Allegato A
Allegato A
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI
(ai sensi dell’art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)
APPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, VIDEO SORVEGLIANZA E SCORTA STUPEFACENTI.
Durata: Triennale
FIRME DEI RESPONSABILI PER LA VALIDAZIONE DEI DATI CONTENUTI
Per il Committente:
DIRETTORE GENERALE (Legale Rappresentante) | Xxxx. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | data |
firma | ||
DIRETTORE SANITARIO (Datore di Lavoro Delegato) | data | |
firma |
Per l’Appaltatore:
LEGALE RAPPRESENTANTE: | data | |
firma | ||
DATORE di LAVORO DELEGATO: | data | |
firma |
FIRME DEI REFERENTI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI DATI CONTENUTI
Per il Committente:
DATORE DI LAVORO DELEGATO | data | |
firma | ||
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | data | |
firma | ||
COORDINATORE MEDICI COMPETENTI |
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SERVIZIO PROVVEDITORATO | data | |
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I RR. LL. SS. | data | |
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Per l’ Appaltatore:
REFERENTE DELL’APPALTATORE PRESSO L’A.S.P. DI CATANZARO | data | |
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | data | |
firma | ||
MEDICO COMPETENTE | data | |
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI |
data | |
firma |
PREMESSA
Il presente documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” è redatto ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 che abroga l’art. 7 del D.Lgs. 626/94. L’art. 26, della D.Lgs. 81/08 titolato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, prevede che “nell’ambito dell’affidamento di un appalto, il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i fattori di rischio determinati dalle INTERFERENZE tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro”.
Esso contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall’impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all’art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 ed individua le misure adottate dal committente e dall’appaltatore in fase di coordinamento, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o d’opera dell’unità produttiva in esame.
Informazioni generali in merito al contratto e ai lavori da svolgere; Sede dello svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto;
Tipologia dei lavori oggetto dell’appalto;
Periodo di attività e esecuzione dei lavori in appalto; Orario di svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto; Nominativi delle eventuali ditte in subappalto;
Data e luogo di stipulazione del contratto.
Note particolari:
I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:
• cooperano all’ attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull’ attività lavorativa oggetto dell’ appalto;
• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare xxxxxx dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’ esecuzione dell’ opera complessiva.
Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà:
• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavorator autonomo, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIA per l’esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati;
• a fornire, in allegato al contratto, il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice ritenga fornire sulla base della propria esperienza e a seguito di sopralluogo nelle strutture ASP di CATANZARO interessate dall’appalto;
• ad effettuare, prima dell’inizio dei lavori/servizi, la riunione di informazione, cooperazione e coordinamento per la redazione definitiva del DUVRI da sottoscriversi ai sensi dell’art. 26 comma 3 D. Lgs 81/08.
La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, per la redazione del DUVRI definitivo.
I Dirigenti delle articolazioni aziendali per il tramite dei Preposti, presenti nelle strutture interessate dagli appalti affidati, verificheranno l’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contenuti del “documento di valutazione dei rischi redatto ai fini del coordinamento negli appalti di lavori o servizi”, oltre che l’adempimento delle misure di prevenzione e protezione in ordine alla tutela dei lavoratori dipendenti, da parte del medesimo, dai rischi lavorativi derivante dall’attività appaltata.
Nel caso di carenze ed insufficienze accertate nell’organizzazione e gestione della sicurezza nell’attività appaltata il preposto impartirà le opportune prescrizioni atte a rimuovere immediatamente le situazioni di pericolo.
Le attività oggetto dell’appalto devono essere effettuate, possibilmente, quando nei locali non sono presenti lavoratori dell’appaltatore e nei termini e con periodicità indicate nel capitolato d’appalto.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
FIRME DEI RESPONSABILI PER LA VALIDAZIONE DEI DATI CONTENUTI 2
FIRME DEI REFERENTI PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI DATI CONTENUTI 3
PREMESSA 5
INDICE DEGLI ARGOMENTI 7
SEZIONE TECNICO-ANAGRAFICA 9
ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE 10
ANAGRAFICA APPALTATORE 12
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL COMMITTENTE 14
ELENCO LOCALI E AREE ESTERNE, E RELATIVA DESTINAZIONE D’USO, CEDUTI DAL COMMITTENTE ALL’APPALTATORE 14
ELENCO ATTREZZATURE CEDUTE IN USO DAL COMMITTENTE ALL’APPALTATORE 15
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’ APPALTATORE 16
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’APPALTO
SEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI 17
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATI DAL COMMITTENTE 19
CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 24
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATI DALL’APPALTATORE 25
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE STRUTTURE AS P DI CATANZARO RISCHI INTERFERENTI FRA COMMITTENTE E APPALTATORE 26
MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E CONTROLLO DEI I RISCHI DOVUTI ALLE ATTIVITÀ INTERFERENTI 27
SEZIONE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 43
COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE 44
SEZIONE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 45
PROCEDURE DA OSSERVARE IN CASO DI INCENDIO 46
SEZIONE DI RIFERIMENTO D.LGS.81/2008 ART. 26 D.LGS. 81/08 47
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENTI 50
SEZIONE TECNICO-ANAGRAFICA
ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE
RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE | Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro |
SEDE LEGALE | xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXXXXX |
SEDE DOVE SI DOVRANNO ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO | P.O. Lamezia Terme; P.O. Xxxxxxxx; S.E.R.T. di Xxxxxxxx; S.E.R.T. di Catanzaro. |
POSIZIONE INAIL N° | |
POSIZIONE INPS N° | |
POLIZZA ASSICURATIVA |
REFERENTI PER IL COMMITTENTE NELLE SEDI OGGETTO DELL’APPALTO
DIRETTORE A TERME. | MMINISTRATIVO DEL P.O. LAMEZIA | Via X. Xxxxxxxx (tel. 0000 000000) | ||||||
RESPONSABILE | UFFICIO TECNICO P.O. SOVERATO | Via De Xxxxxxx ( tel. 0000 000000) | ||||||
DIRETTORE | DEL | SERT DI SOVERATO | Via Trento 539303) | e | Trieste | 76 | (tel. | 0967 |
DIRETTORE | DEL | SERT DI CATANZARO | Viale Xxx X° 91/c (tel. 0000 000000) |
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL COMMITTENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE: | |
DATORE DI LAVORO DELEGATO: | |
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: | |
COORDINATORE MEDICI COMPETENTI: | |
I RR. LL. SS.: | |
SEDE PER LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA | c/o SEDE DELL’ U.O.P.A. xxx XXXXX, 00 XXXXXXXXX |
ANAGRAFICA APPALTATORE:
RAGIONE SOCIALE APPALTATORE | |
SEDE LEGALE | |
N° ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. | |
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) | |
POSIZIONE INAIL N° | |
POSIZIONE INPS N° | |
POLIZZA ASSICURATIVA | |
ISCRIZIONE ALBO |
REFERENTI PER L’APPALTATORE NELLE SEDI OGGETTO DELL’APPALTO:
P.O. LAMEZIATERME Xxx X. Xxxxxxxx | |
X.X. XXXXXXXX Via De Xxxxxxx | |
SERT DI SOVERATO Via Trento e Trieste 76 | |
SERT DI CATANZARO Viale Pio X° 91/c | |
ALLEGARE ELENCO NOMINATIVO E N° DI MATRICOLA DEL PERSONALE OPERANTE NELLE SEDI OGGETTO DELL’APPALTO. |
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELL’APPALTATORE
LEGALE RAPPRESENTANTE: | |
DATORE DI LAVORO DELEGATO: | |
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: | |
MEDICO COMPETENTE: | |
R. L. S.: |
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE DEL COMMITTENTE
Si rimanda a quanto definito nel capitolato speciale d’appalto poiché trattasi di PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE TERRITORRITORIALI DELL’ASP di CATANZARO.
ELENCO LOCALI E AREE ESTERNE, E RELATIVA DESTINAZIONE D’ USO, CEDUTI DAL COMMITTENTE ALL’ APPALTATORE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.
UNITA’ OPERATIVA | DESTINAZIONE D’USO | CODICE LOCALE | TIPO DI UTILIZZO | NOTE |
------- esclusivo ------- promiscuo | ||||
------- esclusivo ------- promiscuo | ||||
------- esclusivo ------- promiscuo | ||||
------- esclusivo ------- promiscuo | ||||
------- esclusivo ------- promiscuo | ||||
------- esclusivo ------- promiscuo |
ELENCO ATTREZZATURE CEDUTE IN USO DAL COMMITTENTE ALL’APPALTATORE:
Non si prevede alcuna cessione di attrezzature.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’ APPALTATORE
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di anni tre a far data dall’avvio del servizio.
Una descrizione maggiormente dettagliata dei servizi, oggetto del presente appalto, è riportata nel Capitolato speciale d’Xxxxxxx (e suoi allegati) e sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.
L’Appaltatore deve fornire le seguenti informazioni:
1. Descrizione tipo di lavoro o servizio.
2. Mezzi, macchine ed attrezzature dell’appaltatore disponibili previsti per l’esecuzione dei lavori.
3. Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche inerenti i lavori da eseguire.
4. Elenco del personale con giudizio di idoneità alla mansione.
5. Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavori/servizi
6. Informazione ai lavoratori sui rischi specifici, comunicati dal committente, presenti nei luoghi di lavoro in cui essi opereranno.
7. Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalità di conservazione e manipolazione
8. Dispositivi di protezione individuale in dotazione forniti ai lavoratori (DPI)
9. Descrizione dei rischi di esposizione derivanti dalla mansione (ad agenti fisici, chimici, ecc.)
10. Media giornaliera degli operatori previsti per l’esecuzione dei lavori/servizi - numero presenti
11. Numero e tipologia degli infortuni occorsi nell’azienda appaltatrice negli ultimi tre anni
12. Procedure seguite per l’esecuzione in sicurezza dei lavori pericolosi appaltati (da allegare)
SEZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATI DAL COMMITTENTE
Introduzione
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prescrive che:
“ Il datore di lavoro … valuta, … i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, …. All’ esito della valutazione … il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’ indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.”
Per ottemperare agli obblighi normativi il Servizio di prevenzione e protezione intende procedere alla valutazione dei rischi all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale secondo il metodo e con i criteri di seguito illustrati.
Definizioni
Prima di procedere alla descrizione dei criteri utilizzati si ritiene opportuno riportare integralmente alcune definizioni concernenti gli elementi più importanti intorno ai quali si basa il concetto di “valutazione del rischio”.
Secondo la norma UNI EN 292/1991 PARTE I:
Pericolo | fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura delle lesioni o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di incendio, di elettrocuzione, di esplosione, di cesoiamento, etc... |
Situazione pericolosa | qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli |
Rischio | combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa |
Secondo “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro”:
Pericolo | proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni |
Rischio | probabilità che si sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione |
In altre parole il pericolo è un concetto deterministico; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che, per le sue proprietà o caratteristiche, ha la capacità di causare un danno alle persone.
Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza etc) non legata a fattori esterni.
Il rischio, invece, è un concetto probabilistico; è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone.
La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e la possibilità che essa si trasformi in un danno; in altre parole occorre che sia possibile correlare il pericolo individuato con un danno per l’integrità fisica o la salute della persona, quindi, perché si possa parlare di rischio, deve sempre esistere una sorgente di pericolo e contemporaneamente una difesa che non consenta al pericolo di trasformarsi automaticamente in danno.
Dall’insieme di queste considerazioni scaturisce il concetto di valutazione dei rischi definita come:
valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza”
(UNI EN 292/1992).
Aspetti quantitativi del rischio
Dalla definizione appena citata si evince che rischio è concepito come una funzione della probabilità di accadimento di un evento che consenta al pericolo di trasformarsi in danno e della magnitudo (intensità) del danno attribuibile a tale esposizione.
Secondo l’interpretazione più ricorrente in letteratura l’espressione che definisce il rischio R è:
R = D X P
Dove:
D indica l’entità del danno prodotto (o magnitudo intesa come ampiezza/gravità del danno) e
P indica la probabilità (o attesa frequenza) d’accadimento dell’evento considerato
La formulazione non è priva di aspetti critici direttamente legati alla scelta e valutazione/elaborazione dei fattori che la compongono; in particolare:
la quantificazione del danno D (decessi, danni fisici, danni ambientali, etc.) associabile ad una singola situazione non è sempre possibile rispetto ad un’unica e stessa scala di misura. Volendo tenere conto delle varie tipologie delle conseguenze occorrerebbe introdurre nuove variabili. Questa operazione, oltre a complicare elaborazione dei dati, introduce anch’essa elementi di soggettività, relativi alla scelta di assegnare un peso ai singoli elementi del danno qualora si debbano comparare rischi associati a scelte diverse.
l’incertezza con cui è possibile misurare il parametro probabilità P (e quindi conseguenza) è trascurata nella formulazione di R. Infatti, il termine probabilità può prestarsi a diverse definizioni:
• la probabilità esprime un grado di fiducia del soggetto nel verificarsi dell’evento. Pertanto il termine P è funzione delle conoscenze possedute e può variare in funzione dell’acquisizione di nuove informazioni;
• la probabilità esprime la stima di un parametro intrinseco ed allora necessita di essere integrata con elementi che caratterizzano l’incertezza quali: distribuzione di probabilità, limiti di confidenza, etc., complicando ulteriormente l’elaborazione dei dati.
Indipendentemente da ciò dall’espressione sopra riportata si possono in ogni caso dedurre alcune importanti considerazioni:
• la prima riguarda la grandezza R che, dipendendo dal prodotto di due fattori, potrà assumere valore zero solo se uno dei due fattori sarà uguale a zero, vale a dire se non esiste la probabilità di accadimento dell’evento lesivo (non esiste il pericolo) oppure, pur in presenza dell’evento indesiderato, non può verificarsi il danno (non c’è esposizione).
• la seconda considerazione (conseguente alla prima) è che gli interventi preventivi (volti cioè alla riduzione della probabilità di accadimento dell’evento lesivo) o protettivi (per la riduzione del danno) attuati possono ridurre il rischio ma non eliminarlo mantenendo, quindi, in essere un cosiddetto rischio residuo.
I criteri di valutazione
Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione delle valutazioni dei rischi, anche se si deve in ogni caso tener conto di due principi fondamentali nella fase preparatoria, e cioè: strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degni di nota (p. es. non trascurare i compiti che possono aver luogo nelle ore di lavoro «normali», né le attività secondarie);
una volta identificato un determinato rischio, iniziarne la valutazione dai principi fondamentali, studiando la possibilità di eliminarlo in base all’esistenza o meno di un principio di causalità.
Gli orientamenti relativi alla valutazione dei rischi sul lavoro, di cui ci si serve di norma (nella UE), si basano sui seguenti aspetti:
• osservazione dell’ambiente di lavoro (p. es. vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza dei macchinari, fumi e polveri, temperatura, illuminazione, rumore ecc.);
• identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per definire tutti i compiti, in modo da inserirli nella valutazione dei rischi);
• esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (valutazione dei rischi derivanti dalle singole
mansioni);
• osservazione del lavoro in corso di esecuzione (le procedure sono rispettate, oppure comportano altri rischi);
• esame dei modelli di lavoro (per valutare l’esposizione ai rischi);
• esame dei fattori esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (p. es. aspetti climatici per i lavoratori all’esterno);
• rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’ organizzazione e nell’ambiente di lavoro;
• esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro, tra cui le misure di salvaguardia (x.xx. assicurarsi che siano in atto i sistemi opportuni di valutazione dei rischi derivanti dall’impiego di un nuovo impianto, di nuovi materiali o prodotti ecc., in modo da aggiornare le informazioni sui rischi).
Le osservazioni effettuate devono essere necessariamente e in seguito confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:
• norme legislative
• norme e orientamenti diffusi, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc.
• principi gerarchici della prevenzione dei rischi
• applicazione provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali)
• adeguamento al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione
• cercare di garantire il miglioramento del livello di protezione.
Questi criteri sono riassunti nella tabella 1
Tabella 1: Criteri da applicare alla valutazione dei rischi |
Norme legislative |
Norme e orientamenti pubblicati, es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti ecc. |
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi |
Evitare i rischi |
Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno |
Combattere i rischi alla fonte |
Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali (p. es. controllare l’esposizione ai fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali, piuttosto che attraverso l’impiego di respiratori personali) |
Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione |
Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione |
Esaminando attentamente la tabella si nota che, non a caso, il primo criterio da osservare consiste nel confronto e relativo esame, delle attività e dell’ambiente di lavoro, con le norme legislative; questa è una fase non eliminabile, doverosa e fortemente propedeutica a quello che può essere individuato come il “core” della valutazione dei rischi. In altre parole la rispondenza a precetti legislativi è condizione essenziale e ineliminabile per la gestione di un’attività di lavoro e del suo ambiente di svolgimento.
In tutti gli altri casi invece, i criteri (e di conseguenza il processo di valutazione) possono essere individuati e costruiti autonomamente riferendosi alla letteratura scientifica ed all’esperienza disponibili.
Alcuni dei criteri (o metodi) più diffusi, come le “Checklist”, si basano essenzialmente sugli insegnamenti acquisiti in passato e sull’aderenza delle situazioni agli standard di buona tecnica;
queste presentano in ogni caso, delle forti limitazioni come la totale inapplicabilità a tecnologie nuove o a situazioni non espressamente previste.
