Contract
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE EMERGENZE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE NELLE AREE INDUSTRIALE E PORTUALE DI PORTO MARGHERA – VENEZIA
tra
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, via Ospedale Civile, 24 (P.I. 03382700288), rappresentata dal Direttore Generale Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con DCRV n. 81 del 21/07/202;
e
Ente della Zona Industriale di Porto Marghera (di seguito EZI) con sede legale a Xxxxxxx- Xxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – Xxxx 1 – Palazzo Lybra, (C.F. e P.I. 00411390271), rappresentata dal Presidente pro tempore xxx. Xxxxxx Xxxxxx, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2020,
di seguito congiuntamente definite “le Parti”,
premesso che
• con DDG ARPAV n. 25 del 27/01/2017 e n. 95 del 10/12/2019 sono stati sottoscritti il primo e il secondo “Accordo di Programma per l’organizzazione e la gestione delle emergenze nell’ambito delle attività di produzione e movimentazione delle merci pericolose nelle aree industriale e portuale di Porto Marghera – Venezia”;
• le Parti hanno reciprocamente manifestato il proprio interesse a sottoscrivere un nuovo accordo triennale in quanto la Prefettura di Venezia con decreto n. 95515 del 06/12/2021 ha riesaminato il Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XXX) xxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, recependo la gestione e l’organizzazione della sala operativa EZI, così come definita nell’ultimo Accordo sottoscritto in data 12/12/2019;
tutto ciò premesso,
si conviene quanto segue Articolo 1 – Oggetto
Il presente accordo disciplina la ripartizione tra le Parti di attività ed eventuali oneri relativamente alla gestione della sala operativa EZI, con particolare riferimento al monitoraggio delle aree relative agli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante ricadenti all’interno dell’Area Industriale e Portuale di Porto Marghera, nelle situazioni di emergenza, nell’ambito dell’attività di movimentazione e produzione di sostanze pericolose.
Articolo 2 – Decorrenza, durata e recesso
2.1 Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla sottoscrizione sino al 31.01.2026.
2.2.Ciascuna parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
Articolo 3 – Obbligazioni delle Parti
3.1. XXXXX si impegna a:
a) prevedere l’acquisizione e messa a disposizione della sala operativa EZI dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio costituite da rilevatori/sensori aziendali che, collocati all’interno degli stabilimenti n rilevano la presenza delle sostanze pericolose;
b) definire, con i gestori degli stabilimenti, le soglie e le logiche di comunicazione per la gestione delle segnalazioni provenienti dalle reti dei rilevatori/sensori;
c) garantire, dal punto di vista informatico, il trasferimento dei dati acquisiti dai rilevatori/sensori ziendali attraverso la rete internet ARPAV, mantenendo operativa presso la sala operativa EZI, una postazione costituita da un p.c. e video per il servizio esclusivo di ricevimento dei dati in input dalle reti dei rilevatori/sensori aziendali;
d) a registrare e aggiornare l’elenco degli utenti iscritti per invio di SMS informativi in caso di accadimento di incidenti presso gli stabilimenti di Porto Marghera con ripercussioni all’esterno dei confini aziendali;
e) garantire la manutenzione e la gestione del software e dell’hardware necessario al funzionamento della sala operativa EZI assicurando attraverso la rete internet ARPAV, la funzionalità dei sistemi di comunicazione della repository per il trasferimento dei dati acquisiti dai rilevatori/sensori aziendali;
f) mantenere attiva la rete dei campionatori passivi dell’aria, attivabili da remoto a seguito di un eventuale incidente industriale (follow up), costituita da canister e campionatori alto volume, installati nel territorio esternamente alla zona industriale di Porto Marghera;
g) definire congiuntamente ad EZI una procedura per l’attivazione da remoto dei sistemi di campionamento passivo dell’aria da attivare per il monitoraggio delle ricadute di inquinanti a seguito di un eventuale incidente industriale
h) eseguire, in caso di necessità, congiuntamente ad EZI, l’aggiornamento della procedura operativa ARPAV PO02RVE “SIMAGE- ACQUISIZIONE EVENTO”revisione n. 3 del 18/04/2017.
3.2. EZI si impegna a:
a) mantenere in distacco, senza oneri, le 6 posizioni di lavoro in turno H 24 nella sala operativa EZI messe a disposizione da Servizi Porto Marghera s.c.a.l.r., stipulando a tal proposito un accordo specifico;
b) sottoscrivere con Versalis S.p.A., Xxxxxxxx S.r.l., Xxxxxxxx S.p.A., ENI Sustainable Mobility
S.p.A. San Marco Petroli S.p.A., Decal Italia S.p.A., XxxxxXxx S.r.l., , 3V Sigma S.p.A. e Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. un Accordo affinché dette aziende conferiscano a EZI l’incarico di interfaccia tra aziende sottoscrittrici soggette alla disciplina del D.Lgs. 105/2015 e gli enti ARPAV e VV.F nell’ambito della comunicazione e gestione delle emergenze previste dal vigente Piano di Emergenza Esterno della Prefettura di Venezia. La società 3V Sigma S.p.A. procederà eventualmente a sottoscrivere l’accordo con la messa in marcia del nuovo impianto in fase di costruzione.
