CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
La Società GENERALI ITALIA S.P.A., con sede a Mogliano Veneto (TV) in via Marocchesa 14 (31021), P.IVA 00885351007, in persona della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di responsabile Communication & Social Responsibility, e del xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxx, nella sua qualità di Responsabile Pianificazione e Controllo Costi, che dichiarano di avere i poteri per la sottoscrizione del presente Contratto in forza dello Statuto e delle delibere del CDA (di seguito Generali Italia o “lo Sponsor”)
E
Comune di Mogliano Veneto, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx x. 0 (31021), P.IVA: 00476320267 in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore “Sviluppo Servizi alla persona” (d’ora in avanti lo "Sponsee");
lo Sponsor e lo Sponsee di seguito denominati anche, congiuntamente, le “Parti” e ciascuno la “Parte”,
Oggetto: Sponsorizzazione del progetto di promozione del settore sportivo “Settimana dello Sport”
Premesso che:
L’iniziativa “Settimana dello Sport” è organizzata dal Comune di Mogliano Veneto (TV) con la finalità di promuovere le attività sportive organizzate per i giovani nel territorio. Questa attività porterà in piazza molte associazioni sportive per offrire alla cittadinanza una “vetrina” delle opportunità offerte ai giovani in quest’ambito, con un calendario di iniziative programmate dal 9 al 17 settembre 2017. Con il “Galà dello Sport” sarà offerta una serata dedicata alla valorizzazione degli atleti che si sono distinti nel panorama agonistico di alto livello.
Generali Italia ha piacere di sostenere attività a beneficio dei cittadini di Mogliano Veneto, nell’ambito di una reciproca collaborazione e un desiderio di contribuire alla vita della comunità in cui opera. È interesse di Generali Italia S.p.A. sostenere la manifestazione “Settimana dello Sport” tramite una sponsorizzazione, con i relativi diritti di promozione ed esposizione pubblicitaria nonché per la diffusione del proprio marchio e della propria immagine (i “Marchi”).
Tutto ciò premesso tra le Parti così come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:
1. Premesse ed Allegati
Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Oggetto e diritto di esclusiva
2.1 Lo Sponsee concede a Generali Italia S.p.A. la qualifica di “Main sponsor”.
La suddetta Qualifica ed i relativi Diritti Pubblicitari si intendono conferiti a Generali Italia in via esclusiva per il settore merceologico delle “assicurazioni e distribuzione assicurativa”. In tal senso, la Società dichiara e garantisce che non sarà accordata altra qualifica di sponsor, fornitore ufficiale e/o qualifiche equivalenti nell’ambito della manifestazione che sarà oggetto del presente accordo, ad altri soggetti operanti in regime di concorrenza diretta o indiretta con Generali Italia S.p.A. nel suddetto settore di prodotti commerciali e della loro distribuzione. Fatta salva tale esclusiva merceologica, Generali Italia prende atto che lo Sponsee ha concesso e concederà a terzi altri diritti di sponsorizzazione e di esposizione pubblicitaria e che pertanto,
tali altre aziende o soggetti risulteranno titolari delle diverse opportunità promo-pubblicitarie ciascuno nei propri limiti merceologici.
2.2 I marchi e gli altri segni distintivi dello Sponsor dovranno essere riprodotti dallo Sponsee secondo le forme, con modalità e con il posizionamento indicati dallo Sponsor.
Lo Sponsor fornirà direttamente allo Sponsee il materiale contenente la riproduzione dei marchi e degli altri segni distintivi dello Sponsor o, in alternativa, fornirà allo Sponsee adeguati strumenti (files, Generali Brand Manual) per la riproduzione degli stessi. Ne consegue che tutto il materiale contenente i riferimenti a Generali o Generali Italia deve:
- rispettare le regole date da Generali Italia per l’utilizzo della denominazione;
- non portare in alcun modo discredito a Generali Italia ovvero alla Capogruppo Assicurazioni Generali ovvero ad altre società del Gruppo.
In tal caso l'apposizione dei Marchi ai fini della realizzazione delle iniziative promo- pubblicitarie necessarie per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsee.
2.3 Ogni modifica nell’utilizzo dei Marchi e degli altri segni distintivi da parte dello Sponsee dovrà essere previamente sottoposto allo Sponsor e da questo accettata in forma scritta.
3. Obbligazioni in capo allo Sponsee
3.1 Lo Sponsee, si impegna ad inserire i Marchi nel materiale promozionale, istituzionale e pubblicitario realizzato.
3.2 Lo Sponsee si impegna a citare lo Sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative alla manifestazione.
3.3 Lo Sponsee si impegna a ringraziare lo Sponsor nella conferenza stampa o nell’evento “Galà dello Sport” della manifestazione, o in alternativa a prevedere una sua partecipazione nell’ambito dei saluti ufficiali della serata finale.
3.4 Lo Sponsee riconosce allo Sponsor la possibilità di presenziare alla manifestazione con la presenza di una postazione commerciale (gazebo o simili) all’interno del perimetro della piazza dove si svolgerà, allo scopo di svolgere, tramite suoi addetti, attività commerciale di contatto con la clientela potenziale, anche distribuendo gadget omaggio e raccogliendo nominativi.
3.5 Lo Sponsee concede la possibilità di utilizzare striscioni pubblicitari di vario formato negli ambienti in cui si svolgerà la manifestazione, alfine di poter render visibile la sua presenza.
4. Durata del contratto
Il contratto avrà decorrenza dal 9 al 17 settembre 2017, senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
5. Compenso
5.1 A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo Sponsee e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà allo Sponsee la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila) più IVA, che sarà versata a 60 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto.
A fronte del pagamento di cui sopra, lo Sponsee rilascerà regolare fattura fiscale, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.
5.2 Resta peraltro tra le Parti inteso e concordato che, nel caso di cancellazione totale o parziale della manifestazione, il corrispettivo previsto a carico di Generali Italia S.p.A. dal presente contratto sarà conseguentemente non dovuto ovvero ridotto pro quota con eventuale riparametrazione anche di quanto eventualmente già versato.
6. Dichiarazioni lesive
Le Parti si impegnano reciprocamente a non formulare giudizi e non rilasciare dichiarazioni che comunque possono recare nocumento al prestigio delle Parti stesse.
7. Garanzie e manleva
Lo Sponsee dichiara e garantisce di essere titolare e di poter disporre dei diritti che attribuirà allo Sponsor in forza del presente contratto e che non esiste e non esisterà alcun accordo da esso stipulato con terzi che possa pregiudicare i diritti concessi a Generali Italia, pena la risoluzione del contratto.
8. Modificazioni contrattuali
8.1 Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se riveste la forma scritta. Ciò vale anche per la modifica della presente clausola.
8.2 Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita o rinuncia al diritto non azionato.
9. Registrazione
Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della Parte che, con la propria condotta, avrà dato causa alla registrazione del contratto.
10. Cessione del contratto
Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae. È fatto divieto alle Parti di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.
11. Elezione di domicilio
11.1 Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicate in epigrafe.
11.2 Qualsiasi comunicazione attinente e/o relativa al presente contratto dovrà essere inviata presso la sede o il domicilio dell’altra Parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all’altra Parte per iscritto a mezzo raccomandata a/r.
12. Risoluzione del contratto
Il mancato o l’inesatto adempimento di una delle seguenti obbligazioni comporta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto intercorso tra le Parti:
- l’inosservanza da parte dello Sponsee degli obblighi previsti all’art. 2, all’art. 3, all’art. 7, all’art. 15, all’art. 16 e all’art. 17 del presente contratto;
- l’inosservanza da parte dello Sponsor degli obblighi previsti dall’art. 5 del presente contratto;
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. la messa in atto di:
- comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell’immagine di ciascuna Parte.
13. Facoltà di recesso
13.1 È attribuita allo Sponsee la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor. L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.
13.2 È attribuita allo Sponsor la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza motivazione alcuna, fermo restando l’obbligo dello Sponsor di corrispondere allo Sponsee l’intera somma pattuita.
13.3 Nel caso in cui lo Sponsor dovesse decidere di esercitare la sua facoltà di recesso di cui al paragrafo precedente del presente articolo, lo Sponsee non potrà più utilizzare i Marchi né potrà citarlo nell’ambito di interviste, manifestazioni o altri eventi pubblici.
14. Richiami
Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa determinato, lo Sponsor potrà continuare a richiamare le qualifiche allo stesso attribuite, utilizzare la qualifica di “Sponsor” e simili ed avvalersi, nel modo ritenuto più opportuno ma senza arrecare nocumento all’immagine dello Sponsee, di ogni richiamo di immagine relativamente alla qualifica in precedenza goduta.
15. Privacy
Il Comune di Mogliano Veneto e Generali Italia S.p.a. si impegnano a:
- trattare i dati nell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, adottando anche idonee, specifiche, misure di sicurezza, oltre a quelle minime previste dal Codice stesso;
- utilizzare i dati oggetto di trattamento per i soli usi concordati;
- non comunicare i dati oggetto di trattamento a soggetti terzi salvo che il trattamento non lo richieda esplicitamente o la parte interessata lo abbia preventivamente autorizzato per iscritto;
- non avere contatti di nessun tipo con i soggetti cui si riferiscono i dati, salvo che il trattamento non lo richieda esplicitamente;
- restituire, a fine trattamento, i files dei nominativi trattati e/o distruggere tutti i supporti in cui gli stessi sono memorizzati;
- coordinare i propri incaricati, impartendo eventuali specifiche disposizioni, verificando il rispetto della normativa e delle istruzioni impartite anche da parte di Generali Italia o Arthemisia Group;
- manlevarsi reciprocamente da qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti o a trattamenti illeciti o non conformi alla normativa privacy effettuati da ciascuna parte o dai suoi incaricati.
16. D. Lgs. 231/2001 – Modello di Organizzazione e Gestione
16.1 Lo Sponsee dichiara di aver ricevuto copia, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del documento denominato “Documento Illustrativo del Modello di Organizzazione e Gestione” adottato dallo Sponsor in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.
16.2 Lo Sponsee si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi
richiamate e quelle comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto.
16.3 Lo Sponsee si impegna, altresì, ad osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nel documento denominato “Documento Illustrativo del Modello di Organizzazione e Gestione” dello Sponsor.
16.4 Lo Sponsee, laddove sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati.
16.5 L’inadempimento, da parte dello Sponsee, a tali obblighi nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 ai fini dell’esecuzione degli incarichi di cui al presente Contratto, costituisce grave inadempimento da parte dello Sponsee ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1455 c.c. È fatto sempre salvo in ogni caso il diritto dello Sponsor al risarcimento completo dei danni.
16.6 In ogni caso, l’eventuale tolleranza dell’inadempimento da parte dello Sponsor non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti allo Sponsor dalla presente clausola.
17. Riservatezza
17.1 Lo Sponsee, anche per i propri dipendenti o collaboratori, si obbliga per tutta la durata del presente contratto, nonché successivamente alla sua scadenza o risoluzione, a mantenere riservate ed a non divulgare tutte le informazioni e notizie concernenti Generali Italia (e delle altre società del medesimo Gruppo Generali), dei propri Concessionari e/o Rivenditori, i prodotti ed i servizi da essi distribuiti, di cui fosse venuta eventualmente a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
17.2 Il presente obbligo sarà, nei medesimi termini, a carico anche di Generali, in relazione alle informazioni o notizie concernenti lo Sponsee, apprese in occasione del presente contratto.
18. Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
19. Clausola arbitrale
19.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere in tema di validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e che non dovessero trovare soluzione mediante accordo tra le Parti saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri che deciderà secondo diritto a norma delle previsioni degli artt.810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
19.2 Ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati eleggeranno il terzo che fungerà da Presidente del Collegio; in caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, la decisione sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Treviso. Sede dell’arbitrato sarà Treviso.
19.3 Resta escluso il ricorso alla giustizia ordinaria, salvo per i provvedimenti che non sono demandabili alle decisioni del collegio arbitrale. In tale ultimo caso l’autorità giudiziaria sarà esclusivamente quella del foro di Milano.
20. Negoziazione
Le clausole del presente Contratto sono state oggetto di negoziazione tra le Parti per cui non necessitano di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 x.x.
Xxxxxxxx Xxxxxx, / /0000
Xxxxxxxx Xxxxxx X.x.X. Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxxx Xxxx