ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
Automobile Club d'Italia Protocollo Entrata SGTA aoodir019/0005579/19Data 20/12/2019 Cod.Registro: SGTASSE
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Tra
la Regione Lazio, con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale 80143490581, (d’ora in avanti Regione), legalmente rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, il cui incarico è stato conferito con D.G.R. n. 273 del 05/06/2018, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione ai sensi della L. R. n. 6/2002 e xx.xx. ii
e
l’Automobile Club d’Italia (ACI), con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Ente in virtù dei poteri di cui all’art. 21 dello Statuto dell’ACI,
considerato che
a) la Legge n. 449/97, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, all’art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
b) il D.M. n. 418/98 all’art. 2 stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni, anche ricorrendo all'istituto dell’avvalimento;
c) ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto, ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza […] legale, tributaria […] ecc., dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli;
d) ai sensi dell’articolo 5 del proprio Statuto, ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) le attività di gestione delle tasse automobilistiche affidate all’A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutte le attività che potranno essere delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c), l’A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;
e) l’art. 2 comma 21 della Legge Regionale n° 17 del 2014, ha autorizzato la Giunta Regionale a rinnovare l’Accordo di cooperazione con ACI, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001;
f) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 26 Novembre 2019 è stato approvato il presente schema di accordo di cooperazione;
g) ACI, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale per supportare la Regione nella gestione della fiscalità dell’auto in generale e della tassa automobilistica in particolare, essendo in possesso delle tecnologie e competenze idonee a garantirne la continuità di gestione in corrispondenza con le aspettative regionali;
h) ACI, in quanto ente pubblico non economico, garantisce altresì alla Regione, attraverso le proprie strutture pubbliche, centrali e periferiche, gli Automobile Club locali e la Società in house ACI Informatica S.p.A., il supporto e la cooperazione nella gestione di tutte le attività strumentali e complementari alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, quali il controllo di merito e l’attività di riconciliazione e rendicontazione, nonché la compatibilità del
ruolo regionale con l’archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome. ACI assicura al contempo le necessarie e connesse attività accessorie, finalizzate alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché le attività di informazione e assistenza ai contribuenti;
i) le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle parti ai sensi dell’art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
j) così come previsto dall’art. 5 comma 6 D.lgs. 50/2016:
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
k) che risultano soddisfatte le condizioni di cui all’art. dall’art. 15 della legge n. 241/90;
l) l’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), prevede che i pagamenti con modalità informatiche, eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, avvengano tramite la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazione e i prestatori di pagamento abilitati, messa a disposizione dall’Agid;
m) il Reg. UE 2016 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, detta disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE;
n) la comunicazione di AGID prot. n. 18866 del 05/10/2017, avente ad oggetto “Servizio del pagamento del bollo auto attraverso PagoPA – avvio del nuovo servizio pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione tra Agenzia per l’Italia Digitale e l’Automobile Club Italia (ACI), con il supporto del Team per la trasformazione Digitale del Governo, ha rappresentato che dal 01/01/2018 è attivo tale modalità di pagamento del bollo auto;
o) l’esito della Commissione Affari Finanziari del 20/06/2018, tenutasi presso la sede della segreteria della Conferenza delle Regioni, ha deliberato che l’incognita finanziaria per i bilanci regionali, rappresentata dal tema delle compensazioni della tassa automobilistica fra le Regioni e le Province Autonome, sarà superata dall’impegno degli stessi Enti di aderire al servizio di pagamento pagoBollo a decorrere dal 1° gennaio 2019, servizio che consente di individuare esattamente la residenza del contribuente e accreditare il pagamento alla Regione di competenza;
p) l’art. 56 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina l’Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, gestito da ACI ai sensi di quanto indicato al precedente punto d); ACI potrà avvalersi della documentazione amministrativa trasmessa dagli uffici regionali per l’aggiornamento dell’Archivio regionale delle tasse automobilistiche, anche ai fini del recupero della suddetta Imposta;
q) visto il parere dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA, con il quale l’Agenzia stessa ha ritenuto che l’attività svolta dall’ACI sulla base delle convenzioni stipulate con le Regioni/Province autonome, possa ritenersi esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA, per carenza sia del presupposto soggettivo che oggettivo e, conseguentemente, le somme percepite da ACI non sono da assoggettare a tale tributo;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
Articolo 1
Oggetto della Cooperazione
1. La Regione e ACI, quest’ultimo nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli, delle annesse attività di informazione, assistenza e trattazione delle istanze dei contribuenti, allo scopo di garantire agli stessi, sistemi e canali di riscossione e assistenza efficienti, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell’ambiente, mediante il sinergico aggiornamento dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico e, allo stesso tempo, contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.
