SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
NORME AMMINISTRATIVE
(Capitolato Speciale d’Appalto)
“RIQUALIFICAZIONE DELLA COLLINA DELLA PACE III LOTTO - RECUPERO DEI FABBRICATI ESISTENTI A FINI CULTURALI E DI SERVIZIO : BIBLIOTECA, CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO” - MUNICIPIO VIII
Primo Stralcio Funzionale
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA COLLINA DELLA PACE III LOTTO - RECUPERO DEI FABBRICATI ESISTENTI A FINI CULTURALI E DI SERVIZIO : BIBLIOTECA, CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO” - MUNICIPIO VIII
Primo Stralcio Funzionale
situati nel cuore della Borgata Finocchio, all’altezza del Km 18 della via Casilina nel settore urbano della Borghesiana, ai limiti del confine del Comune di Roma con quello di Frascati.
ART. 2 - FORMA DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESE – VARIAZIONI AL PROGETTO
L’appalto per i lavori di cui trattasi è assegnato “a corpo”.
Il prezzo che sarà concordato comprenderà i materiali, la manodopera e quant‘altro necessario per eseguire tutti i lavori necessari alle realizzazioni in oggetto. Tale prezzo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere necessario a dare l’opera completa in ogni sua parte e finita a regola d’arte e, pertanto, comprendente anche l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture eventualmente non indicati in progetto, ma necessari per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere di cui trattasi.
Le indicazioni di cui ai seguenti articoli ed i documenti allegati, devono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da realizzare.
Il corrispettivo è per l’esecuzione a corpo delle opere, quindi l’appaltatore non potrà invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito sulla qualità delle stesse.
L’appaltatore darà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elaborati forniti dalla committenza, elaborati da lui verificati e ritenuti validi, pertanto espressamente riconoscerà che tale corrispettivo forfetario remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che l’appaltatore sosterrà per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte e per consegnarla perfettamente funzionante “chiavi in mano”, restando a totale carico dell’appaltatore ogni maggiore spesa et alea.
La ditta appaltatrice, con il presente capitolato, accetta le condizioni di lavoro e non potrà chiedere in futuro alcuna maggiorazione dei prezzi per lavori in soggezione.
Negli articoli di tariffa sono comprese tutte le eventuali opere provvisionali per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e nel rispetto degli articoli di legge per quanto riguarda la sicurezza nei cantieri e l’incolumità degli operatori.
1) Il contratto è stipulato “a corpo”.
2) L’importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna parte delle contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.
3) Per lavori previsti negli atti progettuali resta inteso che:
a. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di prendere visione di tutti gli elaborati progettuali e di dichiarare di averli integralmente visionati.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad € 2.601.582.59 (euro duemilioniseicentounomilacinquecentoottantadue/59) oltre IVA.
Importo totale lavori € 2.601.582.59 oltre iva;
Importo contrattuale soggetto a ribasso d’asta € 2.448.185,42;
Oneri diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso) già compresi nelle somme precedenti € 49.962.97; Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso) già compresi nelle somme precedenti € 103.434.20.
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORI | |
LAVORI A CORPO | |
N. Corpi d’opera In Euro | % |
1 Scavi e Movimenti di terra € 108.740,06 | 4,180 |
2 Demolizioni - rimozioni - trasporti € 74.002,06 | 2,845 |
3 Consolidamenti € 138.765,88 | 5,334 |
4 Opere in c.a € 333.882,54 | 12,834 |
5 Opere in acciaio € 107.004,94 | 4,113 |
6 Vespai - drenaggi - massetti - sottofondi € 48.803,47 | 1,876 |
7 Xxxxx e manti di copertura € 33.545,56 | 1,289 |
8 Opere murarie € 63.723,38 | 2,449 |
9 Impermeabilizzazioni € 28.915,70 | 1,111 |
10 Opere di protezione termica ed acustica € 112.375,51 | 4,320 |
11 Intonaci € 71.290,80 | 2,740 |
12 Controsoffitti e divisori € 89.550,48 | 3,442 |
13 Pavimenti - rivestimenti - zoccolini € 65.409,43 | 2,514 |
14 Opere in pietra da taglio € 8.625,83 | 0.332 |
15 Opere da falegname € 15.935,03 | 0,613 |
16 Infissi metallici € 141.846,81 | 5,452 |
17 Opere in vetro € 38.202,77 | 1,468 |
18 Opere da fabbro € 126.035,40 | 4,845 |
19 Opere da pittore € 67.583,17 | 2,598 |
20 Opere a verde € 115,89 | 0,004 |
21 Arredi € 1.780,00 | 0,068 |
22 Impianti di sollevamento € 27.000,00 | 1,038 |
23 Opere civili varie € 5.317,29 | 0,204 |
24 Quadri elettrici e distribuzione € 47.044,32 | 1.808 |
25 Impianto di illuminazione € 107.194,87 | 4,120 |
26 Impianto prese e forza motrice € 4.342,90 | 0.167 |
27 Impianto di terra € 6.035,20 | 0,232 |
28 Impianto rivelazione incendi € 28.232,41 | 1,085 |
29 Impianto antintrusione € 30.781,00 | 1,183 |
30Impianto comunicazione e multimediali € 27.100,79 | 1,042 |
31 Impianto climatizzazione - generatori € 354.253,00 | 13,617 |
32 Impianto climatizzazione - distribuzione € 65.384,04 | 2,513 |
33 Impianto climatizzazione – terminali € 49.302,49 | 1,895 |
34 Impianto idrico sanitario - adduzione e scarichi € 46.535,56 | 1,789 |
35 Impianto antincendio € 5.989,81 | 0,230 |
36 Assistenze murarie € 17.500,00 | 0,673 |
37 Oneri Speciali per la Sicurezza € 103.434,20 | 3,976 |
Sommano da appaltare € 2.601.582,59 | 100,00 |
Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.
Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo o qualitativo, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal nuovo Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e del successivo art. 17 del presente C.S.A.
Rimane comunque la facoltà prevista dall'art. 134 del D.Lgs 163/2006 (recesso del Contratto).
Ai fini della determinazione del prezzo congruo, di cui all’art. 86 della L. 163/2006, le specifiche delle voci di prezzo sono riportate negli elaborati facenti parte integrante del contratto, come specificato all’art. 7 del presente Capitolato: elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi (EPU) e Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera (LLF).
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell’appalto, descritte in maniera esaustiva negli elaborati di progetto, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, possono riassumersi come di seguito elencato:
1) Opere strutturali: le lavorazioni riguarderanno essenzialmente:
- demolizione edifici esistenti;
- scavi e rinterri;
- consolidamenti murari e sottofondazioni;
- opere in cemento armato e carpenteria metallica;
- solai;
- muri esterni intercapedine in c.a. per rampe, scale e recinzioni
2) Opere civili: le lavorazioni riguarderanno essenzialmente:
- abbattimento e/o spostamento di essenze arboree, eliminazione di vegetazione infestante;
- rimozione della copertura della Palazzina;
- demolizione di sottofondi di pavimenti, solai e scale;
- demolizione di muratura portante e di tamponamento
- spicconatura di intonaco interno ed esterno e risanamento di cornici e fasce marcapiano;
- sottofondi e drenaggi aree esterne e attacco a terra edificio;
- massetti di sottofondo per pavimentazioni;
- massetti isolanti e delle pendenze;
- copertura biblioteca con tegole e coppi alla romana;
- copertura ventilata in lastre metalliche nervate coibentate tipo Riverclack®Agorà o similari per il Silos e la sala conferenze;
- tamponature esterne in blocchi forati in laterizio alleggerito con fodera travi e pilastri in tabelloni di laterizio;
- tramezzi interni in laterizi forati e/o in blocchi forati in laterizio alleggerito;
- impermeabilizzazione coperture con membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato;
- manto impermeabile per opere controterra, monostrato antiradice, mediante la spalmatura di primer bituminoso;
- barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco;
- isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne mediante pannelli rigidi di polistirene espanso estruso completo di intonaco sottile, armato con speciale tessuto in fibra di vetro;
- isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile;
- isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile;
- Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento (intercapedine biblioteca);
- intonaco pronto premiscelato: con base di grassello di calce (pareti interne ed esterne);
- controsoffitto in lastre di cartongesso;
- controsoffitto realizzato in lastre in pannelli fonoassorbenti tipo "Topacustic" o prodotto equivalente, costituiti da lamelle realizzate con pannello MDF a basso contenuto di formaldeide E1. Reazione al fuoco Classe1 foglio di pvb colorato (sottoplancia biblioteca e sala conferenze);
- pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia dello spessore di 2 cm su un massetto di sottofondo di conglomerato cementizio (intercapedine biblioteca);
- pavimento antipolvere e antiusura mediante resine epossipoliuretaniche caricate con aggreganti silicei dati a rullo in tre mani;
- pavimenti e rivestimenti in gres per i locali igienici e di servizio;
- rivestimento scala palazzina in lastre di gres fine porcellanato a tutta pasta;
- rivestimento ventilato per facciate in lastre metalliche nervate coibentate tipo Riverclack®Agorà o similari per la sala conferenze;
- rivestimento in gres per panche e muri esterni;
- zoccolino in peperino per scala palazzina;
- soglie e copertine in peperino grigio;
- porte interne in legno tamburato con finitura in laminato
- piano di lettura della biblioteca in massello di stratificato di laminato HPL (high pressure), superficie melaminica strutturata e colorata;
- porte e pareti vetrate REI 120;
- porte REI 120 ad uno o due battenti;
- serramenti esterni in alluminio sistema a taglio termico, tenuta all'aria e all'acqua a giunto aperto con vetrate isolanti antinfortunistiche 6/7÷12÷11/12 mm visarm e/o vetrocamera 6-12-6 mm
- vetrate in profili di alluminio a taglio termico con specchiature in vetrocamera di sicurezza con lastre stratificate visarm 6/7÷12÷11/12 mm;
- porte in acciaio zincato e verniciato ad una o più ante;
- porte a due ante con telaio in profili di alluminio a taglio termico con anta maggiore vetrata con vetrocamera di sicurezza in lastre stratificate visarm 6/7÷12÷11/12 mm e anta minore cieca in lamiera di acciaio verniciata e coibentata con lana minerale;
- porta ad una o più ante in alluminio, anta vetrata visarm 6/7÷12÷11/12 mm;
- attuatori elettrici lineari a catena per finestre biblioteca;
- parapetto per scale e ballatoi in acciaio zincato e lastre di vetro Blindovis di sicurezza 18/19mm finitura colorata come da elaborati di progetto (plancia biblioteca);
- lucernaio in alluminio e policarbonato in copertura della biblioteca;
- scale e passaggi plancia biblioteca con struttura in ferro e rivestimento in lamiera di acciaio inox bugnata;
- scala silos con struttura in carpenteria metallica in acciaio Fe 510 e gradini sagomati in lamiera di ferro forata;
- parapetto scala silos in rete di acciaio stirata a maglia romboidale
- scala sala conferenze con struttura in carpenteria metallica in acciaio Fe 510 e gradini in lamiera di acciaio inox bugnata;
- parapetto per scale e ballatoi in lamiera di acciaio piena e lamiera microforata (scala palazzina e sala conferenze);
- tinteggiatura con idropittura lavabile (idropittura) per le pareti e soffitti interni;
- tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio per pareti esterne.
3) Opere impiantistiche: le lavorazioni riguarderanno essenzialmente:
a. Impianti elettrici e speciali:
- distribuzione primaria e secondaria luce e FM;
- illuminazione normale e di sicurezza;
- impianto di terra;
- impianto rivelazione incendi;
- impianto allarme antintrusione;
- Impianto comunicazione e multimediali;
- predisposizione impianto fotovoltaico;
b. Impianti aero – termo - idraulici:
- impianto di climatizzazione (centrale tecnologica, pannelli radianti e canali);
- impianto idrico sanitario - adduzione e scarichi;
- impianto antincendio;
- Impianto di smaltimento acque;
- impianto di irrigazione (da eseguire insieme alle sistemazioni esterne attualmente non comprese nel presente appalto;
Restano esclusi dall’Appalto ulteriori interventi che il Committente si riserva di affidare in tutto o in parte ad altra ditta senza che l’appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
ART. 4 - CATEGORIE DI OPERE
Ai fini di quanto disposto dall’art. 30 del DPR n. 34/2000, i lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nel presente capitolato speciale, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti categorie, di ciascuna delle quali viene indicato l’importo a base d’asta:
Tipo categoria Categoria Importo effettivo dei lavori Classifica
Categoria prevalente
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 € 1.811.886.20 IV (fino a € 2.582.284,00)
Categoria scorporabile
OPERE IMPIANTISTICHE OG11 € 789.696.39 III (fino a € 1.032.913,00)
Ai sensi degli art. 72, 73, 74 del D.P.R. 21/12/99 n. 554 è richiesta la qualificazione dell’impresa per le categorie sopra menzionate, così come previsto dal D.P.R. 34/2000 e dal regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell’art. 40 della L. 163/2000.
Sono implicitamente comprese, negli importi da contabilizzare a corpo, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.
ART. 5 - OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l’esecuzione di opere o prestazioni specialistiche, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio.
L'Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata secondo le seguenti due procedure:
a. pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione attraverso emissione di apposita determinazione dirigenziale;
b. rimborso all'Appaltatore previa emissione di fattura quietanzata e vistata dalla D. L. ed autorizzata dal Responsabile del Procedimento. In tale secondo caso l’ammontare della fattura verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione della fattura stessa. Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione),
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 del 8 giugno1982, nonché del D. Lgs n. 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
a. I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore
22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
b. I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
L’appaltatore provvederà ad impiegare materiali delle migliori qualità corrispondenti a i migliori requisiti e alle descrizioni contenute nell’analisi e nell’elenco prezzi; la disciplina dei materiali da impiegare è regolamentata dagli art. 15/16/17 del C.G.A.
ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, e integrano la disciplina dell’appalto, anche se non allegati:
- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge n. 741/81 per quanto applicabile, Legge n. 486/97, DPR n. 252/98;
- Il Capitolato Generale d’Appalto approvato dal Comune di Roma con delibera CC n.6126 del 17/11/83
- La Tariffa adottata dal Comune di Roma con delibera di C.C. n. 250 del 13/06/2007;
- La tariffa regionale dei prezzi 2007 per opere e lavori pubblici approvata con deliberazione della Giunta Regionale del 20/03/2007 n. 195;
- Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. I seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo:
Documenti tecnico - economici
EEL Elenco elaborati
RTA Relazione tecnica architettonica CM Computo metrico
CME Computo metrico estimativo
EPU Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
LLF Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera QEC Quadro economico
QIM Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera
SDC Schema di contratto
CSA Capitolato speciale d’appalto – opere architettoniche CSI Capitolato speciale d’appalto – opere impiantistiche CSS Capitolato speciale d’appalto – opere strutturali CRP Cronoprogramma
FSC Fascicolo tecnico
PSC Piano di sicurezza e coordinamento PDM Piano di manutenzione
Progetto architettonico
elaborati grafici
RI 01 Rilievo architettonico e topografico (tav.1) 1:200 RI 02 Rilievo architettonico e topografico (tav.2) 1:200 RI 03 Rilievo architettonico e topografico (tav.3) 1:100 RI 04 Rilievo architettonico e topografico (tav.4) 1:100 RI 05 Rilievo architettonico e topografico (tav.5) 1:100
PG 01 Planimetria generale e profili Schema per il posizionamento del nuovo edificio 1:200 PG 02 Pianta generale del livello interrato a quota +38,00/+39,00 1:100
SE 01 Planimetria delle sistemazioni esterne 1:100 SE 02 Dettagli delle sistemazioni esterne
AR 01 Pianta a quota +38,00/+39,00 e sezione AA’ della Biblioteca 1:50 AR 02 Pianta a quota +42,90 e sezioni BB’ e CC’ della Biblioteca 1:50
AR 03 Pianta a quota +45,20 e sezioni EE’, FF’ e LL’ della Biblioteca 1:50 AR 04 Pianta a quota +46,40 e sezioni DD’ e GG’ della Biblioteca 1:50 AR 05 Pianta a quota +49,90 e sezioni HH’ e II’ della Biblioteca 1:50
AR 06 Pianta delle coperture e prospetto sud della Biblioteca 1:50 AR 07 Prospetti nord, est, ovest della Biblioteca e sezione SS’ 1:50 AR 08 Piante e sezioni OO’ e PP’ della Sala conferenze/bar 1:50 AR 09 Piante e sezioni NN’ e QQ’ della Sala conferenze/bar 1:50
AR 10 Prospetti, sezione MM’ e dettaglio del pluviale della Sala conferenze/bar 1:50 AR 11 Abaco delle murature e dei solai della Biblioteca
AR 12 Abaco delle murature e dei solai del Silos-belvedere e Sala conferenze varie AR 13 Dettagli della plancia varie
AR 14 Dettagli del Silos-belvedere e della Biblioteca varie
AR 15 Dettagli della scala metallica della Sala conferenze varie AB 01 Abaco degli infissi 1/3 varie
AB 02 Abaco degli infissi 2/3 varie AB 03 Abaco degli infissi 3/3 varie Progetto strutturale
documenti
RS 01 Relazione tecnica illustrativa RS 02 Relazione sui materiali
RS 03 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
RS 04 Fascicolo dei calcoli di stabilità (Parte generale) RS 05 Fascicolo dei calcoli di stabilità (Allegato 1)
RS 06 Fascicolo dei calcoli di stabilità (Allegato 2) RS 07 Fascicolo dei calcoli di stabilità (Allegato 3) RS 08 Fascicolo dei calcoli di stabilità (Allegato 4)
RS 09 Piano di manutenzione dell’opera
elaborati grafici
S 00 Spiccato generale - 1:50
S 01 Villino – Spiccato pilastri e carpenteria fondazioni – 1:50 S 02 Villino – Carpenteria 1° solaio e 2° solaio – 1:50
S 03 Villino – Carpenteria 3° solaio e copertura – 1:50
S 04 Villino – Carpenterie e armature travi e pilastri in cls – 1:20/50 S 05 Villino – Setti, scala e particolari in acciaio – 1:10/20/50
S 06 Villino – Rinforzi in frp – 1:10/20
S 07 Biblioteca e Silos – Spiccato pilastri – 1:50
S 08 Biblioteca e Silos – Carpenteria fondazioni – 1:50 S 09 Biblioteca e Silos – Carpenteria 1° solaio – 1:50 S 10 Biblioteca e Silos – Carpenteria copertura – 1:50
S 11 Biblioteca e Silos – Carpenteria e armatura travi fondazioni – 1:20/50
S 12 Biblioteca e Silos – Carpenteria e armatura travi 1° solaio e copertura – 1:20/50 S 13 Biblioteca e Silos – Carpenteria e armatura pilastri – 1:20/50
S 14 Biblioteca e Silos – Muri di sostegno, setti, solette e particolari in acciaio – 1:10/20/50 S 15 Sala Conferenze – Spiccato pilastri e carpenteria fondazioni – 1:50
S 16 Sala Conferenze – Carpenteria 1° solaio e 2° solaio – 1:50 S 17 Sala Conferenze – Carpenterie coperture – 1:50
S 18 Sala Conferenze – Carpenteria e armatura travi fondazioni – 1:20/50
S 19 Sala Conferenze – Carpenteria e armatura travi 1° e 2° solaio – 1:20/50 S 20 Sala Conferenze – Carpenteria e armatura travi coperture – 1:20/50
S 21 Sala Conferenze – Carpenteria e armatura pilastri – 1:20/50 S 22 Sala Conferenze – Muri di sostegno, setti, scale – 1:20/50
Progetto Impianti
documenti
RTI Relazione Tecnica Impianti RCI Relazione di Calcolo Impianti
DPR59 Relazione Tecnica ai sensi del DPR 02/04/2009, N°59
Progetto Impianti Elettrici e Speciali
elaborati grafici
IES 01 Distribuzione principale, illuminazione esterna, impianto di terra e schemi funzionali 1:100 IES 02 Distribuzione Impianti Elettrici H<50cm – pianta livello 0 - 1:50
IES 03 Distribuzione Impianti Elettrici H>50cm – pianta livello 0 - 1:50 IES 04 Distribuzione Impianti Elettrici H<50cm – pianta livelli 1-2 - 1:50
IES 05 Distribuzione Impianti Elettrici H>50cm – pianta livelli 1-2 - 1:50 IES 06 Distribuzione Impianti Elettrici H<50cm – pianta livelli 2-3 - 1:50 IES 07 Distribuzione Impianti Elettrici H>50cm – pianta livelli 2-3 - 1:50
IES 08 Distribuzione Impianti Ausiliari e Speciali - fonia dati, antintrusione, TV, citofono, TVCC – pianta livello 0 - 1:50 IES 09 Distribuzione Impianti Ausiliari e Speciali - fonia dati, antintrusione, TV, citofono, TVCC – pianta livelli 1-2 - 1:50 IES 10 Distribuzione Impianti Ausiliari e Speciali - fonia dati, antintrusione, TV, citofono, TVCC – pianta livelli 2-3 - 1:50
IES 11 Distribuzione Impianti Ausiliari e Speciali – rivelazione incendi, diffusione sonora, segnalazione bagni – pianta livello 0 - 1:50 IES 12 Distribuzione Impianti Ausiliari e Speciali – rivelazione incendi, diffusione sonora, segnalazione bagni – pianta livelli 1-2 - 1:50 IES 13 Distribuzione Impianti Ausiliari e Speciali – rivelazione incendi, diffusione sonora, segnalazione bagni – pianta livelli 2-3 - 1:50 IES 14 Schemi unifilari quadri elettrici – F.S.
Progetto Impianto Idrico Sanitario
elaborati grafici
IDS 01 Adduzione idrica e scarico acque bianche e nere – distribuzione principale – 1:100 IDS 02 Adduzione idrica e scarico acque bianche e nere – schemature bagni – 1:50 Progetto Impianto Riscaldamento e Condizionamento
elaborati grafici
IRC 01 Schema di principio – F.S.
IRC 02 Distribuzione sonde geotermiche – 1:100
IRC 03 Distribuzione aria primaria, aria di ripresa ed estrazione – pianta livello 0 – 1:50 IRC 04 Distribuzione aria primaria, aria di ripresa ed estrazione – pianta livelli 1-2 – 1:50 IRC 05 Distribuzione aria primaria, aria di ripresa ed estrazione – pianta livello 1-2-3 – 1:50 IRC 06 Distribuzione riscaldamento e condizionamento – pianta livello 0 – 1:50
IRC 07 Distribuzione riscaldamento e condizionamento – pianta livelli 1-2-3 – 1:50
Progetto Impianto Antincendio
elaborati grafici
AIN 01 Impianto a naspi – pianta livelli 0-1 – 1:100
ART. 8 - ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l’Appaltatore elegge il domicilio in Roma
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 33, punto 2.
ART. 9 - CAUZIONE
a. Cauzione definitiva
Al momento della sottoscrizione del contratto o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10 % dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. Nel caso in cui il ribasso sia superiore del 10%, l’importo della garanzia fidejussoria sarà calcolato ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria.
Il deposito cauzionale sarà svincolato secondo le modalità indicate nel sopraccitato art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
b. Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
c. Requisiti dei concorrenti riuniti
Nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con sequenzialità solidale o con responsabilità pro quote nel caso in cui all’art. 37 comma 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Qualora l’Impresa aggiudicataria si sia avvalsa ai sensi dell’art 49 del Dlgs n. 163/06 dell’avvalimento, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, la stipula del contratto è subordinata ad idonea garanzia fidejussoria fornita all’Amministrazione Comunale da parte dell’Impresa ausiliaria.
ART. 10 - ASSICURAZIONI
E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, delle seguenti polizze:
1. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’impresa è tenuta ad accendere specifica polizza di assicurazione (di cui all’art. 103 del DPR n. 544/99 e s.m.i.) che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, per un importo non inferiore a € 5.000.000,00, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di € 2.500.000,00.
Tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti dell’appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.
La copertura assicurativa della polizza di cui al punto 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La polizza di cui al punto 1 deve essere trasmessa, dal contraente alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. Condizioni generali
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 EURO e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 141 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ed all’art.18 della legge 10 marzo 1990, n.55 con le modifiche apportate dalla legge 415/98.
E’ comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30%; inoltre, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.lgs 163/2006, così come modificato dal D.Lgs 152/2008, qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo.
In particolare, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori:
a. che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
c. che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui al successivo punto;
d. che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
e. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
f. che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
g. che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappatatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario;
h. che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l’Ispettorato del Lavoro o l’Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l’appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con riferimento all’art. 117 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, un multa corrispondente al 5% del corrispettivo di appalto.
L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza all’autorità competente, riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio, in danno, tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente schema di contratto, costituisce parte integrante e sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.
L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultimo da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Ai sensi dell’art. 231 del Regolamento d’attuazione D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta.
Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del "silenzio- assenso". Occorre tenere presente, però, che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere annullato in via di autotutela da parte dell’Amministrazione nel corso di assenso illegittimamente formato, in conformità di quanto stabilito dall’art. 20 Legge 241/90.
2. Condizioni aggiuntive
a. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.
b. L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art. 13.
c. L'Appaltatore e' tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della Legge 31 maggio1965 n. 575 e successive modificazioni.
d. L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio comunale sugli appalti, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’attestazione della qualificazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.
ART. 12 - ANTIMAFIA
Per i subappalti o cottimi il cui importo sia inferiore a euro 25.000,00 non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva.
Per i subappalti o cottimi il cui importo sia superiore a euro 25.000,00 e inferiore a euro 103.000,00 sarà acquisita dichiarazione sostitutiva che attesti, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 15/68, che non sussistano nei confronti dei richiedenti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della L. n. 575/65, in riferimento agli art. 2 comma 1, art. 4 commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 490/94.
Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera i 155.000,00 euro, potranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”.
Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’impresa dichiarare di non essere sottoposto ad alcuna procedimento di cui alla legislazione “antimafia” o produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 10 Legge 575/65, la prescritta “comunicazione”.
Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento.
In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto.
Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata Legge 31 maggio1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere.
Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all’art. 10, comma 7, del D.P.R. 252/98.
Nel caso di associazioni, raggruppamenti d’imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. 252/98.
ART. 13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e' tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore e' responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
L’appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni dell’art 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e dell’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell’art. 113, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
L'Appaltatore e' inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 luglio 1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14 luglio1960, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui ai Decreti Legislativi 242/96 e 81/08.
Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.
L'Appaltatore e' inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall’INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la penale di cui all’art. 33 punto 1.1 lett. d).
In caso di ritardo, da parte dell’appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall’art. 13 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000.
ART. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI.
a. Consegna dei lavori – Programma operativo - Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi
Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio, conformemente all’art. 130 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'appaltatore e' tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di
impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all’appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 33 punto 1.3 lett. a).
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett. a) dell’art. 11 “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 33 punto 1.3 lett. a).
L'Appaltatore deve dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori .
Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, l’Impresa presenterà alla Direzione Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione e riportato al successivo art. 15. Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art. 33 punto
1.3) lett. d).
L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto dal direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità e attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
- del materiale vegetale da impiantare.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.
L’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 650 (Seicentocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
In tale termine sono compresi 30 (trenta) giorni per la redazione di eventuali disegni di cantiere delle opere corrispondenti alle singole fasi operative a carico dell’appaltatore sulla base del progetto esecutivo nonché per i rilievi e le integrazioni progettuali che l’amministrazione si riserva di consegnare durante il corso dei lavori, nell’ordine ritenuto più opportuno ed in qualsiasi momento.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta con le modalità di cui al successivo art. 16.
b. Consegne parziali
Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa, approvato dal Direttore dei lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, qualora vengano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori nei modi previsti dall’art. 133 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dall’art. 24 del Capitolato Generale LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000.
Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all’art. 2 del presente schema di contratto, va contabilizzato in detrazione a misura mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale.
c. Sospensioni
1. Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste nel programma indicativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
2. Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa.
Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’appaltatore e’ tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, nei modi previsti dall’art. 24, comma 7, del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nei modi previsti dall’art. 133 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all’Appaltatore alcun compenso.
Nel caso di sospensione dei lavori, così come per la ripresa dei lavori, il D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti.
ART. 15 - PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori dell’Amministrazione Comunale, così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione di cui al precedente art. 14, redatto dall’Impresa entro il termine di gg. 10 dalla consegna ed accettato dalla D.L. d’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 16 - CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
a. Conto finale
L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, e rispetto alle verifiche effettuate direttamente dalla Direzione Lavori, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 33 punto 1.3) lett. e).
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo.
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 173 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all’art. 174 del Regolamento di attuazione della Legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554., entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
Il conto finale viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione di cui all’art. 173 del richiamato Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.
b. Collaudo
Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall’art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, salvo inadempienze dell’appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo.
Costituisce specifico obbligo dell’appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
E’ in facoltà della Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
c. Manutenzione
Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o del certificato di disciplinare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell’art. 5, punto h), del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000.
Qualora per esigenze dell’Amministrazione, debba procedersi all’apertura al traffico di tronchi stradali, o ad attivare opere fognanti, o ad utilizzare in tutto o in parte manufatti già realizzati, si procederà, per tratti suddetti, alla consegna in sorveglianza all’Ufficio tecnico dell’Amministrazione.
La consegna avrà luogo a tutti gli effetti per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati.
La consegna stessa dovrà essere effettuata alle condizioni e con le procedure previste dall’art. 200 del Regolamento d’Attuazione, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall’art. 199, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.
Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all’art. 33 punto 1.3) lett. f) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
Entro 15 giorni dalla data di conclusione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
ART. 17 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A CORPO - VARIANTI
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:
Lavori a corpo
Le opere realizzate a corpo saranno contabilizzate secondo l’effettivo stato di avanzamento dei lavori, in base all’offerta dell’Impresa e valutate in modo percentuale; le quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuale dal Direttore dei Lavori in base a propri computi, anche in relazione a un riscontro di aliquota desunto nel computo metrico estimativo.
Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell’Appaltatore, che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessari.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste o inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto così come previste dall’art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e successive modifiche e integrazioni saranno valutate, sia per le opere a misura che per quelle a corpo, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità della Tariffa dei Prezzi 2007 delle Opere Pubbliche della Regione Lazio e del Comune di Roma applicando sui suddetti prezzi, depurati della percentuale afferente agli oneri della sicurezza, un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e approvati dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 136 del Regolamento d’Attuazione, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Le quantità riportate nella lista delle categorie di lavoro previste per l’esecuzione dei lavori e per le quali l’Appaltatore ha formulato l’offerta, possono variare nei limiti di legge, senza che l’Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi rispetto ai prezzi di contratto.
ART. 18 - OPERE IN ECONOMIA
L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l’obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto, o in casi di somma urgenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni, autorizzate dal Responsabile del Procedimento secondo le modalità previste dall’art. 145 del Regolamento d’Attuazione, saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.
Tali costi saranno incrementati del 25 % per spese generali ed utili dell’Impresa. La suddetta maggiorazione sarà soggetta al ribasso contrattuale.
ART. 19 - XXXXXX XXXXXX
Per i lavori relativi al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi (tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento) ai sensi di quanto disposto dall’art. 133 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E RATA A SALDO
Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a € 400.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma dei lavori indicativo e dal programma operativo dell’Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
Sui certificati di pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zerocinquanta per cento) a garanzia degli obblighi dell’Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 22 della Legge 1 del 3/1/1978 da parte del D.P.R. 554 del 21/12/1999, le suddette ritenute non potranno essere anticipatamente restituite all’Appaltatore neppure su richiesta dello stesso e contro prestazione di garanzia fidejussoria. L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro sessanta giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell’art. 29 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP: n. 145/2000, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro.
Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
In sede di SAL l’appaltatore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.
ART. 21 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Capitolato.
Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi artt. 22, 23, 24, e 25.
ART. 22 - CONDOTTA DEI LAVORI
Obblighi generali
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art.128 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.
L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 33 punto 2. L'Appaltatore e' obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.
L'Appaltatore e' obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.
Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all’art.23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.
La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.
L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
L’Appaltatore, oltre a fornire il progetto costruttivo sulla base degli esecutivi che verranno forniti dall’Amministrazione almeno 30 giorni prima del previsto inizio delle singole lavorazioni, è tenuto a far redigere, a sua cura e spese, da tecnico abilitato, i disegni di cantiere. Tali elaborati saranno esaminati dalla D.L. che darà il proprio benestare sottoponendolo al visto del Responsabile del procedimento; qualora detti elaborati non riportino l’approvazione di cui sopra, l’Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche secondo le direttive ricevute.
La mancata approvazione degli elaborati presentati dall’Appaltatore non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga. Gli elaborati approvati sono impegnativi per l’Appaltatore che dovrà rispettare le modalità e i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d’opera modifiche agli elaborati, senza per tali ragioni l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o proroghe dei tempi contrattuali.
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile oltre che dell’esecuzione delle opere, anche della calcolazione costruttiva suddetta nonostante l’esame, i suggerimenti e l’accettazione della D.L.
Obblighi dell’Appaltatore connessi con la natura dell’appalto
Considerata la natura degli interventi da eseguire, la loro connessione con il rispetto delle normative di sicurezza e di igiene, la conseguente urgenza di eseguire i lavori stessi ed, infine, il luogo ove i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti, l’Appaltatore, dovrà programmare i propri lavori d’intesa con la D.L. come da art. 14 del presente Capitolato Speciale.
In particolare:
• L’Appaltatore nell’attuare il piano di sicurezza, di cui al successivo articolo 23, dovrà coordinare il piano di sicurezza proprio e dei propri subappaltatori con quelli delle eventuali altre imprese contemporaneamente operanti nell’area.
• Il coordinamento dovrà avvenire ad opera del Coord. per l’esecuzione e del Direttore di Cantiere, il quale, tramite la propria Direzione dei Lavori dovrà coordinarsi con gli altri Direttori dei Lavori, Appaltatori e direttori dei cantieri.
• Pertanto, all’inizio dell’appalto, e prima dell’inizio lavori, il Direttore di Cantiere ha l’obbligo di promuovere riunioni con le altre imprese già operanti nell’area per una valutazione delle interferenze e dei conseguenti rischi, modificando ed adeguando conseguentemente il piano di sicurezza già predisposto.
• Il Direttore di Cantiere dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza continua propria(o di un suo delegato) sul luogo dei lavori stessi e dovrà, ove necessario sospendere immediatamente qualsiasi lavorazione che possa dar luogo a situazioni di pericolo, in attesa di eventuali ulteriori modifiche o adeguamenti della pianificazione della sicurezza degli interventi previsti dall’appalto.
Per gli obblighi tutti previsti nel presente Capitolato Speciale e per gli oneri a detti obblighi conseguenti, l’Appaltatore non avrà diritto di alcun indennizzo o compenso di sorta (ad eccezione di quelli della sicurezza), dovendosi intendere che gli obblighi stessi ed i conseguenti oneri che ne derivano, così come per tutti gli altri obblighi ed oneri previsti nel presente Capitolato Speciale, a carico dell’Appaltatore, siano stati attentamente valutati dall’Appaltatore stesso in sede di formulazione dell’offerta di gara e quindi ritenuti remunerativamente compensati dai prezzi di contratto.
Così pure l’Appaltatore, per gli obblighi di cui sopra, non avrà diritto ad alcuno spostamento dei tempi di ultimazione contrattuali, se non concesso dall’Amministrazione, per motivi eccezionali ed a seguito di richiesta motivata dall’Appaltatore.
Infine, l’appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.
ART. 23 - PIANO PER LA SICUREZZA
L’Appaltatore o, nel caso di A.T.I. o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza, allegati al progetto nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza.
L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.
E’ altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni dei D. Lgs. n. 242/96 - 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il Committente è il Comune di Roma e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore dei lavori è: (da nominare successivamente all’aggiudicazione).;
- che le funzioni di responsabile del procedimento, a ciò incaricato dal suddetto committente, sono assolte dall’Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
- che le funzioni di Responsabile dei Lavori, unitamente ai compiti che il D.Lgs n. 81/08 consentono di attribuire al medesimo, sono assolti dall’arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D. Lgs n. 81/08 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza;
- che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx ed in fase di esecuzione è: (da nominare successivamente all’aggiudicazione);
- del piano di sicurezza e di coordinamento e/o del piano generale di sicurezza, in quanto facenti parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta di partecipazione alla gara, tenuto conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 415/98,assommano all’importo evidenziato nel quadro economico dell’art. 2 del presente Capitolato oltre che nel bando di gara.
L’Impresa e’ altresì obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ad inserire nelle “proposte integrative” e nel “piano operativo di sicurezza” senza alterare i costi previsti nel progetto originario:
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
a. il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
b. l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
ART. 00 - XXXXXXXXX XX XXXXXXXX
Xxxxx restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere e' responsabile:
- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, fermo restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
Il direttore del cantiere dovrà curare:
a. che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. 23, sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell’esecuzione delle lavorazioni. In caso d’accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere e' tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del Coordinatore per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
b. che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti ne’a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
c. che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all’art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
d. il Direttore di Cantiere e' tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.
ART. 25 - CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
L'Appaltatore e' tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o comunque di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore e' tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:
- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. Il personale impiegato nel cantiere e' tenuto a provare la propria identità.
In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l’appaltatore e' tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.
Gli elenchi del personale di cui sopra dovrà essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei lavori, nell’informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell’Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 33 punto 1.5, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.
Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall’Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.
ART. 26 - ONERI VARI
a. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1. Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2. Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
3. Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
4. Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
5. Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
6. La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
7. La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
8. Le spese per la recinzione e l’eventuale guardiania del cantiere, nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A. C. e dal piano operativo dell’Impresa.
9. Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
10. Le verifiche ed i saggi sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari al fine di garantirsi sulla stabilità e sulla perfetta riuscita delle opere.
11. La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
12. Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.
13. La pulizia dei manufatti in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
14. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
15. L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre ché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
16. Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa.
17. La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di tavoli, sedie, stufe, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
18. Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall’Appaltatore, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà a carico dell'Appaltatore e dovrà essere consegnato il certificato di collaudo statico all’atto del pagamento della rata di acconto.
19. L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art 7 del presente Capitolato Speciale.
20. L’onere del montaggio, dello smontaggio e del nolo delle opere provvisionali (ponteggi a telaio e/o a tubo giunto) per tutta la durata dei lavori ivi comprese eventuali proroghe.
21. L’onere dell’installazione e del nolo della gru di cantiere per tutta la durata dei lavori ivi comprese eventuali proroghe.
22. L’obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere, come da normativa vigente.
23. L’esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere impiantistiche, manufatti realizzati, strade (compresi marciapiedi e scarpate), aree a verde pubblico sistemate con l’Appalto, ecc.
Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell’appalto dovranno inoltre essere forniti le piante, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l’accatastamento delle opere eseguite.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di 3 copie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
Infine l’Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, ecc. realizzate nel corso dell’appalto, dovrà fornire – unitamente agli elaborati di cui sopra – i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti norme.
24. Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
25. Gli oneri necessari per mettere a disposizione un’autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dalla deliberazione C.C. n. 58/1999.
26. Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori eseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori o del Collaudatore.
Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
27. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti rilasciate, ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge.
28. Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente Azienda USL e, in particolare, all’ISPESL per gli impianti realizzati e verifica degli esistenti.
29. La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’ente appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
30. La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere, in particolar modo quelle di collaudo statico delle scale antincendio esterne realizzate.
31. La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti.
32. Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell’appalto, ai lavori di dattilografia e/o di videoscrittura.
33. L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavori, e in tutta la zona interessata dall’appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente appalto, esistenti nella zona medesima.
34. La fornitura della Stazione Appaltante – Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie – Direzione – delle licenze del software necessario per la gestione dei files e dei disegni ed elaborati relativi all’opera, nella misura massima del 3x 1000 dell’importo a base d’asta ed a seguito di specifica richiesta avanzata dal Responsabile del Procedimento”.
b. Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:
1. La eventuale bonifica da ordigni esplosivi è subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all’Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi previsti all’art. 34 del presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa.
2. A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore e' tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D. L.. Per quanto riguarda in particolare i ripristini stradali per canalizzazioni eseguite da Aziende utenti dei XX.XX., saranno valutati con i prezzi contrattuali aumentati del 15%. Ove occorra effettuare una guardiania (anche notturna e festiva) sui cavi lasciati aperti dalle Aziende, l'importo dei lavori di ripristino dei cavi, come sopra valutato, e limitatamente al solo tratto di cavo aperto, sarà ulteriormente aumentato del 40%.
3. L’onere relativo alla costruzione dei passi carrabili e degli imbocchi in fogna richiesti dai privati ed autorizzati dai competenti Uffici Comunali durante il corso dei lavori fino alla data del collaudo. La valutazione dei lavori suddetti, contabilizzati in conto terzi con apposita contabilità, verrà effettuata, come per i ripristini cavi di cui al precedente punto 1) del presente punto B), con i prezzi di contratto aumentati del 15%.
4. Gli oneri relativi all’esecuzione di scavi di indagine per accertare l’ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. o di altri impianti comunque connessi o interferenti con i lavori in oggetto. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell’impresa nel numero e nell’ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla D.L.
5. Obblighi dell'Impresa in caso di emergenza.
L’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza, l’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti in carenza dei prezzi di contratto saranno quelli di cui alla tariffa approvata dal Comune di Roma con deliberazione C.C. n. 250 del 13 giugno 2007.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 33 punto 1.6.
Gli oneri a carico dell'Impresa sono integrati da quanto riportato negli specifici Capitolati Speciali d’Appalto e NormeTecniche (Strutture, Architettonico e Impianti)
L’Impresa nel redigere il progetto costruttivo deve provvedere ad adeguare i disegni relativi agli impianti alla versione esecutiva del progetto architettonico.
ART. 27 - OCCUPAZIONE DI SUOLO
L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l’Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell’appalto.
ART. 28 - RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell’Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all’appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.
ART. 29 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI
L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.
L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni PP. SS. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune di Roma da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione delle opere.
Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore ad € 12.911,42 dipendenti o comunque connesse con l’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l’Appaltatore e’ obbligato a aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.
L’appaltatore si obbliga ad intervenire all’udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra il comune di Roma e il cittadino istante.
Nel caso che l’Appaltatore intervenuto all’udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena inefficacia del diniego esplicitato.
L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest'ultima addebitate.
S'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione stessa.
Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.
L’Impresa si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione C.C. n. 126 del 24.6.96 che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proroghi l’apposita istanza.
L’Impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la compagnia di Assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile. La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del presente contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
ART. 30 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione o messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento, qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
ART. 31 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c. (art. 141 D.lgs 163/2006).
Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto, s’estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141 D.lgs 163/2006). I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi (con esclusione delle parti viventi) si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni casa a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224).
ART. 32 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL’OPERA
Se nel corso dei dieci anni dalla data di consegna, l’opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l’Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l’insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell’opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:
• elementi in legno e ferro
• materiali lapidei ed in cls trattato utilizzati per costruzione di pavimentazioni ed altre opere edili
ART. 33 - PENALITA'
1. Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato Speciale
1.1. Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall’art. 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:
a. Violazione della normativa di cui all'art. 11 punto 1 - 2° paragrafo:
- penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore ad € 2.600,00 per ciascuna infrazione;
b. Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 11 punto 0 - 0x xxxxxxxxx – xxxx. x, x, x, x:
- per ogni giorno di ritardo sulle singole fasi lavorative del cronoprogramma e per ogni singola inadempienza è prevista l'applicazione di una penale pari all’1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
c. Ritardo rispetto al termine di cui all’art. 11 punto 2 – lett. a, b, c:
- per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
1.2. Violazione della normativa antimafia
a. Violazione di cui all’art. 12 - 3° paragrafo:
- Penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;
1.3. Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
a. Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui all’art. 14 lett. a) 3° e 4° paragrafo:
- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
b. Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all’art. 14 – lett. a) – 5° paragrafo:
- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
c. Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all’art. 14 lett.a) paragrafo 6 e paragrafo 8:
- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
d. Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo di cui all’art. 14, punto a) paragrafo 10:
- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
e. Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all’art. 14 lett. a) paragrafo 14 e art. 16 lett. a) paragrafo 2:
- Applicazione di una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
f. Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all’art. 16, lett. c) paragrafo 7:
- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
1.4. Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all’art. 23:
- per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
1.5. Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
a. Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all’art. 25, paragrafo 7:
- per l’infrazione e' prevista una penale pari al 0.3 per mille dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione.
La penale non potrà comunque essere inferiore ad € 517,00.
- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.
1.6. Mancato rispetto degli oneri dell’Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall’art. 26:
- per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall’art. 26 si darà luogo all’applicazione della penale di cui al successivo punto 2 del presente articolo.
- per inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 20, dell’art. 26 sarà applicata una penale non inferiore ad €. 260 al giorno, dal momento della contestazione al momento dell’installazione del cartello oltre la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 del nuovo codice della Strada;
- per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 23, dell’art. 26, verrà effettuata in contabilità una detrazione pari a € 155,00 per ogni giorno di mancata fornitura dell’autovettura;
2. Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità.
Le penalità saranno applicate in base alle norme dell’art. 22 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 e nella misura stabilita dall’art. 117 del Regolamento approvato con DPR 554/99 e varieranno da un minimo di €. 260,00 ad un massimo di
€ 1.033,00.
In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’appaltatore non avrà diritto ad alcune pretesa di qualsiasi titolo.
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
L’appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni anche nei seguenti casi:
a. quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;
b. nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’appaltante, per ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
c. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalità stabilite dall’artt. 136 e 138 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 35 - COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D’AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO
Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187 l’Amministrazione provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’appaltatore.
Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’art 40 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni; l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10 della legge 575/65 e successive modificazioni.
Decorsi 15 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi dell’art. 116 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui allo stesso articolo si applicano anche nei casi di trasferimento d’Azienda.
Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996, ove ricorra cessione di credito, l’amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.
Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.
ART. 36 – CONTROVERSIE
a. Riserve
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 31 del Capitolato Generale approvato con D.M LL.PP. n°145/2000.
Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
Con apposito atto, l’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.
b. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.
SOMMARIO
SCHEMA DI CONTRATTO 1
NORME AMMINISTRATIVE 1
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 2
ART. 2 - FORMA DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESE – VARIAZIONI AL PROGETTO 2
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE 4
ART. 4 - CATEGORIE DI OPERE 7
ART. 5 - OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE 7
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI 8
ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 9
ART. 8 - ELEZIONE DEL DOMICILIO 12
ART. 9 - CAUZIONE 13
ART. 10 - ASSICURAZIONI 14
ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 14
ART. 12 - ANTIMAFIA 16
ART. 13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA 17
ART. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI 18
ART. 15 - PROGRAMMA DEI LAVORI 21
ART. 16 - CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE 21
ART. 17 - VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A CORPO - VARIANTI 23
ART. 18 - OPERE IN ECONOMIA 24
ART. 19 - PREZZO CHIUSO 24
ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E RATA A SALDO 24
ART. 21 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 25
ART. 22 - CONDOTTA DEI LAVORI 25
ART. 23 - PIANO PER LA SICUREZZA 28
ART. 24 - DIRETTORE DI CANTIERE 30
ART. 25 - CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE 30
ART. 26 - ONERI VARI 31
ART. 27 - OCCUPAZIONE DI SUOLO 35
ART. 28 - RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 35
ART. 29 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI 35
ART. 30 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 37
ART. 31 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA 37
ART. 32 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL’OPERA 37
ART. 33 - PENALITA' 38
ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 39
ART. 35 - COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D’AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO 40
ART. 36 – CONTROVERSIE 40