SCHEMA DI CONTRATTO
Comune di Quartu Sant’Elena
Città Metropolitana di Cagliari SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
SCHEMA DI CONTRATTO
CINETEATRO IL NUOVO – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE – FSC 2014 -2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ INGEGNERIA (art.
157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 1 comma 2 lett. b della Legge 11 settembre 2020 n. 120)
CUP E81E17000130001 – CIG 8683379708
L’anno il giorno del mese di , in Quartu Sant’Elena, avanti a me, , Segretario Generale del Comune di Quartu Sant’Elena, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia dei comparenti e con il mio consenso OPPURE dr. , Notaio iscritto nel
, sono presenti i signori:
- …………………………. nata a ……………………………….. (C.F… ), domiciliata, per la
carica ricoperta, presso il Comune di Quartu Sant’Elena, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del Comune di Quartu S.Elena (Codice fiscale del Comune 00288630924) a ciò autorizzata in forza del vigente statuto comunale e giusto Decreto Sindacale di nomina n. ….. del ……………. .
- , nato a il , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche Xxxxxxxx Affidatario - con Xxxx in , Via
. C.F. , P.IVA ;
Detti comparenti, della cui identità personale e poteri di firma io, , sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto:
Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 22 del 05/02/2021 è stato approvato Il Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito indicato come DPP) relativo all’intervento denominato “CINETEATRO IL NUOVO – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE – FSC 2014-2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI”;
• con determinazione dirigenziale n. in data / / , a seguito dello svolgimento della procedura telematica Richiesta di offerta (R.d.O.) nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale denominata “Sardegna CAT”, il servizio di cui trattasi è stato aggiudicato definitivamente a verso un corrispettivo di € (IVA e Contributo previdenziale escluso), corrispondente pari ad un ribasso del % sull’importo posto a base del servizio pari ad Euro 205.695,91;
• non è necessaria la redazione del Documento di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), in quanto il presente contratto riguarda un servizio intellettuale per il quale non vige l’obbligo di redazione di tale documento, ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, non esistono costi relativi agli oneri interferenti, di cui all’art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008;---------------
• Il Soggetto Affidatario è/non è in possesso della certificazione del sistema di qualità per i servizi previsti nell’appalto in oggetto e, pertanto, può essere/non può applicato il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (che nel prosieguo verrà chiamato, per brevità, anche Codice dei Contratti Pubblici);-----------------------------------
• Il Soggetto Affidatario ha prodotto dichiarazione contenente l’assetto societario ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n° 187;------------------------------------------
• è stata prodotta dal soggetto affidatario cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 richiamata all’art. 9 del presente contratto;---------------------------------------------
• è stata prodotta dal soggetto affidatario polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice, richiamata all’art. 9 del presente contratto;
• si è/non si è proceduto alla richiesta di informativa liberatoria provvisoria mediante consultazione della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020
n. 120 in deroga all’art. 87, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di contratto di importo superiore/inferiore alla soglia di 150.000,00 euro;
• la stazione Appaltante, qualora la documentazione antimafia pervenuta successivamente alla stipula del presente contratto accerti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al
D.L. 159/2011, procederà alla retrocessione dello stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati i sotto elencati documenti che, sottoscritti digitalmente in segno di piena, totale e incondizionata accettazione vengono depositati presso l’Ufficio contratti del Committente:
• la Determinazione dei corrispettivi, allegata ai documenti di gara;
• le polizze di cui all’art. 9 (nove) del presente contratto;
• il Patto di integrità, il cui schema è stato approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 09/02/2017;
• l’offerta tecnica presentata in sede di gara dal soggetto affidatario contenente la relazione sulle caratteristiche metodologiche e migliorative di esecuzione del servizio;
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Quartu Sant’Elena, come sopra rappresentato, di seguito denominato “Amministrazione”, conferisce ed affida a , come sopra identificato, di
seguito denominato “Professionista”, che accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma, il servizio tecnico di ingegneria che ha per oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnico- economica, la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori, compresa misura e contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica della vulnerabilità sismica, l’ottenimento delle certificazioni di prevenzione incendi e l’accatastamento dell’intervento denominato “CINETEATRO IL NUOVO – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE – FSC 2014-2020 – PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI”, secondo le norme vigenti in materia, per un importo previsto di lavori pari ad Euro 1.520.000,00, come da quadro economico approvato con D.D. n. del di indizione di Gara.
ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
Il professionista è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al rispetto di tutte le norme locali vigenti interessanti l’esecuzione di tutte attività richieste.
In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, la progettazione verrà svolta
su due livelli progettuali: la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed il livello esecutivo, che, come previsto dall’art. 23, comma 4, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello definitivo che verrà omesso e in particolare saranno presenti tutti gli elaborati necessari all’ottenimento degli eventuali pareri e nulla osta previsti per legge.
Fa parte del servizio la predisposizione della documentazione da allegare al progetto per la valutazione dello stesso da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, per l’ottenimento delle Certificazioni di Prevenzione incendi.
Le fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa di cui al D.M. 17 giugno 2016, son riportati nell’allegato Schema di Parcella.
ART. 3.1 – DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE - TERMINI
Il professionista incaricato dovrà provvedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica riguardante interventi di riqualificazione e implementazione opere esistenti, manutenzione straordinaria, messa a norma impiantistica, igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, di verifica vulnerabilità sismica e revisione accatastamento, come indicato nel Documento Preliminare alla Progettazione e successive modifiche. Tale progetto dovrà essere presentato entro 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P., in cui sono ricompresi i seguenti termini:
a. Entro 7 giorni dalla comunicazione di cui sopra il professionista dovrà provvedere ad indicare all’Amministrazione i campionamenti e/o indagini (che verranno svolti da altra ditta incaricata a cura e spese dell’Amministrazione al fine della verifica della vulnerabilità sismica), che si ritiene opportuno vengano effettuati in funzione del livello di conoscenza richiesto dalla normativa tecnica;
b. Entro 15 giorni dalla consegna dei risultati delle suddette indagini da parte della ditta incaricata a cura e spese dell’Amministrazione, redazione e consegna all’Amministrazione di tutta la documentazione afferente alla verifica di vulnerabilità sismica;
La progettazione di livello definitivo/esecutivo dell’intervento riguardante anche gli eventuali interventi di adeguamento sismico che emergessero come necessari dall’analisi della vulnerabilità sismica oltre che gli interventi di messa a norma impiantistica, igienico sanitaria, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, di sicurezza antincendio e revisione catastale dovrà essere redatta entro 80 giorni naturali e consecutivi decurtati del numero di giorni riportati nell’offerta tempo presentata dal Professionista aggiudicatario pari a gg , decorrenti dalla comunicazione a cura del R.U.P., dell’avvenuta approvazione della fase progettuale precedente.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo dovranno assicurare il soddisfacimento di quanto previsto all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016.
Secondo quanto previsto all’art. 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, pertanto il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo si dovranno comporre degli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010 rispettivamente per il progetto preliminare e il progetto definitivo/esecutivo; dovranno essere predisposti inoltre gli elaborati necessari alla richiesta e il successivo ottenimento di tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
Le modalità, gli strumenti di controllo e monitoraggio con cui dovranno essere effettuate le attività di progettazione sono quelle previste dal professionista nella relazione sulle caratteristiche metodologiche e migliorative di esecuzione del servizio contenuta nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, con specifico riferimento al criterio “Sub B1- Modalità di esecuzione del servizio di progettazione”.
Il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto Definitivo/esecutivo dovranno essere consegnati all’Amministrazione in due copie cartacee, oltre a quelle necessarie per le autorizzazioni ed i pareri, e su supporto informatico in formato sia pdf che nel formato originale di creazione (word, dwg o formato originale del programma di computo e contabilità, etc).
La verifica e/o validazione dei progetti avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i..
Qualora vengano riscontrati contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze tecniche, violazioni degli indirizzi progettuali o la mancata sussistenza degli elementi previsti dal D.P.R. 207/2010, verrà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine non potrà mai superare ¼ del tempo contrattuale previsto dal presente contratto per la redazione del progetto.
Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all’art. 8.
ART. 3.1.1– MODIFICHE AL PROGETTO
Il Professionista, in fase di esecuzione della prestazione progettuale, è tenuto ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche o varianti richieste dall'Amministrazione o da Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, compresi gli adeguamenti del progetto richiesti dall’Amministrazione comunale in sede di verifica del progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
Non si considerano, ai fini della corresponsione del maggior compenso, le modifiche al progetto, anche di carattere sostanziale, richieste da Enti terzi.
Art. 3.1.2 PROPRIETA' DEL PROGETTO
Il progetto e tutti i relativi elaborati resteranno di proprietà dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 22/05/1941 n. 633, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che riterrà necessarie, senza che il Professionisti preventivamente sentito, possa sollevare eccezioni di sorta.
ART. 3.2 – DISPOSIZIONI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI
Il professionista svolgerà l'incarico secondo quanto previsto all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, e secondo le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché secondo quanto indicato nel DPP e nella relazione metodologica facente parte dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Dovranno essere eseguiti gli adempimenti e prodotta la documentazione di seguito specificata, fermo restando quanto previsto dal professionista nella relazione sopracitata con specifico riferimento al criterio “Sub B2 - Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori” con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori ed alle attività di controllo in cantiere:
• effettuazione da parte del Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione dei lavori, di una visita in cantiere almeno ogni 10 giorni lavorativi, o con cadenza maggiore se previsto nell’offerta tecnica, e comunque in tutti i casi l’esecuzione dei lavori necessiti della presenza del D.L.. Il rapporto di visita dovrà essere scritto nella medesima data nel Giornale dei lavori depositato presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento;
• relazione sull’andamento dei lavori e aggiornamenti con cadenza bisettimanale del crono programma con la previsione dei pagamenti;
• curare la costante verifica di validità e aggiornamento del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione;
• verifica e raccolta della documentazione tecnica e delle certificazioni a corredo delle forniture di materiali, apparecchiature ed impianti;
• verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o alle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali;
• Controllo dell’attività dei subappaltatori;
• Controllo della regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
• Assistenza alle prove di laboratorio, ai collaudi e alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
Gli stati di avanzamento, il conto finale, i documenti contabili, le certificazioni e gli altri allegati dovranno essere consegnati in triplice copia cartacea firmata e timbrata e anche su supporto digitale contenente:
• i file di contabilità in formato compatibile con il formato DCF;
• una copia completa dello stato di avanzamento, del conto finale, dei documenti contabili, delle certificazioni e degli altri allegati in formato PDF;
• una copia completa dei documenti di cui al punto precedente su file siglati con firma digitale certificata.
ART. 3.3 – DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Per le funzioni del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione si applica
quanto previsto nell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
Dovrà essere effettuata dal Coordinatore della Sicurezza, durante l’esecuzione dei lavori, una visita in cantiere almeno ogni 10 giorni lavorativi, o con cadenza maggiore se previsto nell’offerta tecnica con specifico riferimento al criterio “Sub B3 - Modalità di esecuzione del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con riguardo alle attività di controllo e sicurezza del cantiere, e comunque in tutti i casi l’esecuzione dei lavori necessiti della presenza del Coordinatore della Sicurezza, al fine della verifica sul possesso e la regolarità, da parte dell’esecutore del contratto e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e sul rispetto degli obblighi nei confronti dei dipendenti. La visita potrà coincidere con quella effettuata dal Direttore dei Lavori.
ART. 4 DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA
Il servizio prevede la verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio, compresa la redazione della Scheda di sintesi della verifica sismica, escluse le indagini sperimentali su struttura, fondazioni e suoli, che verranno definite in numero e tipologia congiuntamente con il professionista incaricato, nella misura strettamente necessaria per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo previsto dalle vigenti norme tecniche in funzione della classe di utilizzo dell’edificio e saranno affidate a cura e spese dell’Amministrazione a ditta specializzata, con le risorse economiche stanziate nel quadro economico dell’intervento.
Il servizio prevede che l’esecuzione delle prove, concordate con l’amministrazione e affidate a soggetto qualificato, vengano coordinate dal Professionista incaricato.
I fase: raccolta dati esistenti È prevista l'acquisizione dei dati richiesti come indicato dalla normativa tecnica di riferimento. Le fonti e attività da considerare per l’acquisizione dei dati necessari sono:
a) documentazione progettuale prodotta in tempi successivi alla costruzione e dati utili che siano nella disponibilità della Amministrazione, con particolare riferimento a relazioni geologiche, geotecniche e strutturali ed elaborati grafici strutturali, ed ulteriore eventuale documentazione;
b) rilievo strutturale, geometrico, materico e dei dettagli esecutivi, che garantisca almeno la definizione di tutti i parametri necessari per le successive verifiche;
c) prove in-situ e in laboratorio (esiti delle prove sulle strutture saranno forniti da altro operatore incaricato a cura e spese della Amministrazione, per lo svolgimento delle indagini in situ e laboratorio).
