AGENZIA
Modelli di Contratto Internazionale di
AGENZIA
- Versione italiano-inglese
- Versione italiano-francese
Modello di Contratto Internazionale di
AGENZIA
(versione italiano-inglese)
INTRODUZIONE
Il modello di contratto internazionale di agenzia è suddiviso in due parti:
- Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i re- quisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione, l’elenco dei clienti riservati.
- Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto, quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della ri- soluzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione ecc.
Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi.
Il modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa italiana e l’Agente sia un soggetto straniero: pertanto si può definire leggermente sbilancia- to a favore del Fabbricante.
Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Agente dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.
Il modello ha preso in considerazione solo il caso in cui l’Agente promuova la ven- dita di beni, senza considerare gli agenti che si occupano della promozione di ser- vizi o degli agenti all’acquisto. Ciò non significa che il modello non possa essere utilizzato anche tali situazioni, con le opportune modifiche.
COMMENTI SU PUNTI SPECIFICI
Assenza di regolamentazione internazionale
In assenza di una regolamentazione internazionale uniforme sul contratto di agen- zia recepita da diversi paesi, si è cercato di rendere il modello il più possibile auto- sufficiente rispetto alle previsioni delle normative nazionali, posto che quest’ultime raramente tengono conto delle specifiche problematiche che un rapporto di agen- zia internazionale può comportare. Le previsioni contenute nel modello non posso- no ovviamente essere onnicomprensive: pertanto, per quanto non espressamente previsto dal contratto, troverà applicazione la legge italiana.
Indennità di fine rapporto
Sull’indennità di fine rapporto, clausola 7.4 Parte II - Condizioni Generali, è stata prevista l’applicazione dell’accordo economico collettivo che sicuramente risulta es- sere uno strumento utile per determinare l’indennità. Si segnala che fuori dai paesi membri dell’ Unione Europea, dove le leggi nazionali prevedono l’indennità di fine rapporto in determinati casi, nei paesi extra-comunitari non sempre viene ricono- sciuta agli agenti l’indennità di fine rapporto. Pertanto si consiglia di valutare tale clausola anche alla luce del paese dell’Agente.
Obbligo di non concorrenza post-contrattuale
Si è ritenuto di non inserire la clausola che prevede un obbligo di non concorrenza post-contrattuale, poiché generalmente tale previsione è accompagnata dall’obbligo di remunerazione. Ovviamente laddove le parti vogliano prevedere tale clausola di non concorrenza post-contrattuale, potranno inserirla con l’avvertenza di stabilire una remunerazione.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Questo modello, aggiornato in base alla normativa italiana in vigore a marzo 2010, è stato elaborato, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Bortolotti & Xxxxxx Studi Legali Associati. Il modello è un elaborato che non ha pretese di esaustività.
Si ricorda che questo modello, come ogni altro modello contrattuale, offre per definizione delle "proposte tipo", che dovranno essere adattate alle particolari esigenze del caso di specie, anche tenuto conto della legislazione del paese della controparte (per esempio al- cune clausole del modello potrebbero risultare in contrasto con norme imperative e di or- dine pubblico del paese della controparte, si pensi a norme antitrust, o sulla scelta del giu- dice competente).
Vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare il mo- dello con attenzione, valutando le soluzioni proposte alla luce della situazione concreta, possibilmente con il supporto del proprio servizio di assistenza tecnica o, in alternativa, con l’assistenza comunque di un legale.
Nessuna responsabilità derivante dall’uso del modello e dei suoi contenuti, potrà essere imputata a Unioncamere Lombardia o agli estensori del modello stesso,
salvi i limiti dell’ art. 1229 c.c.
CONTRATTO INTERNAZIONALE DI AGENZIA INTERNATIONAL AGENCY CONTRACT
PARTE I/PART I
CONDIZIONI SPECIALI/SPECIAL CONDITIONS
S-1 | Nome e indirizzo del Fabbricante/Name and address of the Manufacturer |
con sede in/having its seat at in persona del legale rappresentante Sig./represented by Mr. (in seguito denominato "il Fabbricante"/hereinafter called “the Manufacturer”) |
S-2 | Nome e indirizzo dell’Agente/Name and address of the Agent |
con sede in/having its seat at in persona del legale rappresentante Sig./represented by Mr. *in caso l’agente sia una società/where the agent is a company (in seguito denominato "l’Agente"/hereinafter called “the Agent”) |
S-3 | Territorio contrattuale/Contractual Territory |
S-4 | Prodotti contrattuali contrattuale/Contractual Products |
S-5 | Clienti contrattuali/Contractual Customers |
* inserire eventualmente tipologia di clienti/to insert category of customers
S-6 | Provvigione dell’Agente/Agent’s commission |
* in percentuale o ammontare fisso/in percentage or fixed amount |
S-7 | Clienti riservati (art. 5.3 delle Condizioni Generali) Special customers (Art. 5.3 of the General Conditions) |
S-8 | Data e firma delle parti/Date and signature of the parties |
Il presente contratto di agenzia è disciplinato dalle This agency contract is governed by the special condi- condizioni speciali riportate qui sopra (nella misura in tions hereabove (to the extent the respective boxes cui siano state riempite le rispettive caselle) e dalle have been filled in) and by the general conditions con- condizioni generali riportate qui di seguito nella parte tained in part II hereafter. (luogo/place) (data/date) Il Fabbricante /The Manufacturer L’Agente/The Agent
In particolare vengono approvate specificatamente The parties expressely approve the following gen- le clausole delle condizioni generali relative a: eral conditions’ clauses: Non concorrenza Art.3, Esclusiva Art.5, Affari non Undertaking not to compete Art.3, Exclusivity eseguiti Art. 6.8, Xxxxxx e scioglimento del con- Art.5, Unexecuted business Art. 6.8, Term and ter- tratto Art. 7, Indennità Art. 7.4, Scioglimento anti- mination of the contract, Art.7, Indemnity Art. cipato del contratto Art. 8, Legge applicabile - Fo- 7.4,Earlier contract termination Art. 8, Applicable ro competente Art. 9. law – Jurisdiction Art. 9. Il Fabbricante/The Manufacturer L’Agente/The Agent |
PARTE II/PART II
CONDIZIONI GENERALI/GENERAL CONDITIONS
1. Territorio e Prodotti contrattuali 1. Territory and Products
1.1 Il Fabbricante incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nella casel- la S-3 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nella casella S-4 (in seguito de- nominato "il Territorio") verso clienti della categoria indicata nella casella S-5 (in seguito denominati “Clienti contrattuali").
1.1 The Manufacturer appoints the Agent, who ac- cepts, to promote the sale of the products listed in box S-3 (hereinafter called "the Products") in the territory indicated in box S-4 (hereinafter called "the Terri- tory") to customers belonging to the category indicat- ed in box S-5 (hereinafter called "the contractual Cus- tomers").
