AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Generali
Decreto rep. n. 692/2020 Prot n. 97891
Anno | 2000 | Tit. | I | Cl. | 3 | Fasc. | 12 |
OGGETTO | Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – modifiche |
IL RETTORE
Premesso che con X.X. xxxx. n. 305535 del 15 luglio 2019 è stata emanata la versione vigente del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente con delibere rep. n. 130 del 10 dicembre 2019 e rep. n. 338 del 17 dicembre 2019 hanno dato mandato al Rettore di modificare il predetto Regolamento coerentemente alle indicazioni contenute nelle premesse delle delibere stesse;
Vista la richiesta di emanazione pervenuta dell’Ufficio Personale Docente con email del 28 gennaio 2020 con la quale viene specificato che la modifica dell'articolo 4, comma 5 del medesimo Regolamento è applicabile a partire dall'anno accademico 2019-2020;
Ritenuto che il conferimento del mandato al Rettore da parte del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione implicitamente presupponga l’approvazione del testo del regolamento allegato da parte degli Organi collegiali;
Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo
DECRETA
1. | di emanare il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” che fa parte integrante del presente Decreto, come da mandato conferito al Rettore con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente rep. n. 130 del 10 dicembre 2019 e rep. n. 338 del 17 dicembre 2019; |
2. | di stabilire che: - il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione; -la modifica dell'articolo 4, comma 5 del medesimo Regolamento è applicabile a partire dall'anno accademico 2019-2020; |
La Responsabile del | La Dirigente | Il Direttore Generale |
procedimento amministrativo | ||
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | ||
Data | Data | Data |
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Generali
3. | di incaricare l’Ufficio Affari Generali e l’Ufficio Personale Docente dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. |
Padova, 19/02/2020
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005
La Responsabile del | La Dirigente | Il Direttore Generale |
procedimento amministrativo | ||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | |
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | ||
Data | Data | Data |
2
REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
Art. 1. OGGETTO E TIPOLOGIE
1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell’art. 23 della L. 240/2010, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento, mediante la stipulazione di contratti, di incarichi per attività di insegnamento nei corsi di studio di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento Didattico di Ateneo impartiti dall'Università degli Studi di Padova.
2. Gli incarichi possono essere conferiti:
a) per attività d’insegnamento di alta qualificazione con riferimento a un insegnamento o a una parte di esso (art. 23 co. 1 L. 240/2010);
b) per specifiche esigenze didattiche, anche integrative (art. 23 co. 2 L. 240/2010);
c) al fine di favorire l’internazionalizzazione con riferimento a un insegnamento o a una parte di esso o per attività di didattica integrativa (art. 23 co. 3 L. 240/2010).
Art. 2. INCARICHI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA DI UN INSEGNAMENTO DI ALTA QUALIFICAZIONE
1. Gli incarichi di cui all’art. 1 co. 2 lett. a) possono essere conferiti a titolo oneroso o a titolo gratuito, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca.
2. Il numero degli incarichi a titolo gratuito, fatta eccezione per quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non può superare, nell'anno accademico, il
5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Padova.
3. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso.
4. I contratti sono trasmessi al Nucleo di valutazione per la verifica della congruità del curriculum scientifico e/o professionale con l’incarico affidato.
5. Alla stipula dei contratti di cui al presente articolo provvede il Rettore, che può delegare i responsabili delle strutture proponenti.
Art. 3. INCARICHI PER SPECIFICHE ESIGENZE DIDATTICHE ANCHE INTEGRATIVE
1. Gli incarichi di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) possono essere conferiti esclusivamente a titolo oneroso per specifiche esigenze di didattica curriculare o integrativa.
2. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso oppure lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con delibera del Consiglio di Dipartimento previa valutazione del curriculum e di ogni altro titolo relativo all’esperto al quale si propone di attribuire l’incarico.
4. Alla stipula dei contratti di cui al presente articolo provvedono i responsabili delle strutture che conferiscono gli incarichi.
Art. 4. PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA (CUI ALL’ART. 1, CO. 2, LETT. B E DEL PRECEDENTE ART. 3)
1. In sede di programmazione didattica annuale i Consigli di Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili, individuano gli insegnamenti inseriti nell’offerta formativa dei Corsi di studio impartiti che non trovano copertura mediante le procedure per l’attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a docenti e ricercatori dell’Ateneo. I Dipartimenti possono attivare le procedure per la stipula di contratti solo dopo aver assegnato i compiti didattici istituzionali e gli eventuali affidamenti aggiuntivi ai Professori di I e II fascia, ai Ricercatori a tempo determinato e previo loro consenso, ai Ricercatori a tempo indeterminato.
2. Il conferimento degli incarichi di cui all’art 1 co. 2 lett. b) avviene mediante procedura comparativa indetta con bando emanato dal responsabile della struttura interessata. Del bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di ateneo.
3. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata in base ai criteri del bando da un’apposita commissione che formula la relativa graduatoria e la trasmette, entro 10 gg dalla conclusione dei lavori al Responsabile della struttura che, previa verifica della regolarità formale, procederà all’approvazione degli stessi e all’affidamento dell’incarico d’insegnamento. La graduatoria ha validità solo per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.
