ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE INTEGRATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL MALATO ONCOLOGICO
ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE INTEGRATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL MALATO ONCOLOGICO
TRA
L’Azienda USL Toscana Centro (d’ora in poi solo USL Centro) P.I. 06593810481, rappresentata nel presente atto dal Direttore della S.S. Accordi convenzionali e convenzioni non sanitarie Xxxx. Xxxxx Xxxx, nato a Firenze il 06/03/1957 domiciliato per la carica in xxx X. Xxxxx, x.00 Xxxxxxx, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione n……………del ;
E
L’Associazione Tages Onlus (d’ora in poi solo Associazione) con sede in Firenze, via della Torretta 14, 50137, legalmente rappresentata dal Suo Presidente nella persona di Xxxxxx Xxxxx nato il 21/08/1978 a Firenze, che agisce in nome, per conto e nell’interesse della stessa presso la quale risulta domiciliata per la carica
PREMESSA
.Premesso che l’Associazione promuove attività di informazione, divulgazione, prevenzione e ricerca sulla cura e sulla riabilitazione a favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari nonché degli operatori coinvolti nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali oncologici e promuove altresì attività di sostegno a favore dei pazienti oncologici nell'affrontare le difficoltà psicologiche e fisiche conseguenti a tali percorsi e a favorirne l’adattamento lungo tutto l’arco di vita;
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Premesso ciò l’Associazione si impegna a supportare con iniziative e strumenti culturali, formativi, finanziari e tecnici il personale e le organizzazioni che operano nell’ambito del Dipartimento Oncologico della Azienda USL Toscana Centro. Le attività associative e conseguentemente l’attivazione di specifiche convenzioni fra USL Toscana Centro e Tages Onlus fa riferimento alle seguenti aree: (i)
action-research, con riferimento al supporto metodologico allo sviluppo di progetti, ricerche e attività formative o divulgative rivolte al personale dipartimentale o all’utenza; (ii) supporto psico-sociale rivolto a pazienti e familiari, con riferimento agli interventi psicologici, psicoterapeutici e sociali; (iii) supporto strumentale, con riferimento al reperire risorse e strumenti utili all’attività assistenziale. Tutte le attività sono complementari e non sostitutive dei servizi di competenza della Azienda USL Toscana Centro.
Le predette attività sono svolte dall’Associazione in forma gratuita senza richiedere pertanto alcun compenso a USL Toscana Centro
ART. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il personale reso disponibile dall’Associazione svolgerà la propria attività presso le Strutture ed i Servizi del Dipartimento Oncologico della Azienda USL Toscana Centro; ogni specifica collaborazione tra Associazione e Azienda USL Toscana Centro sarà oggetto di specifici protocolli operativi concordati tra le parti e sottoscritti dal Presidente della Associazione e, per Azienda USL Toscana Centro, dal Direttore della Struttura / Servizio ospedaliero e territoriale interessato.
Il personale dell’Associazione collaborerà secondo l’impegno specificato ed approvato fra le parti, seguendo le indicazioni operative del Direttore del Dipartimento in cui svolge la propria attività e nel rispetto delle linee d’indirizzo dei riferimenti per la specifica area.
La Azienda USL Toscana Centro si impegna a mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessari, nonché il personale dipendente essenziale e necessario per l’espletamento dell’attività di cui alla presente convenzione.
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 la sicurezza dei locali e degli edifici restano a carico della Azienda USL Toscana Centro.
L’Associazione garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, e si impegna a coordinarsi e cooperare con l’Azienda al fine di informarsi reciprocamente su eventuali rischi da interferenza e sulle misure necessarie per eliminarli e ridurli.
ART. 3 ACCESSO E RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE
L’accesso del personale dell’Associazione alle strutture aziendali per le attività è consentito nei giorni e nell’orario concordati con il referente progetto-specifico, interfaccia dell’Associazione con la/le Strutture di Azienda Usl Toscana Centro di volta in volta coinvolte.
Ogni membro del personale dell’Associazione dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento che gli consentirà di accedere alle strutture di ricovero per lo svolgimento dell’attività.
L’Associazione si impegna a fornire alla Azienda USL Toscana Centro l’elenco del personale dell’Associazione che svolge la propria attività presso il Dipartimento Oncologico, provvedendo a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e integrazioni. In particolare, l’eventuale defezione di una o più persone dell’Associazione dovrà essere tempestivamente comunicata al referente.
ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROGETTO
Il Referente scientifico del presente accordo quadro è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Dipartimento Oncologico che dovrà monitorare e verificare l’effettiva effettuazione alle attività oggetto del presente atto.
Per l’Associazione il referente è il ……………………..
ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE
L’Associazione provvederà a garantire che il personale impegnato sia assicurato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell’attività. L’assicurazione sarà a carico del professionista stesso e pertanto Tages si impegna a verificare che questi abbia assolto a tale incombenza assicurativa secondo le indicazioni riportate nella presente convenzione. Tale assicurazione dovrà inoltre garantire il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa. Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.
Art. 6 PROGRAMMAZIONE
Le attività sono organizzate e programmate di concerto tra l’Associazione e il referente del singolo progetto al fine di ottimizzare le risorse umane e valorizzare la funzione del volontariato. Il referente, in caso di necessità rilevata, può indire riunioni e confrontarsi con l’Associazione per chiarire, analizzare
ed eliminare situazioni di difficoltà che potrebbero abbassare e/o interferire negativamente con il livello della qualità delle attività svolte.
ART 7 DIVIETI / VINCOLI /INCOMPATIBILITA’
1. E’ fatto assoluto divieto al personale dell’Associazione di erogare prestazioni istituzionalmente riservate al personale medico e altre figure sanitarie della Azienda USL Toscana Centro al di fuori di specifiche finalità progettuali concordate con la Azienda USL Toscana Centro .
2. Per motivi contingenti, di carattere sanitario e/o organizzativo, può essere temporaneamente impedito al personale dell’Associazione l’accesso ai locali per lo svolgimento della loro attività.
3. Qualora gli interventi del personale dell’Associazione siano svolti direttamente a favore dell’assistito, essi saranno comunque strettamente connessi e subordinati al consenso del malato, il quale potrà accettarne il supporto per decisione assunta in piena autonomia e libertà al di fuori di ogni condizionamento. In caso di negazione dell’assenso, il personale dell’Associazione è tenuto al rispetto della decisione del paziente..
4. L’Associazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere all’ Associazione la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L’ Associazione si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Associazione .
ART 8–TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. La Azienda USL Toscana Centro, Titolare del trattamento dei dati personali, nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina l’Associazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D. Lgs. 196/03, come dal modello di atto di nomina allegato alla deliberazione di adozione dello schema della presente convenzione.
2. L’Associazione si impegna a nominare formalmente il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione alla Azienda USL Toscana Centro.
3. L’Associazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
4. L’Associazione è tenuta, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dalla Azienda USL Toscana Centro nel Regolamento Aziendale di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso l’Associazione si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Azienda USL Toscana Centro o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso della stessa Azienda USL Toscana Centro , non rientrando tali operazioni tra quelle affidate all’Associazione. L’Associazione si impegna ad informare oralmente o per scritto l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03.
5. L’Associazione prende atto che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
ART. 9- CODICE ETICO
I professionisti che operano nell’ambito del servizio svolto dall’Associazione sono tenuti ad osservare, nell’espletamento della propria attività, i principi contenuti nel codice etico dell’azienda.
La violazione del codice etico può comportare, in base alla gravità, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità
ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE
La Azienda USL Toscana Centro provvede, tramite il servizio competente, a fornire al personale dell’Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
L’Associazione si fa garante della tutela e sicurezza del proprio personale, valutando l’opportunità della sorveglianza sanitaria e della formazione in materia come previsto dalla normativa vigente.
ART. 11 – DURATA E RECESSO
La validità della presente convenzione decorre dal 1° dicembre 2018 fino al 30/11/2023.
Le parti possono recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare all’altra con raccomandata A.R. o qualsiasi altro mezzo.
ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis allegato B del D.P.R. 642/1972. Le spese per la registrazione in caso d’uso saranno a carico della parte richiedente.
ART. 13 – FORO COMPETENTE
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Firenze.
ART. 14- NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del Codice Civile, se e in quanto applicabili e alle norme specifiche nella materia oggetto del medesimo atto.
Letto, confermato e sottoscritto Firenze li
Per l’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore S.S. Accordi contrattuali e
convenzioni non sanitarie ( xxxx. Xxxxx Xxxx)
Per l’Associazione Tages Onlus Il Presidente