Accordo di Programma provinciale per l’integrazione scolastica dei bambini e alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado
Provincia di Ravenna
Accordo di Programma provinciale
per l’integrazione scolastica dei bambini e alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado
2011/2015
Indice PARTE PRIMA
Articolo 1. Accordo e attori 3
1.1. Principi generali e finalità. 3
1.2. L’Accordo di Programma (AdP) 3
1.3. Ambito di applicazione 3
1.4. Validità 3
Articolo 2. Gli attori: ruolo, funzioni e responsabilità. 4
2.1. Destinatari 4
2.2. I soggetti sottoscrittori. 4
2.3. Gli impegni delle parti 4
2.3.1. Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna - Ufficio XV - Ambito Territoriale per la provincia di Ravenna (da ora in poi denominato Ufficio XV) 4
2.3.2. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.) 4
2.3.3. La Provincia 5
2.3.4. L’ Azienda U.S.L 5
2.3.5. Il Comune 6
2.3.6. Soggetti Gestori delle Scuole dell’infanzia del Sistema Nazionale d’Istruzione 6
PARTE SECONDA
Articolo 3. Il processo di integrazione scolastica - procedure e risorse 7
3.1. Individuazione del bambino/alunno con disabilità (L.104/92, L.R. 4/2008 e successivi decreti) Diagnosi Clinica - Diagnosi Funzionale - Certificazione 7
3.1.1. L’ Azienda U.S.L 7
3.1.2. Le Istituzioni Scolastiche Autonome 7
3.1.3. L' ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth) 8
3.2. Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) 8
3.2.1. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A) 8
3.2.2. Il Comune 8
3.2.3. L'Azienda U.S.L. 9
3.3. Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) 9
3.3.1. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.) 9
3.3.2. Il Comune 10
3.3.3. L'Azienda U.S.L. 10
3.4. L’organizzazione e le risorse professionali di scuola, Azienda U.S.L. e servizi territoriali per l’integrazione 10
3.4.1. La rete di sostegno sanitaria abilitativa e riabilitativa (Azienda U.S.L) 10
3.4.2. La rete di sostegno sociale, educativa e assistenziale (EE.LL. Istituzioni Scolastiche) 11
3.4.3. Il Comune 11
3.4.4. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A) 11
3.4.5. Tutor nella scuola secondari a di II° grado 12
Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.) 12
3.4.6. La Provincia 12
PARTE TERZA
Articolo 4. Governance e rete istituzionale 13
4.1. La governance 13
4.2. Livello provinciale 13
4.3. Il livello d’ambito (Distrettuale) 14
4.4. Gli Uffici di Piano distrettuali 14
4.5. I Centri di Supporto Tecnico 15
4.6. Le Scuole Polo 15
Articolo 5. L’orientamento 15
5.1. L’orientamento 15
5.1.1. Le Istituzioni Scolastiche Autonome 15
5.1.2. L’Azienda U.S.L 16
5.1.3. Il Comune 16
5.1.4. La Provincia 16
5.2. L’orientamento alla vita adulta 16
Articolo 6. Le modalità di promozione, attuazione e verifica 16
Articolo 7. Il Collegio di Vigilanza 16
Articolo 8. Funzioni di garanzia 16
Articolo 9. Allegati 16
Parte Prima
Articolo 1. Accordo e attori
1.1. Principi generali e finalità.
I principi fondamentali a cui si ispira l’Accordo di Programma e gli obiettivi che esso persegue sono delineati dalla L.104/92 e trovano una coerente affermazione nella legislazione successiva sia in materia di istruzione, di politiche sociali e sanitarie, sia nella nuova configurazione del sistema delle relazioni e collaborazioni locali come previsto dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In questo quadro normativo innovato, l’Accordo di programma della provincia di Ravenna si caratterizza come atto che raccorda il livello regionale di programmazione al livello locale, promuovendo e sostenendo la rete di relazione e condivisione sul territorio al fine di assicurare una positiva ricaduta sulle effettive opportunità di inclusione dei soggetti destinatari.
1.2. L’Accordo di Programma (AdP)
L’accordo di programma (da qui in avanti indicato come AdP) persegue la finalità di promuovere il “successo formativo” possibile per ciascun alunno/studente disabile affinché si affermi il diritto di cittadinanza all’istruzione e alla formazione permanente di tutti, nessuno escluso, come opportunità di crescita dell’individuo assunto quale risorsa dell’intera comunità.
I soggetti coinvolti assumono come modalità di relazione e operativa la condivisione di obiettivi e pratiche nel rispetto delle singole autonome funzioni e si impegnano, secondo un principio di corresponsabilità, ad operare per la costruzione di un sistema integrato tra politiche sociali e formative volto alla promozione della persona.
L’AdP è la risultante del clima e del percorso di collaborazione interistituzionale promosso e realizzato negli ultimi dieci anni Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna Ufficio XV – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna (da qui in avanti indicato come Ufficio XV), Istituzioni Scolastiche Autonome (da qui in avanti indicato come I.S.A.), Azienda Unità Sanitaria Locale (da qui in avanti indicato come Azienda U.S.L.), Provincia, Comuni, Servizi Sociali Distrettuali e famiglie, che ha portato, a sperimentazioni ed innovazioni significative in merito ai temi della governance, della valutazione funzionale, della progettazione individualizzata e ha consentito la definizione del presente sistema di buone prassi organizzative e metodologiche per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni/e con disabilità.
Il presente Accordo intende:
- valorizzare il rapporto tra qualità della vita e “successo formativo” della dei bambini/alunni con disabilità, assumendo la qualità dell’inclusione scolastica e formativa come elemento essenziale del più ampio Progetto di Vita individuale;
- promuovere la centralità dell’alunno/studente e della sua famiglia all’interno della rete istituzionale pubblica dei sostegni, rete da rendere sempre più disponibile, coesa e trasparente;
- promuovere la stabilità di un sistema di governance a due livelli (livello provinciale, livello distrettuale) che nel rispetto dei principi generali garantisca la promozione e l’omogeneità delle opportunità sul territorio provinciale rispettando e valorizzando le peculiarità di ambito distrettuale,
- assicurare la gestione e l’integrazione delle risorse finanziarie e professionali disponibili, secondo un principio di efficacia/efficienza e appropriatezza degli interventi;
- favorire la chiara definizione degli strumenti tecnici a sostegno dei decisori a garanzia dell’assunzione di operatività;
- integrare l’azione dei diversi soggetti istituzionali che compartecipano al processo di inclusione attraverso la chiara attribuzione di competenze, azioni e modalità di collaborazione;
- perseguire la stabilità, la specializzazione e la valorizzazione delle professionalità, quali basi essenziali sia per la definizione di procedure operative efficaci e sostenibili, sia per costruire un processo di formazione continua, formazione da riconoscere e perfezionare con il presente Accordo;
- garantire che al processo di inclusione sia data comunicazione con massima trasparenza e qualità istituendo modalità di confronto e collaborazione con utenti e famiglie, modalità di condivisione e pubblicizzazione delle pianificazioni e dell’efficacia dei risultati, modalità di documentazione, valorizzazione del ruolo e dell’azione degli organi di vigilanza e garanzia
1.3. Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione è definito dal contesto normativo (dall’art. 12 della Legge 104/92). Le disposizioni e gli impegni definiti nel presente Accordo si applicano alla scuola pubblica di ogni ordine e grado, statale e paritaria, stabilendo un sistema di relazioni stabili con chi interviene nella fascia di età 0/6 anni e con il sistema della formazione professionale come partner di un complessivo progetto formativo.
1.4. Validità
Il presente Accordo di Programma ha validità quinquennale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti. Fatto salvo modifiche legislative nazionali e regionali.
Articolo 2. Gli attori: ruolo, funzioni e responsabilità.
2.1. Destinatari
I destinatari dell’Accordo di programma sono i bambini/alunni disabili così come definito nella legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, n.104/92.
2.2. I soggetti sottoscrittori.
Il presente Accordo di Programma Provinciale è sottoscritto dal Presidente della Provincia di Ravenna, quale soggetto promotore dell’Accordo e curatore della sua formalizzazione e pubblicazione, dai Sindaci dei Comuni della Provincia di Ravenna, dal Dirigente dell'Ufficio XV, dal Direttore Generale dell’AUSL di Ravenna, dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome, dai soggetti gestori delle Scuole dell’infanzia del Sistema Nazionale d’Istruzione e costituisce il quadro di riferimento che definisce gli impegni che i soggetti Sottoscrittori assumono a livello provinciale.
