SCRITTURA PRIVATA
ALL. A
SCRITTURA PRIVATA
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ALBERONE SITO IN CENTO (FE), FRAZ. XXXXXXXX, PER LA DURATA DI 9 (NOVE) ANNI A DECORRERE DAL 1°.01.2020
Con la presente scrittura privata redatta tra:
l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato ad Arezzo il 30/05/1962, C.F. MGNFRZ62E30A390Z, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio del Comune di Cento, che agisce ed interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse di tale Ente, che rappresenta e per il quale è competente a stipulare i contratti di cui l’Ente stesso è parte ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 65 del Regolamento Contratti ed in esecuzione della determinazione dirigenziale numero ........... in data ..................., domiciliato per la sua carica presso la sede provvisoria della Residenza Municipale del Comune di Cento, Palazzo Piombini, sita in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxx (XX)
e
il sig. …………………………………..………….. / la sig.ra ………………...........................................
nato/a a .............................................., il ....................., C.F ,
il quale/la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente / Legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell’associazione/società
……………............................................................................................................, con sede legale in
……………...................................... (....), via …………………………….................. n. ............, C.F.
e/o Partita IVA ………………………..…………., PEC ,
di seguito denominato “gestore” o “appaltatore”;
Con la presente scrittura privata a valersi a tutti gli effetti di legge tra le parti, le medesime
PREMETTONO CHE:
- l’appalto sinteticamente denominato “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ALBERONE SITO IN CENTO (FE), FRAZ. XXXXXXXX, PER LA DURATA DI 9 (NOVE) ANNI A DECORRERE DAL 1°.01.2020” è stato
definitivamente aggiudicato con determinazione dirigenziale n................. in data ,
esecutiva ai sensi di legge, cui espressamente si rimanda per tutte le informazioni ed i dati relativi alla procedura di gara esperita dalla Centrale Unica di Commitenza (C.U.C.) dell’Unione cui appartiene il Comune di Cento (Unione Alto Ferrarese), ai fini dell’affidamento del servizio de quo;
- il responsabile del procedimento del suddetto servizio, dott./arch. ........................ ha attestato, con dichiarazione in data …………….., acquisita al protocollo dell’Ente in data …………, al n.
………….., che la suddetta determinazione dirigenziale, n. …………, in data ……….., è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’affidatario e che sussistono tutte le condizioni per la stipula del contratto, come previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non è necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo inferiore a 150.000 euro come stabilito dall’articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- il dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio del Comune di Cento, Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nonché RUP del procedimento, con nota prot. n. …............ del …..............., ai
sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013, ha attestato l’assenza di incompatibilità e conflitti di interesse con l’appaltatore.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite e generalizzate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE E OGGETTO
1.1 PREMESSE
Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
1.2 OGGETTO
L’oggetto dell’affidamento, da parte del proprietario committente Comune di Cento ed a favore dell’appaltatore affidatario associazione/società …………………………………………, concerne il servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale di Alberone, sito in Xxxxx (XX), xxxx. Xxxxxxxx, tra Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, costituito dai seguenti spazi:
- campo da calcio;
- campo da allenamento;
- piazzola cementata ex campo da tennis;
- spogliatoi;
- sala polivalente / padiglione sportivo e annesso fabbricato servizi;
il tutto identificato catastalmente al foglio 11, mappali 542 e 264, per un totale di mq 12.390 circa, come da allegata planimetria (All. 1).
La gestione comprende la conduzione - in tutti i suoi aspetti – del sopraddetto impianto e l'uso del medesimo per le attività proprie effettuate dal gestore, nonché l’espletamento dei seguenti incombenti:
1) attività di avviamento allo sport e attività sportiva amatoriale, giovanile e/o dilettantistica.
Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5, il gestore potrà utilizzare l’intero impianto sportivo - compresa la sala polivalente ivi presente - anche per l'organizzazione di attività extrasportive, attività specifiche rivolte al territorio - anche in rete o in collaborazione con altre istituzioni/associazioni/enti - di tipo culturale, educativo, aggregativo, ludico-ricreativo, benefico, purché:
- compatibili con gli obiettivi promozionali/turistici del Comune di Cento, con l’impianto stesso e la sua destinazione d’uso e con quanto previsto dal presente affidamento;
- previamente indicate in sede di gara all’interno del progetto di gestione;
- in ogni caso, previa autorizzazione scritta dell’Ente;
2) attività di pulizia, custodia, ricezione utenza e manutenzione ordinaria come meglio specificate al successivo art. 7.3. Tra queste in particolare:
2a) manutenzione manto erboso:
interventi contro le piante parassite, cura delle malattie crittogamiche, lotta contro i parassiti animali, rinterro, risemina. Sono comunque compresi tra gli obblighi del soggetto gestore gli interventi che si rendono necessari al termine di ciascuna stagione sportiva;
3) svolgimento a carico e spese del gestore delle attività e/o eventuali migliorie indicate dal medesimo nell’offerta tecnica qualitativa presentata in sede di gara.
(in caso di opere migliorative o comunque migliorie offerte dal gestore in sede di gara)
Si allegano al presente il Computo Metrico Estimativo delle migliorie offerte e la polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei suddetti lavori, di importo pari al 10% di
quanto quantificato nel Computo Metrico Estimativo delle migliorie offerte.
