quadro, compreso eventuale rinnovo e/o proroga tecnica, ed è identico per tutte le categorie giuridiche e per tutti i profili professionali ed economici che verranno richiesti dagli uffici Speciali.
10.Solo eventuali straordinari autorizzati ed il costo dei buoni pasto spettanti ai lavoratori, senza applicazione di alcun moltiplicatore, margine e/o maggiorazione comunque denominato, verrà corrisposto in aggiunta a quanto indicato ai punti precedenti.
11.Sono a carico dell’aggiudicatario ogni assenza, permesso e/o congedo comunque denominati spettanti ai lavoratori.
12.L’Aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, per gli ordinativi congiunti fatture mensili intestate all’USRA/USRC, per gli ordinativi disgiunti fatture mensili all’USRA o all’USRC, in tutti i casi contenenti i dati di cui all’art n. 12 del Capitolato.
00.Xx fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l’USRA/USRC ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un’apposita scheda “foglio presenze”, indicante le ore lavorate, le eventuali ore di lavoro straordinario autorizzate, e gli eventuali buoni pasto maturati, che sarà trasmessa all’Aggiudicatario a cura del lavoratore stesso.
14.L’invio delle fatture elettroniche dovrà essere corredato dal contestuale invio di fatture di cortesia agli indirizzi PEC: xxxx@xxx.xx e xxxx@xxx.xx. E’ condizione essenziale per il pagamento la regolarità attestata dalla documentazione sul versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in corso di validità nonché l’eventuale consultazione del sistema informativo EQUITALIA. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso ed il termine per la liquidazione riprenderà a decorrere solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Agenzia. USRC ed USRA si riservano la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a campione durante il periodo di esecuzione dei singoli contratti/ordinativi di fornitura (Libro matricola o documentazione analoga, modello DM 10, buste paga e ogni altra documentazione obbligatoria per legge).
00.Xx pagamento della fattura sarà corrisposto con cadenza mensile posticipata entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell’USRA/USRC.
16.Le singole fatture dovranno riportare il seguente numero di CIG e dovranno essere intestate agli Uffici. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all’Aggiudicatario, n. presso la BANCA Agenzia n. , codice ABI n. , codice CAB n. , CIN
, codice SWIFT: BIC , IBAN , indicato quale conto corrente dedicato ex lege 13 agosto 2010, n. 136.
00.Xx sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Aggiudicatario dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:
, nato a il (C.F.: )
, nato a il (C.F.: ).
18.L’Aggiudicatario si impegna a rendere note all’USRA/USRC, con comunicazione scritta a mezzo PEC, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 14, avranno effetto liberatorio per l’USRA/USRC.
19.L’Aggiudicatario garantisce, inoltre, di adempiere a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.
00.Xx sensi dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo da parte dell’Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Accordo Quadro e ai singoli contratti specifici.
21.Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole mensilità la piena conformità del Servizio ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall’USRA/USRC certificati mediante l’apposizione dell’attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.
22.E’ esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
23.L’USRA/USRC, in fase contrattuale, si riservano la facoltà, previo accordo con l’Aggiudicatario, di prevedere termini di pagamento delle fatture diversi da quanto previsto all’art. 4, punto 2, del D.Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii.
24.Scaduti i termini per il pagamento, in ottemperanza all’art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 e ss. mm. e ii., l’Aggiudicatario ha diritto al riconoscimento degli interessi Legali, al saggio di cui all’art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.
Art. 5 – Procedura per l’attivazione delle singole somministrazioni di lavoro
1. L’USRA/USRC, nel corso di validità del presente Accordo Quadro, provvederanno ad interpellare l’Aggiudicatario per stipulare contratti specifici secondo la procedura descritta nei commi che seguono.
2. L’USRA/USRC, sulla base delle proprie esigenze, procederanno preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario; modalità e durata della prestazione lavorativa; sede ed orario di lavoro; dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo) in ragione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro.
3. L’USRA/USRC procederanno poi all’invio di tale fabbisogno presunto all’Aggiudicatario; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto negli Atti di gara e nel presente Accordo Quadro.
4. L’Aggiudicatario fornirà un documento di dettaglio con indicazione di tutte le singole voci contributive e retributive applicate e del relativo utile di Agenzia. Resta fermo che il costo orario omnicomprensivo che sarà corrisposto è quello risultante dall’Offerta e calcolato secondo le modalità di cui all’art. 11 del Capitolato.
5. L’USRA/USRC procederanno, previa analisi degli elementi di cui al comma che precede, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione.
6. L’Aggiudicatario provvederà nei termini indicati nel Capitolato e senza oneri aggiuntivi per gli Uffici alla ricerca, selezione e formazione del personale, ed a proporre, in esito a tali attività, i nominativi agli Uffici entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla richiesta o quello inferiore offerto in sede di gara e pari a…………………….
7. Gli Uffici, a propria insindacabile discrezione, potranno richiedere di assistere all’attività di selezione del personale richiesto.
8. Gli Uffici, con comunicazione motivata, potranno rifiutare uno o più nominativi proposti e l’Aggiudicatario dovrà proporre almeno un nominativo in sostituzione entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. L’USRA/USRC procederanno congiuntamente o disgiuntamente, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate nel presente articolo.
Art. 6 – Disciplina degli specifici contratti di somministrazione
Ciascun contratto specifico:
1. Determinerà, mediante la compilazione di apposito modulo d’ordine, il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con l’indicazione della categoria giuridica, dei profili professionali ed economici, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo, delle mansioni da svolgere e dal grado di esperienza e professionalità richiesto, dell’orario e luogo di servizio e dei dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo. Il costo orario omnicomprensivo sarà determinato in modo conforme all’art. 11 del Capitolato ed all’allegato A al Progetto;
2. prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente e di ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e/o pattizia non derogabile;
3. sarà conforme agli elementi giuridici, economici e qualitativi determinati nel presente Accordo Quadro;
4. potrà prevedere la somministrazione di profili giuridici, professionali ed economici ulteriori rispetto a quelli indicati negli allegati al Progetto. In tal caso, si applicheranno le medesime condizioni economiche previo calcolo, da parte degli Uffici, del relativo costo orario utilizzando le medesime voci di costo di cui agli atti di gara.
5.con la stipula del contratto specifico l’Aggiudicatario si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
0.xx stipulazione dei Contratti specifici avverrà secondo le prescrizioni di cui al Capitolato, del presente Accordo Quadro e del Dlgs n. 81 del 15 giugno 2015;
7.Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.
8.Gli specifici contratti di somministrazione di valore e importi superiori ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) verranno sottoscritti con la forma della scrittura privata elettronica mentre quelli aventi importi inferiori saranno conclusi mediante apposito scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata.
Art. 7 – Requisiti del personale somministrato
1.I prestatori di Lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Funzioni Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
0.Xx personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Aggiudicatario, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’USRA/USRC.
3.L’aggiudicatario attuerà eventuali proposte migliorative in riferimento alla formazione del personale come da offerta tecnica presentata in sede di gara.
4.L’attività del lavoratore presso la Stazione Appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego, di conflitto di interessi in quanto applicabili. E’ inoltre, soggetta alle previsioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Utilizzatore ed al Patto di integrità allegato al presente Accordo Quadro.
Art. 8 - Cauzione
1. All’atto della stipula del presente Accordo Quadro, l’Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza dell’Accordo Quadro e comunque non svincolabile sino al completo adempimento
delle obbligazioni dell’Aggiudicatario, è prestata per un importo esente da IVA di € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), pari al 10% del valore dell’accordo quadro di cui all’art. 4 del presente Contratto e salva l’applicabilità di riduzioni o maggiorazioni ai sensi dell’art. 103 del dlgs n. 50 del 2016.
3. Detta cauzione ha la funzione di garantire tutti i contratti specifici che dovessero essere sottoscritti tra le Parti in forza del presente Accordo Quadro.
