CONAF
CONAF
Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Schema di Contratto
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Xxx Xx, 00
00000 Xxxx xxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx XxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Approvato con Delibera di Consiglio n. Servizio Comunicazione
Contraenti: CONAF/ DATA STIPULA
SCRITTURA PRIVATA
TRA
‐ il CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, con sede legale in
Xxxx, Xxx Xx x. 00, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Agr. Xxxxxx Xxxxx, che agisce in virtù dei poteri di cui all’art. 25 della Legge 7 gennaio 1976,
n. 3 ed all’art. 5, comma 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e giusta Delibera Consiliare del 12 maggio 2010 (d’ora in poi, breviter, anche CONAF);
E
‐ la concessionaria… ;
PREMESSO
- con Delibera n. del veniva approvato il capitolato prestazionale per la raccolta pubblicitaria per l’intera attività non istituzionale rappresentata da :
- Pubblicazione sulla rivista trimestrale“ A.F.”, pubblicazione per le monografie (2 all’anno) e quaderni (2 all’anno) CONAF; pubblicazione per il notiziario on-line settimanale Conaf - per il giornale on-line accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, per l’attività convegnistica (2 all’anno), seminariale (6 all’anno), congressuale (uno all’anno), per le pubblicazioni del Centro Studi CONAF.
- - il Conaf è proprietario ed editore della testata rivista “ A.F.” iscritta in data 30/06/1999 al
n. 6927 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Bologna ed in data 22/07/2010 al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 14844, è inoltre editore del notiziario Conaf
- giornale on-line accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx,
- - la rivista “A.F.” persegue lo scopo di promuovere l’elevazione culturale e professionale degli iscritti mediante la pubblicazione di articoli di attualità e di carattere tecnico giuridico;
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- - lo scopo di assicurare la raccolta pubblicitaria della rivista “A.F.” – notiziario Conaf - sito internet xxx.xxxxx.xx, e tutta l’attività non istituzionale è stata indetta apposita gara ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- - la ha presentato la propria offerta allegata al presente atto sotto la lettera a) e con
atto del
- …........ la è risultata aggiudicataria.
* * *
Tanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART 1. PREMESSE.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART 2. Definizioni e dichiarazioni della Concessionaria.
Ai fini del presente contratto:
1. il Conaf è indicato con la parola “Editore”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente , è indicato con la parola “Concessionaria”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.
Inoltre, la Concessionaria dichiara che:
1. la stessa è stata regolarmente costituita in conformità ad ogni disposizione di legge vigente e l’attuale capitale sociale della stessa è stato interamente e regolarmente sottoscritto e versato;
2. l'attività esercitata a mezzo della la Concessionaria/Società è stata e viene condotta alla data odierna senza dare luogo a violazioni di vigenti disposizioni di legge o regolamento e la stessa è in possesso di tutti i permessi, le licenze ed autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell'attività della stessa quale risultante dallo statuto;
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3. la sottoscrizione di questo Contratto da parte del legale rappresentante pro tempore della Concessionaria Sig. …............. e la costituzione del vincolo relativo all'esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso a) non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione o altro atto da parte di qualsiasi persona o ente o autorità né ulteriori comunicazioni nei confronti delle stesse; b) non danno luogo a violazioni di disposizioni vincolanti né a violazioni di norme di legge o di regolamento o di disposizioni contenute in provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
altre competenti autorità, né costituiscono inadempimento rispetto ad ulteriori obbligazioni assunte verso terzi;
4. i dipendenti della Concessionaria e delle sue controllanti sono debitamente iscritti nei libri paga e matricola con indicazione della retribuzione complessiva dovuta ad ognuno di essi, il tutto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. In particolare, a) il trattamento normativo applicabile ed effettivamente applicato ai Dipendenti è esclusivamente quello previsto dalle norme di legge e da quelle del contratto collettivo applicabile e dei contratti integrativi aziendali vigenti; b) non sussistono trattamenti normativi od economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quella risultante dalle norme sopra richiamate; c) le mansioni effettivamente svolte da ciascuno dei dipendenti corrispondono sostanzialmente a quelle previste dalla relativa categoria di inquadramento. La Concessionaria, fino alla data odierna, ha provveduto agli adempimenti posti a suo carico dalle applicabili norme di legge o regolamentari in materia previdenziale, assistenziale e del lavoro e non ha ricevuto istanze o richieste di pagamento o risarcimento sia in termini di tutela reale che obbligatoria da parte di dipendenti o collaboratori;
5. la Concessionaria ha adempiuto, in relazione all’attività esercitata dall'azienda e dalle sue controllanti, a tutte le normative fiscali vigenti ed ha presentato tutte le dichiarazioni di carattere fiscale che era tenuta a presentare; tali dichiarazioni sono state correttamente predisposte e tutte le relative imposte, tasse o analoghi oneri dovuti sono stati tempestivamente pagati.
ART 3. Oggetto del Contratto.