Le opere migliorative offerte e fornite dall’appaltatore entreranno a far parte integrante dell’impianto sportivo comunale di Alberone e, pertanto, del patrimonio comunale, senza che il gestore possa in alcun modo, anche alla scadenza dell’affidamento o in un momento successivo, avanzare richieste di restituzione o di rimborso o di indennizzo o di aumento del corrispettivo pattuito.
2. DURATA
L’affidamento del servizio di cui trattasi ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dal 1°.01.2020 e con scadenza al 31.12.2028.
È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
3. OSSERVANZA NORME GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA
Il gestore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi in oggetto. In particolare é tenuto ad osservare le apposite e vigenti norme concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive ed ogni altra disposizione o norma eventualmente impartita dalle Autorità preposte alla sicurezza ed alla salute.
4. DIVIETO DI SUBAPPALTO E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
È fatto divieto al gestore di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione dei servizi oggetto del presente affidamento, ovvero di concedere in uso l’impianto sportivo a terzi senza preventiva autorizzazione comunale. È parimenti vietato l'uso dell’impianto da parte di persone estranee al gestore, anche se in accordo con il gestore, senza preventiva autorizzazione comunale.
Non potranno, inoltre, essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti oggetto dell’affidamento, senza specifica e preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di innovazioni e/o modificazioni da apportare all’impianto ai fini dell'ottenimento dell'omologazione sportiva.
Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da parte dei competenti Uffici Comunali.
5. ATTIVITA’ SVOLTE NELL’IMPIANTO ED UTILIZZO DELLO STESSO
Gli orari di apertura ed il calendario delle attività dell’impianto in oggetto sono presentati dal gestore, entro il 31 luglio di ogni anno, all'Ente comunale, e da questo approvati entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione. In mancanza di approvazione da parte del Comune entro il predetto termine, gli orari di apertura ed il calendario delle attività diverranno operativi per silenzio-assenso, al fine di consentire al gestore il regolare inizio e svolgimento dell’attività sportiva e di avviamento allo sport nell’ambito della propria programmazione ed in funzione dei calendari di gara della federazione sportiva di appartenenza.
5.1 RISERVE DI UTILIZZO DEL COMUNE PER L’INTERO IMPIANTO SPORTIVO
Nell'ambito degli spazi e degli orari appositamente concessi al gestore - relativamente al campo sportivo, alla sala polivalente ed a tutte le strutture e locali annessi e connessi (servizi, spogliatoi, ecc.) - il Comune si riserva l’utilizzo e la completa disponibilità degli stessi per iniziative e/o manifestazioni proprie o patrocinate dalla medesima Amministrazione, fino ad un massimo di 12 giornate l’anno, senza oneri a carico dell’Ente e previo preavviso al gestore di almeno sette giorni rispetto alla data di inizio delle attività o dell’iniziativa o manifestazione. In tali occasioni il gestore è esonerato da tutte le responsabilità civili e penali derivanti da tale utilizzo.
All’appaltatore è concessa la possibilità di utilizzare in autonomia l’impianto in eventuali spazi di orari vacanti, previa comunicazione all’Ufficio Sport e fatte salve le priorità di un eventuale utilizzo dell’impianto nei medesimi giorni ed orari da parte dell’Amministrazione Comunale, in rapporto alla programmazione di quest’ultima di attività, manifestazioni o iniziative di vario genere e come precisato nei due periodi precedenti.
5.2 RISERVE DI UTILIZZO SALA POLIVALENTE
Il Comune si riserva inoltre la completa disponibilità della sala polivalente (con annessi servizi, locali, ecc.), senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa in merito, per l’utilizzo della stessa in orario pomeridiano e serale da parte dell’Associazione culturale Grande Albero di Alberone e da parte della Consulta Civica di Alberone.
5.3 UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DIVERSI DAL GESTORE
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.2, qualora il gestore non utilizzi interamente (come spazi ed orari) la sala polivalente (con annessi servizi, locali, ecc.) per le proprie attività, e qualora altre società o associazioni sportive, o di tipo culturale, educativo, aggregativo, ludico- ricreativo, benefico, manifestino al gestore o al Comune l’interesse all’utilizzo della stessa, per attività/manifestazioni/eventi valutati rilevanti o di pubblico interesse o comunque meritevoli di attenzione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, il gestore potrà concedere a tali soggetti l’utilizzo richiesto, previo, in ogni caso e tassativamente, accordo scritto con l’Amministrazione comunale od autorizzazione scritta di tale Ente.
5.4 UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DIVERSI DAL GESTORE
Fatte salve le riserve di utilizzo di cui sopra, qualora il gestore non utilizzi interamente (come spazi ed orari) il campo sportivo (con annessi servizi, spogliatoi, ecc.) per le proprie attività, e qualora altre società o associazioni sportive, o di tipo culturale, educativo, aggregativo, ludico-ricreativo, benefico, manifestino al gestore o al Comune l’interesse all’utilizzo dello stesso, per attività, manifestazioni, iniziative, eventi valutati rilevanti o di pubblico interesse o comunque meritevoli di attenzione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, il gestore potrà concedere a tali soggetti l’utilizzo richiesto, previo, in ogni caso e tassativamente, accordo scritto con l’Amministrazione comunale od autorizzazione scritta di tale Ente.
