Contract
Direzione Servizi Sociali
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA “IL SAMARITANO” PER ADULTI CON SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA AMMESSI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE (MAD) E/O IN PERMESSO PREMIO.
CPV: 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio
CAPITOLATO DI GARA
Art. 1 – Oggetto
Il presente capitolato d’appalto disciplina la gestione del servizio di accoglienza residenziale presso l’immobile di proprietà del Comune di Firenze situato in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000/X, Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx, denominato “Il Samaritano”.
Art. 2 – Destinatari
Sono destinatari del servizio di cui al presente capitolato le persone maggiorenni ed autosufficienti, italiane e straniere, assistiti dal Comune di Firenze e che si trovino nelle seguenti condizioni rispetto al percorso penale:
a) in permesso-premio;
b) in affidamento in prova al servizio sociale;
c) in detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
d) in licenza, compresi internati e semiliberi;
e) in libertà vigilata;
f) in attesa di definitivo o di misura alternativa;
g) in sospensione pena;
h) ex-detenuti, entro 12 mesi dalla data di fine pena.
Possono essere ammesse altresì a fruire delle prestazioni di accoglienza di cui al presente Capitolato anche persone in situazioni diverse rispetto a quelle precedentemente elencate, il cui inserimento avverrà comunque a cura esclusiva del Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze.
Art. 3 – Struttura di accoglienza
L’immobile di proprietà del Comune di Firenze, nel quale si svolge il servizio di accoglienza di cui al presente capitolato di appalto è sito in Firenze, in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000/X (xx cui si allega planimetria), Piano primo, Foglio di mappa catastale n. 32, Particella principale n. 632, Subalterno principale n. 500.
L’utilizzo dei locali e dei beni mobili in esso collocati di proprietà comunale avviene nel rispetto dei seguenti vincoli generali:
1) È vietato al soggetto aggiudicatario l’utilizzo dei locali di proprietà comunale per usi diversi da quelli indicati dal presente capitolato di appalto;
2) I locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui al presente capitolato;
3) Per l’intera durata del contratto d’appalto il soggetto aggiudicatario sarà considerato, in termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e dei beni mobili di proprietà comunale ad esso affidati;
4) I locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del soggetto aggiudicatario la struttura sopra indicata nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano.
Il gestore deve mantenere la struttura secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza di cui all’art. 22, comma 1, lett. c della Legge Regionale 24/2/2005 n. 41 e del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L. R. 24/2/2005 n. 41 approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 9 gennaio 2018,
n. 2/r.
Rimane a carico del soggetto aggiudicatario l’arredo di tutti i locali della struttura.
Tutte le attività dovranno essere effettuate dal gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 4 – Manutenzione ordinaria della struttura
Il Comune mette a disposizione del gestore l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova.
Restano al momento in carico dell’Amministrazione Comunale le spese per le utenze, non essendo presenti nella struttura contatori divisionali delle stesse. Qualora tali spese, in corso di esecuzione del contratto, si ponessero a carico del gestore, si procederà all’adeguamento del prezzo di aggiudicazione tenuto conto della spesa storica delle utenze della struttura e dietro accordi col gestore medesimo che saranno definiti al verificarsi della circostanza.
Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria alla struttura in oggetto.
Il gestore deve effettuare gli interventi di verifica e di manutenzione ordinaria volta a garantire la piena fruibilità delle strutture secondo le modalità e la periodicità previsti nel Piano dettagliato degli interventi di manutenzione (P.D.I.) allegato al presente capitolato di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
La struttura in oggetto, messa a disposizione dal Comune è libera da vincoli, idonea a garantire la ricettività fino a un massimo di n. 25 persone, è in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l’utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia per le strutture adibite all'accoglienza.
In tutta la cartellonistica e materiale che pubblicizza l’attività, il gestore deve riportare il logo del Comune di Firenze e la seguente dicitura “Struttura per l’accoglienza del Comune di Firenze gestita da ……. “.
Art. 5 – Durata
La durata dell’appalto è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di affidamento del servizio, presumibilmente dal 1/06/2022 e fino al 31/05/2025.
Alla scadenza dell’appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (quattro mesi) ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (opzione di proroga). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Art. 6 – Prestazioni
Gli interventi di cui al presente capitolato, si declinano prevalentemente nelle seguenti prestazioni:
1) La candidatura alla accoglienza viene inviata alla P.O. Marginalità e Immigrazione del Comune di Firenze e all’Assistente Sociale dedicato che presenta il caso, a seguito di analisi preliminare, all’interno del Coordinamento Accoglienze Area Detenzione (Rif. DD 5897/2020 esecutiva dal 28.09.2020). Sulla base dei posti disponibili e dei requisiti utili ad ipotizzare un Progetto di inclusione, si effettua il colloquio conoscitivo del candidato utile per convalidare l’ipotesi progettuale e, in caso di adesione, si procede con l’inserimento. Le dimissioni devono essere stabilite concordemente tra il Responsabile della struttura ed il Servizio Sociale Professionale titolare del caso (P.O. Marginalità e Immigrazione). Possono essere ammesse, altresì a fruire delle suddette prestazioni anche persone residenti fuori del territorio comunale, previa intesa formale con il Comune di residenza dell’utente, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta. Il gestore non può rifiutare l’ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti che sono inseriti dai Servizi Sociali del Comune. I soggetti inseriti nella struttura possono permanervi per il periodo indicato dal provvedimento del Magistrato di Sorveglianza competente ovvero in assenza di specifica indicazione per un periodo massimo di 6 (sei mesi) eventualmente prorogabili di altri sei (sei mesi), previa richiesta del Servizio Sociale Professionale. In caso che sia necessario completare il progetto individuare, il Servizio Sociale Professionale può chiedere, con richiesta congruamente motivata, ulteriori proroghe. Su proposta motivata del gestore il limite dei 12 mesi può essere derogato con decisione della P.O. Marginalità e Immigrazione.
2) Accoglienza degli ospiti. Al momento dell’ingresso in struttura degli ospiti, gli operatori avranno cura:
a) di descrivere la logistica della struttura d’accoglienza, specificando le modalità di utilizzo dei servizi igienici, del servizio di lavanderia, di erogazione dei pasti; le regole della struttura e i suoi spazi. Illustrare e far firmare a ciascun ospite (per accettazione) il Regolamento sull’uso dei locali e sulle regole di convivenza;
b) di fornire la biancheria piana ed il necessario alla cura dell’igiene personale. Ad ogni ospite è assegnato un letto, un armadio e un comodino nella camere multiple (da 2 a 4 persone) delle due strutture.
3) Attività di pulizia e di sanificazione delle strutture. Il gestore deve eseguire la disinfestazione e la sanificazione degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature ivi presenti secondo le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e consentire l’avvio delle attività di accoglienza assicurando l’idoneità igienico - funzionale degli stessi, provvedendo alla sostituzione di suppellettili o attrezzature non idonee all’uso previsto dal presente capitolato. Il soggetto affidatario verifica quotidianamente lo stato di pulizia e di sanificazione dei locali di uso comune e
delle camere. Le suddette attività sono garantite sette giorni su sette. L’attività di sanificazione degli ambienti e degli arredi deve essere svolta a cadenza giornaliera.
a) Erogazione dei pasti. Il gestore deve erogare tre pasti giornalieri: colazione, pranzo e cena. I pasti sono serviti nei locali interni alla struttura di accoglienza appositamente adibiti e attrezzati secondo le normative vigenti in materia di somministrazione e consumazione
L’erogazione dei pasti si svolge nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento e di prevenzione del rischio da Covid-19.
4) Assistenza sanitaria e psicologica agli ospiti. Il soggetto affidatario avrà cura di garantire adeguata assistenza sanitaria e psicologica agli ospiti dal giorno dell’ingresso e per tutto il periodo di accoglienza, garantendo, a ciascuno, l’accesso alle prestazioni sanitarie di base e specialistiche presenti sul territorio nonché l’assistenza psicologica.
5) Progetto personalizzato di inclusione. Il soggetto affidatario deve predisporre, per ciascun ospite, il progetto personalizzato di inclusione concordato con il Servizio Sociale Professionale. Il Progetto, condiviso con i destinatari, deve prevedere una presa in carico globale e complessiva della persona, attraverso un sistema integrato d’interventi (in via esemplificativa: percorsi verso l’autonomia abitativa, orientamento e accompagnamento verso percorsi di formazione e lavoro, etc..). Esso deve prevedere, da parte dei beneficiari, una adesione alle azioni previste, con la conseguente adozione di comportamenti virtuosi.
Il soggetto affidatario deve erogare le prestazioni sopra riportate nel pieno rispetto delle normative vigenti che disciplinano le misure di contenimento del contagio dal virus Covid-19, avendo cura di predisporre i relativi piani di prevenzione e di protezione ed eventuali protocolli anti-contagio a tutela degli ospiti.
Art. 7 - Cartella Personale
Per ciascun ospite deve essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, nella quale dovrà essere raccolta tutta la documentazione ed i servizi erogati in suo favore. La cartella deve contenere, altresì, l’eventuale documentazione sanitaria prodotta dall’utente o dal servizio di riferimento in sede di verifica. Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s’impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico.
Art. 8 – Regolamento di Convivenza
Il soggetto affidatario deve predisporre il Regolamento di convivenza che disciplini il servizio erogato, i diritti ed i doveri degli ospiti con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza, ai compiti obbligatori e facoltativi che ogni ospite deve svolgere per il mantenimento della struttura al miglior livello qualitativo. Il regolamento deve essere tradotto nelle lingue di provenienza degli utenti o in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una delle lingue veicolari. La violazione di una delle norme previste nel regolamento comporta la sanzione comminata dal responsabile di struttura. Le sanzioni sono stabilite nel Regolamento di convivenza. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata. Il responsabile di struttura a seguito della reiterazione delle violazioni delle norme del regolamento o di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui può proporre al RUP della Direzione Servizi Sociali, l’allontanamento perpetuo dalla struttura. Il RUP, eventualmente sentito il responsabile di struttura e l’interessato decide se applicare o meno la sanzione o disporre in subordine l’allontanamento del soggetto dalla struttura.
Art. 9 - Figure professionali
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l’affidatario dovrà garantire almeno la presenza delle seguenti figure professionali:
Figure professionali |
n. 1 Coordinatore/Responsabile delle strutture (referente organizzativo del soggetto affidatario) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato |
n. 2 Educatori socio pedagogici/socio sanitari (di cui n.1 con funzioni di coordinamento) con competenze ed esperienze nella gestione dei servizi e degli interventi del presente capitolato |
n. 1 Psicologo/Psicoterapeuta con esperienze nella gestione dei servizi e degli interventi del presente capitolato |
Al soggetto affidatario è richiesto di:
1. garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato;
2. garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali.
3. garantire la reperibilità notturna esterna di almeno un operatore per tutta la durata del servizio
Il soggetto affidatario dovrà garantire con costi a proprio carico attività di formazione dedicata in linea con le finalità e gli obiettivi prioritari del servizio e del sistema territoriale dei servizi.
Il numero e la presenza degli operatori adibiti a tutti i servizi devono essere adeguati in rapporto alle caratteristiche delle strutture di accoglienza, alle caratteristiche ed al numero degli ospiti.
Devono essere assicurate le necessarie forme di flessibilità nell’assetto organizzativo e nell’impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie di ospiti presenti nelle strutture.
A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto è richiesta la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto.
Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, disponibilità al lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche dell’utenza specifica, capacità di porsi in relazione con gli utenti secondo una relazione di aiuto, capacità di muoversi all’interno di una rete territoriale.
In caso di assenza a qualunque titolo, degli operatori, anche temporanea o di breve durata, il gestore deve assicurarne la sostituzione in maniera tempestiva, con personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti.
Art. 10 - Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento
Il corrispettivo riconosciuto all’aggiudicatario, sotto forma di retta giornaliera per ciascun ospite accolto, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 26,85 (euro ventisei/85) pro-capite pro-die. Il valore complessivo massimo del servizio, per l’intera durata dell’appalto di cui al presente Capitolato, è di € 746.779,05 IVA esclusa.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all’attività oggetto dell’appalto, in sede di presentazione dell’offerta economica. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l’appaltatore si
intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all’utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti.
La fatturazione delle prestazioni avverrà a cadenza mensile a seguito della verifica da parte direttore dell’esecuzione del contratto della esecuzione del servizio richiesto, in ragione delle prestazioni effettivamente erogate, fatti salvi n. 4 posti della struttura destinati a detenuti in permesso premio per i quali si procederà al riconoscimento della retta vuoto per pieno.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Alla fattura, l’aggiudicatario deve allegare un prospetto con l’elenco dei beneficiari e del dettaglio delle prestazioni rese a ciascuno.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
• Codice Cig
• Numero dell’impegno o degli impegni;
• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
• Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.
Art. 11 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia
Le modifiche alla durata ovvero all’ammontare delle prestazioni previste dal contratto, in corso di validità dello stesso, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, potranno essere autorizzate dal R.U.P., su richiesta motivata del direttore dell’esecuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
1. (opzione di aumento delle prestazioni) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario incrementare i servizi di cui al presente capitolato, agli stessi patti e condizioni determinate in sede di aggiudicazione e senza altre modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto. Il valore dell’incremento delle prestazioni richiesto non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo del 30 per cento dell’importo contrattuale iniziale di € 158.764,05 IVA esclusa. Tale importo è computato ai fini della determinazione del valore globale dell’appalto;
2. (quinto d’obbligo) qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese, fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze imprevedibili e sopravvenute che consentono alla stazione appaltante lo “jus variandi” ossia il potere di modificare unilateralmente il rapporto contrattuale possono ricondursi all’aumento del numero di beneficiari del servizio in ragione di nuovi che determinano un incremento delle prestazioni non facilmente
programmabile. Tale prestazione aggiuntiva non è computata ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto sottraendosi, di conseguenza, alla previsione di cui all’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent. N. 284 del 10/0272020);
3. (proroga tecnica) la durata del contratto potrà essere estesa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, per un periodo massimo di quattro mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore stimato di tale proroga tecnica è pari ad € 58.801,50.
Sono escluse altre opzioni di rinnovo/prosecuzione del contratto.
Sono altresì escluse clausole di revisione dei prezzi per l’intero periodo di validità del contratto.
Art. 12 - Report attività svolte
Ai fini del controllo e della verifica delle prestazioni rese, il soggetto aggiudicatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, a cadenza semestrale e comunque ogni qual volta richiesto dal RUP/direttore dell’esecuzione, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, un report dell’attività svolta in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:
1) i dati relativi agli utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento
2) in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano la migliore valutazione dell’intervento.
Nel report dovrà essere sviluppata un’analisi sull’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento.
Art. 13 – Controlli
La Direzione Servizi Sociali può effettuare controlli e sopralluoghi con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall’aggiudicatario rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro e il rispetto di quanto contenuto nella proposta tecnica offerta in sede di gara. In questo caso il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire al personale incaricato dei controlli, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d’interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Per ciascuna verifica è redatto apposito verbale a firma del rappresentante del soggetto gestore e del direttore d’esecuzione.
Analogamente la Direzione Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.
Articolo 14 - Debiti informativi
Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il Gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente capitolato e nelle disposizioni del RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto. Pertanto, il soggetto aggiudicatario si obbliga a:
a) informatizzare, con propri applicativi, quanto disposto nel presente capitolato;
b) trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
c) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri;
d) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica necessaria all'attività di informatizzazione;
Art. 15 – Sospensione delle prestazioni
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione stessa, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica, ovvero per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di blocco totale delle attività determinato da disposizioni governative). Qualora la sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.
Art. 16 - Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario si obbliga:
a) a tenere indenne il Comune di Firenze da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
b) a rispettare gli standard qualitativi del servizio;
c) ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato con diligenza;
d) a comunicare al Comune, su richiesta del RUP, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
e) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato;
f) ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del comportamento dei dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato.
Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali che risultassero causati per responsabilità dell’aggiudicatario medesimo o dei beneficiari del servizio, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretto espletamento dei servizi di cui al presente capitolato e/o utilizzo dei beni mobili e immobili assegnati. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.
Art. 17 - Personale
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, l’aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate all’art. 9 secondo l’inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell’aggiudicatario.
Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’affidatario, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si impegna, nell’esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell’erogazione del servizio dal precedente appaltatore.
In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
L’aggiudicatario è tenuto a fornire all’Amministrazione comunale, prima dell’avvio del servizio, l’elenco del personale diviso per qualifica, secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta.
L’affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell’ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l’Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 18 – Trattamento dei dati personali
Il soggetto affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.
Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
Art. 19 – Responsabilità in materia di sicurezza
Il gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.
Il gestore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.
Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il Comune è pertanto esonerato:
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.
Art. 20 - Polizze assicurative
Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il
servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze e di ogni indennizzo.
In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza:
1. deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
2. deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
3. deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
4. deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
5. devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
6. deve essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
7. deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii.;
8. deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.
Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
Il gestore deve stipulare le polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.
Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.
Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta del Comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche.
Art. 21 - Comunicazioni
Il soggetto affidatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al
soggetto affidatario, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L’affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.
Art. 22 – Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Comune e quello del gestore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico del Comune, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 23 – Esecuzione anticipata del contratto.
Nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e della relativa stipula del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione 11/09/2020 n. 120, l’esecuzione anticipata del contratto. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.
Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 36 mesi
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
Art. 24 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”.
Art. 25 – Protocollo di legalità. Dichiarazioni del Gestore
In virtù dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l’affidatario si impegna:
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
Art. 26 – Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali
I servizi oggetto del contratto devono essere eseguiti secondo le modalità nella stessa indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente contratto, il comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l’inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al gestore inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza
INADEMPIENZA | PENALITÀ in euro | |
Mancata predisposizione del regolamento e/o del patto di convivenza | € | 300,00 |
Mancata predisposizione della cartella personale degli ospiti | € | 200,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di personale (per ogni violazione) | € | 500,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di privacy (per ogni violazione) | € | 500,00 |
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (per ogni violazione) | € | 500,00 |
Mancato stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione (per ogni giorno di ritardo) | € 500,00 |
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto, oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.
Art. 27 – Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa
Il Comune di Firenze intenderà risolto di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e dell’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021.
b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
1. la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze.
g) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
h) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
i) Xxx confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
j) Xxx confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
k) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
l) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
m) Quando l’ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell’importo complessivo del contratto.
n) Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del Codice.
o) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
p) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall’art. 105 del Codice;
q) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
r) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto qualora nominato accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell’esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il RUP.
Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Art. 28 – Recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.
Art. 29 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Il comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del gestore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il contratto.
Art. 30 – Assoggettamenti fiscali
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.
Art. 31 - Cessione del credito.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Art. 32 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 33 - Definizione delle controversie
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art.120 del citato D. Lgs. Ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 34 - Norme transitorie e finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ai regolamenti vigenti in materia ed alle disposizioni contenute nel Codice civile.
Il Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXX XXXXXXXX 28.03.2022
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