CCI: 2014IT16M2OP005)
Allegato D – Modello di Disciplinare
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
(CCI: 2014IT16M2OP005)
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. coordinata ed aggiornata dal X.X.xx. 30 giugno 2016, n. 127, dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e
dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
VISTO il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 53, recante disposizioni in materia di “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 e ss.mm.ii., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013);
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR);
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, “Misure urgenti per la crescita del Paese” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 luglio 2016, n.
593, “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 luglio 2016, n. 594, “Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014, “Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria”;
VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito anche solo FIRST) e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della L. 7 agosto 2015, n. 124”, che all’art. 1 elenca gli Enti Pubblici di Ricerca;
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta Collaborazione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
VISTO il D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014, n. 98, “Regolamento di Organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
VISTO il D.M. del 26 settembre 2014 n. 753, “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca” con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale;
VISTO il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l’art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo Ordinario Enti pubblici di Ricerca, di seguito anche solo FOE) finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (di seguito anche solo MIUR) il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, che all’art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università (di seguito anche solo FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;
VISTO il D.M. 9 agosto 2017, n. 610, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2017”;
VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della L. 5 maggio 2009, n. 42” con il quale il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia nazionale della ricerca nonché l’assegnazione di risorse al Piano-stralcio “Ricerca e Innovazione” di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 – 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 del 8 agosto 2016;
VISTA la Delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: piano stralcio «ricerca e innovazione 2015-2017» integrativo del programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014);
VISTA la Delibera n. 25, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016, “Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014, che al punto 2 prevede le “Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti FSC 2014 – 2020 di cui alle delibere CIPE 25/2016 e 26/2016, in merito alla governance, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;
VISTE la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC “Ricerca e Innovazione” 2015 – 2017, formulata da parte del MIUR con note prot. n. 1515 del 17 novembre 2016 e prot. n. 322 del 16 marzo 2017, e la relativa comunicazione di avvenuta approvazione di detta proposta di rimodulazione, resa con nota prot. 1584-P del 2 maggio 2017, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione;
VISTI i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale (di seguito anche solo PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (di seguito anche solo SNSI) e il citato PNR 2015-2020;
VISTO il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito anche solo TFUE), come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla L. 2 agosto 2008, n. 130;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) del 14 luglio 2015 n. 4972 concernente l’approvazione del PON “Ricerca e Innovazione” CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito anche solo FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (di seguito anche solo FSE) – Programmazione 2014-2020 – a titolarità del MIUR;
VISTA il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il Regolamento (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTA la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, “Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1 “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
VISTA la Politica di Coesione per il periodo 2014-2020, ed in particolare la nuova governance multilivello introdotta che prevede un Quadro Strategico Comune (di seguito anche solo QSC), e per ciascun Stato Membro un Accordo di partenariato e specifici Programmi Operativi;
VISTO il QSC che delinea la strategia d’investimento globale per l’implementazione della politica di coesione a livello europeo - allegato 1 del succitato Regolamento;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014–2020 Italia – Allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul QSC, ha stabilito le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell’ambito della descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, l’indicazione del risultato atteso “Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I” tramite l’azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei;
VISTO il documento nazionale di “Strategia di specializzazione Intelligente” dove è illustrata la strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione Europea il 4 maggio 2016;
CONSIDERATE le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (di seguito, anche solo ESFRI), ed in particolare l’aggiornamento della Roadmap Europea delle Infrastrutture di Ricerca, presentata il 10 marzo 2016;
VISTE le Conclusioni del Consiglio di Competitività del 29 maggio 2015 “Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020” con le quali viene tra l’altro chiesto agli Stati
membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo IR) tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell’ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;
CONSIDERATO in particolare, che nelle medesime Conclusioni viene espresso l’auspicio che sia incoraggiato dagli Stati Membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle Infrastrutture di Ricerca;
CONSIDERATE le Condizionalità ex ante, previste dalla succitata Politica di Coesione 2014-2020 per garantire che sussistano le condizioni quadro (programmatiche, regolatorie, di pianificazione e strumentazione operativa) necessarie ad assicurare l’efficacia degli investimenti;
VISTA l’approvazione del Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione Europea, che con la Comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che “la Condizionalità ex ante 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la Ricerca e l’Innovazione è soddisfatta”;
VISTO il D.M. 18 luglio 2016 n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei Conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGRIC/0015316 del 02 agosto 2016 di trasmissione del PNIR alle Autorità di Gestione FESR dei Programmi Operativi Regionali;
VISTO il D.M. 999 del 18 dicembre 2017 recante “Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materi di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, “Disciplina degli aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 3 febbraio 2018;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza, con procedura scritta, avviata il 18 settembre 2017 con nota prot. 0015291, ha approvato l’applicazione dell’art. 70 e ss.mm.ii. del Regolamento (UE) 1303/2013 relativamente all’avviso per la presentazione di progetti di potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
PRESO ATTO del documento “Long-Term Sustainability of Research Infrastructures” inerente alle tematiche della sostenibilità a lungo termine delle Infrastrutture di Ricerca (di seguito anche solo IR), predisposto a valle dello studio di un apposito gruppo di lavoro istituito dall’ESFRI nell’estate 2016 che ribadisce che gli investimenti in IR eccellenti sono uno strumento per aumentare la competitività regionale e una componente chiave delle politiche europee di coesione, in quanto intrinsecamente modellano le regioni dove sono localizzate;
VISTO l’“Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ”, prot.
n. 424 del 28 febbraio 2018 (di seguito anche solo “avviso”);
TENUTO CONTO delle definizioni contenute all’art. 1 dell’avviso sopra richiamato;
VISTA la necessità di predisporre il presente Disciplinare preordinato ad esplicare i suoi effetti a seguito del decreto di concessione del finanziamento e relativo Atto d’Obbligo contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio.
Tutto quanto ciò premesso e considerato,
Art. 1 (Oggetto del Disciplinare)
1. Il presente Disciplinare, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso, regola i rapporti tra il MIUR ed il/i beneficiario/i, i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi al progetto avente codice identificativo denominato presentato da (Xxxxxxxx proponente) e con (elencare gli eventuali Soggetti co-proponenti) per l’infrastruttura di ricerca
.
2. Il finanziamento, come definito all’esito della procedura valutativa, è pari al 100% dei costi ammissibili.
3. La realizzazione del progetto ha una durata massima prevista di mesi 32 decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto d'obbligo, prorogabile una sola volta, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7 dell’avviso, rubricato “Durata e termini di realizzazione del progetto”. L’eventuale proroga deve essere espressamente autorizzata dal MIUR.
Art. 2 (Obblighi dei beneficiari)
1. È obbligo del beneficiario eseguire il progetto nei tempi, xxxx e forme previste dalla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata dal decreto di concessione del finanziamento e dagli ulteriori documenti di progetto, nonché dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare e con la diligenza e professionalità necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
2. Il beneficiario si obbliga inoltre a:
a) gestire l’infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilità economico–finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del MIUR;
b) assicurare la stabilità del progetto entro i limiti previsti dall’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
c) assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall’infrastruttura di ricerca ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
d) garantire che, qualora l’infrastruttura potenziata svolga sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata. Inoltre, laddove le infrastrutture potenziate siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;
e) assicurare il rispetto dell’accordo stipulato ai sensi dell’art. 15, legge 241/1990, conformemente a quanto disciplinato all’art. 3, commi da 2 a 7 dell’avviso, fatte salve le ipotesi di variazioni di cui all’art. 16 del medesimo avviso;
f) garantire il rispetto della normativa unionale e nazionale sull’ammissibilità delle spese;
g) garantire il rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici, nonché di quanto indicato dalle Linee Guida n. 5 approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n.4 del 10 gennaio 2018;
h) attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche unionali in materia di pari opportunità e non discriminazione previste all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché di tutela dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
i) rendicontare le spese ammissibili indicate all’art. 8 dell’avviso, con le modalità ivi descritte; in ogni caso non sono ammissibili le spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per lo stesso bene, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o europeo.
j) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
k) consentire, durante la realizzazione del progetto e successivamente nel periodo di efficacia del potenziamento, l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all’operazione cofinanziata alle strutture competenti del MIUR (Autorità di Gestione, UCO, UNICO, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit), al Ministero dell’economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione UE, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull’utilizzo dei fondi SIE; fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PON tutti i documenti e le informazioni necessari allo scopo;
l) prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili e consentendo l’accesso ai locali dove sono ubicati e operativi i beni acquistati nonché dove sono detenute le scritture contabili;
m) tenere ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a disposizione del MIUR e degli Organi preposti ai controlli, tutta la documentazione in originale delle spese ammissibili relative al progetto, per ulteriori 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario;
n) adottare tutte le misure previste dalla vigente disciplina in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (ivi inclusi atti quali il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ove venga data effettiva attuazione al principio della rotazione del personale nelle aree esposte a rischio corruzione, venga prevista la formazione nell’ambito della prevenzione della corruzione per i dipendenti operanti nelle aree particolarmente esposte a potenziali rischi corruttivi e vengano poste in essere tutte le cautele per il contrasto a fenomeni di corruttela), rendendosi fin d’ora disponibile alle verifiche che l’Amministrazione effettuerà nella fase in itinere;
o) in caso di gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi, compilare e trasmettere la check list di autocontrollo allegata al Manuale del beneficiario di cui al SIGECO.
3. Il proponente in qualità di beneficiario si obbliga altresì a:
a) generare un apposito Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione a ciascun progetto attuato, da comunicare al MIUR ai fini della sottoscrizione dell’Atto d’obbligo;
b) comunicare, all’avvio del progetto, il conto corrente di tesoreria dedicato, anche in via non esclusiva, ove saranno accreditati i contributi erogati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
c) inserire, entro 30 giorni dalla effettuazione della singola spesa progettuale e mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione a supporto della spesa effettivamente sostenuta e quietanzata;
d) caricare a sistema tutti i documenti giustificativi di spesa, in formato originale o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente, opportunamente annullati attraverso l’apposizione sugli stessi dei dati minimi essenziali, ovvero: il titolo del progetto, il CUP, il Programma di riferimento e l’importo rendicontato. Infine, nel caso di spesa derivante da contratti pubblici va indicato anche il Codice identificativo di Gara. Le stesse informazioni sopra indicate andranno inserite nei giustificativi di pagamento. Nel caso in cui i giustificativi di spesa e di pagamento non riescano a riportare fin dall’emissione i dati di cui sopra, dovrà essere apposto un timbro indelebile sul documento originale archiviato in contabilità;
e) presentare, con cadenza bimestrale (alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) secondo modalità esclusivamente di tipo telematico indicate dal MIUR, la domanda di pagamento corredata da una relazione tecnica sull’andamento del progetto che indichi e motivi eventuali scostamenti rispetto alla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale e che preveda le appropriate azioni correttive;
f) produrre - entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale - la relazione tecnica finale relativa all’intero progetto realizzato, comprovante l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo finale previsto dalla Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata;
g) inviare, secondo i modi e i tempi stabiliti dal MIUR, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico; fornire altresì, secondo i xxxx e i tempi stabiliti dal MIUR, ulteriori informazioni quali-quantitative aggiuntive utili per la predisposizione della documentazione per il Comitato di Sorveglianza, per gli incontri annuali con la CE, per la relazione annuale o altri incontri istituzionali; alimentare il fascicolo elettronico di progetto secondo le modalità indicate dal MIUR, contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile e comunicando l’esatta ubicazione della relativa documentazione originale;
h) vigilare sull’avanzamento delle attività progettuali di pertinenza del/i co-proponente/i in accordo con gli obiettivi realizzativi della Scheda Tecnica di Proposta Progettuale così come approvata;
i) comunicare tempestivamente al MIUR ogni variazione di natura oggettiva, soggettiva e finanziaria di cui all’art. 16 dell’avviso, nonché ogni tipologia di variazione inerente al progetto, alle attività o al conto economico;
j) presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, il progetto e l’eventuale variazione dello stesso;
k) sottoscrivere la domanda, gli allegati, la Scheda Tecnica di Proposta Progettuale, il presente Disciplinare, l’atto d’obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
l) caricare con cadenza bimestrale tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l’affidabilità ed il costante aggiornamento dei dati finanziari e dei dati di attuazione fisica e procedurale, richiesti dal Sistema informatico del Programma in relazione all’operazione di competenza;
m) in caso di acquisizione di beni e servizi, oltre ai dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale relativi al progetto, compilare i campi di SIRI relativi all’anagrafica delle imprese selezionate al fine di alimentare il sistema ARACHNE sviluppato dalla Commissione Europea e gestito dall’IGRUE;
4. Nel caso di compagine di progetto, il proponente risponde per detta compagine dell’attuazione dell’intero progetto ai sensi dell’art. 3 dell’avviso ed in conformità agli obblighi assunti con la stipula dell’accordo ex art. 15 di cui alla Legge 241/1990.
In particolare, il proponente, oltre agli obblighi di cui ai commi che precedono, si obbliga anche a:
a) rispettare tutte le disposizioni presenti nell’avviso in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all’attuazione del progetto;
b) gestire i fondi da destinare a/i co-proponente/i in maniera conforme al principio della sana gestione finanziaria, provvedendo al trasferimento delle risorse relative al contributo erogato dal MIUR entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse;
c) rappresentare la compagine nei rapporti con il MIUR;
d) presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e l’eventuale variazione dello stesso;
e) sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la Scheda Tecnica di Proposta Progettuale, il presente Disciplinare, l’atto d’obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
f) presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l’intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo;
5. Il MIUR in caso di mancato adempimento anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, ove non diversamente indicato, si riserva di adottare i necessari provvedimenti, ivi compresa la revoca del finanziamento come da successivo art. 10.
Art. 3 (Informazione e pubblicità)
1. Il beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XII, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'onere riguarda, sia la fase attuativa dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione e consiste nell'esposizione sui materiali o documenti all'uopo utilizzati dell'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II, artt. 3-5, del Regolamento (UE) 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione.
2. Il beneficiario, inoltre, si obbliga all’osservanza delle Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici e del Manuale dell’identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx).
3. Durante la fase attuativa, il beneficiario ha l'obbligo di informare il pubblico del sostegno finanziario dato all'operazione dal FESR, attuando le seguenti azioni informative:
a) se il beneficiario dispone di un proprio sito web, è tenuto a pubblicare sullo stesso una breve descrizione dell'operazione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, che comprenda:
i. le finalità e i risultati dell'operazione;
ii. l'evidenziazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) se non dispone di un proprio sito internet, è tenuto ad esporre almeno un poster di formato non inferiore all'A3, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio, l'area d'ingresso di un edificio), contenente le informazioni in merito al sostegno finanziario dell'Unione europea ricevuto per la realizzazione dell'operazione;
c) il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico e/o i partecipanti inserendo su qualsiasi documento reso pubblico, relativo all'attuazione di un'operazione, una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FESR;
d) durante il periodo di realizzazione dell'operazione il beneficiario ha l'onere di esporre un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (Allegato I, paragrafo 2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013), in un luogo facilmente visibile dal pubblico.
4. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) 821/2014; la targa permanente o il cartellone pubblicitario devono contenere:
a) la denominazione dell'operazione;
b) l'obiettivo principale dell'operazione.
5. Il beneficiario deve predisporre appositi avvisi da pubblicare sul sito internet istituzionale, in sede di comunicazioni istituzionali e l’alimentazione, attraverso i risultati conseguiti, di specifiche banche dati del MIUR, secondo le istruzioni fornite dal MIUR.
Art. 4 (Modalità e condizioni di erogazione dell’agevolazione)
1. Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi informativi stabiliti dai regolamenti unionali, sia in termini di tempistica della spesa che in termini di completezza e qualità dei dati di attuazione, i beneficiari sono tenuti a rispettare i cronoprogrammi di cui al punto 6 dell’allegato B e gli adempimenti in materia di monitoraggio indicati dal MIUR nell’avviso prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, nel decreto di concessione del finanziamento e in ogni altra documentazione pubblicata dal MIUR. Tale adempimento costituisce condizione per le erogazioni intermedie ed il pagamento del saldo a valere sull’operazione finanziata.
2. Le erogazioni intermedie ed il pagamento del saldo finale sono altresì subordinate al buon esito dei controlli di primo livello, di cui all’art. 17 dell’avviso, volti a verificare l’ammissibilità della spesa.
3. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento, il MIUR eroga al proponente l’importo corrispondente alla domanda di pagamento presentata.
4. Il proponente provvederà al trasferimento ai rispettivi beneficiari delle somme ad essi spettanti entro 5 giorni dal ricevimento del contributo da parte del MIUR.
5. Ciascuna erogazione, salvo la eventuale anticipazione, sarà progressivamente disposta in relazione allo stato di realizzazione delle attività progettuali e alla tempestiva rendicontazione dei costi ritenuti ammissibili e delle spese effettivamente sostenute, quali risultano dalla documentazione di cui all’art. 2, comma 3, lettere c) e d) che precede.
6. Qualora venga accertato dal MIUR che l’ammontare delle erogazioni abbia superato l’ammontare indicato nel decreto di concessione del finanziamento ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili, il MIUR avrà diritto di operare un conguaglio portando in compensazione le maggiori somme corrisposte sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza, o in caso di insufficienza di queste, il MIUR potrà rivalersi sugli stanziamenti annuali destinati al soggetto proponente per il tramite del Fondo Ordinario Enti pubblici di Ricerca, del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, od anche per attività progettuali.
7. Ciascuna erogazione, comprese quelle a titolo di anticipazione, è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse di cassa a valere sui fondi indicati nell’avviso e nel decreto di concessione del finanziamento.
Art. 5 (Eventuali anticipazioni)
1. E’ facoltà del Proponente fare domanda di un anticipo fino al 10% del contributo totale del progetto; tale richiesta deve essere esplicitata già nell’Allegato B.
2. Al raggiungimento del 90% della erogazione della spesa rendicontata e dichiarata ammissibile, il MIUR sospenderà le ulteriori erogazioni fino alla domanda di pagamento del saldo finale. Tuttavia, qualora il Soggetto beneficiario, entro l’ottavo mese dalla data di erogazione dell’anticipo, non abbia rendicontato spesa per almeno l’80% dell'importo ricevuto a tale titolo, l’anticipo sarà recuperato a valere sulle successive rendicontazioni di spesa.
3. Con la sottoscrizione del presente Disciplinare e dell’atto d’obbligo il Proponente prende atto e pertanto accetta che, qualora non si realizzino, seppure parzialmente, o si realizzino in tempi non congrui rispetto alla programmazione degli interventi, le attività previste dal progetto, il MIUR agirà in via compensativa a valere su altri contributi del Ministero, di funzionamento (FOE, FFO) o progettuali, riconosciuti all’istituzione.
Art. 6 (Variazioni di natura soggettiva ed oggettiva)
1. In caso di variazioni di natura oggettiva o soggettiva, il soggetto proponente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al MIUR.
2. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi la compagine ridefinita dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
3. Fermo restando l’invarianza dell’importo complessivo del finanziamento concesso ed il rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, nella fase di attuazione del progetto, sono consentite:
a. variazioni di spesa fino al limite del 5% dei singoli elementi dell’elenco beni strumentali, a condizione che siano garantite la qualità e il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici dichiarati;
b. variazioni di spesa fino al limite del 20% dei singoli elementi dell’elenco beni strumentali, previo assenso dell’esperto tecnico scientifico e approvazione del MIUR;
c. variazioni degli elementi dell’elenco beni strumentali essenzialmente derivanti (e motivate) dal progresso tecnologico, previo assenso dell’esperto tecnico-scientifico ed approvazione del MIUR. La somma dei costi relativi ai beni oggetto di richiesta della variazione non può eccedere il 20% del finanziamento concesso.
Qualunque eventuale variazione al cronoprogramma di spesa, così come comunicato nelle relazioni bimestrali, potrà essere sottoposta all’attenzione dell’ETS ed è comunque soggetta all'approvazione del MIUR.
4. Premesso che la spesa sostenuta per le attività realizzate al di fuori dall’Area del Programma, ai sensi dell’art. 70 del Reg. 1303/2013, non può in alcun modo eccedere il 15% della spesa ammessa complessiva del progetto finanziato, tale percentuale dovrà essere ricalcolata in funzione dell’effettiva spesa complessivamente sostenuta. Poiché, tuttavia, l’ottenimento di riduzioni dei prezzi di acquisto dei beni non può avere ricadute negative sulla parte di attività realizzata al di fuori dell’area del Programma, il MIUR finanzierà con risorse a valere sul FSC, sulla base delle spese effettivamente sostenute, quanto eventualmente non rimborsato dal FESR.
Art. 7 (Divieto di cumulo)
1. Il Xxxxxxxx proponente assicura che non beneficia e non beneficerà per le medesime spese relative ad un bene, finanziato nell’ambito della procedura de qua, di altre misure di sostegno finanziario regionale, nazionale o unionale.
Art. 8 (Risultati)
1. Xxxxxxx Xxxxxxxx beneficiario è proprietario dei diritti afferenti ai risultati conseguiti nell’ambito del progetto e si impegna a promuovere i risultati del progetto prioritariamente nel territorio dell’UE; in difetto il MIUR avrà facoltà di revocare il finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 10 che segue.
2. L’infrastruttura deve essere in grado di offrire i suoi servizi, trasferendo conoscenze e metodi di impatto diretto per l’innovazione; essa inoltre deve permettere accesso strutturato ed aperto ai
dati scientifici e tecnologici, per amplificarne l’impatto ed il ritorno sulla società e sull’economia, sia a livello globale che a livello locale.
Art. 9 (Interruzione e proroga)
1. Nei casi di interruzione del progetto, per cause di forza maggiore non imputabili al beneficiario, il MIUR, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà l’agevolazione spettante, commisurata ai costi sostenuti e risultati ammissibili.
2. Il Proponente può richiedere una unica proroga (fermo restando che la durata complessiva del progetto non può eccedere 36 mesi), finalizzata al completamento del progetto, motivandola adeguatamente. La richiesta di proroga è approvata dal MIUR a seguito dei pareri favorevoli dell’ETS in itinere e dell’EEF in itinere, a condizione che sia stata rendicontata una quota di spesa non inferiore al 60% (sessanta per cento) dell’ammontare totale dei costi del progetto ammessi alle agevolazioni.
Art. 10 (Casi di riduzione, sospensione e revoca del finanziamento)
1. Sulla base delle risultanze delle attività di controllo o di altre modalità di accertamento delle irregolarità, o anche in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario, il MIUR si riserva la facoltà di attivare procedimenti amministrativi che determinino:
a) riduzione del finanziamento;
b) sospensione cautelativa del finanziamento;
c) revoca del finanziamento.
2. Il MIUR si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di riduzione del finanziamento qualora il beneficiario sia inadempiente, ovvero commetta delle irregolarità nello svolgimento dei propri adempimenti. In particolare, in caso di:
a) attività svolta da soggetto non autorizzato;
b) mancato rispetto dell’obbligo di consentire verifiche;
c) variazioni sostanziali non autorizzate di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) e c);
d) non corretta esecuzione delle procedure di selezione del contraente;
e) attività svolta in assenza di requisiti previsti (sede, attrezzature, professionalità degli operatori, ecc.).
In tali circostanze, il MIUR procede alla riduzione del finanziamento nella misura della spesa ritenuta inammissibile o, nei casi pertinenti, in proporzione alla gravità del comportamento irregolare, sulla base degli esiti dei controlli.
3. Il MIUR si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del beneficiario emergano gravi indizi di irregolarità con riguardo alla non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo ovvero mancato rispetto degli obblighi di pubblicità indicati nel punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarità. Nell’ipotesi in cui l’irregolarità sia accertata, il MIUR procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato al comma successivo.
4. Il MIUR si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di revoca parziale o totale del finanziamento concesso sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate, in caso di:
a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma di spesa aggiornato fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
b) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dall’art. 7, comma 1 dell’avviso, salvo proroghe;
c) mancata trasmissione della rendicontazione finale di spesa nei termini prescritti, salvo deroghe e in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti;
d) utilizzo delle attrezzature materiali ed immateriali acquisite mediante i finanziamenti di cui al presente avviso per un fine diverso da quello oggetto del finanziamento.
e) mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni;
f) mancato rispetto da parte dei beneficiari della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall’infrastruttura di ricerca, ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
g) mancato mantenimento dell’efficacia del potenziamento di cui all’art. 2, comma 4, dell’avviso;
h) ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il sano svolgimento del progetto.
5. Qualora a seguito dei controlli saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al soggetto beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal MIUR. Laddove il beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà del MIUR procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.
6. Nei casi di revoca di cui ai precedenti commi 4 e 5, si provvede ai recuperi delle somme dovute anche operando compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del MIUR (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente. Medesima modalità viene adottata nel caso di recupero dell’anticipo nell’ipotesi di non sana gestione dello stesso.
7. In caso di revoca dell’agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.
Art. 11 (Controlli e ispezioni)
1. Ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente, il MIUR può disporre controlli tecnici, contabili e amministrativi e ispezioni di qualunque genere connesse con il progetto, direttamente o indirettamente anche tramite l’EEF e/o l’ETS, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
2. Ciascun beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai predetti soggetti, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant’altro necessario.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun beneficiario si obbliga a conservare e rendere disponibili tutti i giustificativi delle spese sostenute e ad esibirli a richiesta dei soggetti abilitati ad effettuare verifiche e controlli di cui alla normativa nazionale ed europea.
Art. 12 (Normativa di riferimento)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare nonché dall’avviso, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa europea in materia di Fondi SIE e nazionale, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D.M. 18 dicembre 2017, n. 999.
2. Ciascun beneficiario è tenuto ad osservare la normativa nazionale e unionale in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
Art. 13 (Obblighi dei soggetti finanziati in caso di contestazioni)
1. Qualunque contestazione e/o eccezione mossa dal/i beneficiario/i o che dovesse comunque insorgere all’interno della compagine di progetto, od anche nei confronti del MIUR, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento né fondare la pretesa per sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dal/dai beneficiario/i con il presente Disciplinare.
Art. 14 (Elezione di domicilio)
1. Per ogni comunicazione, ai fini dell’esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell’attuazione del progetto, ciascun Soggetto beneficiario elegge domicilio presso il luogo indicato nell’Allegato A.
Art. 15 (Foro competente)
1. Il MIUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al progetto.
2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall’attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il foro di Roma.
Art. 16 (Spese)
1. Le eventuali spese inerenti il presente Disciplinare sono da intendersi a carico del proponente.
Il proponente (firma per accettazione)