4. Alle procedure comparative sono ammessi soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali.
Costituiscono titoli preferenziali i titoli di dottore di ricerca, specializzazione medica, abilitazione ovvero titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione conseguita secondo le procedure previste dall’art. 16 della legge 23 dicembre 2010 n. 240 e successivi provvedimenti di attuazione.
5. Possono partecipare alle procedure comparative i titolari di assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova, altre università, enti pubblici di ricerca e sperimentazione e presso gli altri enti indicati nell’art. 22 della L. 240/2010. Per i titolari di assegni di ricerca dell’Università di Padova è richiesta l’autorizzazione del Responsabile scientifico, ove presente, o del Direttore del Dipartimento presso cui gli assegnisti svolgono la propria ricerca. Il Responsabile scientifico nel rilasciare l’autorizzazione verificherà che l’assegnista non superi 50 ore complessive per anno accademico di attività didattica, escluse le ore nei Corsi di studio erogati all’estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall’Ateneo.
6. Alle procedure comparative può inoltre partecipare il personale tecnico amministrativo e i collaboratori esperti linguistici.
7. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo possono svolgere esclusivamente attività didattica integrativa, previa approvazione del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato e compatibilmente con l’impegno di studio ed entro i limiti massimi previsti dal D.M. 45/2013.
8. Per garantire il livello di qualità della didattica l’Ateneo non procederà alla stipula di contratti d’insegnamento con soggetti i quali superino, nell’anno accademico di riferimento, le 200 ore di didattica assegnata.
9. Le informazioni essenziali relative al contratto sono pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di Ateneo ed eventualmente nel sito web della struttura conferente.
Art. 5. STIPULA, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI INCARICHI DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3
1. Gli incarichi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva dell’attività didattica svolta.
2. Il rinnovo può avvenire purché vi siano i presupposti previsti dalla normativa vigente e, quindi, rimangano inalterati il compenso, l'attività assegnata e l'impegno richiesto al docente, e a condizione che tale operazione trovi capienza nel budget annuale della struttura conferente l’incarico. Il rinnovo deve inoltre intervenire in continuità con il precedente contratto e deve essere deliberato dalla stessa struttura che ha conferito il primo contratto, previa verifica della persistenza delle originarie esigenze didattiche, della disponibilità economica e delle seguenti ulteriori condizioni:
a) valutazione degli studenti maggiore o uguale a 6 decimi, qualora presente, considerando l'ultimo dato disponibile relativo alla 'soddisfazione complessiva';
b) adeguata compilazione del Syllabus;
c) adeguata compilazione del registro didattico;
d) adempimento degli altri obblighi contrattuali.
3. Per i contratti che hanno per oggetto una parte di un insegnamento è ammesso il rinnovo solo se è garantita la copertura della restante parte a complessiva invarianza di spesa rispetto all’anno precedente, oppure se la restante parte rientra nei compiti didattici di un docente strutturato.
4. I livelli minimi e massimi del trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione. Per gli incarichi di cui al precedente articolo 3, l’importo dovrà essere determinato secondo le previsioni del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 23, co. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 6. INCARICHI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO FINALIZZATI A FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
1. Per favorire l’internazionalizzazione l’Università può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama anche utilizzando fondi donati ad hoc da soggetti privati, imprese e o fondazioni ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. c) del presente regolamento.
2. Rientrano nelle previsioni del co. 1 i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani residenti all’estero da almeno 12 mesi.
3. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l’attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa.
4. Su richiesta della struttura interessata il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
5. Il trattamento economico è determinato, su proposta della struttura richiedente, dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
6. I curricula degli assegnatari dei contratti sono pubblicizzati nel sito web dell’Università degli Studi di Padova.
7. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati fino ad una durata massima di cinque anni complessivi. Il rinnovo può avvenire previa valutazione positiva dell’attività didattica svolta secondo le condizioni di cui al precedente art. 5 co. 3 e 4.
8. Alla stipula dei contratti di cui al presente articolo provvede il Rettore, che può attribuire delega ai direttori delle strutture richiedenti.
Art. 7. COMPITI E DOVERI DEI TITOLARI DI CONTRATTO DI INSEGNAMENTO
2. L’accertamento, previa formale contestazione, del mancato assolvimento degli obblighi contrattuali impedisce il rinnovo del contratto in essere e l'impossibilità di stipulare altri contratti e di svolgere attività didattica insegnamento presso l'Università di Padova nei cinque anni successivi all’accertamento stesso.
3. Fatto salvo l’obbligo di adempimento degli obblighi contrattuali, i titolari di contratto ai sensi del presente regolamento non possono svolgere altre attività o funzioni che determinino un conflitto di interessi con il loro specifico incarico all’interno dell’Università.
4. La stipula di contratti di insegnamento ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Art. 8. DIVIETI PARENTALI
1. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati da coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9. NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’emanazione e troverà applicazione dall’anno accademico 2018/2019 per le nuove attribuzioni di incarichi di insegnamento.
2. Alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento vengono fatte salve tutte le procedure sinora bandite o rinnovate ai sensi della precedente regolamentazione.