Condizioni Generali di Fornit ra, Servizi e Lavori CGF‐PROC‐01Rev. Agosto 2015 INDICE1. Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori 32. Ordine di Precedenza 33. Ordine d’Acquisto 33.1. Emissione 33.2. Modifiche...
Condizioni Generali di Fornit ra, Servizi e Lavori | CGF‐PROC‐01 Rev. Agosto 2015 | |||
INDICE 1. Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori 3 2. Ordine di Precedenza 3 3. Ordine d’Acquisto 3 3.1. Emissione 3 3.2. Modifiche d’Ordine 3 4. Definizioni 3 5. Programma cronologico 4 5.1. Esecuzione del lavoro in partite 4 5.2. Spostamento dei termini contrattuali 4 6. Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 4 7. Subappalto 5 8. Cedibilità 5 9. Limitazione di responsabilità 6 10. Esecuzione in danno 6 11. “Ordinamenti UE contro il Terrorismo 6 12. Deposito in magazzino 6 13. Spedizione 6 14. Trasporto 6 15. Consegna 6 16. Buona fede nell’esecuzione 6 17. Assicurazioni 6 18. Reclami per vizi e Garanzia 7 19. Trasferimento del rischio 7 20. Diritti di utilizzo 7 21. Trattamento di dati personali 7 21.1. Dati resi dall’Appaltatore l Committente 7 21.2. Dati resi dal Committente all’Appaltatore 7 22. Riservatezza 7 23. Elezione di Foro competente 8 24. Lingua del Contratto e legge applicabile 8 25. Comunicazioni 8 26. Clausola conservativa 8 27. Recesso e risoluzione 8 27.1. Recesso unilaterale 8 27.2. Risoluzione 8 28. Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore 8 29. Dichiarazione Antimafia, C.C.I.A.A. e DURC 9 30. Prezzi contrattuali e fideiussione bancaria 9 30.1. Prezzi contrattuali 9 30.2. Valutazione economica delle Modifiche d’Ordine 9 30.3. Fideiussione Bancaria 9 31. Contabilità 9 31.1. Contabilità dei compensi a misura 9 31.2. Contabilità dei compensi a corpo 9 31.3. Contabilità dei compensi a forfait 9 31.4. Contabilità delle prestazioni a consuntivo 9 1 |
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32. Accettazione delle opere 9 32.1. Accettazione provvisoria (ove prevista) 9 32.2. Accettazione definitiva 9 33. Situazione finale e liquidazione finale a saldo 9 34. Imposte e tasse 10 35. Sistema di qualità 10 36. Progettazione 10 36.1. Progettazione affidata all’Appaltatore 10 36.2. Sviluppo della progettazione da parte dell’Appaltatore 10 37. Approvazione della progettaz one da parte del Committente 10 37.1. Approvazione del PPP 10 37.2. Approvazione degli elaborati 10 37.3. Archiviazione degli elaborati 10 37.4. Documentazione finale 10 38. Fabbricazione in officina 10 38.1. Piani e Programmi Generali di Fabbricazione 10 38.2. Fabbricazione e relativi prove/collaudi 10 38.3. Approntamento in officina 10 38.4. Verifiche 11 39. Attività di cantiere 11 39.1. Giornale dei lavori - Dati statistici 11 39.2. Piani e programmi delle attività di cantiere 11 40. Sospensioni da parte del Committente 11 40.1. Sospensioni discrezionali 11 40.2. Sospensioni per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore 11 41. Riunioni d’imprese 11 42. D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 12 Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. C.C 12 2 |
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1. Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori Il presente documento di Condizioni Generali di Fornitura e Servizi – di seguito CGF – regola i rapporti interco renti tra il Committente e una o più person e fisiche o giuridiche, di seguito Appaltatore/i, il/i quale/i, con il perfezionamento del Contratto (come di seguito definito) – si impegnano espressamente all’espletamento della fo nitura e/o del servizio richiesti. Non sono ammissibili deroghe al presente documento, salvo espr ssa approvazione scritta da parte del Committente. 2. Ordine di Precedenza Le prestazioni oggetto del Contratto (come di seguito definito) sono regolamentate, in ottemperanza al seguente ordine di precedenza, da: ▪ Ordine d’Acquisto (come di seguito definito); ▪ ulteriori termini e condizioni del Contratto (come di seguito definito), nonché dai termini e dalle condizioni specifici e generali contenuti in allegati tecnici; ▪ presenti CGF; ▪ regole/norme vigenti presso i cantieri/locali/spazi/aree del Committente. Vengono fatte salve le norme inderogabili di legge, nonché le disposizioni di normative di settore di volta in volta applicabili. 3. Ordine d’Acquisto 3.1. Emissione Ciascun ordine d’acquisto (“Ordine d’Acquisto”) deve essere redatto in forma scritta. Eventuali intese verbali devono essere considerate vincolanti unica mente se confermate per iscritto dal Commit- tente. Quanto sopra deve applicarsi anche ad eventuali Modifiche d’Ordine (come di seguito definite). Per importi superiori a 10.000 €, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine d’Acquisto, l’Appaltatore deve inviare al Commit ente a mezzo posta u na lettera di accettazione debitamente sotto- scritta, eventualmente anticipata xxx xxx x/x xxx xxxxx xxxxxxx indicato nell’Ordine d’Acquisto. 3.2. Modifiche d’Ordine L’Appaltatore deve eseguire ogni modifica o integrazione eventualmente richiesta dal Committente durante 'esecuzione della fornitura e/o servizio (di s eguito, “Modifiche d’Ordine”), fermo restando il diritto di avanzare tempestivamente le proprie riserve in merito, fornendo adeguate motivazioni. Qualora ciò comporti incremen i o riduzioni di costo oppure modifiche di caratteristiche e/o di ga- ranzia, tali differenze devono essere oggetto di preventivo accordo scritto tra le Parti, integrativo dell’Ordine d’Acquisto (come di seguito definito). Ciascu na Modifica d’Ordine dev’essere redatta nella stessa forma e con le stesse modalità dell’Ordine d’Acquisto. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste di modifica da parte del Committente, l’Appaltatore deve esaminarle in ba e alle loro possibili conseguenze e deve comunicare per iscritto al Committente i risultati di tale valutazione. In particolare, devono essere indicati gli effetti sull’esecuzione tecn ca, sui costi e sui tem i. L’applicazione delle suddette modifiche al Contratto richiede il consenso scritto del Committente. Qualora il Committente decida in favore dell’applicazione delle s ddette modifiche, le Parti contrattuali dev no attenersi a quant stabilito dalle nuove condizioni, pur mantenendo fissi i prezzi già stabiliti contrattualmente per prestazioni analoghe (come previst dal successivo articolo 30), salvo diverso accordo scritto fra le Parti. L’Appaltatore non può apportare alcuna modifica senza preventiv autorizzazione scritta da parte del Committente. In caso di autorizzazione da parte del Committente e/o qualora si rendano necessarie delle modifiche per ottemperare a norme di legge intervenute suc cessivamente alla data dell'Ordine d’Acquisto, le variazioni sono gestite in conformità a quanto previsto nel punto precedente. Per la valutazione economica delle Modifiche d’Ordine si rimanda alle disposizioni del successivo articolo 30 (Prezzi contrattuali e fideiussione bancaria). 4. Definizioni Si conviene che i seguenti termini, ove menzionati nei documenti contrattuali e in relazione alla specificità dei medesimi, indichino e definiscano rispettiva mente: ▪ Committente: società del gruppo EP che sottoscrive il Contratto; ▪ Gestore tecnico-esecutivo del Contratto: soggetto facente capo al Committente che fruisce del bene/servizio oggetto del Contratto (come di se guito definito) ed è referente in merito a qua- lunque comunicazione relativa all'esecuzione del Contratto stesso; ▪ Ordine d’Acquisto: proposta vincolante in cui sono descritte le condizioni contrattuali e commerciali concordate tra le Parti; ▪ Contratto: accordo tra le Parti per l'esecuzione di forniture (contratto di fornitura) o di servizi (contratto di servizi) redatto sotto forma di corrispondenza commerciale e composto dall’insieme dei documenti citati nell’Ordine d’Acquisto; ▪ Causa di Forza Maggiore: qualunque atto, evento o circostanza, ovvero una combinazione di questi non imputabile alla P rte che lo invoca e ch e non sia stato possib le impedire, da parte di questa, usando la dovuta diligenza, e che, in tutto o in parte, in modo continuativo ovvero solo per un periodo di tempo, ritardi, impe disca o renda impossibile alla Parte stessa, l’adempimento degli obblighi contrattuali ovvero incida negativamente sulla sua capacità di adempiervi tempestivamente e correttamente. Le Parti non saranno responsabili degli inadem- pimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da Cause di Forza Maggiore. Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la Parte interessata provvederà ad inviare all’altra Parte specifica comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R anticipata via fax, nella quale verranno indicate quali attività sono state interessate dalla Causa di Forza Maggiore ed una decrizione del- la causa impeditiva. E’ fatto salvo quanto previsto nell’articolo 40 (Sospensioni da parte del Committente). Ferma restando la sussistenza delle precedenti condizioni, la nozione di Causa di Forza Maggiore, includerà - ma non sarà limitata ai seguenti atti, eventi e circostanze: ◦ esplosioni, incendi, alluvioni, attività vulcaniche, uragani, tornadi, tifoni, cicloni, fulmini, saette, terremoti, f ane, erosioni terrestri , epidemie, pandemie, carestie, quarantene o eventi non spiegabili scientificamente; ◦ embarghi, guerre (sia dichiarate o non), insurrezioni, ribellioni, sommosse, conflitti civili, atti di terrorismo o sabotaggio; ◦ incidenti durante il trasporto che impediscono di raggiungere la destinazione concordata; ◦ scioperi, serrate o altre dispute lavorative di portata nazionale, a meno che questi non siano conseguenza i inadempimenti dell a Parte che invoca la Causa di Forza Maggiore o di un suo appaltatore coinvolto nello svolgimento della fornitura; ◦ confische, espropri, nazionalizzazioni, sequestri o altri atti di appropriazione o provvedimenti governativi. Non rientrano nella nozione di Causa di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo: ◦ qualunque atto della Pubblica Amministrazione che derivi direttamente dal mancato rispetto, ad opera della Parte che invoca la Causa di Forza Maggiore, di leggi o regola- menti; ◦ l’incapacità finanziaria della Parte; l’aumento del prezzo dei combustibili o di altre forniture, servizi o mater ali; ◦ qualsiasi ritardo comunque imputabile ai subappaltatori; ◦ qualunque guasto meccanico o guasto di attrezzatura, non derivato da cause imprevedibili; ◦ qualunque atto, evento o circostanza che poteva essere evitato,, limitato o superato dalla Parte con l’uso di buone pratiche tecnic he e, comunque, con la dovuta diligenza; ◦ qualunque ritardo o mancata consegna di attrezzature, materiali, pezzi di ricambio o beni di consumo, non causati da una Causa di Forza Maggiore; ◦ atti, eventi e circostanze derivanti direttamente dalla normale usura delle attrezzature, delle scorte e dei mezzi di produzione dell a Parte. ▪ Programma Cronologico Generale: documento o clausola in cui è riportata la successione temporal delle singole partite di attività e dei termin i principali previsti in relazione all’oggetto del Contratto; ▪ Inizio Programma Cronologico (IPC): data che indica l’inizio del Programma Cronologico Generale; ▪ Inizio Programma Partita (IPP): data entro cui devono iniziare le attività di ciascuna partita; ▪ Termine Approntamento in Officina (TAO): data entro cui devono essere completati prove/collaudi presso l’officina dell’Appaltatore, devono e ssere emessi i documenti eventualmente ne- cessari e la fornitura oggetto della partita dev’essere pronta per la spedizione al Committente; ▪ Termine di Consegna (TC): data entro cui la fornitura oggetto della partita deve pervenire a destino; ▪ Inizio Montaggio (IM): data entro cui devono iniziare le attività di montaggio della fornitura oggetto della partita presso il Committente; ▪ Termine di Ultimazione Montaggio (TM): data entro ui devono essere completate le attività di montaggio della for itura oggetto della partita presso il Committente, comprese pro- ve/collaudi previsti nella fase di montaggio; ▪ Termine di Approntamento (TA): data (successiva al TM) entro cui devono essere completati prove/collaudi previsti per l’approntamento della fornitura oggetto della partita al primo avvia- mento; ▪ Termine di Approntamento Parziale (TAP): data corrispondente al TA nel caso in cui uno o più parametri di collaudo non siano tali da permet tere il collaudo conclusivo completo ma siano tali comunque da permettere l’approntamento parziale della fornitura oggetto della partita al primo avviamento; ▪ Termine Ultimazione (TU): data (successiva al TA, se applicabile) entro cui devono essere completati prove/collaudi ed il bene o servizio reso deve essere pienamente fruibile per il Commit- tente (ad es, il funzionamento commerciale di un impianto); ▪ Termine di Ultimazione Parziale (TUP): data corrispondente al TU nel caso in cui uno o più parametri di collaudo non siano tali da permettere la completa accettazione della fornitura ogget- to della partita ma siano tali comunque da permettere l’utilizzazione del bene o la fruizione del servizio; ▪ PPP: Piano e Programma di Progettazione di Fornitura; ▪ Service Entry Sheet (SES): documento di SAP necessario per il ricevimento di servizi e per il benestare al pagamento del fornitore; ▪ Entrata Merci (EM): documento di SAP necessario per il ricevimento del materiale e per il benestare al pagamento del Fornitore; ▪ Documento di Trasporto: documento di accompagnamento della merce in ingresso; ▪ Specifiche Tecniche: documento nel quale sono definite le caratteristiche tecniche delle prestazioni/merci oggetto del Contratto; 3 |
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▪ Piano di Qualità: documento che descrive le modalità operative per la qualità,, le risorse e le sequenze di attività da svolgere. ▪ DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva 5. Programma cronologico 5.1. Esecuzione del lavoro in partite Il Programma Cronologico Generale può essere suddiviso in singole partite di attività, ciascuna con termini contrattuali differenziati senza che tale suddiv isione faccia venire meno l'unicità del rappor- to contrattuale. Il Programma Cronologico Generale ha carattere esecutivo e impegna l’Appaltatore al riispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nell’accettare ta li termini, l’Appaltatore ha tenuto debitamen- te conto di tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio. Ove, per effetto di Modifiche d’Ordine, si determinino variazioni n ll'entità di alcune partite, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamen te spostati d’accordo tra le Parti. 5.2. Spostamento dei termini contrattuali In caso di interruzione del lavoro o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più cause di seguito elencate, l’Appaltatore può richiedere lo sp ostamento dei termini contrattuali per un pe- riodo da concordare, di norma non superiore al periodo di sospen ione derivante da tali cause: ▪ Causa di Forza Maggiore; ▪ sospensione discrezionale e/o sospensione dei lavori; ▪ ritardo di terzi nell’eventuale montaggio e/o messa in servizio di parti non oggetto del Contratto che determinino comun ue un ritardo nei pro grammi; ▪ mancata consegna da parte del Committente dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell’Appaltatore entro le date prefissate. L’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, tempestivamente e comunque entro e non oltre le 12 ore dal verificarsi dell’evento, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e docu- mentata, a pena di decadenza. Ricevuta la richiesta, il Committente stabilisce per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità dell’Appaltatore, fatta salva la facoltà di que t'ultimo di formulare le proprie riserve. Tale spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, non può costituire ragione per una richiesta di maggior compenso da parte dell’Appaltatore stesso. 6. Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro A. L’Appaltatore è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nonché da regole e regolamenti del Commit- tente in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori. B. Ogni attività svolta presso il Committente deve essere opportunamente analizzata al fine di prevenire o ridurre a livello acc ttabile tutti i rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Il docu- mento di valutazione dei rischi per le attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (attività edili o di ingegneria civile ) è rappresentato dal Piano Operativo di Sicu- rezza di cui all’allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento, così come i successivi eventuali aggiornamenti, deve essere consegnato al Committe nte prima dell’inizio dei lavori. In esso devono essere dettagliate le misure di prevenzione e protezione d adottare per minimizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve tener e in considerazione eventuali regole e misure comunicate dal Committente. Nel caso di attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo I, l’Appaltatore dovrà trasmettere un Piano di Sic urezza con lo scopo di: 1) dettagliare in modo preciso le attività svolte; 2) identificare i pericoli specifici; 3) valutare tutti i rischi corrispondenti introdotti nel sito; 4) indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate per minimizzare i rischi; 5) identificare le misure di sicurezza adottate per ges ire le situazioni di emergenza ipotizzabili, includendo ove applicabile le modalità presce lte per il recupero di ersonale infortunato in aree non facilmente raggiungibili (spazi confinati, lavori in quota, attività subacquee ecc.). C. L’Appaltatore è obbligato ad ottemperare ai regolamenti del sito in cui deve operare, incluse le modalità di gestione delle emergenze di cui sia me sso a conoscenza; le fonti principali di tali in- formazioni sono il Documento generale dei rischi da interferenza e dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i o in alternativa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m. , il Sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS (per le parti applic abili, ove il sito risulti egistrato), il Sistema di gestione della Sicurezza (ove presente). D. L’Appaltatore deve conformarsi all’orario di lavoro e alle modalità di ingresso vigenti presso il sito del Committente; a tal fine, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve concordare con il Committente le modalità di ingresso al sito e quelle con cui accedere al servizio mensa, qualora presente. In particolare, l’accesso a piedi o con un a utoveicolo all’interno dei siti o dei cantieri del Committente è soggetto a regolamentazione e devono essere seguite le indicazioni fornite da ciascun sito. E. Nei confronti del proprio personale, l’Appaltatore deve appl care le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai vigenti con tratti collettivi di lavoro, inoltre adempiere re- golarmente agli oneri (previdenziali, assicurativi, assistenzia i, ecc.) previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore. L’Appaltatore deve fornire al Committente, prima dell’ingresso nel sito, la lista nominativa, timbrata e firmata da un procuratore abilitato, del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, corredata della qualifica e delle posizioni assicurative di legge; deve fornire al Committente, qualora richiesto, copia della lettera di denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, copia dei versamenti effettuati, e quant’altro ritenuto necessario ai fini della verifica, da parte del Committente, degli obblighi di cui sopra. F. L’Appaltatore deve fornire i nominativi di un proprio rappre entante e di un suo sostituto che devono essere alternativament sempre presenti dur ante lo svolgimento di lavori, anche nell'even- tualità di attività svolte dal personale del subappaltatore. Ad essi compete la gestiione e la supervisione delle attività operativ , compresa la verifica del rispetto delle reg le di sicurezza da parte del personale operativo. Per tale motivo essi devono essere in possesso di idonea competenza tecnica ed essere in possesso di eventuali requisiti previsti dalla normativa vigente o da specifiche richieste da parte del Committente. A sua volta il Committente individuerà e comunicherà all’Appaltatore il nominativo di una persona di contatto c he, tra gli altri, avrà il compito di supervisiona- re le attività con particolare riferimento al rispetto dei requi iti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente. G. L’Appaltatore deve provvedere affinché il proprio personale dipendente, nonché gli eventuali subappal atori, espongano e, qualora richiesto, esibis xxxx apposita tessera di riconoscimento con- forme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 18 comma 1 lett. u) e articolo 21 comma 1 lett. c) D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Inoltre, l’Appaltatore de- ve garantire che il proprio personale nonché quello dei propri subappaltatori sia chiaramente distinguibile da altro personale presente nel sito mediante l’uso di vestiar o da lavoro idoneo e ri- conoscibile o di altro sistema equivalente di pari efficacia. H. L’Appaltatore deve utilizzare esclusivamente personale qualificato e formato/addestrato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; i l Committente ha diritto di chiedere dichiara- zioni o anche evidenze che attestino l’attività formativa, con particolare riferimento a quelle attività che prevedano abilitazion tecniche specifiche. L ’Appaltatore deve rendersi inoltre disponibile a far frequentare al proprio personale momenti di formazione/informazione organizzati dal Committente qualora fossero ne essari per garantire u na piena tutela degli aspetti di Salute e Sicu- rezza e Ambiente. Tali corsi sono ad accesso gratuito per il personale dell’Appaltatore. I. L’Appaltatore deve utilizzare esclusivamente personale giudicato idoneo per lo svolgimento delle proprie mansioni; il Comm ttente può richiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestino l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy. J. L’Appaltatore è tenuto a mantenere in ordine e pulizia le aree ad esso assegnate e a rispettare i regolamenti vigenti all’interno delle aree del Commiittente. K. Le attività lavorative dell’Appaltatore che comportino emissioni verso l’esterno del sito quali rumore, polverosità, vibrazioni o odori devono essere preventivamente segnalate al Committente e da questi autorizzate. L. In caso di utilizzo di prodotti chimici durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, la scheda di sicurezza aggiornata di tali prodotti deve essere custodita presso le aree di lavoro del Committente; il Committente si riserva la possibilità di chiederne una copia sia prima dell’inizio dei lavori sia durante lo svolgimento. Lo stoccaggio di sostanze chimiche nelle aree del Commit- tente deve avvenire in modo da annullare i rischi legati a potenziali sversamenti nel suolo e nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Allo scopo, devono essere predisposte misure di prevenzione e protezione degli sversamenti sia durante lo stoccaggio che durante la movimentazione delle sostanze; nel posizionamento elle sostanze liquide deve essere posta massima attenzione rispet- to alle caditoie della rete fognaria: è obbligatorio accertarsi sugli effetti che la sostanza può generare sulla fognatura e sull’impianto di trattamento reflui a cui recapita lo sversamento. In caso di sversamento accidentale l’Appaltatore dovrà darne immediata informazione al Committente, e intraprendere le opportune misure per far fronte all’evento. L’impiego di materiali cancerogeni o mutageni deve in linea generale essere evitato. Nel caso sia necessario, il Committente deve essere informato per iscritto prima dell’impiego. Le misure di protezione da adottare devono essere concordate. M. L’Appaltatore deve munirsi di tutti i mezzi, attrezzature e opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dell’attività; tali attrezzature devono ess ere conformi a quanto previsto dalla normati- va vigente in materia di tutela della Salute e Sicurezza degl ambienti di lavoro e protezione ambientale. Possono essere chieste al Committente es clusivamente eventuali attrezzature di lavoro che giustificatamente non dovessero essere disponibili da parte dell’Appaltatore in funzione della tipologia e/o della frequenza di utilizzo in riferi mento all’attività da svolgersi. L’utilizzo di at- trezzature di proprietà del Committente dev’essere preventivamente autorizzato dal Committente stesso e le modalità di concessione in uso con q uesti concordato; il tutto dovrà essere forma- lizzato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, nel caso di concessione in uso di attrezzature sen a operatore, l’Appalta tore deve comunicare i nominativi dei lavora- tori incaricati dell’utilizzo specificando che i medesimi sono debitamente addestrati e formati. N. La fornitura di impianti, macchinari e strumenti in genere deve includere le istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione, la dichiarazione di conformità CE attestante la conformità alle normative di riferimento, il marchio CE e quant’altro previsto dalla normativa vigente. In caso di assenza di disposizioni legisl tive e regolamentari per la fornitura che prevedano una marcatura CE e il rilascio di una dichiarazione di conformità, il Costruttore deve attestare sotto la propria responsabilità il rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza, nonché fornire indicazioni per il montaggio, se pertinente, l’uso e la manutenzione. O. L’Appaltatore deve porre la massima attenzione affinché i reflui derivanti dalle proprie attività siano correttamente convogliati agli opportuni impi anti di trattamento o scarico. Egli ha l’obbligo di accertarsi che ogni refluo o potenziale versamento sia convogliato nella rete fognaria e nell’impianto di trattamento adeguato. A tal fine deve in terrogare il Committente per avere gli oppor- tuni chiarimenti. P. Qualora nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto si generino rifiuti, l’Appaltatore deve, salvo diverso accordo scritto, gestire sotto la propria responsabilità i rifiuti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del produttore dei rifiuti, in accordo con la normativa vigente, è in capo all’Appaltatore. Per i rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono soggetti alla registrazione (registro di carico e scarico, registro cronologico SIST RI, formulario, area movimentazione SISTRI) l’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al trattamento e allo smaltimento, dando dimostrazione al Committent di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti dispo- sizioni. L’Appaltatore deve disporre di tutte le autorizzazioni vigenti dei gestori ambientali che intende utilizzare per la gestione dei rifiuti in qualità di produttore ed esibire le stesse su richiesta del Committente. 4 |
