REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
BERGAMO – LECCO –SONDRIO
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx x. 00/x – 00000 Xxxxxxx
Per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici Aler o da essa gestiti, nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo e di Lecco – opere da idraulico– CIG …………………
L’anno ……………… il giorno …………………. del mese di ………………….
TRA
a) …………………………………………, nella sua qualità di Direttore Generale dell’AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;
E
b) , di seguito denominato “Appaltatore”;
PREMESSO
- che in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. ………………. in data ………………
i lavori in oggetto stati aggiudicati alla ………………… con sede in
Via ……………….. n. ……………. - <cap> <città> (prov…..) P.IVA/Cod. Fisc. ………………………… per l’offerto sconto del …….% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € ………………..
e pertanto per un importo di € …………………… oltre ad €
……………….. per oneri di sicurezza, il tutto maggiorato dell’IVA
di legge;
- che è stata accertata, in capo all’Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;
- che è stata prodotta dall’Appaltatore la dichiarazione prevista dall’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- che l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, a mezzo di polizza fidejussoria n. ………………….. per un importo di €
………………………… emessa da ………………….……. in data ;
- che l’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n. ……………
ai sensi dell’articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la compagnia ……………………………. in data ………………………… per le opere oggetto del contratto, che comprende la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00;
- che è stata accertata, in capo all’Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti speciali di cui all’art. 10 del disciplinare di gara;
- che è stato prodotto dall’Appaltatore PassOE cod.
………………………… tramite AVCpass di ANAC;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 – Oggetto del contratto
La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici Aler o da essa gestiti, nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo e di Lecco – opere da idraulico - in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto avvenuta in data ………………….
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per la parte non abrogata;
b) il capitolato speciale d’appalto;
c) l’elenco degli elaborati;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il cronoprogramma dei lavori;
f) l’elenco delle consistenze del lotto;
g) il Quadro Tecnico Economico – Ammontare D’Appalto – Stima delle Categorie dei Lavori e dell’Incidenza Della Manodopera di ciascun lotto;
h) il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
i) le polizze di garanzia;
j) l’offerta economica.
k) il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia X/1299 del 30/1/2014.
l) Il Codice Etico di Aler bg-lc-so, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante
Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID ……………………….., sezione “Documentazione di gara”, e archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato presso l’Ufficio Appalti.
Articolo 3 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.
Articolo 4 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € (diconsi
euro …………………………………/..), oltre IVA nella misura di legge;
detto importo risulta così meglio specificato: € ……………………….
per le prestazioni appaltate ed € …………………. per oneri di sicurezza.
I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel
capitolato speciale d’appalto. Articolo 5 – Revisione prezzi
Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il comma
1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 32 del Capitolato Speciale d’appalto-parte I.
Articolo 6 – Anticipazione
Ai sensi dell’art. 27 del capitolato speciale d’appalto-parte I, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori alle condizioni previsti dall’art. 35, comma 18 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo
3 L. n. 136/2010
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: Banca:
……………………………………; IBAN: ………………………………………..
L’Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: …………………… nato il
……………………. a ……………… e residente a …………………….. (…) in Via …………………………, n. …, C.F. ………………………………...
L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 “codice destinatario” il codice ………………… - UOG di ,
destinataria della fattura.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati
sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola
sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata
comunicazione all’ente committente.
Articolo 8 – Cauzione
Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui alle premesse
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 9 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto
La durata del contratto si intende fissata nel limite massimo per ultimare i lavori appaltati.
Il limite massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e per consegnare l’opera in perfetta condizione d’uso è fissato in giorni 730 (diconsi settecentotrenta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I termini per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei
lavori, l’eventuale variazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.
L’importo della penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altar natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell’Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni od ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 10 - Condotta dei lavori
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti. Articolo 11 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti – norme di sicurezza
L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori
dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.
In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.
L’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di
applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e
6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.
Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.
Articolo 12 – Subappalto
Si dà atto che in sede di gara l’appaltatore ha dichiarato di voler
subappaltare, in misura di legge, le seguenti opere:
………………………. nei limiti di cui alla normativa.
La Stazione Appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dell'esecuzione dei lavori affidati ai subappaltatori.
L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e ss.mm.ii., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del presente capoverso.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Articolo 13 – Responsabilità verso terzi
L’Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare
tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’Appaltatore, ha stipulato apposita polizza assicurativa, di cui alle premesse, n. ……………………. in data
………………………. rilasciata da ……………………………………………, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto alle condizioni previste dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il
massimale assicurato.
Articolo 14 - Risoluzione del contratto
Rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.
Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da
parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di
contratto e allo scopo dell’opera;
j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal C.S.E.;
k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
l) l’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.;
m) l’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;
n) l’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di
reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
o) violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.
r) la violazione da parte dell’Appaltatore di uno degli impegni previsti all’art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.
Articolo 16 - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
L’ente committente recederà dal contratto qualora vengano
accertate cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011. Articolo 17 – Ulteriori obblighi dell’Appaltatore
L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L’Appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 18 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.
Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell’Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell’allegato
Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa. Articolo 21 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie tra l’ente committente e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bergamo. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente atto viene da me, Ufficiale Xxxxxxx, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona di
…………………………………..
L’APPALTATORE ………………………… nella persona di ……………………