Art. 9 – Compiti, obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario
1. L’Aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei da somministrare all’USRA/USRC.
2. I compiti e le responsabilità dell’Aggiudicatario sono indicati agli artt. 6 ed 8 dell’allegato B al Progetto (Capitolato Speciale) ed in particolare ma a titolo non esaustivo:
a) L’Aggiudicatario dovrà nominare il team di lavoro per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e darne comunicazione agli Uffici Speciali entro 5 (cinque) giorni dalla stipula,
b) L’Aggiudicatario dovrà fornire personale già istruito e formato, sia in relazione alle tipologie di attività da svolgere che sui rischi sul lavoro in generale.
c) L’Aggiudicatario, a fronte della richiesta di fornitura, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto nei termini indicati nel Capitolato, salva offerta tecnica migliorativa.
d) Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Aggiudicatario con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
e) L’Aggiudicatario dovrà garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
f) L’Aggiudicatario dovrà stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
g) L’Aggiudicatario dovrà trasmettere all’USRA/USRC, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra l’Aggiudicatario e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
h) L’Aggiudicatario dovrà sostituire detto personale entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio (oltre i 7 giorni) ovvero in caso di dimissioni, a meno che l’USRA/USRC, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione.
i) L’Aggiudicatario dovrà attuare l’art. 31 del CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro in riferimento all’elenco del personale utilizzato dagli Uffici Speciali nei sei mesi antecedenti alla gara (Allegato 10).
j) L’Aggiudicatario dovrà rispettare ed attuare quanto proposto come Offerta tecnica in sede di gara, ed in particolare:
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3. Le attività di selezione e formazione dovranno essere rendicontate all’USRA/USRC mediante apposite relazioni periodiche su richieste di detti Uffici.
4. L’USRA/USRC potranno richiedere in qualsiasi momento all’Aggiudicatario l’esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione obbligatoria per legge.
5. Qualora da tali documenti l’Aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’USRA/USRC potranno
procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
6. In ogni caso, l’Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente USRA/USRC in relazione a qualsivoglia danno cagionato dai Lavoratori somministrati, dai propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.
Art. 10 - Obblighi dell’Aggiudicatario derivanti da normative specifiche
1. L’Aggiudicatario si impegna - per tutta la durata dell’Accordo Quadro - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative
vigenti relative all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa.
2. L’Aggiudicatario si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell’USRA/USRC, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare
tempestivamente all’USRA/USRC ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.
3. L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare il Patto di Integrità e a consegnare in sede di stipula del contratto individuale di lavoro copia della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, ivi compresi i Piani Triennali dell’USRA e
dell’USRC.
4. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art. 11 - Responsabilità e oneri a carico dell’USRA/USRC
1. L’USRA/USRC si obbligano a rispettare quanto indicato all’articolo 9 dell’allegato B al Progetto (Capitolato Speciale) ed in particolare si obbligano a:
a) individuare e comunicare all’Aggiudicatario il nominativo del/i responsabile/i per l’esecuzione dell’Accordo Quadro;
b) comunicare all’Aggiudicatario i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo;
c) corrispondere all’Aggiudicatario il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta e specificata all’art. 11 del Capitolato;
d) versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Aggiudicatario, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Aggiudicatario, anche mediante escussione della fideiussione di cui all’art. 8 che precede;
e) segnalare tempestivamente all’agenzia aggiudicataria le circostanze rilevanti ai fini dell’esercizio del potere disciplinare nei confronti del lavoratore: a norma dell’art. 35 del Dlgs n. 81 del 2015 e dell’art. 7 della L. 300/70;
f) adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 12 - Continuità operativa
1. L’Aggiudicatario si impegna a porre e a mantenere in essere piani e strumenti di continuità operativa che consentano di prestare i Servizi anche al verificarsi di eventi eccezionali.