Altre metodologie, di recente concezione, si basano invece, su schemi analitici complessi ed altamente strutturati, permettendo una valutazione preventiva dei rischi. La grande limitazione posta da questi metodi consiste sia nelle ampie risorse che richiedono (in termini economici e umani) che
nella difficile applicabilità a luoghi di lavoro ed attività che non contemplino la gestione di impianti di processo.
Pertanto, per determinare la magnitudo (livello, entità, peso ecc.) del rischio, riteniamo utile prospettare l’adozione di due distinte modalità di valutazione/calcolo, una per l’osservazione dell’ambiente di lavoro e l’altra per l’identificazione e l’esame dei compiti eseguiti, fra loro però compatibili. Questa esigenza nasce dalla necessità pratica di esaminare correttamente e quindi descrivere in modo comprensibile (e congruente) quelli che possono essere definiti i due principali elementi soggetti al processo di valutazione dei rischi (attività e ambiente e relativa compatibilità). Sono quindi individuate due scale di valutazione di cui:
una per riferire i livelli di rischio cui i singoli lavoratori sono costantemente esposti.
l’altra per indicare una serie d’interventi tecnici, organizzativi e/o comportamentali, (tesi alla riduzione dei livelli di rischio, da attuare sulla base di una scansione temporale organizzata per priorità (gravità) del rischio) detta indice di priorità.
I livelli di rischio e l’indice di priorità
Per quanto attiene alla valutazione del rischio per la parte concernente le attività si è ritenuto opportuno suddividere la magnitudo in quattro categorie così definite:
• bassa - ci si trova in presenza di un pericolo ma l’eventuale danno è poco probabile e, in generale, le condizioni lavorative sono da considerarsi sotto controllo cioè accettabili;
• medio-bassa - l’esposizione al pericolo è più evidente e la probabilità di danno maggiore; diventa quindi necessario, laddove possibile, la ricerca di strumenti (tecnici, organizzativi e/o comportamentali) per la sua riduzione;
• medio-alta - le misure di riduzione del rischio devono essere rigorosamente applicate e monitorate
• alta - è possibile prevedere, se del caso, anche una sospensione dell’attività così come è stata rilevata.
Naturalmente si pone il problema di determinare la soglia sotto alla quale non è possibile
attribuire una magnitudo al rischio, vale a dire quei casi in cui il rischio è così basso da poterlo considerare nullo; riteniamo che i rischi (di qualunque natura) legati ad eventi accidentali non prevedibili possano rientrare in questa categoria. L’operazione è necessaria per non introdurre elementi di confondimento nella scala di distribuzione del rischio che conserva, in ogni caso, una spiccata caratteristica di relatività.
Nella valutazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature in generale si ritiene di poter mantenere il metodo già utilizzato in passato (ed ampiamente sperimentato) che prevede l’impiego di due tabelle (probabilità e gravità del danno) e della relazione
R = P x D = Ip (dove Ip sta per indice di priorità) per determinare l’indice di priorità e di conseguenza la priorità di intervento.
Per la determinazione di tale indice si è deciso di utilizzare una metodologia di tipo deduttivo riconducibile ad una versione semplificata del metodo della Safety Review.
La Safety Review (in origine messa a punto per l’analisi di impianti complessi) consiste essenzialmente in una completa ispezione della struttura e nel controllo degli aspetti tecnici e/o operativi di un ambiente, impianto o attrezzatura sotto l’aspetto della sicurezza; è eseguita da un gruppo di esperti in chiave di brainstorming e comprende generalmente una serie di interviste rivolte al personale utilizzatore o presente all’interno dei locali come lavoratori, coordinatori ed altri a seconda del tipo di organizzazione. Ha il vantaggio di essere molto efficace nell’impiego dell’esperienza, in quanto, basandosi sul contributo di più persone nell’ambito della stessa situazione, dà la possibilità di ottenere un controllo particolareggiato sotto vari punti di vista; purtroppo non è sempre garante né di completezza né di sistematicità in quanto fortemente legato, per l’applicazione, all’esperienza e conoscenza di procedure, di norme tecniche e legislative e di modelli di sicurezza del team di lavoro. Il metodo, il più delle volte, per superare le difficoltà introdotte dall’assenza di completezza o esperienza/conoscenza di particolari ambiti è applicato utilizzando specifiche checklists.
Fermo restando l’applicazione del principio fondamentale (presenza di esperti e contemporanea
applicazione del brainstorming) su cui si basa la Safety Review, sono stati introdotti indicatori (riportati in seguito) finalizzati, più che a fornire indicazioni quali-quantitative del danno o della probabilità di evento (che resterebbe per molti versi opinabile), ad individuare, in modo per quanto possibile oggettivo un indice di priorità (valutazione) delle soluzioni correttive necessarie.
valore | livello | criterio |
4 | Gravissimo | infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità totale esposizione ad agenti cancerogeni |
3 | Grave | infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale esposizione cronica a sostanze tossiche |
2 | Medio | infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile esposizione cronica a sostanze nocive |
1 | Lieve | infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile esposizione cronica a sostanze irritanti |
Scala della gravità del danno (D)
Scala delle probabilità (P)
valore | livello | criterio |
4 | Molto probabile | esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore esposizione a livelli superiori al TLV |
3 | Probabile | la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0.3 e 1 volta il TLV |
2 | Poco probabile | la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi sono noti rarissimi episodi già verificatisi il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0,1 e 0,3 volte il TLV |
1 | Improbabile | la mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi indipendenti e poco probabili, non sono noti episodi già verificatisi, il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità, esposizione a livelli inferiori a 0,1 volte il TLV |
Valutazione | Priorità |
IP > 9 | alta |
4* ≤ IP ≤ 9 | medio-alta |
2 < IP ≤ 4* | medio-bassa |
1 < IP ≤ 2 | bassa |
IP = 1 | Non considerabile |
Indice di Priorità (IP) = Valutazione (IP = P x D) Comparazione indice di priorità e livello di rischio
* L’incertezza della valutazione sul valore 4 deriva da come è stata strutturata la tabella sulla “Scala della gravità del danno (D)”. Quando IP assume il valore 4 per un danno individuato gravissimo (4) è comunque opportuno definire la priorità come medio-alta anche in presenza di un livello di probabilità pari ad improbabile (1). E’ infatti opportuno porre una maggiore attenzione a tutte quelle situazioni che pur avendo una trascurabile possibilità di accadimento sono capaci comunque di sviluppare conseguenze irreversibili.
Timbro e firma per accettazione _
Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione o azioni correttive A seguito della valutazione dei rischi, è necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare. Pertanto è necessario adottare le ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie per la eliminazione (ove possibile) o la riduzione dei rischi privilegiando, nell’ ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale
L’applicazione delle misure può essere pianificata sulla base del livello di rischio rilevato. La tabella che segue fornisce indicazioni di massima (da non interpretare come uno schema rigido) circa le misure da adottare in funzione dei livelli di rischio.
Priorità | Misure |
Alta | Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l’ esposizione ai rischi |
medio-alta | Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. Predisporre misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di esposizione al rischio. |
medio-bassa | Nel caso di valutazione del rischio con 3 <_ D Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. Nel caso di valutazione del rischio che presenti D = 4 Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. |
bassa | Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti) |
CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI
La valutazione dei rischi da interferenza, di carattere generale, è stata effettuata esaminando i possibili rischi legati ai seguenti aspetti:
• sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
• fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro del committente dall’attività dell’appaltatore;
• fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dello stesso;
• fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.
La valutazione completa dei rischi interferenti sarà effettuata in sede di riunione di informazione cooperazione e coordinamento con la ditta o il lavoratore autonomo incaricato dell’appalto.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATI DALL’APPALTATORE
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE STRUTTURE ASP di CATANZARO RISCHI INTERFERENTI FRA COMMITTENTE E APPALTATORE
Al fine di agevolare la definizione dei pericoli e quindi la valutazione dei rischi si è ritenuto opportuno accorpare l’attività svolta dall’appaltatore in aree omogenee nelle quali l’esposizione al rischio può essere ritenuta simile o comunque comparabile, precisando che l’attività di detti
lavoratori si svolge quasi esclusivamente nell’area omogenea evidenziate in giallo..
