CAPITOLO 2
CAPITOLO 2
I soggetti del contratto di rete
Principi generali
"La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento alla nozione di contratto di rete, “la legge” stabilisce che "con il contratto di rete più imprenditori perse- guono lo scopo di accrescere […]"; con riferimento alle formalità pubblicitarie ine- renti il contratto di rete dispone inoltre che "Il contratto di rete e' soggetto a iscri- zione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun par- tecipante […]".
Dalla disciplina sembra quindi doversi desumere che due sono i requisiti che deb- bono essere soddisfatti affinchè un soggetto possa essere parte di un contratto di rete: (1) deve trattarsi di un imprenditore (requisito sostanziale); (2) la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese (requisito formale).
Sulla necessaria coesistenza di entrambi i requisiti si sono formate almeno due opinioni: (a) secondo alcuni entrambi i requisiti debbono necessariamente coesi- stere; (b) secondo altri il requisito fondamentale è solo il requisito sostanziale che pertanto è l'unico che deve necessariamente esistere, mentre il requisito formale può essere omesso. In altri termini mentre vi è accordo sulla circostanza che per essere parte di un contratto di rete è necessario essere imprenditori, non vi è una- nimità di vedute sul fatto che tale qualità debba necessariamente risultare dal Registro delle Imprese.
Riteniamo preferibile la prima opinione e ciò non solo per ragioni prudenziali, det- tate dalla novità della norma, ma anche sulla base di indici sistematici e normati- vi: in particolare per la circostanza che “la legge” (1) pone l'obbligo di iscrivere il contratto di rete nella sezione del Registro delle imprese presso cui e' iscritto cia-
scun partecipante; (2) fa decorrere l'efficacia del contratto dal momento in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
"La legge" sembra quindi dare per presupposto necessario che ogni partecipante risulti autonomamente iscritto presso il Registro delle Imprese.
Il requisito sostanziale ed il requisito formale
La possibilità di far parte di una rete è limitata ai soli imprenditori.
Ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. I requisiti fondamentali per essere considerato imprenditore sono quin- di: (a) l'esercizio di un'attività economica; (b) la produzione o lo scambio di beni e servizi; (c) l'organizzazione dell'attività economica; (d) l'esercizio professionale dell'attività economica.
La qualità di imprenditore è oggetto di pubblicità: si può quindi desumere dalle risultanze del Registro delle Imprese se un soggetto è titolare di un'attività d'im- presa. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per la partecipazione al contratto di rete si ritiene che l'iscrizione presso il Registro delle Imprese costituisca ele- mento sufficiente; in altre parole ove un soggetto risulti iscritto presso il Registro delle Imprese la sua qualità di imprenditore deve ritenersi senza dubbio attestata. Parebbe invece doversi escludere la qualità di imprenditore per mancanza asso- luta sia del requisito sostanziale che del requisito formale: (1) dei soggetti che svolgono attività libero professionali; (2) delle pubbliche amministrazioni, per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni. E' importante sottolineare che l'esclusione per le pubbliche amministrazioni vale soltanto per le attività svolte nel- l'esercizio delle proprie funzioni. Ove si tratti, invece, di attività imprenditoriali gestite da enti pubblici (entro i limiti in cui ciò è consentito) lo stesso ente pubbli- co dovrebbe essere, almeno per quella attività, considerato imprenditore e quindi soggetto ad iscrizione presso il Registro delle Imprese. Ciò ammesso non si vedo- no ragioni per cui, entro i limiti sopra precisati, anche un ente pubblico non possa essere ammesso in una rete.
Imprenditori individuali e collettivi
In linea generale, ove siano soddisfatti il requisito formale e sostanziale, si può senza dubbio ritenere soggetto idoneo alla partecipazione ad un contratto di rete tanto un imprenditore individuale quanto una società. Non vi sono poi ragioni per escludere che gruppi di imprenditori partecipino ad una rete mediante un consor- zio con attività esterna. Il consorzio infatti è una organizzazione comune tra più imprenditori costituita al fine di disciplinare o svolgere determinate fasi delle rispet- tive imprese (il requisito sostanziale può quindi ritenersi soddisfatto) e, ove si trat- ti di consorzio con attività esterna, risulta iscritto presso il Registro delle Imprese (anche il requisito formale è quindi soddisfatto).
Imprenditore agricolo e società semplici
Il quesito circa l'ammissibilità della partecipazione ad una rete da parte di un imprenditore agricolo o di una società semplice, si ritiene debba essere risolto in senso positivo per le seguenti ragioni:
(1) “la legge” si limita a richiedere che i partecipanti siano imprenditori; il requi- sito sostanziale pertanto è soddisfatto a prescindere dalla natura agricola o commerciale;
(2) inoltre “la legge” dispone che il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella "sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun par- tecipante", non distinguendo tra sezione e sezione. Poiché la principale sezione "speciale" è proprio quella dell'impresa agricola, e semprechè tale iscrizione sia effettivamente eseguita (e quindi il requisito formale sia rispet- tato) dobbiamo ritenere che la partecipazione ad una rete di impresa da parte di società semplici agricole ed imprenditori agricoli individuali sia espressamente autorizzata dalla legge.