6. CASI PARTICOLARI DI IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
6.1 IMPRATICABILITA’ TERRENO DI GIOCO PER ALLENAMENTI
Limitatamente agli allenamenti ed attività similari, lo stato di eventuale impraticabilità del terreno di gioco e/o l'opportunità di preservazione del medesimo in caso, ad esempio, di fondo particolarmente allentato od altra fondata causa, é stabilito dal gestore - previo preavviso al competente Servizio comunale - che ha quindi la facoltà di sospendere le attività medesime o di dirottarle - ove possibile – su eventuali spazi sussidiari e alternativi al terreno di gioco principale.
E’ di totale responsabilità dell’Amministrazione Comunale la decisione sulla chiusura anticipata dell’impianto, qualora lo stesso non sia in uso al gestore per il periodo oggetto dell’impraticabilità.
6.2 IMPRATICABILITA’ TERRENO DI GIOCO PER PARTITE
Ove previsto dai regolamenti di gioco, è il direttore di gara a stabilire se sussistono o meno le condizioni di praticabilità del terreno per effettuare la partita. Ove nulla sia previsto dai regolamenti di gioco e ove si ritenga che sussistano gli stessi motivi di cui al precedente art. 6.1, il gestore può proporre anticipatamente al Comune la chiusura parziale o totale dell'impianto.
E’ di totale responsabilità dell’Amministrazione Comunale la decisione sulla chiusura anticipata dell’impianto, qualora lo stesso non sia in uso al gestore per il periodo oggetto dell’impraticabilità.
6.3 CHIUSURA IMPIANTO
Il responsabile della gestione di cui al successivo art. 7.2.1 può inoltre proporre al Comune le possibilità massime di sfruttamento del/i campo/i in erba naturale nonché la chiusura di quest'ultimo/i a fine stagione sportiva per gli opportuni interventi di manutenzione stagionale del manto erboso. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione comunale concedere l’autorizzazione alla
chiusura dell’impianto. Per quanto concerne lo sfruttamento e l'impraticabilità dei terreni di gioco, il Comune, verificate le esigenze complessive, é libero di aderire o meno alle proposte del gestore, adeguandovi la propria azione.
7. ONERI A CARICO DEL GESTORE
7.1 PRESTAZIONI E UTENZE/CONSUMI
Tutte le prestazioni oggetto della presente gestione sono da considerarsi ad ogni effetto prestazioni di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dall’appaltatore nel corso della gestione, salvo eventi di caso fortuito o forza maggiore o salvo cause oggettivamente non imputabili al soggetto gestore.
Sono da intendersi quali utenze, relativamente all’impianto oggetto di gestione: luce, acqua, utenza telefonica, tassa sui rifiuti e ogni altro onere/imposta/tariffa collegata all’utilizzo dell’impianto, le quali dovranno essere intestate al gestore che ne sosterrà completamente i costi. Restano invece a carico del Comune i pagamenti per le utenze del gas per riscaldamento e raffrescamento, in quanto oggetto di gestione esterna da parte del soggetto affidatario del “Servizio energia” per conto del Comune.
Qualora l’Amministrazione comunale ritenga necessario e maggiormente conveniente, successivamente e nel corso del presente affidamento, intestare a proprio carico una o più utenze, sarà possibile procedere alla voltura dei relativi contatori.
In tal caso verrà conseguentemente ricalcolato il corrispettivo a favore del gestore/appaltatore, diminuendolo proporzionalmente ai costi delle utenze delle quali si farà carico il Comune di Cento.
7.2 FUNZIONI
Ai fini del corretto svolgimento delle attività sportive così come programmate ed organizzate dal gestore, è affidato al medesimo l’espletamento delle seguenti funzioni e servizi:
7.2.1.RESPONSABILE DELLA GESTIONE: é la figura che coordina l'insieme degli aspetti tecnico- organizzativi della conduzione dell'impianto, nonché dell'organizzazione delle proprie attività sportive, avendo come obiettivo finale il soddisfacimento dell'utenza nell'osservanza delle norme vigenti.
Il responsabile della gestione dovrà vigilare affinché, ai sensi dell’art. 1, c. 1, della L.R. n. 8 del 31/05/2017, i corsi e le attività motorie e sportive tenuti a fronte del pagamento, da parte dell’utenza, di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, siano svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
Il responsabile della gestione predispone opportuni controlli al fine di verificare e garantire la pulizia, il corretto funzionamento, la fruibilità, funzionalità e sicurezza dell'impianto. Nominativo e recapito telefonico di detto responsabile sono comunicati all’Ufficio Tecnico comunale al momento della stipula del contratto.
7.2.2. PRONTO SOCCORSO: Un presidio di pronto soccorso deve essere assicurato individuando ed attrezzando opportunamente un locale posto all'interno dell'impianto con l’attrezzatura necessaria prevista dalla normativa vigente.
Il presidio deve essere mantenuto dal soggetto gestore in perfetta efficienza, sia per quanto attiene all'integrità e alla scadenza dei farmaci e del materiale di medicazione, sia per quanto attiene all'efficienza e alla funzionalità della strumentazione e della attrezzatura, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare deve essere garantita la presenza e la funzionalità di un dispositivo DAE ai sensi del
D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012. A tal fine è necessaria la nomina di un responsabile che verrà comunicata al Comune di Cento in sede di stipula contrattuale o di consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, come previsto dal successivo art. 14.