I progetti strutturali originali, se reperibili in archivio, verranno messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Nel caso non sia possibile reperire (in parte o completamente) la documentazione su elencata, l’incaricato è comunque tenuto alla predisposizione della documentazione necessaria alla conoscenza del manufatto, esaustiva e funzionale alle successive
fasi di verifica strutturale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, quale la redazione del modello strutturale che sarà l’esito dell’esame della documentazione disponibile di cui alle precedenti lettere a) b) e c) e dell’analisi storico-critica delle diverse fasi costruttive e delle modifiche successive alla prima realizzazione. Questa fase comprenderà: elaborazione dei dati dimensionali e dello schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica del sito, rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado, rielaborazione del rilievo materico e dei particolari costruttivi, descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili, il tutto corredato di specifica documentazione fotografica.
In accordo alle indicazioni della normativa di riferimento sono comprese nelle prestazioni da svolgere: identificazione dell'organismo strutturale e verifica del rispetto dei criteri di regolarità indicati al punto 4.3 dell'Allegato 2 all'O.P.CM.3274/2003; identificazione delle strutture di fondazione; identificazione delle categorie di suolo secondo quanto indicato al punto 3.1 dell'Allegato 2 all'O.P.CM.3274/2003; individuazione delle dimensioni geometriche degli elementi strutturali, dei quantitativi delle armature, delle proprietà meccaniche dei materiali, dei collegamenti, dei possibili difetti locali dei materiali, dei possibili difetti nei particolari costruttivi (dettagli delle armature, eccentricità travi-pilastro, eccentricità pilastro-pilastro, collegamenti trave-colonna e colonna-fondazione, etc...), delle norme impiegate nel progetto originale incluso il valore delle azioni sismiche di progetto, identificazione della categoria di importanza, secondo i punti 2.5 e 4.7 dell'Allegato 2 all'O.P.CM.3274/2003, in relazione alla destinazione d'uso dell'edificio, rivalutazione dei carichi variabili, in funzione della destinazione d'uso, analisi sulla natura e sull'entità di eventuali danni subiti in precedenza e sulle riparazioni effettuate.
II fase: elaborazione dei dati raccolti (valutazione della vulnerabilità delle strutture)
Sulla scorta dei dati raccolti dovranno essere effettuate una serie di elaborazioni necessarie a indagare e quantificare il rischio sismico di ciascuna struttura);
III fase: sintetizzazione dei risultati
Sarà la sintesi dei dati raccolti e dei risultati ottenuti in una sorta di Carta di Identità rappresentativa della consistenza e dello stato di ciascun corpo strutturale analizzato). Al termine delle verifiche, per ciascun edificio dovrà essere prodotta una relazione di sintesi, sia in formato cartaceo (n.3 copie) che formato elettronico, comprendente:
1. le caratteristiche strutturali tipologiche dell’edificio, con indicazione delle modifiche più significative apportate nel tempo;
2. la procedura di calcolo utilizzata per la modellazione dei corpi strutturali;
3. l’elenco di riepilogo delle prove esaminate, contenente la sintesi dei risultati ed il nome del laboratorio incaricato;
4. le tavole contenenti la localizzazione delle prove inserite nell’elenco;
5. l’interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della struttura in presenza dell’azione sismica di riferimento ed individuazione degli elementi più
vulnerabili e chiara indicazione delle ipotesi, delle dimensioni degli elementi e dei valori dei parametri meccanici;
6. gli indicatori del rischio di collasso (au) e del rischio di inagibilità (ae) così come definiti nell’allegato 2 lett. b) dell’O.P.C.M. 3362/04;
7. la Scheda di sintesi della verifica sismica di “livello 1” o di “livello 2” per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico correttamente redatta (Ordinanza n. 3274/2003, art. 2, commi 3 e 4);
8. le previsioni di massima degli eventuali interventi di consolidamento necessari e relative stime preliminari dei costi;
9. eventuale appendice contenente ogni altro documento che si rendesse necessario, in conformità a quanto dettato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia;
Il CD-ROM/DVD con la versione elettronica della Relazione di Sintesi dovrà contenere anche i file relativi a:
- tutti gli elementi costituenti la Relazione di Sintesi (.doc, .xls, .dwg, .dxf);
- rilievo globale, strutturale, geometrico e dei dettagli esecutivi, utilizzato nelle verifiche (.dwg);
- impostazioni di stampa degli elaborati in formato .dwg;
- modellazione strutturale dell'edificio in formato .ifc e in formato nativo (con indicazione del software di calcolo utilizzato e relativa versione).