AREA 1 | Vani tecnici perimetrali scale di sicurezza e non terrazze e balconi rampe, aree perimetrali esterne pedonali e marciapiedi, porticati panchine cestini portarifiuti esterni, coperture accessibili, sottotetti e lastrici solari, cortili interni lastrici/asfaltati, zone esterne. |
AREA 2 | Pensiline, aree esterne antistanti gli ingressi e relative uscite di emergenza, scale di sicurezza e non, scale interne, pianerottoli, archivi depositi, magazzini, ascensori, montacarichi, monta lettighe, scantinati, vani tecnici accessibili |
AREA 3 | Atrii, corridoi, corridoi degenze, portinerie, spazi comunali, sale di attesa e relativi servizi igienici di pertinenza dell’area. |
AREA 4 | Stanze dei medici di guardia, studi medici non adibiti a visite ambulatoriali, , sale riunioni, aule, direzioni, uffici, locali di culto, spogliatoi e relativi corridoi e servizi igienici, di pertinenza dell’area. |
AREA 5 | Degenze e tutti i locali afferenti le degenze compresi studi, guardiole etc, cucine degenze, e relativi corridoi e servizi igienici di pertinenza dell’area. |
AREA 6 | Day hospital di vario tipo e relative cucinette, centri pasto, mense, dispense, e zona lavorazione alimenti, ambulatori a basso e medio rischio, diagnostiche basso e medio rischio,radiologie e radiodiagnostiche, palestre, laboratorio analisi, camera mortuaria. |
AREA 7 | Terapie intensive e semintensive, oculistica laser, sala amniocentesi, litotrissia, rianimazioni, pronto soccorso generale e specialistici, dialisi, ematologia, ambulatori e diagnostiche ad alto rischio. |
AREA 8 | Blocchi operatori, sala parto, salette operatorie oculistica e dermo, medicazione centralizzata. |
AREA 9 | Nefro - Dialisi |
La valutazione dei rischi da interferenza successiva tiene conto delle possibili interferenze nelle varie fasi del processo lavorativo che riguarda il servizio oggetto dell’appalto.
LIVELLO DI
AMBIENTI POSTI DI LAVORO PASSAGGIO
Misura
PERICOLO RILEVATO | COMMITTENTE | APPALTATORE | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE COMPLESSIVE | TEMPO ATTUAZIONE | RESPONSABILE AZIONE | COSTO AZIONE | |||||
AREA/LUOGO/ZONA | RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | COMM. | APPALT. | ||||
AGENTI BIOLOGICI | |||||||||||
Esposizione a R.B. | Area 1-2-3 | Intrinseco nell’attività e negli ambienti sanitari | Procedure Informazione | Area 1-2-3 | basso | Gli operatori dell’appaltatore devono comunque effettuare tutte le loro attività utilizzando Procedure e DPI previsti nel DVR e devono osservare scrupolosamente le indicazioni della committenza Evitare di toccare oggetti/altro senza autorizzazione. Applicare le norme igieniche di cui alle procedure | Gli operatori dell’appaltatore devono comunque effettuare tutte le loro attività utilizzando Procedure e DPI previsti nel DVR e devono osservare scrupolosamente le indicazioni della committenza Evitare di toccare oggetti/altro senza autorizzazione. Applicare le norme igieniche di cui alle procedure | Misura preventiva | Per il Committente: Dirigente, Preposto | SI | |
Per l’Appaltatore: Datore di Lavoro | |||||||||||
inalazione e/o aerosol | Qualora accada un infortunio di tipo biologico, gli operatori coinvolti devono seguire le misure per il rischio biologico previste dal committente | Qualora accada un infortunio di tipo biologico, gli operatori coinvolti devono seguire le misure per il rischio biologico previste dal committente nel capitolo specifico | Misura in opera | Per il Committente: | |||||||
Dirigente/Preposto Per l’Appaltatore: Datore di lavoro e Preposto | |||||||||||
contatto cute/mucose puntura/taglio | |||||||||||
ASPETTI IGIENICO SANITARI | |||||||||||
intrusione animali | Area 1-2-3 | basso | Pulire le attrezzature prima di effettuare ogni intervento di manutenzione | Area 1-2-3 | basso | Evitare di toccare oggetti/altro senza autorizzazione. Applicare le norme igieniche di cui alle procedure | Gli operatori dell’appaltatore devono comunque effettuare tutte le loro attività utilizzando Procedure e DPI previsti nel DVR Pulire le attrezzature prima di effettuare ogni intervento di manutenzione Evitare di toccare oggetti/altro senza autorizzazione. Applicare le norme igieniche di cui alle procedure | Misura preventiva | |||
odori sgradevoli | |||||||||||
ridotta dotazione di locali e/o attrezzature | |||||||||||
scarsa pulizia | |||||||||||
locali non idonei | |||||||||||
soffitti e pareti con tracce di umidità | |||||||||||
accumulo materiali | Non Applicabile. Il Committente e l’Appaltatore si riservano di rivalutare tali condizioni | ||||||||||
caduta oggetti | Tutte le aree | Basso | Informazione del Personale | Tutte le aree | Basso | Formazione del Personale | Informazione e Formazione del Personale | preventiva | Per il Committente: Dirigente/Preposto Servizio Manutentivo Per l’Appaltatore: il Preposto | SI | |
caduta persone | Tutte le aree | Basso | Attenzione ai pavimenti bagnati | Tutte le aree | basso | Formazione del Personale Osservanza delle indicazioni del Committente | Informazione e Formazione del Personale Installazione di segnaletica adeguata Osservanza delle indicazioni del Committente | Misure preventive, prevista nell’appalto ed in opera | |||
investimento da automezzi, carrelli o altre attrezzature | Limitatamente ai percorsi di transito esterni | basso | Informazione del Personale Installazione di segnaletica adeguata Procedere a passo d’uomo | Limitatamente ai percorsi di transito esterni | basso | Formazione del Personale Osservanza delle indicazioni del Committente Procedere a passo d’uomo Impegnare le aree di carico/scarico solo se libere In manovra e a retromarcia farsi coadiuvare da un collega a terra e segnalare acusticamente | Informazione e Formazione del Personale Installazione di segnaletica adeguata Osservanza delle indicazioni del Committente Procedere a passo d’uomo Impegnare le aree di carico/scarico solo se libere In manovra e a retromarcia farsi coadiuvare da un collega a terra e segnalare acusticamente | Misure preventive ed in opera | Per il Committente: Dirigente/Preposto Per l’Appaltatore: il Datore di Lavoro ed il Preposto | SI |
PERICOLO RILEVATO | COMMITTENTE | APPALTATORE | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE COMPLESSIVE | TEMPO ATTUAZIONE | RESPONSABILE AZIONE | COSTO AZIONE | |||||||||
AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | COMM. | APPALT. | ||||||||
AMBIENTI POSTI DI LAVORO PASSAGGIO | |||||||||||||||
ostacoli fissi | Misura preventiva ed in opera | Per il Committente: | |||||||||||||
Dirigente/Preposto | |||||||||||||||
superfici vetrate ed infissi | Tutte le aree | Basso | segnalare le superfici vetrate interne | Tutte le aree | Basso | Informazione del Personale | Segnalare le superfici vetrate interne Informazione del Personale | Per l’Appaltatore: il Datore di Lavoro ed il Preposto | NO | ||||||
Procedure di sicurezza | Procedure di sicurezza | Per il Committente: | |||||||||||||
Dirigente/Preposto | |||||||||||||||
spazio di lavoro | Tutte le aree | Basso | Informazione del Personale | Tutte le aree | Basso | Per l’Appaltatore: il | NO | ||||||||
Datore di Lavoro ed il | |||||||||||||||
ILLUMINAZIONE | Preposto | ||||||||||||||
artificiale | Area 1-2-3 | Basso | Area 1-2-3 | basso | |||||||||||
naturale | Xxxx 0-0-0 | Xxxxx | Xxxx 0-0-0 | xxxxx | |||||||||||
XXXXXXXXX MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTE nb | |||||||||||||||
ergonomia attrezzature e/o arredi | Non Applicabile | Non applicabile | |||||||||||||
errata postura | |||||||||||||||
Movimentazione manuale del paziente | |||||||||||||||
MICROCLIMA | |||||||||||||||
correnti d'aria | Per il Committente: | ||||||||||||||
disagio termico | Area 1-2-3 | Basso | Informazione del Personale Manutenzione Impianti | Area 1-2-3 | basso | Informazione del Personale Manutenzione Impianti | Misura preventiva ed in opera | Dirigente/Preposto Servizio Manutentivo Per l’Appaltatore: il Datore di Lavoro ed il Preposto | NO | ||||||
ricambio d'aria | |||||||||||||||
umidità relativa | |||||||||||||||
RADIAZIONI | |||||||||||||||
microonde | Procedura di Accesso ai Locali | ||||||||||||||
radio frequenze | |||||||||||||||
NON CONSIDERABILE | Durante l’attività degli operatori dell’appaltatore, è vietato mettere in funzione gli impianti e le macchine | NON CONSIDERABILE | Procedura di Accesso ai Locali Informazione del Personale | Informazione del Personale Gli operatori dell’appaltatore non possono svolgere la loro attività se gli impianti o le macchine sono in funzione | Misura preventiva ed in opera | Per il Committente: Dirigente/Preposto Per l’Appaltatore: il Preposto | NO | ||||||||
radiazioni laser | |||||||||||||||
radiazioni u.v. |
PERICOLO RILEVATO | COMMITTENTE | APPALTATORE | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE COMPLESSIVE | TEMPO ATTUAZIONE | RESPONSABILE AZIONE | COSTO AZIONE | |||||
AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | COMM. | APPALT. | ||||
RUMORE E VIBRAZIONI | |||||||||||