7.3 PULIZIA, CUSTODIA, RICEZIONE UTENZA E MANUTENZIONE
PULIZIA: la tipologia e la frequenza degli interventi di pulizia devono essere così articolati:
interventi giornalieri:
- scopatura, lavaggio e sanificazione servizi (spogliatoi, docce, wc), comprese le superfici lavabili orizzontali e verticali;
- scopatura e lavaggio pavimenti in genere;
- trasporto al punto di raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti;
- sostituzione (se necessaria) dei materiali di consumo nei servizi igienici;
- pulizia e/o lavaggio di tappeti e zerbini.
interventi settimanali:
- cura manto erboso e pulizia delle aree adiacenti al campo da gioco;
- pulitura pozzetti di scarico;
- dirazzolatura soffitti delle strutture edili;
- spolveratura ad umido arredo;
- spolveratura ad umido attrezzatura sportiva e tecnica;
- pulitura corpi illuminanti e dispositivi elettrici in genere;
- pulitura infissi interni ed esterni;
- pulitura vetri e lucernari.
CUSTODIA/RICEZIONE UTENZA: il gestore dovrà provvedere alla custodia dell'intero impianto, alla consegna dei locali, alla predisposizione delle attrezzature in dotazione all'impianto, alla segnatura e alla predisposizione del campo di gara per le attività in programma. Dovrà altresì garantire almeno una unità presente nell’impianto per tutto l'orario di apertura dello stesso, anche in caso di utilizzo da parte di altri gruppi sportivi.
MANUTENZIONE ORDINARIA: sono di unica responsabilità, cura e spese del soggetto gestore i seguenti interventi e comunque tutti quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria:
Interventi di riparazione elementare di:
- impianti idro-sanitario (diffusori docce, rubinetterie, scarichi,) e di trattamento dell'aria, elettrico (corpi illuminanti, interruttori), saracinesche e infissi, e più precisamente, tutte le operazioni attuabili con l’attrezzatura in possesso del gestore. Per interventi che, pur essendo di manutenzione ordinaria, richiedono l’utilizzo di strumentazione più complessa di cui il gestore non dispone, potrà essere richiesto l’intervento del Servizio Manutenzioni del Comune di Cento. In tali casi è sempre e comunque a carico del gestore l’acquisto o la fornitura del materiale necessario (lampade, riflettori, plafoniere, ecc ) e di impianti tecnologici (igienizzazione e sanificazione ai sensi di legge). Laddove invece, in tali casi, il Servizio Manutenzioni del Comune di Cento non sia in grado di risolvere il problema, per vari motivi e ad insindacabile giudizio del predetto Servizio Manutenzioni, sarà il gestore, a sua cura e spese, a dover far intervenire un tecnico esterno competente o una ditta esterna competente a provvedere;
- arredi ed infissi interni ed esterni (vetri, maniglie, serrature, ecc.);
- recinzioni interne ed esterne;
- attrezzature sportive (rete, panchine allenatori, ecc.);
- macchine ed attrezzi di lavoro (particolari di ricambio, es. macchina rasaerba);
Manutenzione preventiva:
interventi elementari aventi lo scopo di mantenere in efficienza e conformi alle normative vigenti le varie componenti dell'impianto sportivo, al fine di garantire nel tempo un sufficiente grado di efficienza ed affidabilità. Rientrano in tali interventi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: trattamento di sanificazione dei campi in erba artificiale nel rispetto delle tempistiche, modalità e condizioni previste dal vigente Regolamento in materia; controllo impianto di emergenza, di rilevazione antincendio/evacuazione ed estintori (soggetti a controllo semestrale), porte REI e porte antipanico (soggetti a controllo semestrale), lampade di emergenza (soggette a controllo semestrale); verifica ed eventuale reintegro delle dotazioni di pronto-soccorso (tra le quali i DAE); manovra di tutte le valvole e saracinesche, sostituzione dei particolari di consumo, lubrificazione
dei meccanismi, pulizia fosse settiche.
Imbiancatura e coloritura:
- imbiancatura generale dell'interno dei servizi;
- coloritura (ove prevista) di infissi, sponde, parti in legno e/o metallo, ecc.
Le tinteggiature sono di norma da effettuarsi al termine di ogni singola stagione sportiva, previa verifica con il competente Ufficio Comunale delle aree per le quali si rende opportuno l'intervento.
Per le modalità ed i tempi di esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione il gestore si attiene alle disposizioni appositamente impartite dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Il gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto sportivo in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all’Ente proprietario, al termine dell’affidamento, in perfetto stato di funzionalità.
Il gestore è tenuto a redigere un report annuale delle attività di manutenzione ordinaria eseguite, che dovrà essere trasmesso all’Ufficio Tecnico Comunale al termine di ciascuna stagione sportiva e comunque entro il 31 agosto di ogni anno.
Al fine di assicurare al Comune di Cento la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto, il gestore dovrà permettere e agevolare periodiche visite da parte dei tecnici, funzionari ed appositi incaricati del Comune. Qualora questi ultimi ravvisino la necessità di effettuare interventi manutentivi a carico del gestore, l'Amministrazione Comunale disporrà prescrizioni scritte all’affidatario con scadenze ben determinate per l'esecuzione degli stessi e qualora il gestore non provveda nei tempi stabiliti, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente all’effettuazione degli interventi richiedendo poi successivamente il relativo rimborso spese al gestore.
7.4 PERSONALE E SICUREZZA
Il gestore assolve con personale proprio a tutte le attività, mansioni, funzioni, servizi e obblighi previsti dall’affidamento del servizio e specificati nel presente contratto.
In sede di stipula del contratto, il gestore comunica al Comune il nominativo del responsabile della gestione, quale responsabile delle attività, mansioni, funzioni, servizi e obblighi nel loro complesso e dei rapporti oggetto dell’affidamento de quo e come individuato al precedente art. 7.2.1.
Il gestore é in ogni caso responsabile per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi affidati e per il suo operato, nonché per gli eventuali danni procurati dal personale a terzi o a beni di proprietà di terzi o di proprietà comunale in dipendenza dei servizi prestati, esonerando e manlevando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale.
Il gestore si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, del proprio personale designato per la vigilanza e la custodia.
Il gestore è tenuto pertanto ad assicurare il personale che svolge le attività all’interno dell’impianto.
Il gestore dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e nel D.M. 18/03/1996, come modificato ed integrato dal D.M. 06/06/2005. In particolare dovrà:
1) effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione del documento di valutazione degli stessi (DVR);
2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
3) approntare il piano di emergenza, procedere alla nomina degli addetti alla gestione emergenza e garantire la presenza di tali soggetti all’interno dell’impianto;
Il gestore dovrà consegnare al Comune di Cento, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, copia del DVR e del piano di emergenza approntati, degli atti di designazione e nomina del R.S.P.P. e degli addetti alla gestione emergenza. In mancanza di presentazione di tale documentazione entro il termine anzidetto, il Comune si riserva la possibilità di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere e relativo successivo inadempimento del soggetto gestore intimato.
7.5 UTENZA TELEFONICA
Laddove il gestore intenda avvalersi ed utilizzare un’utenza telefonica fissa, sarà lui a provvedere a sua cura e spese a tutto quanto necessario a tal fine (installazione impianto ed apparecchio telefonico, allacciamento ed intestazione della relativa utenza, spese di manutenzione, ecc.).
7.6 INFORMAZIONI ALL'UTENZA
Il gestore è tenuto ad esporre all’interno ed all’esterno dei locali dell’impianto, con adeguato anticipo per l’utenza, gli orari di apertura dell’impianto ed i calendari di attività di volta in volta (per ogni stagione sportiva) predisposti e così come concordati con i competenti organi dell'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 5.
Il gestore è tenuto altresì ad esporre all’interno ed all’esterno dei locali dell’impianto, con adeguato anticipo laddove ciò sia possibile, avvisi di eventuali sospensioni, interruzioni delle attività e/o chiusura dell’impianto. Il gestore garantisce all'utenza tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, come sancito dalle vigenti normative.
Il gestore è tenuto infine ad utilizzare sempre la dizione "Comune di Cento" in evidenza su manifesti, locandine, depliant, volantini ed altro materiale utilizzato per la pubblicizzazione e divulgazione delle attività sportive in programma e da svolgersi.
7.7 ASSICURAZIONE
Il gestore risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all’attività di gestione e del comportamento anche omissivo del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere l’Amministrazione comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi, eventualmente arrecati durante o per effetto della gestione del servizio.
L’affidatario è responsabile dei danni arrecati a terzi o a beni di proprietà di terzi, come anche di danni arrecati all’impianto comunale de quo, durante o in conseguenza delle attività, mansioni, funzioni, servizi e obblighi espletati nell’esercizio della gestione dell’impianto, o ancora in conseguenza di omissioni o inadempimenti rispetto agli obblighi a cui è contrattualmente o normativamente tenuto.
L’Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione dell’affidatario.
Il gestore dispone di idonee coperture assicurative in relazione alle attività tutte oggetto di affidamento e previste nel progetto/servizio, come di seguito meglio specificato:
1) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera stipulata con primaria Compagnia assicuratrice e con le seguenti principali caratteristiche:
• massimali così specificati:
RCT – con massimale unico minimo di € 1.500.000,00 per sinistro/persona/cosa;
RCO - con massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro ed € 500.000,00 per persona;
▪ copertura di tutte le attività svolte dall’appaltatore comprese attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso.
In caso di mancato o ritardato adempimento dell'assicurazione o nel caso in cui il danno da risarcire, o parte di esso, ecceda i massimali sopra indicati, risponderà direttamente, esclusivamente ed interamente il gestore, così come per eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze. Il Comune di Cento assume in tali casi la qualifica di soggetto terzo.
2) Copertura contro il rischio Incendio - Rischio Locativo
Tale copertura è a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare ai fabbricati, strutture e impianti in uso al gestore ed alle cose e beni custoditi all'interno degli stessi e di proprietà del
Comune di Cento e/o di terzi, in dipendenza della attività oggetto del presente contratto ed affidate all’appaltatore, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Cento.
Tali polizze sono operanti per tutta la durata del presente contratto, prevedono e coprono ogni rischio e danno che discende dalla gestione o comunque ad essa collegato o connesso, sollevando l’Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza del presente affidamento.
Considerato che la mancata presentazione delle polizze richieste e come sopra dettagliate è condizione sine qua non per la sottoscrizione del presente contratto, l’Amministrazione Comunale dichiara di aver verificato la sussistenza dei contratti/polizze di assicurazione sopra indicati, ricevendone una copia da parte del gestore.
L'esistenza, la validità ed efficacia delle polizza assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale e, pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto.
Con cadenza annuale dovrà essere inviata dal gestore all’Ufficio Tecnico Comunale copia della quietanza dei pagamenti dei premi assicurativi, pena la risoluzione del contratto.
In caso di disdetta della/e polizza/e per qualsiasi motivo, il gestore si impegna a darne comunicazione scritta al Comune di Cento entro il giorno successivo a quello dell’intervenuta disdetta.
L’appaltatore è tenuto a prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte delle Società e sostenitori ospiti in caso di gare.
Il gestore non risponde, tuttavia, di alcun danno che possa derivare a persone o a cose durante allenamenti, gare, manifestazioni o altra qualsiasi iniziativa o evento ed arrecati da altre società o associazioni o sostenitori ospiti, in quanto è obbligo di tali soggetti utilizzatori dei locali provvedere all’assicurazione dei propri associati e/o tesserati per le rispettive prestazioni sportive. L’affidatario si impegna a verificare che i soggetti terzi (associazioni, gruppi o altri) che utilizzano l’impianto, siano coperti da adeguate polizze assicurative (RCT/RCO ed infortuni).
Il gestore o la società, associazione o sostenitore ospite responsabile di eventuali danni ai beni comunali deve provvedere alla riparazione o sostituzione degli stessi secondo le direttive disposte dall’Ufficio Tecnico comunale.
In quest'ultimo caso la riparazione può essere sostituita dal risarcimento pecuniario del danno arrecato nella misura stimata dal competente Ufficio Comunale (comprensiva di materiali e manodopera), da versarsi da parte del soggetto responsabile del danno al Tesoriere Comunale o, in alternativa, al gestore, nel caso in cui sia quest’ultimo a provvedere alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato. Ai fini dei principi del risparmio energetico e del risparmio di beni di utilità generale, disponibili in quantità non illimitate, si considerano danni anche gli eventuali sprechi di acqua (docce ecc.) o di altri beni di consumo, dovuti ad incuria degli utenti od a scarsa vigilanza da parte del gestore.
Il gestore dovrà segnalare immediatamente all’Amministrazione Comunale i danni arrecati agli impianti ed alle strutture da parte degli utilizzatori esterni sopra indicati (altre società o associazioni o sostenitori ospiti) e, comunque, non oltre il giorno successivo al verificarsi dell’evento dannoso. Il gestore è unicamente responsabile, in tal modo sollevando e manlevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito, in caso di accesso all’impianto di un numero di fruitori superiore alla capienza massima consentita per la manifestazione.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti al materiale o ai beni o alle attrezzature di proprietà del gestore custoditi nell'immobile/impianto.
7.8 EVENTI APERTI AL PUBBLICO
Il gestore dovrà assicurare l’allestimento dell’impianto per il regolare svolgimento delle gare agonistiche e per tutte le manifestazioni che prevedono la presenza di pubblico.
8. ONERI A CARICO DEL COMUNE
8.1 SPESE
Sono a carico dell'Amministrazione Comunale esclusivamente le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature.
E’ fatto salvo, in materia di spese a carico dell’Ente comunale, quanto previsto al precedente art.
7.1 a cui si rimanda, in punto all’eventuale voltura di parte delle utenze.
8.2 ROTTURE GRAVI
Qualora si verifichino rotture gravi all'impianto elettrico o termo-idraulico o altri danni che comportino la necessità di riparazioni straordinarie urgenti, onde evitare la temporanea chiusura degli impianti o l'ulteriore aggravamento della situazione, il gestore dovrà segnalare con rapporto scritto all'Amministrazione Comunale tali necessità ed esigenze, e quest'ultima dovrà attivarsi al più presto al fine di intervenire con le misure idonee.
8.3 ASSICURAZIONE
Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei rischi di RCT per eventuali danni imputabili esclusivamente e direttamente alla struttura, agli impianti e alle attrezzature presenti all’interno dell’impianto.
E' fatta salva l'eventuale rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti del gestore in caso di xxxxx conseguenti ad inadempienze conduttive e/o manutentive di competenza di quest'ultimo.
9. RILEVAZIONE DEL CARICO D’USO
È prevista una rilevazione semestrale ed articolata del carico d’uso dell’impianto, che comprenda ed attesti qualsiasi tipo di utilizzazione (sportiva e non) sia da parte del soggetto gestore che dei terzi autorizzati.
Tale rilevazione è da effettuarsi con procedura individuata ed indicata al gestore dall’Ufficio Tecnico comunale, verificata e firmata congiuntamente da un Responsabile del predetto Ufficio nonché dal Responsabile della gestione come individuato del gestore ai sensi del precedente art. 7.2.1.
10. CORRISPETTIVO
10.1 CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Il corrispettivo annuo di gestione è pari ad € , IVA esclusa, corrispondente alla
cifra offerta in sede di gara dal concorrente divenuto aggiudicatario/affidatario.
La corresponsione é subordinata al puntuale e regolare adempimento di quanto stabilito nel presente contratto, nonché alla regolare posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore ed alla sua regolarità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
I pagamenti a favore del gestore saranno semestrali, con scadenza al 31/07 di ogni anno per il semestre gennaio/giugno ed al 31/01 dell’anno successivo per il semestre luglio/dicembre.
Il corrispettivo potrà essere soggetto ad eventuale ricalcolo e riduzione in base a quanto previsto al precedente art. 7.1.
10.2 SOSPENSIONE E RISARCIMENTI
Nessun corrispettivo viene versato al gestore da parte del Comune per i periodi nei quali i servizi previsti dal presente atto risultino in toto sospesi o interrotti per effetto di interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma od in conseguenza di eventi eccezionali, così come disposto dal Comune o da altre eventuali competenti Autorità.
L'eventuale sospensione del corrispettivo di gestione è calcolata in misura proporzionale al periodo di indisponibilità ed inutilizzabilità dell’impianto.
Parimenti, nessun risarcimento o indennizzo è dovuto al gestore nel caso in cui la temporanea chiusura dell’impianto sportivo e l’interruzione o sospensione dei servizi e delle attività ivi svolte, come sopra indicato, sia concomitante con il calendario di attività del gestore medesimo.
11. SERVIZI ACCESSORI
11.1 PUBBLICITÀ COMMERCIALE
Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale/promozionale all'interno dell'impianto oggetto della gestione.
Il gestore è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando e manlevando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia pubblicitaria e ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
L'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni determinata a norma di Legge e di Regolamento Comunale si intende pertanto a carico del gestore.
11.2 PUNTO RISTORO
L’appaltatore è sin d’ora autorizzato dal Comune di Cento, se intenzionato in tal senso, ad installare od a far installare da un soggetto terzo a ciò autorizzato, distributori automatici per il commercio alimentare nell’impianto in gestione, con esclusione degli alcolici.
In tale caso sarà il gestore a doversi dotare di tutti i necessari titoli amministrativi abilitativi, sanitari o di altro tipo per l'esercizio dell'attività in questione, assumendone i relativi oneri.
Sono altresì a carico del gestore gli oneri fiscali relativi all'esercizio in argomento.
L’eventuale servizio di ristoro e di commercio di alimenti e bevande fornito mediante distributori automatici è chiaramente limitato al periodo di affidamento del servizio in oggetto ed al periodo di gestione dell’impianto, pertanto l’Amministrazione, alla scadenza del presente contratto e ove il gestore non provveda a rimuovere o a far rimuovere i distributori automatici, si riserva di imporre tale rimozione al gestore, a totale carico e spese di quest’ultimo.
E’ fatto divieto assoluto al gestore installare o far installare distributori automatici diversi da quelli sopra indicati, che commercino cioè prodotti differenti da alimenti o bevande, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
E’ fatto divieto assoluto al gestore, inoltre, installare o far installare videolottery o slot machines o apparecchi comunque denominati connessi al gioco, lecito o d’azzardo, ad attività di scommesse o ad altre forme di intrattenimento, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del Comune di Cento preposto ai servizi in gestione possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto delle norme contrattuali.
Oltre ai casi di risoluzione di diritto previsti al precedente punto 11.2 ed oltre all’ipotesi risolutiva prevista al precedente punto 7.4, nel caso di inadempimento contrattuale grave o persistente o di ritardo reiterato nell’adempimento, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sono considerate grave inadempienze, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell’impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- reiterato mancato pagamento delle utenze;
- fallimento del gestore o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa che interessi l’appaltatore;
- omessa o tardiva presentazione da parte del gestore della documentazione richiesta dal Comune di Cento, previa diffida espressa in tal senso.
La risoluzione per inadempimento contrattuale grave o persistente o per ritardo reiterato nell’adempimento comporterà altresì l’incameramento da parte dell’Ente comunale della garanzia
definitiva - per l’intero o per la parte residua non progressivamente svincolata al momento della risoluzione del contratto - prestata dall’appaltatore a favore del committente a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni a cui il gestore è contrattualmente tenuto.
La risoluzione contrattuale comporterà altresì il riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal gestore e non ancora ammortizzate.
Per le altre eventuali ipotesi di risoluzione contrattuale si rimanda all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del quale si richiama qui espressamente l’applicazione.
13. RECESSO
Il gestore ha facoltà di recedere dal contratto con obbligo di preavviso formale di almeno mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Cento. In tal caso l’Ente comunale ha diritto di ripetere dal gestore l’eventuale quota parte del corrispettivo già liquidata a fronte di una prestazione non eseguita, in proporzione al periodo di riferimento.
In caso di recesso del gestore, questo dovrà in ogni caso completare e portare a termine a propria cura e spese, laddove non ancora ultimate, le eventuali migliorie o opere migliorative offerte in sede di gara, con le modalità e tempistiche ivi stabilite. In tal caso il gestore non potrà pretendere dal Comune alcuna somma a titolo di rimborso di eventuali investimenti effettuati o di finanziamenti o mutui accesi a tal fine, o a titolo di contribuzione alle spese o a qualsiasi altro titolo.
Le migliorie o opere migliorative ultimate entreranno a far parte integrante dell’impianto sportivo comunale di Alberone e, pertanto, del patrimonio comunale, senza che il gestore possa in alcun modo, anche alla scadenza dell’affidamento o in un momento successivo, avanzare richieste di restituzione o di rimborso o di indennizzo o di aumento del corrispettivo pattuito.
Pari facoltà di recesso, con le medesime modalità e tempistiche di preavviso di cui sopra, è concessa all’Amministrazione Comunale, con la conseguente corresponsione al gestore dell’intera rata semestrale in corso.
In caso di mancato rispetto, sia da parte dell’appaltatore che da parte dell’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx 0 (xxx) per la comunicazione del preavviso di recesso, la parte che recede dovrà versare all’altra a titolo di indennizzo una somma pari ad € 500,00, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta del soggetto avente diritto.
14. PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTO
Nelle more della stipula del contratto e, comunque, al termine del periodo previsto dall’art. 32, c. 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora applicabile, verrà effettuato un verbale di consegna anticipata del servizio e dell’impianto.
All’atto della presa in consegna dell’impianto da parte del gestore, sarà redatto apposito verbale sottoscritto congiuntamente dal committente e dall’appaltatore che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili presenti, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.
Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
Alla scadenza del contratto o in caso di revoca o risoluzione o recesso dello stesso, l'impianto sportivo, eventualmente comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza contrattuale o dall’eventuale revoca o risoluzione o recesso del contratto.
15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., per il servizio oggetto del presente contratto è stato acquisito il CIG derivato
………………………., in quanto la procedura di gara finalizzata all’affidamento in questione, avente il CIG , è stata esperita dalla Centrale Unica di Committenza di Cento.
Il gestore è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii., le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di diritto del presente contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
A tal fine l’appaltatore, al momento della presentazione della prima fattura, trasmetterà altresì all’Ente comunale la necessaria, dovuta e formale comunicazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato a tale commessa pubblica, con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare sullo stesso e delle loro generalità.
16. CAUZIONE DEFINITIVA
L'appaltatore, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento agli obblighi contrattuali assunti e così come previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presenta in sede di stipula, pena la mancata sottoscrizione del contratto, idonea garanzia definitiva di Euro
…………………………….. pari al % dell'importo contrattuale, sotto forma di (fideiussione /
cauzione) ………………………………………… (in caso di fideiussione o polizza fideiussoria)
rilasciata dall’istituto bancario ………….………………………… o dalla compagnia assicurativa
…………………………..…………… (primaria), avente scadenza al …………………………, con espressa rinuncia al beneficio, ex art. 1944, comma 2, c.c., della preventiva escussione del debitore principale, e con l'obbligo per il fideiussore di versare la somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, senza alcuna riserva. In ogni caso, la fideiussione o polizza fideiussoria dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore principale garantito, per le obbligazioni derivanti dal presente contratto e per quelle ad esso accessorie o comunque inerenti, collegate o conseguenti.
17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per le eventuali cessioni dei crediti derivanti dal contratto, si rimanda alla legge n. 52/1991 di cui si richiama qui espressamente l’applicazione.
18. XXX E DIRETTORE DEL CONTRATTO
Il Direttore del Contratto coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.
19. PRIVACY
Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si precisa che:
- titolare del trattamento è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
• sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000, Xxxxx (XX);
• sede provvisoria della Residenza Municipale presso Palazzo Piombini, in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxx (XX);
• pec: xxxxxx.xxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx - tel. 000.0000000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento è stato designato il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento nel soggetto Lepida S.p.A., con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx - XX: 02770891204. I dati di contatto del referente del DPO sono: Xxxxxx Xxxxxx, tel. 000.0000000 - mail: xxx-xxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i dati raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 15 e ss. del REGOLAMENTO UE 2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le limitazioni di cui all’art. 2-undecies e ss. della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cento implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre tali dati potranno essere comunicati ai concorrenti partecipanti alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici ed agli organi dell’autorità giudiziaria. Al
di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- in caso di violazione alle norme vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx
x. 00, xxx. 00000, Xxxx, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679.
20. NORME FINALI E DI RINVIO E FORO COMPETENTE
Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA e, pertanto, tale contratto sarà registrato solo in caso d’uso secondo la normativa vigente in materia. Le spese per la registrazione saranno poste a carico della parte inadempiente che renderà necessario, per l’altra, procedere alla registrazione stessa.
Il gestore dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la propria Sede sociale, ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente appalto.
La sottoscrizione del presente contratto comporta altresì per il gestore la completa accettazione, senza riserva alcuna, ed osservanza di tutto quanto contenuto nel documento “Sistema dei Valori e Codice di Comportamento del Comune di Cento”, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 ed allegato al presente atto, contenente norme comportamentali al cui rispetto ed alla cui osservanza anche l’affidatario, per legge, è tenuto.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il gestore accetta incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nello stesso e negli allegati che ne costituiscono parti integranti e sostanziali (planimetrie, offerta tecnica, “Sistema dei Valori e Codice di Comportamento del Comune Di Cento” sopra citato).
Il gestore prende atto, altresì, di quanto disposto dall’art art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001. Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.
Per tutto quanto non espressamente stabilito e disciplinato nel presente atto, si rinvia alle norme del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle norme attuative, alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto ed alle altre norme vigenti in materia.
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all’esecuzione del contratto, e ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, le parti concordano sulla competenza del Foro di Ferrara.
Il presente contratto, composto da n. 20 articoli e da n. 15 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di piena accettazione.
Per il Comune di Cento
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
…………………………………………………….
Per il gestore ……………………………
Il Presidente / Legale rappresentante
Sig. / Sig.ra ……………………………………….
………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente ed espressamente gli articoli: 4. DIVIETO DI SUBAPPALTO E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO - 7. ONERI A CARICO DEL GESTORE - 10. CORRISPETTIVO - 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - 13. RECESSO - 14. PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO - 16. CAUZIONE DEFINITIVA - 17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.
Per il Comune di Cento
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
…………………………………………………….
Per il gestore ……………………………
Il Presidente / Legale rappresentante
Sig. / Sig.ra ……………………………………….
………………………………………………………