1.2 Se le parti non hanno compilato la casella S-3, l'intero territorio del paese in cui l'Agente ha la sua se- de d'affari dovrà essere considerato "Territorio contrat- tuale" ai sensi del presente contratto. Se le parti non hanno compilato la casella S-4, tutti i prodotti fabbrica- ti e/o distribuiti dal Fabbricante attualmente ed in futu- ro saranno considerati "Prodotti contrattuali" ai fini del presente contratto. Se le parti non hanno compilato la casella S-5, tutti i clienti con sede nel Territorio saran- no considerati "Clienti contrattuali" ai fini del presente contratto.
1.2 If the parties have not completed box S-3, the whole territory of the country where the Agent has his place of business will be considered as "Territory" for the purpose of this contract. If the parties have not completed box S-4, all products manufactured and/or marketed by the Manufacturer at present and in the future will be considered as "Products" for the pur- pose of this contract. If the parties have not completed box S-5, all customers having their seat in the Territo- ry will be considered as "contractual Customers " for the purpose of this contract.
2. Compiti dell'Agente 2. Agent's functions
2.1 L'Agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità, e secondo le ragionevoli istruzioni impartitegli dal Fabbricante, la vendita dei Prodotti contrattuali nel Territorio, nonché a tutelare gli interes- si del Fabbricante con la diligenza di un buon com- merciante. In particolare, l'Agente si impegna a visitare periodicamente, con frequenza proporzionata alla loro importanza, i clienti attuali o potenziali del Territorio.
2.1 The Agent agrees to use his best endeavours to promote the sale of the Products in the Territory in accordance with the Manufacturer's reasonable in- structions and to protect the Manufacturer's interests with the diligence of a responsible businessman. In particular, the Agent agrees to visit regularly, accord- ing to their importance, the actual or potential cus- tomers in the Territory.
2.2 L’Agente terrà informato il Preponente, con la dovuta diligenza, sugli sviluppi della propria attività, sulle condizioni di mercato e sulla situazione concor- renziale (caratteristiche e prezzi di prodotti concorrenti, azioni di marketing della concorrenza, ecc.) nel Terri- torio. Egli risponderà inoltre tempestivamente a qual- siasi ragionevole richiesta di informazioni fattagli dal Preponente.
2.2 The Agent shall with due diligence keep the Prin- cipal informed about the developments of his activity, the market conditions and the state of competition (characteristics and prices of competing products, marketing activities carried out by competitors, etc.) within the Territory. He shall furthermore promptly answer any reasonable request for information made by the Principal.
2.3 L'Agente trasmette al Fabbricante le richieste o gli ordini ricevuti, che quest'ultimo è libero di accettare o rifiutare. Egli non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Fabbricante, nè di im- pegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di terzi.
2.3 The Agent shall transmit to the Manufacturer the offers or orders received by him, the Manu- facturer being free to accept or reject such offers. He has no authority to make contracts on behalf of, or in any way to bind the Manufacturer towards third par- ties.
3 Obbligo di non concorrenza 3 Undertaking not to compete
3.1 L'Agente si impegna, per tutta la durata del pre- sente contratto, a non rappresentare, fabbricare, né di- stribuire, senza il preventivo consenso scritto del Fab- bricante, prodotti concorrenti con i Prodotti contrattua- li, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, di- rettamente o indirettamente, in qualità di agente, com- missionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o di- stribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrat- tuali.
3.1 Without the prior written authorization of the Manufacturer, the Agent shall not represent, manu- facture or distribute any products which are in com- petition with the Products, for the entire term of this contract. In particular he shall not engage, within the Territory or elsewhere, directly or indirectly, acting as agent, commission merchant, reseller, distributor, or in any other way, for the benefit of third parties who manufacture or market products which are in compe- tition with the Products.
3.2 L'Agente è invece libero di rappresentare, distri- buire o fabbricare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti), a condizione che egli ne informi in anticipo per iscritto il Fabbrican- te (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione) e sempreché l'esercizio di ta- le attività non pregiudichi il puntuale adempimento de- gli obblighi assunti con il presente contratto.
3.2 However, the Agent may represent, market or manufacture non competitive products (provided not for the benefit of competing manufacturers) on condi- tion that he informs the Manufacturer in writing in advance (stating in detail the types and characteristics of such products), and that the exercise of such ac- tivity does not prejudice the punctual fulfilment of his obligations under this agreement.
4 Solvibilità dei clienti 4 Solvency of customers
4.1 L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante, della solvibilità dei clienti di cui trasmette gli ordini al Fabbricante. Egli non tra- smette ordini di clienti di cui conosce o dovrebbe co- noscere (usando l'ordinaria diligenza) la precaria situa- zione finanziaria, senza informarne preventivamente il Fabbricante. Egli dovrà inoltre assistere il Fabbricante nel recupero dei crediti.
4.1 The Agent shall satisfy himself, with the dili- gence of a responsible businessman, of the solvency of customers whose orders he transmits to the Manu- facturer. He shall not transmit orders from customers of which he knows or ought to know (using due dili- gence) that they are in a critical financial position, without informing the Manufacturer in advance. He shall furthermore assist the Manufacturer in recov- ering debts due.
4.2 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Fabbricante, se non previa specifica auto- rizzazione scritta di quest'ultimo.
4.2 The Agent is not entitled to receive payments on the Manufacturer's behalf unless after having ob- tained a prior specific written authorization from the Manufacturer to that effect.
5. Esclusiva 5. Exclusivity
5.1 Il Fabbricante si impegna a non concedere nel Territorio a terzi il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti contrattuali.
5.1 The Manufacturer shall not grant within the Territory to any third party the right to represent or distribute the Products.
5.2 Tuttavia, egli resta libero di trattare direttamen- te, senza l'intermediazione dell'Agente, con i Clienti contrattuali stabiliti nel Territorio: su tali affari spetterà all'Agente la provvigione di cui all'articolo 6.
5.2 However, the Manufacturer shall be entitled to deal directly, without the Agent's intervention, with contractual Customers seated in the Territory. In re- spect of such sales the Agent shall be entitled to the commission provided for in article 6.
5.3 Inoltre, il Fabbricante si riserva di trattare diret- tamente, senza che spetti all'Agente alcuna provvigio-
5.3 The Manufacturer shall be furthermore entitled to deal directly, without paying any commission to
ne, con i clienti riservati indicati nella casella S-7. the Agent, with the special customers indicated in box
S-7.
6. Provvigione 6. Commission
6.1 L'Agente ha diritto alla provvigione indicata nella casella S-6, su tutte le vendite di Prodotti contrat- tuali concluse dal Fabbricante nel corso del contratto con Clienti contrattuali stabiliti nel Territorio (ad ecce- zione dei clienti riservati di cui all'art. 5.3).
6.1 The Agent is entitled to the commission in- dicated in box S-6 on all sales of the Products which are made by the Manufacturer during the currency of the contract to contractual Customers established in the Territory (except sales to special customers con- sidered in art. 5.3).
6.2 Qualora l'Agente, trattando con clienti del Terri- torio, promuova affari che diano luogo a vendite a clienti stabiliti fuori dal Territorio, e sempreché il Fab- bricante sia interessato all'affare, l'Agente avrà diritto ad una provvigione ridotta, da concordarsi caso per ca- so. L'Agente accetta inoltre che la sua provvigione venga ridotta nel caso inverso, cioè quando altri pro- muovano fuori dal Territorio affari che diano luogo a vendite a clienti stabiliti nel Territorio.
6.2 If the Agent, when dealing with customers es- tablished in the Territory, solicits orders resulting in contracts of sale with customers established outside the Territory, and provided the Manufacturer is inter- ested in such business, the Agent shall be entitled to receive a reduced commission, to be agreed upon on a case by case basis. Similarly, the Agent accepts his commission to be reduced in the opposite case, i.e. in of case business solicited by others outside the Terri- tory, which gives rise to sales to customers estab- lished within the Territory.
6.3 E' inteso che la provvigione di cui all'art. 6.1 verrà ridotta in misura da concordarsi quando risulti opportuno praticare al cliente prezzi o condizioni di vendita più favorevoli di quelli usualmente praticati dal Fabbricante.
6.3 It is understood that the commission provided for under article 6.1. shall be reduced by mutual con- sent, whenever it appears appropriate to grant the cus- tomer conditions that are more favourable than the Manufacturer's standard conditions.
6.4 La provvigione si calcola sull'ammontare netto delle fatture, cioè sul prezzo di vendita effettivo (de- dotti eventuali sconti diversi dagli sconti di valuta), ad esclusione di ogni spesa accessoria (ad es. imballaggio, trasporto, assicurazione), oneri doganali, imposte o tas- se.
6.4 Commission shall be calculated on the net amount of the invoices, i.e. on the effective sales price (any discount other than cash discounts being deducted) clear of any additional charges (such as packing, transportation, insurance) and clear of all custom duties or taxes of any kind.
6.5 Il diritto alla provvigione sorge solo con l'inte- grale pagamento della fattura da parte del cliente. In caso di pagamento parziale, purché effettuato in osser- vanza del contratto di vendita, il Fabbricante potrà con- cedere all'Agente eventuali anticipi, nei limiti delle di- sposizioni valutarie vigenti.
6.5 The Agent shall acquire the right to commission only after full payment by the customers of the in- voiced price. In case of partial payment, provided it is made in compliance with the sale contract, the Manu- facturer may make advance payments, to the extent permitted by the the currency regulations in force.
6.6 Il Fabbricante determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmetten- do all'Agente un conto delle provvigioni, che indicherà tutti gli affari in relazione ai quali la provvigione è do- vuta. La provvigione verrà corrisposta entro il mese successivo alla fine del trimestre in questione.
6.6 The Manufacturer shall provide the Agent with a statement of the commissions due in respect of each quarter and shall set out all the business in respect of which such commission is payable. The commission shall be paid not later than the last day of the month following the relevant quarter.
6.7 All'Agente non spetta alcuna provvigione nel caso in cui il Fabbricante non accetti le offerte o gli or- dini trasmessigli.
6.7 No commission shall be due in respect of offers or orders transmitted by the Agent and not accepted by the Principal.
6.8 Qualora il contratto concluso dal Fabbricante sulla base di un ordine trasmesso dall'Agente non ven- ga successivamente eseguito dal Fabbricante, in tutto o in parte, non spetterà all'Agente la provvigione sulla parte non eseguita, salvo che la mancata esecuzione non sia riconducibile ad un grave inadempimento del Fabbricante.
6.8 If a contract made by the Manufacturer as a re- sult of orders transmitted by the Agent is not there- after carried into effect, totally or partially, the Agent shall not be entitled to any commission in respect to the portion of the contract that has not been fulfilled, except if such non-fulfilment amounts to a serious breach by the Manufacturer.
6.10 L’agente supporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite (ad es. telefono, ufficio, spe- se di viaggio) nonché ogni altra spesa sostenuta in re- lazione al presente contratto. Tali spese si considerano interamente comprese nella provvigione di cui all’art. 6.1
6.10 The Agent shall bear all expenses related to the sales’ promotion (such as telephone, office, travel ex- penses) as well as any other expense made with refer- ence to the present contract. Such expenses shall be deemed to be entirely covered by the commission provided for in Article 6.1
7. Durata e scioglimento del contratto 7. Term and termination of the contract
7.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno della firma.
7.1 This contract is concluded for an indefinite pe- riod and enters into force on the date on which it is signed.
7.2 Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi per i primi tre anni, di quattro mesi nel quarto anno, di cinque mesi nel quinto anno e di sei mesi a partire dal sesto anno di durata del rap- porto. Il recesso dovrà essere comunicato alla contro- parte per iscritto con un mezzo di trasmissione che as- sicuri la prova e la data di ricevimento della comu- nicazione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, telex).
7.2 This contract may be terminated by either party by a written notice of three months within the first three years of duration of the contract, four months during the fourth year, five months during the fifth year and six months during the sixth year or thereaf- ter. The termination notice shall be notified to the other party in writing by means of communication en- suring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier, telex).
7.3 Il Fabbricante potrà recedere in ogni momento dal contratto senza osservare il preavviso, purché corri- sponda alla controparte un'indennità sostitutiva del preavviso pari ad un dodicesimo della provvigione cor- risposta all'Agente nell'anno di calendario precedente per ogni mese della rimanente durata del contratto.
7.3 The Manufacturer is entitled to terminate at any moment this contract with without respecting the pe- riod of notice, provided he pays to the other party a termination indemnity equal to one twelfth of the commission paid to the Agent in the calendar year preceding the termination for every month of the re- maining duration of the contract.
7.4 In caso di scioglimento del rapporto, l'Agente avrà diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c., da cal- colarsi conformemente all'accordo stipulato il 20 mar- zo 2002 tra le associazioni sindacali dei preponenti e degli agenti.1
7.4 In case of expiration of this agreement the Agent will be entitled to the goodwill indemnity set out in article 1751 of the Italian civil code, to be cal- culated in accordance with the agreement entered into on March 20, 2002 between the trade associations of the principals and the agents.