Contratto di rete tra imprese controllate e collegate.
Ai sensi dell'art. 2359 c.c sono considerate società controllate: (1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; (2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per eserci- tare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (3) le società che sono sotto
influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono invece considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
In ambito societario la qualificazione di una società come controllata o collegata determina l'applicazione di talune disposizioni e divieti, stabiliti principalmente al fine di garantire l'effettività del capitale sociale. Nella disciplina del contratto di rete non sono invece rinvenibili degli espressi divieti o limitazioni. L'unico limite desu- mibile da "la durata" è che di un contratto di rete devono essere parte più impren- ditori; resta quindi da chiedersi se la partecipazione esclusiva di società controlla- te o collegate faccia venir meno il requisito della pluralità di imprenditori. La rispo- sta pare debba essere negativa, dal momento il fenomeno del collegamento o del controllo non va mai ad incidere sulla qualificazione giuridica autonoma delle società; in altre parole ogni società è e deve essere autonomamente considerata imprenditrice, a meno che non vi sia una espressa indicazione normativa in senso opposto. Si consiglia, tuttavia, di procedere con estrema cautela in presenza di una rete composta esclusivamente da società controllate e/o collegate, potendo in tal caso l'Amministrazione finanziaria disconoscere il requisito della pluralità di imprenditori con conseguente diniego delle agevolazioni fiscali previste per il con- tratto di rete.
Contratto di rete con società straniere comunitarie ed extraco- munitarie.
Il testo normativo non limita la partecipazione alle reti di impresa in base della nazionalità dei partecipanti; tale limitazione peraltro, certamente con riferimento alle imprese di Paesi membri dell’Unione Europea, sarebbe contraria alla norma- tiva comunitaria. Si prescinde, in questo contesto, dai delicati e complessi proble- mi internazionalprivatistici che si possono porre con riguardo alla partecipazione di imprese straniere non comunitarie (quali ad esempio, il rispetto della condizio- ne di reciprocità, l'individuazione della disciplina applicabile). In ogni caso, i sog- getti stranieri, comunitari e non, devono però rispettare il requisito sostanziale (attività di impresa). Per quanto concerne quello che si è chiamato requisito for- male, allo stato, si pone il dubbio se per l'esecuzione della formalità pubblicitaria, sia necessario, o meno, che l'impresa straniera apra in territorio italiano almeno
una sede secondaria e che di tale apertura sia notiziato il competente Registro delle Imprese con apposita iscrizione. In tal caso, tutte le necessarie formalità pub- blicitarie quanto all' impresa straniera partecipante alla rete, ed in particolare l'iscrizione iniziale, saranno eseguite presso il Registro delle Imprese ove risulta iscritta la sede secondaria.
Va peraltro rilevato che richiedere l'apertura di una sede secondaria ad un'impre- sa straniera, anche quando questa operi soltanto in territorio straniero, quantun- que in rete con imprese italiane, appare forse eccessivo; e per giunta, ove si trat- ti di impresa comunitaria, potrebbe risultare altresì discriminatorio imporre ad un'impresa comunitaria di aprire una sede secondaria, in Italia, al fine di consen- tirle la partecipazione ad una rete con imprese italiane. Pare opportuno un chiari- mento legislativo in materia. In attesa di ciò, è auspicabile che le imprese stranie- re, prive di sede secondaria in Italia e come tali non iscritte al relativo Registro Imprese, non figurino tra i sottoscrittori originari del contratto, ma vi aderiscano in un secondo momento; ciò al fine di superare l'ostacolo che deriva dalla seguente previsione normativa: "[…]l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".
Si segnala, inoltre, l'opportunità di prevedere, nel regolamento contrattuale, l'ap- plicazione della legge italiana; ciò anche nel caso in cui al contratto di rete parte- cipino inizialmente soltanto imprese italiane, alla luce della possibilità di successi- va adesione di imprese straniere.
Quadro sinottico
In sintesi: affinché un soggetto possa essere parte di un contratto di rete deve sod- disfare due requisiti: (1) deve trattarsi di un imprenditore (requisito sostanziale); (2) la qualità di imprenditore deve risultare dal Registro delle Imprese (requisito for- male), salve le considerazioni di cui sopra per le imprese straniere.
Deve escludersi la possibilità di partecipare ad una rete per mancanza assolute sia del requisito sostanziale che del requisito formale: (1) dei soggetti che svolgo- no attività libero professionali; (2) delle pubbliche amministrazioni per le attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni.
Nella disciplina del contratto di rete non sono rinvenibili divieti o limitazioni per quanto concerne le società controllate o collegate. Deve pertanto ritenersi consen- tita, da un punto di vista meramente civilistico, una rete che preveda la partecipa- zione (anche esclusiva) di società controllate o collegate fra loro, non venendo per questo meno il requisito della pluralità di imprese.