OGGETTO: PROCEDURA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO EX ART. 105 DELD.LSG. 50/2016
Dipartimento Amministrativo e Tecnico
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
OGGETTO: | PROCEDURA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO EX ART. 105 DEL D.LSG. 50/2016 |
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i..
DEFINIZIONE
Costituisce “subappalto” qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali finiture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo del contratto principale o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
IMPORTO
L’importo del subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto originario di lavori, servizi o forniture.
CONDIZIONI
La Stazione appaltate può rilasciare apposita autorizzazione al subappalto qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) L’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) L’appaltatore, all’atto della presentazione dell’offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opera ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare;
d) L’appaltatore dimostri in capo al subappaltatore l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016
La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentata almeno 30 gg prima
dell’effettivo inizio delle prestazioni oggetto di subappalto.
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DLGS50-2016.doc
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ESCLUSIONI
Non si configurano come attività affidate in subappalto, le seguenti categorie di forniture e o servizi:
- Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre una comunicazione
- Subforniture a catalogo di prodotti a informatici
- Le prestazioni rese a favore di soggetti affidati in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto; i relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
PROCEDURA
1 – Verifica indicazione in sede di offerta
Al fine di concedere ad una ditta appaltatrice l’autorizzazione a subappaltare alcune lavorazione, occorre verificare che la stessa, in fase di presentazione dell’offerta, abbia indicato di voler ricorrere al subappalto indicando anche le categorie di lavorazioni che intende subappaltare.
L’autorizzazione può infatti essere concessa solamente nel caso in cui tale indicazione sia stata effettivamente presentata.
E’ cura dell’ufficio amministrativo procedere a tale verifica preventiva.
2 – Verifica documentazione
Nel caso in cui la ditta appaltatrice abbia indicato in sede di offerta l’intenzione di ricorrere al subappalto, questa dovrà presentare, insieme alla richiesta di subappalto – secondo il fac simile allegato - i documenti di seguito elencati:
1. Istanza di rilascio autorizzazione al subappalto secondo il fac simile “Modulo richiesta autorizzazione subappalto”
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da parte del subappaltatore, dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, da rendersi da parte di tutti i soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 medesimo secondo il fac simile “Modello B”
3. Dichiarazione sostitutiva da parte del subappaltatore, ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi. Per lavori di importo superiore a € 150.000,00, copia della certificazione SOA;
4. contratto di subappalto già sottoscritto dalle parti;
5. Autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. con “dicitura antimafia”
Il RUP e il D.L. provvedono quindi a verificare la correttezza e completezza della documentazione pervenuta. In caso di lacune, sarà il D.L. ad inviare alla ditta appaltatrice la richiesta di integrazione.
L’ufficio amm.vo provvede quindi a compilare apposita tabella dalla quale risulti che sono rispettati i limiti percentuali subappaltabili indicati dalla D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Il D.L. provvede quindi a richiedere il DURC e una volta acquisito, il D.L. e il RUP rilasciano, rispettivamente, il proprio parere favorevole e la propria autorizzazione all’accoglimento della richiesta di subappalto e trasmettono tutta la documentazione all’ufficio amm.vo per il seguito di competenza.
3 – Autorizzazione al subappalto
Una volta compilate e firmate l’autorizzazione del RUP e il parere favorevole del D.L, l’ufficio amm.vo predispone la determina di autorizzazione al subappalto a firma del Direttore UOPTI.
4 – Comunicazione alla ditta appaltatrice
Quando la determina di autorizzazione al subappalto diviene esecutiva, l’ufficio amm.vo invia alla ditta appaltatrice apposita comunicazione scritta, a firma del Direttore della UOPTI e ne dà comunicazione anche al D.L., al RUP e al Responsabile della sicurezza.
TERMINI
Ai sensi dell’art. 105, comma 19 del D:Lgs. 50/2016, nel caso di subappalti di importo superiore a € 100.000,00, l’autorizzazione al subappalto viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dell’Appaltatore; il termine può essere prorogato una sola volta, qualora ricorrano validi motivi.
Nel caso di subappalti di importo inferiore a € 100.000,00, il termine di rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
Nel caso di lavori, prima dell’ingresso in cantiere da parte della ditta subappaltatrice, è necessario che siano presentati alla stazione appaltante, con un congruo anticipo, i seguenti documenti:
1 elenco nominativo dei dipendenti che lavoreranno presso i cantieri dell’azienda USL con libro matricola;
2 POS della ditta subappaltatrice.
PAGAMENTI
La ditta appaltatrice deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 gg dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti delle imprese subappaltatrici, copia delle fatture quietanzate, che verranno poi conservate agli atti.
INTESA PER LA LEGALITA’
In virtù della sottoscrizione da parte delle Aziende Sanitarie della Provincia di Bologna e la Prefettura di Bologna di una “Intesa per la Legalità” – rif. Deliberazione n. 146 del 10/07/2018 – ad integrazione di quanto indicato nel paragrafo “PROCEDURA” art. 2 – Verifica documentazione” si precisa quanto segue:
a) Relativamente ai settori di attività di cui all’art. 1, comma 53 Legge 190/2012, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, la ditta subappaltatrice dovrà dimostrare di essere iscritta, o di aver presentato istanza di iscrizione, nella “white list” presso il sito dell’ANAC;
b) Al di fuori dei settori di attività di cui all’art. 1, comma 53 Legge 190/2012, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, le Aziende USL della Provincia di Bologna devono richiedere alla B.D.N.A. – Banca Dati Nazionale Antimafia – l’informazione antimafia ex art. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 anche per i subappalti e subcontratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 50.000,00.