2. Qualora intervenissero dei motivi ostativi alla prestazione dei Servizi da parte dell’Aggiudicatario, questi dovrà darne
immediata notizia per iscritto all’USRA/USRC, indicando le motivazioni specifiche di detto inadempimento, adoperandosi a corrispondere all’USRA/USRC le penali previsti al seguente art. 13.
Art. 13 - Penali
Gli inadempimenti da cui può scaturire l’applicazione di una penale, l’entità delle penali applicabili in caso di inadempimento ed il procedimento in contraddittorio sono quelli di cui all’art. 14 del Capitolato.
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 14 - Cause di recesso e/o risoluzione dall’Accordo quadro
Le ipotesi di recesso e di risoluzione dell’Accordo Quadro, le relative conseguenze e la procedura attuabile sono disciplinate dall’articolo 17 dell’allegato B al Progetto (Capitolato Speciale) per quanto non ulteriormente indicato nel presente Accordo Quadro.
Art. 15 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, dei Servizi, del credito – Divieto di Subappalto
1. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere o concedere in subappalto l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.
2. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la facoltà per l'USRA/USRC di risolvere l’Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente,
l’Aggiudicatario dovrà rispondere, sia verso l’USRA/USRC sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del presente contratto compiute dall’Impresa subappaltatrice.
4. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro a pena di nullità della cessione
stessa. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario a tale divieto, l’USRA/USRC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
5. E’ fatto altresì divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall’esecuzione dei
Contratti specifici eventualmente sottoscritti tra le Parti nel corso di validità dell’Accordo Quadro e di conferire procure all’incasso.
Art. 16 - Diritti sindacali
2. Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente.
3. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. Funzioni Locali vigente.
Art. 17 - Tutela dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati personali è USRA/USRC.
2. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l’USRA/USRC è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e dei Regolamenti UE
vigenti, pena la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione e salvo il diritto dell’USRA/USRC e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
3. I trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente
svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, dei Regolamenti UE vigenti e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
4. L’Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.
Art. 18 - Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l’esecuzione, la risoluzione e l’interpretazione del presente Accordo Quadro, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro dell’Aquila.
Art. 19 - Personale incaricato
1. L’Aggiudicatario ed il personale da questa incaricato sono tenuti al rispetto del segreto professionale (art. 622 del Codice Penale) su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e la documentazione dell’USRA/USRC, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento dei servizi oggetto di gara.
2. L’Aggiudicatario ed il personale da questa incaricato si impegnano rispettare il Patto di Integrità allegato al presente Accordo Quadro.
Art. 20 - Registrazione e spese
1. Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso a spese della Parte interessata e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Ogni ulteriore spesa inerente al presente Accordo Quadro è a carico dell’Aggiudicatario.
2 Il presente Accordo Quadro si compone di una Premessa e di 20 (venti) articoli ed è redatti su 12 facciate complessive; consta di tre originali digitali, uno per l’USRA, uno per l’USRC e uno per l’Aggiudicatario.
Elenco degli allegati:
1. Procura conferimento poteri;
2. Patto di Integrità;
3. Atti di Gara;
4. Offerta Economica dell’Aggiudicatario;
5. Offerta Tecnica dell’Aggiudicatario;
Letto, firmato e sottoscritto a L’Aquila, il .
Per l’USRA
Per l’USRC L’Aggiudicatario
Dichiarazione dell’Aggiudicatario annessa all’Accordo Quadro
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell’Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro e dei documenti in atti richiamati nell’Accordo Quadro.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto , in qualità di
dell’Aggiudicatario, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nell’Accordo Quadro e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:
Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione dell’Accordo Quadro Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento
Art. 8 – Cauzione
Art. 9 – Obblighi dell’Aggiudicatario
Art. 13 - Penali
Art. 14 – Cause di recesso e/o risoluzione dell’Accordo Quadro
Art. 15 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro, dei Servizi, del credito – divieto di subappalto Art. 17 - Tutela dei dati personali
Art. 18 - Foro competente
Il Rappresentante Legale