LINEE GUIDA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Legge 10 Novembre 2014 nr.162
LINEE GUIDA
CONDIZIONI
Ai sensi dell'art. 6 co.1 della legge sopra indicata, l'accordo che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 co.3:
1. di aver tentato di conciliare le parti;
2. di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3. di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5 co.2:
1. l'autenticità delle firme;
2. la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
DOCUMENTAZIONE
A corredo dell'accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti, in carta semplice, i seguenti documenti:
Separazioni:
1. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
2. stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi.
Divorzi:
1. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, con annotazione della separazione;
2. copia del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita o copia dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile;
Modifiche:
Stessi documenti richiesti per la separazione o il divorzio, oltre al provvedimento di separazione o divorzio.
ATTENZIONE
Sia per le separazioni, che per i divorzi, che per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:
figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni.
In caso di presenza di figlio maggiorenne autosufficiente dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi, nonché dichiarazione sostitutiva del figlio maggiorenne dalla quale risulti l’autosufficienza economica.
Qualora non siano state presentate una o piu dichiarazioni dei redditi relative al triennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o alle possidenze relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.
Tutte le eventuali correzioni non approvate espressamente dalle parti, comporteranno il rigetto dell’accordo.
La Procura della Repubblica si riserva la facoltà, in considerazione delle singole situazioni di fatto, di richiedere ulteriore documentazione od integrazioni.
COMPETENZA
Separazioni:
Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune ovvero, in mancanza di una residenza comune, del luogo di residenza di una delle parti. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.
Divorzi:
Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.
Modifiche:
Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario sia stata pronunciata la relativa sentenza o, in alternativa, abbia la residenza una delle due parti.
UFFICIO DI PRESENTAZIONE
L'accordo, in originale, dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) nel modo che segue:
• Depositato presso la Segreteria Civile della Procura della Repubblica, in originale, unitamente agli allegati richiesti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 (modalità al momento sospesa causa covid);
• Trasmesso, sempre corredato degli allegati, mediante posta certificata aIla casella pec:
segreteriacivile.procura. xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.
a) Convenzione di negoziazione assistita in assenza di figli:
Il vaglio del P.M. attiene ai soli profili di legittimità formale, dovendo limitarsi a verificare ii rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 6, co. 3, e 5, co. 2, della legge in esame, tra le quali, in caso di divorzio, quella del decorso di almeno 6 o 12 mesi ininterrotti di separazione personale, a seconda che il procedimento di separazione si sia svolto in via consensuale o invece contenziosa. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà il proprio nulla osta; in caso contrario, qualora non ritenga di assegnare un termine per emendare le irregolarità eventualmente riscontrate, il Procuratore pronuncerà un provvedimento di diniego del nulla osta, succintamente motivandolo; resta salva in tal caso la possibilità di riproporre ex nova l'accordo una volta che sia stato emendato dalle irregolarità;
b) Convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti:
l'esame da parte del Procuratore della Repubblica si estenderà alla valutazione del se l'accordo risponda "agli interessi dei figli"; il vaglio, quindi, non sarà solo formale, ma anche di merito, avendo quale parametro, sotto il secondo aspetto, quello dell'interesse dei minori. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà la propria autorizzazione; in caso di esito negativo, il provvedimento di diniego dell'autorizzazione verrà trasmesso, insieme alla convenzione in originale e agli allegati, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale.
In caso di vaglio della convenzione con esito positivo il Procuratore provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo situazioni imprevedibili, con le modalità sotto indicate:
la Segreteria Civile restituirà agli avvocati l’accordo, con il nulla osta/autorizzazione del Pubblico Ministero, a mezzo posta elettronica certificata; gli avvocati potranno altresì ritirare l'originale dell'accordo presso lo stesso ufficio, previo appuntamento telefonico.
Una copia (da loro stessi autenticata) andrà poi trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile entro dieci giorni dalla restituzione dell'accordo; i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di consegna che sarà apposta sull'accordo stesso, ai fini del computo della decorrenza del termine previsto dall'art. 6 co.3 L.162/14;
L'omessa trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile entro il termine di 10 giorni comporta, a carico degli avvocati, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6 co. 4, che viene irrogata dal Comune.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Con circolare 13 marzo 2015 il Ministero della Giustizia ha escluso l’esigibilità del contributo unificato
di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all’art. 6 della L. n. 162/2014.
Non sarà esigibile neppure l’imposta di bollo, mentre dovranno essere corrisposti, qualora venga chiesta l’attestazione di deposito dell’accordo, il diritto di certificazione (attualmente euro 3,68), nonché i diritti dovuti per il rilascio di copia dell’accordo con l’accluso provvedimento del Procuratore, previsti dall’art 274 del D.P.R. 115/2002.
La segreteria Civile
Procura della Repubblica di Genova Piano VIII, stanza 78
Tel 000-0000000
Pec: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Mail: xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx