CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA, IN UNDICI LOTTI, DI MATERIALI D’USO E PRODOTTI DI CONSUMO (CHIMICA E BIOLOGIA) DA LABORATORIO AMBIENTALE
INDICE
Art. | 1 | OGGETTO DELL’APPALTO | pag. | 3 |
Art. | 2 | DURATA | pag. | 3 |
Art. | 3 | PERIODO DI PROVA | pag. | 3 |
Art. | 4 | DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E REFERENTE DELL’APPALTATORE | pag. | 4 |
Art. | 5 | TIPOLOGIE E QUANTITA’ DEI PRODOTTI | pag. | 4 |
Art. | 6 | CONDIZIONI DI SICUREZZA | pag. | 7 |
Art. | 7 | CONDIZIONI GENERALI | pag. | 7 |
Art. | 8 | OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE | pag. | 8 |
Art. | 9 | CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO | pag. | 9 |
Art. | 10 | CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI | pag. | 9 |
Art. 11 | VERIFICA DI CONFORMITA’ | pag. 10 | ||
Art. 12 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA | pag. 10 | ||
Art. 13 | CORRISPETTIVI | pag. 12 | ||
Art. 14 | CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO | pag. 12 | ||
Art. 15 | RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE | pag. 12 | ||
Art. 16 | SOSPENSIONE DELLA FORNITURA | pag. 13 | ||
Art. 17 | FORZA MAGGIORE | pag. 13 | ||
Art. 18 | ESECUZIONE D’UFFICIO | pag. 13 | ||
Art. 19 | TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO | pag. 13 | ||
Art. 20 | PENALITA’ | pag. 14 | ||
Art. 21 | GARANZIA DEFINITIVA | pag. 15 | ||
Art. 22 | CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO | pag. 15 | ||
Art. 23 | SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE | pag. 16 | ||
Art. 24 | CONTRATTO | pag. 16 | ||
Art. 25 | TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | pag. 16 | ||
Art. 26 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | pag. 17 | ||
Art. 27 | RECESSO UNILATERALE | pag. 17 | ||
Art. 28 | BREVETTI INDUSTRIALI | pag. 18 | ||
Art. 29 | RISERVATEZZA | pag. 18 | ||
Art. 30 | TRATTAMENTO DEI DATI | pag.18 | ||
Art. 31 | DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI | pag. 20 | ||
Art. 32 | FORO COMPETENTE | pag. 20 | ||
Art. 33 | NORME DI RINVIO | pag. 20 |
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato disciplina le condizioni contrattuali relative all’affidamento della fornitura di materiali d’uso e prodotti di consumo (chimica e biologia) da laboratorio ambientale, distinta nei lotti di seguito indicati:
ELENCO | DESCRIZIONE FORNITURA | VALORE DEL LOTTO (XXX xxxxxxx) |
1 | Reagenti e consumabili per la determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti | € 300.000,00 |
2 | Kit, test e accessori per analisi microbiologiche | € 283.000,00 |
3 | Kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche | € 275.000,00 |
4 | Reagenti e consumabili per la determinazione di microrganismi in acque di balneazione, superficiali e di piscina | € 261.000,00 |
5 | Terreni di coltura pronti all’uso | € 249.000,00 |
6 | Reagenti e consumabili per ecotossicologia | € 116.000,00 |
7 | Reattivi per sierotipizzazione | € 54.000,00 |
8 | Kit e test in cuvetta | € 53.500,00 |
9 | Ceppi microbici (ATCC) | € 30.000,00 |
10 | Sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche | € 26.000,00 |
11 | Terreni di coltura disidratati | € 16.000,00 |
L’importo complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo delle opzioni di cui all’art. 4.2 del Disciplinare, ammonta a € 2.744.775,00 (IVA esclusa).
ART. 2 – DURATA
I contratti avranno durata di quattro (4) anni con decorrenza presunta dal 01/03/2019 o comunque dalla data indicata nel contratto, con le seguenti eccezioni:
Lotto 6 - Reagenti e consumabili per ecotossicologia, decorrenza dal 15/04/2019;
Lotto 4 - Reagenti e consumabili per la determinazione di microrganismi in acque di balneazione, superficiali e di piscina, decorrenza dal 15/05/2019;
Lotti 7 e 9 - Reattivi per sierotipizzazione e Ceppi microbici (ATCC), decorrenza dal 1/07/2019.
Ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs n. 50/2016, nelle more di assegnazione di nuovo appalto, previo preavviso di 30 giorni dalla naturale scadenza del contratto, è prevista l’opzione di proroga. In questo caso l’aggiudicatario, avrà l’obbligo di garantire la fornitura alle medesime condizioni contrattuali, per un massimo di 180 giorni.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
ART. 3 – PERIODO DI PROVA
Per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio della fornitura, l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ARPAV una valutazione ampia e complessiva della fornitura rispetto a tutte le obbligazioni del contratto.
Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione desse esito negativo, potrà essere concesso all’impresa aggiudicataria, a discrezione di ARPAV, un ulteriore periodo di tre mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l’operato svolto, XXXXX potrà risolvere unilateralmente il contratto con ritenzione della garanzia definitiva prestata dall’aggiudicatario. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART.4 – DIRETTORE DELL’ESCUZIONE E REFERENTE DELL’APPALTATORE
Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dei contratti viene nominato da XXXXX un Direttore dell’esecuzione contrattuale, che verifica che le attività e le prestazioni oggetto di appalto siano eseguite in conformità dei documenti del contratto assicurandone la regolare esecuzione.
L’Appaltatore del servizio dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell’esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con XXXXX. Il predetto Responsabile dovrà essere rintracciabile tutti i giorni in cui le forniture vengono consegnate, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 al recapito telefonico fornito dal fornitore.
ART. 5 – TIPOLOGIE E QUANTITA’ DEI PRODOTTI
Le descrizioni dei prodotti/materiali richiesti è riportata nei Moduli Offerta economica contrassegnati come Allegati “H” (da H1 a H11) al Disciplinare di gara unitamente ai fabbisogni annui presunti.
Le quantità indicate, essendo calcolate sulla base di fabbisogni presunti, sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Fermo restando il principio dell’adeguamento dei quantitativi alle reali necessità dei laboratori dell’Agenzia, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi stessi.
I fabbisogni pertanto potranno subire variazioni in più o in meno, fino a un massimo del 20% rispetto a quelli indicati, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.
I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti di legge vigenti al momento della spedizione ai laboratori ARPAV. La ditta fornitrice deve implementare tempestivamente le norme specifiche di nuova pubblicazione.
Il Fornitore sarà impegnato durante il periodo di vigenza contrattuale a fornire su richiesta di Xxxxx, anche i prodotti non compresi negli elenchi di cui sopra – non identificati perché di consumo saltuario, di fabbisogno limitato o per esigenze analitiche sopraggiunte - applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta, la percentuale di sconto medio risultante nell’offerta economica di gara. Tali prodotti dovranno essere espressamente approvati da Arpav, e avranno prezzi unitari che rimarranno bloccati per tutta la durata del contratto.
Per i Lotti 1, 3 e 4 la ditta si impegna a fornire in comodato d’uso le apparecchiature necessarie per effettuare le determinazioni analitiche e un servizio di assistenza tecnico-manutentiva per le apparecchiature stesse di seguito dettagliato.
5.1 Servizio di assistenza tecnico-manutentiva delle apparecchiature in comodato d’uso (Lotti 1, 3 e 4)
Il Fornitore garantisce, per l’intera dura della fornitura, un servizio di assistenza tecnico- manutentiva “on site” comprensivo della fornitura di tutti i pezzi e materiali di ricambio per le apparecchiature di competenza senza costi a carico dell’Amministrazione.
Gli interventi volti alla rimozione dei malfuzionamenti devono essere effettuati entro il termine di 24 ore lavorative successive alla chiamata, esclusi i festivi.
Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della strumentazione, l'Aggiudicatario provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 3 giorni naturali lavorativi, decorrenti dall'inizio dell'intervento.
Dovrà essere garantita la consulenza specialistica telefonica per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione, possibilmente mediante "numero verde". Gli interventi on site dovranno essere concordati con il Responsabile del Laboratorio o suo delegato e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato.
Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa saranno a totale carico del Fornitore.
Qualora risultasse necessario, il Fornitore provvederà, senza pretendere alcun compenso, alla sostituzione delle apparecchiature difettose con altre identiche e funzionanti.
5.2 Determinazione di patogeni nella acque e negli alimenti (Lotto 1)
Affidamento in service di due apparecchiature per analisi in Real Time PCR comprensive della fornitura di reagenti per la determinazione di patogeni in acque e alimenti.
Per service si intende:
• la fornitura di tutti i reagenti necessari alla determinazione dei patogeni principali (legionella, salmonella e listeria) nelle matrici alimentari e ambientali;
• la fornitura in comodato d’uso di n. 2 termociclatori necessari per l’analisi in Real Time PCR;
• l’assistenza tecnico-manutentiva delle apparecchiature;
• corso di addestramento del personale addetto all’utilizzo.
Reagenti
Le determinazioni analitiche relative ai termociclatori saranno utilizzate dall’ARPAV per la ricerca, mediante Real Time PCR, della presenza in matrici alimentari e ambientali dei seguenti patogeni:
• salmonella
• Listeria monocytogenes
• Legionella pneumphila
Per determinazione analitica si intende l’esecuzione completa per un determinato patogeno in relazione ad un campione, comprensiva di tutti i passaggi, le reazioni ed elaborazioni di dati necessarie per l’ottenimento del dato analitico su quel campione.
Per la ricerca di Salmonella spp e Listeria monocytogenes i reagenti dovranno essere validati secondo la norma EN-ISO 16140 o altri protocolli analitici accettati a livello internazionale. La validazione deve comprendere l’intero processo di prova previsto dal test (dalla matrice al risultato finale).
Per la ricerca di Legionella pneumophila i reagenti dovranno essere validati AFNOR o altri protocolli analitici accettati a livello internazionale
I prodotti forniti devono essere conformi a quanto dichiarato ed offerto ed esenti da vizi che li rendano inidonei al loro specifico utilizzo, inoltre dovranno riportare sulla confezione la scadenza che non potrà, al momento della consegna, essere inferiore ai tre quarti dellla durata complessiva prevista.
5.3 Caratteristiche dei kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche (lotto 3)
I kit ed i test in cuvetta/provetta devono essere facili da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari.
Devono garantire risultati precisi e affidabili, massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici, dosaggio dei reagenti pratico e senza errori, sistema per riconoscimento automatico nel fotometro del tipo di analita ricercato.
Deve essere fornita la documentazione che attesti la riferibilità dei Kit e test in cuvetta/provetta alle normative cogenti quali per ammoniaca, COD, fosfato, azoto.
Il materiale offerto deve essere accompagnato da certificato di qualità e di lotto scaricabili dal sito web o allegato ad ogni spedizione.
I prodotti forniti devono essere conformi a quanto dichiarato ed offerto ed esenti da vizi che li rendano inidonei al loro specifico utilizzo, inoltre dovranno riportare sulla confezione la scadenza che non potrà, al momento della consegna, essere inferiore ai tre quarti della durata complessiva prevista.
Oltre ai kit e test in cuvetta/provetta, la ditta si impegna a:
• fornire in comodato d’uso di n. 3 apparecchi (spettrofotomertri e termostati) per l’effettuazione delle determinazioni analitiche sia in cuvetta che in provetta;
• fornire un servizio di assistenza tecnico-manutentiva delle apparecchiature.
5.4 Reagenti e materiali per la determinazione di microorganismi in acque di balneazione, superficiali e di piscina (Lotto 4)
Affidamento in service della fornitura di reagenti e materiali di consumo per la determinazione, secondo le disposizioni normative, di analisi microbiologiche di acque superficiali, acque di balneazione, acque di piscina per la ricerca di Batteri coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali e Pseudomonas aeruginosa, utilizzando i metodi Colilert-18, Enterolert E e Pseudalert, con riferimento alle norme UNI EN ISO 9308-2:2014, AFNOR IDX 33/04-02/15 e ai Rapporti ISTISAN 13/46.
Per service si intende:
• la fornitura di tutti i reagenti e i materiali di consumo necessari alla determinazione di Batteri coliformi, Escherichia coli , Enterococchi intestinali e Pseudomonas aeruginosa;
• la fornitura in comodato d’uso di n.5 apparecchi motorizzati a rullo termico da utilizzare per la sigillatura di vaschette multi pozzetto ( sigillatori );
• l’assistenza tecnico-manutentiva delle apparecchiature.
Per le determinazioni analitiche dei seguenti microrganismi Batteri coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali e Pseudomonas aeruginosa sono utilizzati dall’ARPAV i metodi MPN multipozzetto basati su tecnologia di substrato definito, rispettivamente Colilert 18, Enterolert E e Pseudalert completi dei relativi materiali di consumo.
Entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto, dovrà essere effettuata la consegna e l’installazione di n.5 apparecchi motorizzati a rullo termico presso le sedi di seguito indicate, previe intese con i Responsabili di ciascun laboratorio:
SERVIZI LABORATORI | SEDI OPERATIVE |
2 sigillatori presso il Servizio Laboratorio Veneto Est | Venezia: Xxx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx/Xxxxxxx 3° piano |
2 sigillatori presso il Servizio Laboratorio Veneto Ovest | Verona: Xxx Xxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx Piano terra |
1 sigillatore presso il Servizio Laboratorio Veneto Est | Treviso: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 0/X - 00000 Xxxxxxx Piano terra |
5.5 Caratteristiche dei terreni pronti all’uso, Reattivi per sierotipizzazione, ceppi microbici, Terreni di coltura disidratati (Lotti 5, 7, 9, 11)
Tutti i prodotti offerti devono avere le caratteristiche richieste del prodotto richiamato in gara ed essere rispondenti alle normative riportate nei “Riferimenti”.
Sull'etichetta devono essere riportate l'indicazione:
• del lotto di produzione
• la data di produzione
• la data di scadenza.
In ogni caso il prodotto consegnato deve avere un periodo di validità pari almeno ai due terzi della sua durata.
Il materiale offerto in flaconi, piastre, provette deve essere accompagnato da certificato di qualità e di lotto scaricabili dal sito web o allegato ad ogni spedizione.
5.6 Reagenti e consumabili per eco-tossicologia (Lotto 6)
Il reagente per la determinazione dell’effetto inibitorio sull’emissione di luce di Vibrio Fischeri deve essere come previsto dalla norma UNI EN ISO 11348-3:2009. Il reagente deve essere liofilizzato-congelato e deve essere composto da Vibrio Fischeri NRRL B-11177. Il reagente deve essere utilizzabile per i test su matrici liquide e solide come da protocolli ISPRA e ISO. Il reagente deve essere utilizzabile per l’esecuzione dei test con luminometro.
ART. 6 – CONDIZIONI DI SICUREZZA
Il Fornitore si impegna al rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti stabiliti dal Reg (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successive modifiche e aggiornamenti.
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e delle forniture oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di Arpav debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpav stessa.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpav e/o da terzi autorizzati.
ART. 8 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore assumerà i seguenti oneri e obblighi:
a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
b) rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dell’esecuzione e a dare immediata comunicazione per quanto di propria competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione della fornitura oggetto del contratto;
c) nominare un proprio dipendente/referente, tecnicamente qualificato, delegato ai rapporti con l’Agenzia appaltante;
d) fornire prima della stipula del contratto, tutte le schede tecniche dei prodotti offerti, anche con modalità on line, all’indirizzo xx@xxxx.xxxxxx.xx e il listino/i di riferimento all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx;
f) fornire contestualmente alla consegna dei prodotti, le schede di sicurezza (art.31 Reg. 1907/06) e i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei reagenti e di altri prodotti;
g) sostituire, entro 5 giorni dalla richiesta, prodotti riscontrati non idonei sul piano tecnico funzionale o della confezione/imballo. In tali casi, i prezzi da applicarsi ai nuovi prodotti proposti e approvati, saranno gli stessi formulati con l’offerta economica originaria;
h) fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più fabbricati o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, dovranno essere proposti nuovi prodotti allo stesso prezzo di gara, che Xxxxx potrà rifiutare quando ritenga i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di quelli aggiudicati;
i) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
j) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
k) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall’Agenzia;
l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto;
m) prestare con continuità la fornitura oggetto di contratto anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi laboratoristiche di Arpav.
Il Fornitore si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Sarà cura del Fornitore:
− utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l’esecuzione dell’attività;
− formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di Arpav;
− controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
Il Fornitore dovrà inoltre, per tutta la durata della fornitura, essere in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Xxxxx è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale incaricato dell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere eventuale è già compensato e compreso nel corrispettivo pattuito contrattualmente.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della fornitura.
