RELAZIONE
Comune di Modugno
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 1 (UNO)
RELAZIONE
RELAZIONE TECNICA
Il Comune di Modugno, ha l’onere di provvedere alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale adibiti ad Uffici o altri usi diversi, onde salvaguardare il valore patrimoniale degli edifici e consentire, conseguentemente, il funzionamento continuo delle attività che si svolgono al loro interno.
Il Comune di Modugno, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione degli edifici presenti sul proprio territorio, intende stipulare con un Operatore Economico un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari nell’arco di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo e comunque fino all’esaurimento delle somme previste per l’Accordo Stesso.
Questo ultimo, infatti, in ragione del contenuto specifico della norma che lo disciplina (art. 59 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.), ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguardi i prezzi e, se del caso, le quantità previste, e concludendo lo stesso con un solo operatore economico al fine di rispondere in termini di efficacia e economicità alle esigenze operative dei suddetti immobili.
In proposito, il ricorso a questo strumento giuridico (negoziale e organizzativo), di maggiore flessibilità introdotto dal Codice e che trova di recente un’applicazione estesa e generalizzata nel public procurement, produce infatti significativi benefici in termini di efficacia e economicità dell’azione amministrativa e di maggiore trasparenza nei procedimenti degli appalti di lavori e che consistono, come noto:
- di evitare la frequente ripetizione di procedure di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione;
- di rispondere con rapidità alle necessità del personale degli uffici per quei lavori la cui necessità e quantità non può essere prevista in anticipo;
- per la Stazione Appaltante, di prevedere e determinare in anticipo i costi manutentivi, con notevoli vantaggi sia in termini organizzativi che finanziari.
L'Accordo Quadro ha la consistenza qualitativa e quantitativa indicata nel Capitolato degli Oneri, che prevede contratti interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), per l’esecuzione di lavori ascrivibili alla Categoria OG1.
La consistenza dei lotti non si considera immutabile nel periodo di manutenzione in quanto andranno aggiunti agli edifici esistenti, gli edifici che entreranno in funzione e sottratti quelli dismessi.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, D.lgs. del 18/04/2016 n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, sono state abrogate gran parte delle norme precedenti, pertanto tutti i riferimenti a tali norme, all’interno degli elaborati progettuali, dovranno intendersi implicitamente riferiti alle nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo 50/2016;
Conseguentemente l’Accordo quadro oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art.54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà concluso con un solo operatore economico individuato sulla base del criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi.
PRESCRIZIONI OPERATIVE FINALIZZATE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE MAESTRANZE E DELL'UTENZA
1. OPERE IN APPALTO
Le presenti prescrizioni sono relative agli interventi di manutenzione su immobili di proprietà comunale siti nel territorio del Comune di Modugno, adibiti ad uffici ed altri usi diversi, per la durata complessiva di anni 1 (uno).
Gli interventi da eseguire saranno costituiti da lavorazioni che attualmente è possibile definire solo in relazione al loro contenuto prestazionale ed esecutivo (riportato nell’Elenco Prezzi di Progetto) ma non nel loro numero e nella loro localizzazione.
Pertanto in sede progettuale non è possibile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni, valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, conseguentemente, redigere i piani per la prevenzione degli stessi.
Al fine tuttavia di salvaguardare sia la sicurezza delle maestranze impegnate nell’esecuzione delle lavorazioni sia l’incolumità degli utenti delle opere su cui si interviene, si sono elaborate le prescrizioni e le procedure operative da adottare nel corso dell’appalto, onde garantire condizioni di sicurezza accettabili durante l’esecuzione degli interventi.
2. PROCEDURA
Anche nel caso di esecuzione di interventi di manutenzione non programmata l’esigenza di sicurezza nei cantieri edili è obbligatoria a fronte delle norme che recentemente hanno ulteriormente evoluto e chiarificato la disciplina del settore.
In particolare, i ripetuti interventi dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. in materia hanno fornito agli operatori indicazioni interpretative della normativa per una sua corretta applicazione.
Nell’individuazione di un corretto e logico percorso per l’applicazione di dette norme nell’attuale appalto, ci si è attenuti alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. 20 luglio 2004, n. 13 “Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti”.
Si è definito pertanto il seguente percorso procedurale che deve essere considerato come standard minimo per l’ottemperanza al dovere di sicurezza nel presente appalto, pur non escludendo ulteriori possibili integrazioni ed evoluzioni in corso di esecuzione.
Si ritiene pertanto che, nell’espletamento dell’appalto, la procedura che segue debba essere sempre scrupolosamente applicata da tutti i soggetti destinatari del dovere di sicurezza.
Il Responsabile Unico del Procedimento acquisirà il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore, previsto dal comma 2 lettera c) dell’art. 131 del D.L.vo 163/2006, prima della consegna dei lavori, per verificarne l’idoneità.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alle verifiche previste dal comma 9 dell’art. 90 del D.L.vo 81/2008; in particolare è tenuto ad acquisire dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi che interverranno nell’appalto:
a) copia autenticata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.L.vo 81/2008;
In occasione dell’emanazione di ogni singolo ordinativo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, per il tramite dell’Ufficio di Direzione Lavori, predisporrà un D.U.V.R.I. ai sensi dell’art.29 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;
Xxx gli ordinativi contemplino lavorazioni non previste nel P.O.S. consegnato dalla Ditta Appaltatrice, la stessa provvederà ad integrare il P.O.S. con schede riguardanti le lavorazioni specifiche previste dall’ordinativo.
L’Ufficio di Direzione Lavori eseguirà riscontri in corso d’opera finalizzati anche alla verifica della corretta applicazione delle misure preventive e protettive richieste.
3. TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI
Ufficio del R.U.P.
Via Maranda 49 tel. 080/5865347 Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115 Pronto soccorso tel. 118
Vigili Urbani tel. 080/0000000 Autoambulanza:
Univol tel. 080/000 0000
Ospedale Policlinico:
Piazza Xxxxxx Xxxxxx: tel. 080/5591111 Direzione Provinciale del Lavoro:
Corso Trieste n° 29 tel. 080/5464111 Segnalazione Guasti:
A.Q.P. - Acquedotto Pugliese tel. 000000000
E.N.E.L. - Elettricità tel. 800752233 ITALGAS - Gas tel. 000000000
4. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO I LUOGHI DI INTERVENTO
Presso i luoghi di intervento sarà tenuta copia completa dell’Ordinativo relativo ai lavori da effettuare. Dovrà essere tenuta a disposizione tutta la modulistica di Legge.
A) CERTIFICATI IMPRESE
A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese dovranno mettere a disposizione del Committente e custodire presso i luoghi di intervento la seguente documentazione:
copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
certificati regolarità contributive INPS;
certificati iscrizione Cassa Edile;
copia del registro infortuni;
copia del libro matricola dei dipendenti;
piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti; ecc.
B) CERTIFICATI ATTREZZATURE
Inoltre, dovrà essere conservata presso i luoghi di intervento anche la seguente documentazione, laddove pertinente:
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.;
copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
dichiarazione di conformità Legge 46/90 (DM 37/2008) per impianto elettrico di cantiere;
segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse;
scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all'ISPESL competente per territorio;
scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'ISPESL competente per territorio;
Prescrizioni operative finalizzate a garantire la Sicurezza delle Maestranze e dell’Utenza
C) CERTIFICATI LAVORATORI
A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso i luoghi di intervento la seguente documentazione:
copia del registro delle visite mediche periodiche;
copia dei certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica; ecc.
5. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Ai fini della valutazione dei costi della Sicurezza di cui al 1° comma lett. i) dell’art. 5 del D.M. 145/2000, si specifica che la parte di ogni singola prestazione prevista contrattualmente che riguarda la sicurezza (non soggetta a ribasso d’asta) consiste nella percentuale del 3% (tre per cento) del prezzo unitario lordo della singola lavorazione.
Pertanto per tutte le voci del capitolo L (LAVORI) dell’Elenco Prezzi di progetto, l’importo (SCS) da non assoggettare a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 131, c. 3 del D. Lgs 163 del 12/04/2006 è determinato con la seguente formula:
SCS = Prezzo Unitario x 3 / 103.
Tale specificazione è valida e deve essere applicata a tutte le lavorazioni contrattuali soggette a ribasso.
Per la stima, riservata al Responsabile Unico del Procedimento, delle specifiche disposizioni rinvenienti dall’applicazione dei Piani Sostitutivi di Sicurezza, saranno utilizzati i prezzi di Contratto di cui al capitolo S (COSTI DELLA SICUREZZA) dell’Elenco Prezzi di progetto, sui quali non verrà applicato, in toto, alcun ribasso.
Il Responsabile del Procedimento | Il Responsabile del Servizio |
Geom. Xxxxxxxx XXXXX | Xxx. Xxxxxx XXXXX |