ATTO DI CONVENZIONE
ATTO DI CONVENZIONE
PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CURA RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI DA REALIZZARSI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA “CASA SAN XXXXXXXX” E IL MODULO RESIDENZIALE “CASA SAN XXXXX”
Tra
La FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS (sede legale in Milano, piazza XXV Aprile n. 2 e sede operativa in Elmas, via dei Somaschi n. 12 – c.f. 97597340153 - p. iva 07657150962) nella persona del Responsabile padre Xxxx Xxxxx, firmatario in calce del presente atto (nato a Cagliari il 25/07/71 e residente a Elmas, via dei Somaschi n. 12 – C.F. SLSLEI71L25B354S), di seguito denominata “Comunità Alloggio”
e
COMUNE DI PULA (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 28 – 09010 Pula) - c.f. 92010680921- nella persona di Xxxxxxx Xxxx nata a Lecco il 26/03/1972 che interviene in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona firmataria in calce del presente atto, di seguito denominato “Comune”
Premesso che
- la Comunità Alloggio gestisce le seguenti Comunità di Accoglienza dedicate a minori:
• Casa San Xxxxxxxx:
capacità ricettiva n. 10 (dieci) minori (8-15 anni) + n. 2 di pronto intervento - autorizzazione: determinazione Settore Socio Assistenziale n. 212 del 21/12/12 rilasciata da Comune di Elmas (CA)
• Casa San Xxxxx:
capacità ricettiva n. 10 (dieci) minori adolescenti (14-17 anni) + n. 2 di pronto intervento - autorizzazione: determinazione Settore Socio Assistenziale n. 212 del 21/12/12 rilasciata da Comune di Elmas (CA)
Il Comune con determinazione n. 730 del 14/09/2012 intende avvalersi della collaborazione Comunità Alloggio per l’attuazione del Servizio Socio Assistenziale di tipo residenziale rivolto a minori in particolari condizioni di bisogno, le cui finalità sono conformi agli obiettivi della Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1
“Obblighi delle parti”
Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle parti formano parte integrante della presente convenzione. La Comunità Alloggio si obbliga a:
a) osservare gli standard previsti dalla Regione Sardegna e ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
b) prestare i servizi a favore dei propri assistiti in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 3;
c) avvalersi sempre di personale avente requisiti professionali idonei;
d) consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del Comune;
e) mantenere in efficienza struttura, servizi e attrezzature nonché quant’altro necessario al conseguimento dei fini educativi.
Il Comune si obbliga a:
a) garantire lo svolgimento del progetto individuale di ciascun ospite affidato sin dall’inserimento attraverso la corretta e completa compilazione dell’allegato A “Protocollo d’Ingresso”;
b) fornire la documentazione anagrafica, scolastica, giudiziaria e sanitaria dell’ospite (corredata di riferimenti nominativi e telefonici d’interesse) al fine di garantire un corretto inserimento e una reale personalizzazione dell’intervento;
c) fornire, direttamente o attraverso coloro che eventualmente esercitano la potestà genitoriale sugli ospiti assistiti, il consenso alle visite e alla analisi di cui al successivo art. 3;
d) partecipare all’attività di assistenza e recupero tramite incontri e contatti regolari;
e) versare mensilmente alla Comunità Alloggio la retta convenuta e, in caso di tardivo pagamento, a pagare gli interessi moratori dovuti per il ritardo.
Art. 2
“Ammissioni e dimissioni”
L’ammissione è disposta su richiesta del Comune previa valutazione congiunta tra il Servizio Sociale proponente e la Comunità Alloggio. L’ammissione è subordinata alla sottoscrizione della presente convenzione, alla compilazione puntuale e completa del modulo di ingresso e alla consegna di una copia di tutta la documentazione da parte del Responsabile di Settore che si impegna in nome e per conto del Comune a garantire tutti gli impegni di cui sopra. Il progetto educativo verrà formulato mediante scheda che costituirà parte integrante della cartella personale di ogni ospite.
Comunità Alloggio si impegna a trattare i dati personali acquisiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni.
Le dimissioni dell’ospite saranno valutate e concordate tra i Servizi Sociali invianti e il Coordinatore della Comunità.
Le dimissioni saranno effettuate nei tempi e con le modalità previste dal progetto educativo personalizzato, salvo diversi accordi tra le parti o mancata collaborazione del Comune in fase di ingresso.
In quest’ultimo caso, se le informazioni relative all’ospite non sono trasmesse per intero e non permettono nel concreto la progettazione e lo sviluppo di un piano personalizzato, così come nel caso in cui non venga rilasciato il consenso previsto dall’art.1 c.2), la Comunità Alloggio si riserva il diritto di dimettere l’ospite previa anticipata comunicazione al Comune stesso e all’Autorità Giudiziaria di competenza.
L’ospite potrà inoltre essere dimesso nel caso in cui adotti gravi e comprovanti comportamenti che arrechino danni fisico e psicologici agli altri ospiti e/o agli operatori; tale provvedimento verrà applicato nel caso in cui esperiti tutti i tentativi possibili attivabili per tale condotta l’ospite continui ad adottare tali comportamenti. Il Responsabile della Comunità si adopererà affinché si disponga, di concerto con i Servizi Sociali, l’allontanamento dell’ospite dalla struttura.
Le dimissioni saranno considerate tali nel momento in cui la Comunità Alloggio riceverà formale comunicazione da parte del Servizio Sociale titolare del caso; fino al ricevimento di tale documentazione il Comune sarà tenuto a erogare la retta (art. 5) in quanto il domicilio dell’ospite fino ad allora risulterà presso.
Art. 3
“Prestazioni”
Nello svolgimento del servizio la Comunità Alloggio si ispira al rispetto della personalità dell’ospite e all’obiettivo di assicurare la sua integrazione nella comunità e, conformemente a eventuali provvedimenti dell’Autorità di Xxxxxxxxx, tende a favorire ogni possibile e utile contatto con l’ambiente esterno.
I servizi offerti agli ospiti della Comunità Alloggio sono:
a) somministrazione del vitto adatto per qualità e quantità alle esigenze dell’ospite e rispondente alle indicazioni delle tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie competenti;
b) fornitura di vestiario e quanto necessario per la cura della persona e più in generale per lo svolgimento di una normale vita di relazione;
c) assistenza e cura sanitaria, iscrivendo l’ospite presso la competente azienda A.S.L. territoriale, adottando tutti i provvedimenti opportuni in caso di malattie e di altre situazioni contingenti che richiedano un intervento sanitario, fatti salvi gli obblighi e i diritti degli esercenti la potestà.
Xxxxxxx inoltre garantite visite di controllo periodiche da parte del dentista, dell’oculista, del medico e dello psicologo.
Non sono incluse nel servizio sanitario erogato le seguenti prestazioni:
- eventuali interventi clinico-terapeutici quali la psicoterapia individuale dell’ospite, la psicodiagnosi approfondita dei genitori o di altri componenti del nucleo familiare, la valutazione delle competenze parentali e la terapia di sostegno orientata al rinforzo e all’ampliamento delle competenze dei genitori;
- eventuali interventi per protesi e ricostruzioni dentarie;
- eventuali accertamenti e cure mediche specialistiche non coperte o non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
- acquisto di occhiali, scarpe correttive, visite specialistiche, medicinali, analisi di laboratorio e strumentali.
d) sostegno al conseguimento dell’istruzione scolastica obbligatoria, supporto al conseguimento degli studi superiori e/o alla frequenza a corsi di formazione professionale;
e) fornitura del materiale didattico necessario durante il periodo scolastico a eccezione dei libri di testo per i quali non è prevista alcuna agevolazione e le gite scolastiche extraregionali;
f) sostegno e recupero didattico extrascolastico e partecipazione ad attività per il tempo libero interni alla struttura (avviamento all’utilizzo degli strumenti informatici e di internet, attività socio-culturali e ricreative);
g) attività di socializzazione e animazione per il tempo libero esterni alla struttura (sport, gite nei fine settimana, soggiorno in luoghi di villeggiatura protetta);
h) idonea assicurazione al fine di coprire, ai sensi dell’art. 1917 del cod. civ., l’ospite da:
- infortuni di cui sia vittima all’interno o all’esterno della Comunità, salvo i casi nei quali la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni ricevuti o provocati a terzi sia all’interno sia all’esterno della Comunità;
i) garantire tutto il materiale e/o la strumentazione necessaria al perseguimento di quanto stabilito ai punti precedenti;
j) quant’altro non riconducibile ai precedenti punti e comunque indispensabile allo sviluppo e all’educazione dell’ospite.
Art. 4
“Piani di trattamento degli ospiti”
La Comunità Alloggio si impegna a garantire la continuità del servizio e a collaborare con l’Amministrazione Comunale e il Servizio Sociale per tutta la durata della permanenza dell’ospite nella struttura.
