Contract
Allegato 1 alla Lettera di Invito SCHEMA DI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO |
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di cassa” a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” Sorisole Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z612A316FA |
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “X. XXXXXXXXXX ” di SORISOLE
C.I.G. Z612A316FA
Tra
L’ISTITUTO SCOLASTICO Istituto Comprensivo Statale “X. Xxxxxxxxxx” di Sorisole, (codice ministeriale BGIC87700T), con sede in Sorisole, in Roccoli 1E, C.A.P. 24010, nella persona del Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx, Dirigente Scolastico pro tempore, nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto;
(indicato nel prosieguo anche come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante») e
Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole (Codice Fiscale n. 95118480169, partita IVA n. 95118480169), con sede legale in Sorisole, alla via Roccoli, 1e, C.A.P. 24010, nella persona del Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx, nata a Bergamo il 25/01/1964, nella sua qualità di Dirigente Scolastico
(indicato nel prosieguo come «Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Appaltatore» o «Gestore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto le presenti Condizioni Generali di Contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
Premesso che
a) a mezzo di Determinazione a Contrarre n. 6027/06-03 del 16/10/2019, adottata dal Dirigente Scolastico, l’Istituto ha avviato una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa comparazione di preventivi e preceduta da indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di un operatore economico terzo al quale affidare la gestione del “Servizio di cassa” (da qui in poi, il “Servizio”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione di Cassa, nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx;
c) a mezzo di Determinazione n. […] del […], adottata dalla Stazione Appaltante, l’Istituto ha disposto l’affidamento diretto dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta migliore sulla base della valutazione comparativa dei preventivi acquisiti, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
d) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla Lettera di Xxxxxx, dal Capitolato Tecnico, dallo Schema di Convenzione di Cassa e da tutti gli altri allegati documentali contestualmente approvati con la Determina n. […] del […] ;
e) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del sistema AVCpass, alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
f) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di Euro […], e con scadenza in data […], emessa da soggetto terzo rispetto al Gestore, il Gestore stesso ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
h) è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d’appalto, di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
i) con le presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti al Servizio oggetto di affidamento;
j) il servizio sarà regolato anche dallo Schema di Convenzione di Cassa;
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
▪ «Condizioni Generali di Contratto» o «Accordo»: il contratto pubblico di carattere normativo, che verrà
sottoscritto con l’Aggiudicatario del servizio, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali generali, da integrare con le condizioni specifiche definite nella Convenzione da
affidarsi durante il periodo di validità dell’Accordo stesso, tra l’aggiudicatario e l’Istituto, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tipologiche dei servizi stessi;
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario», «Appaltatore» o «Gestore il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula dell’Accordo, sarà affidato il servizio oggetto di gara;
▪ «Appalto» o «Servizio di cassa»: complessivamente intesa, la gestione del «Servizio di cassa a favore
dell’Istituto Comprensivo X. Xxxxxxxxxx di Sorisole », consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo all’Istituto, nonché nella custodia dei titoli e dei valori, oggetto della presente procedura;
▪ «Authority Virtual Company Passport» o «AVCpass»: il sistema istituito presso l’ANAC il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, consente:
- alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
- agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Capitolato Tecnico»: il documento, allegato sub A al presente Accordo, nel quale vengono precisate, nel
dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Istituto devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
▪ «Convenzione di Cassa» o «Convenzione»: il documento contrattuale che, in esecuzione del presente Accordo ed in conformità al format di cui all’Allegato D del medesimo Accordo, sarà stipulato tra l’Aggiudicatario della presente procedura e l’Istituto e che definirà in via specifica gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l’Istituto medesimo e il Gestore. Il modello contrattuale in questione è stato
già oggetto di approvazione preventiva ad opera del MIUR sotto forma di schema tipo, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del D.I. 129/2018;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica
il regolare andamento dell’Accordo e della Convenzione dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo e della Convenzione, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione espleta le attività di cui all’art. 101 del Codice e al D.M. 49/2018;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione
Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi la Lettera di Invito e i relativi allegati, il Capitolato, l’Accordo, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
▪ «Istituto» o «Istituzione Scolastica» o «Istituto Scolastico» o «Stazione Appaltante»: l’Istituto Scolastico
I.C. A. Lanfranchi di Sorisole, che affida all’operatore economico individuato mediante la presente procedura il servizio di cassa, regolata al presente Accordo e dalla Convenzione;
▪ «Lettera di Invito»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Offerta Economica»: i documenti inseriti nel plico di Offerta, e, in particolare, nella Busta B, contenenti i valori economici del preventivo offerto dall’Operatore Economico;
▪ «PassOE»: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte dell’Operatore Economico al sistema
AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene
l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo e della relativa Convenzione;
▪ «R.U.P. »: l’esponente dell’Istituto, cui competono i compiti previsti dalle norme e dal paragrafo 11 delle
Linee Guida ANAC n. 3 in materia di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni;
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
▪ Allegato A: Capitolato Tecnico;
▪ Allegato B: Lettera di Invito;
▪ Allegato C: Offerta Economica dell’Operatore;
▪ Allegato D: Schema di Convenzione di Cassa;
▪ Allegato E: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto e valore dell’Accordo)
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo l’Istituto affida al Gestore la prestazione del «Servizio di cassa» in favore dell’Istituto medesimo, alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e dagli atti di gara, ivi inclusa l’Offerta Economica formulata dal Gestore.
2. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche prestazionali del Servizio e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra l’Istituto e l’Appaltatore, in occasione dell’attivazione dei singoli Servizi nell’ambito della Convenzione di Cassa, ed impegna l’Appaltatore ad eseguire il Servizio mediante le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
3. Nell’ambito del presente Accordo, il Gestore si impegna a sottoscrivere la Convenzione di Cassa avente ad oggetto il Servizio complessivamente inteso, comprensivo dei servizi meglio specificati nel Capitolato Tecnico Allegato sub A, riguardante, in particolare:
▪ la gestione e tenuta conto, la gestione delle riscossioni (tramite bonifico) e la gestione dei pagamenti (tramite bonifico), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «Servizi Base»);
▪ l’attivazione ulteriori strumenti di incasso (MAV, RID, RIBA, incasso domiciliato, POS, bollettino), l’attivazione di ulteriori strumenti di pagamento (carta di credito, di debito, prepagata), le anticipazioni di cassa, le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi, l’amministrazione di titoli e valori, aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati dall’Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio, a propria discrezione (a seguire, anche «Servizi Opzionali»).
4. La stipula del presente Accordo tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, al pari della stipula della Convenzione di Cassa, non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all’Appaltatore stesso in ordine all’esaurimento delle quantità di titoli dei servizi di cassa.
Art. 4 (Durata e decorrenza dell’Accordo ed eventuali proroghe)
1. Il presente Accordo avrà una durata di [48] mesi, naturali e consecutivi, dalla data della sua sottoscrizione.
2. La Convenzione di Cassa integrativa dell’Accordo avrà una durata massima pari a [48] mesi, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dell’Accordo e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla
conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per non più di 2 (due) volte.
4. L’Appaltatore, nei casi di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Accordo.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’Accordo e della relativa Convenzione, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Accordo e nella Convenzione. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)
1. All’esito della stipula della Convenzione, il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico, dal presente Accordo, dallo Schema di Convenzione di Cassa, e delle prescrizioni normative in materia.
2. Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione del Servizio, e si impegna ad eseguirla secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, nella Convenzione di Cassa, nel Capitolato Tecnico, e nelle migliori prassi industriali e commerciali, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione di Cassa basata sul presente Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tale Convenzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo e nei relativi allegati.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Accordo, della Convenzione di Cassa e del Capitolato Tecnico;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo o alla Convenzione di Cassa.
7. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
8. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
9. Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
Art. 6 (Stipula della Convenzione di Cassa)
1. Entro il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, dovrà essere stipulata la Convenzione di Cassa, alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo.
2. In sede di formalizzazione della Convenzione, l’Istituto provvederà a selezionare le attività del Servizio rispetto alle quali richiedere la somministrazione attuale o eventuale da parte del Gestore, nell’ambito di quelle prestabilite dal presente Accordo.
3. La Convenzione di Xxxxx sarà stipulata, secondo il relativo schema di cui all’Allegato sub D e potrà avere una durata massima pari a [48] mesi dalla data della loro sottoscrizione. La Convenzione di Cassa conterrà l’indicazione dei singoli servizi che l’Istituto potrà acquistare nell’ambito della Convenzione stessa.
4. La Convenzione di Cassa sarà trasmessa al Gestore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, il Gestore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, la Convenzione di Xxxxx firmata digitalmente, per accettazione.