2.3. Gli impegni delle parti
I soggetti firmatari assumono gli impegni di seguito indicati:
2.3.1. Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx-Romagna - Ufficio XV - Ambito Territoriale per la provincia di Ravenna (da qui in avanti indicato come Ufficio XV)
coordina:
a) il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P) che ha il compito di definire le modalità e le linee prioritarie per la distribuzione del contingente provinciale di docenti di sostegno assegnato dall’U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) alle singole istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta;
b) il Gruppo di Lavoro Handicap sull’integrazione scolastica provinciale (G.L.H.) il quale ha il compito sulla base dell’indicazione del G.L.I.P, di analizzare i progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche e predispone il Piano del riparto delle risorse statali assegnate;
c) l’informativa a cura del Dirigente dell'Ufficio XV ai Dirigenti Scolastici delle deliberazioni del G.L.I.P e del G.L.H;
si impegna sulla base delle linee di indirizzo assunte dalla Conferenza provinciale di Coordinamento a:
a) promuovere e accertare l’applicazione delle norme vigenti e del presente Accordo nelle scuole statali e paritarie (Legge 62/2000) per l' integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili;
b) formulare all’Ufficio Scolastico Regionale proposte di organico di sostegno, condivise con le Istituzioni Scolastiche, tenuto conto dell’effettiva incidenza degli alunni con disabilità nel panorama scolastico provinciale, e dell’effettiva individuazione della quantità di sostegno (in termini di ore settimanali) di cui gli stessi possano necessitare, in base alle “idonee certificazioni” attestanti la gravità, della loro disabilità e relativa progettualità;
c) assegnare prioritariamente i docenti specializzati per le attività di sostegno, anche in caso di trasferimento o certificazione in corso d’anno. Tali docenti sono assegnati non al singolo alunno ma all’Istituzione Scolastica Autonoma, al fine di assicurare una azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel processo di integrazione. Tale assegnazione sarà fatta in tempi utili tali da consentire quanto previsto dall’accordo stesso prima dell'inizio dell'anno scolastico;
d) partecipa congiuntamente alle Istituzioni scolastiche, agli Enti Locali e in collaborazione con il GLIP e il G.L.H provinciale, agli incontri inter-istituzionali distrettuali tra operatori scolastici e socio-sanitari (incontri dei Gruppi Tecnici di lavoro distrettuali) per la realizzazione dei Profili Dinamici Funzionali e dei Piani Educativi Individualizzati volti alla realizzazione di un progetto di vita su misura degli effettivi bisogni del bambino/alunno disabile;
e) definire annualmente, attraverso il G.L.I.P, le modalità e le linee prioritarie per l’utilizzo della quota dei fondi disponibili secondo la legge 104/92, non assegnandola direttamente alle singole Istituzioni Scolastiche ma privilegiandone l’utilizzo sia in rete con le altre risorse, sia per il funzionamento del Centro Documentazione Handicap e Svantaggio di Faenza a supporto dell’Autonomia scolastica vedi articolo 4.5;
f) valorizzare e sostenere, in accordo con la Provincia, le Istituzioni Scolastiche Autonome che, in collaborazione con soggetti e risorse presenti sul territorio, attuano modalità didattiche e percorsi formativi di integrazione tra scuola/formazione- professionale/imprese (percorsi integrati fino a loro esaurimento, alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini) per gli alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado;
g) collaborare per il controllo e la verifica dei risultati attraversi i modi e gli strumenti che congiuntamente i soggetti firmatari individueranno (indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi, grado di soddisfazione da effettuarsi anche attraverso forme di consultazione degli studenti e delle famiglie);
2.3.2. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (da qui in avanti indicato come I.S.A.)
si impegnano a:
a) assicurare il diritto all’accesso all’educazione e all’istruzione, il diritto all’apprendimento di ogni bambino/alunno disabile;
b) inserire all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) il progetto per l’integrazione scolastica dei bambini/alunni disabili comprensivo della descrizione delle attività previste;
c) concordare con gli Enti interessati e le famiglie o loro rappresentanti il calendario delle attività del Gruppo di Lavoro delle Istituzioni Scolastica (G.L.H.) e delle Unità di Valutazione multidisciplinare (U.V.M.) coordinata dall'Ufficio XV dandone
comunicazione entro i primi mesi dell'anno;
d) rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione tra Istituzioni Scolastiche Autonome di grado diverso, tra Istituzioni Scolastiche e rete dei servizi alla persona del territorio compresi quelli dell’infanzia, al fine di assicurare la continuità didattica ed educativa nel passaggio da servizi a scuola, da classe a classe, da un ordine di scuola ad un altro e, una volta adempiuto l'Obbligo di istruzione, qualora previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dalla Unità di Valutazione multidisciplinare (U.V.M.), dal sistema Scolastico al sistema della Formazione Professionale. Tali modalità e strumenti sono funzionali ad assicurare una positiva accoglienza nelle diverse fasi della vita e del percorso educativo e scolastico, favorendo il passaggio ad ogni fase successiva di tale percorso;
e) attivare un coordinamento degli interventi investendo sulle diverse figure professionali che assolvono a tale funzione volta ad assicurare ai bambini/alunni con disabilità l’opportunità di accrescere la loro capacità di esercizio delle autonomie personali. Questo obiettivo, da esplicitarsi nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e da definirsi sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), va realizzato con un’adeguata formazione al personale impegnato in dette funzioni, ivi compresi i collaboratori scolastici;
f) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio, col supporto del Centro Documentazione Handicap e Svantaggio di Faenza e/o con la collaborazione delle scuole Polo, privilegiando le azioni che si realizzino in rete aventi progettualità a forte impatto territoriale e che inducano una ricaduta positiva sul percorso scolastico oltre che dei bambini/alunni con disabilità anche dell’insieme degli alunni;
g) promuovere percorsi formativi che coinvolgono anche il personale degli altri Enti, e/o prevedere la partecipazione di docenti della scuola ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall’art. 14 punto 7 della Legge 104/92. Le attività di formazione e aggiornamento che coinvolgono più soggetti istituzionali vanno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
h) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda U.S.L. nei casi di bambini/alunni con disabilità trasferiti nella provincia di Ravenna da altre province o regioni e viceversa;
2.3.3. La Provincia
si impegna a:
a) collaborare con tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nei confronti della qualità della vita e dell’integrazione scolastica dei bambini/alunni con disabilità , per concordare obiettivi comuni, per individuare impegni reciproci di attuazione, valutazione e verifica;
b) fornire alle altre Istituzioni, alle famiglie e agli alunni le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio, attraverso i propri servizi;
c) supportare, nell’ambito delle proprie competenze, l’orientamento scolastico e professionale degli alunni disabili, anche promuovendo strumenti informativi di supporto alla transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado;
d) collaborare con l’Ufficio XV, le Istituzioni Scolastiche, i Centri di Formazione Professionale accreditati, per la realizzazione dei percorsi di orientamento e delle esperienze d’alternanza scuola-lavoro;
e) mettere annualmente a disposizione dei soggetti firmatari del presente Accordo i dati numerici sulla scolarità;
f) favorire l’accesso dei Comuni alle informazioni e alle fonti di finanziamento disponibili;
g) procedere, secondo le proprie competenze, ad abbattere progressivamente le barriere architettoniche e a rendere gli edifici scolastici adeguati alla frequenza degli alunni disabili, sulla base della normativa vigente;
h) procedere, in modo integrato con l’Istituzione scolastica e secondo le proprie competenze, affinché siano effettuati agli acquisti e la fornitura degli arredi speciali che si rendono necessari all’integrazione scolastica, secondo le esigenze rilevate attraverso il Piano Educativo Individualizzato e in seguito alle indicazioni specifiche fornite dall’Azienda U.S.L.;
i) cooperare e a ricercare una forma di collaborazione con i soggetti formativi del territorio al fine di accompagnare e facilitare l’inserimento degli alunni con disabilità che terminano con successo la scuola secondaria di secondo grado e desiderano proseguire gli studi, la formazione lungo tutto l’arco della vita.
l) promuovere e sostenere, compatibilmente con le risorse in dotazione, l’utilizzo della figura del tutor amicale.
2.3.4. L’ Azienda U.S.L
si impegna a:
a) individuare i bambini e gli alunni con disabilità redigendo apposita certificazione, in tempo utile per la definizione del fabbisogno del personale di sostegno, in base a quanto indicato dalla Legge 104/92 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni regionali vigenti in e secondo quanto meglio precisato nel documento “Categorie diagnostiche e codici per la certificazione ai sensi della Legge 104/92”;
b) redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.) e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei bambini/alunni con disabilità, anche ai fini dell’identificazione della tipologia delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica (ad es. abbattimento delle barriere architettoniche);
c) assicurare la ricerca di nuove modalità (tecnologiche, organizzative) al fine di garantire la presenza di propri operatori nei servizi educativi, scolastici e formativi e nei gruppi di lavoro previsti dal presente Accordo, per la stesura, l’aggiornamento e le verifiche del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F);
d) collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative e con i Comuni, per la realizzazione di progetti di aggiornamento e formazione e promuovere la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione e aggiornamento realizzate anche da altri Enti;
e) collaborare a progetti di orientamento con dell'Ufficio XV , le I.S.A., la Provincia e il sistema degli Enti di Formazione Professionale;
f) mettere a disposizione del contesto educativo, scolastico e formativo personale di riabilitazione in relazione a specifici progetti (es. l’ Accordo di rete per l’individuazione precoce e l’intervento sui Disturbi Specifici di Apprendimento )
g) collaborare alla realizzazione di particolari progetti educativi, scolastici e formativi rivolti a gruppi o a classi per favorire l’integrazione dei bambini/alunni con disabilità;
h) prescrivere protesi e ausili indicati nel nomenclatore tariffario;
i) garantire il controllo e la verifica dei servizi resi, secondo quanto previsto dal sistema di qualità aziendale.
2.3.5. Il Comune
si impegna a:
a) promuovere le politiche per l’inclusione dei bambini/alunni con disabilità, attraverso lo sviluppo integrato delle politiche educative, sociali e culturali sostenendo la collaborazione con le famiglie;
b) sostenere la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria competenza, sulla base della normativa vigente;
c) fornire, secondo le proprie competenze e disponibilità, locali ed attrezzature per realizzare quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato;
d) assegnare alle scuole assistenti, educatori sociali per seguire il "progetto di vita" dei soggetti con bisogni speciali, operatori specializzati adeguatamente preparati per l’assistenza, l’autonomia personale e la comunicazione dei bambini/alunni con disabilità, tenuto conto dei bisogni e dei progetti personalizzati valutati congiuntamente e delle risorse professionali assegnate dall'Amministrazione scolastica. Potrà essere esaminata l'eventuale possibilità di attribuire direttamente alle Istituzioni Scolastiche un monte ore di personale educativo/assistenziale, dopo aver valutato annualmente i bisogni e i progetti personalizzati dei bambini/alunni con disabilità iscritti e frequentanti;
e) promuovere e sostenere, compatibilmente con le proprie risorse, l’utilizzo della figura del tutor amicale;
f) ricercare le soluzioni più opportune per attivare un trasporto scolastico nel percorso casa-scuola e ritorno: il servizio può essere attivato a seguito di specifica richiesta presentata ogni anno scolastico (o per periodi inferiori) dalla famiglia dietro presentazione della documentazione del caso e verificato che non è possibile da parte della famiglia stessa provvedere ad accompagnare il bambino/alunno con disabilità;
g) ricercare le soluzioni più opportune per attivare un trasporto in caso di terapie richieste dall’Azienda U.S.L., verificato che dette terapie non possano essere collocate al di fuori dell’orario scolastico e che né la famiglia, né il personale docente e non docente in servizio presso l’Istituzione Scolastica possano provvedere ad accompagnare i bambini/alunni con disabilità;
h) favorire l'accesso alle iniziative educativo - ricreative estive, possibilmente con lo stesso personale educativo ed assistenziale assegnato durante l'anno scolastico;
i) favorire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di Lavoro Handicap delle Istituzioni Scolastiche (G.L.H.) e delle Unità dì Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.);
l) collaborare con l’Amministrazione scolastica e la Provincia, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all’orientamento scolastico e professionale dei bambini/alunni con disabilità;
Le azioni del Comune sono svolte, tramite gli Uffici competenti e nei limiti delle risorse a disposizione, a favore dei bambini/alunni con disabilità iscritti a scuole gestite dallo Stato, da Enti Locali e da soggetti privati paritari. Il Comune, al fine di promuovere l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie, nel caso esse fossero interessate, potrà sostenere i percorsi di integrazione attraverso finanziamenti in luogo di interventi diretti dei propri operatori.
Il Comune potrà individuare sistemi tariffari basati sulla condizione economica (ISEE), in riferimento agli interventi individuali per il diritto allo studio, ai sensi art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2001.
2.3.6. Soggetti Gestori delle Scuole dell’infanzia del Sistema Nazionale d’Istruzione
si impegnano a:
a) dare priorità di accesso ai bambini/alunni con certificazione di disabilità;
b) facilitare l'acquisizione dei titoli di specializzazione, previsti dalle norme vigenti, agli insegnanti di sostegno delle scuole dell'infanzia in servizio a tempo indeterminato;
c) assicurare le condizioni per la collaborazione del personale ausiliario nel processo di integrazione scolastica;
d) attivare il Gruppo di lavoro handicap (G.L.H.) che si riunisce, su convocazione scritta da parte del Responsabile del servizio, entro il mese di novembre e secondo un calendario concordato con i Tecnici sanitari interessati e le famiglie o i loro rappresentanti e comunicato formalmente a tutti i componenti;
e) costituire gruppi di lavoro analoghi alle Unità dì Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.);
f) realizzare, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli educatori dei nidi e per gli insegnanti curricolari, per gli insegnanti di sostegno e per il personale ausiliario in servizio presso i propri servizi e scuole, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l’integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini/alunni con disabilità, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale di altri Enti e dei familiari, e comunque verrà favorita la partecipazione di educatori e insegnanti ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
g) promuovere iniziative di innovazione didattica e di sperimentazione, anche in collaborazione con l'Azienda U.S.L, ed altri Enti di Formazione accreditati, in particolare per favorire l’integrazione tra servizi, scuola e territorio, lo sviluppo di competenze specifiche in ordine a particolari tipologie di disabilità, il monitoraggio delle tendenze in ordine all’evoluzione delle modalità di scolarizzazione e di intervento precoce per i bambini disabili nella fascia di età da 0 a 6 anni, lo sviluppo della cultura e della pratica della documentazione delle buone pratiche nel campo dell’integrazione;
PARTE SECONDA
Articolo 3. Il processo di integrazione scolastica - procedure e risorse
3.1. Individuazione del bambino/alunno con disabilità (L.104/92, L.R. 4/2008 e successivi decreti)
Diagnosi Clinica - Diagnosi Funzionale - Certificazione
“Garantire la ricomposizione delle politiche e degli interventi sulla persona per un Progetto di vita qualitativamente adeguato è una responsabilità riconosciuta comune ai soggetti, istituzionali e non, che concorrono all’educazione, all’istruzione, alla formazione, alla socializzazione di ogni cittadino, al di là delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali, relazionali di ciascuno” (Gruppo di lavoro USR Xxxxxx Xxxxxxx /Province marzo 2006).
3.1.1. L’ Azienda U.S.L
1. Individua i bambini/alunni con disabilità, redige la Certificazione, contenente la Diagnosi clinica, e la Diagnosi Funzionale utilizzando i modelli allegati all’accordo di programma (Modelli All. 1-2);
- La diagnosi clinica (codificata con l’ICD10), contiene la classificazione della stessa secondo le varie codifiche diagnostiche(Modello All. 1);
- La diagnosi funzionale consiste nella descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico del bambino/alunno con disabilità; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo del bambino (Modello All. 2);
La diagnosi clinica e la diagnosi funzionale sono rinnovate, a seguito di una richiesta della famiglia, ad ogni passaggio di grado scolastico o alla formazione professionale dell’alunno interessato e comunque aggiornate allorquando se ne ravvisino i presupposti.
Dichiarazione di individuazione dell’alunno come persona ai sensi dell’ art.3 L.104/92:
a) la Certificazione ai sensi dell’art.3 L.104/92 viene redatta su richiesta della famiglia, al termine del percorso di accoglienza, valutazione e diagnosi, al momento della prima iscrizione alla sezione e/o classe di inizio carriera scolastica o in coincidenza con la prima individuazione durante la carriera scolastica;
b) alla famiglia viene consegnata la certificazione previa sottoscrizione di un apposito modulo di consenso. La famiglia, a seguito degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, provvede a recapitare i documenti all’Istituzione Scolastica, all'atto dell'iscrizione per la frequenza dell'anno scolastico successivo o in coincidenza con la prima individuazione durante la carriera scolastica;
c) la certificazione potrà essere revocata, sentita la famiglia, in qualsiasi momento della carriera scolastica, attraverso una comunicazione scritta dell'Azienda U.S.L. alla famiglia stessa la quale lo comunicherà all'Istituzione scolastica.
d) contestualmente alla certificazione compila la documentazione utilizzando il modello allegato all’accordo di programma (Modello All. 1) che contiene l'individuazione dei bisogni e le potenzialità dei bambini/alunni con disabilità, anche ai fini dell’identificazione della tipologia delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica.
2. Si impegna a prevedere, per gli alunni certificati per la prima volta nella provincia o trasferiti da altra provincia, modalità di raccordo con l'Istituzione Scolastica per il passaggio delle informazioni necessarie, in tempo utile per la definizione del fabbisogno dei docenti di sostegno;
Nel caso in cui la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali dell'Azienda U.S.L., il certificato redatto da uno specialista, accompagnato da relazione clinica comprovante la situazione di disabilità, deve comunque essere convalidato dal responsabile competente per territorio di neuropsichiatria dell'Azienda U.S.L. o da un suo delegato.
Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni terapeutiche dell'Azienda U.S.L., dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto, presti la sua collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione della redazione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
3.1.2. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A)
Si impegnano a:
1. prendere in carico il bambino/alunno con disabilità (con il ricevimento della certificazione rilasciata dall'Azienda U.S.L.) attivandosi per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni e per il trasferimento delle informazioni ricevute al personale impegnato nell’integrazione, secondo i tempi previsti dalla normativa di riferimento relativa alle iscrizioni ;
2. concordare con l’ Azienda U.S.L ed Enti Locali le modalità per il passaggio delle informazioni utili alla definizione del fabbisogno delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto di vita, relativamente agli alunni certificati per la prima volta nella provincia.
3. organizzare tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire un primo patto di collaborazione.
4. qualora l’alunno frequenti o abbia frequentato un' Istituzione Scolastica e si appresti a cambiare scuola, la scuola di provenienza rende disponibile alla scuola che accoglie tutte le proprie informazioni utili alla elaborazione della Diagnosi funzionale;
3.1.3. L' ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth)
I soggetti firmatari concorrono alla diffusione dell'utilizzo del modello ICF-CY (International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth) predisponendo nei prossimi tre anni dalla stipula del presente accordo le azioni di formazione e gli strumenti specifici.
Partendo dall'esperienza di ricerca svolta in questa provincia si impegnano inoltre nel biennio successivo a partecipare ad incontri interistituzionali congiunti al fine di condividere modalità tempi e strumenti da definire all'interno di un protocollo d'intesa.
3.2. Il profilo dinamico funzionale (P.D.F.)
Il Profilo Dinamico Funzionale/Progetto di Vita (da qui in avanti indicato come P.D.F.) è l’ambito privilegiato del “prendersi cura”, inteso come sistema di persone con valori, competenze e prassi volti a ricercare la migliore possibilità di sviluppo e realizzazione personale attraverso la continua interazione di saperi e professionalità specifici.
Promuovere concretamente la “qualità della vita” comporta la definizione, la condivisione e l’aggiornamento continuativo di un “Progetto di vita”, che permetta di pensare all’alunno come appartenente a contesti anche diversi dalla scuola e come persona che può, nella sua disabilità, diventare adulto.
Il Progetto non è soltanto il luogo della conoscenza e della programmazione di attività o di opportunità formative, ma è primariamente il luogo della possibilità e della prospettiva che riguarda tutti i contesti di vita, a partire dalla famiglia.
Il P.D.F. è predisposto dalle Istituzioni Scolastiche all’inizio della carriera scolastica del bambino/alunno con disabilità, ed è verificato a conclusione di ogni percorso formativo. Ogni qualvolta lo si ritenga necessario e comunque ogni qualvolta ci sia un passaggio nel percorso scolastico e formativo, va fatta consegna del P.D.F. in copia alla famiglia e,in fase di iscrizione, va fatta trasmissione tempestiva all’Istituzione scolastica ricevente;
Il P.D.F./Progetto di vita di norma indica il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno ha dimostrato di possedere in tempi brevi (6 mesi) e medi (2 anni) in genere ha una validità biennale, viene redatto utilizzando il modello allegato all’Accordo di programma (Modello All.3).
Con il presente Accordo di Programma (AdP) si riconosce nel Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e nel processo ad esso correlato l’ambito dedicato a:
- definizione congiunta, tra alunno/famiglia, scuola, Azienda U.S.L. e Servizi Sociali Territoriali, delle prospettive, potenzialità ed esigenze di sostegno individuale di medio termine;
- definizione degli obiettivi di intervento scolastico ed extrascolastico e delle conseguenti azioni di sostegno;
- verifica periodica degli obiettivi in termini di sviluppo delle competenze e miglioramento dell’inclusione sociale.
3.2.1. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A)
si impegnano a:
- inserire nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) il progetto per l’integrazione scolastica degli bambini/alunni con disabilità individuando le risorse interne strumentali e professionali, i progetti didattici, le modalità organizzative, di verifica e valutazione dei percorsi individualizzati come delle attività trasversali ad essi funzionali;
- assicurare che all'inizio della carriera scolastica del bambino/alunno con disabilità, in accordo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di integrazione, entro il mese di dicembre, il Dirigente scolastico convoca un incontro del consiglio di classe per predisporre il P.D.F. Il Profilo è redatto in forma scritta utilizzando il modello allegato al presente accordo che costituisce lo schema dei contenuti minimi e che viene assunto come "Profilo Dinamico Funzionale". Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del P.D.F. sottoscrivono il documento conclusivo.
- assicurare che al termine di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico convochi un incontro del Consiglio di classe, con gli operatori dell’Azienda U.S.L, dei Comuni, della famiglia e di eventuali altri operatori che a vario titolo siano coinvolti nel processo di integrazione scolastica, per verificare l’andamento ed i risultati del P.D.F. sulla base dei risultati dei PEI annuali e degli eventuali progetti extrascolastici ad essi integrati. L'incontro dovrà effettuarsi nei tempi previsti dall’ordinaria programmazione scolastica, formalizzando per iscritto i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi generali definiti e all’evoluzione del funzionamento complessivo dell’alunno in chiave biopsicosociale. Il risultato di tale lavoro costituisce il P.D.F. su cui si innesta l'attività progettuale personalizzata.
- assicurare che a conclusione dei percorsi scolastici che prevedono il passaggio ad altro ordine e grado di scuola o alla formazione professionale, avvenga l'aggiornamento del P.D.F. anche ai fini della trasmissione della documentazione all'istituzione scolastica/formativa successiva.
3.2.2. Il Comune
si impegna a:
- assicurare l’integrazione degli interventi per l’inclusione scolastica definiti nel P.D.F. con i progetti extrascolastici a sostegno dell’alunno e della sua famiglia;
- partecipare, attraverso le competenze dei suoi diversi Assessorati (istruzione, servizi sociali, trasporti, sport, cultura..), all’elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell’alunno con disabilità, che estenda al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse del territorio stesso, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.
3.2.3. L'Azienda U.S.L.
si impegna a:
- partecipare agli incontri collegiali ai fini della formulazione, della rispettiva verifica e degli eventuali aggiornamenti del P.D.F.
3.3. Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti tutti gli interventi didattici, educativi ed assistenziali, clinico-teraperutici e familiari predisposti per l’alunno con disabilità in un determinato periodo di tempo, per realizzare il diritto all’inclusione sociale, all’educazione e all’istruzione, in coerenza e in continuità con il più ampio P.D.F./Progetto di Vita. E’ predisposto per ogni bambino/alunno con disabilità ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e di istituto.
Esso descrive il percorso integrato esplicitando la progettazione curriculare ed extra curriculare educativa ed organizzativa rivolta allo studente disabile, il P.E.I. è indispensabile per seguire ed adeguare gli interventi all’evoluzione della situazione relativamente ai traguardi in ordine:
a) allo sviluppo delle competenze (questo anche ai fini della certificazione finale),
b) alla conquista dell’autonomia ed alla maturazione dell’identità anche in rapporto alle effettive potenzialità dell’alunno e ai programmi didattici del rispettivo grado scolastico,
c) per trarne elementi utili per un orientamento consapevole alle scelte future
3.3.1. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)
si impegnano a:
- assicurare che il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) contenga il progetto per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, funzionale alla definizione dei PEI, individuando le risorse interne strumentali e professionali, i progetti didattici, le modalità organizzative, le modalità di verifica e valutazione dei percorsi individualizzati come pure la verifica e valutazione delle attività trasversali ad essi funzionali;
- garantire al Consiglio di Classe, entro l’inizio di settembre, la disponibilità di: Diagnosi Clinica e Diagnosi Funzionale dell’Alunno;
P.D.F. in vigore e relative verifiche;
P.E.I. precedente e relative verifiche,
necessari all’avvio del processo di definizione del nuovo P.E.I.;
- assicurare che il Consiglio di Classe, con l’apporto degli operatori dell’ Azienda U.S.L, dei Comuni, della famiglia e di eventuali altri operatori coinvolti nel processo di integrazione scolastica, elabori il P.E.I. sulla base dei dati analizzati e delle osservazioni svolte, con modalità coerenti alle “Linee guida per la definizione di P.D.F. e P.E.I.” in allegato al presente Accordo di Programma, entro 2-3 mesi dall’inizio dell’A. (anno scolastico);
- accertare che il P.E.I.:
specifichi gli obiettivi didattici ed educativi, indicando la relativa programmazione per ambiti disciplinari, aree di intervento e figure professionali dedicate;
definisca le modalità di realizzazione degli interventi in classe, in piccolo gruppo, nelle attività di laboratorio o in altri contesti specifici;
individui gli spazi, gli arredi, gli strumenti/ausili e i sussidi che si ritengono necessari, con l’indicazione delle relative finalità e modalità di impiego;
specifichi, ove necessario, il progetto riguardante l’eventuale riduzione/personalizzazione dell’orario scolastico di frequenza dell’alunno, da concordarsi con la famiglia e gli operatori dell’ Azienda U.S.L, tenuto conto delle esigenze formative e dei bisogni dello studente, degli impegni terapeutici o riabilitativi, del tempo scuola, del tipo di indirizzo (per la scuola secondaria di secondo grado) e di qualunque altro elemento determinante per la realizzazione del Progetto di vita;
indichi le modalità concordate di valutazione degli esiti del percorso scolastico, avendo particolare attenzione alle modalità operative più idonee e possibili per il superamento degli esami di stato e di qualifica;
- assicurare che il Consiglio di Classe mantenga il P.E.I. e le azioni conseguenti pienamente integrate al più ampio Progetto di inclusione sociale dell’alunno con disabilità, tenendo conto del parere dell’alunno stesso e della sua famiglia, della collaborazione degli operatori dell’ Azienda U.S.L, e risorse e dei progetti attivati dai Servizi Sociali Territoriali e dalla più ampia articolazione del Comune (assessorati all’istruzione, ai trasporti, ai servizi sociali, allo sport….) e delle risorse sociali territoriali disponibili;
- controllare che il Consiglio di Classe, con l’apporto degli operatori dell’AUSL, dei Comuni, della famiglia e di eventuali altri operatori che a vario titolo siano coinvolti nel processo di integrazione scolastica, verifichi l’andamento ed i risultati (intermedi e finali) del P.E.I., nei tempi previsti dall’ordinaria programmazione scolastica, formalizzando i risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’evoluzione del funzionamento complessivo dell’alunno in chiave bio- psico-sociale;
- assicurare che, al termine del rispettivo ciclo scolastico, il P.E.I., le relative verifiche e l’eventuale documentazione integrativa pervengano alla Scuola di destinazione almeno un mese prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Nel ciclo secondario la suddivisione del curricolo tra "differenziato" ed "equivalente" può variare durante il ciclo scolastico e comunque va fondato su salde basi pedagogiche e scientifiche, assunte da tutti i soggetti che partecipano all'integrazione. L'eventuale permanenza di un alunno con disabilità in uno dei cicli scolastici, oltre gli anni normalmente previsti, va documentata e condivisa da tutti i soggetti che partecipano alla formazione. La
documentazione deve comprovare il carattere di eccezionalità della scelta, determinata dalla necessità del raggiungimento di espliciti valori formativi.
Nella scuola dell'infanzia il P.E.I. va considerato per la peculiarità della prima accoglienza e degli interventi con valenza preventiva e di sviluppo
Nella scuola secondaria di I° grado il P.E.I. si caratterizza peculiarmente anche come strumento di orientamento e di aiuto all'alunno con disabilità per le scelte di proseguimento scolastico e/o formativo.
Nella scuola secondaria di II° grado soprattutto negli anni terminali il P.E.I. assume peculiarità di "Progetto di transizione alla vita adulta" favorendo tutte le azioni di transizioni educative e sociali e pertanto le opportune relazioni con gli enti e istituzioni che si occupano di disabilità adulta e dell'inserimento lavorativo del disabile.
3.3.2. Il Comune
si impegna a:
- fornire, secondo le proprie competenze, il personale specialistico (educativo e/oassistenziale) anche attraverso le
A.S.P e le eventuali risorse strumentali necessarie a realizzare quanto previsto nel P.E.I le proprie competenze e sulla base di quanto concordato in sede di Gruppo Tecnico di lavoro Distrettuale, contribuendo così alla promozione dell'inclusione scolastica ed extrascolastica di quei bambini/alunni con disabilità, per i quali si valutila necessità di percorsi particolari;
- partecipare, attraverso le risorse professionali di propria competenza (assistenti sociali, educatori, Operatore Socio Sanitario) alla definizione, alla realizzazione e alle verifiche del P.E.I., secondo quanto di propria competenza;
- assicurare l’integrazione degli interventi per l’inclusione scolastica definiti nel P.E.I. con i progetti extrascolastici a sostegno dell’alunno e della sua famiglia;
- favorire, attraverso le competenze dei diversi Assessorati (istruzione, servizi sociali, trasporti, sport, cultura..), all’elaborazione di un progetto unitario di integrazione del bambino/alunno con disabilità, che estenda al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse del territorio stesso, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.
3.3.3. L'Azienda U.S.L.
si impegna a:
- contribuire alla fase di valutazione dei dati e di osservazione preliminare alla definizione del P.E.I. con l’aggiornamento Diagnosi Clinica e Funzionale, ove previsto;
- partecipare alle riunioni scolastiche concordate per la definizione e la verifica del P.E.I., contribuendo alla definizione di obiettivi e strategie come al confronto con la scuola e la famiglia per la sua realizzazione, illustrando anche i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui l’alunno può avere bisogno;
- favorire, con le proprie professionalità specifiche, alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell’alunno con disabilità, che estenda al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola favorendo la fruizione delle risorse del territorio stesso, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.
3.4. L’organizzazione e le risorse professionali di scuola, Azienda U.S.L. e servizi territoriali per l’integrazione
3.4.1. La rete di sostegno sanitaria abilitativa e riabilitativa (Azienda U.S.L)
- supporta i processi di integrazione scolastica, sia attraverso un’azione diretta all’alunno con disabilità e alla sua famiglia, sia offrendo supporto tecnico ai soggetti sottoscrittori l’Accordo di programma, al fine di favorire sia l’attuazione di un più complessivo progetto di vita che sostenere le relazioni di aiuto (familiari, scolastiche, sociali).
- eroga, oltre ad attività diagnostiche e terapeutiche, anche interventi integrati con organismi istituzionali (Istituti Scolastici, organi giudiziari, servizi sociali) e attività preventive (screening, follow up di popolazioni a rischio, interventi educativi e preventivi su gruppi) secondo quanto definito dalla DGR n. 911 del 25/6/2007.
Le attività diagnostiche, oltre che alle patologie neocerebrali, si applicano ai disturbi neuropsicologici e della sfera emozionale avvalendosi del colloquio clinico e di appositi strumenti quali test, questionari scale di valutazione e di esito.
i trattamenti sono generalmente erogati in associazione, secondo un metodo di lavoro che vede nella équipe multidisciplinare sia un metodo di lavoro, sia un modulo operativo che garantisce la gestione unitaria, in un’ottica bio-psico-sociale, dei diversi approcci in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico, abilitativo/riabilitativo e delle complesse interrelazioni individuo-famiglia-società.
I trattamenti sono di tipo neuropsichiatrico, psicologico, fisiatrico, fisioterapico, logopedico, psicoeducativo e psicoterapico.
gli screening sono rivolti alla precoce individuazione dei disturbi dello sviluppo, in collaborazione con la pediatria (ospedaliera, di comunità, di libera scelta) e ad altre discipline specialistiche; si applicano al periodo perinatale (sordità, sofferenza perinatale, prematurità, malformazioni), alle prime tappe dello sviluppo psicomotorio (disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi del linguaggio) e all’inserimento scolastico per gli eventuali problemi di adattamento e quelli relativi ai primi apprendimenti.
- per ciascun bambino/alunno con disabilità è garantita l’individuazione di un medico specialista o di uno psicologo di riferimento e, in qualche caso, di un care manager con funzioni di raccordo tra tutti i professionisti che erogano cure al bambino/alunno.
3.4.2. La rete di sostegno sociale, educativa e assistenziale (EE.LL. Istituzioni Scolastiche)
3.4.3. Il Comune
- fornisce il personale specialistico (educativo e/o assistenziale), anche attraverso le A.S.P. e le eventuali risorse strumentali necessarie a realizzare quanto previsto nel P.E.I., contribuendo così alla promozione dell’inclusione scolastica ed extrascolastica di quei bambini/alunni con disabilità per i quali si valuti la necessità di percorsi particolari. Detto personale è funzionale al sostegno per l’integrazione educativa, riabilitativa e sociale per gli alunni per i quali sia necessario un intervento multiprofessionale ad elevata complessità.
- I compiti delle figure professionali dettagliate di seguito sono pertanto da intendersi come compartecipi del Progetto di Vita individuale rispetto al diritto all’autonomia, alla relazione, alla socializzazione e all’apprendimento.
- La valutazione del fabbisogno di sostegno individuale, in termini di intensità e qualificazione professionale, è affidata all’equipe multidisciplinare in sede di ambito distrettuale.
- si impegna a fornire il personale educativo assistenziale secondo una delle seguenti modalità:
fissando un contingente di risorse umane disponibili per le scuole, su base distrettuale, calcolato in relazione all’incidenza storicamente determinatosi del fabbisogno formativo assistenziale sulla popolazione scolastica; attraverso forme di concertazione fra le parti (Istituzioni Scolastiche, Azienda U.S.L. e Amministrazioni Comunali);
- I Gruppi Tecnici di Lavoro Distrettuali stabiliscono quale di questa modalità viene prescelta.
- assicura la presenza di un coordinatore degli educatori per la partecipazione alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell’attività educativa didattica, nonché alle attività aventi caratteristiche di occasionalità previste dal P.E.I.;
Personale Educativo Assistenziale: compiti, mansioni e percorsi formativi
1. Assistente di base e Operatore Socio Sanitario (OSS)
- è personale non docente assegnato dai Comuni alla scuola, laddove si ravvisino situazioni in cui l’elevato bisogno di attività assistenziale sull’alunno non possa essere ricoperto esclusivamente dalla figura del collaboratore scolastico.
- svolgono mansioni di tipo operativo all’interno delle scuole materne, elementari, medie e superiori a sostegno di percorsi di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni disabili.
2. Assistente Sociale
- si attiva per instaurare con i familiari di quegli alunni con disabilità che usufruiscono dell'intervento del servizio sociale, per garantire l’informazione necessaria rispetto alla rete delle opportunità offerte sul territorio, partecipare alla rilevazione dei bisogni e coordinare la pianificazione e la realizzazione delle eventuali azioni di sostegno al nucleo familiare;
- collabora con gli operatori della scuola e della sanità alla definizione del Progetto di Vita;
- si avvale della risultanza del monitoraggio periodico di P.D.F. e P.E.I. garantendo l’integrazione tra i progetti di sostegno extrascolastici di propria competenza e quelli specifici dell’ambito scolastico.
3. Educatore sociale e culturale
- collabora alla definizione e alla realizzazione del “Progetto di Vita individuale" A questi fini svolge le seguenti attività:
raccoglie osservazioni specifiche, in ottica bio-psico-sociale, relativamente ai bisogni dell’alunno
contribuisce direttamente alla definizione delle strategie e degli strumenti necessari per rispondere a specifici bisogni dell’alunno;
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi educativi, di socializzazione e di sostegno all’apprendimento specificati nel P.E.I., collaborando sistematicamente con gli insegnante e altri operatori coinvolti;
contribuisce alla verifica dei risultati degli interventi previsti dal P.E.I.;
3.4.4. Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A)
Personale Docente Specializzato per il sostegno
1. Personale Docente specializzato per il sostegno
- partecipa al processo di integrazione scolastica del bambino/alunno con disabilità contribuendo alla definizione e alla realizzazione del “Progetto di Vita individuale”, in riferimento al diritto all’autonomia, alla relazione, alla socializzazione e all’apprendimento individualizzato.
A questi fini svolge le seguenti attività:
raccoglie osservazioni specifiche, in ottica bio-psico-sociale, relativamente ai bisogni dell’alunno
contribuisce direttamente alla definizione delle strategie e degli strumenti necessari per rispondere a specifici bisogni dell’alunno;
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi educativi, di socializzazione e di sostegno all’apprendimento specificati nel P.E.I., collaborando sistematicamente con gli insegnante e altri operatori coinvolti;
contribuisce alla verifica dei risultati degli interventi previsti dal P.E.I.;
in particolare nelle scuole dell’infanzia comunali e paritarie l'insegnante cura direttamente la formalizzazione di
P.D.F e P.E.I., integrandosi in modo strutturato nel rapporto con gli insegnanti di sezione, con i familiari e nel lavoro di rete con gli Operatori degli altri Servizi.
2. Il personale A.T.A. (collaboratori scolastici)
alla scuola compete l'assistenza di base e la fornisce attraverso i collaboratori scolastici:
- le loro mansioni sono caratterizzate da un’ ampia flessibilità e riguardano l’assistenza al bagno, la cura della persona, l’aiuto e la vigilanza durante il pasto, l’aiuto negli spostamenti all’interno della scuola e nelle uscite, ecc.
- partecipano alla programmazione del lavoro e assicurano il necessario supporto fisico per la realizzazione dei progetti
3.4.5. Tutor nella scuola secondari a di II° grado
Le Istituzioni Scolastiche Autonome (I.S.A.)
Il Tutor è di norma scelto dal Dirigente Scolastico tra gli ex studenti di scuola o tra studenti universitari o neo laureati e i suoi compiti sono quelli previsti dal progetto sopranominato. Egli opera in collaborazione con gli Insegnanti e le eventuali altre figure professionali previste sulla base degli obiettivi e delle strategie previste nel P.E.I. e, assieme ai sottoscrittori del progetto valuta i risultati, durante le ordinarie riunioni di verifica periodica e finale del P.E.I.
La scelta del Tutor è affidata all’Istituzione Scolastica.
Opera prevalentemente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado e non ha in alcun caso compiti didattici, né compiti di assistenza. Il suo intervento è fondato sui principi della "educazione tra pari” e del sostegno amicale con forte motivazione solidaristica e volontaristica ed è volto a:
favorire e facilitare la socializzazione dell’alunno con disabilità con il gruppo classe con i coetanei e con l’istituzione scolastica nel suo complesso;
incrementare la motivazione personale e favorire la crescita di autonomia personale;
favorire l’integrazione tra il percorso scolastico e le attività extrascolastiche, l’apprendimento dello studente disabile quando lo aiuta nei compiti a casa, il sostegno necessario nelle attività di laboratorio o di stage;
facilitare l’integrazione nel gruppo dei pari, nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.
IL Consiglio di Classe, qualora lo ritenga necessario e previo accordo con il bambino/alunno con disabilità e la sua famiglia, formula un progetto integrato nel Piano Educativo Individualizzato che preveda la collaborazione di un giovane con funzione di tutor.
Il Comune e la Provincia
Il Comune di residenza dell'allievo in collaborazione con la Provincia valuta le richieste presentate dai dirigenti scolastici e gli Enti concordemente sostengono i progetti dell'integrazione dei bambini/alunni con disabilità che prevedono la nomina di una figura di tutor.
3.4.6. La Provincia
Favorisce l’accesso dei Comuni e delle Istituzioni Scolastiche alle informazioni e alle fonti di finanziamento disponibili. Sostiene sulla base di quanto previsto dalla L.R. 26/2001, dalla L.328/00 e nel quadro del presente Accordo, interventi volti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di materiale didattico e strumentale. Tutti gli interventi saranno attuati nella logica di una programmazione coordinata e condivisa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
PARTE TERZA
Articolo 4. Governance e rete istituzionale
4.1. La governance
Ad ogni soggetto sottoscrivente l’Accordo di Programma sono assegnati funzioni e compiti definiti dalle seguenti normative:
- La Legge-quadro per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n.104;
- D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
- L’insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare il D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.57;
- La L.R. 8 agosto 2001, n.26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”
- La Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 “Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;
- L.R. 12 marzo 2003, n.2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- L.R. 3 giugno 2003, n.12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita. attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”.
La normativa di riferimento definisce inoltre il carattere delle relazioni interistituzionali che devono ispirarsi a principi di collaborazione, trasparenza, sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie.
Sollecita a promuovere semplificazione delle procedure, efficacia ed efficienza, appropriatezza degli interventi, verifica dei risultati.
Perseguendo gli obiettivi di esigibilità dei diritti di cittadinanza e la promozione al benessere della persona, il sostegno all’inclusione scolastica e sociale richiede un elevato grado di sintonia ed integrazione tra gli stessi nelle diverse fasi del processo: pianificazione strategica, pianificazione operativa, realizzazione degli interventi, monitoraggio e valutazione dei risultati, promozione di azioni di miglioramento.
L’Accordo di Programma promuove un sistema di governance composto dai soggetti che concorrono all’inclusione scolastica e sociale al fine di assicurare:
- la condivisione delle finalità e l’integrazione delle azioni che attuano il processo di inclusione;
- il riconoscimento reciproco delle rispettive competenze e responsabilità, l’organicità e la coesione della rete degli attori istituzionali, la collaborazione strutturata con gli altri attori territoriali coinvolti nel processo a promozione del migliore impiego di tutte le risorse disponibili;
- l’aggiornamento e la flessibilità delle strategie, in funzione del mutamento dei bisogni sociali e individuali, questo al fine di una programmazione delle risorse finanziarie e umane aderente alla modificazione dei bisogni sociali di ogni territorio;
A questi fini è funzionale un’organizzazione che tenga conto di due livelli, provinciale e d’ambito (Distretto)
4.2. Livello provinciale
1) la Conferenza provinciale di coordinamento (Art.46 L.R. 12/2003), ha funzioni di proposte inerenti la programmazione dell’offerta formativa e la definizione di accordi di programma integrati a livello territoriale. La conferenza mantiene rapporti istituzionali costanti con la Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria (CTSS).anche attraverso l'Ufficio Tecnico di Supporto (UDS) della stessa, per le necessarie integrazioni funzionali in merito alle funzioni di pianificazione, valutazione e rendicontazione sociale nell'ambito delle politiche dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari.
2) Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale G.L.I.P. ai sensi della L. 104/92 art.15 d’ora in avanti denominato
Gruppo Tecnico di Lavoro Provinciale (G.T.L.P.) ha il compito di:
- monitorare, valorizzare e promuovere intese operative per tradurre in modo proprio e pertinente gli impegni assunti con l’accordo di programma provinciale;
- predisporre, al termine di ogni anno scolastico, una relazione annuale sulla situazione complessiva relativa all’integrazione scolastica dei bambini e alunni con disabilità da presentarsi in Conferenza provinciale di coordinamento; (analisi dei bisogni complessivi del territorio provinciale, monitoraggio complessivo dei risultati e valutazione di efficacia degli interventi;)
E’composto da:
- Dirigente dell’USP, o suo delegato;
- Dirigente Neuropsichiatria, o suo delegato;
- Responsabili degli Uffici di Piano di zona;
- Rappresentante dell’Assessorato provinciale alla Formazione Lavoro Istruzione;
- Componenti del G.L.H presso l’Ufficio XV;
- Esperti designati dalle associazioni dei minori con disabilità
- Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche autonome .
3) Il G.L.H.P Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale sull’integrazione scolastica provinciale, ha il compito, sulla base dell’indicazione del Gruppo Tecnico di Lavoro Provinciale, di analizzare i progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche e predispone il Piano del riparto delle risorse statali assegnate;
4.3. Il livello d’ambito (Distrettuale)
1) Il Gruppo Tecnico di Lavoro Distrettuale
Per il governo e la gestione territoriale degli interventi necessari si reputa efficace la costituzione di Gruppi Tecnici di lavoro distrettuali, di concertazione interistituzionale tra i Soggetti più prossimi alle situazioni di disabilità, per rendere le azioni attivabili più tempestive e mirate.
La funzione del Gruppi Tecnici di lavoro Distrettuali richiama la competenza dei Servizi Sociali, dell’Azienda U.S.L- U.O.N.P.I, degli Istituti Scolastici Autonomi, dell'Ufficio XV, almeno per le azioni decisionali di diretto coinvolgimento, e può a chiamata avvalersi della collaborazione e co-progettazione di tutti gli altri Soggetti territoriali.
Il Gruppo Tecnico di lavoro Distrettuale riconosciuto organo tecnico specifico per l’integrazione-inclusione, indirizza la propria competenza alle seguenti azioni:
- collaborare con le I.S.A. per la progettazione, l’orientamento, la realizzazione del progetto di vita dell’alunno-studente e del ragazzo in uscita dal sistema scolastico;
- collaborare con la scuola nelle fasi di inizio e di cambiamento del percorso scolastico, nel definire le migliori condizioni di contesto da realizzare per gli sviluppi del P.E.I. e si impegna a determinare gli intereventi e le risorse professionali ritenute necessarie alla scuola per la migliore integrazione-inclusione degli alunni-studenti con disabilità e/o disagio;
- monitorare la qualità dell’integrazione scolastica e a rendicontare sugli esiti al Gruppo Tecnico di lavoro Provinciale. Il Gruppo Tecnico di Lavoro si costituisce per nomina diretta da parte degli Attori Istituzionali che lo compongono, si avvale della decisione di nominare al proprio interno il coordinatore.
2) Il Gruppo di lavoro Handicap (G.L.H)
Presso ogni Circolo o Istituto, il gruppo studio e di lavoro, si costituisce con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica per favorire l’integrazione, ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo e di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativo individualizzati (la cui stesura resta di competenza di gruppi di lavoro “tecnici” che si costituiscono in riferimento al singolo alunno)
I gruppi di studio e di lavoro G.L.H. operanti nelle singole scuole e nominati dal Dirigente Scolastico, hanno il compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo” (Legge 104/92 art.15, comma 2). Essi comprendono anche componenti extra-scolastiche.
E’composto da:
- il Dirigente scolastico o suo delegato, con funzioni di Presidente
- una rappresentanza dei genitori e degli studenti
- una rappresentanza del personale docente
- una rappresentanza dei Comuni di residenza dell'alunno
- una rappresentanza dell'Azienda U.S.L. Il GLH ha il compito di:
- Organizzare le attività di accoglienza (es.: rapporti tra i diversi ordini di scuola, richiesta di rimozione di barriere architettoniche e della percezione/comunicazione per le disabilità sensoriali, ecc.)
- Collaborare con il Dirigente scolastico ed i docenti in merito all’organizzazione dell’integrazione scolastica
- Collaborare con il Dirigente scolastico ed i docenti per i rapporti con gli altri enti
- Proporre al Dirigente scolastico e al Collegio docenti iniziative sull’integrazione (es.: aggiornamento, ecc.)
- Proporre al Dirigente scolastico e ai docenti l’acquisto di materiale didattico e strumentazioni specifiche
- Collaborare alla definizione di progetti per l’erogazione di fondi ministeriali
- Definire criteri e modalità per la verifica annuale dello stato di integrazione scolastica nell’istituto
- Organizzare un archivio di esperienze significative da confrontare eventualmente con altre scuole
- Attivare modalità di sensibilizzazione degli alunni dell’istituto al problema della diversità
- Costituire punto di riferimento per tutti i docenti relativamente alle problematiche progettuali che riguardano l’integrazione scolastica
- Provvedere e/o collaborare alla stesura annuale della relazione di tutta l’attività svolta, da presentare eventualmente al Collegio docenti
4.4. Gli Uffici di Piano distrettuali
Nell’ottica delle azioni integrate tra le politiche scolastiche, socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie, ma anche di quelle che concorrono ad assicurare il benessere sociale della popolazione (politiche per la sicurezza, politiche ambientali, politiche urbanistiche, politiche per la mobilità, ecc.), opera in ambito di pianificazione territoriale dell’offerta al fine di raccordare e coordinare i diversi servizi che intervengono nel fornire risposte alla cittadinanza, attraverso:
- La formulazione dei Piani di Zona Distrettuali per la salute e il benessere sociale sostenendo la collaborazione con le diverse forme di partecipazione ai tavoli di lavoro per la definizione dei Piani attuativi annuali;
- Il raccordo tra le diverse politiche che concorrono alla salute e al benessere della comunità;
- La collaborazione con il Gruppo di Lavoro Tecnico Provinciale al fine di indirizzare il processo di “contestualizzazione” delle direttive provinciali a livello distrettuale;
- La collaborazione con i Tavoli di Lavoro Tecnici Distrettuali in relazione alla verifica della progettazione delle più opportune azioni e/o servizi finalizzati alla realizzazione del Progetto di vita anche congiuntamente con i diversi attori nel territorio.