8. Scioglimento anticipato del contratto 8. Earlier contract termination
8.1 Ciascuna parte può risolvere il presente contrat- to con effetto immediato, senza preavviso, mediante
8.1 Each party may terminate this contract with immediate effect, without respecting a period of no-
1 L’AEC richiamato è quello del settore industria. Per le mandanti del settore commercio si ricorda che è in vigore un nuovo accordo del 16.02.2009.
comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscrit- to con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. let- tera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex, corrie- re), in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso in tronco (conformemente all'art. 8.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito all'art. 8.3).
tice, by notice given in writing by means of com- munication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier, telex), in case of a breach of its contractual obliga- tions by the other party, amounting to a justifiable reason for immediate contract termination (according to article 8.2) or in case of occurrence of exceptional circumstances which justify the earlier termination (as set out in article 8.3).
8.2 E' considerata giusta causa di recesso immedia- to, ai sensi dell'art. 8.1, qualsiasi violazione degli ob- blighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrat- tuale su una base di fiducia reciproca.
8.2 Any failure by a party to carry out his contrac- tual obligations which is of such importance as to prevent the contractual relationship to continue, even temporarily, on a reciprocal confidence basis, shall be considered as a justifiable reason for the immediate contract termination for the purpose of article 8.1.
Le parti convengono inoltre di considerare in ogni ca- so, ed indipendentemente dalla gravità della viola- zione, come giusta causa di recesso immediato la viola- zione degli articoli 3, 4.1 e 4.2 del presente contratto. E' considerata altresì giusta causa di recesso immediato la violazione di qualsiasi altro obbligo contrattuale cui la parte inadempiente non ponga rimedio entro un ter- mine ragionevole, dopo esser stata intimata per iscritto a farlo dalla controparte.
The parties furthermore jointly agree that the breach of the provisions under articles 3, 4.1 and 4.2 of this contract is to be considered in any case, whatever the importance of the violation, as a justifiable reason for immediate contract termination. Also the breach of any other contractual obligation which is not reme- died by the breaching party within a reasonable term after having been invited in writing to do so by the other party, shall be considered as a justifiable reason for the immediate contract termination.
8.3 Costituiscono circostanze eccezionali che giu- stificano il recesso senza preavviso: fallimento, concor- dato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottopo- sta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell'Agente; condanne civili o penali dell'Agente o al- tre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività; inoltre, nel caso in cui l'Agente sia una società, ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti della società agente.
8.3 Shall be considered as exceptional circum- stances justifying the immediate contract termination: bankrupcy, any kind of composition between the bankrupt and the creditors, death or incapacity of the Agent, civil or criminal sentences as well as any cir- cumstances which may affect his reputation or ham- per the punctual carrying out of his activities; moreo- ver, if the Agent is a company, any important change in the juridical structure or in the management of the Agent Company.
8.4 Al momento dello scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, l'Agente è tenuto a restituire al Fab- bricante il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione ed a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scioglimento del rapporto di agenzia.
8.4 Upon expiry of this contract the Agent shall re- turn to the Manufacturer all explanatory and advertis- ing material and other documents which have been supplied to him and are in the Agent's possession; the Agent shall also cooperate with the Principal in in- forming third parties about the expiry of the Agency contract
9. Legge applicabile - Foro Competente 9. Applicable law - Jurisdiction
9.1 Il presente contratto è sottoposto alla legge ita- liana.
9.1 The present contract is governed by the laws of Italy.
9.2 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Fabbricante. Tut-
9.2 The competent law courts of the place where the Manufacturer has his registered office shall have exclusive jurisdiction in any action arising out of or in
xxxxx, in deroga a quanto stabilito sopra, il Fabbricante ha comunque la facoltà di portare la controversia da- vanti al giudice competente presso la sede dell'Agente.
connection with this contract. However, as an excep- tion to the principle hereabove, the Manufacturer is in any case entitled to bring his action before the compe- tent court of the place where the Agent has his regis- tered office.
Disposizioni finali Final clauses
Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi pre- cedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.
This contract supersedes and replaces any other pre- ceding agreement, written or verbal, that might have taken place between the two parties on the subject.
Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti. Tuttavia, il Preponente ha li diritto di cedere il presente contratto ad altra società del gruppo, con effetto dalla comunica- zione all’Agente.
The present contract cannot be assigned without prior written agreement between the two parties. However, the Principal is entitled to assign this contract to an- other company of the same group, with effect from the date of communication to the Agent.
Il testo in lingua italiana del presente contratto è l'unico facente fede come testo originale.
The Italian text of the present contract shall be the on- ly authentic text.
Modello di Contratto Internazionale di
AGENZIA
(versione italiano-francese)
INTRODUZIONE
Il modello di contratto internazionale di agenzia è suddiviso in due parti:
- Parte I - Condizioni Speciali contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i re- quisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, il territorio contrattuale, i prodotti contrattuali, la provvigione, l’elenco dei clienti riservati.
- Parte II - Condizioni Generali copre gli aspetti più strettamente “giuridici” del contratto,quali la legge applicabile, le modalità e le conseguenze della riso- luzione del contratto, nonché gli obblighi del preponente, i compiti dell’agente, il metodo di calcolo della provvigione,ecc
Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate en- trambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l’altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi ri- spettivi.
Il modello è stato realizzato pensando che il Fabbricante sia l’impresa italiana e l’Agente sia un soggetto straniero: pertanto si può definire leggermente sbilancia- to a favore del Fabbricante.
Qualora l’impresa italiana invece debba negoziare un contratto per diventare Agente dell’impresa straniera, si consiglia di rivedere le clausole contenute nella Parte II - Condizioni Generali.
Il modello ha preso in considerazione solo il caso in cui l’Agente promuova la ven- dita di beni, senza considerare gli agenti che si occupano della promozione di ser- vizi o degli agenti all’acquisto. Ciò non significa che il modello non possa essere utilizzato anche tali situazioni, con le opportune modifiche.
COMMENTI SU PUNTI SPECIFICI
Assenza di regolamentazione internazionale
In assenza di una regolamentazione internazionale uniforme sul contratto di agen- zia recepita da diversi paesi, si è cercato di rendere il modello il più possibile auto- sufficiente rispetto alle previsioni delle normative nazionali , posto che quest’ultime raramente tengono conto delle specifiche problematiche che un rapporto di agen- zia internazionale può comportare. Le previsioni contenute nel modello non posso- no ovviamente essere onnicomprensive: pertanto, per quanto non espressamente previsto dal contratto, troverà applicazione la legge italiana.