Dovranno essere eseguiti gli adempimenti e prodotta la documentazione sopra specificata, fermo restando quanto ulteriormente previsto dal professionista nella relazione sulle “Caratteristiche metodologiche e migliorative” con specifico riferimento al criterio “Sub B5 - Modalità di esecuzione del servizio relativo alla verifica di vulnerabilità sismica” con merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti che verranno utilizzati per il controllo e l’esecuzione con cui intende effettuare le attività per la verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio.
ART. 5 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI
Il servizio oggetto del presente incarico prevede la presentazione della SCIA ai VV.FF. nonché il completamento della pratica antincendio per l’ottenimento del parere della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ed il Certificato di Prevenzione Incendi. Il professionista dovrà supportare l’Amministrazione garantendo la presenza alle sedute della suddetta Commissione sino al raggiungimento del parere favorevole della stessa.
Il professionista dovrà predisporre la pratica per l’ottenimento delle Certificazioni di prevenzione incendi, comprendente la SCIA e la produzione della documentazione necessaria per l’ottenimento del parere favorevole della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, entro giorni 15 (quindici) dall’emissione del certificato di ultimazione lavori.
ART. 6 – TEMPI E MODALITA’ PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E
PRATICA CATASTALE
Il Professionista è obbligato ad emettere lo stato di avanzamento dei lavori entro giorni 10 (dieci) dalla maturazione, secondo le risultanze del registro di contabilità, dell’importo stabilito per il pagamento delle rate di acconto. Lo stato di avanzamento dei lavori con tutti gli allegati contabili in triplice copia cartacea dovrà essere consegnato al Responsabile Unico del Procedimento, entro i successivi giorni 5(cinque). Una delle tre copie cartacee verrà siglata dal RUP e restituita al Professionista dopo l’emissione del certificato di pagamento affinché venga allegata al fascicolo del conto finale.
Il professionista deve emettere il conto finale entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dei lavori e trasmettere al RUP entro i successivi giorni 15 (quindici) il conto finale, con la relazione e gli allegati contabili previsti dal D.P.R. 207/2010.
I tempi e le modalità previsti nel presente articolo per lo svolgimento dell’incarico non sono da considerarsi rispettati qualora, benché vi sia un formale adempimento nei termini, la documentazione trasmessa sia palesemente incompleta ovvero l’elaborazione della stessa sia grossolanamente deficitaria.
Entro 30 giorni (trenta) dalla data di ultimazione dei lavori il Professionista dovrà provvedere all’aggiornamento e perfezionamento della pratica catastale inerente l’immobile in questione e suoi annessi.
ART. 7 – COMPENSO, PAGAMENTI
L’importo del contratto è stabilito in € ,al netto del contributo previdenziale e dell’IVA, pari ad un ribasso del % sull’importo presunto stimato del servizio posto a base di gara.
I corrispettivi del servizio tecnico sono stati determinati utilizzando le tabelle dei corrispettivi approvate col Decreto Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016, applicando le aliquote relative alle classi E.20, IA.02, IA.03, S.03.
Nell’importo del servizio è escluso l’eventuale contributo INPS che verrà posto a carico del soggetto aggiudicatario.
La liquidazione e il pagamento dei corrispettivi spettanti saranno effettuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, a seguito di presentazione di fattura emessa successivamente al regolare e completo espletamento delle attività previste dal presente contratto.
Al pagamento delle prestazioni il Comune provvede entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture secondo le seguenti modalità:
• 100% dell’importo relativo alla Vulnerabilità Sismica alla conclusione del servizio e al completamento della presentazione dei documenti previsti dall’incarico e dalle norme tecniche, che a seguito del ribasso offerto ammonta a € ;
• 100% dell’importo relativo alla progettazione all’atto dell’approvazione rispettivamente del
progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo/esecutivo da parte del Comune, che a seguito del ribasso offerto ammonta a € ;
• I compensi per la direzione dei lavori ed il coordinamento dell’esecuzione saranno liquidati in acconti pari ai 9/10 dell’onorario maturato in corrispondenza dell’emissione del relativo stato di avanzamento;
• Il saldo finale della Direzione dei lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione verrà disposto successivamente all’approvazione del conto finale e del collaudo.
Le liquidazioni sono comunque subordinate all’accertamento della regolarità contributiva del Professionista.
In caso di ritardato pagamento varranno le disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020, è facoltà dell’aggiudicatario richiedere in suo favore, un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare secondo le modalità e prescrizioni previste nello stesso art. 35, comma 18. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’aggiudicatario, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito pari all’anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) L’anticipazione è recuperata per il 50% sulla liquidazione dell’importo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e il restante del 50 % sulla liquidazione dell’importo del progetto definitivo/esecutivo.
e) L’aggiudicatario decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
f) La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al punto c) in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui alla lettera e) salvo che l’aggiudicatario provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
ART. 8 – PENALI
Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti nel presente contratto, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 1,00 per mille del corrispettivo professionale.
L’importo complessivo delle penali applicate al professionista non possono comunque superare
complessivamente il dieci per cento dell’importo totale degli onorari da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Nel caso che il ritardo superi i 10 giorni, l'Ente ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennità di sorta, sia per onorari che per rimborso spese e fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni.
L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione debba sostenere per cause imputabili al Professionista.
ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 il professionista ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, n. della Compagnia .
Tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore all’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato.
Il professionista incaricato ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016,
pari al % dell’importo contrattuale, n. della Compagnia
. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 10 - PERIZIE DI VARIANTE
Nell’eventualità che in corso d’opera si verifichi una delle condizioni previste dal 1° comma dell’art. 106, del D.Lgs 50/2016, il direttore dei lavori avrà l’obbligo di redigere, in seguito ad autorizzazione dell’Amministrazione, la variante in corso d’opera.
Gli onorari saranno valutati con le modalità previste dal Decreto Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 con riferimento alle prestazioni QcI.07 (variante delle quantità di progetto in corso d’opera) e QcI.08 (variante del progetto in corso d’opera).
Le relative competenze saranno liquidate entro 30 giorni dall’approvazione definitiva della perizia di variante.
L’eventuale perizia di variante dovrà essere consegnata all’Amministrazione in tre copie cartacee e
su supporto informatico in formato sia pdf che nel formato originale di creazione (word, dwg o formato originale del programma di computo e contabilità)
ART. 11 – SOSPENSIONI PROROGHE
Ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016E’ in facoltà dell’Amministrazione, su formale richiesta motivata e inoltrata del professionista prima che siano scaduti i termini contrattuali previsti, concedere eventuali sospensioni e/o proroghe dei termini soprindicati per fatti o avvenimenti non dipendenti dalla volontà del Professionista.
ART. 12 NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente contratto, in relazione all'effettuazione del servizio, si applicheranno le norme previste dalla legislazione vigente ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.
ART. 13 – TRACCIABILITA’
Il Professionista, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. Il Professionista ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso.
Il CUP relativo al presente contratto d’appalto è il seguente: E81E17000130001
Il CIG relativo al presente contratto d’appalto è il seguente: 8683379708. ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente contratto, formalmente
contestato dal Responsabile Unico del Procedimento, si applicano le disposizioni di cui all’art. dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
L’Amministrazione Comunale altresì procederà, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010, alla risoluzione del presente rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui il soggetto affidatario non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3 della L. 136/2010.
ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la loro esistenza, esecuzione ed interpretazione saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Cagliari. E’ esclusa la procedura arbitrale.
ART. 16 – DOMICILIO LEGALE
Il Professionista elegge il proprio domicilio legale, per tutti gli effetti del presente contratto, presso la sede di via X. Xxxxx 141, in Quartu Sant’Elena.
ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PANTOUFLAGE REVOLVING DOORS
Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal codice di comportamento del personale dipendente del Committente.
A tal fine si da atto che il Committente ha trasmesso all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del codice di comportamento interno, per una loro più completa e piena conoscenza. Il Professionista si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice del Comune di Quartu Sant’Elena sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Professionista, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Quartu Sant’Elena nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune di Quartu Sant’Elena.
ART. 18 – INCOMPATIBILITA’
Il professionista, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 citato, dichiara di non avere rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera professione ed in relazione all’incarico affidatogli;
ART. 19– REGIME FISCALE SPESE CONTRATTUALI
In base a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 la registrazione del presente contratto, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A., sarà effettuata solo in caso d'uso.
Tutte le spese di bollo, di registrazione, diritti, tasse, imposte od altro previsto dalle vigenti disposizioni relative al presente contratto, sono a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa, mentre l’imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo dell’incarico è a carico del Committente.
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Quartu Sant’Elena, con sede in Quartu Sant’Elena, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 000, email: xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx , pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, tel: 000 00000, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Fondazione Logos P.A. - Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Sede operativa: Xxx Xxxxx X'xxx 000 Xxxx - telefono: 06/000 000 00 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Committente: Il professionista