Con la sottoscrizione del presente contratto, la Concessionaria si impegna a promuovere in esclusiva la raccolta di pubblicità e la conclusione dei contratti di vendita degli spazi pubblicitari per:
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la Testata rivista “A.F.”, pubblicazione monografie e quaderni CONAF; pubblicazione on-line notiziario settimanale Conaf - pubblicazione giornale on-line accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx, attività convegnistica, seminariale, corsuale, congressuale, attività e pubblicazioni del Centro Studi CONAF; con riserva dell'Editore di utilizzare un numero di spazi non superiore al 10% di quelli disponibili per proprie finalità d'Istituto nonché promozionali e sociali in osservanza a
quanto previsto in sede di offerta e di disciplinare di gara che, ben noti alle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART 4. Norme regolatrici dell’appalto.
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dal contratto e dal Capitolato e relativi allegati che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare;
b) dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 163/06, s.m.i.;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
f) dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 – Nuove norme sull’editoria e nuove norme sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e del D.Lgs170/01.
g) la Concessionaria nella sua attività di raccolta e scelta della pubblicità per il CONAF, Ente pubblico non economico, deve tener espressamente conto del Regolamento di sponsorizzazioni CONAF.
ART 5. Notifiche e comunicazioni.
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, in caso di urgenza, a mezzo telegramma presso la sede dichiarata.
Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano o a cura di incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l’Editore che la Concessionaria.
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Per ogni comunicazione ricevuta dall'Editore farà fede esclusivamente ai fini dell'identificazione della data e dell'ora di ricevimento il timbro del protocollo interno.
ART 6. Durata del contratto.
L’appalto disciplinato dal contratto ha la durata di anni tre e decorre dalla data di stipula.
L’Editore si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 9.
Alla scadenza dell’appalto la Concessionaria sarà tenuta, a richiesta dell’Editore, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, nei limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., quindi, fino all’effettivo subentro di altro operatore economico.
E’, comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.
ART 7. Prezzo contrattuale e modalità di pagamento.
Il ricavato delle inserzioni, al netto dell’I.V.A. verrà suddiviso come segue: alla Concessionaria il
…….. all’Editore il …….
La concessionaria si obbliga a versare al CONAF qualsiasi possa essere l’incasso, un minimo garantito annuo di importo pari a € 12.000,00 per il primo anno, € 30.000,00 per il secondo anno, € 60.000,00 per il terzo anno.
Le somme incassate dal concessionario in eccedenza rispetto al minimo garantito, saranno versate al CONAF al netto dell’aggio dovuto alla Ditta aggiudicataria e rapportato alla riscossione complessiva. I versamenti di cui sopra rapportati al mese dovranno avvenire entro il giorno 5 di ogni mese.
In caso di ritardo nell'adempimento e salvo il diritto alla risoluzione del contratto, sulle somme a credito dell'Editore saranno applicati gli interessi moratori al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali dalla scadenza al saldo.
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I pagamenti saranno effettuati dalla Concessionaria mediante bonifico sul conto corrente bancario presso il Banco di Sardegna – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con causale: - pubblicità CONAF relativa al mese di .
ART 8. Esecuzione in danno.
Qualora la concessionaria non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente contratto o in caso di ritardo nell’adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obbiettivi prefissati nel rispetto dei Livelli di Servizio richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 14, l’Editore avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l’adempimento.
Il suddetto termine che non potrà essere inferiore a 7 giorni decorrerà dal momento in cui la concessionaria riceverà la comunicazione scritta da parte dell’Editore della fissazione del termine. Decorso inutilmente il termine per l’adempimento, l’Editore avrà il diritto di provvedere all’esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dall’Editore saranno ad esclusivo carico della concessionaria, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.
ART 9. Garanzia di esecuzione.
A garanzia della regolare ed integrale esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, la Concessionaria presenta polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito n. in data della , che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, dell’ importo di € 10200,00 (diecimiladuecento,00) pari al 10% del minimo garantito complessivo di cui all’ art. 2 del capitolato
L’importo della garanzia è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La garanzia deve operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.
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La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata degli effetti del contratto ancorché successivi alla sua scadenza e deve, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Editore, con la quale viene attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Tale garanzia rimane vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa l’Editore operi eventuali escussioni della garanzia e salvo il diritto alla risoluzione del contratto.
A pena di decadenza dall’aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso il Banco di Sardegna – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in caso di escussione.
La polizza fideiussoria deve essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
ART 10. Personale impiegato.
Il servizio deve essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
ART 11 Osservanza delle condizioni di lavoro
La Concessionaria è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.
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L’Editore, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze segnalate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di escutere la garanzia prestata. Tale somma sarà restituita alla Concessionaria, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l’avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria.
La Concessionaria è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, dovuti dal Fondo.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L’Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e i suoi dipendenti.
ART 12. Responsabilità della Concessionaria.
La Concessionaria risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile
nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.
La Concessionaria è, altresì, responsabile nei confronti dell’Editore dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Nell'esecuzione del presente contratto la Concessionaria si impegna al rispetto di ogni disposizione di legge anche in materia di diritti di privativa eventualmente spettanti a terzi, rispondendo dietro semplice richiesta scritta a titolo di espressa manleva, per richieste di danni avanzati da terzi all'Editore a qualsiasi titolo o ragione in dipendenza della pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie e ciò anche in caso di richieste di danni materiali o immateriali, diretti ed indiretti, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.