c) attraverso il personale di presidio della sala operativa EZI, controllare che i rilevatori/sensori aziendali siano in comunicazione, mediante la rete internet ARPAV, per il trasferimento dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio aziendali e acquisisca in modo automatico i dati dalle diverse reti;
d) contattare tempestivamente i gestori delle reti di monitoraggio aziendali e ARPAV in caso di anomalie nella comunicazione dei dati provenienti dalle reti di monitoraggio aziendali;
e) contattare tempestivamente attraverso la propria sala operativa i referenti degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, a seguito del ricevimento di un segnale di superamento della soglia di comunicazione rilevata dalla rete dei rilevatori aziendali di sostanze pericolose, e a prendere in carico l’evento nel caso in cui sia verificato il superamento delle soglie, secondo la procedura operativa ARPAV PO02RVE “SIMAGE- ACQUISIZIONE EVENTO” ultima revisione;
f) monitorare l’evoluzione dell’evento preso in carico, provvedendo al cambio di stato una volta accertata la segnalazione con il referente dello stabilimento e, se definito lo stato di preallarme, ad attivare telefonicamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e ARPAV;
g) in caso di incidente, anomalia o evento visibile, inviare, su mandato delle aziende interessate, le comunicazioni ed i flussi di informazione verso le autorità competenti secondo le indicazioni riportate nel Piano di Emergenza Esterno di Porto Marghera (PEE) redatto dalla Prefettura di Venezia;
h) assumere informazioni, raccordandosi con le attività e modalità operative previste dal “Sistema Informatico per la Gestione delle Emergenze di Sito – SIGES”, per situazioni di emergenza all’interno dei Petrolchimico di Porto Marghera, in relazione alle indicazioni di cui alla “Procedura di sicurezza 001 di sito”.
3.3 Le Parti concordano che in nessun caso EZI, i suoi amministratori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per la mancata attivazione delle procedure previste dal PEE per fatti o cause non dipendenti dalla propria attività, quali, ad esempio, la mancata comunicazione da parte dei referenti delle aziende soggette alla normativa di cui al D.Lgs. 105/2015, il cattivo funzionamento/spegnimento/interruzione dei segnali delle reti e dei sensori aziendali, le interruzioni delle comunicazioni sulle reti telefoniche, le interruzioni dei servizi di messaggistica e posta elettronica, ecc..
3.4 Le Parti concordano che, qualora XXX evidenziasse la non sostenibilità tecnica/economica del mantenimento della sala operativa, EZI stesso potrà interrompere il servizio dandone comunicazione a mezzo PEC ad ARPAV, alla Prefettura e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia con un preavviso di 30 giorni.
3.5 In nessun caso XXX, le sue aziende associate i suoi amministratori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili dell’interruzione del servizio SIMAGE, se comunicato nelle modalità sopra indicate.
3.6 Resta fermo l’obbligo, in capo a ciascuna azienda, degli oneri di comunicazione derivanti dalle attività istruttorie e ispettive svolte ai sensi del D.Lgs. 105/2015. In caso di cessazione per qualsiasi causa del servizio SIMAGE, ciascun Gestore delle aziende soggette alla normativa di cui al D.Lgs. 105/2015 sarà tenuto a dare l’informativa di eventuali anomalie/emergenze direttamente al Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia, alla sala operativa “115” dei Vigili del Fuoco di Venezia e alla Prefettura secondo le prescrizioni del PEE vigente.
Articolo 4 – Oneri economici
4.1 Le Parti concordano che ciascuna di esse si farà carico degli oneri economici conseguenti ai reciproci impegni derivanti dal presente Accordo.
4.2 Qualora emergessero costi imprevisti e/o oneri relativi ad ulteriori attività da affidarsi ad EZI, le Parti definiranno le modalità di rimborso degli oneri mediante idonea appendice contrattuale, i cui effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di sottoscrizione.
Articolo 5 – Responsabile dell’esecuzione contrattuale
Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio ente e tra loro, i reciproci rapporti e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell’esecuzione contrattuale come segue:
• ARPAV: Direttore del Dipartimento Provinciale di Venezia;
• EZI: Direttore Ente Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx 0 – Bollo e Imposta di registro
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A Tariffa parte 1° del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico delle Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
Nel rispetto della normativa in materia di Privacy le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 8 – Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente Accordo, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Veneto.
2023.02.09 12:11:51
CN=XXXXXX XXXXXX C=IT
2.5.4.4=LUCCHI
2.5.4.42=XXXXXX
Il presente atto viene sottoscritto digitalmente.
Ente della Zona Industriale di Porto Marghera | TomiaAtoRPAV Loris |
Il Presidente XxxXX. CSCeHrI gSEioRGLIOucchi | Il 0D9i.r0e2t.t2o0r2e3 Generale In0g8:4. 6L:0o1ris Tomiato UTC |