rumore | Area 1-2-3 | Per gli ambienti ove siano presenti fonti di rumore pericolose il personale deve essere informato sul rischio presente ed addestrato all’uso dei DPI necessari | Area 1-2-3 | Attrezzature a norma Manutenzione e verifica periodica attrezzature | Attrezzature a norma Manutenzione e verifica periodica attrezzature | Misura preventiva | Per l’Appaltatore: il Datore di Lavoro ed il Preposto | ||||
vibrazioni | |||||||||||
SOSTANZE CANCEROGENE | |||||||||||
inalazione | NON APPLICABILE | ||||||||||
contatto cute/mucose | |||||||||||
deposito | |||||||||||
trasporto | |||||||||||
movimentazione | |||||||||||
SOSTANZE CHIMICHE e SOSTANZE PERICOLOSE | |||||||||||
inalazione | Area 1-2-3 | NON CONSIDERABILE | Procedure Informazione | Area 1-2-3 | NON CONSIDE RABILE | Divieto di accesso per gli operatori in tutte quelle aree a rischio specifico durante lo svolgimento delle attività di competenza del committente Procedura di accesso alle aree Effettuare le attività secondo procedure di sicurezza.. Gli operatori dell’appaltatore devono comunque effettuare tutte le loro attività utilizzando Procedure e DPI previsti nel DVR | Effettuare le attività secondo procedure di sicurezza. Durante l’espletamento delle attività dell’appaltatore, dovranno essere interrotte le fasi lavorative che espongono a tale rischio Eventuali prodotti presenti devono essere corredati della scheda di sicurezza o a 16 punti (DM 7.09.2002) per fornire adeguate informazioni Qualora accada un infortunio, gli operatori coinvolti devono seguire le misure per il rischio previste dal committente nel capitolo specifico Gli operatori dell’appaltatore devono comunque effettuare tutte le loro attività utilizzando Procedure e DPI previsti nel DVR | Misure preventive ed in opera | Per il Committente: Dirigente, Preposto, SPP | SI | |
Per l’Appaltatore: Datore di Lavoro ed il Preposto | |||||||||||
contatto cute/mucose | Durante l’espletamento delle attività dell’appaltatore, dovranno essere interrotte le fasi lavorative che espongono a tale rischio Eventuali prodotti presenti devono essere corredati della scheda di sicurezza o a 16 punti (DM 7.09.2002) per fornire adeguate informazioni Qualora accada un infortunio, gli operatori coinvolti devono seguire le misure per il rischio previste dal committente nel capitolo specifico | ||||||||||
deposito | NON APPLICABILE | ||||||||||
trasporto | |||||||||||
movimentazione |
PERICOLO RILEVATO | COMMITTENTE | APPALTATORE | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE COMPLESSIVE | TEMPO ATTUAZIONE | RESPONSABILE AZIONE | COSTO AZIONE | ||||||
AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | COMM. | APPALT. | |||||
MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI | ||||||||||||
inalazione | NON CONSIDERABILE | |||||||||||
contatto cute/mucose | ||||||||||||
deposito | ||||||||||||
trasporto | ||||||||||||
movimentazione | ||||||||||||
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | ||||||||||||
procedure assenti o inadeguate | Individuazione di Referente dell’UO | Individuazione di Referente dell’UO | Misura preventive ed in opera | Per il Committente Dirigente e Preposto | ||||||||
carico di lavoro | ||||||||||||
informazione assente o inadeguata | Area 1-2-3 | Basso | Informazioni ed Istruzioni Procedure di Sicurezza | Area 1-2-3 | Non considerabile | Osservare le procedure dell Committente | Informazioni ed Istruzioni Procedure di Sicurezza | Per l’Appaltatore: Datore di Lavoro ed il Preposto | SI | |||
addestramento assente o inadeguato | ||||||||||||
MEZZI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | ||||||||||||
inadeguatezza | FORNITURA DI BASE: GUANTI E MASCHERINE | NON APPLICABILE | Il committente e l’appaltatore individuano congiuntamente gli ulteriori DPI necessari all’attività | Misura preventive ed in opera | Per il Committente SPP, Dirigente e Preposto Per l’Appaltatore: | |||||||
mancato utilizzo | ||||||||||||
non forniti | dell’appaltatore sulla scorta del DUVRI | Datore di Lavoro, SPP ed il Preposto | ||||||||||
INCENDI E/O ESPLOSIONI | ||||||||||||
deposito materiali | Basso Medio o Alto rischio in base alla struttura | Basso Medio o Alto rischio in base alla struttura | ||||||||||
sostanze, preparati e attrezzature | Procedura di Accesso ai Locali | Procedura di Accesso ai | Procedura di Accesso ai Locali informazione e formazione del | Per il Committente SPP, | ||||||||
mezzi d'estinzione | ||||||||||||
Tutte le aree | Informazione Coordinamento Piani di Emergenza ed Evacuazione di Ogni Struttura | Tutte le aree | Locali Informazione Formazione Coordinamento | personale coordinamento ed osservanza delle procedure della committenza non introdurre fattori di rischio e non porre ostacoli sulle vie di esodo | Misura preventiva e misura in opera | Dirigente e Preposto Per l’Appaltatore: Datore di Lavoro, SPP ed il Capocantiere | SI | |||||
vie di fuga | ||||||||||||
esplosione | ||||||||||||
innesco d'incendio | ||||||||||||
compartimentazione |
PERICOLO RILEVATO | COMMITTENTE | APPALTATORE | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE COMPLESSIVE | TEMPO ATTUAZIONE | RESPONSABILE AZIONE | COSTO AZIONE | ||||||
AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | COMM. | APPALT. | |||||
MACCHINE / ATTREZZATURE Ed IMPIANTI | ||||||||||||
difficoltà manutenzione o controllo | Si rimanda alle procedure dell’appalto sul rischio specifico | |||||||||||
parti pericolose accessibili ** | ||||||||||||
proiezione materiali | ||||||||||||
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI | ||||||||||||
Informazione del Personale | Per il | |||||||||||
spostamento | Informazione del | Stesura di Procedure di Sicurezza | Committente: Dirigente/Prep | |||||||||
Area 1-2-3 | basso | Personale Stesura di Procedure di Sicurezza Utilizzo di carrellini, etc. a norma | Area 1-2-3 | Basso | Gli operatori dell’Appaltatore devono comunque effettuare tutte le operazioni di movimentazione secondo le procedure di sicurezza | Utilizzo di carrellini, etc. a norma Gli operatori dell’Appaltatore devono comunque effettuare tutte le operazioni di movimentazione secondo le procedure di sicurezza | Misura preventiva e misura in opera | osto | si | |||
sollevamento | Per l’Appaltatore: il Preposto | |||||||||||
trascinamento | ||||||||||||
SEGNALETICA | ||||||||||||
L’appaltatore utilizza | ||||||||||||
segnaletica di sicurezza | basso | adeguata segnaletica durante le attività che espongono a rischi operatori dell’ASL di CASERTA, pazienti, visitatori. | L’appaltatore utilizza adeguata segnaletica durante le attività che espongono a rischi operatori dell’ASL di CASERTA, pazienti, visitatori. | misura in opera | SI | |||||||
segnaletica antincendio/percorso | Tutte le aree | Presenza di segnaletica | Tutte le aree | medio | Non applicabile | Presenza di segnaletica adeguata | Misura preventiva | |||||
L’appaltatore utilizza | ||||||||||||
segnaletica informativa | basso | adeguata segnaletica durante le attività che espongono a rischi operatori dell’ASL di CASERTA, pazienti, visitatori. | L’appaltatore utilizza adeguata segnaletica durante le attività che espongono a rischi operatori dell’ASL di CASERTA, pazienti, visitatori. | misura in opera | si |
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
Unita’ Operativa Protezione Aziendale
PERICOLO RILEVATO | COMMITTENTE | APPALTATORE | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE COMPLESSIVE | TEMPO ATTUAZIONE | RESPONSABILE AZIONE | COSTO AZIONE | |||||
AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | AREA/LUOGO/ZONA | LIVELLO DI RISCHIO | AZIONI PREVENTIVE E/O CORRETTIVE | COMM. | APPALT. | ||||
ALTRI RISCHI | |||||||||||
Locali a Rischio Specifico | Tutte le Aree | Medio | Divieto di accesso senza autorizzazione | Tutte le Aree | Basso | Procedura di accesso Informazione | Divieto di accesso senza autorizzazione Procedura di accesso Informazione | misura in opera | Per il Committente: Dirigente/Preposto Per l’Appaltatore: il Capocantiere | SI | |
Presenza di appalti di lavori edili | Tutte le Aree | Medio | Coordinamento Informazione Adempimenti specifici del caso | Tutte le Aree | medio | Coordinamento Informazione | Coordinamento Informazione Adempimenti specifici del caso | Misura preventiva e misura in opera | Per il Committente: Dirigente/Preposto Servizio Manutentivo Per l’Appaltatore: il Capocantiere | SI | |
Presenza di lavoratori autonomi o di altre ditte | Tutte le Aree | Medio | Coordinamento Informazione Adempimenti specifici del caso | Tutte le Aree | medio | Coordinamento Informazione | Coordinamento Informazione Adempimenti specifici del caso | Misura preventiva e misura in opera | Per il Committente: Dirigente/Preposto Servizio Manutentivo Per l’Appaltatore: il Capocantiere | SI |
NOTE E LEGENDA
Non applicabile – La valutazione del rischio e quindi delle conseguenti azioni correttive si intendono non applicabili quando gli operatori dell’appaltatore non sono interessati dal rischio
Non considerabile – Si tratta di condizioni di rischio, valutabili molto basse (Ip = 1) e quindi trascurabili, normalmente riscontrabili nelle normali condizioni di vita e di lavoro
** Parti pericolose accessibili - Rientrano in questa definizione l’insieme di tutte le parti elettriche, meccaniche presenti su attrezzature, macchine e impianti che possono costituire pericolo (es. elettrocuzione, ustioni, ecc.)