ART 13. Tutela contro azione di terzi.
In esecuzione di quanto previsto ai precedenti articoli 11 e 12 e per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, la Concessionaria deve produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati all'articolo precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a Euro 500.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all’Editore in conseguenza dell’espletamento del servizio. L’esistenza di tale polizza non libera la Concessionaria
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dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali e, pertanto, qualora la Concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subìto.
La Concessionaria assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro l’Editore derivante a qualsiasi titolo dalle inserzioni pubblicitarie oggetto del presente contratto, questa comporterà la risoluzione del contratto, con dichiarazione espressa dell’Editore da comunicare alla controparte, e si procederà all’escussione della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la garanzia non risultasse a ciò sufficiente.
Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, l’Editore potrà rivalersi sulla Concessionaria in qualunque tempo, assumendo la Concessionaria stessa tutte le conseguenze della lite.
ART 14. Clausola risolutiva espressa.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto in caso di inadempimento anche parziale da parte della Concessionaria alle obbligazioni previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 e 19, nonché di inadempimento a quanto previsto dall'offerta e dal disciplinare di gara ed ancora nei
seguenti casi:
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a) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo della Concessionaria anche se parziale qualora l’Editore non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Concessionaria;
c) in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili della Concessionaria qualora l’Ente non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove la Concessionaria sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l’Editore non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.
d) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
e) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
f) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06.
ART 15. Subappalto e cessione del contratto.
E’ espressamente vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del servizio oltre i limiti previsti dalle norme vigenti, pena l’immediata risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia ed il risarcimento dei danni recati e delle spese sostenute dall’Editore.
ART 16. Effetti della risoluzione e del recesso.
La risoluzione del contratto determina in ogni caso l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
Con la risoluzione del contratto l’Editore ha il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra Concessionaria il servizio o la parte rimanente di questo in danno alla Concessionaria, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Editore rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
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L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti
prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l’appalto definitivo.
L’affidamento a terzi viene notificato alla Concessionaria nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Editore rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
Nel caso di minor spesa, nulla compete alla Concessionaria inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione.
L’esecuzione in danno non esime la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.
Alla Concessionaria inadempiente sono, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Concessionaria senza pregiudizio dei diritti dell’Editore sui beni della Concessionaria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Concessionaria inadempiente.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 sexies e ss. della legge 241/90 e s.m.i. spetta all'Editore il diritto di recedere dal presente contratto durante il termine della sua efficacia previo esclusivo riconoscimento alla Concessionaria di una somma a titolo di indennizzo pari ai due minimi mensili come stabilito all’art 7 del contratto. Con il versamento dell'indennizzo, la Concessionaria rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto ed azione derivante dal
presente contratto.
ART 17. Spese contrattuali.
La Concessionaria è tenuta al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, all’Editore.
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Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
In caso di mancato versamento, l’Editore ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l’ammontare al competente capitolo di entrata.
ART 18. Riservatezza.
La Concessionaria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Capitolato Amministrativo.
In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Concessionaria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Cod. Civ..
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Editore ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Concessionaria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Editore.
ART 19. Norme generali.
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Le Parti reciprocamente si riconoscono i diritti e le facoltà di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 di cui dichiarano di essere perfettamente edotte. Le Parti non porranno in essere azioni che siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente Accordo o che potrebbero effettivamente ostacolarne o ritardarne l’esecuzione delle obbligazioni assunte. Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni alle Parti saranno effettuate per iscritto e saranno inviate agli indirizzi delle Parti così come individuate in epigrafe al presente Accordo, ovvero a qualsiasi altro indirizzo o numero di fax comunicato successivamente per iscritto da una Parte all’altra. Le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni saranno effettuate con lettera raccomandata A.R. o a
mezzo fax. Ogni notifica, richiesta o comunicazione sarà considerata ricevuta: se inviata via fax, dal momento in cui tale fax è ricevuto; se inviata con lettera raccomandata A.R., alla data della
consegna risultante dalla ricevuta di ritorno. Tutti i costi e le spese sostenuti per motivi legali, contabili e di altro genere in relazione al presente Accordo saranno posti a carico della Parte che li ha determinati. Il presente Accordo sarà vincolante in favore e contro le Parti ed i rispettivi aventi causa e cessionari. In ogni caso, l'Accordo stesso non potrà essere ceduto da ciascuna Parte senza il previo consenso scritto dell’altra. L'Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti, al risultato sostanziale che esse intendono ragionevolmente perseguire nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna Parte in conseguenza della sottoscrizione dello stesso. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.
196/2003, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per le finalità gestionali.
ART 20. Controversie e foro competente.
Per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nonché negli allegati:
a) offerta; b) capitolato.
Roma, lì
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Letto, confermato e sottoscritto.
La Concessionaria | Il Presidente del CONAF |
Xxxxxx Xxxxx |