5. In sede di stipula della Convenzione, l’Istituto potrà integrare il contenuto negoziale del presente Accordo introducendo quanto segue:
▪ ulteriori casistiche di applicazione di clausole penali, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo;
▪ ulteriori ipotesi di recesso o risoluzione della Convenzione di Cassa, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo;
▪ modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nel presente Accordo, nel limite comunque
del pagamento delle prestazioni entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs. n. 231/2002, ricorrendone i presupposti;
▪ ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nel presente Accordo;
▪ ogni altra modifica nell’esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all’aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo e delle
previsioni di legge nazionali e comunitarie;
▪ ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto della Convenzione di Cassa rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.
6. La Convenzione di Cassa potrà, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo.
Art. 7 (Organi di governo dell’Accordo e della Convenzione, e modalità di raccordo tecnico-operative)
1. L’esecuzione dell’Accordo e della Convenzione avverrà sotto il ministero del R.U.P. e del Direttore dell’Esecuzione, esponenti dell’Istituto individuati nelle persone del [Dirigente Scolastico pro tempore Dott. ssa Xxxx Xxxxxxxxx (R.U.P.)] e del [Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx].
2. Il Direttore dell’Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Accordo, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano globalmente eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Rientra, in particolare, tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione la sorveglianza sull’andamento esecutivo della gestione del servizio di cassa, con particolare ma non esclusivo riguardo:
a) alle decisioni in merito alle variazioni delle prestazioni, alle sospensioni ed alla risoluzione dell’Accordo e della Convenzione, fermo il procedimento di legge;
b) alle decisioni in merito alle proroghe dell’Accordo, nei casi previsti dall’Accordo stesso, e ad ogni altra ipotesi di ampliamento oggettivo dell’Accordo e della Convenzione.
4. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicate al R.U.P.. L’Appaltatore è tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
5. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo e del Capitolato Tecnico.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione istituzionale del Servizio di Cassa.
3. L’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il presente Accordo ha un valore complessivo e meramente presuntivo pari a € [...],.. ] (Euro […]/00) IVA esclusa, determinato sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all’organizzazione dei servizi erogati dall’Istituto.
2. Per l’erogazione del Servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base delle seguenti condizioni quali indicate nell’Offerta Economica Allegata sub C al presente Accordo, dei seguenti corrispettivi a canone, o unitari a misura, o percentuali:
Servizi | Corrispettivi | |
1 | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Base) | […] |
2 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Base) | […] |
3 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Opzionale) | […] |
4 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Opzionale) | […] |
5 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Opzionale) | […] |
6 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Opzionale) | […] |
7 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Opzionale) | […] |
8 | Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Opzionale) | […] |
9 | Commissione a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti (Base) | […] |
10 | Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Opzionale) | […] |
11 | Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Opzionale) | […] |
12 | Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Opzionale) | […] |
13 | Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Opzionale) | […] |
14 | Tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa (Obbligatorio) | […] |
15 | Tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito (Facoltativo) | […] |
16 | Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Opzionale) | […] |
3. La remunerazione avverrà:
(i) a canone, in base al prezzo forfettario offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della soprastante tabella;
(ii) a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno dell’Istituto e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall’offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della soprastante tabella;
(iii) a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15 della soprastante tabella.
4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Le fatture saranno emesse dall’Appaltatore, su base trimestrale, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno i singoli servizi erogati nell’arco del trimestre stesso, per cui non siano intervenuti in precedenza contestazioni ad opera dell’Istituto. La contestazione successiva dell’Istituto interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
6. Ai fini del pagamento, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto un report relativo alle prestazioni erogate nel corso del periodo di riferimento, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del trimestre di riferimento. L’Istituto procederà a verificare il report ricevuto e, in caso di approvazione dello stesso, autorizzerà l’Appaltatore ad emettere fattura.
7. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Istituto che ha sottoscritto la Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 55/13 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dall’Istituto.
8. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02. Per eventuali esigenze organizzative e funzionali dell’Istituto, in sede di sottoscrizione del presente Accordo, potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).
9. Il pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai
sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dalla Stazione Appaltante;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
10. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
12. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è la Dott. Prof.ssa Xxxx Xxxxxxxxx, C.F. FMGRTI64A65A794X.
13. In riferimento ai commi 12 e 13 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
14. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
15. Ciascun Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
▪ prevedere, al momento della sottoscrizione dell’Accordo ed anche su richiesta degli operatori Aggiudicatari, che il pagamento delle fatture avvenga in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
▪ variare, con semplice comunicazione all'Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di fatturazione in corso.
Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo e con la relativa Convenzione di Cassa, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo o della Convenzione di Cassa.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 11 (Avvio dell'esecuzione della Convenzione)
1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, che verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
3. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell’Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione della Convenziona di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 21.
Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Accordo o della Convenzione.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo e nella relativa Convenzione di Cassa, il medesimo ne farà denuncia all’Istituto e entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il competente Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento dell’Accordo o della Convenzione senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall’Accordo e dalla Convenzione di Cassa per l’esecuzione del Servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull’Accordo e sulla Convenzione di Cassa, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
10. Il competente Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del
Servizio prevista, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione..
11. Il verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell’Accordo e della Convenzione di Cassa per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P.. Nel verbale di ripresa, è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo e/o della Convenzione di Cassa, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l’Istituto si impegna a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14. L’Appaltatore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con l’Istituto.
15. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.
16. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
17. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Art. 13 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 12 sono considerate illegittime, e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
Art. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo o alla Convenzione di Cassa può essere introdotta ad iniziativa dell’Appaltatore se non è stata disposta con le modalità di cui al successivo art. 15 del presente Accordo.
2. Il Direttore dell'Esecuzione propone al R.U.P. le modifiche nonchè le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione competente lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 15 (Modifica dell’Accordo o della Convenzione durante il periodo di efficacia)
1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Accordo e alla Convenzione di Cassa, se non nei casi previsti dall’art. 106 del Codice.
2. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Accordo e della Convenzione di Cassa, saranno autorizzate dal R.U.P..
Art. 16 (Attività di controllo sull’esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità definitiva)
1. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo e della relativa Convenzione di Cassa, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
4. Delle verifiche svolte sarà redatto apposito verbale, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione dei controlli.
5. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione fissa il giorno per lo svolgimento della verifica di conformità definitiva e ne informa il R.U.P. Tale verifica dovrà avvenire nei modi e con le forme stabilite dalla normativa.
Art. 17 (Penali)
1. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
a) 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, in caso di mancata disponibilità del Servizio OIL e del Servizio di Remote Banking per un tempo superiore alle 4 ore solari;
b) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione della Convenzione stessa sottoscritta per accettazione, rispetto al termine di 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della suddetta Convenzione di Cassa, stabilito nel presente Accordo;
c) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell’effettuazione di un’operazione da parte del Gestore, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, qualora più favorevoli, o dalla legge;
d) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione di ordini di pagamento, ordini di riscossione e altri documenti eventualmente richiesti dall’Istituto, ai sensi dell’art. 12 dello Schema di Convenzione, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione;
e) 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell’esibizione di documenti richiesti dall’Istituto ai sensi dell’art. 12 dello Schema di Convenzione, decorsi tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta dell’Istituto.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell’Accordo.
3. Il competente Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. competente in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell’Accordo, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Accordo per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante e l’Istituto ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante e/o all’Istituto Aderente a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
8. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore, senza bisogno di diffida o
procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
Art. 18 (Divieto di cessione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, subappalto e personale
dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Accordo e la Convenzione di Cassa. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui all’Accordo e della relativa Convenzione di Cassa, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell’Accordo e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto;
b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) che all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
d) che l’operatore economico dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.
7. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
9. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
13. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
14. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
17. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo.
18. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 19 (Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Accordo e dalla relativa Convenzione di Cassa, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L’Istituto potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Accordo e alla relativa Convenzione di Cassa, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile.
Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Accordo e della relativa Convenzione di Cassa si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo.
5. L’Appaltatore prende atto che la Stazione appaltante si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L’Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il R.U.P. accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 21 (Risoluzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa)
1. Il presente Accordo e la relativa Convenzione di Cassa potranno essere sottoposti a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione competente accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. competente una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. competente. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Istituto dichiara risolto l’Accordo o la Convenzione di Cassa.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni dell’Accordo e della relativa Convenzione, il Direttore dell’Esecuzione competente assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere
inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, l’Istituto dichiara risolto l’Accordo o la Convenzione di Cassa, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione dell’Accordo o della Convenzione di Cassa l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo.
Art. 22 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazione e le notizie comunque acquisiti dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale dell’Accordo e della Convenzione di Cassa da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
j) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
k) sospensione, revoca, o cessazione, in capo all’Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, o dell’equipollente titolo autorizzativo;
l) mancata restituzione della copia sottoscritta della Convenzione trasmessa dal singolo Istituto, una volta decorso il termine di 20 giorni solari dalla sua trasmissione.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell’Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo.