Ogni comunicazione riguardante l’ospite indirizzata ad Autorità Pubbliche, ivi comprese quelle obbligatorie alle Autorità Giudiziarie, sarà inviata in copia agli uffici comunali competenti, fatta eccezione per le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria caratterizzate da un elevato grado di segretezza per disposizione di legge o della stessa autorità.
In accordo con quanto disposto all’art.1 b.2) le eventuali comunicazioni aventi per oggetto aggiornamenti sulla situazione familiare, scolastica, sanitaria e giudiziaria dell’ospite dovranno essere inviate in copia alla Comunità Alloggio.
Articolo 5
“Rette e pagamenti”
Il Comune si impegna a corrispondere alla Comunità Alloggio, a copertura delle spese necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, una retta giornaliera che viene determinata secondo la seguente tabella:
▪ per minori accolti nella fascia d’età 8 -18 anni: € 90,00 (iva esente DPR 26/10/72 n.633 succ. mod.)
▪ per i minori necessitanti di supporto educativo individualizzato, il costo dell’intervento è di € 18,00/h (da sommare alla retta giornaliera di cui sopra)
In caso di ospedalizzazione dell’ospite il Comune si impegna ad integrare alla Comunità Alloggio la retta giornaliera per l’attività lavorativa straordinaria al fine di garantire la presenza di un operatore, se necessario 24 ore su 24, presso le strutture di ricovero, sempre nel caso in cui tale assistenza non possa essere garantita dagli esercenti la patria potestà.
Eventuali variazioni nelle rette sopra previste verranno comunicate al Comune con almeno un mese di anticipo rispetto alla variazione stessa.
La fatturazione (sia delle rette sia delle spese extra) avverrà a cadenza mensile posticipata con pagamento da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della fattura sul conto corrente intestato a Provincia Ligure dei Padri Somaschi “Casa San Xxxxxxxx” – Cod. IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi moratori al saggio legale vigente che decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei termini concordati.
Art. 6
“Comunicazioni, presenze e mantenimento posto”
La Comunità Alloggio comunicherà al Comune variazioni, trasferimenti, ricoveri ospedalieri, vacanze e viaggi. Qualora l’ospite sia assente dalla comunità per un numero inferiore a dieci giorni la retta per il mantenimento del posto è pari alla retta giornaliera; la retta di mantenimento diminuisce del 30% sull’importo della retta giornaliera a partire dall’undicesimo giorno di assenza in poi.
Periodi di assenza particolarmente lunghi dovranno essere comunicati con congruo anticipo dai Servizi Sociali alla Comunità Alloggio, così come la Comunità Alloggio si impegna a comunicare per tempo eventuali periodi prolungati di assenza del minore, per es. in caso di rientro a casa per vacanze natalizie ed estive o per periodi estivi di villeggiatura presenti nel calendario della Comunità Alloggio.
Art. 7
“Durata”
La durata del presente accordo viene determinata nel periodo del Progetto Educativo concordato. Il presente accordo si conformerà alle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dalla Regione Sardegna e in particolare al Regolamento attuativo della Legge 23/2005.
La cessazione del rapporto dovrà essere comunicata per iscritto.
Art. 8
“Verifiche”
Il Comune ha facoltà di verificare lo stato di attuazione del Progetto Educativo dell’ospite inserito, i requisiti strutturali, gestionali, nonché il personale impiegato nell’espletamento del Servizio Socio Assistenziali ed Educativo di cui trattasi.
Art. 9
“Inadempimenti e controversie”
In caso di inadempimento di una delle parti alle obbligazioni previste nel presente accordo, la controparte avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni comunicata alla parte inadempiente e salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Per quanto qui non espressamente previsto il presente accordo è regolato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.
Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, che non sia risolvibile in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
Art. 10
“Comunicazioni”
Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento, sempre che esse risultino inviate ai seguenti indirizzi:
per la Comunità Alloggio:
Sede operativa: Fondazione Somaschi Onlus “Xxxxxx Xxxxxxxx”
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx (XX)
Alla c.a. di Padre Xxxx Xxxxx
tel/fax 000 000000 - 240440 cell. 000 0000000 (in caso di urgenza)
E-mail xxxxx@xxxxxxxx.xx ; xxxxx_xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx (economato)
per il Comune:
Sede: Comune di Pula
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 09010 Pula Alla C.A. della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx
Fax 0000000000 Tel. 00000000000
ovvero presso indirizzo diverso che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Lì Pula 13/08/2012
Il Responsabile Comune di Pula