Contratto di comodato di immobili
Le guide operative di
2
Supplemento a
/2006
Contratto di comodato di immobili
Le guide operative di
Contratto di comodato di immobili
Supplemento a ex Lege 2/2006
Fonti normative:
artt. 1803 ss. del codice civile
art. 12 D.L. 21/3/1978, n. 59 (L. 18/5/78, n. 191)
art. 7 D.Lgs. 25/7/1998, n. 286
art. 5, n. 4, Parte Prima della Tariffa annessa al D.P.R. 131/1986 art. 59 D.Lgs. 22/1/2004, n. 42
art. 6 D.P.R. 29/09/1973, n. 601
artt. 25-43 D.P.R. 22/12/1986, n. 917
Il comodato “è il contratto col quale una parte con- segna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Le parti del contratto sono il comodante, cioè il pro- prietario che concede in uso il bene, e il comodata- rio, cioè il soggetto beneficiario che acquista la detenzione dello stesso.
Nella maggior parte dei casi oggetto del contratto è un immobile che viene ceduto o ricevuto in comoda- to.
Il comodato é un contratto per sua natura gratuito, pertanto non è possibile prevedere alcun corrispetti- vo, né diretto né indiretto (ad esempio rimborsi di spese non effettivamente sostenute; lavori di manu- tenzione straordinaria a carico del comodatario).
Non sono richieste forme particolari per la sua stipu- lazione, tuttavia, a tutela di entrambe le parti, è sem- pre bene concordare per iscritto le principali pattui- zioni onde evitare sgradevoli fraintendimenti e pos- sibili contenziosi, anche relativamente alla liberazio- ne dell’immobile in caso di disdetta.
Il comodatario deve custodire e conservare la cosa oggetto del comodato con la diligenza del buon padre di famiglia; può utilizzare il bene solo in rela- zione all’uso precisato in contratto o conformemen- te alla natura della cosa.
Il comodatario non può sub-concedere l’immobile a terzi né cedere il contratto senza il consenso del comodante.
Definizione e principali caratteristiche
Obblighi del comodatario
3
Se il comodatario non adempie ai suddetti obblighi, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno.
Nel caso di deterioramento della cosa per il solo effetto dell’uso e senza colpa del comodatario, que- st’ultimo non risponde del deterioramento.
In caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa benché non sia ancora scaduto il termine con- venuto.
Il comodato avente ad oggetto beni immobili (appartamenti, locali parrocchiali, ecc.) può essere stipulato con due distinte finalità: uso abitativo e uso diverso (da intendersi appunto come “diverso” dal- l’abitativo, ad esempio tutti i contratti che le parroc- chie sottoscrivono con associazioni sportive e socio- culturali o altri enti ecclesiastici per l’utilizzo di loca- li parrocchiali).
Nel caso di sottoscrizione di un comodato ad uso diverso, è sempre bene esaminare lo statuto dell’en- te comodatario al fine di verificare se l’attività che lo stesso intende svolgere nei locali oggetto del como- dato sia compatibile con quella statutaria. E’ oppor- tuno, inoltre, verificare sempre l’esistenza di appo- sita assicurazione a tutela di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’attività svolta dal medesi- mo all’interno dei locali concessi in comodato.
Nel caso di comodato ad uso abitativo, è sempre bene precisare che l’uso è limitato al solo comodata- rio e ai familiari attualmente con lui conviventi, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare.
Il contratto di comodato può essere con termine di durata (in tal caso il proprietario, in vigenza del con- tratto, non può chiedere la restituzione anticipata dell’immobile, fatto salvo il sopravvenire di un
Morte del comodatario
Comodato ad uso abitativo e ad uso diverso
Durata
urgente e imprevisto bisogno) oppure precario (in tal caso l’immobile deve essere restituito appena il proprietario ne fa richiesta).
Non ci sono limiti particolari quanto alla durata, tut- tavia si consiglia sempre di non concedere immobili parrocchiali a terzi per periodi troppo lunghi, prefe- rendo durata annuale con tacito rinnovo.
Quanto alla disdetta, va inoltrata a mezzo raccoman- data con ricevuta di ritorno nei termini indicati dal contratto stesso (generalmente, nel caso di durata annuale, tre o sei mesi prima rispetto alla scadenza stessa).
Generalmente con la stipula di un contratto di como- dato si conferisce l’utilizzo di un immobile in via esclusiva; possono tuttavia sussistere forme di comodato a tempo parziale, che prevedono l’utiliz- zo limitato ad alcune ore del giorno o ad alcuni gior- ni della settimana (tipico è il caso della concessione di locali parrocchiali o strutture sportive ad associa- zioni, che li utilizzano unitamente alla Parrocchia proprietaria seppur in momenti diversi).
Si precisa a tal proposito che l’Ufficio Amministrativo della Diocesi di Milano dispone di modelli sia di comodato ad uso esclusivo che ad uso parziale, allegati al presente fascicolo.
Le spese di manutenzione ordinaria (piccole ripara- zioni) e le spese necessarie per servirsi della cosa (utenze e tasse inerenti quella specifica porzione di immobile oggetto di comodato) possono essere poste a carico del comodatario; a tal proposito si precisa che l’eventuale rimborso spese non può e non deve essere forfetario poiché in tal caso potreb- be essere considerato un vero e proprio corrispetti- vo. Il proprietario può pertanto solo chiedere il rim- borso delle spese documentate effettivamente sostenute (nel caso di uso promiscuo di un immobi- le, il proprietario comodante dovrà individuare una serie di coefficienti che gli consentano di calcolare le spese effettive inerenti quell’immobile: metratura
Utilizzo esclusivo e a tempo parziale
Manutenzione ordinaria e rimborso spese
locali, ore di utilizzo, intensità di utilizzo, ecc.). Restano, invece, ad esclusivo carico del proprietario comodante le spese di manutenzione straordinaria (da ciò si evince l’impossibilità di concedere in comodato un immobile ponendo a carico del como- datario lavori di ristrutturazione o rifacimento che rientrano, appunto, nella manutenzione straordina- ria).
Nel caso in cui una parrocchia intenda concedere in comodato ad uso abitativo un appartamento ad un suo dipendente (sacrista, custode, ecc.), è opportu- no inserire l’uso del medesimo all’interno del con- tratto di lavoro (quale alloggio di servizio o benefit) al fine di collegare le due fattispecie e garantirsi l’im- mediata liberazione dei locali qualora, per qualsiasi ragione, venga meno il contratto di lavoro.
Il contratto di comodato, trasferendo gratuitamente la disponibilità di un bene, è considerato dall’ordina- mento canonico come un atto di straordinaria ammi- nistrazione e, per essere considerato valido anche dal punto di vista civilistico, deve essere previamen- te autorizzato dall’Ordinario diocesano.
Pertanto, quando un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto intende stipulare un contratto di como- dato, deve presentare apposita istanza motivata al competente ufficio di Curia – nella Diocesi di Milano è l’Ufficio Amministrativo Diocesano –, allegando la bozza del contratto concordata con la controparte. L’Ordinario, dopo aver valutato gli aspetti pastorali, giuridici e fiscali, provvede ad emettere apposito nulla osta che consente all’Ente di sottoscrivere il contratto stesso.
Il comodato avente ad oggetto beni immobili è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in ter- mine fisso (venti giorni dalla data dell’atto se forma- to in Italia, sessanta giorni se formato all’estero) dal-
Uso di un immobile quale abitazione da
parte del lavoratore dipendente
Autorizzazioni canoniche
Registrazione del contratto
l’art. 5, n. 4, Parte Prima della Tariffa annessa al D.P.R. 131/1986, per i quali è attualmente prevista l’appli- cazione dell’imposta di registro nella misura fissa di
€ 168,00.
L’onere grava su entrambe le parti solidalmente ai sensi dell’art. 57, D.P.R. 131/1986, anche se conven- zionalmente il pagamento della tassa viene posto a carico del comodatario (trattandosi di contratto gra- tuito è logico intuire le ragioni di detta scelta).
Per il versamento dell’imposta deve essere utilizzato il Modello F23, nel quale vanno indicati i dati delle parti, il tipo di contratto con relativo codice tributo e gli estremi dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente (per maggiori delucidazioni in meri- to, si suggerisce di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate – xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
In caso di mancata registrazione del contratto, viene applicata una sanzione amministrativa dal centoven- ti al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovu- ta, ex art. 69, D.P.R. 131/1986; nell’ipotesi, invece, di ritardato od omesso versamento, viene applicata una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Si ricorda, per completezza, che all’Agenzia delle Entrate vanno presentati tre originali del contratto di comodato, su cui vanno apposte le marche da bollo da € 14,62 (una ogni quattro pagine, prima pagina compresa).
Nel caso in cui un immobile venga concesso in comodato per un periodo superiore ad un mese, il proprietario ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile stesso, la sua esatta ubicazione, le generalità del comodatario e gli estremi del docu- mento di identità (una copia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e una alla Questura). L’art. 12 del decreto legge 59/1978 statuisce, a carico del trasgressore, una sanzione amministrativa consistente nel paga- mento di una somma di denaro da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 1.549,37. La comunica- zione avviene mediante consegna dell’apposito modulo presso i commissariati di pubblica sicurezza
Comunicazione
cessione fabbricato
nella cui circoscrizione risulta l’immobile; la comuni- cazione può essere effettuata anche per posta trami- te raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il comodatario sia un soggetto extra- comunitario, sussiste l’obbligo della duplice comuni- cazione ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 286/98 che così dispone: “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la pro- prietà o il godimento di beni immobili, rustici o urba- ni, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’au- torità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del pas- saporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servi- zio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovu- ta. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro”.
Qualora l’immobile concesso in comodato sia un bene culturale, il proprietario deve denunciare il tra- sferimento della detenzione del bene entro trenta giorni alla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio del luogo ove è ubicato il bene ai sensi di quanto statuito dall’art. 59, D.Lgs. 42/2004. Un bene è culturale qualora sullo stesso ci sia un vinco- lo di tutela espresso o, nel caso di beni di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, anche in virtù di una presunzione purché si tratti di opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
Si tenga presente che in forza di un’intesa stipulata fra la CEI e il Ministero per i beni e le attività cultura- li, tutti i rapporti fra gli enti ecclesiastici e le Soprintendenze territoriali si svolgono tramite il delegato del Vescovo, cioé l’Ufficio per i Beni Culturali. Pertanto, la denuncia del trasferimento della detenzione, debitamente compilata e sotto-
Bene culturale: denuncia del trasferimento della detenzione
scritta dal proprietario dell’immobile, dovrà essere trasmessa al suddetto Ufficio.
Come già precisato, dagli immobili concessi in comodato i proprietari non possono ricevere alcun canone o compenso, comunque denominato, tutta- via essi sono ugualmente tenuti ad assoggettarli a tassazione: dovranno pertanto indicare la rendita catastale rivalutata nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico Enti non commerciali) e applicare su detto importo l’IRES con l’aliquota ordinaria del 33% o quella ridotta del 16,5% (quest’ultima spetta a tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, come le parrocchie, e agli altri soggetti indicati nell’art. 6 del
D.P.R. 601/1973).
Sul proprietario dell’immobile concesso in comoda- to grava anche l’obbligo del versamento dell’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili –, a meno che non ricorra una delle ipotesi di esenzione previste dal- l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992. La più fre- quente è quella prevista dalla lettera i) che esenta gli immobili nei quali vengono svolte una serie di attivi- tà (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) da parte di enti non commerciali. Pertanto, se il comodante è un ente non commerciale e l’immobile viene totalmen- te destinato ad una o più di quelle attività, il proprie- tario ha diritto all’esenzione.
Tuttavia i Comuni possono, ai sensi dell’art. 59, lett.
c) del D.Lgs. 446/1997, limitare tale esenzione solo “ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non com- merciale utilizzatore”. Pertanto si raccomanda di verificare presso il Comune ove è ubicato l’immobi- le se il Regolamento ICI preveda tale limitazione. Un’altra ipotesi di esenzione può riguardare i xxxxxx- cati che, dichiarati inagibili o inabitabili, siano stati recuperati per essere destinati ad attività in favore di portatori di handicap (art. 7, c. 1, lett. g, D.Lgs. 504/1992). Infine, sono esenti i terreni agricoli rica-
Imposte dirette: l’IRES
ICI
denti in aree montane o di collina (art. 7, c. 1, lett. h).
Nel caso, infine, di comodato ad uso abitativo non vi è diritto all’esenzione, ma se l’immobile costituisce per il comodatario abitazione principale, il Comune potrebbe aver previsto l’applicazione di un’aliquota ridotta.
Qualora, a seguito della stipula di un contratto di comodato, un immobile prima esente divenga imponibile ai fini ICI (o viceversa), il proprietario ha l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del comodato o entro il diverso termine che il Comune può aver deliberato prevedendo, conte-
CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO
Con la presente scrittura privata tra
la Parrocchia di , in , via
_______________________, C.F. [della Parrocchia] ,
legalmente rappresentata dal Parroco Don , nato a
, il
d’ora in poi indicata come “comodante”
e
il sig. ___________________________, residente in
______________________, via ______________________________, C.F.
__________________________, nato a ______________________, il
stualmente, che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione.
d’ora in poi indicato come “comodatario”
si conviene e stipula quanto segue
1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, l’immo- bile sito in ________________________, xxx
, xxxxxxxxxx xx x. xxxx. L’immobile in uso è quello segnato con colore nell’alle- gata planimetria e così identificato catastalmente
.
Il comodatario dichiara di aver preso visione dell’immobile in ogni sua parte e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e di manu- tenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all’uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, fatto salvo il normale deterioramento a seguito dell’uso.
2. Il presente comodato ha durata di ( ) dalla data di stipulazione e, in difetto di disdetta da inviarsi almeno
( ) prima della scadenza, mediante rac-
comandata, si intenderà rinnovato per un uguale periodo di tempo.
[E’ preferibile una durata non superiore ad un anno]
3. Il comodatario si impegna ad usare i predetti locali per uso esclusivo di abitazione, limitatamente per sè e per i suoi familiari attualmente convi- venti, escludendo qualsiasi altra persona estranea al nucleo familiare. L’inosservanza di tale condizione produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa del comodatario.
4. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.
5. Il comodatario ha l’obbligo di custodire detto immobile con la normale diligenza.
6. Senza che ciò possa essere considerato un corrispettivo per il presente comodato, le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del como-
datario, così come quelle relative all’utilizzo del bene (a titolo esemplifi- cativo: acqua, luce, gas, riscaldamento).
7. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quan- to viene affidato e consegnato, ed a non concedere a terzi (in comoda- to, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l’ogget-
Ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11.
,
Il Comodante Il Comodatario
to del presente contratto e a non cedere, a qualunque titolo, il presente contratto.
L’inosservanza di quanto al paragrafo precedente produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa del comodatario.
8. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.
9. Alla cessazione del presente rapporto, il comodatario dovrà restituire al comodante i locali di cui sopra, liberi da persone e cose ed in perfetto stato di manutenzione, salvo il predetto normale deterioramento a seguito dell’uso.
10. Il comodatario dovrà pagare una penale di Euro
( ) al giorno, in
caso di mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1806 del Codice Civile, le Parti convengono quale valore di stima del bene comodato la somma com- plessiva di Euro ( ). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità del perimento del bene, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante. Il comodatario si obbliga a stipulare ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente comodato una polizza assicurativa presso Compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile e per responsabilità civile.
La polizza dovrà contenere clausola che preveda la risarcibilità diretta del comodante e, in caso di responsabilità civile, del danneggiato.
A richiesta del comodante, il comodatario dovrà esibire copia della poliz- za e delle quietanze di pagamento del premio.
12. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale ine- renti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del comoda- tario.
13. Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli articoli 1803 e seguen- ti del Codice Civile che regolano il comodato.
Letto, confermato e sottoscritto.
,
Il Comodante Il Comodatario
CONTRATTO DI COMODATO AD USO DIVERSO
Con la presente scrittura privata tra
la Parrocchia , in , via n. ,
C.F. __________________, legalmente rappresentata dal Parroco Don
, nato a , il -
d’ora in poi indicata come “comodante”
e
il sig. , residente in , via , C.F./P.I. , nato a , il
[oppure qualora si tratti di persona giuridica indicare la denominazione del- l’ente] , con sede in , via
, C.F./P.I. , legal- mente rappresentata dal sig. _____________________, nato a
, il
d’ora in poi indicato come “comodatario”
si conviene e stipula quanto segue
1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, l’immo- bile sito in , via , così identi-
momento con semplice preavviso di (
), a mezzo di raccomandata].
3. L’immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusiva- mente per , mantenendo un com- portamento conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui l’immobile è inserito.
Viene esclusa fin d’ora ogni attività politica, partitica e sindacale.
4. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato.
Il comodatario ha l’obbligo di custodirlo con la normale diligenza.
5. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al bene oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare opportuna assicurazione presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massi- male contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile, e per respon- sabilità civile, a proprie spese, e ad esibire la polizza e le ricevute di paga- mento dei premi su richiesta del comodante. La polizza dovrà prevedere l’obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto del comodante o del terzo danneggiato ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile.
6. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell’immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.
Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni neces-
ficato catastalmente
e costituito
sarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione del presen-
da come da planimetria allegata.
Il comodatario dichiara di aver preso visione dell’immobile in ogni sua parte e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manuten- zione e di averlo trovato del tutto idoneo all’uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del comodato, salvo il normale deterio- ramento a seguito dell’uso.
[nel caso in cui fossero concessi in comodato anche beni mobili è necessario redigere apposito inventario ed andranno integrate le pattui- zioni contrattuali, così da ricomprendervi i mobili]
2. Il comodatario potrà usufruire dell’immobile sopra descritto per la durata di ( ) a partire da con sca- denza il . Alla scadenza il presente contratto si inten- derà tacitamente rinnovato di , salvo disdetta a mezzo rac- comandata con preavviso di almeno ( ).
[Oppure, nel caso di comodato precario:
Il comodatario potrà usufruire dell’immobile a tempo indeterminato, pertanto, il rapporto di comodato e con esso l’occupazione dell’im- mobile potranno essere fatti cessare dal comodante in qualsiasi
te contratto.
7. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quan- to viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell’art. 3, nonché a pagare o rimborsare su richiesta del comodante ogni grava- me di tasse e imposte relative e inerenti l’immobile; le parti espressamen- te escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un cor- rispettivo per il presente comodato.
Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato, sono a carico del comodatario le spese di manutenzione ordi- naria e quelle necessarie per l’utilizzo dell’immobile, comprese quelle di riscaldamento e quelle relative alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas).
8. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di con- cedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l’oggetto del presente comodato e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.
9. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice Civile, le parti con- vengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessi- va di Euro ( ). Detta stima è effettuata uni- camente al fine della responsabilità del perimento del bene comodato,
restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante.
10. Il comodatario dovrà pagare una penale di Euro ( ) al giorno, in caso di mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. L’inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 3 e 8 produrrà la risoluzione di diritto del con- tratto per fatto e colpa del comodatario.
12. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.
13. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale ine- renti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del comoda- tario.
14. Per tutto quanto non specificato ci si attiene agli articoli 1803 e seguen- ti del Codice Civile che regolano il comodato.
Letto, confermato e sottoscritto.
,
Il Comodante Il Comodatario
Ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
,
CONTRATTO D’USO DI IMMOBILE A TEMPO PARZIALE
Con la presente scrittura privata tra
la Parrocchia , in , via n. ,
C.F. __________________, legalmente rappresentata dal Parroco Don
, nato a , il -
d’ora in poi indicata come “proprietaria”
e
il sig. , residente in , via , C.F./P.I. , nato a , il
[oppure qualora si tratti di persona giuridica indicare la denominazione del- l’ente] , con sede in , via
, C.F./P.I. , legal- mente rappresentata dal sig. _____________________, nato a
, il
d’ora in poi indicato come “utilizzatore”
si conviene e stipula quanto segue
1. La proprietaria concede a tempo parziale e a titolo gratuito all’utilizzato- re, che accetta, l’uso dell’immobile sito in _______________, via
, così identificato catastalmente e costituito da come da planimetria allegata.
Il Comodante Il Comodatario
Fermo restando che il possesso dell’immobile permane in capo alla pro- prietaria.
L’utilizzatore dichiara di aver preso visione dell’immobile in ogni sua parte e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all’uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza, salvo il normale dete- rioramento a seguito dell’uso.
[nel caso in cui fossero concessi anche beni mobili è necessario redigere apposito inventario ed andranno integrate le pattuizioni contrattuali, così da ricomprendervi i mobili]
2. L’utilizzatore potrà usufruire dell’immobile [indicare giorni o ore di utiliz-
zo]
.
a partire da
fino a
Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di 3 (tre) mesi.
3. L’immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dall’utilizzatore esclusiva- mente per , mantenendo un com-
portamento conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui l’immobile è inserito.
Viene esclusa fin d’ora ogni attività politica, partitica e sindacale.
4. Nessun corrispettivo è dovuto per l’occupazione a tempo parziale del- l’immobile.
5. L’utilizzatore ha l’obbligo di usare l’immobile con diligenza ed è diretta- mente responsabile verso la proprietaria dei danni causati allo stesso e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare oppor- tuna assicurazione presso Compagnia Assicuratrice di primaria importan- za e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull’immobile, e per responsabilità civile, a proprie spese, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta della proprie- taria. La polizza dovrà prevedere l’obbligo a carico della Compagnia di risarcimento diretto della proprietaria o del terzo danneggiato ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile.
6. L’utilizzatore si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell’immobile concesso. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espleta- mento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in mate- ria.
Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni neces- sarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione del presen- te contratto.
7. L’utilizzatore si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell’art. 3, nonché a pagare o rimborsare su richiesta della proprietaria ogni gra- vame di tasse e imposte relative e inerenti l’immobile; le parti espressa- mente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un corrispettivo per la presente concessione.
Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per la presente concessione, sono a carico dell’utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l’utilizzo dell’immobile, comprese quel- le di riscaldamento e quelle relative alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas), effettivamente sostenute.
8. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per l’utilizzatore di conce- dere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l’oggetto della presente concessione e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.
9. L’utilizzatore dovrà pagare una penale di Euro ( ) al giorno, in caso di mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
10. L’inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 3 e 8 produrrà la risoluzione di diritto del con- tratto per fatto e colpa dell’utilizzatore.
11. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere
approvata solo mediante atto scritto.
12. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale ine- renti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico dell’utilizza- tore.
13. Per tutto quanto non specificato ci si attiene alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.
Letto, confermato e sottoscritto.
,
La proprietaria L’utilizzatore
Ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
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La proprietaria L’utilizzatore
MODELLO DI DENUNCIA DI TRASFERIMENTO DELLA DETENZIONE DI BENE CULTURALE
Illustrissimo Signor Soprintendente
per i beni architettonici e il paesaggio via
CAP città
Il sottoscritto ________________________, nella sua qualità di
[indicare la qualifica rivestita nell’ambito dell’Ente che trasferisce la detenzione: Parroco/Presidente/Procuratore/ecc]. e legale rappresentante di [indicare la denominazione
dichiarano di essere domiciliate o di avere sede:
il [locatore/comodante/affittante/ecc.]:
[luogo e via]
il ___________________ [conduttore/comodatario/affittuario/ecc.]: .
[luogo e via]
, lì
Il locatore/comodante/affittante/ecc.
Il conduttore/comodatario/affittuario/ecc.
dell’Ente: Parrocchia di , Diocesi di Fondazione
, ecc.], C.F. [codice fiscale dell’Ente] con sede in , via , ente [indica- re il titolo di possesso: proprietario/ comproprietario/ usufruttuario/superfi- ciario/ecc.] dell’unità immobiliare sita in ________________, via
, identificato catastalmente al NCEU del Comune di
, Foglio , mapp. , sub.
[se si tratta di bene mobile occorre descriverlo e indicare il luogo in cui è posto]
dichiara e comunica
ad ogni conseguente effetto di legge, che in data , è stato sti- pulato un contratto di [indicare il tipo di contratto: loca- zione, comodato, deposito, affitto d’azienda, contratto di lavoro con conces- sione di alloggio di servizio, ecc.], registrato presso l’Agenzia delle Entrate di , in data , al n. [se non è ancora stata disposta la registrazione, sostituire con: ...in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di ], inerente all’unità immobiliare sopra descritta [ovvero: “il bene mobile sopra descritto”], per la durata di
, ad uso [oppure, in caso di deposito: “per la sua custodia”], nonché alle condizioni tutte risultanti dal predetto contratto, con conseguente trasferimento della detenzione in favore di [dati identificativi: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale o - se si tratta di ente, società, impresa, ecc. – ragione socia- le, sede legale, codice fiscale]
[in caso di bene mobile indicare il luogo in cui il detentore custodirà e/o uti- lizzerà il bene]
Le parti, ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004,