In Fase di Gara le imprese partecipanti devono esibire idonea certificazione attestante l’effettuazione di idoneo sopralluogo per ogni singolo impianto finalizzato alla presa d’atto al fine di formare ed informare gli operatori sui rischi presenti e impliciti nello stato dei luoghi presenti.
MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI DOVUTI ALLE ATTIVITÀ INTERFERENTI
Rischio biologico e infettivo
Il X.Xxx. 81/08 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.
Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)
• Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso, per gli interventi lavorativi definiti nell’appalto ed i relativi rischi evidenziati. .
• Indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l’accesso.
• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
• Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi, (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
• Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
• Non toccare i contenitori sanitari (infetti o potenzialmente tali).
• Attivare le procedure di primo soccorso.
Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione:
In ogni caso:
• avvisare immediatamente il proprio responsabile ed il responsabile o referente locale, quindi rilavare dettagliatamente:
□ luogo dove è avvenuto l’incidente e le modalità di accadimento,
□ in caso di puntura o taglio durante l’attività connessa alla gestione dei rifiuti evidenziare anche l’Unità Operativa, il punto di accumulo (codice locale) e la tipologia del materiale appartenente all’oggetto causa dell’infortunio.
□ Inoltrare i dati raccolti al proprio RSPP, al RSPP e Direzione Sanitaria del Committente
in caso di puntura o taglio
□ aumentare il sanguinamento della lesione
□ detergere abbondantemente con acqua e sapone.
• disinfettare la ferita con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod 100). Chiedere al personale di reparto.
in caso di contatto con mucosa orale
• lavare con acqua il viso e la bocca
• procedere al risciacquo della bocca con acqua soluzioni a base di cloro al 5% (tipo Amuchine Med)
in caso di contatto con la congiuntiva
• lavare il viso con acqua
• risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua
in caso di contatto cutaneo
• lavare la zona con acqua e sapone
• disinfettare la cute con clorossidante elettrolitico al 5% (tipo Amuchine Med) o prodotto a base di iodio (tipo Eso-Jod). (Chiedere al personale di reparto).
Quindi (in tutti i casi):
• informare il Dirigente o Preposto del reparto/servizio in cui si opera;
• recarsi al Pronto Soccorso (quest’ultimo in caso di contatto con la congiuntiva);
• se il materiale biologico appartiene ad un Paziente HIV positivo o a rischio di HIV recarsi al Pronto Soccorso Generale entro 1 ora dall’infortunio per l'eventuale terapia;
• accertare con il proprio Medico Competente la necessità di accertamenti sierologici;
• presentare il certificato INAIL e il referto del Pronto Soccorso all'ufficio personale della Ditta di appartenenza per i provvedimenti consequenziali.
ATTENZIONE:
Nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti avviene in contenitori a norma e distinti per rifiuto speciale
Contenitori per oggetti taglienti o pungenti, rifiuti infetti o presunti tali. CER 180103* (simbolo di rischio biologico) |
contenitori per citotossici e citostatici in polialveolare (simbolo di pericolo chimico: “texxxxx”) 000000* |
In materiale di plastica rigido da litri 4 (simbolo di pericolo chimico: “texxxxx”) 000000* |
Sacchi in plastica per rifiuti sanitari non pericolosi (con stampato il logo aziendale e il CER 180104) |
Sacchi in plastica per rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani |
Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (durante l’esecuzione dei lavori)
L’Aspergillus spp è un fungo ubiquitario che è stato isolato da aria non filtrata, sistemi di ventilazione, polvere contaminata sollevata nel corso di ristrutturazioni e costruzioni ospedaliere, superfici orizzontali, cibo e piante ornamentali. L’aspergillosi nosocomiale rappresenta una causa sempre più frequentemente riconosciuta di malattie gravi e mortalità nei pazienti con elevato grado di immunocompromissione.
Prima dell’avvio degli interventi di costruzione o ristrutturazione ospedaliera, sarà valutata la probabilità che i pazienti ad alto rischio vengano esposti ad aria contenente una carica elevata di spore di Aspergillus spp durante i lavori e, conseguentemente, l’eventuale necessità di mettere a punto un piano per prevenire tali esposizioni – che potrà essere attuato solo contestualmente all’inizio dei lavori in funzione della “variabile pazienti” oggetto di valutazione –, secondo le norme elaborate dalla Direzione Sanitaria che vengono, di seguito integralmente riportate:
• Lavorare mantenendo una condizione di umidità sufficiente a ridurre la dispersione di polveri.
• Utilizzare attrezzature con sistemi di aspirazione.
• Costruire delle barriere tra le aree di degenza dei pazienti e le aree e le aree in cui si svolgono i lavori, per prevenire l’ingresso di polvere nelle aree di degenza; tali barriere (ad es. di plastica o muri a secco) dovrebbero essere impermeabili all’Aspergillus spp.
• Quando i lavori vengono effettuati all’interno dell’ospedale, creare e mantenere una pressione negativa rispetto alle adiacenti aree di degenza, a meno che non esistano controindicazioni quali, ad esempio, la presenza di pazienti con tubercolosi contagiosa nelle vicine aree di degenza.
• Deve essere data informazione al personale ed ai visitatori sulle zone in cui è interdetto il passaggio, anche mediante adeguata segnaletica. Devono essere individuati e segnalati i percorsi alternativi.
• Con l’utilizzo di segnaletica o di altri idonei accorgimenti, dirigere il passaggio delle persone provenienti dalla zona dei lavori lontano dalle aree di degenza, in modo da limitare al massimo l’apertura e chiusura di porte (o altre barriere) che possono provocare la diffusione di polveri, ingresso di aria o tracce di polvere nelle aree di degenza dei pazienti.
• Stabilire la tempistica di attività del cantiere con relativi orari di lavoro.
• Rimuovere il materiale di risulta, evitando la dispersione di polvere mediante apposite guide o contenitori chiusi.
• La zona di lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni giorno.
• Pulire le aree di recente costruzione prima di consentire l’accesso al personale e ai pazienti.
La Ditta appaltatrice potrà individuare, in sostituzione ai provvedimenti sopra riportati, soluzioni tecniche alternative equivalenti che saranno proposte alla Direzione Sanitaria.
Rischio radiologico
Premessa:
Tra le varie fonti di esposizione alle radiazioni ionizzanti (fondo naturale, radiazioni cosmiche, sorgenti terrestri, sorgenti corporee) vi sono le cosiddette fonti artificiali di radiazioni, impiegate a scopo industriale, di ricerca e medico. In ambiente sanitario queste sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, utilizzati a scopi diagnostici.
Il numero dei radioesposti deriva senza dubbio dall’uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica anche se in tale settore le dosi assorbite dagli operatori sono poi molto basse.
In Radiologia con fasci esterni, i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno. E’ sempre possibile ottenere un’ efficace protezione dalle radiazioni, purché vengano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un’ importanza
determinante e che siano rigorosamente osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.
In caso di irradiazione esterna, in cui un organismo è irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione.
In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un’ opportuna combinazione di questi tre fattori:
a) tempo
b) distanza
c) schermature
I locali all’interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:
Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l’apparecchi non eroga radiazioni: è come una lampadina spenta!
Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)
• Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
• Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti) e comunque senza l’autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
Rischio chimico
Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.
Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.
Le modalità di esposizione più frequenti sono:
• contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
• inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.
Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)
• Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
• Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
• Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi (fare riferimento alla sezione specifica nel documento).
• Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
• Non toccare bottiglie e contenitori presenti nei reparti e nei laboratori. Per eventuali spostamenti fare riferimento al personale presente.
• Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)
Alcune note particolari
• Se è necessario l’ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale;
• Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze pericolose si devono indossare i dispositivi individuali di protezione che sono stati previsti dal proprio Servizio di Prevenzione e Protezione.
• E’ vietato utilizzare prodotti e sostanze chimiche presenti presso reparti/servizi/divisioni dell’Azienda.
Se vi è spandimento di sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici
1. segnalare la situazione anomala al personale eventualmente presente nel reparto/servizio/, qualora non sia presente nessuno nei locali in cui è avvenuto lo spandimento segnalare alla Direzione Sanitaria al fine di attivare le procedure previste per la bonifica.
2. se presente nel locale coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci;
3. è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale;
4. aprire le finestre e chiudere le porte di accesso ai locali allertando i presenti del pericolo presente
ATTENZIONE
Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze/preparati o rifiuti pericolosi chimici (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi)
adottare le procedure predisposte e contenute nel piano di sicurezza e/o lavoro inserito nell’appalto o in caso di indisponibilità di questo consultare il preposto di zone e/o il personale
presente e seguire le indicazioni sotto riportate.
in caso di inalazione di vapori
• allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata
• favorire la respirazione di aria pulita
• se necessario consultare un medico (pronto soccorso)
in caso di contatto con parti del corpo
• lavare con abbondante acqua la parte esposta
• togliere gli indumenti inquinati
• in caso di lesioni alla cute, consultare un medico (pronto soccorso)
in caso di contatto con gli occhi
• lavare gli occhi con abbondante acqua corrente
• consultare un medico (pronto soccorso)
Nota Bene
Quando è stata ripristinata la condizione di normalità, (sia ambientale che relativa agli operatori eventualmente contaminati) sarà opportuno relazionare sull’accaduto alla Direzione
Sanitaria e al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Rischio elettrico
Per l’utilizzo della energia elettrica di rete, ai fini della esecuzione di lavori valgono le clausole di appalto e comunque è bene fare specifica richiesta al Servizio Tecnico indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione di incidenti e danneggiamenti.
I rischi principali connessi all’utilizzo dell’elettricità sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto e rischi secondari dovuti ad errato o non conforme utilizzo di parti di impianti elettrici consistenti nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.
Contatto diretto: si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può determinarsi per:
• rimozione della protezione o involucro
• rimozione dell’isolamento
• lavori o interventi su parti ritenutenon in tensione
• riattivazione intempestivI delle parti in tensione precedentemente scollegate
Contatto indiretto: si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione per:
• assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina “tipo tedesca” nelle prese tradizionali).
• assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale e/o magnetotermico.
• assenza di “equipotenzialità” fra le masse metalliche.
Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spine destinate unicamente alla
loro alimentazione.
Norme precauzionali
Non effettuare mai interventi e/o riparazionisugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.
Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.
Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme.
Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l’uso improprio del componente può generare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione.
Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico Accresciuto ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).
Non lasciare apparecchiature elettrichecavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito: perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.
Al fine di evitare rischi connessi all’utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L’uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:
• cavi o attrezzature non isolati
• linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.
Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:
• essere protette contro i contatti diretti
• essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo
• essere smontabili solo con l’uso di un utensile (es.: cacciavite)
• gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina
• le prese non devono permettere l’inserzione unipolare della spina.
La probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o guasti elettrici da corto circuito è trattata nella parte relativa al rischio d’incendio.
Dispositivi di protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature che hanno lo scopo di tutelare il lavoratore da rischi per la sicurezza o la salute non altrimenti evitabili con misure tecniche e
ambientali. La materia à disciplinata, oltre che dal D. Lgs. 81/08, dalle norme contenute nel D. Lvo
475/92. I DPI devono essere forniti dal datore di lavoro e devono essere di uso individuale, il datore di lavoro, inoltre, deve curare la loro manutenzione e la loro sostituzione quando necessario.
I DPI sono classificati in 3 categorie:
• DPI di I categoria: sono di progettazione semplice e pertanto sono idonei ad essere utilizzati solo per alcune tipologie di rischio quali: azioni lesive meccaniche di lieve entità, azioni lesive da prodotti detergenti, urti e vibrazioni non sufficienti a produrre lesioni gravi e permanenti, effetti termici non superiori a 50° C, ecc.
• DPI di II categoria: sono quelli che non appartengono né alla I né alla III.
• DPI di III categoria: sono di progettazione complessa e servono a salvaguardare da rischi gravi (morte, lesioni permanenti). Appartengono alla III categoria i DPI delle vie respiratorie, quelli per agenti chimici e tensioni elettriche, quelli per ambienti con temperature non inferiori a +100 ºC e non superiori a -50 ºC, ecc.
• Nell’ ambito delle attività lavorative, svolte nell’ASP di Catanzaro, l’utilizzo dei DPI è essere richiesto in talune condizioni lavorative:
• DPI del capo: sono prescritti quando vi sia pericolo di traumatismi o esposizione al rischio di cadute, proiezioni di oggetti, intemperie. All’interno dell’Azienda Sanitaria Pro vinc iale di Catanzaro la protezione del capo, al di fuori dell’attività sanitaria in senso stretto, è prevista nei:
- servizi in cui il personale deve operare all’esterno degli edifici (giardinieri, magazzinieri, operatori tecnici di officina e farmacia) – berretto antifreddo;
- attività di magazzino nella sistemazione dei materiali sugli scaffali, personale tecnico di manutenzione per l’accesso nei cavedi, guida di carrelli senza tettuccio di protezione nei tunnel di collegamento – caschetto antiurto;
- lavori in cantieri edili, in fossati e cunicoli, in cabine elettriche, in centrali termiche – elmetto di sicurezza
• DPI delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da tagli, traumi meccanici, agenti chimici, agenti biologici, ecc. L’ impiego è richiesto in attività di manipolazione manutenzione su mezzi o apparecchiature o nella movimentazione di carichi.
• DPI degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche, manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc.).
• DPI dell’ udito: sono le cuffie, gli inserti auricolari. L’ uso di DPI dell’apparato uditivo trova indicazione nelle esposizioni a traumi acustici con livelli di esposizione individuale superiori ad 85 dB(A). Le cuffie conferiscono di norma una migliore attenuazione in quanto riducono la trasmissione del rumore sia per via aerea che per via ossea, gli inserti (tappi) sono più facilmente utilizzabili e sicuramente più economici, tuttavia conferiscono una attenuazione minore.
• DPI dell’apparato respiratorio: sono le maschere, le semimaschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie. L’impiego di DPI respiratori può trovare indicazione nelle attività di dispersione di prodotti chimici, presenza di
CO, ossido di azoto in luoghi chiusi, ecc.
• DPI degli arti inferiori. Sono principalmente costituiti da calzature che possono essere di sicurezza, di protezione o da lavoro e sono destinate a proteggere da:
- contaminazione da materiale biologico (medici, biologi, infermieri, ausiliari, tecnici, operatori sanitari ecc.);
- scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato da lubrificanti (operatori tecnici addetti alla manutenzione);
- sversamenti di prodotti chimici (biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ecc.);
- lesioni alla pianta del piede dovuta a perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti quali chiodi, schegge di legno o altro (giardinieri, operatori dei servizi tecnici che svolgono attività in cantieri e locali tecnici);
- schiacciamento della punta del piede per caduta accidentale di materiale dall,alto o con movimenti incauti di attrezzature da lavoro o carrelli elevatori (magazzinieri, tecnici di farmacia, operatori addetti alla manutenzione, operatori di cucina ecc.);
- scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato (operatori di mensa, addetti alla preparazione e distribuzione pasti, infermieri e ausiliari ecc.).
La scelta dei DPI di protezione degli arti inferiori per le diverse figure professionali prende in considerazione le singole attività lavorative e le calzature fornite hanno caratteristiche idonee a proteggere gli operatori dai diversi rischi
Indumenti di protezione: sono costituiti da capi di abbigliamento particolari che devono tutelare il corpo intero da aggressioni esterne (agenti chimici, fisici, ecc.) o devono rendere visibile l’operatore che li indossa.
L’A.S.P. di Catanzaro predisporrà idoneo atto deliberativo per la gestione dei dispositivi di protezione individuali.
AREE ESTERNE
Le aree esterne sono utilizzate dal personale autorizzato per il collegamento tra i vari reparti sia come percorso pedonale sia come percorso per trasporti di vario tipo.