4.5. I Centri di Supporto Tecnico
I firmatari del presente accordo si impegnano a sostenere i Centri risorse e documentazione come strumenti di informazione, formazione e consulenza per i diversi soggetti coinvolti nei percorsi di integrazione scolastica e sociale dei bambini/alunni con disabilità, in collegamento con tutte le risorse presenti nel territorio.
Centri e Servizi di Consulenza
I centri sono strutture con finalità informative, formative, di ricerca, di documentazione e di consulenza sulle esperienze di integrazione di ragazzi disabili nella scuola, nell’extrascuola, nella formazione professionale, nel lavoro e nella società. Sono luoghi di riferimento per persone con bisogni, competenze e professionalità diverse, ove si accolgono tutti i “saperi” (delle persone disabili, delle famiglie, degli educatori, degli operatori, degli amministratori, ecc.) per valorizzarli e favorire gli scambi, i confronti, la rielaborazione e la collaborazione. Sono espressione del proprio territorio, spesso di ambito provinciale, che organizzano la molteplicità delle informazioni e degli interventi educativi, sociali, sanitari e riabilitativi in un quadro unitario, sistematico e non frammentario.
Il territorio dispone attualmente dei seguenti centri risorse e documentazione:
- Centro di Servizi e Consulenza (C.S.C) alle Autonomie Scolastiche Ravenna che svolge un servizio professionale a sostegno dell’innovazione e della ricerca didattica attuato mediante attività di consulenza alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, formazione del personale e documentazione e diffusione delle esperienze innovative.
- Il centro risorse per disabili e per lo svantaggio di Faenza (C.D.H e S), punto di riferimento per le scuole nell’ambito della formazione e della documentazione, centro di riferimento provinciale e ministeriale per la diffusione delle nuove tecnologie per l’integrazione;
- Il Centro Risorse Cervese (CRES.CE), istituito presso il Comune di Cervia punto di documentazione, informazione e formazione, rivolto ad insegnanti, educatori, operatori culturali e sociali, associazioni e volontari;
- Il Centro di documentazione per l’integrazione (C.D.I.) presso l'Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.), supporta la realizzazione di progetti e si rivolge a cittadini disabili, educatori, insegnanti, operatori socio sanitari e a tutti coloro che operano nel settore educativo nell’ambito della disabilità. Svolge attività di ricerca, formazione, consulenza e nell’ambito del progetto regionale “Adozione Deficit” approfondisce la tematica della sindrome di down.
- La Mediateca per L'handicap, ha sede a Bagnacavallo presso l'Istituto Comprensivo Xxxxx. Punto di riferimento per le scuole del lughese, promuove attività formative in materia di integrazione degli alunni in situazione di handicap e/o in difficoltà rivolti a insegnanti, educatori e famiglie. Svolge attività di consulenza alle famiglie e alle scuole, in particolare attraverso lo sportello Horientando, rivolto agli alunni in situazione di handicap frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Dispone di una ricca biblioteca di testi specialistici, libri e software didattici, che vengono utilizzati dalle scuole della rete attraverso il servizio di prestito.
4.6. Le Scuole Polo
Nel corso degli ultimi anni si è avviata l’istituzione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di “Scuole Polo per l’integrazione”, a cui sono affluite le risorse ministeriali per ausili e formazione inerenti la disabilità e che hanno promosso importanti iniziative di formazione, coinvolgendo reti di scuole.
Questa rete così ricca e variegata richiede un coordinamento a livello provinciale che, anche valorizzando le specializzazioni che nel tempo hanno caratterizzato i singoli centri, assicuri una programmazione unitaria e coordinata degli interventi per poter coprire adeguatamente le esigenze di tutto il territorio provinciale.
L’Obiettivo è di costruire una rete provinciale di supporto alle scuole, al mondo degli operatori, famiglie e associazioni, favorendo il raccordo tra scuola, extrascuola e mondo adulto.
Articolo 5. L’orientamento
5.1. L’orientamento
L'azione di orientamento si caratterizza come progetto formativo, che non si limita alla mera indicazione delle scelte scolastiche successive dell'alunno.
Ciò comporta la progettazione, la responsabilità e la gestione concordate dei percorsi e il riconoscimento dei risultati conseguiti nell'ambito dei diversi contesti.
5.1.1. Le Istituzioni Scolastiche Autonome
Assumono i seguenti impegni:
- assicurano che i Consigli di classe predispongano un progetto che nell’ambito del Progetto Educativo Individualizzato, prefigura e comincia a realizzare percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine della scuola di base e al termine del percorso istruzione/formazione al diciottesimo anno di età
- favoriscono quindi le condizioni affinché il consiglio di classe operi in collaborazione col personale dell’Azienda U.S.L, oltre che con i servizi di orientamento e formativi presenti sul territorio,
- favoriscono la realizzazione di percorsi di orientamento, anche tramite esperienze di scuola-lavoro, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.
5.1.2. L’Azienda U.S.L
Collabora con gli operatori della scuola nella definizione e realizzazione del progetto.
5.1.3. Il Comune
Partecipa alla realizzazione del progetto di orientamento garantendo i supporti logistici eventualmente necessari.
5.1.4. La Provincia
Si impegna a:
- fornire le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio
- supportare, per il tramite dei propri servizi, l'attività di consulenza individuale per la messa a punto di percorsi di orientamento alle scelte successive alla fine di ogni ciclo di studi
- collaborare alla realizzazione dei percorsi di orientamento compresi quelli di alternanza e di accompagnamento al lavoro.
5.2. La transizione alla vita adulta
Definire nel P.E.I, prima della fine del percorso scolastico, in accordo con la famiglia, con lo studente stesso, e con l’apporto degli operatori dell’Azienda U.S.L, il Consiglio di Classe, le possibili ipotesi di un percorso di uscita dalla scuola secondaria di secondo grado. Fin dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe realizza e verifica specifiche azioni di orientamento, al fine di facilitare l’integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso di istruzione. La definizione di tale percorso avviene in accordo con il bambino/alunno con disabilità, la sua famiglia, gli operatori dell’Azienda U.S.L, gli operatori dei Servizi Sociali di riferimento, gli operatori del Sistema della Formazione Professionale nel caso in cui lo studente frequenti un percorso integrato scuola/formazione professionale.
Articolo 6. Le modalità di promozione, attuazione e verifica
I soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dell’Accordo, per assicurare il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti contraenti e della più ampia società civile.
Si impegnano inoltre a svolgere congiuntamente, in sede di Conferenza Provinciale di Coordinamento, una verifica dell’attuazione dell’Accordo non oltre 3 anni dalla stipula sulla base delle relazioni e dei dati forniti dal Gruppo Tecnico di lavoro Provinciale.
Articolo 7. Il Collegio di Vigilanza
Il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma, è svolto dal Collegio di Vigilanza che interviene anche su segnalazione scritta da parte dei diversi soggetti interessati all’attivazione dell’AdP.
E’ costituito, ai sensi dell’art. 34, comma settimo, del D. Lgs. 267/2000 - “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
E’composto da:
- Presidente della Provincia o suo delegato che lo presiede;
- Prefetto di Ravenna, o suo delegato;
- Sindaci dei comuni capo distretto o suo delegato;
- Dirigente dell’Ufficio XV. di Ravenna, o suo delegato;
- Direttore Generale dell’Azienda U.S.L di Ravenna, o suo delegato.
- Due rappresentanti delle Istituzioni scolastiche autonome (scuole infanzia e primo ciclo) e uno per le secondarie di secondo grado;
Sono invitati permanenti, con diritto di parola, un rappresentante designato dalle Associazioni dei bambini/alunni con disabilità ed un rappresentante designato dalle Associazioni delle famiglie.
Articolo 8. Funzioni di garanzia
I firmatari del presente accordo si impegnano ad individuare gli organi di garanzia a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi e disfunzioni, carenze, ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini derivanti dalla mancata applicazione di quanto sottoscritto nel presente accordo.
Tali organi sono individuati, per quanto riguarda gli impegni dei sottoscrittori, nel difensore civico della Provincia.
Il Difensore Civico, istituito ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 267/2000, trasmetterà le eventuali segnalazioni pervenute, al Collegio di Vigilanza.
Articolo 9. Allegati
Allegato 1. Modello di Diagnosi clinica/certificazione Allegato 2. Modello di Diagnosi Funzionale
Allegato 3. Modello di PDF/Progetto di Vita
Allegato 4. Codici in materia di protezione dei dati personali" Allegato 5 Linee guida degli elementi essenziali del P.E.I.