Baby-sitting
Baby-sitting
Aspetti giuridici - Assicurazioni
Informazioni per i genitori e le baby-sitter
Valido dal 1° gennaio 2015
Croce Rossa Svizzera Wekstrasse 18
Indice
Basi giuridiche e raccomandazioni 3
Assicurazione contro gli infortuni 5
Responsabilità della baby-sitter 6
Assicurazione collettiva tramite le associazioni cantonali della Croce Rossa (AC CR) 7
Definizioni:
Genitori: genitori dei bambini che devono essere accuditi Datori di lavoro: genitori
Baby-sitter: persona che accudisce i bambini (la designazione si applica a entrambi i sessi) Dipendente: baby-sitter
Basi giuridiche e raccomandazioni
L’attività di baby-sitter
L’attività di baby-sitter rientra nella categoria «personale domestico» (cfr. opuscolo informativo 2.06 dell’AVS, gennaio 2014, «Quali attività sono considerate lavori domestici?»). Questa comprende tutte le attività riguardanti la custodia di bambini e l’aiuto domestico (xxxxxxxxx, governante, baby-sitter, ragazza o ragazzo alla pari, aiuto domestico, addetto alle pulizie, ecc.).
Permesso di lavoro
È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni, ma le baby-sitter dai 13 ai 15 anni possono svolgere lavori leggeri a condizione di rispettare il tempo di lavoro settimanale massimo. Il baby-sitting non deve avere ripercussioni negative sulla salute, la sicurezza e lo sviluppo dei giovani né pregiudicare la frequenza e le prestazioni scolastiche.
In generale, i giovani di età superiore ai 13 anni possono lavorare solo un numero limitato di ore fino alla maggiore età. L’opuscolo Protezione dei giovani lavoratori - Informazioni per i giovani fino a 18 anni pubblicato dalla SECO offre una panoramica con informazioni complete sulle disposizioni in materia di protezione dei giovani, i limiti di età e la durata massima del lavoro.
A norma di legge, i giovani fra i 13 e i 15 anni possono svolgere solo lavori leggeri, al massimo nove ore alla settimana; un’occupazione durante tutta la giornata è ammessa solo per la metà dei giorni di vacanza. Ciò naturalmente sotto la sorveglianza del datore di lavoro. Xxx ha compiuto 15 anni può lavorare più a lungo. In senso stretto, il lavoro domestico è escluso dal campo di tali leggi. Ciò nonostante è sconsigliabile assumere una baby-sitter che non abbia ancora compiuto 13 anni di età, a meno che non sia posta sotto la sorveglianza diretta di un adulto sotto lo stesso tetto (ad es. un nonno, uno dei genitori rimasto a casa per malattia, ecc.). In ogni caso, chi desidera ricorrere a una baby-sitter molto giovane dovrebbe prima contattare i suoi genitori.
La baby-sitter non ha bisogno di permesso di lavoro se vive in Svizzera.
Rapporto di baby-sitting
La baby-sitter e i genitori del bambino stipulano un contratto che, a seconda degli accordi, ha degli elementi di un mandato o di un contratto di lavoro o di entrambi. Se una baby-sitter svolge regolarmente la sua attività dietro compenso presso la stessa famiglia, nel rapporto giuridico prevarranno gli elementi di un contratto di lavoro. Se una baby-sitter accudisce
saltuariamente un bambino presso dei vicini, si tratterà piuttosto di un mandato (art. 394 ss. del Codice delle obbligazioni).
La baby-sitter minorenne capace di discernimento può assumere da sola l’impegno di svolgere una normale attività di custodia. Non ha necessariamente bisogno dell’autorizzazione dei genitori se è in grado di valutare da sola l’impegno assunto.
Contratto
L’accordo verbale tra baby-sitter e genitori del bambino è vincolante come un contratto scritto, ma in caso di contenzioso è più difficile da provare.
Per le attività di baby-sitting occasionali, irregolari e di vicinato, nelle quali la babysitter riceve subito il suo compenso, non riteniamo che sia veramente necessario concludere un contratto scritto. Può invece essere opportuno stipulare un contratto scritto in caso di un’attività regolare e pluriennale.
In molti Cantoni sono previsti dei contratti normali di lavoro (CNL) per il personale domestico, che stabiliscono disposizioni minime di protezione per chi svolge un’attività di economia domestica. Le baby-sitter vi rientrano o meno a seconda dei CNL.
Per i Cantoni che non hanno previsto un contratto normale di lavoro per il personale domestico, si applica l’ordinanza del 20 ottobre 2010 (stato 1° gennaio 2014) sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico), che è valida in tutta la Svizzera. Questa esclude esplicitamente i lavoratori alla pari e le baby-sitter che sono occupati occasionalmente ed esclusivamente per la sorveglianza di bambini.
La norma è modulata come segue:
- Se nel Cantone dei genitori del bambino da accudire esiste un CNL che comprende esplicitamente le baby-sitter, si applicano le condizioni minime di protezione in esso contenute in materia di compenso, orario di lavoro ecc.
- Se non esiste un CNL e una baby-sitter accudisce regolarmente i bambini di una stessa famiglia e sbriga anche lavori domestici, si applicano le condizioni minime valide per tutta la Svizzera secondo l’ordinanza sul CNL personale domestico.
- Se non esiste un CNL cantonale e la baby-sitter accudisce esclusivamente e occasionalmente i bambini (quindi senza lavori domestici), non si applicano le condizioni minime CNL, ma in caso di dubbio il codice delle obbligazioni.
Basi assicurative
Assicurazioni sociali
Chi nella propria economia domestica occupa personale domestico retribuito (in denaro o in natura) è tenuto a versare i contributi sociali relativi al suo stipendio, per quanto questo possa essere modesto. Anche le indennità di vacanza sono sottoposte all’obbligo di contribuzione (AVS/AI/IPG/AD).
La metà della somma del contributo può essere dedotta dalla remunerazione della baby- sitter.
Questa regola si applica in parte anche alle baby-sitter: dal 1° gennaio 2015, i cosiddetti lavori per arrotondare la paghetta, che comprendono anche il baby-sitting, non sono più soggetti a contributi. Lo sono invece i lavori regolari retribuiti.
Dal 1° gennaio 2015 vale quindi:
- Per le baby-sitter fra i 13 e i 18 anni non si devono versare contributi alle assicurazioni sociali.
- Per le baby-sitter fra i 18 – 25 anni che in un’economia domestica privata guadagnano fino a CHF 750 all’anno non vi è obbligo di versare i contributi se non lo desiderano. Le baby-sitter possono però esigere che i genitori del bambino conteggino i contributi del datore di lavoro e del dipendente.
Le baby-sitter dai 18 anni in su che oltre a custodire dei bambini svolgono un’attività lucrativa sono soggette all’obbligo di contribuzione AVS se per l’attività di baby-sitter percepiscono da ogni famiglia più di CHF 750 all’anno. L’obbligo di contribuzione inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 18° anno di età (esempio: se la baby-sitter compie 18 anni il 5 maggio 2014, i contributi devono essere versati dal 1° gennaio 2015). I contributi all’AVS/AI/IPG e all’AD sono versati per metà dai genitori del bambino e per metà dalla baby-sitter – indipendentemente dall’entità del salario – e ammontano al 12,5 per cento. Ovviamente i genitori possono decidere di pagare tutto l’importo. Le baby-sitter che non esercitano un’attività lucrativa, ad esempio le studentesse che fanno qualche
«lavoretto» per arrotondare, sono tenute a versare i contributi AVS/AI/IPG a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno di età. I genitori dei bambini custoditi hanno l’obbligo di notificare i contributi alla cassa cantonale di compensazione.
Assicurazione contro gli infortuni
Dal 1° gennaio 2015 il datore di lavoro non è più tenuto a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per le baby-sitter. Si raccomanda tuttavia di informarsi presso un assicuratore sui
possibili costi che ciò potrebbe comportare. Determinanti sono l’età della baby-sitter e la somma salariale. Si applicano le seguenti regole:
- Per le baby-sitter fra 18 e 25 anni non sussiste un obbligo di assicurazione contro gli infortuni se la baby-sitter non guadagna in un’economia domestica privata più di CHF 750 all’anno per ogni datore di lavoro.
- Dal 31 dicembre dell’anno civile in cui la baby-sitter compie 25 anni, è invece obbligatorio stipulare un’assicurazione contro gli infortuni (esempio: se la baby-sitter compie 18 anni il 5 maggio 2014, l’assicurazione contro gli infortuni deve essere stipulata dal 1° gennaio 2015). Ciò vale anche per altre attività in economie domestiche private, come lavori di pulizia, giardinaggio e altre attività ausiliarie.