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L’Appaltatore ha l’obbligo di informare il Committente in caso intenda effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti. Il Committente ha diritto di effettuare verifiche di tipo operativo e documentale in merito alla corretta gestione dei rifiuti da parte dell’Appaltatore. Nel caso in cui, previo accordo scritto, il Committente figuri come produttore del rifiuto, l’Appaltatore è obbligato a rispettare le procedure interne al sito relative alla gestione dei rifiuti, che de- vono essere illustrate direttamente dal Committente prima dell’inizio dei lavori. In caso di inosservanza, l’Appaltatore è tenuto a ripristinar e direttamente la situazione di conformità. L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese e se ondo le disposizioni impartite dal Committente stesso, al carico e trasporto e ordinat o deposito in luoghi indicati dal Committente all'interno dei suoi siti. All’Appaltatore è fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti all’interno del sito. Nelle aree assegnategli, l’Appaltatore non de e miscelare i rifiuti di differente natura e deve identificare i deposi- ti con appropriata cartellonistica. Nel caso in cui si riscontri l’abbandono di rifiuti o negligenza nella gestione dei depositi di rifiuti da parte del personale dell’Appaltatore, questi risponderà del ripristino delle condizioni di ordine e pulizia del sito, per quanto di sua competenza, con mezzi propri o in solido nel caso il Committente reputi di av valersi di ditte specializzate per la pulizia del- le aree. Q. In caso di fornitura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sul prodotto – in particolare la scheda di sicurezza – dovranno essere inviate al Committente contestualmente alla consegna. Per le sostanze, tal quali o contenute in preparati, devono essere ottemperati tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed in disposizioni particolari. La classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la scheda di sicurezza della sostanza dovranno ess ere conformi alle prescrizioni previste dal Re- golamento CE 1272/2008 (CLP) e successive norme correlate. Il Fornitore della sostanza dovrà comunicare tempestivamente gl eventuali aggiornam enti delle schede di sicurezza. Nel caso di sostanze non soggette a scheda di sicurezza il Fornitore ha comunque l'obbligo di fornire u a scheda dati contenente il numero di regi strazione delle sostanze, se la sostanza è sog- getta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate, precisazioni sulle eventuali registrazioni imposte, le informaz ioni pertinenti per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. Deve inoltre essere ottemperata la normativa vigente inerente e operazioni di trasp orto, carico, scarico e trasbordo di merci o so- stanze pericolose. R. Qualora nell’avanzamento dei lavori l’Appaltatore riscontri eventuali situazioni fonte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l’ambiente, deve comunicarlo immediatamente al Commit- tente; ciò resta valido anche in riferimento ad attività di altri appaltatori nel caso ill rischio possa causare effetti sulle attività/servizi oggetto del Contratto. S. L’Appaltatore è richiesto che svolga periodiche revisioni delle prestazioni in materia di salute e sicurezza del proprio personale, nel rispetto deglli standard previsti, fornendo su richiesta del Committente eventuali evidenze di tali attività. T. L’Appaltatore deve dare il più rapidamente possibile comunicazione di un eventuale incidente nelle aree di impianto che abbia coinvolto il proprio personale o i propri subappaltatori (sia nel ca- so di infortunio sia nel caso in cui non ci siano state conseguenze per persone o cose – quasi infortunio). In caso di infortunio, inclusi quelli avvenutii durante il viaggio verso o dal luogo di lavoro (ovvero i cosiddetti infortuni in itinere), la comunicazione deve avvenire in forma scritta dettagliando le dinamiche dell’evento. L’Appaltatore deve inoltre rendersi disponibile a partecipare a momenti di analisi di tali incidenti che hanno lo scopo primario di individuare azioni correttive o di miglioramento al fine di ev tare il ripetersi della medesima tipologia di incidente. La comunicazione degli infortuni non solleva in alcun modo l’Appaltatore dagli obblighi di denuncia agli enti secondo le modalità previste dalla norm ativa vigente. Nel caso di eventi di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale, l’App altatore deve informare immediatamente il Committente e deve gestire gli adempimenti relativi al danno am- bientale in relazione a quanto previsto nella Parte VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. U. Il Committente si riserva il diritto di effettuare durante il corso dei lavori delle verifiche sul rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, dagli standard del Committente nonché dagli accordi precedentemente presi con l’Appaltatore in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro. Tali verifiche possono avvenire anche senza preventiva comunicazione e pos- sono comportare, in caso vengano ravvisate palesi violazioni, interruzione delle attività e allontanamento (temporaneo o definitivo) del personalle. Gli esiti di tali verifiche sono utilizzati dal Committente nelle fasi di valutazione dell’Appaltatore e ripresi negli aggiornamenti della qualifica. In ogni caso, il Committente, qualora durante le attività di sopralluogo o di supervisione ravvisi situazioni di palese violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e del- la tutela ambientale, ha facoltà di interrompere immediatamente le attività. Tali eventi possono costituire elementi idonei a legittimare una riso luzione di diritto del Contratto da parte del Committente. V. Il Committente può richiedere l’allontanamento e la sostituzione del personale dell’Appaltatore (o suoi subappaltatori) per giustificato motivo, che dev’essere comunicat all’Appaltatore (in par- ticolare, palesi violazioni di norme inerenti la tutela ambientale e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto dei requisiti di qualifiica, la formazione e l’idoneità fisica del perso- nale). L’Appaltatore s’impegna a effettuare tale sostituzione senza variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine lavori, costi aggiuntivi, ecc.). W. L’Appaltatore s’impegna a risarcire il Committente in caso di danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolament i vigenti attribuibili all’Appaltatore o ai propri subappaltatori. X. Nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di lavoratori stranieri, deve assicurare almeno che: 1) il Capo Cantiere ed il suo sostituto parlino correttamente la lingua italiana e siano in grado di comu- nicare con tutti gli altri dipendenti; 2) il Capo Cantiere o il suo sostituto siano sempre presenti durante lo svolgimento dei lavori; 3) tutti i lavoratori siano in grado di comprendere i messaggi di emergenza e siano in grado di comunicare un’emergenza (in italiano o in inglese) al responsabile dell’emergenza (ad esempio nel caso di infortunio al Capo cantiere o al suo sostituto). Y. L'uso delle smerigliatrici angolari, in virtù dei rischi ad esse correlate, è regolamentato da apposite procedure e standard inte ni. Per quanto attiene le misure organizzative e operative, si richie- de che il loro utilizzo sia riservato a personale che sia stato preventivamente formato e addestrato sui rischi connessi a tali attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Durante le operazioni con tali attrezzature, che devono essere sempre impugnate con due mani utilizzando l'impugnatura ag iuntiva, deve essere previsto l'utilizzo contemporaneo di occhiali di protezione e schermo facciale a protezione dalla proiezione di materiale, l'uso di indumenti a protezione completa di braccia e gambe, otoprotettorii (se il rumore è superiore agli 85 dBA), guanti di protezione. Relativamente alle caratteristiche dell'attrezzatura, è richiesto l'utilizzo di smerigliatrici elettriche dotate dei seguenti dispositivi di si curezza: 1) sistema elettronico di arresto “anti kick-back” (il blocco del disco è rilevato nei primi stadi e dà luogo ad un rapido spegnimento in caso di bloccaggio del disco. o scopo è di evitare incontrollabili contraccolpi); 2) presenza di im- pugnatura aggiuntiva con caratteristiche tali da ridurre le vibrazioni; 3) sistema frenante collegato al pulsante di avviamento: quando viene rilascia to il pulsante di avvia ento, il disco viene fer- mato entro 3 secondi; 4) protezione del disco: protezione del disco regolabile e bloccabile; 5) controllo "uomo presente": pulsante di avviament o a pressione che comporta lo spegnimento dell‘attrezzatura quando viene rilasciato (senza possibilità d essere bloccato in posizione acceso). L'utilizzo di smerigliatrici p eumatiche deve esse re ridotto al minimo e in particolari condizioni (es. dove la valutazione del rischio prevede l'utilizzo di tali attrezzature in quanto espongono ad un livello di rischio inferiore rispetto a quelle elettri che); la scelta va cond visa con il personale EP di riferimento. Z. L’Appaltatore dichiara di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di immigrazione conformemente a quanto previsto nel Decreto Legisl ativo 16 luglio 2012, n. 109 .. AA. L’Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Commiittente ai sensi degli xxx.xx 46 e 47 del DPR 445 del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 08/10/2012 resa da parte dello stesso Appaltatore. 7. Subappalto L’Appaltatore non può, né in tutto né in parte, concedere in subappalto a terzi le attività oggetto del Contratto, salvo previa autorizzazione scritta che il Committente può conc dere a suo insindacabi- le giudizio, caso per caso, dietro motivata richiesta scritta dell’Appaltatore. A corredo e supporto di tale richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere al Committente ogni dichiarazione e/o documentazione pr vista dalla vigente normativa, nonché quant’altro fosse in seguito eventualmente richiesto dal Committente. La lista degli eventuali subappaltatori – e delle relative attività d subappaltare – deve essere formata dall’Appaltatore al momento della presentazione dell’offerta. Eventuali integrazioni successive devono essere motivate dal sopravvenire di eventi e/o circostanze non prevedibili in fase di offerta. Nella presentazione della lista dei subappaltatori e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere e soddisfare tutti gli obblighi, gli oneri e le condizioni previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, che si intende qui integralmente trasposto. Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori compete in via esclusiva alll’Appaltatore il quale si obbliga fin d’ora a manlevare e tenere ind enne il Committente da ogni eventuale prete- sa avanzata nei confronti di quest’ultimo dai subappaltatori a titolo di corrispettivo per le opere oggetto di subappalto. Resta in ogni caso inteso che anche in merito alle attività subappaltate, l’Appaltatore riimanga esclusivamente responsabile ed unico referente nei confr onti del Committente. Pertanto l’Appaltatore, nell’instaurazione e mantenimento del rapporto di xxxxxxxxxx, ha l’obbligo di imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi dallo stesso assunti nei confronti del Committente e garantire circa il corretto adempimento di tali obblighi così come, in generale, circa il rispetto da parte dei propri subappaltatori di tutta la normati a vigente in materia. In particolare, tra l’altro, l’Appaltatore deve garantire che i propri eventuali subappaltatori adempiano alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, previdenziali, assicurativi e di immigrazione, e siano in grado, se richiesti, di esibire copia di tutte le attestazioni o altra do cumentazione ritenut necessaria. L’Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva d bitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità S lidale del Committen te ai sensi degli xxx.xx 46 e 47 del DPR 445 del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 08/10/2012 resa da parte da parte dei propri eventuali subappaltatori. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne integralmente il Committente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori appaltati e/o subappaltati. A tale fine, la stipula delle polizze R.C.T. di cui all’articolo 17 (Assicurazioni) deve prevedere anche la copertura della responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Appaltatore assicurato pe danni cagionati a ter i per fatto dei subapp altatori o di loro dipe denti. Salvo quanto precede, qualora il Committente accerti l’inadem imento del subappaltatore, l’Appaltatore, quando richiesto, è tenuto ad adottare immediatamente misure idonee ad assicurare l’adempimento delle prestazioni contrattuali, nonché a risolvere eventualmente il rapporto di xxxxxxxxxx, garantendo allo stesso tempo il proseguiment o delle attività e l’adempimento delle presta- zioni contrattuali. L’Appaltatore non può in alcun modo imporre ai propri subappaltatori accordi di esclusiva che abbiano l’effetto di impedire agli stessi la conclusione di c ontratti con le società del Gruppo della Com- mittente per ulteriori prestazioni. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo è considerata causa di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore, dando diritto al Committente alla risoluzione del Contratto ai sen- si dell’art. 1456 c.c. salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni eventuale danno. 8. Cedibilità L’Appaltatore non potrà cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, senza il previo consenso s critto del Committente. 5 |
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Il Committente avrà facoltà di cedere a terzi il Contratto o parte dello stesso, o qualsiasii diritto o obbligazione da esso derivante, ivi compresi i diritti di cr edito, senza obbligo di ottenere il previo con- senso dell’Appaltatore. 9. Limitazione di responsabilità Salvo espressa deroga riportata nel Contratto, le Parti non son responsabili l'una verso l'altra per lucro cessante e per danni ndiretti, consequenzi ali (quali ad esempio il costo di sostituzione dell’energia, costi finanziari, danni derivanti da contratti tra il Committente e terzi) perdiite di profitti, perdite di prodotti, perdite di contratti subiti dall’altr a Parte. In nessun caso tale responsabilità delle Parti può eccedere l’importo del prezzo concordato fra le Parti per l’esecuzione della forni ura e/o del servizio, c osì come previsto dal relativo Contratto, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave previsti dall’art. 1229 c.c. 10. Esecuzione in danno Qualora l’Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione del Contratto anche dopo l'assegnazione da parte del Commit ente di un termine p erentorio commisurato all'urgenza dell'ordine, il Committente ha il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi, con oneri ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 11. “Ordinamenti UE contro il Terrorismo Per motivi di antiterrorismo è stato introdotto dall’Ordinamento del Consiglio dell’Unione Europea (EC) n. 881/2002 e (EC) n. 2580/2001 il divieto di scambi diretti e/o indiretti di denaro o risorse eco- nomiche con determinati individui, enti legali, gruppi o organizzazioni: tale divieto viene applicato direttamente a ogni stato membro della Comunità Eur opea. L’Appaltatore s’impegna a osservare ta- le divieto e a verificare che esso venga esteso ai propri partner commerciali e operatori. 12. Deposito in magazzino Il Committente si riserva il diritto di ritardare la spedizione di tutta o di parte della fornitura. In tal caso, l’Appaltatore s’impegna a trattenere la fornitura presso di sé o presso terzi in accordo alle pro- prie procedure e a conservarla fino al benestare alla spedizione, provvedendo a fornire adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi allo stoc caggio. Il relativo compenso dovrà essere pre- ventivamente concordato per iscritto tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il Committente si riserva di trasferire in qualsiasi momento la fornitura o parte di essa presso i propr magazzini o presso i magazzini di terzi in relazione alle proprie ne- cessità e/o programmi, previa verifica da parte dell’Appaltatore dell’idoneità di tali magazzini allo stoccaggio. A tal fine il Committente deve comunicare all’Appaltatore il nome della ditta incaricata dello stoccaggio e le caratteristiche tecniche del magazzino: la conservazione della fornitura deve avvenire anche in questo caso in accordo con le proce dure predisposte dall’Appaltatore (e veicolate attraverso il Committente). L’esito positivo della verifica svolta dall’Appaltatore sulla rispondenza dei magazzini alle proprie proced re di stoccaggio equi vale alla sua approvazione dei magazzini stes- si alla quale, una volta che la fornitura sia stata consegnata presso le sedi e/o i cantieri del Committente, no può fare seguito alcuna richiesta di risarcimento in merito ad eventuali danni o deterio- ramenti subiti dalla fornitura nel periodo di stoccaggio presso i suddetti magazzini. 13. Spedizione A. L’Appaltatore deve provvedere alla scelta dell’opzione di trasporto più favorevole per il Committente, ad eccezione di eventuali specifiche istruzio ni di trasporto espressamente dichiarate dal Committente. Le consegne devono essere imballate in modo da evitare qualsiasi tipo di danno dovuto al trasporto. I dettagli dell’Ordine d’Acquisto (numero Ordine d’Acquisto, data dell’Ordine d’Acquisto, luogo di consegna, nome del destinatario – ove applicabile – e quantità/tipo materiale), accompagnati dall’indirizzo di spedizione, devo no essere dichiarati nella documentazione di trasporto. Le consegne devono essere effettuate nelle ore lavorative (orari del Committente) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e dei gi orni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 giorni. Salvo diverso accordo fra le Part , l’Appaltatore non può effettuare spedizioni al di fuori di tali modalità. B. Qualora la responsabilità del trasporto sia in capo all’Appaltatore o in caso di difetto attribuibile all’Appaltatore, egli deve provvedere al pagamento di eventuali spese dovute a consegne errate. C. L’Appaltatore è autorizzato a effettuare consegne parziali unicamente previo consenso scritto del Committente. D. La firma del Documento di Trasporto non implica il riconoscimento della conformità al Contratto delle merci consegnate. E. In caso di divergenze sul peso e/o le quantità, prevalgono il peso e/o le quantità indicati dal Committente nel Documento di Trasporto, salvo eventu ale documentazione dell’Appaltatore che pro- vi un corretto calcolo del peso/quantità attraverso l’impiego di metodi comunemente utilizzati. F. Prima dell’invio della fornitura, l’Appaltatore deve effettuare un’ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della docum entazione prevista (ivi incluse le istruzioni di conservazione) e la corrispondenza della fornitura a tale documentazione. Il Committente comunque si riserva di richiedere all’Appaltatore l'esecuz ione di prove/collaudi al fine di verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dalle prova/collaudi in officina all'arrivo iin cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura. X. Xxxxx quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, la spedizione si intende a titolo gratuito. 14. Trasporto H. È responsabilità dell’Appaltatore curare l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico e il trasporto dei materiali dai propri magazzini e/o offi cine fino alle sedi e/o cantieri del Committen- te e viceversa. I. L’Appaltatore deve tenere conto delle tecniche più aggiornate, della natura dei materiali, dei rischi prevedibili di trasporto e delle temporanee espos izioni ad agenti atmosferici. J. L’Appaltatore deve fornire un’adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compreso il deterioramento e/o il perimento della merce trasportata. K. In caso di trasporti non affidati a corrieri standard, il nominativo del trasportatore prescelto dall’Appaltatore dev’essere tempestivamente comunica to al Committente. Qualora si tratti di traspor- ti eccezionali e il trasportatore non rientri nell’elenco dei trasportatori eccezionali qualificati dal Committente né sia in possesso della certificazion e di qualità ISO 9001:2008, se richiesta, il Com- mittente si riserva di esercitare delle attività di verifica e supervisione sulla pianificazione ed esecuzione dei trasporti attraver o l’acquisizione di inf ormazioni presso l’Appaltatore ed il trasporta- tore medesimo, senza che ciò limiti la responsabilità dell’Appaltatore. X. Xxxxx base delle informazioni ottenute, il Committente si riserva il diritto di non accettare il trasportatore prescelto dall’Appalt tore. M. La realizzazione e/o le modifiche delle opere strutturali, dei manufatti e di quant'altro interessi le vie di comunicazione e l'accesso all’impianto e/o al cantiere del Commit ente, fino alla zona ser- vita dai mezzi di sollevamento di cantiere, sono di norma eseguiti a cura e spese del Committente stesso. N. Salvo quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, il trasporto si intende a titolo gratuito. 15. Consegna La fornitura dev’essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti nell'Ordine d’Acquisto. Qualora per comprovate Cause di Forza M ggiore tempestivame nte comunicate al Committente, e comunque prima della scadenza, l’Appaltatore non sia in grado di rispettare i termini di consegna, è facoltà del Committente riconoscere uno spostamento dei te rmini originari o risolvere l'Ordine d’Acquisto senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Per forniture di dimensioni e/o peso rilevante, non sono accettate consegne anticipate rispetto ai t ermini contrattuali, n approntamenti parzia- li, salvo preventiva autorizzazione del Committente. Per le forniture da sottoporre a prove/collaudi, l’Appaltatore deve comunicare per iscritto la data di inizio prove/collaudi con almeno 15 giorni di anticipo:: eventuali implicazioni relative al rispetto dei termini contrattuali, ivi compresa l'applicazione di eventuali penali, sono esclusivamente in capo all’Appaltatore. In caso di prove/c llaudi sfavorevole, la data di inizio prove/collaudi valida ai fini con- trattuali dev’essere considerata quella ottenuta aggiungendo alla data di inizio prove/collaudi con esito negativo il tempo intercorso tra la data di inizio prove/collaudi con esito negativo e la data del nuovo inizio (che dev’essere comunicata come sopra). La spedizione delle merci dev’essere effettuata entro 15 giorni dalla data di prove/collaudi effettuat o con esito positivo. Salvo quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, la consegna si intende a titolo gratuito. 16. uona fede nell’esecuzione L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nel ’esecuzione della fornitura o del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del c.c. I prodotti devono essere funzionanti in modo impeccabile e corretto e utilizzabili in conformità alle condizioni contrattuali senza li itazione alcuna, anch e in interazione con gli altri prodotti: in parti- colare, non devono causare alcun tipo di indebolimento delle funzionalità, sconvolgimento o interruzione operativa. In relazione a ciò, l’Appaltatore, fermo restando quanto espressamente previsto nel Contratto, s'impegna a: ▪ adoperarsi affinché l'esecuzione delle attività avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente; ▪ eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni che non siano strettamente riconducibili all’oggetto del Contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di col- laborazione; ▪ operare con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente in ottemperanza al Con ratto, nonché comuniicare tempestivamente al Committente circo- stanze di cui sia venuto a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del Contratto. Eventuali adeguamenti a disposizioni di legge, regolamenti o altri atti governativi, interventi da parte di autorità civili o militari, prescrizioni del Gestore d ella Rete di Trasmissione Nazionale o di qual- siasi autorità che abbia per legge potere di interferire sui programmi produttivi del Committente che comportino una modifica di costi e/o dei termini contrattuali, devono essere considerati come Modifiche d’Ordine. 17. Assicurazioni Senza pregiudizio alcuno alle responsabilità a carico dell’Appaltatore, lo stesso deve stiipulare con primaria compagnia idonee polizze assicurative contr o tutti i danni a persone e cose, anche di sua proprietà, valida per tutta la durata del Contratto e fino al completo decorso di eventuali ulteriori termini di garanzia o prescrizione o rinnovi. Le polizze di assicurazione di Xxxxx, che devono contenere in par icolare la clausola di rinuncia da parte della società assicuratrice l diritto di rivalsa nei confronti del Committente, deve essere esibi- ta preliminarmente all'inizio delle attività. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente per gli eventuali importi eccedenti rispetto a q uanto liquidato dall’assicurazione, o integral- mente, nel caso di mancato risarcimento assicurativo. L’Appaltatore deve presentare al Committente copia dell'assicurazione. 6 |
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18. eclami per vizi e Garanzia L’Appaltatore è tenuto a consegnare/fornire al Committente la fornitura fabbricata a perfetta regola d'arte ovvero i servizi secondo più alti standard quallitativi, il tutto nel pieno rispetto delle prescri- zioni indicate nel Contratto, nelle Specifiche Tecniche e nelle eventuali ulteriori istruzioni/indicazioni scritte impartite dal Committente, nonché della normativa applicabile ( vi compresa quella alla commercializzazione di prodotti all’interno della UE e, ove applicabile, fuori dalla UE). Qualora il bene fornito e/o il servizio prestato presenti vizi e/o difformità e/o irregolarità rispetto a quanto previsto nel Contratto, il Committente ha pieno titolo per azionare ogni rimedio previsto dal- la legge e può ottenere a propria discrezione alternativamente la risoluzione del Contratto, la riduzione del prezzo, l’eliminazione dei vizi, la consegna di una fornitura identica libera da vizi ovvero la ripetizione della prestazione, se possibile. Le modalità di esecuzione di tali rimedi saranno stabilite in base alle esigenze anche operative del Committente . Il Committente deve denunciare all’Appaltatore eventuali vizi, difetti e difformità entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla scopert a pena di decadenza,, salvo i soli vizi rilevabili all’esito di specifiche indagini ed analisi il cui completamento richiede un periodo di tempo più lungo. Se parti dello stesso tipo devono essere sostituite o migliorate per più di due volte sulla base dei reclami per difetto, l’Appaltatore è obbligato a cambiare tutti questi componenti presenti in consegna al fine di prevenire i difetti futuri. I reclami per difetto non devono essere influenzati o limitati dalle verifiche condotte dal Committente o da e entuali richieste o istruzioni impartiti dal medesimo. Se l’Appalta ore ritiene che tali veri- fiche, richieste e istruzioni da parte del Committente siano inefficaci, è obbligato a darne notifica scritta e sottoporgli delle proposte di miglioramento. Salvo diversa determinazione assunta dal Committente in conformità alle facoltà sopra indicate, l’Appaltatore, senza ritardo e comunque entro il termin e di 15 giorni dalla segnalazione del Commit- tente (salvo il diverso minor termine indicato dalla Committente fornendo adeguata motivazione), dovrà porre rimedio a propria cura e spese a eventu ali vizi e/o difformità e/o irregolarità e/o dan- neggiamento e/o deterioramento segnalati dalla Committente, facendosi carico di ognii eventuale prestazione necessaria a ristabil re la situazione prees istente al verificarsi dell’evento (es. smontag- gi/montaggi, noleggi sostitutivi temporanei, ritiro e smaltimento, ecc.) ovvero per la corretta esecuzione del Contratto (es. sostituz one/riparazione del b ene, ecc.). Inoltre, qualora il rimedio adottato implichi la modifica, l’adattamento o la sostituzione della fornitura affetta da vizi con una diversa per tipo e/o natura, eventuali ricambi e/o componenti necessari di pari funzionalità e caratteristiche tecniche sono a carico dell’Appaltatore. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’Appaltatore deve informare il Committente per consentire un eventuale diverso accordo. Il Contratto non è ritenuto adempiuto dall’Appaltatore finché non è avvenuta l’accettazione definitiva (anche parziale laddove sia prevista la consegna per partite) della fornitura o dei servizi oggetto del Contratto da parte del Committente. Eventuali termini temporali stabiliti contrattualmente a carico del Committente saranno da intendersi prorogati per un periodo di tempo pari a quello trascorso tra la comunicazione del reclamo da parte del Committente e l’applicazione del rimedio. A tal riguard si precisa che in caso di contestazione, impregiudicato ogni altro diritto, il Committen te ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino a quando non verrà posto rimedio. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore alle prescrizioni sopra indicate per porre rimedio ai vizi, difetti e difformità, il Committente ha diritto di restituire la fornitura e porre le relative spese in capo all’Appaltatore stesso, il quale è altresì tenuto a risarcire tutti i danni subiti dal Committente. Salvo diversa pattuizione riportata nell’Ordine d’Acquisto o negli allegati, opera a carico dell’Appaltatore una aranzia di 24 mesi rispettivamente dal TC in caso di fornitura e dal TU in caso di fornitura in opera e servizi. In caso di ritardo sul TU per cause non imput bili all’Appaltatore, la garanzia viene fatta scadere a 18 mesi da l'esito positivo del colllaudo in officina o, in mancanza di collaudo, dall'approntamento alla spedizione. Allo stesso periodo di garanzia sono soggette le parti sostituite, mentre per le restanti parti il periodo di sospensione del servizio prolunga del medesimo periodo quello di garanzia. L'esecuzione del collaudo alla presenza di collaudatori del Committente non esime l’Appaltatore dagli obblighi di garanzia. Fino all’accettazione libera da difetti, il Committente ha il diritto di trattenere il 10% della caparra. Inoltre, il Committente ha il diritto di trattenere il 5% del prezzo totale come garanzia fino alla sca- denza del termine di prescrizione per coprire i reclami derivanti da difetto. 19. Trasferimento del rischio Relativamente alla fornitura di beni e/o servizi, il rischio si trasferisce al Committente con la presa in consegna ed accettazione da parte della stesso dei beni presso la propria sede e/o con la formale accettazione dei servizi. Il rischio s’intende comunque mantenuto in capo all’Appaltatore el caso in cui la perdita o il deterioramento dei beni avvenuti do o la loro presa in con segna siano riconducibili ad un'azione o un'o- missione dell’Appaltatore. In tali casi, il Committente ha diritto di rifiutare il pagamento del prezzo, ottenere l’eliminazione del vizio ovvero la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. 20. Diritti di utilizzo Xxxxx restando gli impegni di garanzia a carico dell’Appaltatore ai sensi del precedente articolo 18 (Reclami per vizi e Garanzia), il Committente può utiliz zare senza limitazione alcuna nell’ambito del proprio gruppo societario di appartenenza, i beni forniti dall’Appaltatore, esercitando ogni diritto in merito. L’Appaltatore dichiara e garantisce che nessun diritto di terzi, in modo particolare dei propri subappaltatori, s pone o si porrà in co flitto con quanto sop ra e che in ogni caso manleva e tiene indenne il Committente in caso di eventuali pretese e/o rivendicazioni di terzi. L’Appaltatore dichiara e garantisce inoltre che nessun diritto di terzi, industriale o d’autore, è stato violato in conseguenza della consegna e/o dell’utilizz o della fornitura e/o dei servizi e/o dell’opera realizzata e che in ogni caso manleva e tiene indenne il Committente da qualsiasi conse guenza derivante da eventuali pretese o rivendicazioni di terzi. Gli interventi di riparazione potranno essere effettuati dal Committente o da terzi dallo stesso autorizzati, anche in costanza di diritti di proprietà industriale a favore dell’Appaltatore. 21. Trattamento di dati personali Qualora ai fini dell’instaurazione e/o dell’esecuzione del rapporto contrattuale una delle Parti debba compiere operazioni di trattamento di dati personali dell’altra Parte, ai sensi del Decreto Legislati- vo n. 196/2003, la Parte interessata conferirà i propri dati esprimendo, ove previsto, il consenso al trattament degli stessi. Il mancato conferimento dei dati potrà determinare, di volta in volta e a se- conda dei casi, l’impossibilità di dare regolare esecuzione al Contratto. 21.1. Dati resi dall’Appaltatore al Committente I dati personali raccolti dal Committente presso l’Appaltatore e da questi liberamente conferiti, ovvero forniti da terzi su indicazione dell’Appaltatore ste sso, ai fini della instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale di fornitura o di servizi, saranno oggett di trattamento da parte del Committente a cui l’Appaltatore dichiara fin d’ora, ove occ orrer possa, di consentire ai sensi e per gli ef- fetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 96. Tale trattamento potrà essere esercitato dal Committente direttamente o a mezzo di terzi, nel pieno rispetto della normativa applic bile. I dati forniti dall’Appaltatore potranno essere utilizzati esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili in relazione all’esecuzione di obbli ghi normativamente imposti, alla valutazione delle offerte ed alla instaurazione di relazioni contrattuali tra l’Appaltatore e il Committente, ovvero alla esecuzione delle rispettive obbligazioni contratt uali ed in relazione alla esecuzione di statisti- che o indagini di settore e di mercato. Il trattamento dei dati potrà includere la raccolta, la registrazione, l’elaborazione, l’organizzazione, la conservazione per il periodo previsto dalla legge, la consultazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati e potrà avvenire anche tramite l’’uso di strumenti informatici e/o automatizza- ti. L’Appaltatore potrà in qualsiasi momento esercitare, tanto nei confronti del Committente quanto dei sogge ti terzi eventualmente nominati Responsab ili del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003, compreso fra l’altro di quello di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali relativi all’Appaltatore trattati dall Committente, nonché richiederne la integra- zione, rettifica o cancellazione. 21.2. Dati resi dal Committente all’Appaltatore L’Appaltatore si impegna a trattare i dati personali forniti dal Committente nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 196/2003, potendo avvalersi anche dii sistemi informatici. L’Appaltatore si impegna ad impiegare per il trattamento gli strumenti più idonei e a garantire la sicurezza ed inviolabilità dei propr sistemi di gestione e di archiviazione. Nei casi in cui sia richiesto dal Committente in ragione della specifica natura delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore accetta sin d’ora di essere nom inato Responsabile del trattamento di dati ai sensi del D.lgs 196/2003, consapevole degli obblighi e oneri che da tale ruolo derivano. 22. iservatezza O. L’Appaltatore s’impegna, consapevole che il mancato rispetto di quanto segue può essere considerato quale causa di grave danno: ▪ a mantenere il più assoluto riserbo su tutti i dati, le informazioni e/o i documenti, di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto instaur ato con il Committente, nonché a consentire l’accesso ai predetti dati, informazioni e/o documenti e clusivamente ai soggetti che debbano necessariamente averne c noscenza per garanti re una precisa e puntuale esecuzione del Con- tratto; ▪ a far sottoscrivere ai soggetti cui è concesso l’accesso ai dati, alle informazioni e/o ai documenti di cui sopra impegni di riservatezza, restando in ogni caso l’Appaltatore pienamente respon- sabile dell’opera e dei comportamenti delle persone cui siano stati resi noti i dati, i documenti e/o l informazioni; ▪ ad utilizzare i dati, le informazioni e/o i documenti comunque conosciuti, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, restando in ogni caso escluso ogni diversa forma di utilizzo. A titolo puramente esemplificativo, devono essere trattate come confidenziali le seguenti informazioni relative all’attività del Commi ttente: ◦ indirizzo e profilo dei clienti; ◦ nomi dei fornitori; ◦ informazioni su clienti uscenti; ◦ informazioni su potenziali nuovi clienti; ◦ informazioni e dati finanziari; ◦ informazioni e dati su progetti in sviluppo e su impianti esistenti o in corso di realizzazione; ▪ a conservare i dati, le informazioni e/o i documenti sud etti con il xxxxxxx xxxxxxxx e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto della massima riservatezza; 7 |
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▪ a restituire al Committente tutti i documenti eventualmente consegnati, nonché i relativi duplicati, avendo cura di distruggere tutti i docume nti rielaborati, recanti i dati e le informazioni contenuti nei, o desumibili dai documenti restituiti. L’Appaltatore sarà vincolato agli impegni di cui sopra anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale. P. Resta inteso che tutte le informazioni fornite dal Committente e le relative eventuali copie rimangono d sua esclusiva proprie à, anche se prodotte dall’Appaltatore. Q. L’eventuale violazione degli impegni di cui sopra potrà essere causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, ogni ulter iore diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale danno subito. 23. Elezione di Foro competente Le Parti stabiliscono che competente a decidere su ogni eventuale controversia sorta in relazione al Contratto sia, in via esclusiva, il Foro di Milano. 24. Lingua del Contratto e legge applicabile Il Contratto deve essere redatto in italiano ed è, in ogni caso, regolato dalla legge italiana. Nel caso in cui la sede dell’Appaltatore sia registrata all’estero, ai fini del Contratto resta comunque applicabile la legge italiana nonché la normativa sul conflitto di leggi. In questo caso i termini commerciali devono ottemperare ai rispettivi Incoterms validi – ICC (Camera di Commercio Internazionale), Parigi. 25. Comunicazioni Eventuali comunicazioni, invio di documenti, osservazioni o richieste all’Appaltatore da parte del Committente potranno avvenire presso la sede legale d ell’Appaltatore e/o altro domicilio eletto, così come risultanti dai documenti contrattuali, o tramite consegna di xxxx al suo legale rappresentante. L’Appaltatore ha l’onere di informare il Committente per mezzo di lettera raccomandata in caso di qualunque variazione di sede; in mancanza, l’invio s’intenderà regolarmente eseguito all’indirizzo disponibile. L’Appaltatore deve a sua volta indirizzare eventuali comunicazioni documenti, osservazioni o richieste per iscritto ai soggetti espressamente indicati nell’O rdine d’Acquisto. 26. Clausola conservativa Qualora sia concordemente eccepita la parziale o integrale nullità, annullabilità o invalidità di singole disposizioni del Contratto, comprese le presenti C GF, le rimanenti disposizioni e il Contratto nel suo complesso rimangono validi ed efficaci. Le Parti dovranno ne oziare e concordare in buona fede le modifiche al Contratto in modo da sostituire le disposizioni nulle, annullabili o altrimenti invali- de con disposizioni valide che riflettano il risultato più vicino a quello originariamente previsto. Il presente articolo si applica anche alle eventuali lacune presenti nel Contratto. 27. ecesso e risoluzione 27.1. Recesso unilaterale R. Il Committente ha diritto di recedere dal Contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 1671 c.c. dandone comunicazione ll'Appaltatore mediante raccomandata a/r: il recesso ha effetto dal 15° giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione. S. Il Committente decide quali servizi devono essere eventualmente completati e quali interrotti e deve: ▪ rifondere all’Appaltatore l’importo delle opere realizzate fino a quel momento e di tutte le altre spese regolarmente documentate e ragionevo lmente sostenute dall’Appaltatore in adempi- mento al Contratto; ▪ tenere indenne l’Appaltatore dagli obblighi ragionevolmente assunti e regolarmente documentati nei confronti dei suoi Fornitori rispetto ad ap parecchiature, componenti e servizi; ▪ tenere indenne l’Appaltatore dalle spese regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute in conseguenza del recesso (es. protezion e e messa in sicurezza delle opere realizzate, smobilitazione del cantiere, del personale e delle attrezzature, ulteriori eventuali attività espressamente richieste per iscritto dal Committente, ecc.). Gli importi devono essere calcolati in relazione alla data di recesso e in contraddittorio fra le Parti. In deroga a quanto p evisto dall’art. 1671 c..c. il Committente non dovrà tenere indenne l’Appaltatore per i casi di mancato guadagno. T. L’Appaltatore dal canto suo deve: ▪ cedere al Committente materiali, componenti, opere, documenti in forma sia cartacea sia elettronica e quant'altro sia sta o prodotto o acquisit o in conseguenza delle attività svolte, fino alla data del recesso; ▪ cedere al Committente, qualora espressamente richiesto per iscritto, alcuni o tutti i contratti in corso alla data del recesso e da lui stipulati con eventuali subappaltatori e/o fornitori di ap- parecchiature, componenti e servizi, obbligandosi con essi in tal senso; ▪ lasciare le opere in condizioni di adeguata protezione e sicurezza in conformità con le previsioni di legge, delle Specifiche Tecniche e della buona regola dell’arte. In caso di recesso del Committente, l’Appaltatore non ha l’obbligo di garantire il Committente per le opere o componenti, sal o quelle facenti parte di partite o le parti c e siano già state accet- tate dal Committente. U. Fatta salva in ogni caso la possibilità delle Parti di accord rsi in maniera differente, il Committente uò inoltre recedere con effetto immediato dal Contratto qualora si verifichino a carico dell’altra Parte una o più delle seguenti circostanze: ▪ stato di insolvenza, messa in liquidazione, sospensione dei pagamenti o instaurazione di una qualsiasi procedura concorsuale, giudiziale o extra giudiziale ai sensi del a normativa fallimenta- re o di leggi analoghe, fermo restando quanto previsto dall’art. 72, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); ▪ cessione di azienda o di ramo d'azienda dedicato all’esecuzione del Contratto o con essa connesso. 27.2. Risoluzione In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, protrattosi oltre il periodo fissato dal Comm ittente per l’adempimento a seguito di appo- sita diffida scritta e comunque non inferiore a 15 giorni, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, incamerando la cauzione, ove prevista e non ancora restituita, oppure appli- cando una penale equivalente, o di procedere all'esecuzione in danno, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento delleventuale maggior da nno. In caso di risoluzione, allorquando i lavori vengano portati a termine dal Committente, sono a carico dell’Appaltatore i maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del Contratto. In particolare, fermo restando l’onere della diffida scritta, il Committente ha diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto qualora: ▪ sussista un ritardo superiore a 60 giorni dalla data contrattualmente prevista per il raggiungimento del TU dei lavori; ▪ il Committente ravvisi con ragionevole evidenza durante l’esecuzione delle attività previste nel Contratto che l’Appaltatore non possa raggiung ere il TU alla data contrattualmente stabilita e si profili la sussistenza di quanto indicato al punto precedente. In tal caso, previa richiesta scritta del Committente, l’Appaltatore deve: ◦ quantificare l’ammontare massimo del ritardo; ◦ presentare entro 3 giorni dalla data della richiesta scritta del Committente un Piano di recupero in cui pianifica e produce quan to necessario (piani di intervento, ecc.) per ri- condurre il ritardo massimo rispetto alle date dei TU contrattualmente previste a meno di 60 giorni. A partire dall’eventuale comunicazione di recesso o risoluzione, l’Appaltatore deve fornire la ragionevole assistenza richiesta dal Committente per iscritt o e a fronte di un compenso preventivamente concordato tra le Parti, affinché le attività continuino senza interruzioni e ne sia facilitato il trasferimento al C mmittente o a chi sia stato designato dal C ommittente. 28. Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore V. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, adottando le conoscenze, i mezzi e le tecniche più adatte a tal fine. W. L’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente materie prime di ottima qualità, conformi alle Specifiche Tecniche e sottoposte a controlli. X. L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione delle attività, anche qualora non siano di sua esclusiva competenza ma passibili tuttavia di condizio- narla. L’Appaltatore ha altresì l’onere di richiedere tempesti amente l’invio o l’integrazione di eventuali istruzioni e/o documenti e/o disegni che rite nga necessari ai fini del corretto espletamen- to delle sue attività, affinché in nessun caso possa esserne opposta al Committente l’assenza. Y. L’Appaltatore ha l’obbligo di conservare e custodire con la massima cura tutti gli strumenti, i macchinari e gli apparati impieg ti nell’esecuzione del Contratto o comunque necessari per il corret- to espletamento della prestazione dovuta. Nel caso in cui l’Appaltatore decida di tenere i suddetti strumenti, macchinari ed apparati in un luogo ne lla disponibilità, anche esclusiva, del Commit- tente, il Committente non potrà essere ritenuto responsabile per il deperimento, la perdita o il furto dei beni suddetti e l’Appaltatore avrà l’obbligo di manlevarlo e tene lo indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi. Z. L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indir ettamente causati da ui o da suoi dipendenti anche nei confronti di terzi, sollevando interamente il Committente da qualsiasi onere e/o responsabilità, anche indiretta. Lo stesso vale per i sinistri e i danni subiti da l’Appaltatore o dai suoi dipendenti non direttamente riconducibili all’operato del Committente. AA. Nell’esecuzione del servizio e sotto la sua esclusiva responsabilità, l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare rego lamenti, norme, prescrizioni delle competenti Autorità in materia di progettazione, costruzione, controllo e collaudo dei macchinari e/o delle opere oggetto del servizio e in materia di contratti di lavoro, previdenza, salute e sicurezza nei luo- ghi di lavoro, trattamento, utilizzazione e smaltimento di rifiuti e, in generale, di quant’altro inerisca l'esecuzione della fornitura/servizio. BB. L’Appaltatore è responsabile di qualsiasi ritardo, inadempienza, vizio e/o mancanza di qualità nonché di qualsiasi inconveniente, irregolarità e/o ille galità concernenti la qualità e la presentazio- ne della merce, riscontrabili in qualunque forma e/o rilevabili da organi istituzionali di vigilanza e controllo. CC. Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore non risponde per deterioramento e degrado della merce occorsi successivamente alla consegna al Committente salvo: ▪ xxxxxxx non rilevabili attraverso le analisi previste dal Committente; 8 |
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▪ violazione di normativa, diversa da quella UE, eventualmente vigente in particolari Stati ai quali la fornitura sia destinata, qualora i contenuti non siano stati riportati nel Contratto o in ap- posite istruzioni scritte dal Committente. DD. Ferme restando le responsabilità di cui al punto precedente, l’Appaltatore deve manlevare il Committente da qualsiasi spesa, onere o danno eventu almente sostenuti o s biti come conseguenza di ritardi, inadempienze, vizi e/o mancanza di qualità nonché inconvenienti, irregolarità e/o illegalità, compresi quelli relativi materie prime e/o m ateriali di imballaggio, di cui l’Appaltatore sia responsabile ai sensi del Contratto. EE. L’Appaltatore, salvo differenti accordi, deve ottenere tutte le autorizzazioni ufficiali, in particolare relati amente a costruzioni, sicurezza, trasporti e/o permessi per la rete idrica. Tutte le spese e le tasse relative alle procedure di autorizzazione e di controllo sono a carico dell’Appaltatore. 29. Dichiarazione Antimafia, C.C.I.A.A. e DURC Nell’ambito della durata del Contratto l’Appaltatore è tenuto alla presentazione della dichiarazione Antimafia (di non essere soggetto ad alcuna misura dii prevenzione ai sensi dell’art. 67 di cui al libro I, Titolo I, capo II del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159). Nell’ambito della durata del Contratto, per le società soggette all’iscrizione presso le C.C.I.A.A., laddove la validità del medesimo C.C.I.A.A. giunga a scadenza dopo la sottoscrizione del Contratto mede- simo, l’Appaltatore si impegna a fornire al Gestore del Contratto il relativo opportuno aggiornamento. Allo stesso modo, per le società soggette all’invio del DURC, laddove la validità del medesimo giunga a scadenza dopo la sottoscrizione del Contratto, l’A ppaltatore si impegna a fornire al Gestore del Contratto il relativo opportuno aggiornamento. 30. Prezzi contrattuali e fideiussione bancaria 30.1. Prezzi contrattuali FF. L’oggetto dell’appalto/servizio, comprese le eventuali Modifiche d’Ordine, è interamente remunerato in base ai prezzi stabiliti nel Contratto: l’Appal tatore riconosce tale remuneratività comples- siva. GG. I prezzi: ▪ s’intendono fissi e invariabili; ▪ si riferiscono a singole prestazioni, anche accessorie, completate in ogni loro parte ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel Contratto e coerenti con lo scopo di destinazione; ▪ coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico del Committente; ▪ coprono l'utile dell’Appaltatore, le spese complessive, le obbligazioni, gli oneri e le alee inerenti l’esecuzione della fornitura e/o del servizio en tro i termini contrattuali e secondo le prescri- zioni. HH. In considerazione della remuneratività complessiva dei prezzi contrattuali, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuner atività di singoli prezzi, qualunque sia la causa che l’abbia determinata. II. L’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali, agli impianti di cantiere, alle opere provvisi nali e a quanto in generale previsto nel Contratto e necessario per la realizzazione dell’appalto (fino al TU dell'ultima partita), la smobilitazione dei cantieri e il rispetto dell disposizioni contratt ali. JJ. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso in caso di eventuali modifiche rispetto alle sue previsioni iniziali, sia qualitative sia quantitative, a impianti e/o opere provvisionali e deve inoltre essere provvisto di opportune riserve e ricambi, dei quali de e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. KK. Con l'accettazione dell'Ordine d’Acquisto, l’Appaltatore riconosce di essere stato remunerato per qualsiasi onere relativo al a corresponsione di eventuali paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il cost o effettivo della mano d'opera, anche in base alle condizioni ambientali, compresi gli oneri derivanti dalle disposizioni delle norme tempo per tempo vigenti in materia. 30.2. Valutazione economica delle Modifiche d’Ordine Durante l’esecuzione della prestazione, il Committente ha facoltà di richiedere prestazioni non previste contrattualmente, purché il valore non ecceda il 25% dell’importo totale del Contratto. La valu- tazione economica delle Modifiche d’Ordine è determinata in base alla richiesta formulata dal Committente e alla relativa offerta presentata dall’Appalt atore, la quale dev’essere redatta nella stessa forma e con le stesse modalità di quella in fase di esecuzione, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i prezzi contrattuali oppur e, quando ciò non sia possibile, sulla base dei costi di mano d'opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del Contratto. L'offerta dell’Appaltatore dev’essere accompagnata da documenti tecnici ed economici iidonei a consentire al Committente la valutazione delle variazioni della consistenza del servizio e dei relativi co- sti per effetto dell'introduzione delle Modifiche d’Ordine stesse. Tali documenti devono essere analoghi, in particolare nel grado di dettaglio, a quelli redatti dall’Appaltatore in sede di offerta. In caso di mancato accordo l’Appaltatore è comunque tenuto a eseguire a prestazione, fermo restando il diritto di avanzare tempestivam nte le proprie riserve in merito, fornendo adeguate motivazioni. In tal caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal Committente. 30.3. Fideiussione Bancaria Ove espressamente stabilito nel Contratto, l’Appaltatore deve cos ituire a favore del Committente cauzione sotto forma di fideiussione bancaria emessa da primario istituto di credito, nel testo conve- nuto con il Committente, escutibile a prima richiesta e per l'intero importo stabilito nel Contratto. Tale cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni deriv anti al Committente dall’eventuale inadempi- mento degli obblighi stessi. Il Committente ha diritto di disporre della cauzione. Lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Committente al termine dell’esecuzione del servizio e/o della fornitura e/o al termine del diverso periodo indicato in Contratto ed in sede di chiusura del rapporto, dopo che siano stati adempiuti dall’Appaltatore tutti gli obblighi contrattuali. 31. Contabilità 31.1. Contabilità dei compensi a misura Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle voci di prezzo contrattuali e alle norme contrattuali di misurazione. 31.2. Contabilità dei compensi a corpo Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali secondo quanto stabilito nell’Ordine d’Acquisto, alle scadenze ivi fissate e previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrat- tualmente stabiliti. 31.3. Contabilità dei compensi a forfait Il prezzo a forfait è contabilizzato in quote percentuali secondo quanto stabilito nel Contratto, alle scadenze ivi fissate e previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmen- te stabiliti. Qualora le dimensioni o la qualità di quanto fornito risultino inferiori a quanto prescritto, si applica un prezzo proporzionalmente ridotto rispetto al prezzo a forfait; al contrario, se risultino superiori, si applica il prezzo a forfait contrattuale. 31.4. Contabilità delle prestazioni a consuntivo Le prestazioni a consuntivo sono compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego di manodopera, macchinari, attrezzatu re e mezzi d’opera e alle quantità di materiali effettivamente utilizzati. Inoltre, laddove espressamente previsto nell’Ordine d’Acquisto e senza che questo comporti lo spostamento dei termini contrattuali, il Committ ente può richiedere con congruo preavviso all’Appaltatore durante il periodo di attività in cantiere l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie, compensandole in base ai dati di consuntivo. 32. Accettazione delle opere 32.1. Accettazione provvisoria (ove prevista) All’avvenuta ultimazione di ogni singola partita di attività e all’esito positivo di prove/collaudi effettuati in presenza dell’Appaltatore alla data stabilita, co munque non oltre 60 giorni dal TU, il Commit- tente deve redigere un verbale di accettazione provvisoria, firmato dall’Appaltatore. 32.2. Accettazione definitiva Entro e non oltre 90 giorni dalla data dell’ultimo verbale di accettazione provvisoria, dopo aver effettuato u teriori prove/collaudi ai fini dell’accettazione definitiva il Committente deve redigere un verbale di accettazione definitiva, firmato dall’Appaltatore. Tale accettazione non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità contrattuali ai sensi del Contr atto e della normativa in vigore. 33. Situazione finale e liquidazione finale a saldo Entro 30 giorni dalla firma del verbale di accettazione definitiva delle attività da parte dell’Appaltatore, il Committente deve: ▪ redigere sul registro di contabilità il conto di liquidazione finale a saldo in base all’ultimo aggiornamento del registro di contabilità e agli accre diti/deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell’accettazione; ▪ predisporre ed emettere la situazione finale a saldo con lo svincolo delle eventuali cauzioni (se previste) al netto di quant dovuto dall’Appaltatore al Committente a qualsiasi titolo; ▪ sblocco di eventuali trattenute, se contrattualmente previste. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia sottoscritto l’ultimo aggiornamento del registro di contabilità o il verbale di accettazione con riserva, il Committente deve provvedere alle operazioni di liquidazione finale a saldo a seguito della risoluzione di tali riserve, procedendo tuttavia entro lo stesso termine di 30 giorni, indipendentemente dalla risoluzione dell e riserve medesime, allo svincolo delle cauzio- ni e delle trattenute a garanzia e al pagamento degli eventuali conguagli dovuti all’Appaltatore. 9 |
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34. Imposte e tasse Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti sull’oggetto del Contratto sono a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quell che per legge sono a carico del Committente. 35. Sistema di qualità L’Appaltatore dev’essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 e darne evidenza esibendo il certificato validato dall’ultimo Audit qualora la confor mità alle prescrizioni contrattuali debba esse- re assicurata in una o più delle seguenti fasi: progettazione, fabbr cazione, costruzione, installazione e messa in servizio. L’Appaltatore deve, su richiesta del Committente, rendere disponibile la documentazione relativa all’implementazione del Sistema di Qualità adottato con particolare riguardo alle procedure, ai riesa- mi della Direzione, alle registrazioni, alle non conformità e ai relativi provvedimenti adottati per il loro miglioramento o qualsiasi altro documento e/o inf ormazione che il Committente ritenga oppor- tuno acquisire. L’Appaltatore deve inoltre consentire al Committente di effettuare delle verifiche dirette presso la propria sede sulle modalità operative e di attuazione del Sistema di Qualità, fornendo tutta l’assistenza necessaria. 36. Progettazione 36.1. Progettazione affidata all’Appaltatore Ove richiesto, la progettazione di quanto forma oggetto dell'Ordine d’Acquisto e/o delle eventuali varianti richieste dal Committente dev’essere realizzata dall’Appaltatore sulla base degli elaborati e/o altri documenti forniti dal Committente e allegati di norma alle Specifiche Tecniche. In caso di forniture di maggiore complessità, ali documenti devono essere indicati in un specifica lista allegata all’Ordine d’Acquisto. 36.2. Sviluppo della progettazione da parte dell’Appaltatore LL. La progettazione affidata all’Appaltatore deve comprendere la redazione e l'aggiornamento del PPP e lo sviluppo degli elaborati ai fini e nel rispetto di quanto previsto rispettivamente nelle Specifiche Tecniche e nell’Ordine d’Acquisto, compatibili con il sistema informativo del Committente e con la perizia, la prudenza e la diligenza del te cnico dell'arte. Pertanto, l’Appaltatore s’impegna espressamente all’esecuzione del progetto successivamente all'acquisizione (anche tramite indagini, rilievi e prove/collaudi di qualunque entità e natura) di adeguate informazioni sulla zona e/o sulle parti di impianto interessate dai lavori, al fine di garantire il rispetto di tutti i requi iti di stabilità, sicurez za e funzionalità richiesti dalle opere, in piena conformità allo scopo di destinazione. L’Appaltatore deve inoltre farsi parte diligente per ottenere dal Committente tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione: a tal fine il Committente può consentire la temporanea permanenza di personale tecnico dell’Appaltatore presso i propri uffici e/o impianti per il tempo necessario all'acquisizione di tali dati. MM. Gli elaborati così sviluppati devono essere inviati al Committente nelle quantità indicate nel PPP, firmati dall’Appaltatore e dal progettista e con c ongruo anticipo rispetto alla data indicata nel PPP per l'edizione finale. NN. Eventuali variazioni concordate alla fornitura devono essere riportate dall’Appaltatore su tutti gli elaborati interessati. Questi ultimi devono poi esse re riemessi al completamento della fornitura, in edizione as built, in conformità alle disposizioni del presente articolo e nei tempi comunicati dal Committente. OO. L’Appaltatore deve inviare al Committente un aggiornamento progressivo del PPP,, accompagnato dall'indicazione della nuova edizione e degli elabo rati oggetto delle rispettive trasmissioni. PP. Non sono accettati dal Committente elaborati non previsti nel PPP. QQ. L’Appaltatore deve restituire tempestivamente al Committente piani generali di costruzione della fornitura, progetti di dettaglio e ogni altro sche ma, dato e/o informazione che consentano al Committente di eseguire ulteriori lavori connessi con la stessa fornitura, nonché i disegni necessari per i controlli da parte del Committente in fase di montaggio. RR. Tutti gli elaborati di progetto sono di proprietà del Committente il quale ha diritto di utilizzarli per qualunque fine, senza che l’Appaltatore possa pre tendere ulteriori com ensi. 37. Approvazione della progettazione da parte del Committente 37.1. Approvazione del PPP Il PPP redatto dall’Appaltatore dev’essere sottoposto all'approvazione del Committente entro 45 giorni dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto. En tro 30 giorni dal ricevimento ovvero nel diver- so termine convenuto tra le Parti, il Committente comunica all’Appaltatore la propria approvazione e/o eventuali correzioni e/o modifiche che l’Appaltator e deve apportare. L'approvazione del PPP e dei vari aggiornamenti non comporta una diminuzione di responsabilità da parte dell’Appaltatore per tutti gli impegni contratt uali (in particolare quelli derivanti dagli elabo- rati preliminari forniti dal Committente, le cui indicazioni prevalgono su quelle riportate nel PPP redatto dall’Appaltatore, salvo eventuali correzioni e/o modifiche approvate dal Committente). 37.2. Approvazione degli elaborati Gli elaborati per i quali il PPP richiede l'approvazione devono essere inviati al Committente almeno in duplice copia, salvo diversi accordi. Entro 30 giorni dal ricevimento, salvo il diverso termine con- venuto fra le Parti, il Committente deve comunicare all’Appaltatore la propria approvazione (o restituire una copia approvata degli e aborati) e/o eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Trascorsa inutilmente tale scadenza, l’Appaltatore deve inviare un sollecito scritto al Committente e, in caso di ulteriore mancata risposta entro i success ivi 15 giorni, gli elaborati devono ritenersi ap- provati. L’Appaltatore ha l’obbligo di recepire tutte le eventuali modifiche richieste: se l'entità delle modifiche è tale da richiedere un nuovo invio, questo deve av venire, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Gli elaborati, una volta approvati, sono definitivi, prevalenti e immodificabili salvo espliciita autorizzazione scritta del Committente. L'approvazione del Committente, consistente in una verifica degli elaborati, non vincola il Committente circa l'introduzione di eventuali successive Modiifiche d’Ordine, ai sensi dell’articolo 3 (Ordine d’Acquisto). Inoltre, rientrando nell'ambito dell'articolo 1662 c.c., da una parte non modifica né riduce la responsabilità dell’Appaltatore, dall’altra non implica alcuna assunzione di responsabilità da parte del Committente. 37.3. Archiviazione degli elaborati L’Appaltatore deve provvedere ad alimentare presso la propria sede e presso il cantiere un sistema di raccolta dei documenti tecnic relativi alla fabbricaziione in officina della fornitura e alle attività di cantiere (elaborati di progetto, certificati, ecc.), al fine di una facile individuazione e di una rapida identificazione delle parti d'impianto e/o attività corrispo ndenti. L'accessibilità alla documentazione deve essere consentita al Committente in ogni momento. 37.4. Documentazione finale In caso di emissione di manuali di istruzioni preliminari, l’Appaltatore deve inviare al Committente l’edizione definitiva entro 2 mesi dalla data del TA e co munque prima del TU. L’Appaltatore deve fornire inoltre prima del TU: ▪ la documentazione as built in duplice copia e l’originale su supporto informatico; ▪ le Specifiche Tecniche, i certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove/ collaudi distruttivi e non distruttivi in duplice copia; ▪ le specifiche relative alle prove di funzionamento, le pr scrizioni per i collaudii del macchinario e per le apparecchiature principali e quant’altro necessario per l’avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza in duplice copia. In caso di emissione di manuali di istruzione dei fornitori, il cui scopo è garantire un complesso organico e completo di informazioni sulle apparecchiature e i macchinari oggetto dell’Ordine d’Acquisto tramite norme generali e particolari di esercizio e manutenzione (eventualmente corredate da disegni e schemi), l’Appaltatore deve inviare al Committente l’edizione definitiva 2 mesi prima della data del TA. 38. Fabbricazione in officina 38.1. Piani e Programmi Generali di Fabbricazione Prima di iniziare la fabbricazione in officina, l’Appaltatore deve predisporre il Piano e Programma Generale di Fabbricazione. In esso devono essere elencat e le principali fasi di fabbricazione e controllo nonché le prove e i collaudi necessari da una parte ai fini della verifica di corrispondenza dell’appalto alle caratteristiche richieste, dall’altra ai fini dell’eventuale approvazione della fornitura da parte dei competenti organi ufficiali italiani. Per le forniture che prevedono produzione di serie o a catalogo, il Piano e Programma Generale di Fabbricazione coincide con il Piano di Produzione e Contr ollo (generalmente su base statistica), adotta- to in forma standardizzata dall’Appaltatore. Tale Piano dev’essere messo a disposizione del Committente prima dell'inizio della fabbricazione in officina affinché possa individ are le parti e le fasi di fabbricazione sulle quali intende effettuare controlli. L’Appaltatore deve aggiornare costantemente il Piano e inviarlo al Committente 30 giorni prima dell’attività o getto di aggiornamento. La conoscenza da parte del Committente del Piano e il controllo delle relative attività non escludono oneri e obblighi dell’Appaltatore e non ne diminuis cono la responsabilità, rientrando nell'ambito dell'articolo 1662 c.c. 38.2. Fabbricazione e relativi prove/collaudi L’Appaltatore deve eseguire la fabbricazione in officina e tutte le prove/collaudi previsti nel Piano sotto la propria esclusiva responsabilità. Qualora previste nel PPP o nel Piano di Qualità, le prove/collaudi devono essere effettuati in accordo con idonee procedure scritte predisposte dall’Appaltatore e approvati dal Committente prima dell’esecuzione. Nei casi e nei limiti previsti nell'Ordine d’Acquisto, l’Appaltatore deve implementare un sistema idoneo a identificare le parti di fornitura e la corrisponden za con le registrazioni delle prove/collaudi. Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali e alle prescrizioni contenute nei documenti approvati dal Committente devono essere gestite in accordo all’articolo 3 (Ordine d Acquisto). 38.3. Approntamento in officina L’Appaltatore deve comunicare al Committente l'avvenuto approntamento in officina secondo le sequenze del PPP di ogni singola partita o di parti di ess e, intendendo con ciò che le singole partite, o sue parti, sono pronte per la spedizione, essendo già avvenute le prove/collaudi. 10 |
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Condizioni Generali di Fornit ra, Servizi e Lavori | CGF‐PROC‐01 Rev. Agosto 2015 | |||
La spedizione delle parti di appalto relative ad ogni singola partita deve avvenire nel rispetto dei termini contrattuali, a fronte di ispezione finale con esit o positivo da parte dell’Appaltatore e di espli- cita autorizzazione da parte del Committente. 38.4. Verifiche Il Committente ha il diritto di verificare, ai sensi dell'art. 1662 c.c., la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le dispo izioni contrattuali e di quelle impartite dal Committente, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le attività necessarie per la fabbricazione in officina. Il personale del Committente a ciò autorizzato deve pertanto poter accedere in ogni momento all’officina, prendere visione delle specifiche interne ed essere informato sui cicli di lavorazione. L’Appaltatore deve comunicare al Committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo per interventi in Italia e almeno 10 giorni lavorativi per interventi all'estero l'inizio delle attività di fabbricazio- ne, salvo diverse indicazioni contrattuali. L’assenza di obiezioni da parte del Committente nell'ambito delle attività di controllo in officina non esonera l’Appaltatore da obblighi e responsabilità cir ca la corretta esecuzione dell’appalto e la con- formità a clausole contrattuali, leggi, regolamenti e norme in vigo e né la presenza del Committente può essere considerata come causa di interferenza nello svolgimento delle attività. 39. Attività di cantiere 39.1. Giornale dei lavori - Dati statistici Lo svolgimento dei lavori dev’essere annotato sul Giornale dei lavori dal Committente e dev’essere firmato dall’Appaltatore con frequenza stabilita dal Committente (e in generale ogni volta che il Committente ne faccia apposita richiesta), salvo il diritto dell’Appaltatore a fare le sue osservazioni in meri o. Il Committente ne consegna all’Appaltat ore una copia firmata dai rappresentanti del Committente. Il Committente ha il diritto di rilevare tutti i dati statistici relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere ritenu i necessari per le pro prie indagini, gli studi e le conclusioni sull'an- damento generale dei lavori/servizi. L’Appaltatore deve consegnare quotidianamente al Committente, ove richiesto, un rapporto sul progressivo avanzamento delle attività, corredato dall’ele nco del personale presente in cantiere con le relative qualifiche. L’Appaltatore deve inoltre tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni opera- zione di verifica e di controllo da parte del Committente. 39.2. Piani e programmi delle attività di cantiere SS. Piani e Programmi Generali di Montaggio Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, l’Appaltatore deve predisporre il Piano e Programma Generale di Montaggio nel quale devono essere elencat e tutte le attività previste dall’Appaltatore per la realizzazione delle diverse partite di lavoro entro i termini contrattuali, con l'indicazione dei Programmi Cronologici di dettaglio e delle metodol ogie da utilizzare, dei tempi di arrivo dei com- ponenti e di allestimento degli impianti di cantiere/opere provvisionali (ove previste). Devono essere altresì elencati i controlli, le prove e i collaudi necessari all’accertamento della corrisponden- za dell’appalto alle caratteristiche richieste, anche da parte dei competenti organi ufficiali italiani per l'approvazione dell’appalto. Tale Piano dev’essere inviato al Committente almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività in cantiere, affinché possano e sere individuati i crit eri con i quali effettuare la sorveglianza, e ne dev’essere inviato un aggiornamento 5 giorni prima dell’inizio di ciascuna attività senza che ciò da una parte modifichi o riduca la responsabilità d ell’Appaltatore, e dall’altra implichi alcuna as- sunzione di responsabilità da parte del Committente. TT. Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento Con riferimento al precedente punto A), l’Appaltatore deve predisporre i Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento, c rredati delle istruzio ni e delle procedure secondo quanto indicato nell’articolo 36 (Progettazione), e inviarli al Committente almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove. UU. Montaggio e approntamento al primo avviamento L’Appaltatore deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità il montaggio in opera e i controlli funzionali secondo quanto specificato nell' Ordine d’Acquisto. Nel periodo previsto per il montaggio devono essere eseguite tutte le prove previste nei Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento di cui al precedente paragrafo, lettera B), in accordo con eventuali procedure scritte previste nel PPP, predisposte dall’Appaltatore e approvate dal Committente. L’Appaltatore deve verificare che le opere sulle quali dev’es ere eseguito il montaggio corrispondano al progetto e alle istruzioni impartite dal Committente: in caso di mancata corrispondenza la responsabilità è direttamente ed esclusivamente in capo all’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dall’IM al TU della buona conservazion e di macchinari e/o apparecchiature oggetto dell’Ordine d’Acquisto, secondo le procedure approvate dal Committente. Al termine delle attività di montaggio dev’essere redatto un verbale di TM che le parti devono sottoscrivere. L’Appaltatore deve eseguire i controlli funzionali necessari per l’approntamento dell’appalto al primo avviamento: se l’esito è positivo dev’essere redatto il verbale di TA che le parti devono sot- toscrivere. VV. Prove di funzionamento e approntamento al funzionamento commerciale Successivamente al TA, l’Appaltatore deve eseguire le prove previste nei Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento alla data stabilita nel Contr atto, in accordo con e entuali procedure scrit- te predisposte dall’Appaltatore e approvate dal Committente istruendo, ove necessario, il personale de Committente: se l’esito è positivo dev’esserre redatto il verbale di TU che le parti devono sottoscrivere. WW. Prove/Collaudi Non oltre 18 mesi dal TU, su richiesta del Committente e ove non diversamente previsto nell'Ordine d’Acquisto, devono essere effettuate le prove/c ollaudi delle prestazioni garantite, secondo le modalità indicate nell'Ordine d’Acquisto. A conclusione della prove/collaudi oppure nel caso in cui il collaudo non possa aver luogo per cause non dipendenti dall’Appal atore, al termine del periodo di 18 mesi dal TU, l’Appalto dev’essere definitivamente accettato dal Committente, salvi i diritti di garanzia secondo quanto previsto dall’articolo 18 (Reclami per vizi e Garanzia). Il Committente ha diritto di rifiutare le parti oggetto dell’O dine d’Acquisto ritenute non idonee, riservandosi in particolari c si discrezionali di acc xxxxxxx nello stato in ui si trovano, fermo re- stando in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno derivatogli. XX. Smobilitazione dei cantieri All’avvenuto completamento delle attività di cantiere, l’Appaltatore deve provvedere alla smobilitazione dei cantieri secondo un programma prec edentemente concordato con il Committente, comprensivo della demolizione delle opere provvisionali, del trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, del ripristino di quanto demolito e/o sm ontato provvisoriamente per l’esecuzione dei lavori: le aree utilizzate devono essere lasciate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose e alle persone. In caso di ritardo, l’Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni e/o costi. 40. Sospensioni da parte del Committente Il Committente può in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo disporre sospensioni temporanee di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto a mezzo raccomandata a/r. La sospensione ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata e, a partire da tale data, l’Appaltatore deve far cessare le ttività relative alla partita indicata lasciando intatta la consistenza del cantiere e provvedendo a spese del Committente alla custodia, conservazione e manutenzione di opere, materiali e componenti. A seguito dell’eventuale richiesta di ripresa dei lavori trasmessa dal Committente a mezzo raccomandata a r, l‘Appaltatore s’imp gna affinché la ripre sa dei lavori secondo i principi di buona fede nell’esecuzione del Contratto avvenga nel minor tempo possibile, entro e non oltre 2 settimane dalla data del ricevimento della relativa richiesta. La ripresa dei lavori dev’essere certificata da un verbale sottoscritto dalle Parti, la cui data fa fede ai fini della determinazione della durata della sospensio ne. Il TU s’intende automaticamente posticipato di un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione. Ai fini del presente articolo esistono le seguenti 2 tipologie di sospensione. 40.1. Sospensioni discrezionali Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto per fatto proprio del Committente. In caso di sospensione discrezionale dei lavori, l’Appaltatore ha d ritto al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute, motivate e documentate, stre ttamente connesse a tale sospensione. Resta inteso che l’Appaltatore deve fare quanto necessario al fine di limitare e ridurre i propri costi durante il periodo di sospensione, ten ndo costantemente informato il Committente in merito a tali costi. Il periodo di sospensione discrezionale non potrà superare il periodo cumulativo di 6 mesi. 40.2. Sospensioni per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contr tto dovute a eventi causati da caso fortuito o Causa di Forza Maggiore. Il periodo di sospensione per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore non può superare il periodo cumulativo di 6 mesi. Qualora tale sospensione si prolunghi cumulativamente oltre 6 mesi, ciascuna delle Parti può risolvere di diritto il Contratto e, in tal caso, l’Appaltatore ha diritto a quanto previsto ai sensi del paragra- fo Recesso unilaterale dell’articolo 27 (Recesso e risoluzione). In alternativa, su richiesta scritta del Committente le Parti possono iniziare negoziazioni in b uona fede per definire nuove condizioni con- trattuali sia temporali sia economiche. In mancanza di richiesta da parte del Committente ovvero in mancanza di un accordo entro 30 giorni dalla scade nza dei suddetti 6 mesi, le Parti possono rece- dere dal Contratto, fatti salvi gli obblighi conseguenti alle prestazioni rispettivamente effettuate. Le sospensioni per Causa di Forza Maggiore non comportano riconoscimenti economici specifici a favore dell’Appaltatore per i primi 6 mesi di sospension e. 41. iunioni d’imprese Nel caso in cui l'Ordine d’Acquisto sia affidato ad un’Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) o ad un Consorzio appositamente costituito, l’Appaltatore dovrà individuare dei soggetti referenti dotati dei necessari poteri per impegnare l’Appaltatore stesso nei confronti del Committente ed assicurare la corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore deve inviare al Committente un documento organiz ativo ove siano descritti: 11 |
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▪ compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza verso il Committente; ▪ organigramma di commessa; ▪ modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne. 42. D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito il “Decreto 231/01”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l’Appaltatore dichiara che ciascun membro del proprio staff e di quello dei subappaltatori: ▪ conosce e rispetta in ogni sua parte la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001; ▪ conosce e rispetta in ogni sua parte i contenuti e i princ pi del “Codice Etico”, nonché del “Modello 231” , così come adottati dal Committente e pu bblicati sul sito xxx.xxx.xx, e le finalità cui tali contenuti e principi tendono. L’Appaltatore, per quanto concerne la propria organizzazione aziendale e quella del subappaltatore, garantisce che nell’espletamento delle attività previste dal Contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti all a direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa erivare una responsab ilità ai sensi del Decreto 231/01. Resta inteso che la violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra costituirà grave inadempimento e che il Contratto potrà essere risolto dal Committe nte ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Appaltatore, il quale sarà tenuto a risarcire e tenere indenne il Committente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano deriv are dalla predetta violazione. In ogni caso non è consentito all’Appaltatore, nell’eventuale espletamento della propria attività per conto del Committente, offrire o p omettere – direttame nte o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili, in senso lato, alla Pubblica Amministrazione al fine di influenz are un atto o una decisione relativi al loro uffi- cio. L’Appaltatore dovrà informare immediatamente il Committente nel caso in cui lo stesso Appaltatore o i subappaltatori ricevano, direttamente o indirettamen te, da un rappresentante, dipendente, collabo- ratore o consulente del Committente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico/Modello Organizzativo adott ato dal Committente ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001. Luogo e data: Xxxxxx e xxxx per accettazione : Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. C.C. L’Appaltatore dichiara di di approvare specificamente, ai sensi del ’art. 1341 e ss. del Codice Civile, i seguenti articoli: 6 (Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro); 7 (Subappalto); 8 (Cedibilità); 15 (Consegna); 17 (Assicurazioni); 18 (Reclami pe vizi e Garanzia); 22 (Riservatezza); 23 (Elezione di Foro competente); 27 (Recesso e risoluzione); 28 (Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore), 30 (Prezzi contrattuali e fideiussione bancaria); 34 (Imposte e tasse); 40 (Sospensioni da parte del Committente) e 42 (D.Lgs 8 giugno 200 1 n. 231). Luogo e data: Xxxxxx e xxxx per accettazione : 12 |
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