Indennità di fine rapporto
Sull’indennità di fine rapporto, clausola 7.4 Parte II - Condizioni Generali, è stata prevista l’applicazione dell’accordo economico collettivo che sicuramente risulta es- sere uno strumento utile per determinare l’indennità. Si segnala che fuori dai paesi membri dell’Unione Europea, dove le leggi nazionali prevedono l’indennità di fine rapporto in determinati casi, nei paesi extra-comunitari non sempre viene ricono- sciuta agli agenti l’indennità di fine rapporto. Pertanto si consiglia di valutare tale clausola anche alla luce del paese dell’Agente.
Obbligo di non concorrenza post-contrattuale
Si è ritenuto di non inserire la clausola che prevede un obbligo di non concorrenza post-contrattuale, poiché generalmente tale previsione è accompagnata dall’obbligo di remunerazione. Ovviamente laddove le parti vogliano prevedere tale clausola di non concorrenza post-contrattuale, potranno inserirla con l’avvertenza di stabilire una remunerazione.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Questo modello, aggiornato in base alla normativa italiana in vigore a marzo 2010, è stato elaborato, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Bortolotti & Xxxxxx Studi Legali Associati. Il modello è un elaborato che non ha pretese di esaustività.
Si ricorda che questo modello, come ogni altro modello contrattuale, offre per definizione delle "proposte tipo", che dovranno essere adattate alle particolari esigenze del caso di specie, anche tenuto conto della legislazione del paese della controparte (per esempio al- cune clausole del modello potrebbero risultare in contrasto con norme imperative e di or- dine pubblico del paese della controparte, si pensi a norme antitrust, o sulla scelta del giu- dice competente).
Vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare il mo- dello con attenzione, valutando le soluzioni proposte alla luce della situazione concreta, possibilmente con il supporto del proprio servizio di assistenza tecnica o, in alternativa, con l’assistenza comunque di un legale.
Nessuna responsabilità derivante dall’uso del modello e dei suoi contenuti, potrà essere imputata a Unioncamere Lombardia o agli estensori del modello stesso,
salvi i limiti dell’ art. 1229 c.c.
CONTRATTO INTERNAZIONALE DI AGENZIA CONTRAT INTERNATIONAL D'AGENCE
PARTE I/PART I
CONDIZIONI SPECIALI/ CONDITIONS SPECIALES
S-1 | Nome e indirizzo del Fabbricante/Nom et adresse du Fabricant | ||
con sede in/ dont le in persona del legale rappresentante Sig./dont le représentant légal est M. (in seguito denominato "il Fabbricante"/ dénommé par la suite "le Fabricant") | siège | est | à |
S-2 | Nome e indirizzo dell’Agente/ Nom et adresse de l'Agent |
con sede in/ dont le siège est à in persona del legale rappresentante Sig./dont le représentant légal est M. *in caso l’agente sia una società/si l’agent est une société (in seguito denominato "l’Agente"/ dénommé par la suite "l'Agent") |
S-3 | Territorio contrattuale/Territoire contractuel |
S-4 | Prodotti contrattuali contrattuale/Produits contractuels |
S-5 | Clienti contrattuali/Clients Contractuels |
* inserire eventualmente tipologia di clienti/indiquer eventuellemnt la typologie des clients |
S-6 | Provvigione dell’Agente/Commission de l'Agent |
* in percentuale o ammontare fisso/en pourcentage ou montant fix |
S-7 | Clienti riservati (art. 5.3 delle Condizioni Generali) Clients reservés (Art. 5.3 des Conditions Générales) |
S-8 | Data e firma delle parti e data/Date et signature des parties |
Il presente contratto di agenzia è disciplinato Le présent contrat d'agence est reglé par les dalle condizioni speciali riportate qui sopra conditions spéciales ci-dessus (dans la me- (nella misura in cui siano state riempite le ri- sure où les cases respectives ont été spettive caselle) e dalle condizioni generali ri- remplies) et par les conditions générales con- portate qui di seguito nella parte II. tenues dans la partie II ci-après. (luogo/place) (data/date) Il Fabbricante/Le Fabricant L’Agente/L'Agent
In particolare vengono approvate specificatamente En particulier on approuve specifiquement les le clausole delle condizioni generali relative a: clauses suivantes contenues dans les Conditions Non concorrenza Art.3, Esclusiva Art.5, Affari non Générales qui concernent: eseguiti Art. 6.8, Xxxxxx e scioglimento del con- Obligation de non concurrence Art. 3, Exclusivitè tratto Art. 7, Indennità Art. 7.4, Scioglimento Art. 5, Affaires non executées Art. 6.8, Xxxxx et ces- anticipato del contratto Art. 8, Legge applicabile - sasion du contrat Art. 7, Indemnité Art. 7.4, Ré- Foro competente Art. 9. lisiation anticipée du contract Art. 8, Loi applicable – Tribunal compétent Art. 9. Il Fabbricante/Le Fabricant L’Agente/L'Agent- |
PARTE II/PART II
CONDIZIONI GENERALI/ CONDITIONS GENERALES
1. Territorio e Prodotti contrattuali 1. Territoire et Produits contractuels
1.1 Il Fabbricante incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nella casel- la S-3 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nella casella S-4 (in seguito de- nominato "il Territorio"), verso clienti della categoria indicata nella casella S-5 (in seguito denominati “Clienti contrattuali").
Le Fabricant charge l'Agent, qui accepte, de promou- voir la vente des produits indiqués dans la case S-3 (dénommés par la suite "Produits contractuels") dans le territoire indiqué dans la case S-4 (dénommé par la suite "le Territoire"), à clients de la catégorie indiquée dans le carré S-5 (dénommé par la suite "les Clients contractuels"),
1.2 Se le parti non hanno compilato la casella S-3, l'intero territorio del paese in cui l'Agente ha la sua se- de d'affari dovrà essere considerato "Territorio contrat- tuale" ai sensi del presente contratto. Se le parti non hanno compilato la casella S-4, tutti i prodotti fabbrica- ti e/o distribuiti dal Fabbricante attualmente ed in futu- ro saranno considerati "Prodotti contrattuali" ai fini del presente contratto. Se le parti non hanno compilato la casella S-5, tutti i clienti con sede nel Territorio saran- no considerati "Clienti contrattuali" ai fini del presente contratto.
1.2 Si les parties n'ont pas completé la case S-3, la totalité du territoire du pays où l'Agent a son établis- sement sera considerée comme "Territoire" pour l'ap- plication du présent contrat. Si les parties n'ont pas completé la case S-4, tous les produits fabriqués et/ou commercialisés par le Fabricant à la date de la signa- ture du contrat et à l'avenir, seront considerés comme "Produits" pour l'application du présent contrat. Si les parties n’ont pas rempli le carré S-5, tous les clients ayant siège dans le Territoire seront considérés Clients contractuels pour le présent contrat.
2. Compiti dell'Agente 2. Fonctions de l'Agent
2.1 L'Agente si impegna a promuovere, al meglio delle sue possibilità, e secondo le ragionevoli istruzioni impartitegli dal Fabbricante, la vendita dei Prodotti contrattuali nel Territorio, nonché a tutelare gli interes- si del Fabbricante con la diligenza di un buon com- merciante. In particolare, l'Agente si impegna a visitare periodicamente, con frequenza proporzionata alla loro importanza, i clienti attuali o potenziali del Territorio.
2.1 L'Agent s'engage à promouvoir avec le plus d'efficacité possible et selon les instructions raisonna- bles données par le Fabricant, la vente des Produits contractuels sur le Territoire et à veiller aux intérêts du Fabricant avec la diligence d'un bon commerçant. Il s'engage en particulier à visiter périodiquement, avec une fréquence proportionnée à leur importance, les clients actuels ou potentiels du Territoire.
2.2 L’Agente terrà informato il Preponente, con la dovuta diligenza, sugli sviluppi della propria attività, sulle condizioni di mercato e sulla situazione concor- renziale (caratteristiche e prezzi di prodotti concorrenti, azioni di marketing della concorrenza, ecc.) nel Terri- torio. Egli risponderà inoltre tempestivamente a qual- siasi ragionevole richiesta di informazioni fattagli dal Preponente.
2.2 L’Agent doit informer le Fabricant, avec toute sa diligence, sur le développements de son activité, les conditions de marché et la situation de la concur- rence (caractéristiques et prix de produits concurrents, actions de marketing, etc) dans le Territoire. Il répon- dra immédiatement à toute raisonnable requête d’info faite par le Fabricant .
2.3 L'Agente trasmette al Fabbricante le richieste o gli ordini ricevuti, che quest'ultimo è libero di accettare o rifiutare. Egli non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Fabbricante, nè di im- pegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di terzi.
2.2 L'Agent transmet au Fabricant les propositions ou les commandes qu'il aura reçues et que ce dernier est libre d'accepter ou de refuser. Il n'a ni le pouvoir de conclure des contrats au nom et pour le compte du Fabricant, ni le pouvoir d'engager de quelque façon que ce soit ce dernier face aux tiers.
3 Obbligo di non concorrenza 3 Obligation de non concurrence
3.1 L'Agente si impegna, per tutta la durata del pre- sente contratto, a non rappresentare, fabbricare, né di- stribuire, senza il preventivo consenso scritto del Fab- bricante, prodotti concorrenti con i Prodotti contrattua- li, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, di- rettamente o indirettamente, in qualità di agente, com- missionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o di- stribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti contrat- tuali.
3.1 L'Agent s'engage pour toute la durée du présent contrat à ne pas représenter, fabriquer ou distribuer, sans l'autorisation écrite préalable du Fabricant, des produits concurrents avec les Produits contractuels, et en tout cas à ne pas agir, dans le Territoire ou ailleurs, directement ou indirectement, en qualité d'agent, de commissionnaire, de revendeur, de concessionnaire ou toute autre, dans l'intérêt de tiers qui fabriquent ou distribuent des produits concurrents avec les Produits contractuels.
3.2 L'Agente è invece libero di rappresentare, distri- buire o fabbricare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti), a condizione che egli ne informi in anticipo per iscritto il Fabbrican- te (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione) e sempreché l'esercizio di ta- le attività non pregiudichi il puntuale adempimento de- gli obblighi assunti con il presente contratto.
3.2 L'Agent est par contre libre de représenter, de distribuer ou de fabriquer des produits non concur- rents (dans la mesure où ce n'est pas dans l'intérêt des fabricants concurrents) et à condition qu'il en informe à l'avance et par écrit le Fabricant (en indiquant de maniére détaillée les types et les caractéristiques des produits en question) et pourvu que l'exercice d'une telle activité ne porte pas préjudice à l'accomplisse- ment ponctuel des obligations assumées avec le pré- sent contrat.
4 Solvibilità dei clienti 4 Solvabilité des clients
4.1 L'Agente è tenuto ad accertarsi, con la diligenza di un buon commerciante, della solvibilità dei clienti di cui trasmette gli ordini al Fabbricante. Egli non tra- smette ordini di clienti di cui conosce o dovrebbe co- noscere (usando l'ordinaria diligenza) la precaria situa- zione finanziaria, senza informarne preventivamente il Fabbricante. Egli dovrà inoltre assistere il Fabbricante nel recupero dei crediti.
4.1 L'Agent doit s'assurer, avec la diligence d'un bon commerçant, de la solvabilité des clients dont il transmet les commandes au Fabricant. Il ne transmet- tra pas des commandes de clients dont il connaît ou dont il devrait connaître (en utilisant la diligence nor- male) la situation financière précaire, sans en infor- mer au préalable le Fabricant. Il devra en outre assis- ter le Fabricant dans le recouvrement de ses créances.
4.2 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Fabbricante, se non previa specifica auto- rizzazione scritta di quest'ultimo.
4.2 L'Agent n'est pas autorisé à recevoir de paie- ments pour le compte du Fabricant sans avoir obtenu au préalable de la part de ce dernier une autorisation écrite spécifique à cet égard.
5. Esclusiva 5. Exclusivité
5.1 Il Fabbricante si impegna a non concedere nel Territorio a terzi il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti contrattuali.
5.1 Le Fabricant s'engage à ne pas concéder sur le Territoire à des tiers le droit de représenter ou de di- stribuer les Produits contractuels.
5.2 Tuttavia, egli resta libero di trattare direttamen- te, senza l'intermediazione dell'Agente, con i Clienti contrattuali stabiliti sul Territorio: su tali affari spetterà all'Agente la provvigione di cui all'articolo 6.
5.2 Le Fabricant est toutefois libre de traiter direc- tement, sans l'intermédiation de l'Agent, avec les Clients contractuels établis sur le Territoire; sur ces affaires l'Agent aura droit à la commission indiquée à l'art. 6.
5.3 Inoltre, il Fabbricante si riserva di trattare diret- tamente, senza che spetti all'Agente alcuna provvigio- ne, con i clienti riservati indicati nella casella S-7.
5.3 Le Fabricant aura en outre le droit de traiter di- rectement avec les clients reservés indiqués dans la case S-7, sans qu'aucune commission soit due à
l'Agent sur de telles ventes.
6. Provvigione 6. Commission
6.1 L'Agente ha diritto alla provvigione indicata nella casella S-6, su tutte le vendite di Prodotti contrat- tuali concluse dal Fabbricante nel corso del contratto con Clienti contrattuali stabiliti nel Territorio (ad ecce- zione dei clienti riservati di cui all'art. 5.3).
6.1 L'Agent a droit à la commission indiquée dans la case S-6 sur toutes les ventes de Produits con- tractuels conclues par le Fabricant au cours du contrat avec des Clients contractuels établis dans le Territoire (exception faite pour les clients reservés dont à l'ar- ticle 5.3).
6.2 Qualora l'Agente, trattando con clienti del Terri- torio, promuova affari che diano luogo a vendite a clienti stabiliti fuori dal Territorio, e sempreché il Fab- bricante sia interessato all'affare, l'Agente avrà diritto ad una provvigione ridotta, da concordarsi caso per ca- so. L'Agente accetta inoltre che la sua provvigione venga ridotta nel caso inverso, cioè quando altri pro- muovano fuori dal Territorio affari che diano luogo a vendite a clienti stabiliti nel Territorio.
6.2 Dans le cas où l'Agent proposerait, tout en né- gociant avec des clients établis dans le Territoire, des affaires donnant lieu à des ventes à des clients établis hors du Territoire, et pourvu que le Fabricant soit in- teressé à l'affaire, l'Agent aura droit à une commission réduite dont le montant devra être convenu dans cha- que cas particulier. L'Agent accepte en outre que sa commission soit réduite dans le cas invers, c'est-à-dire lorsque des sujets établis hors du Territoire font la promotion d'affaires donnant lieu à des ventes à des clients établis dans le Territoire.
6.3 E' inteso che la provvigione di cui all'art. 6.1 verrà ridotta in misura da concordarsi quando risulti opportuno praticare al cliente prezzi o condizioni di vendita più favorevoli di quelli usualmente praticati dal Fabbricante.
6.3 Il est entendu que la commission définie à l'ar- ticle 6.1. sera réduite d'une mesure à déterminer de commun accord lorsqu'il apparaît opportun de prati- quer au client des prix ou des conditions de vente plus favorables que celles habituellement pratiquées par le Fabricant.
6.4 La provvigione si calcola sull'ammontare netto delle fatture, cioè sul prezzo di vendita effettivo (de- dotti eventuali sconti diversi dagli sconti di valuta), ad esclusione di ogni spesa accessoria (ad es. imballaggio, trasporto, assicurazione), oneri doganali, imposte o tas- se.
6.4 La commission se calcule sur le montant net des factures, c'est-à-dire sur le prix de vente effectif (une fois déduites les éventuelles remises autres que les remises pour paiement comptant) à l'exclusion de tous frais accessoires (par ex. emballage, transport, assu- rance) droits de douane, impôts ou taxes.
6.5 Il diritto alla provvigione sorge solo con l'inte- grale pagamento della fattura da parte del cliente. In caso di pagamento parziale, purché effettuato in osser- vanza del contratto di vendita, il Fabbricante potrà con- cedere all'Agente eventuali anticipi, nei limiti delle di- sposizioni valutarie vigenti.
6.5 Le droit à la commission n'est acquis qu'après le paiement intégral de la facture par le client. En cas de paiement partiel, dans la mesure où il est effectué en conformité du contrat de vente, le Fabricant pourra accorder à l'Agent d'éventuelles avances, dans les li- mites des dispositions en vigueur en matière de con- trôle de changes.
6.6 Il Fabbricante determina le provvigioni dovute all'Agente per ogni trimestre di calendario, trasmetten- do all'Agente un conto delle provvigioni, che indicherà tutti gli affari in relazione ai quali la provvigione è do- vuta. La provvigione verrà corrisposta entro il mese successivo alla fine del trimestre in questione.
6.6 Le Fabricant détermine les commissions dues à l'Agent pour chaque trimestre de calendrier, en indi- quant toutes les affaires pour lesquelles la commis- sion est due. La commission sera payée dans le mois successif à la fin du trimestre susmentionné.
6.7 All'Agente non spetta alcuna provvigione nel caso in cui il Fabbricante non accetti le offerte o gli or- dini trasmessigli.
6.7 Dans le cas où le Fabricant n'accepte pas les offres ou commandes transmises, aucune commission ne sera due à l'Agent.
6.8 Qualora il contratto concluso dal Fabbricante sulla base di un ordine trasmesso dall'Agente non ven- ga successivamente eseguito dal Fabbricante, in tutto o in parte, non spetterà all'Agente la provvigione sulla parte non eseguita, salvo che la mancata esecuzione non sia riconducibile ad un grave inadempimento del Fabbricante.
6.8 Si le contrat conclu par le Fabricant sur la base d'une commande transmise par l'Agent n'est pas exé- cuté par la suite par le Fabricant, en tout ou en partie, la commission sur la partie non exécutée ne sera pas due à l'Agent, sauf si la non-exécution est imputable à une faute grave de la part du Fabricant.
6.9 E’ inteso che la provvigione di cui all’art. 6.1 verrà ridotta in misura da concordarsi quando risulti opportuno praticare al cliente prezzi o condizioni di vendita più favorevoli di quelli usualmente praticati dal Preponente ovvero quando si tratti di vendite particola- ri a prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti (es. vendite su stock, vendite campionarie, vendite a condi- zioni speciali, ecc.).
6.9. Il est entendu que la commission dont à l'article
6.1 sera réduite d'une mesure à déterminer de com- mun accord lorsqu'il apparaît opportun de pratiquer au client des prix ou des conditions de vente plus fa- vorables que celles habituellement pratiquées par le Fabricant ou quand il s’agit de ventes particulières à prix sensiblement plus bas (ex- ventes sur stock final, échantillon, conditions spéciales, etc).
6.10 L’Agente supporta tutte le spese inerenti alla promozione delle vendite (ad es. telefono, ufficio, spe- se di viaggio) nonché ogni altra spesa sostenuta in re- lazione al presente contratto. Tali spese si considerano interamente comprese nella provvigione di cui all’art. 6.1
6.10 L'Agent supporte tous les frais inhérents à la promotion des ventes (par ex. téléphone, bureau, frais de voyage) ainsi que tous les frais soutenus par rap- port au présent contrat. Ces frais sont censés être en- tièrement couverts par la commission prévue à l'art. 6.1.
7. Durata e scioglimento del contratto 7. Durée et cessation du contrat
7.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno della firma.
7.1. Le présent contrat est conclu pour une durée in- determinée et entre en vigueur le jour de la signature.
7.2 Ciascuna parte potrà recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi per i primi tre anni, di quattro mesi nel quarto anno, di cinque mesi nel quinto anno e di sei mesi a partire dal sesto anno di durata del rap- porto. Il recesso dovrà essere comunicato alla contro- parte per iscritto con un mezzo di trasmissione che as- sicuri la prova e la data di ricevimento della comu- nicazione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere, telex).