ART. 9 – CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO
Le sedi dei Laboratori presso le quali dovranno essere effettuate le consegne periodiche di norma mensili, dei prodotti/materiali indicati negli ordini che saranno di volta in volta emessi dal Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori, sono le seguenti:
SERVIZI LABORATORI | SEDI OPERATIVE |
Servizio Laboratorio di Venezia | Venezia: Xxx Xxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxx: Xxx Xxxxx Xxxxxxx x.0/X - 00000 Xxxxxxx |
Servizio Laboratorio di Verona | Verona: Xxx Xxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx |
Le consegne, comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio e trasporto dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese dell’impresa, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale.
Per lo scarico del materiale l’Impresa non potrà avvalersi del personale di Xxxxx, ogni operazione dovrà essere eseguita da personale dell’Impresa o dal corriere eventualmente all’uopo incaricato dall’Impresa stessa, previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ad ordini di importo complessivo maggiore o uguale a € 250,00 (duecentocinquanta/00) euro, IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito ad ordini di importo inferiore a quello sopra indicato.
Il Fornitore deve effettuare le consegne in porto franco dei beni oggetto del contratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordini. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’ordine su richiesta del personale di Laboratorio, potranno essere concordati tempi più ristretti di consegna.
I prodotti forniti alle strutture dovranno essere accompagnati da apposito documento di trasporto (DDT) che dovrà riportare obbligatoriamente: numero e data di riferimento dell’ordine, l’elenco dettagliato del materiale consegnato, sede e luogo di consegna. Il documento dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Laboratorio o suo delegato, il quale tratterrà una copia dello stesso.
Il Fornitore dovrà garantire l’osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
ART. 10 – CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI
Nel corso della fornitura Arpav si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sui
prodotti forniti.
All’atto della consegna verrà effettuato un controllo amministrativo, confrontando il Documento di trasporto con i colli consegnati.
L’effettiva verifica sulla qualità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici richiesti in sede di gara, sulla scadenza, ovvero sulla corrispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato, verrà effettuato dal personale incaricato del Laboratorio al momento dell’effettivo utilizzo. Pertanto, in relazione alla tipologia dei prodotti, il fornitore si impegna ad accettare i reclami anche a distanza di giorni e settimane dalla consegna.
L’accettazione di tutti i prodotti avverrà da parte del Responsabile di Laboratorio che si riserva l’accertamento sui requisiti qualitativi, pattuiti nel contratto, effettuando eventuali controlli tramite personale specializzato.
Nel caso in cui, anche a seguito di accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche prescritte e/o venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei, saranno rifiutati da Arpav e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di sostituzione, senza alcun aggravio di spesa.
La mancata sostituzione della merce nei termini stabiliti, sarà soggetta all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 20.
La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo dello stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
I prodotti offerti dovranno essere garantiti in toto contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta.
ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Alla conclusione del contratto, effettuate le verifiche inerenti la regolarità della fornitura resa, il RUP, rilascia il Certificato di Verifica di Conformità di cui all’art. 102 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, atto a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.
ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
L’ Appaltatore in particolare dovrà:
a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all’attività che l’appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
b) effettuare l’informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall’Agenzia appaltante;
d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l’uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del
proprio personale e di eventuali subappaltatori;
h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
i) fornire al Direttore dell’esecuzione contrattuale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell’esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
l) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
L’Appaltatore dovrà inoltre:
- dichiarare di avere preso visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte da ARPAV presso i quali si svolge l’appalto, sia per quanto concerne lo svolgimento dell’appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all’espletamento delle attività oggetto dell’appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell’art.26 del D.Lgs n.81/08 e s.m.i., e l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze). Quanto sopra sarà effettuato nell’ambito del sopralluogo svolto previo accordo con XXXXX;
- specificare i costi relativi alla sicurezza per l’esecuzione dell’appalto, che sono distinti da quelli derivanti dai rischi da interferenze stimati dalla stazione appaltante ed indicati negli atti di gara;
L’Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l’attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell’appalto (può essere fornita anche un’unica relazione che tratti ogni punto seguente):
a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
d. Nominativo/i del Preposto/i per l’esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
e. Relazione sintetica e schematica delle attività che l’appaltatore intende compiere all’interno dei locali dell’ARPAV presso la quale è eseguito l’appalto, con l’indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell’elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l’esecuzione dell’appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di sicurezza in materia;
f. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire le attività oggetto del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
g. Indicazione in merito al personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;
h. Indicazioni in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi;
i. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l’attuazione dell’appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all’ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
j. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all’attività svolta dall’azienda nei locali oggetto dell’appalto;
k. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con XXXXX presso la quale si svolge l’appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l’eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
l. Dichiarazione dell’appaltatore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell’Azienda presso la quale è eseguito l’appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
m. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire
L’impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori per l’esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per
perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell’appaltatore integrerà gli atti contrattuali.
Nell’ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un’ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l’aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l’onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l’informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l’appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.
La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia è riassunta nell’Xxx.xx “A2”, dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).
ART. 13 – CORRISPETTIVI
Tutti i prezzi proposti in sede di offerta sono da intendersi al netto dell'IVA comprensivi di ogni spesa inerente la fornitura nonché di ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione della fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli e proprie stime e, fatta salva la clausola di revisione periodica del prezzo di cui al successivo art.14, gli stessi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio.
I corrispettivi si riferiscono a forniture rese a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
ART. 14 – CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
I prezzi fissati per i prodotti e i materiali oggetto del presente contratto, determinati a proprio rischio dall’Appaltatore, sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, per i primi 12 mesi dell’appalto.
La revisione dei prezzi di aggiudicazione non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non avrà efficacia retroattiva e sarà concordata fra le parti, a seguito di apposita istruttoria, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata da presentarsi entro 90 giorni dall’inizio del nuovo periodo contrattuale.
Per il calcolo dell’aggiornamento dei prezzi saranno utilizzati gli strumenti orientativi più idonei quali le variazioni dei costi standardizzati, ove definiti. In assenza di tali dati trova applicazione la variazione accertata ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI).
ART. 15 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore garantisce la fornitura da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore ed è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo contrattuale.
Inoltre è responsabile del buon andamento delle consegne a lui affidate e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall’Ente in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a suo carico e del personale da esso dipendente.
Il Fornitore assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all’Agenzia o a terzi per fatto del Fornitore medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto in dipendenza di omissioni, incuria, negligenza o imperizia nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, sollevando pertanto l’Agenzia da qualsiasi eventuale responsabilità.
Il Fornitore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, assicurativa, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico
tutti gli oneri relativi.
ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
L’Appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.
L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso XXXXX procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l’instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.
ART. 17 - FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l’uso dell’ordinaria diligenza.
In caso di forza maggiore che impedisca l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
ART. 18 - ESECUZIONE D’UFFICIO
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte della Ditta Appaltatrice nell’esecuzione della fornitura, ARPAV si riserva fin d’ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento della fornitura. In tale eventualità, oltre all’applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati alla Ditta Appaltatrice anche i costi di tale operazione.
ART.19 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere intestate ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova - CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell’Agenzia presso il Servizio Economico Finanziario.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.) le fatture dovranno riportare:
- il/i documento/i di trasporto (DDT);
- la quantità e descrizione dei beni, relativi prezzi unitari e sede di consegna;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- le coordinate bancarie/postali del conto indicato all’Amministrazione, dedicato alle commesse pubbliche.
Le fatture, essendo ARPAV assoggettate allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato, entro 30 giorni dal ricevimento. Saranno ammesse al pagamento solo le prestazioni riscontrate ed attestate dal RUP, regolarmente eseguite.
Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad
XXXXX entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta. XXXXX, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, il pagamento al Fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere le forniture e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Aggiudicatario nei confronti dell’ARPAV a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all’art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per XXXXX di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ARPAV contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
ART. 20 – PENALITA’
Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente Capitolato per cause imputabili all’Appaltatore e di seguito riportati, comporterà, per ogni giorno solare di ritardo, l’applicazione della penale pari all’uno per mille del valore annuale del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
1) termine stabilito di 10 giorni per la consegna dei prodotti di cui al precedente art. 9;
2) termine stabilito di 5 giorni per la sostituzione della merce contestata di cui al precedente art.10;
3) termine stabilito di 5 giorni per la presentazione di nuovo prodotto in sostituzione di un prodotto riscontrato in fase di utilizzo non conforme a quanto richiesto in sede di gara o proposto in formato/imballo non accettabile di cui al precedente art. 8 lettera g;
4) termine stabilito in 3 giorni per la presentazione dei certificati di qualità e di lotto scaricabili dal sito web; i giorni sono calcolati dalla data di spedizione della merce.
Dell’applicazione della penale sarà data comunicazione scritta a mezzo PEC da parte del RUP alla ditta aggiudicataria la quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni siano ritenute inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
XXXXX potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l’Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all’importo della penale stessa.
Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l’Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale XXXXX si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta da parte del RUP.
ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario dovrà costituire a favore di XXXXX, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell’importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l’importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
L’importo della garanzia sarà ridotto qualora l’operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia, da rendersi nella forma di cauzione (contanti, bonifico, assegno circolare o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo) con le modalità previste dall’art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, deve avere durata non inferiore a 54 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del 25% dell'importo originario dopo ogni anno di fornitura, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da XXXXX.
ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di XXXXX. L’operatore economico concorrente dovrà specificare in sede di offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato in seguito ad aggiudicazione del singolo lotto. L’Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale. E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto di XXXXX, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il
subappaltatore è una microimpresa o piccolo impresa o in cui si verifichi l’inadempimento da parte dell’appaltatore e quindi è ARPAV a corrispondere direttamente al subappaltatore le somme dovute.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 23 – SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE
Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente la fornitura oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell’art.1
c.13 Legge 135/2012 le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione appaltante di recedere dal contratto senza l’applicazione di penalità e senza che l’Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall’art. 26 c. 3 della L.488/99.
ART. 24 – CONTRATTO
I contratti saranno stipulati in modalità elettronica, in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016.
L’ARPAV si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti e previa costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 21. Sono a carico delle Imprese aggiudicatarie le spese di bollo, copia ed eventuale registrazione del contratto, nonché tutte le spese comunque connesse alla fornitura.
ART. 25 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, in ogni caso, ARPAV, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nonché ai sensi dell’art. 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
L’Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. A tal fine, XXXXX contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s’impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG
dallo stesso comunicato.
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
XXXXX ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall’art. 108 co.1 del D.lgs. n. 50/2016.
XXXXX risolverà il contratto, in qualsiasi momento della sua efficacia, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) qualora sia intervenuto nei confronti dell’appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all’art. 108 co.3 del D.Lgs. 50/2016;
d) grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali adempiere alle prestazioni e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;
e) l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell’appalto;
f) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di XXXXX;
g) xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
h) commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
i) cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
j) mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 25;
k) in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, a mezzo PEC indirizzata all’Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause XXXXX incamererà a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dall’appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorge per ARPAV il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all’appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più da ARPAV rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si risolve altresì quando XXXXX comunichi all’Aggiudicatario il mancato superamento del periodo di prova di cui al precedente art.3.
ART. 27 – RECESSO UNILATERALE
XXXXX può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative alla fornitura eseguita oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore che
sarà data con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ARPAV verifica la regolarità delle forniture sino a quel momento eseguite.
Il Fornitore può richiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ad eseguire l'incarico in conseguenza di causa non imputabile alla stessa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice Civile.
ART. 28 – BREVETTI INDUSTRIALI
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti delle Arpav una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Xxxxx, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpav medesima.
Xxxxx si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpav la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Xxxxx, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture consegnate.
ART. 29 – RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Xxxxx ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto i contratti, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA.
ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), Arpav fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Committente, si segnala che:
- i dati forniti dall’operatore economico vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacita amministrative e tecnico-economiche e professionali del soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall’operatore vengono acquisiti dalla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
L’operatore economico è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilita di ammettere l’operatore alla presente iniziativa o la sua esclusione dalla stessa ovvero la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilita di stipulare il contratto.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dall’operatore non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (cd. “dati sensibili”). Il trattamento dei “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. “dati giudiziari”), invece, é limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:
- trattati dal personale che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza in ordine alla presente procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo dell’operatore e il prezzo dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet xxx.xxxx.xxxxxx.xx
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonche art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l’operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxx.xxxxxx.xx, sezione “amministrazione trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.
Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha:
- il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o,
ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è Arpav con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, x Xxxxxx.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, Xxxxx potrà essere contattata al seguente indirizzo:
- Responsabile della protezione dei dati: xxx@xxxx.xxxxxx.xx Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell’operatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano come sopra definito.
L’operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari,da parte di Xxxxx per le finalità sopra descritte.
ART. 31 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI
L’Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) inviata all’indirizzo indicato dalle parti nel contratto.
ART. 32 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione, dall’esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.
ART. 33 – NORME DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.