HDI Italia S.p.A.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie Altri veicoli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto ù (DIP aggiuntivo R.C. auto)
HDI Italia S.p.A.
Edizione 21/02/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale di HDI Italia.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, ed assoggettata a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868,84, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480,00 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700,00. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389,00 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726,00 ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206,00 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540,00. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base. Si precisa che l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Per la copertura relativa alla Responsabilità Civile Auto la legge prevede un massimale minimo per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, di € 6.070.000,00 per danni alle persone e € 1.220.000,00 per danni alle cose. La polizza può essere stipulata prevedendo massimali superiori a quelli minimi previsti dalla normativa, dietro pagamento di un premio maggiore. |
Garanzie estese | Non sono previste garanzie estese offerte gratuitamente. |
Tipo di guida | Non è prevista la personalizzazione della polizza in base al tipo di conducente. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non sono previste opzioni con sconto sul premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
CAR – CARICO E SCARICO | La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terze. |
CARMEC - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO ESEGUITE ANCHE CON DISPOSITIVI MECCANICI | La Società assicura la responsabilità civile dell’Assicurato e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. I massimali di esposizione e l’eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società. La garanzia non opera: 1. qualora il veicolo non sia regolarmente coperto da garanzia per R. C. prestata dalla Società; 2. se l’operatore non sia autorizzato dall’assicurato e non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore; 3. per le persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico e per coloro non considerati terzi. 4. per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell’assicurato; 5. per i danni da inquinamento dell’ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico; 6. per i danni ai mezzi sotto carico e scarico. |
PROPRIM - PROPRIETARIO DEL RIMORCHIO DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE | La garanzia è operante quando: - Il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza; - la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operate; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l’assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle condizioni sopra esposte. |
DANCORP - DANNI CORPORALI CAUSATI ALLE PERSONE TRASPORTATE SU VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE (escluse merci pericolose, gas tossici e materie esplosive) | La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo. |
RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA (non concedibile agli autocaravan) | HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi: 1. per patente scaduta; 2. parzialmente per ebbrezza e sostanze stupefacenti; 3. parzialmente per fuga od omissione di soccorso; 4. per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria; 5. per trasporti occasionali pericolosi; 6. parzialmente per trasporto non conforme. |
RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA (concedibile solo agli autocaravan) | HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi: 1. per patente scaduta; 2. parzialmente per ebbrezza e sostanze stupefacenti; 3. per sovrappeso del veicolo; 4. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è effettuato in soprannumero rispetto alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. |
In aggiunta alla R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza
Garanzia Incendio e/o Furto (opzionale) | |
Garanzie di base | La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di: - incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; - furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso. Sono inoltre automaticamente operanti: - Ricorso terzi La copertura assicurativa è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. - Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | EVENTI SOCIOPOLITICI (opzione per autocarri “conto proprio” fino 35 x.xx) La Società indennizza i danni materiali e diretti all’autovettura descritta in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio anche in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse. EVENTI SPECIALI (opzione per autocarri “conto proprio” fino 35 x.xx) La Società risponde dei danni materiali e diretti al veicolo derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l’applicazione della franchigia o scoperto con relativi minimi. L’assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; e) causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; g) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; h) derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto totale; i) derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza; j) alle apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo; k) provocati al veicolo all’atto della sottrazione, tentata o compiuta di dette apparecchiature o cose non assicurate presenti a bordo del veicolo. Sono presenti, inoltre, le seguenti limitazioni, esclusioni: - Ricorso terzi La Società risponde fino alla concorrenza di € 100.000,00. Sono esclusi i danni contemplati nell’assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'Art. 129, 2° comma CAP, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato/Contraente. - Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione La Società non rimborsa le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative |
alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. - Eventi sociopolitici Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di € 154,00. - Eventi speciali In caso di sinistro la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di € 1.000,00. | |
Garanzie particolari a pacchetto - Pacchetto A (opzionale) | |
Garanzie di base | Pacchetto A comprende le seguenti garanzie: 1. Cristalli La Società assicura i cristalli che delimitano l’abitacolo del veicolo, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. 2. Responsabilità civile dei trasportati La Società copre la Responsabilità Civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia. 3. Perdita delle chiavi La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o sbloccaggio del sistema antifurto, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto. 4. Tassa Automobilistica La Società, in caso di Incendio, Furto totale e/o Rapina del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile a termini di polizza si impegna a corrispondere un indennizzo pari al rateo della tassa automobilistica – nonché delle eventuali sovrattasse – relativa al periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia all’autorità e la data di scadenza del periodo per il quale è stata pagata la tassa. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Pacchetto A prevede le seguenti limitazioni, esclusioni: a) Cristalli L’assicurazione non comprende i danni: - causati ad altre parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli; - rigature o segnature, le screpolature e simili; - a fari e ai gruppi ottici. b) Responsabilità civile dei trasportati La Società risponde fino ad un massimo di € 775.000,00. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso. c) Perdita delle chiavi La Società risponde fino ad un massimo di € 155,00 per evento. |
Garanzie particolari a pacchetto - Pacchetto B (opzionale) | |
Garanzie di base | Pacchetto B comprende le seguenti garanzie: 1. Eventi Naturali La Società indennizza i danni materiali e diretti all’autovettura descritta in polizza anche quando la stessa non si trovi in circolazione, derivanti da: trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. |
2. Ripristino Garage (Proprietà dei locali o Rischio Locativo Artt. 1588 e 1611 c.c.) La Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura, pertinenza della residenza anagrafica, in conseguenza esclusiva di incendio o scoppio del veicolo assicurato. 3. Soccorso Vittime della Strada La Società indennizza i danni alla tappezzeria, sedili e guarnizioni del veicolo garantito nel caso in cui si compia con il veicolo indicato in polizza il trasporto di persone ferite in incidente stradale. 4. Spese di recupero e parcheggio In caso di furto del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso. 5. Danni al Veicolo per asportare cose non assicurate La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Pacchetto B prevede le seguenti limitazioni, esclusioni: a) Eventi naturali: in caso di sinistro, è prevista l’applicazione dello scoperto e del minimo di scoperto, indicati in polizza e stabiliti per evento, nei limiti del valore commerciale del veicolo. b) Ripristino garage (Proprietà dei locali o Rischio Locativo Artt. 1588 e 1611 c.c.): la Società rimborsa, sino alla concorrenza di € 16.000,00 per sinistro. E’ prevista una franchigia di € 520,00. c) Soccorso vittime della strada: l’importo massimo indennizzabile è di € 160,00. La garanzia non è operante se il veicolo assicurato è un’autoambulanza o simile. d) Spese di recupero e parcheggio: l’importo massimo rimborsabile è di € 160,00 per evento. e) Danni al veicolo per asportare cose non assicurate: la Società garantisce, previa deduzione degli eventuali scoperti e franchigie previsti dalla garanzia base Furto, un indennizzo sino a € 110,00. |
Infortuni del conducente (opzionale) | |
Garanzie di base | L’assicurazione opera per gli infortuni che il legittimo conducente del veicolo descritto in polizza possa subire mentre è alla guida dello stesso. La presente garanzia è valida per gli infortuni che abbiano come conseguenza la Morte o un’Invalidità Permanente di grado superiore al 3%. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% non si procederà ad alcun indennizzo e, in caso di invalidità permanente di grado superiore al 3%, verrà corrisposto un indennizzo solo per la parte eccedente il 3%. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. |
L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. L’indennità giornaliera, per i giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le cure rese necessarie dall’infortunio è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per infortunio. Le spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre cure indispensabili nonché le spese per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o alla casa di cura per il pronto soccorso sono rimborsate per un periodo massimo di 360 giorni dall’infortunio stesso e nel limite della somma indicata in polizza. Si intendono escluse le protesi (salvo le spese per l’acquisto di apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La garanzia non comprende gli infortuni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, occupazione militare; avvenuti quando l’assicurato abbia preso parte attiva a scioperi, sommosse, o ad atti di terrorismo e sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoto, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni e mareggiate; c) verificatesi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; salvo che l’assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi; d) sofferti in conseguenza di propria azione delittuosa, da delitti dolosi consumati o tentati dal conducente nonché da partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di azioni compiute dal conducente per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) sofferti da persone portatori di apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete, infezione da HIV o da altre infermità gravi o permanenti; f) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove; g) verificatisi in occasione di uso del veicolo per attività illecita di rilevanza penale del conducente; h) avvenuti quando il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi prescritti sull’abilitazione alla guida; i) avvenuti quando il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione; j) avvenuti quando l’incidente di circolazione che ha causato l’infortunio è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni; k) avvenuti in conseguenza del mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco di protezione, nei casi in cui il loro uso è prescritto dalle disposizioni in vigore. l) Sono altresì esclusi dall’assicurazione le ernie e le conseguenze di sforzi muscolari. | |
Tutela Legale (opzionale) | |
Garanzie di base | HDI Italia garantisce la difesa legale dell’Assicurato in relazione alla proprietà, guida e circolazione stradale del veicolo a motore identificato in polizza. La garanzia è operante a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati del veicolo indicato in polizza e a favore del Contraente e del suo nucleo familiare negli eventi che li coinvolgono come pedoni, ciclisti e trasportati su qualsiasi veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | HDI Italia non si farà carico delle seguenti spese: - spese, anche preventivate, non concordate con DAS; - spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; - spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; - spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; - onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio; - spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà; - spese rimborsate dalla controparte; - spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; - in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per importi superiori al massimale di polizza. La garanzia non vale: - per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; - per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; - per l’opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale, se il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a € 100,00 e in ogni caso se non sussistono i presupposti per presentare il ricorso/opposizione; - per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei; - se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 250,00; - se l’Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, fuga, omissione di soccorso (art. 189 del Decreto Legislativo n. 285/1992, cd. “Nuovo Codice della Strada” e, Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 del Nuovo codice della Strada) o per Guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186) e Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (art. 186-bis) del Nuovo Codice della Strada con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; - controversie relative a richieste di risarcimento di Xxxxx extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile Auto, - nel caso di dolo dell’Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto; - se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal Sinistro. |
Assistenza (opzionale) | |
Garanzie di base | La garanzia contiene, nella forma base, le seguenti prestazioni: Soccorso stradale; Recupero difficoltoso del veicolo; Depennage – Intervento officina mobile; Informazioni sulla rete costruttori; Informazioni telefoniche; Trasporto in autombulanza; Viaggio per il recupero del veicolo; Recupero del veicolo; Anticipo spese mediche; Spese mediche; Invio di un autista; Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio; Rientro di figli minori; Consulenza medica; Collegamento continuo con il centro ospedaliero; Prolungamento soggiorno; Spese d’albergo; Invio pezzi di ricambio; Rientro sanitario; Rimpatrio salma; Anticipo spese di prima necessità; Anticipo delle cauzioni penale e civile; Anticipo spese legali; Rimpatrio del veicolo; Abbandono legale; Viaggio di un familiare; Autodemolizione; Auto in sostituzione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Tutte le prestazioni non sono dovute per: a) stato di guerra dichiarato o di fatto, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione d particelle atomiche; b) malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; c) malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza; d) gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; e) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; f) espianto e/o trapianto di organi; g) suicidio o tentato suicidio; h) dolo dell’Assicurato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel Documento informativo precontrattuale (DIP), si specifica che non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, e comunque dall’uso di veicoli in autodromi, piste e/o circuiti. Con riferimento all’assicurazione di veicoli cingolati adibiti al trasporto di marmi in blocco, si specifica che la garanzia non include i danni provocati alla pavimentazione stradale. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che sono presenti ulteriori casistiche per le quali la Compagnia ha diritto a recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa): 1) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 2) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; 3) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo; 4) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato; 5) nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro, la legge stabilisce che l’Assicurato debba darne comunicazione alla Compagnia, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, entro 3 giorni dall’avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Denuncia incidente da circolazione Per la denuncia dei sinistri, è necessario utilizzare il modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (C.A.I.). Compilare detto modulo in ogni sua parte - anche sul retro - in modo chiaro e leggibile, raccogliendo - ove sia possibile - il nome e l’indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto, nonché indicando se e quali Autorità sono intervenute. Trasmettere o presentare, con la massima sollecitudine, il modulo “C.A.I.” all’Intermediario cui è assegnato il contratto. I sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore all’Intermediario al quale è appoggiato il contratto. |
Risarcimento diretto È una procedura prevista dalla legge che consente al conducente e/o al proprietario di un veicolo coinvolto, senza responsabilità o con responsabilità parziale, di essere direttamente risarciti dalla propria Società anziché da quella del veicolo responsabile, come previsto negli altri casi. Le condizioni che consentono l’applicazione della normativa sul Risarcimento Diretto sono: la collisione tra due e non oltre veicoli targati ed assicurati; • l’accadimento del sinistro nel territorio italiano; • l’assenza di terzi responsabili; • danni fisici la cui entità non superino il 9% d’Invalidità Permanente, ciò limitatamente al risarcimento dei danni fisici del conducente. Sono indennizzabili per mezzo del Risarcimento Diretto: • i danni al veicolo; • i danni fisici del conducente (se non superiori al 9% d’Invalidità Permanente); • i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato o del proprietario (sempre che lo stesso non sia passeggero). In caso ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, sarà sufficiente inviare per raccomandata a.r., per fax, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, per telegramma), una richiesta risarcitoria a HDI Italia S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 XXXXXX. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto in Italia: si procede alla compilazione del modulo di “Constatazione amichevole di incidente” (CAI) avendo cura di riportare nel modulo anche i dati della Carta Verde del conducente straniero; la richiesta dei danni può essere effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX - tel. (02) 34968.1. Incidente con veicolo avente targa straniera avvenuto all'estero: procedere come sopra. Nell’ipotesi di incidente avvenuto nei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione è consigliabile darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Centrale della Nazione in cui è avvenuto il sinistro. Inoltre, se in uno dei Paesi che hanno aderito al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti, ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro. Incidente con veicolo non assicurato avvenuto in Italia: si inoltra la richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP sede legale: Xxx Xxxx - 00000 XXXX, nei seguenti casi: • il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato; • il veicolo risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; • il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Garanzia Assistenza Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio dovuta in base alla clausola “Bonus/Malus” offrendo alla Società (Centro liquidazione Sinistri competente) il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati dall’Assicurato nel periodo di osservazione precedente. Nel caso di sinistro rientrante nel Risarcimento Diretto, la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP – Gestione Stanza di Compensazione Via Yser, 14 – 00198 ROMA, nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative ed esplicitate sul sito xxx.xxxxxx.xx. | |
Gestione da parte di altre imprese: |
Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono gestite in termini operativi dalla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX). | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Obblighi dell’impresa | Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell’Impresa di assicurazione di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un’offerta: • 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; • 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; • 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al precedente capoverso. Per quanto concerne i competenti Centri di Liquidazione Sinistri si rimanda al sito internet |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio deve essere corrisposto per l’intera annualità, salvo contratti emessi in forma “temporanea”. Il premio viene pagato mediante addebito in c/c. Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’Intermediario nonché delle imposte e del contributo SSN. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | I contratti circolazione dei veicoli sono stipulati senza tacito rinnovo ovvero cessano automaticamente alla loro naturale scadenza, senza necessità di preventiva disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità per il contraente di recedere dal contratto a causa di ripensamento successivo alla stipulazione. |
Risoluzione |
Il contraente ha diritto a recedere il contratto nei seguenti casi: cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, per demolizione del veicolo assicurato, per furto e per vendita del veicolo assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche in possesso di veicoli diversi da autovetture, ciclomotori e motoveicoli e natanti. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 10% del premio imponibile per la garanzia R.C.A. e al 15% del premio imponibile per altre garanzie. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • a mezzo fax 02/00000000 • a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo • via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, • via fax 00.00000000, |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | È possibile attivare la procedura rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex Art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. |
Negoziazione assistita | Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della |
documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.