5. Il presente Accordo si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.
6. In ogni ipotesi di risoluzione dell’Accordo, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporterà, in via automatica, la risoluzione automatica della Convenzione di Cassa in corso di esecuzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo)
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dall’Accordo ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo, la Stazione Appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di valutazione comparativa, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo per l’affidamento del completamento del Servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta in sede di procedura, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di procedura.
Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, nei limiti di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 9;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Nei rapporti verso l’Istituto, l’obbligo di cui alla lettera e) di cui al precedente comma si considera assolto mediante la mera indicazione del CIG nel contratto.
4. Per quanto concerne il presente Accordo, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Accordo di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo Accordo dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG principale e quelli derivati ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli
della Filiera)
In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al comma 2 dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora si abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 26 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo e della relativa Convenzione, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore o il subappaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e della relativa Convenzione di Cassa è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
▪ per il pagamento del saldo finale;
▪ per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
9. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante provvede ai sensi dell’art. 27, comma 4.
10. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
11. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante del relativo Istituto, e a richiedere
l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
12. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre
I.V.A. e C.P.A.
13. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5, dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, i costi relativi alla sicurezza sono pari a € […],00 (Euro […/00), in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
14. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, le Parti dichiarano che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto il Servizio di cassa non contempla attività da eseguirsi nell’ambito di locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.
Art. 27 (Intervento sostitutivo dell’Istituto in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. Qualora la Stazione Appaltante consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Accordo, l’Istituto trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni l’Istituto opera una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto medesimo del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. competente invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.
5. Sarà facoltà dell’Istituto, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
Art. 28 (Intervento sostitutivo dell’Istituto in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del
subappaltatore)
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Istituto può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore della Convenzione di Cassa, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
3. I pagamenti di cui al comma 1, eseguiti dall’Istituto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 29 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo)
1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione dell’Accordo è individuato il D.S.G.A. Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico dell’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto Capofila
Istituto IC X. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0X
Xxxx x.x. xxx Xxxx.xxx Xxxx Xxxxxxxxx, Fax [0000000000]
e-mail [xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta
rilasciata dallo stesso xxxxxxx; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 30 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo e della Convenzione di Cassa, ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 31 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di [Bergamo], con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole. Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx;
b) Responsabile della Protezione dei dati è [il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx c/o Studio XX.X.XXX. X.x.x. - Xxx XXX Xxxxxx, 00 – 00000 XXX XXXXXX XX XXXXXX (XX)];
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto;
f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione giudicatrice, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
i) i dati conferiti saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’erogazione delle prestazioni.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei Lavori potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, del Regolamento UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione dei Lavori, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 33 (Varie)
1. Il presente Accordo e la Convenzione che sarà sottoscritta in sua esecuzione e integrazione è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo o della relativa Convenzione di Cassa sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo o della Convenzione di Cassa nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo e della Convenzione di Cassa dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto. Sorisole,
L’appaltatore | L’Istituto | |
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto e valore dell’Accordo); Art. 4 (Durata e decorrenza dell’Accordo ed eventuali proroghe); Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 6 (Stipula delle Convenzioni di Cassa); Art. 7 (Organi di governo dell’Accordo e della Convenzione, e modalità di raccordo tecnico-operative); Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore); Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie); Art. 11 (Avvio dell'esecuzione della Convenzione); Art. 12 (Sospensione dell'esecuzione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa); Art. 13 (Sospensioni illegittime); Art. 14 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore); Art. 15 (Modifica dell’Accordo o della Convenzione durante il periodo di efficacia); Art. 16 (Attività di controllo
sull’esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità definitiva); Art. 17 (Penali); Art. 18 (Divieto di cessione dell’Accordo e della Convenzione di Cassa, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore); Art. 19 (Recesso); Art. 20 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti); Art. 21 (Risoluzione dell’Accordo e delle Convenzioni di Cassa); Art. 22 (Clausole risolutive espresse); Art. 23 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo); Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 26 (Lavoro e sicurezza); Art. 27 (Intervento sostitutivo dell’Istituto in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore); Art. 28 (Intervento sostitutivo dell’Istituto in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore); Art. 29 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo); Art. 30 (Spese); Art. 31 (Foro competente); Art. 32 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 33 (Varie)
Sorisole,
L’appaltatore