7.2 Chacune des parties pourra résilier le présent contrat moyennant un préavis de trois mois pendant les premières trois années du contrat, de quatre mois pendant la quatrième année, de cinq mois pendant la cinquième et de six mois à commencer de la sixième année du contrat. La résiliation devra être commu- niquée à l'autre partie par écrit, en utilisant un moyen de communication permettant de connaître avec cer- titude la date et d'assurer la preuve de la réception (par exemple une lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier spécial, un télex).
7.3 Il Fabbricante potrà recedere in ogni momento dal contratto senza osservare il preavviso, purché corri- sponda alla controparte un'indennità sostitutiva del preavviso pari ad un dodicesimo della provvigione cor- risposta all'Agente nell'anno di calendario precedente per ogni mese della rimanente durata del contratto.
7.3 Le Fabricant pourra résilier à tout moment le présent contrat sans respecter la période de préavis, pourvu qu'il paie à l'autre partie une indemnité de préavis égale à un douzième de la commission payée à l'Agent dans l'année de calendrier précedente pour chaque mois de la durée restante du contrat.
7.4 In caso di scioglimento del rapporto, l'Agente avrà diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c., da cal- colarsi conformemente all'accordo stipulato il 20 mar- zo 2002 tra le associazioni sindacali dei preponenti e
7.4 En cas de cessation du présent contrat l'Agent aura droit à l'indemnité prévue par l'article 0000 xx xxxx xxxxx xxxxxxx, qui sera calculée conformément à l'accord conclu le 20 mars 2002 entre les associations
degli agenti.2 syndicales des mandants et des agents.
8. Scioglimento anticipato del contratto 8. Resiliation anticipée du contrat
8.1 Ciascuna parte può risolvere il presente contrat- to con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscrit- to con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. let- tera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex, corrie- re), in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso in tronco (conformemente all'art. 8.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito all'art. 8.3).
8.1 Chaque partie peut mettre fin au présent contrat avec effet immédiat, sans respecter la période de pré- avis, par une communication écrite, faite par un moyen de transmission permettant de connaître avec certitude la date de réception (par exemple une lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier spécial, un télex), en cas d'une violation contractuelle de l'autre partie constituant un juste motif de résilia- tion immédiate (selon l'art. 8.2) ou en présence de cir- constances exceptionnelles justifiant la résiliation an- ticipée (conformément à l'article 8.3).
8.2 E' considerata giusta causa di recesso immedia- to, ai sensi dell'art. 8.1, qualsiasi violazione degli ob- blighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrat- tuale su una base di fiducia reciproca.
8.2 Est considérée comme juste motif de résiliation immédiate, au sens de l'article 8.1, toute violation des obligations contractuelles de gravité telle à empêcher la continuation, même provisoire, de la relation con- tractuelle sur la base d'une confiance réciproque.
Le parti convengono inoltre di considerare in ogni ca- so, ed indipendentemente dalla gravità della viola- zione, come giusta causa di recesso immediato la viola- zione degli articoli 3, 4.1 e 4.2 del presente contratto. E' considerata altresì giusta causa di recesso immediato la violazione di qualsiasi altro obbligo contrattuale cui la parte inadempiente non ponga rimedio entro un ter- mine ragionevole, dopo esser stata intimata per iscritto a farlo dalla controparte.
Les parties conviennent en outre que doit être con- sidéreé de toute façon, indépendamment de la gravité de la violation, comme juste motif de résiliation an- ticipée la violation des articles 3, 4.1 et 4.2 du présent contrat. Sera aussi considérée comme juste motif de résiliation la violation de toute autre obligation con- tractuelle à laquelle la partie en faute n'aura pas re- medié dans un terme raisonnable, après avoir été invi- tée par écrit par l'autre partie à le faire.
8.3 Costituiscono circostanze eccezionali che giu- stificano il recesso senza preavviso: fallimento, concor- dato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottopo- sta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell'Agente; condanne civili o penali dell'Agente o al- tre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività; inoltre, nel caso in cui l'Agente sia una società, ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti della società agente.
8.3 Seront considérées comme circonstances excep- tionnelles justifiant la résiliation sans préavis: la fail- lite, la liquidation des biens, le règlement judiciaire ou toute autre procédure similaire à laquelle serait soumise une des parties; la mort, ou l'incapacité de l'Agent; des condamnations civiles ou pénales de l'Agent ou d'autres circonstances qui pourraient porter préjudice à son bon nom ou faire obstacle au dérou- lement régulier de son activité; en outre, dans le cas où l'agent serait une société, toute modification im- portante dans la structure juridique ou dans les élé- ments dirigeants de la société d'agence.
8.4 Al momento dello scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, l'Agente è tenuto a restituire al Fab- bricante il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione ed a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scioglimento del rapporto di agenzia.
8.4 L'Agent est tenu de restituer au Fabricant, à l'expiration du contrat, le matériel illustratif, publici- taire et tout autre document en sa possession mis à sa disposition et à collaborer pour informer les tiers de la cessation du contrat d'agence.
2 L’AEC richiamato è quello del settore industria. Per le mandanti del settore commercio si ricorda che è in vigore un nuovo accordo del 16.02.2009/ L’accord cité et celui du sectur industrie. Pour les fabricants du secteur commercial, un nouveau accord du 16.02.2009 est en vigueur.
9. Legge applicabile - Foro Competente 9. Loi applicable - Tribunal compétent
9.1 Il presente contratto è sottoposto alla legge ita- liana.
9.1 Le présent contrat est soumis à la loi italienne.
9.2 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Fabbricante. Tut- tavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Fabbricante ha comunque la facoltà di portare la controversia da- vanti al giudice competente presso la sede dell'Agente.
9.2 Pour tout litige découlant du présent contrat ou se rapportant à celui-ci sera exclusivement compétent le Tribunal du siège du Fabricant. Toutefois, par dé- rogation à ce qui est établi ci-dessus, le Fabricant pourra porter le litige devant les Tribunaux du siège de l'Agent.
10. Disposizioni finali 10. Clauses finales
Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi pre- cedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.
Le présent contrat abroge et remplace tout accord an- térieur, écrit ou oral, intervenu entre les parties sur la matière objet du contrat.
Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti. Tuttavia, il Preponente ha li diritto di cedere il presente contratto ad altra società del gruppo, con effetto dalla comunica- zione all’Agente.
Ce contrat n’est pas cessible, entirement ou en partie sans un accord écrit entre les Parties. Toutefois, le Fabricant a le droit de céder ce contrat à une autre so- ciété ou groupe avec effet à partir de la communica- tion à l’Agent.
Il testo in lingua italiana del presente contratto è l'unico facente fede come testo originale.
Le texte italien est celui qui fait foi comme texte orig- inal.