- In linea di massima, le baby-sitter di età compresa fra 13 e 25 anni devono provvedere da sole a una sufficiente copertura contro gli infortuni. Una semplice assicurazione contro gli infortuni può essere conclusa presso le maggiori compagnie di assicurazione. Anche le casse malati offrono spesso soluzioni assicurative contro gli infortuni.
Responsabilità della baby-sitter
L’attività di baby-sitting è di solito considerata giuridicamente un mandato ai sensi
dell’art. 000 xx. xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (XX). Nell’ambito di tale mandato, la baby-sitter risponde della corretta esecuzione dei compiti che le sono stati assegnati. Ha peraltro l’obbligo di rispondere di eventuali danni, a meno di poter provare che questi non sono il risultato di una sua negligenza. Per i giovani minorenni bisogna stabilire se questi possono contrarre degli obblighi e quindi essere ritenuti responsabili in caso di danno. I minorenni capaci di discernimento possono contrarre degli obblighi con il benestare dei loro genitori o di un rappresentante legale. In tale caso i genitori della baby-sitter assumono una responsabilità secondaria per gli eventuali danni causati.
A norma dell’art. 41 ss. CO chiunque è tenuto – anche a livello extracontrattuale – a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza. Non si può escludere che una baby-sitter compia un atto illecito e provochi dei danni. Se è capace di discernimento sarà ritenuta responsabile, anche se minorenne.
In via di principio è alla baby-sitter o ai suoi genitori che incombe la responsabilità di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile. Bisogna distinguere fra i seguenti casi:
- Le baby-sitter minorenni che vivono presso i genitori devono informarsi se la loro assicurazione di responsabilità civile privata copre un rapporto di baby-sitting.
Altrimenti è di solito possibile stipulare una semplice assicurazione complementare (aziendale).
- Le baby-sitter maggiorenni che non vivono più presso i genitori devono in ogni caso provvedere da sole a una sufficiente copertura assicurativa.
Comunque, anche i genitori dei bambini, in virtù del loro obbligo di custodia, devono rispondere di eventuali danni causati dai loro figli mentre sono affidati alla baby-sitter, qualora a quest’ultima non possa essere imputata una colpa grave. All’occorrenza si consiglia di informarsi innanzitutto presso l’assicurazione di responsabilità civile su chi è tenuto a risarcire il danno.
Assicurazione collettiva tramite le associazioni cantonali della Croce Rossa (AC CR)
Se assumete una baby-sitter per il tramite di un’associazione cantonale della Croce Rossa, vi invitiamo a informarvi sul modo in cui è regolata la questione assicurativa. Alcune associazioni cantonali hanno sottoscritto delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile collettive per le loro baby-sitter.
Ulteriori informazioni
Protezione dei giovani lavoratori - Informazioni per i giovani fino a 18 anni: xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/00000/00000/00000/xxxxx.xxxx?xxxxxxx
Permesso di lavoro:
xxx.xxxxx.xx/xx/x/xx/0/000.00.xx.xxx; «Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro LL), stato al 1° dicembre 2013; IV: Disposizione di protezione speciale, 1. Giovani
Contributi alle assicurazioni sociali:
xxx.xxx-xx.xx/xx/Xxxxxxxx-Xxxxxx/Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx-XXX-XX-XXX-XX (opuscolo n. 2.01 «Contributi paritetici all’AVS, all’AI e alle IPG»; n. 2.04 «Contributi all’AVS, all’AI, alle IPG e all’AD sui salari di poco conto»; n. 2.06 «Lavoro domestico») xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxx/00000/00000/xxxxx.xxxx?xxxxxxx
Assicurazione contro gli infortuni:
xxx.xxx-xx.xx/xx/Xxxxxxxx-Xxxxxx/Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx-XXX-XX-XXX-XX (opuscolo n. 2.06, numero 9 «Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni» e altri numeri); xxx.xxxxx.xx/xx/x/xx/000_00/x0x.xxxx «Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), 832.20, stato al 1° gennaio 2013, art. 1 a
«Assicurati»
xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/00000/xxxxx.xxxx?xxxxxxx Elenco degli assicuratori infortuni su Internet
Opuscoli, informazioni o basi giuridiche dei Cantoni sui contratti normali di lavoro per personale domestico
xxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/00000000/xxxxx.xxxx