A tal fine la Regione ed ACI cooperano per il raggiungimento delle finalità ora indicate ognuno per le rispettive attività di competenza e sfere di responsabilità, come segue:
a) ACI assicura:
i. la gestione, l’aggiornamento e la bonifica dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (d’ora in avanti Archivio), quale porzione autonoma dell’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e future, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico, dei dati trasmessi dagli Enti certificatori individuati dal
D.M. n. 418/98 e degli eventuali dati messi a disposizione dalla Regione;
ii. il trattamento dei dati personali in conformità al “Contratto tra Titolare e responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679” di cui all’allegato C del presente accordo di cooperazione, cui si rimanda;
iii. l’innovazione dei processi e delle procedure di gestione del tributo in conformità alle norme e le Direttive Statali e Regionali ed ai piani di sviluppo di ACI e la digitalizzazione dei processi di gestione del tributo sull’Archivio e la graduale eliminazione dell’uso carta in applicazione del CAD (Codice Amministrazione Digitale);
iv. la gestione dei procedimenti propedeutici alla riscossione della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA:
✓ attraverso il servizio denominato pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e ACI, con il supporto del Team per la Trasformazione Digitale del Governo Italiano, servizio completamente integrato con il Sistema pagoPA, del quale ne costituisce l’estensione funzionale specializzata alla gestione dei pagamenti relativi alle tasse automobilistiche. A questo riguardo ACI, in qualità di detentore del dato delle riscossioni attraverso il servizio pagoBollo, cura il procedimento di riconciliazione tra i bonifici attesi e quelli effettivamente presenti sul conto specifico della Regione, utilizzato per i riversamenti delle somme riscosse da parte dei prestatori dei servizi di pagamento, fornendo alla Regione apposite rendicontazioni;
✓ in via residuale, attraverso l’accesso all'Archivio per la riscossione della tassa automobilistica da parte degli intermediari autorizzati dalla Regione ai sensi dell’art. 17, comma 11, della legge n. 449 del 1997 e dell’art. 31 comma 42 della legge n. 448/1998, fino al completo loro passaggio al sistema pagoBollo;
v. il controllo di merito attraverso il quale vengono individuati gli omessi, insufficienti o tardivi pagamenti della tassa automobilistica, secondo i tempi indicati dalla regione, ed il conseguente recupero bonario e non bonario del tributo. Ciò consentirà ad ACI di evidenziare le mancate trascrizioni o annotazioni al PRA per le conseguenti attività di propria competenza;
vi. l’informazione in materia di tassa automobilistica, l’assistenza ai contribuenti in ogni fase del procedimento di riscossione, di accesso alle esenzioni, ai rimborsi, alle sospensioni e riduzioni di imposta, ecc. Un’attenta attività di informazione e assistenza ai contribuenti che la richiedono, dovrà essere esplicata, in particolar modo, nei casi di avvio del procedimento ad istanza di parte per accedere alle agevolazioni previste dalla vigente normativa e nel caso di presentazione di memorie difensive avverso atti di recupero della tassa, al fine di consentire ai medesimi contribuenti di valutare, nella fattispecie considerata, l’opportunità di presentare la domanda. Per tale attività, ACI metterà a disposizione dei contribuenti anche i modelli da utilizzare, indicando loro la documentazione da allegare e le modalità di presentazione dell’istanza. Tutto ciò, al fine di consentire di porre in essere un’attività amministrativa
orientata al cittadino, retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, che abbia come fine anche quello di prevenire gli errori e, conseguentemente, ridurre l’applicazione delle sanzioni e l’emissione degli atti di recupero della tassa automobilistica; il tutto teso al perseguimento degli interessi del cittadino automobilista e del buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione;
vii. la ricezione, l’istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive regionali impartite, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti correlate alle procedure di recupero bonario;
viii. agli operatori commerciali di veicoli, che ne abbiano titolo, l’accesso alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita, con oneri a loro carico;
ix. previa espressa delega della Regione, la definizione delle istanze presentate dai contribuenti, correlate al recupero non bonario del tributo (cartelle esattoriali e avvisi di accertamento);
x. previa espressa delega della Regione, la ricezione, l’istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive regionali impartite, delle istanze di rimborso e di esenzione disabili;
xi. su formale richiesta della Regione, mediante la quale saranno indicati anche i criteri, le modalità, i termini operativi per la sua esecuzione, la radiazione dei veicoli al PRA prevista dall’art.96 Codice della Strada, per la quale porrà in essere gli adempimenti di propria competenza;
xii. la fornitura periodica di dati statistici, relazioni e report informativi, anche richiesti dalla Regione, tratti dall’archivio delle tasse automobilistiche e dal PRA, atti a fornire informazioni e notizie correlate alla fiscalità dei veicoli, con particolare riguardo agli aspetti più strategici o comunque importanti per la sua gestione e ai dati necessari richiesti dagli organi di controllo.
b) La Regione, assicura:
i. la definizione e la comunicazione ad ACI dei tempi per l’estrazione dei dati dall’Archivio, ai fini dell’emissione delle comunicazioni bonarie da parte di ACI (Note di Cortesia, Note di mancato pagamento alla scadenza, Avvisi Bonari, altre comunicazioni da inviare ai contribuenti ritenute necessarie dalla Regione), approvandone i relativi contenuti;
ii. la definizione e la comunicazione ad ACI dei tempi per la formazione e la consegna dei flussi informatici all’Agente postale per le posizioni non in regola con il tributo, per il recupero delle pretese tributarie tramite l’eventuale emissione degli avvisi di accertamento;
iii. la definizione e la comunicazione ad ACI, oltre che al gestore dell’archivio nazionale della tassa automobilistica, della data di chiusura delle regolarizzazioni del tributo, adottata con un apposito atto amministrativo, ai fini dell’inibizione dei pagamenti sui citati archivi ed al fine di consentire l’attivazione delle procedure per il controllo di merito e la formazione dei flussi informatici contenenti le posizioni ancora irregolari (flussi pre ruolo), per il recupero coattivo della tassa automobilistica tramite ruolo;
iv. la definizione e la comunicazione ad ACI dei tempi per la consegna dei flussi informatici pre ruolo, per il recupero coattivo del tributo tramite ruolo, per le successive fasi di propria competenza di consegna all’Agente della Riscossione della minuta di ruolo, dell’apposizione del relativo visto di esecutorietà, al fine di consentire, allo stesso Agente, la notifica delle cartelle esattoriali ai contribuenti interessati entro i termini di prescrizione del tributo;
v. l’adozione e la comunicazione di eventuale specifica delega ad ACI per l’acquisizione e la lavorazione delle memorie difensive presentate dai contribuenti a cui siano stati notificati le cartelle esattoriali;
vi. l’invio ai contribuenti interessati dei provvedimenti amministrativi, dopo aver effettuato un controllo a campione sulle lavorazioni delle memorie difensive di cui al punto precedente, con esito positivo, per la chiusura delle relative istruttorie;
vii. la liquidazione e l’emissione dei relativi mandati di pagamento per i rimborsi sui pagamenti effettuati in modalità spontanea da parte dei contribuenti interessati, a seguito di controllo a campione delle pratiche lavorate da ACI, su eventuale delega da parte della Regione;
viii. l’istruttoria delle istanze di riesame di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, lavorate in prima istanza da ACI, su eventuale delega da parte della Regione;
ix. l’istruttoria, con le proprie strutture centrali e periferiche, delle istanze e dei reclami/ricorsi presentati dai contribuenti a seguito della notifica di atti di recupero del tributo (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali);
x. la definizione e la richiesta ad ACI dei dati in suo possesso e le correlate relazioni riferite alla gestione della tassa automobilistica e all’andamento del tributo, oltre ad eventuali altri dati di cui necessita la Regione;
xi. la comunicazione ad ACI circa le modalità e i criteri per l’individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d’ufficio di cui all’art. 96 del Codice della strada, concordando con ACI i relativi termini operativi;
xii. l’invio ad ACI, volta per volta, della documentazione necessaria per l’aggiornamento dell’Archivio nell’ambito delle istruttorie eseguite, atti di data certa compresi;
xiii. la fornitura ad ACI di ogni dato ritenuto utile all’aggiornamento dell’archivio, quando disponibile;
xiv. l’adozione dei provvedimenti di competenza richiesti dalle norme vigenti per consentire il trattamento dei dati e l’accesso alle banche dati delle tasse automobilistiche per la gestione e l’erogazione dei servizi previsti nel presente Accordo di cooperazione.
Articolo 2
Gestione dell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (infra Archivio), quale porzione autonoma dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura.
1. ACI cura il procedimento di aggiornamento e manutenzione ordinaria ed evolutiva dell’Archivio per conto della Regione, sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà, o in regime di diritto reale di godimento, o in leasing, delle persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione Lazio, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall’Archivio della MCTC e dagli archivi tributari nazionale (oggi SGATA) e regionali e, comunque, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98 e di eventuali altre normative statali e regionali emanate, provvedendo al contestuale aggiornamento dell’archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98.
2. L'archivio è di esclusiva proprietà della Regione Lazio, che ne ha la piena e incondizionata disponibilità. ACI assicura il pieno accesso all'archivio, anche a tutti i soggetti individuati dalla Regione. In tali casi, gli eventuali costi di connessione sono a carico del richiedente. ACI fornisce su richiesta della Regione Lazio, con formato da condividere, la replica dell’archivio regionale.
3. ACI assicura il costante e tempestivo aggiornamento dell’Archivio, in particolare con i dati:
a) delle immatricolazioni e re-immatricolazione dei veicoli;
b) delle riscossioni;
c) dei rimborsi;
d) delle esenzioni, riduzioni e sospensioni di imposta;
e) degli atti di data certa previsti dalla normativa vigente;
f) dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome, a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà, ecc.;
g) inerenti alla cessione in regime di diritto reale di godimento e leasing;
h) relativi, in generale, alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base degli archivi di cui al punto 1. del presente articolo e dei dati ritenuti utili e forniti dalla Regione, quando disponibili;
4. L’Archivio è aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell’archivio nazionale e assicurandone l’accesso, tramite specifici gestionali, da parte dei soggetti individuati dalla Regione.
5. ACI garantisce che l’Archivio sia in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere anche i dati dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio e di eventuali altre banche dati pubbliche utili per la gestione del tributo previste dalla normativa vigente.
6. I dati contenuti nell’Archivio costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati in particolare
a) il soggetto passivo di imposta;
b) il periodo di imposta;
c) il dovuto;
d) le sanzioni e gli interessi;
e) le cause di sospensione, esenzione, radiazione e demolizione del veicolo.
Nell’Archivio sono impostate le seguenti funzioni, alcune finalizzate anche all’eventuale autonomo utilizzo da parte della Regione:
a) calcolo del dovuto on line;
b) controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;
c) estrazione, per periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;
d) individuazione delle targhe con la potenziale possibilità di attivare la procedura della radiazione d’ufficio, in ottemperanza alla legislazione vigente e alle direttive regionali;
e) i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali:
i. il software gestionale della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso;
ii. il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta;
iii. i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione quali il datawerehouse e il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica;
iv. il software per l’acquisizione nell’Archivio degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalla normativa regionale e statale;
v. i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell’Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche secondo i diversi livelli di abilitazione comunicati dalla Regione e adottati da ACI;
vi. il software gestionale delle radiazioni di ufficio ai sensi della vigente normativa.
7. I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili sull’Archivio al momento dell’operazione e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale. È sempre previsto il rilascio di ricevuta o attestazione o dispositivo in tempo reale ed in formato elettronico, con archiviazione ottica dello stesso a termini di legge, nel Cassetto del Cittadino Automobilista di cui
all’art. 1 dell’Allegato A.
Articolo 3
Trattamento dati Personali – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679
1. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio della tassa automobilistica è la Giunta Regionale del Lazio.
2. ACI è “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell’apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato C).
Articolo 4
Innovazione dei processi e delle procedure di gestione del tributo in conformità alle norme e le Direttive Statali e Regionali ed ai piani di sviluppo di ACI e Digitalizzazione dei processi
1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, dell’ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, ACI garantisce il costante adeguamento dei processi e delle procedure di gestione del tributo in conformità alle norme e le Direttive Statali e Regionali ed ai piani di sviluppo ed investimento di ACI e la digitalizzazione di tutti i processi e le procedure di gestione delle tasse automobilistiche ed in particolare la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle disposizioni regionali e statali. Inoltre, al fine di garantire la massima accessibilità nell’ambito della presentazione delle istanze da parte dei contribuenti e a procedure efficaci ed efficienti, ACI attiva canali web consentendo, la gestione dell’intero procedimento istruttorio, dalla presentazione delle istanze, memorie difensive, ecc. alla trasmissione del provvedimento emesso in formato digitale. Resta impregiudicata
l’esigenza di raggiungere con la comunicazione/provvedimento anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale con metodi non digitalizzati.
2. Tutti i processi afferenti i servizi pubblici fiscali, sono oggetto di armonizzazione con pagoPA e di costante adeguamento e potenziamento, al fine di garantire ai cittadini facilità di accesso ai procedimenti in corso ed a quelli conclusi ed alla relativa documentazione anche attraverso la semplificazione delle richieste di assistenza attraverso l’uso del web.
3. Sono digitalizzati i procedimenti in ingresso ed in uscita attraverso l’identificazione digitale dei soggetti interessati:
a. di riscossione ed in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
b. di rimborso ed esenzione disabili
c. di sospensione di imposta;
d. di recupero bonario.
Articolo 5 Riscossione
1. ACI assicura la gestione dei procedimenti propedeutici alla riscossione della tassa automobilistica attraverso l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici alla piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazione ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall’AGID (pagoPA) e mediante pagoBollo, realizzato da ACI e da AGID quale sistema di armonizzazione degli archivi nazionali ed individuazione del soggetto passivo di imposta; assicura, inoltre, l’invio dei flussi informativi degli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l’Archivio ed il gestore dell’archivio nazionale.
2. In caso di richiesta di collegamento telematico all’archivio regionale da parte di nuovi soggetti individuati alla riscossione delle tasse automobilistiche in forza di disposizioni normative statali o regionali, tali collegamenti dovranno essere concessi senza oneri finanziari a carico dell’amministrazione regionale.
3. ACI garantisce la multicanalità e la notifica ai cittadini di avvisi correlati al pagamento della tassa automobilistica nella fase antecedente la formazione dei flussi pre ruoli ed, eventualmente, ove richiesto dalla Regione, il pagamento della tassa automobilistica tramite la domiciliazione bancaria, al fine di fornire un’ulteriore modalità di assolvimento dell’obbligazione tributaria ai contribuenti, semplificare ed automatizzare le procedure di riscossione, versamento e aggiornamento dell’Archivio, previa quantificazione delle somme da ristorare ad ACI.
Articolo 6 Controllo di merito
1. Il controllo di merito, attraverso il quale vengono individuati gli omessi, insufficienti o tardivi pagamenti della tassa automobilistica, sia esso propedeutico alle fasi di recupero bonario che coattivo, è attivato da ACI sulla base delle tempistiche indicate dalla Regione.
2. A seguito del controllo di merito vengono generati da ACI i flussi contenenti le posizioni irregolari che saranno forniti da ACI, rispettivamente o all’agente postale individuato da ACI, per il conseguente invio degli avvisi di mancato pagamento alla scadenza, note di cortesia, avvisi bonari o atti di accertamento, o alla Regione Lazio, per quanto riguarda i flussi pre ruolo, per la conseguente iscrizione a ruolo delle posizioni irregolari.
3. Il layout delle comunicazioni da inviare ai contribuenti viene predisposto da ACI ed approvato dalla Regione.
Articolo 7
Informazioni e assistenza ai cittadini nelle fasi di riscossione, controllo, recupero, di accesso alle esenzioni, riduzioni e interruzioni di imposta e ai rimborsi, con le proprie strutture pubbliche (assistenza pubblica).
1. La Regione Lazio ed ACI, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti per l’accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l’obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle relative controversie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti, tramite le proprie strutture centrali e territoriali, articolato come segue:
a. ACI, attraverso le proprie strutture, fornisce le attività di informazione e assistenza ai contribuenti così come indicato all’art. 1, comma 1, lettera a) “ACI assicura”, punto vi., del presente Accordo;
b. La Regione Lazio, attraverso i propri uffici, fornisce le attività di informazione e assistenza ai contribuenti relativamente alle istanze presentate direttamente alla Regione.
Articolo 8 Assistenza professionale
1. Ai fini del presente Accordo, nell’ottica di garantire un’attività di assistenza diffusa sul territorio regionale, qualora le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate ai sensi della legge 264/1991 ne facciano richiesta ad ACI, questa potrà consentire l’accesso all’Archivio in sola visualizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato C e nel rispetto del CAD, senza alcun onere a carico della Regione Lazio.
Articolo 9 Qualificazione dei procedimenti
1. I procedimenti sopra descritti sono espletati nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
2. È fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere e delle prerogative attribuiti loro dalle normative vigenti.
Art. 10
Decorrenza e durata dell’accordo di cooperazione
1. Al fine di garantire senza soluzione di continuità le attività di cui al presente accordo, lo stesso decorre dalla data della sua sottoscrizione, fino al 31/10/2022, salvo eventuali proroghe richieste dalla Regione e subordinate ad espressa accettazione da parte di ACI.
2. Nel periodo di vigenza del presente Accordo di Cooperazione, nell’ambito del processo di progressiva internalizzazione della gestione dell’Archivio e delle attività amministrative della tassa automobilistica da parte della Regione, le parti cooperano, su richiesta della Regione Lazio, per la gestione in parallelo tra il costituendo archivio delle tasse automobilistiche e l’Archivio di proprietà della Regione, attualmente gestito da ACI. La Regione dovrà ristorare ad ACI le eventuali somme utilizzate per la gestione del periodo transitorio, che saranno calcolati sulla base del progetto di migrazione dell’Archivio.
3. Non saranno più riconosciuti ad ACI i ristori per le attività oggi svolte da ACI che la Regione man mano internalizzerà.
4. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui la tassa automobilistica venga soppressa. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi ristori, salvo diverso accordo assunto tra le parti.
Art.11
Modifiche normative e gestione dell’Archivio
1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, ecc., ACI provvederà ad assicurare l’adeguamento dell’Archivio, di tutti gli applicativi e delle procedure organizzative interessate.
Art. 12 Modificazioni delle attività
1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di uno o più articoli del presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al ristoro per la quota parte corrispondente.
3. In caso di modificazione, integrazione o rinuncia di una o più attività previste nel presente Accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione del relativo ristoro.
Art. 13
Formazione ed aggiornamento del personale
1. Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti servizi efficienti ed efficaci, le parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l’aggiornamento del personale adibito alla gestione dell’attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l’utenza.
Art. 14
Ristoro somme impegnate da ACI
1. Il ristoro per l’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, è riportato nell’Allegato B, quale parte integrante del presente Accordo di cooperazione.
2. Il ristoro da corrispondere ad ACI per ogni anno solare di riferimento, è pari a:
a) Euro 708.076 per il periodo che intercorre dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019, salvo eventuale conguaglio;
b) euro 4.248.454 per il periodo che intercorre dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo eventuale conguaglio;
c) euro 4.248.454 per il periodo che intercorre dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo eventuale conguaglio;
d) euro 3.540.378, per il periodo che intercorre dal 01/01/2022 al 31/10/2022, salvo eventuale conguaglio.
3. Per il servizio di stampa, imbustamento e recapito il ristoro è riconosciuto per i costi sostenuti per ogni atto prodotto e consegnato per il recapito;
4. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto anticipato da ACI.
5. In caso di proroga della durata dell’Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio.
Art. 15
Modalità di ristoro e pagamento
1. Il ristoro di cui all’articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI come segue:
a) in una soluzione bimestrale o inferiore al bimestre, per quanto concerne il periodo che intercorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo al 31/12/2019;
b) in quattro soluzioni trimestrali per l’anno 2020 (01/01/2020 al 31/12/2020);
c) in quattro soluzioni trimestrali per il periodo di attività dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
d) in due soluzioni trimestrali ed una quadrimestrale finale per il periodo di attività dal 01/01/2022 al 31/10/2022, salvo eventuale conguaglio.
2. Le note di rimborso rendicontate sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Regione. La relativa rendicontazione dovrà pervenire alla Regione 20 giorni prima della data di emissione della nota di rimborso rendicontata.
3. Nell’ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti delle note di rimborso di cui al precedente periodo, ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto, oltre gli interessi di legge e gli eventuali danni.
Art. 16
Obblighi a carico della Regione e di ACI
1. La Regione ed ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo di cooperazione, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità. La Regione si impegna a far pervenire ad ACI direttive, documenti, deleghe a ciò necessarie, ecc., alle quali ACI darà seguito.
2. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.
Art. 17
Commissione Paritetica e Commissione per i Piani operativi – Definizione dei procedimenti
1. Le Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione, istituiscono le seguenti Commissioni:
a) una Commissione Paritetica, determinata con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con il quale vengono anche definite le regole di funzionamento, formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte della Commissione in base all’ordine del giorno stabilito per la riunione. La Commissione ha compiti propositivi e di verifica dello stato di attuazione del presente Accordo di cooperazione. Può formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione ed evidenziare eventuali criticità che dovessero manifestarsi nella esecuzione dello stesso. La Commissione Paritetica viene convocata di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo le relative regole di funzionamento ed è convocata dal coordinatore che redige altresì l’ordine del giorno ed il verbale della riunione. I rappresentanti designati devono essere comunicati all’amministrazione regionale, per l’adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione.
b) una Commissione per la determinazione dei Piani operativi –definizione dei procedimenti - successivi a quello di cui all’Allegato A, da redigersi sulla base del presente Accordo di cooperazione. Tale Commissione è formata dai componenti della Commissione Paritetica, al quale si aggiungono altri due
componenti, uno per la Regione ed uno designato da ACI. Tale Commissione deve assicurare almeno la presenza di due figure dirigenziali, una per la Regione Lazio e l’altra per ACI ed è istituita con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio di concerto col Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche. La funzione di coordinamento è a cura di un rappresentante regionale facente parte della Commissione. I Piani operativi successivi a quello di cui all’Allegato A, hanno una durata di norma annuale e vanno determinati entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno 2020, e saranno pubblicati sul BURL a seguito della presa d’atto mediante apposita Determinazione adottata dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio. La Commissione per la determinazione dei Piani operativi è convocata dal coordinatore, che redige altresì l’ordine del giorno ed il verbale della riunione. I rappresentanti designati devono essere comunicati all’amministrazione regionale per l’adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione, unitamente ai rappresentanti designati per la Commissione Paritetica.
Art. 18
Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso
1. Al fine di porre in essere i procedimenti previste dal presente Accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.
2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.
3. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Regione medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall’Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.
Art. 19 Tributi Aggiuntivi
Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.
Art. 20
Difformità dei procedimenti adottati
Qualora una delle parti riscontri difformità nella esecuzione dei procedimenti di cui al Accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all’altra tramite PEC o raccomandata a. r., l'immediato ripristino delle condizioni stabilite
Art. 21 Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Accordo di cooperazione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Roma con espressa rinunzia a qualsiasi altro.
Art. 22 Registrazione
Per il presente Accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
Art. 23
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
Art. 24 Allegati
Il presente Accordo di cooperazione comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:
A. Allegato A) Piano operativo dalla data di sottoscrizione dell’Accordo al 31/12/2020. I successivi Piani operativi, nell’ambito di quanto disposto nel presente Accordo di cooperazione, saranno determinati dalla Commissione di cui all’art. 19, lettera b);
B. Allegato B) Ristoro delle somme anticipate da ACI;
C. Allegato C) Schema di direttiva concernente gli obblighi della Regione e di ACI per il trattamento dati personali, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.
Letto, approvato e sottoscritto Per la Regione
Il Direttore della DireFziiromnae tRoedgiigonitaallemente da
Bilancio, Governo SoMciAetRarCioODMemAaRnAioFIeNPIatrimonio
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C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente
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