Prevenzione dei rischi Aree Esterne
• Vietato il trasporto di liquidi infiammabili e di prodotti capaci di sviluppare gas tossici.
• Mantenere una velocità a passo d’uomonon superiore a 10 □15 km/h)
• Fermarsi agli incroci e nelle curve
• Fermarsi incrociando i pedoni.
• Incrociando altri mezzi di trasporto procedere con massima cautela
• Rispettare la segnaletica installata
• Prendere conoscenza delle uscite di sicurezza presenti.
• Indossare elmetto protettivo o berretto di sicurezza
• Rispettare la programmazione dei trasporti indicata per orario e per tipologia.
• Il personale che conduce i muletti dovrà essere dotato di patente di guida.
• Trasportare a bordo del muletto il solo conducente.
Prevenzione degli incendi e piani di emergenza
Il sistema organizzativo aziendale, in continua evoluzione, mira a prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell’evento (piani per emergenza incendio); esistono pertanto nei reparti/servizi, lavoratori che si occupano del controllo/segnalazione, ai Dirigenti e Preposti interni ed a tutti gli altri servizi interessati, di tutte le situazioni che possono comportare un aggravio del rischio d’incendio.
Gli operatori addetti alla gestione dell’emergenza incendio sono definiti in ogni struttura; hanno il compito specifico della gestione dell’emergenza incendio nonché della gestione delle operazioni di segnalazione dell’evento, di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti e del tentativo di spegnimento dei focolari, di allontanamento/evacuazione delle persone presenti, di prima messa in sicurezza di materiali, attrezzature ed impianti.
Come successivamente messo in evidenza attraverso la esposizione delle procedure, sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni od ordini per la gestione dell’emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del fuoco).
Le imprese esterne sono pertanto tenute ad osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come
• rispetto dell’ordine e della pulizia;
• controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
• informazione e formazione dei lavoratori.
I lay - out con l’indicazione delle vie di fuga e dei mezzi antincendio sono distinti per sede aziendale.
All’interno di essi sono riportate le istruzioni che gli operatori delle ditte appaltatrici devono seguire (vedere schede “chi scopre l’incendio”, “operatori addetti alle imprese esterne”, o impartite dagli addetti alla gestione dell’emergenza presenti sul luogo dell’evento.
SEZIONE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE
Il coordinamento esercitato dal datore di lavoro committente (art 26 D.Lgs. 81/08) sarà svolto dalla Direzione referente del contratto d’appalto o d’opera oppure dal Datore di lavoro designato o delegato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni
Il coordinamento svolto dai soggetti citati, avviene tramite la predisposizione di regole e indicazioni nel momento di stesura e formulazione dell’appalto, nella valutazione tecnica e di sicurezza delle opere/interventi da eseguire e con la trasmissione del presente documento per la illustrazione generale dei rischi propri e delle modalità organizzative interne.
Sono previsti incontri specifici (vedi voci seguenti) per la messa a punto di particolari interventi organizzativi; questi possono essere identificati come:
- riunioni periodiche sulla qualità del servizio
- sopralluoghi periodici e/o straordinari per la verifica dei problemi inerenti la sicurezza nelle attività interferenti
- riunioni periodiche con i responsabili del S.P.P. dell’Azienda per la verifica di eventuali problemi inerenti la sicurezza nelle attività interferenti
- riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d’opera, infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative ).
- comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze (piano di chiamata o piano di emergenza).
SEZIONE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
PROCEDURE DA OSSERVARE IN CASO DI INCENDIO
Chi scopre l’incendio
(procedura da attuare in caso di scoperta visiva di incendio)
Chiunque scopra un incendio deve
•
•
A. se operatore addetto alla gestione delle
emergenze:
fare uso immediatamente dell’estintore
quindi individuare un collega per far
•
•
•
•
•
B. se è non operatore addetto alla gestione delle emergenze:
telefonare ai Vigili del fuoco tel. 0-115 comunicando:
l’ubicazione dell’evento (struttura, piano,
ecc.)
e se possibile
l’eventuale presenza di persone in pericolo le dimensioni dell’evento
i dati identificativi di chi trasmette
•
•
avvisare la portineria tel xxxxx e comunicare l’eventuale presenza di persone in pericolo
allertare le persone presenti in zona
•seguire le indicazioni generali per il personale in caso di incendio
oppure
• se espressamente richiesto, collaborare con l’operatore interno addetto all’emergenza
Operatori addetti alle imprese esterne
(procedura da attuare in caso di segnalazione o di allarme incendio)
Allarme:
In caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne, deve:
• mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.)
• rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso (es.: carrelli, lavapavimenti, scale, macchine, ecc.) e alla movimentazione in generale;
• recarsi all’esterno attraverso l’uscita più vicina senza attraversare (se possibile) la zona dell’evento;
• il più alto in grado, del personale delle imprese, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.
Cessato allarme
• a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando il dirigente/preposto di zona dell’emergenza non ha dato il benestare.
• il personale attenderà dal più alto in grado la comunicazione di “cessato pericolo” per l’accesso ai locali.
SEZIONE DI RIFERIMENTO D.LGS.81/2008
ART. 26 D.LGS. 81/08
Art. 26 D. Lgs 81/08 – Obblighi connessi ai contratto di appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e'eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività'lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e'possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e'allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività'delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività'delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità'e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e'determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Definizione: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall’impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell’esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere “in più rispetto a quanto ha già a disposizione” per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.
Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
h) l’A.S.P. di Catanzaro predisporrà idoneo atto deliberativo per la gestione dei dispositivi di protezione individuali (guanti monouso e mascherine) .
Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall’appaltante per l’adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione.
DESCRIZIONE | Unità di misura | Prezzo Unitario ( € ) |
Informazione dei lavoratori prevista dalla scheda di valutazione dei rischi di interferenza comprensiva di docente esperto e materiale didattico. UNICO modulo di corso nei tre anni del contratto, della durata di 4 ORE X 15 lavoratori. Il prezzo si intende comprensivo degli oneri dovuti all’appaltatore per la frequenza in orario di lavoro dei propri dipendenti. | Intero corso | 1.440,00 |
Riunioni di coordinamento delle attività per la sicurezza delle figure preposte alla sicurezza e alla gestione dei lavori ( una riunione anno ). | Cad | 100,00 |
DPI ( guanti in vinile monouso, mascherina ffp3 ) Forniti mensilmente dalla committenza c/o le farmacie in seguito indicate, nella seguente misura: Ospedale di Soverato: guanti n° 70 paia/mese + n° 10 masherine/mese; Osp. Lamezia Terme: guanti n° 130 p./mese + 20 masherine/mese; Sert Soverato: guanti n° 50 p./mese + n° 5 masherine/mese; Sert Catanzaro: guanti n° 50 p./mese compresivo del trasporto mensile di stupefacenti + n° 10 masherine/mese. | Guanti in vinile monouso totale mensile= n° 300 paia/mese; mascherine ffp3 totali mensili = n° 45/mese | FORNITI DIRETTAMENTE DALLA COMMITTENZA |
A) Informazione e Formazione dei lavoratori sui rischi specifici
Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo Unitario ( € ) | Parziale ( € ) |
Docente esperto: Medico compete e R.S.P.P.- A.S.P. CZ | Ore | 4,0 | 0 | 00 |
CORSO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI INTERFERENTI X N° 15 XX.XX.XX. | Ore | ORE 4 X €. 24,00 X N°15 | 96,00 | 1.440,00 |
Totale | 1.440,00 +IVA |
B) DPI
Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo U. | Parziale(€) |
DPI totali in anni tre di durata | Guanti in vinile | |||
contratto: | monouso n° 300 x | |||
- guanti in vinile,monouso; - mascherina ffp3; | Corpo | mesi 36 = n°10.800 mascherine ffp, n° | 00 | 00 |
forniti mensilmente | 45 x mesi 36 = | |||
direttamente dalla committenza. | n° 1.620 | |||
Totale | 00 |
C) Riunioni di coordinamento delle attività
Descrizione | U.M. | Q.tà | Prezzo Unitario ( € ) | Parziale ( € ) |
Responsabile aspetti sicurezza Committente | Ore | 2 | ……. | ……… |
Responsabile degli aspetti della sicurezza dell’Appaltatore | Ore | 2 | 50,00 | 100,00 |
Totale | 100,00 |
TOTALE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
SOMMANO (A+B+ 3xC) = € ( 1.440,00 + 00,00 + 300,00 ) = > € 1.740,00
IL COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA PER L’INTERO APPALTO RISULTA DI: € 1.740,00
CONCLUSIONI
Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto, la ditta appaltatrice si impegna, con l’accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere l’eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e / o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni. L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e smi.
Il Direttore dell’U.O.P.A. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Il R.S.P.P.
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx