COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA
COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA
CoSiFi
SANTA SEDE
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO
E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
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Dicembre 2018
2 - 25
PRESENTAZIONE
La Valutazione Generale dei Rischi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano è frutto di un deciso impegno della Santa Sede per lo stabilimento di un efficace sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione dei mezzi di distruzione di massa.
Il documento mostra come, considerata anche la unicità e la conformazione geografica della giurisdizione, i potenziali rischi provengono principalmente dall’esterno e risultano connessi alle attività internazionali o transfrontaliere. Sul piano interno, sono stati individuati alcuni specifici ambiti nei quali rafforzare i presidi, come le donazioni, i contratti pubblici di appalto e gli enti senza scopo di lucro registrati nello Stato della Città del Vaticano.
L’obiettivo è quello di proteggere la giurisdizione e di rendere la Santa Sede un attore sempre più credibile ed efficace nella collaborazione internazionale, considerate le sfide che la comunità internazionale è chiamata ad affrontare in un mondo complesso e in continuo divenire.
Mons. Xxxxx Xxxxxx
Presidente
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A. INTRODUZIONE
Metodologia
1. La Valutazione Generale dei Rischi (VGR) di Riciclaggio (R) e Finanziamento del Terrorismo (FT) è un processo teso a individuare e analizzare i fattori e le fonti potenziali di rischio R/FT della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano sulla base della metodologia fornita dalla Banca Mondiale (BM): “Strumento di valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio di danaro e finanziamento del terrorismo” (metodologia).
2. Il processo VGR si fonda su due pilastri:
(a) individuazione e valutazione delle minacce di R/FT;
(b) individuazione e valutazione dei fattori di vulnerabilità R/FT.
3. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CoSiFi)1 è l’Autorità competente per la definizione di criteri e procedure, e per l’approvazione, della VGR, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (CR/FT), nonché al regolare aggiornamento della stessa2.
4. Per impostare il processo di VGR, il CoSiFi si è avvalso della metodologia della BM. In particolare, sono stati utilizzati i seguenti moduli:
(a) Modulo 1: “Valutazione delle minacce”;
(b) Modulo 2: “Vulnerabilità interne”;
(c) Modulo 3: “Vulnerabilità del settore finanziario”;
(d) Modulo 8: “Valutazione del rischio FT”.
1 Il CoSiFi è l’organo di coordinamento composto dalle competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, indicate all’art. 8 della Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013 (cfr. Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di danaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, promulgata da Papa Xxxxxxxxx l’8 agosto 2013). Nel 2016, la composizione del CoSiFi è stata allargata con la partecipazione del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, nonché la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale, due dei tre “nuovi organismi economici” istituiti nel 2014 (cfr. Tabella 4). A norma del Rescritto “Ex Audientia SS.MI” del 4 aprile, 2016 “Recante modificazioni allo Statuto del Comitato di Sicurezza Finanziaria”, sono membri del CoSiFi: “a) l’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, che lo presiede; b) il Sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati; c) il Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; d) il Prelato Segretario Generale della Segreteria per l’Economia; e) il Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano; f) uno dei Revisori aggiunti dell’Ufficio del Revisore Generale; g) il Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria; h) il Direttore dei Servizi di Sicurezza e di Protezione Civile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; i) il Comandante del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia”.
2 Cfr. Articolo 2 (a) (b) dello Statuto del CoSiFi.
Processo, fasi e coordinamento
5. Per effettuare la VGR, il CoSiFi ha creato due Gruppi tecnici di lavoro (uno su “Minacce e Vulnerabilità”3 e l’altro sul “Settore finanziario”4), conferendo al Direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) il ruolo di coordinatore del progetto. Nel corso del processo valutativo, si sono tenuti due seminari ad hoc, con la partecipazione dei referenti della BM (Tabella 1).
Tabella 1
Il processo di VGR
Il processo di VGR è stato organizzato in 3 fasi. Fase 1
A partire dal luglio 2015, il CoSiFi ha condotto un’analisi approfondita della metodologia della BM, per raggiungere un’adeguata comprensione dello strumento e di come dovesse essere adeguatamente applicato al peculiare contesto istituzionale, giuridico e finanziario della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Fase 2
Dal 21 al 23 ottobre 2015, si è svolto un primo seminario per i Gruppi tecnici di lavoro assistiti dai referenti della BM. Nel corso del seminario si è discusso del processo di valutazione dei rischi; è stata presentata la metodologia della BM e sono stati individuati i vari elementi pertinenti (“variabili”), dati, informazioni e documenti rilevanti.
Fase 3
Il 20 e 21 ottobre 2016, si è svolto un secondo seminario per i Gruppi tecnici di lavoro, sempre con la partecipazione dei referenti della BM. Successivamente a questo secondo seminario, ciascun Gruppo di lavoro ha proseguito la propria valutazione dei fattori di propria pertinenza. Le competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano si sono attivamente impegnate nel processo, partecipando alle riunioni di valutazione e confrontandosi sull’attività di valutazione, il suo andamento e i relativi risultati. I coordinatori dei Gruppi di lavoro hanno raccolto tutti i contributi e li hanno presentati al coordinatore del progetto.
Il 24 novembre 2017, il coordinatore del progetto ha presentato al CoSiFi la versione consolidata della VGR.
6. La VGR è stata adottata dal CoSiFi nella seduta del 28 novembre 2017. Il primo aggiornamento è stato adottato nella seduta del 13 dicembre 2018. In tale sede è stata prestata particolare attenzione alla metodologia del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) per la valutazione della “effectiveness” del sistema CR/FT, inclusi gli 11 “immediate outcomes”,5 in vista del prossimo round di valutazione del sistema CR/FT da parte del Comitato Moneyval.
3 Il Gruppo di lavoro n. 1, sulle “Minacce e Vulnerabilità”, è stato coordinato dalla Segreteria per l’Economia ed era composto da: AIF; Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano; Corpo della Gendarmeria; Corpo della Guardia Svizzera Pontificia; Ufficio del Revisore Generale; Segreteria per la Comunicazione; Direzione delle Telecomunicazioni e Servizio del transito merci (Direzione dei Servizi Generali) del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
4 Il Gruppo di lavoro n. 2, sul “Settore finanziario”, è stato coordinato dall’AIF ed era composto da: Amministrazione per il Patrimonio della Sede Apostolica (APSA); Istituto per le Opere di Religione (IOR) e Poste Vaticane.
5 FATF, Methodology, For Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems, October 2018.
Strategia e livelli di valutazione dei rischi
7. La VGR è basata su una strategia complessiva di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi, orientata ad un approccio basato sui rischi, rappresenta a sua volta il punto di riferimento, da un alto, per l’adozione di adeguate politiche, strategie e misure in tutti gli ambiti del sistema CR/FT, e dall’altro lato, per una coerente valutazione particolare dei rischi, inclusa la valutazione dei rischi operativi, da parte degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria (Tabella 2).
Tabella 2
Gli Articoli 9 e 10 della Legge in materia di Trasparenza, Vigilanza e Informazione finanziaria, n. XVIII dell’8 ottobre 2013 (Legge n. XVIII), prevedono tre livelli di valutazione del rischio – “generale”, “particolare” e “operativo”. Pertanto, nell’approccio completo adottato dalla Santa Sede, questi tre livelli costituiscono tre sfere autonome ma interconnesse d’azione.
Valutazione generale dei rischi
La VGR, approvata e aggiornata dal CoSiFi, si estende a tutti i potenziali rischi ed elementi di vulnerabilità del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Valutazione particolare dei rischi
L’AIF, in qualità di organismo di vigilanza, a norma dell’Articolo 9 della Legge n. XVIII, è tenuta a comunicare agli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria6 i risultati della valutazione generale dei rischi, fornendo i relativi dati, informazioni e analisi, tali da consentire “loro di compiere la propria valutazione dei rischi”7.
Valutazione dei rischi operativi
I “soggetti obbligati sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, ciascun soggetto elabora e aggiorna periodicamente una propria valutazione dei rischi, tenendo conto, fra l’altro: (a) della categoria delle controparti; (b) dello Stato o dell’area geografica interessata; (c) della tipologia del rapporto, del prodotto, del servizio, dell’operazione, della transazione e del canale di distribuzione”8.
La “valutazione dei rischi deve essere documentata ed inviata all’Autorità di Informazione Finanziaria che può richiederne la revisione”9.
Oggetto
8. Il processo di VGR è limitato a quelle attività ed enti che ricadono nell’ambito di applicazione del sistema CR/FT della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
9. La VGR, pur analizzando il sistema CR/FT nel suo complesso, incluso il quadro istituzionale e l’attività delle Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (§ 17), il quadro normativo (§ 19), l’utilizzo del denaro contante e il trasporto transfrontaliero di denaro contante (§§ 29 ss.), nonché gli enti senza scopo di lucro registrati nello Stato della Città del Vaticano (§§ 32 ss.), considerata la loro rilevanza e proiezione internazionale, si concentra soprattutto sulle attività di natura finanziaria svolte professionalmente dagli enti autorizzati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità di Informazione Finanziaria10 (§ 39).
6 L’Articolo 1 (22) della Legge n. XVIII, definisce “soggetti obbligati” i “soggetti che hanno l’obbligo di adempiere a quanto disposto al Titolo II, a norma degli articoli 2 e 3”. I “soggetti obbligati” all’interno dello Stato sono indicati in una lista pubblicata e aggiornata dall’AIF (cfr. Articolo 4).
7 Articolo 9 (2) (b) (ii) (iii) della Legge n. XVIII.
8 Articolo 10 (1) della Legge n. XVIII.
9 Articolo 10 (2) della Legge n. XVIII.
In conformità con l’Articolo 10 (4): “L’alta dirigenza del soggetto obbligato adotta le politiche, procedure, misure e controlli necessari per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo. Tali provvedimenti sono comunicati tempestivamente all’Autorità di Informazione Finanziaria, che può richiederne la modifica o il rafforzamento”.
10 Cfr. Articolo 1 (2) della Legge in materia di Trasparenza, Vigilanza e Informazione finanziaria, n. XVIII dell’8
Arco temporale di riferimento
10. Il sistema CR/FT è stato introdotto nel 2011 da Xxxx Xxxxxxxxx XXX, ed è stato in seguito consolidato nel 2013 da Papa Xxxxxxxxx con la Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa dell’8 agosto 2013, e con la Legge in materia di Trasparenza, Vigilanza e Informazione finanziaria, n. XVIII dell’8 ottobre 2013 (Legge n. XVIII).
11. La valutazione sul funzionamento del sistema CR/FT è stata rafforzata dai dati qualitativi forniti dalle Autorità e organismi competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
12. L’arco temporale relativamente breve di vigenza del sistema CR/FT non ha rappresentato un ostacolo per la completezza e l’attendibilità del processo di valutazione e dei suoi esiti.
13. Le informazioni e i dati inseriti nella VGR sono aggiornati fino al settembre 2018 o al dicembre 2018 come indicato.
Obiettivi
14. L’obiettivo del processo di valutazione è duplice:
(a) individuare e analizzare le principali fonti e i principali fattori di rischio in ambito R/FT, al fine di elaborare un Piano di Azione tale da consentire alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di allocare le proprie risorse al meglio per prevenire e contenere i potenziali rischi;
(b) fornire orientamento in merito alle “valutazioni dei rischi di settore” che devono essere effettuate dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.
ottobre 2013 (Legge n. XVIII).
B. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI
15. Il processo VGR è limitato alle attività e agli enti che ricadono nella giurisdizione della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
16. Le seguenti attività non rientrano nell’ambito di applicazione della VGR:
(a) attività sovrane, incluse attività di finanza sovrana (ad esempio: attività finanziarie svolte da e per conto della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano).
(b) attività di organismi appartenenti alla Chiesa Cattolica (ad esempio: diocesi, parrocchie, ecc.) con sede fuori dallo Stato della Città del Vaticano (poiché si tratta di organismi e attività soggetti alla giurisdizione di altri Stati).
C. QUADRO DI CONTESTO
C.1 QUADRO ISTITUZIONALE
Autorità competenti
17. Diverse Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx hanno specifiche competenze politiche, strategiche e operative in materia CR/FT, ai sensi dell’Articolo 8 della Legge n. XVIII e dei rispettivi Statuti e regolamenti:
(a) La Segreteria di Stato è competente per:
(i) la definizione di politiche e strategie generali in materia CR/FT;
(ii) l’adesione a e l’attuazione di trattati e accordi internazionali;
(iii) la partecipazione a istituzioni ed enti internazionali, compresi quelli competenti per la definizione di norme e migliori prassi in materia di R/FT;
(iv) la vigilanza degli enti senza scopo di lucro11.
(b) Il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano è competente per:
(i) l’adozione di norme e misure preventive;
(ii) l’applicazione di sanzioni amministrative nei casi previsti dalla Legge;
(iii) l’adozione e l’aggiornamento della lista dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
11 Cfr. Articolo 8 della Legge n. CCXI del 22 novembre 2017.
(c) Il Comitato di sicurezza finanziaria (cfr. § 18) promuove il coordinamento e la collaborazione tra le autorità competenti.
(d) L’Ufficio del Promotore di Giustizia è competente per il perseguimento di reati di R/FT e reati presupposto connessi, anche quando siano commessi da funzionari pubblici operanti nei Dicasteri e in altri enti e istituzioni dipendenti dalla Santa Sede12. L’Ufficio è anche competente per i potenziali casi di responsabilità amministrativa derivante da reati di fondazioni e persone giuridiche registrate nello Stato della Città del Vaticano, nei casi previsti dalla legge vaticana13. Nel 2016 è stata stabilita la Sezione per i reati in materia economico-finanziaria.
(e) I Tribunali dello Stato della Città del Vaticano sono competenti per l’attività giudiziaria e per i casi di R/FT14.
(f) Il Corpo della Gendarmeria è competente per:
(i) la conduzione di inchieste penali sotto la direzione del Promotore di Giustizia;
(ii) l’adozione di tecniche investigative aggiornate in materia CR/FT;
(iii) la formazione professionale dei suoi funzionari in materia CR/FT;
(iv) la cooperazione con enti analoghi di altri Stati per la prevenzione e il contrasto di attività criminali, inclusi R/FT, così come i loro reati presupposto.
Nel 2016 è stata stabilita la Sezione di polizia economico-finanziaria.
(g) L’Autorità di Informazione Finanziaria è competente per:
(i) la vigilanza e la regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e nei casi previsti dalla Legge15 (compresa l’adozione di regolamenti e istruzioni e l’applicazione di sanzioni amministrative nei casi previsti dalla Legge16);
(ii) informazione finanziaria;
(iii) cooperazione e scambio di informazioni con Autorità analoghe di altri Stati.
(iv) formazione periodica sul sistema C/FT.
12 Cfr. Articoli da 1 a 3 del “Motu Proprio” sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale, promulgato da Papa Xxxxxxxxx in data 11 luglio 2013.
13 Idem Articolo 4.
14 Cfr. Legge “Approvazione dell’Ordine giudiziario dello Stato della Città del Vaticano”, n. CXIX del 21 novembre 1987.
15 Cfr. Articoli 2 e 3 della Legge n. XVIII.
16 Cfr. Articoli 47 e 66 della Legge n. XVIII.
Coordinamento e cooperazione interni
18. La cooperazione interna tra le Autorità competenti trova il fondamento legislativo negli Articoli 6 e 69 (a) della Legge n. XVIII. Nel 2013 è stato creato il CoSiFi, ente creato appositamente per promuovere lo stabile coordinamento delle Autorità competenti. Il CoSiFi si riunisce con cadenza periodica. Il CoSiFi è competente, nello specifico, per l’adozione e il regolare aggiornamento della VGR (cfr. § 3). Nel 2016, la composizione del CoSiFi è stata allargata con la partecipazione del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, nonché la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale, due dei tre “nuovi organismi economici” istituiti nel 2014.
L’Ufficio del Promotore di Giustizia, il Corpo della Gendarmeria e l’AIF tengono regolarmente, in media con cadenza settimanale, riunioni di coordinamento delle analisi e delle indagini connesse a casi di riciclaggio. Nel periodo 2011-settembre 2018, ai fini dell’attività di informazione finanziaria, l’AIF ha avuto 366 scambi di informazioni con Autorità della Santa Sede e dello Stato, dei quali 16 casi di comunicazione spontanea di informazioni connesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Il nuovo articolo 48 (n) della Legge n. XVIII prevede che le Autorità competenti forniscano all’AIF “un riscontro sull’uso delle informazioni […] e sull’esito delle indagini o ispezioni effettuate in base a dette informazioni.” La concreta attuazione di tale norma andrà seguita attentamente ai fini della valutazione dell’effettivo funzionamento del sistema.
C.2 QUADRO NORMATIVO
19. È stato creato un quadro giuridico stabile in materia CR/FT. Le principali fonti normative sono:
Quadro legislativo
(a) la Legge n. XVIII, emendata con la Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018, anche ai fini della trasposizione della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 (“IV Direttiva antiriciclaggio”) in attuazione della Convenzione monetaria tra Unione europea e Stato della Città del Vaticano;
(b) la Legge su norme complementari in materia penale, n. VIII dell’11 luglio 2013;
(c) la Legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale,
n. IX dell’11 luglio 2013;
(d) la Legge su Norme generali in materia di sanzioni amministrative, n. X dell’11 luglio 2013;
(e) la Legge in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro, n. CCXI del 22 novembre 2017;
Quadro regolamentare
Successivamente alla prima VGR, l’AIF ha emanato 3 nuovi regolamenti, e aggiornato l’Istruzione sugli Stati ad alto rischio, in attuazione di disposizioni della Legge n. XVIII:
(a) il Regolamento n. 2 con il quale sono stabiliti le informazioni e i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, del 12 dicembre 2017, con il quale vengono definiti i requisiti tecnici per il trasferimento di fondi, in attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della Legge n. XVIII;
(b) il Regolamento n. 4 in materia di obblighi di adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, del 19 settembre 2018, in attuazione degli articoli 9 (2) (b) (v) (viii), 13, 22 (3), 24 (2) e 25 (2) (3) in materia di adeguata verifica della Legge n. XVIII.
Più in particolare, il Regolamento n. 4 definisce le modalità di individuazione e verifica dell’identità dell’utente, e di attribuzione di un adeguato profilo dell’utente (categoria e status, profilo economico, profilo di rischio) in maniera coerente ad un approccio basato sul rischio.
(c) il Regolamento in materia di segnalazioni di attività sospette, n. 5 del 19 settembre 2018, in attuazione dell’articolo 40 della Legge n. XVIII.
Più in particolare, il Regolamento n. 5 stabilisce indicatori di anomalia, sia generali in ambito R e FT (incluso il settore degli enti senza scopo di luco e la loro potenziale strumentalizzazione), sia settoriali in specifici ambiti individuati dalla prima VGR (donazioni, contratti pubblici di appalto, conformità agli obblighi di natura fiscale, revisione dei conti, trasporto transfrontaliero di denaro contante e abusi di mercato), come pure appositi moduli per la segnalazione.
(d) l’Istruzione n. 1 contenente la lista degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche nei rispettivi sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, del 23 ottobre 2017, aggiornata il 12 dicembre 2017, il 1° marzo 2018, il 9 luglio 2018 e il 29 novembre 2018, tenendo conto delle indicazioni del GAFI e dell’Unione Europea.
C.3 QUADRO ECONOMICO
20. I dati più recenti, riferiti al biennio 2016-2017, denotano la ridotta dimensione dell’economia della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (Tabella 3).
Tabella 3
(Fonte: Segreteria per l’Economia***)
* Dati non comprensivi dell’Obolo di San Xxxxxx.
** Dati relativi al Governatorato ed al Fondo Xxxxx XX.
*** Dati predisposti coerentemente con le Politiche Vaticane di Financial Management (VFMP) approvate ‘in forma specifica’ da Papa Xxxxxxxxx il 24 ottobre 2014. I dati relativi alla Santa Sede fanno riferimento al perimetro di consolidamento approvato in data 12 aprile 2018.
Santa Sede
21. La Santa Sede non è dotata di un sistema produttivo. Gli introiti derivano dalla gestione del patrimonio (cfr. Tabella 4), dai contributi da parte dello Stato della Città del Vaticano (ad esempio: Musei Vaticani, ecc.), nonché dai contributi dalle Chiese locali (ad esempio: diocesi, parrocchie, ecc.)17, e da donazioni (principalmente da parte di fedeli della Chiesa Cattolica)18 (Tabella 5).
Tabella 4 Finanza sovrana
Attività finanziarie sovrane
L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) è l’organo cui spetta di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all’adempimento delle funzioni della Curia Romana19.
L’APSA è responsabile, tra l’altro, di “amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Santa Sede e quello degli enti che ad essa hanno affidato i propri beni”20, “acquistare beni e servizi da fornitori esterni per se stessa, per i Dicasteri della Santa Sede e per le Istituzioni collegate, in conformità a procedure e appropriati controlli interni”21, “pagare le relative fatture, acquisendone l’originale, e contabilizzarle nel bilancio di ciascun Dicastero”22 e “svolgere il servizio di tesoreria, pagando gli stipendi al personale”23.
L’APSA svolge attività di natura finanziaria esclusivamente in maniera istituzionale, ovvero svolge attività finanziare esclusivamente per conto degli Organi governativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Pertanto, non rientra nella fattispecie degli “enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria”24.
00 Xxx. Xxxxxx 0000.
18 Cfr. Lettera del Santo Padre Xxxxxxxx Xxxxx XX a Sua Eminenza Cardinale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario di Stato, circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica, del 20 novembre 1982.
19 Cfr. Articoli 171 e 172 della Pastor Bonus.
20 Cfr. § 3 (a) della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “I beni temporali”, promulgata da Papa Xxxxxxxxx il 4 luglio 2016.
21 Cfr. § 3 (b) della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “I beni temporali”. 22 Cfr. § 3 (c) della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “I beni temporali”. 23 Cfr. § 3 (d) della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “I beni temporali”.
24 A seguito dell’entrata in vigore della Legge concernente la Prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo n. CXXVII del 30 dicembre 2010, l’APSA ha passato in
Le Poste Vaticane forniscono servizi postali25 e dipendono dal Servizio delle Poste e del Telegrafo della Direzione delle Telecomunicazioni del Governorato dello Stato della Città del Vaticano26. Effettuano limitati servizi di natura finanziaria, sia per numero di operazioni sia in termini di ammontare delle operazioni stesse, per conto di altri enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (ad esempio: la raccolta di quote amministrative ed il pagamento delle fatture emesse dal Governatorato) e per conto terzi (ad esempio: l’emissione e il pagamento dei vaglia27: il pagamento utenze tramite bollettini di Poste Italiane, ecc.).
Vigilanza e revisione contabile
La Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ Fidelis Dispensator et Xxxxxxx promulgata da Papa Xxxxxxxxx il 24 febbraio 2014, ha costituito tre nuovi organismi preposti alla vigilanza e al controllo della finanza sovrana:
(a) Il Consiglio per l’Economia (CpE): competente a vigilare sulle strutture e sulle attività amministrative e finanziarie degli Organismi della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano28;
(b) La Segreteria per l’Economia (SpE): competente per la vigilanza sugli Organismi di cui alla precedente lettera (a)29;
(c) L’Ufficio del Revisore Generale (URG): competente ad effettuare la revisione contabile degli Organismi di cui alla precedente lettera (a)30.
La Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ I Beni Temporali, promulgata da Papa Xxxxxxxxx il 4 luglio 2016, ha ulteriormente consolidato il sistema di vigilanza, introducendo una netta separazione tra la gestione del patrimonio della Santa Sede (di competenza dell’APSA) e la vigilanza (di competenza della SpE)31.
Ai sensi dell’Articolo 1 (c) - (i) del “Motu Proprio”, alla Sezione per il controllo e la vigilanza della SpE spetta il controllo e la vigilanza sull’attività dell’APSA. Ciò consiste:
- nello svolgere tutte le attività di monitoraggio, verifica, analisi e proposta a norma dell’Articolo 8 dello Statuto della SpE;
- nel sottoporre annualmente al CpE il bilancio preventivo e consuntivo dell’APSA, a norma dell’Articolo 9
(1) dello Statuto della SpE;
- nel formulare raccomandazioni e/o chiedere informazioni e documentazione ai sensi dell’Articolo 9 (2), dello Statuto della SpE;
- nell’approvare, in base ai criteri stabiliti dalla Superiore Autorità, a norma dell’Articolo 11 dello Statuto della SpE, ogni atto di alienazione, di acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dall’APSA;
- nel curare che siano adottate adeguate misure correttive, ogniqualvolta venga a conoscenza di possibili danni al patrimonio, a norma dell’Articolo 12 dello Statuto della SpE;
- nel richiedere all’URG di effettuare revisioni specifiche a norma dell’Articolo 13 dello Statuto della SpE;
- nello svolgere quanto previsto dall’Articolo 14 dello Statuto della SpE, circa lo scambio di informazioni di natura fiscale che possa coinvolgere l’APSA.
rassegna i propri utenti e ha riscontrato un esiguo numero di utenti non istituzionali. Di conseguenza, l’APSA era stata qualificata come “ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria” soggetta alla vigilanza da parte dell’AIF. Nel 2012, sono state avviate attività mirate di vigilanza, che si sono concluse con un’ispezione in loco nel 2015, nel corso della quale l’AIF ha potuto verificare che l’APSA ha cessato tutti i rapporti con utenti non istituzionali, e ha concluso che l’APSA non potesse più essere qualificata come “ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria”. L’APSA è ancora tenuta a conservare tutti i dati, tutte le informazioni e i documenti afferenti a quei rapporti (cfr. Articoli 38 e 39 della Legge n. XVIII), e tali dati, informazioni e documenti continuano ad essere accessibili all’AIF, anche attraverso ispezioni in loco nella sede dell’APSA (cfr. AIF, Relazione annuale 2015, § 2.3.1, pagg. 11-12).
25 Cfr. Articolo 17 (3) della Legge n. CCCLXXXIV, del 16 luglio 2002.
26 Cfr. Articolo 17 (1) della Legge n. CCCLXXXIV, del 16 luglio 2002.
27 Si rimanda alle disposizioni di cui all’Articolo 1 (c) della Convenzione per l’esecuzione dei servizi postali tra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d’Italia del 29 luglio 1929, stipulata in dipendenza dell’Articolo 6 (3) del Trattato del Laterano.
28 Cfr. Articoli da 1 a 3 della Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ Fidelis Dispensator et Prudens
promulgata da Papa Xxxxxxxxx in data 24 febbraio 2014.
29 Cfr. Ibidem, Articoli da 4 a 6.
30 Cfr. Ibidem, Articolo 7.
31 Cfr. Preambolo, § 4 della Lettera Apostolica in forma di ‘Motu Proprio’ i Beni Temporali, promulgata da Papa Xxxxxxxxx il 4 luglio 2016.
Tabella 5
Donazioni
Le donazioni sono accolte attraverso canali istituzionali ad hoc, tra cui l’“Ufficio dell’Obolo di San Xxxxxx”, l’“Elemosineria Apostolica” e le “Pontificie Opere Missionarie”.
L’Ufficio Xxxxx xx Xxx Xxxxxx
“X’Xxxxx xx Xxx Xxxxxx” è il sostegno finanziario offerto dai fedeli al Santo Padre in segno di condivisione della preoccupazione del Successore di Xxxxxx per i molteplici e svariati bisogni della Chiesa Universale e per l’aiuto ai più bisognosi32. L’accettazione dell’Obolo di San Xxxxxx è coordinata dall’“Ufficio Obolo di San Xxxxxx” che dipende dalla Sezione Affari Generali della Segreteria di Stato.
Le donazioni sono generalmente ricevute tramite bonifico (su un conto corrente dedicato presso un intermediario finanziario italiano) o con carta di credito33. Le donazioni di importo esiguo possono essere ricevute anche in contante o con assegno (i dati rilevanti riguardanti il donatore sono registrati presso l’Ufficio Obolo di San Xxxxxx).
L’Elemosineria Apostolica
L’“Elemosineria Apostolica” è l’istituzione incaricata di provvedere alla carità verso i poveri per conto del Xxxxx Xxxxx00. L’accettazione delle donazioni è coordinata da questo stesso Xxxxxxx.
Le donazioni sono generalmente ricevute tramite bonifico (su un conto corrente dedicato posto in essere presso un intermediario finanziario italiano) o con carta di credito. Le donazioni di importo esiguo possono essere ricevute anche in contante o con assegno (i dati rilevanti riguardanti il donatore sono registrati presso l’“Elemosineria Apostolica”).
Le Pontificie Opere Missionarie
Le “Pontificie Opere Missionarie” raggruppano quattro Opere – organizzate a livello sovranazionale, nazionale e diocesano – coordinate dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli35, ovvero:
(a) L’Opera per la Propagazione della Fede36;
(b) L’Opera di San Xxxxxx Apostolo37;
(c) La Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria o della Xxxxx Xxxxxxxx00;
(d) L’Opera della Pontificia Unione Missionaria del Clero39.
Le Pontificie Opere sono soggette alle norme vigenti nelle giurisdisdizioni in cui sono ubicate e/o operano.
Ciascuna Opera Pontificia ha la propria specifica missione, ma esse condividono tutte l’intenzione di servire il Santo Padre e i Vescovi, nonché il loro comune impegno per l’educazione e lo sviluppo del Popolo di Dio.
Le donazioni sono effettuate alle Direzioni nazionali e sono gestite dalle Direzioni Generali per sostenere le attività umanitarie e le opere di carità con il coinvolgimento delle competenti Nunziature Apostoliche.
Altri canali istituzionali
Organi ed Uffici della Santa Sede possono ricevere - e di fatto ricevono - donazioni dai fedeli o da altre persone fisiche o giuridiche (ad esempio: fondazioni, ecc.).
Ai sensi del canone 1267 (2): “le offerte […] non possono essere rifiutate se non vi sia una giusta causa e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell’Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione”.
32 Cfr.: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.
33 Cfr.: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx.
34Si veda: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx_xxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxx_xxxxx/xxxxxxxxx/xx_xxxxxxxxxxxx_xxx_00000000
_profile_en.html.
35 Cfr. Articolo 91 della Costituzione apostolica “Pastor Bonus”.
36 Cfr.:
37 Cfr.:
38 Cfr.:
39 Cfr.:
A norma della Legge n. XVIII, “qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose, oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o con coloro che finaziano il terrorismo, le autorità pubbliche della Santa Sede inviano una Segnalazione di Attività Sospette all’Autorità di Informazione Finanziaria”40.
I dati più recenti mostrano un progressivo incremento della collaborazione tra le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e l’AIF, incluso nei casi di donazioni sospette.
Stato della Città del Vaticano
22. Lo Stato della Città del Vaticano non è Membro dell’Unione europea. Da gennaio 2002, ha adottato l’Euro come sua moneta ufficiale41.
23. Ai sensi della Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione europea del 17 dicembre 2009 (Convenzione Monetaria), lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato ogni anno ad emettere un numero prefissato di monete in euro. Il massimale annuo per l’emissione delle monete in euro è fissato da un Comitato misto composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica Italiana, della Banca centrale europea (BCE) e della Commissione europea, conformemente alle disposizioni della Convenzione Monetaria.
24. Il massimale annuo per il 2018 (cosiddetto “contingente autorizzato”) è fissato in 2.584.053,45 euro, di cui 318.785 euro da coniare42.
25. Il 21 novembre 2018, lo Stato della Città del Vaticano è stato ammesso dal Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payments Council, EPC) nell’ambito geografico dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (Single Euro Payments Area, SEPA),43 con parere favorevole da parte della Commissione Europea. A partire dal 1° marzo 2019, gli enti autorizzati a svolgere l’attività di trasferimento di fondi e servizi di pagamento potranno presentare domanda per essere inclusi nell’ambito di applicazione degli schemi di pagamento SEPA.
26. Il reddito dello Stato della Città del Vaticano è composto principalmente dal gettito derivante dalla gestione del proprio patrimonio e dagli introiti dei servizi resi ai cittadini residenti, al personale dipendente e alle loro famiglie (ad esempio: la vendita di prodotti alimentari e il magazzino di prodotti commerciali, ecc.) ed al pubblico in generale (ad esempio: ingresso ai musei, servizi postali, vendita di monete e medaglie commemorative, ecc.)44.
27. In ragione delle peculiarità e della dimensione limitata della sua economia, non è possibile assegnare un “valore lordo” alle attività economiche svolte entro i confini dello Stato della Città del Vaticano, o calcolare il costo dei beni e servizi consumati al suo interno. L’indice del Prodotto Interno Lordo (PIL) non è pertanto applicabile alla giurisdizione.
40 Cfr. Articolo 40 (2) della Legge n. XVIII.
41 Cfr. Legge n. CCCLVII del 26 luglio 2001.
42 Il massimale annuo per il 2018 è stato concordato nel corso della riunione del Comitato Misto per l’attuazione della Convenzione Monetaria tenutasi nell’ottobre 2017. In tema monetario, pare utile ricordare che il tasso di interesse legale è lo stesso che si applica nella Repubblica Italiana (cfr. Articolo 3 della Legge n. CCCLXXXIII del 14 giugno 2002).
43 Al 1° marzo 2019, l’area geografica SEPA sarà estesa a 36 giurisdizioni: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stato della Città del Vaticano, Svezia, Svizzera, Ungheria.
44 Cfr., Rapporto di Valutazione della Santa Sede / Stato della Città del Vaticano, del 4 luglio 2012, § 37, pag. 24.
28. Nello Stato della Città del Vaticano, non è presente un libero mercato nei settori economico, finanziario e professionale (§ 37).45
Non vi è alcun patrimonio immobiliare privato. A tutela del settore dei contratti pubblici di appalto, data la potenziale vulnerabilità del settore46, è stata redatta una bozza di regolamento in tema di contratti pubblici di appalto che è attualmente al vaglio delle Superiori Autorità, anche ai fini dell’attuazione dell’Articolo 9 della Convenzione di Mérida contro la corruzione, ratificata dalla Santa Sede il 16 settembre 2016 (cfr. Tabella 6).
Tabella 6
Previsioni della Convenzione di Mérida in materia di appalti pubblici
Ai sensi dell’Articolo 9 della Convenzione, ciascuno Stato parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, “prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione”.
Dichiarazioni di trasporto transfrontaliero
29. Ai sensi dell’Articolo 81 (1) della Legge n. XVIII: “Chiunque effettua un trasporto transfrontaliero, in entrata o in uscita dallo Stato, di denaro contante47 per un importo pari o superiore a 10.000 euro, è tenuto ad una dichiarazione scritta presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o presso gli uffici autorizzati dall’Autorità di Informazione Finanziaria”. A norma del comma 5 dello stesso articolo, una copia autentica delle dichiarazioni dovrà essere inviata all’AIF entro ventiquattro ore. Ai sensi dell’Articolo 86, comma 1, è richiesta una dichiarazione anche “in caso di scoperta di un inusuale movimento transfrontaliero di oro, di metalli o di pietre preziosi”.
30. Le statistiche riguardanti il periodo 2011-settembre 2018 (cfr. Tabella 7) mostrano una riduzione progressiva delle operazioni transfrontaliere di trasporto di denaro contante. Questa tendenza è legata principalmente al progressivo utilizzo di altre forme di trasferimento di valori, in particolare di bonifici.
45 Cfr. Articolo 7 della Legge sull’Ordinamento economico, commerciale e professionale, n. V del 7 giugno 1929.
46 Cfr. Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (di seguito “OCSE”), La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici, 2016, pag. 6
47 A norma dell’Articolo 1 (7) della Legge n. XVIII il “denaro contante” è definito come: “a) denaro contante in senso stretto, incluse le banconote e le monete aventi corso legale; b) strumenti negoziabili al portatore, compresi strumenti monetari emessi al portatore quali i traveller’s cheques; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
2011 (Da aprile) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Dichiarazioni in entrata | 658 | 598 | 550 | 429 | 367 | 380 | 367 | 214 |
Dichiarazioni in uscita | 1.894 | 1.782 | 1.557 | 1.111 | 1.196 | 1.357 | 1.439 | 704 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Dichiarazioni in entrata | 16.192.071,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,20 |
Dichiarazioni in uscita | 43.492.649,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,93 |
Tabella 7
Dati principali (2011-settembre 2018)
Numero di dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante
(Fonte: Autorità di Informazione Finanziaria)
Ammontare di denaro contante oggetto di dichiarazione
(Fonte: Autorità di Informazione Finanziaria)
31. Ai sensi dell’Articolo 81 (1) della Legge n. XVIII una dichiarazione falsa o incompleta, ovvero la mancata dichiarazione del trasporto transfrontaliero di denaro contante, ove richiesta per legge, è punibile con sanzioni pecuniarie 48. Nel 2015, l’AIF ha proposto al Presidente del Governatorato49 l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in un caso di omessa dichiarazione. Il Governatorato ha agito prontamente ed ha applicato la sanzione amministrativa. La sanzione è stata oggetto di ricorso. Il successivo procedimento amministrativo, che ha coinvolto anche l’Ufficio del Promotore di Giustizia, si è concluso nel giugno 2017 con una decisione del Tribunale che ha confermato la sanzione.
48 L’Articolo 85 recita: “1. Nel caso di una dichiarazione incompleta, omessa o falsa, il detentore della valuta è tenuto a rettificare, presentare o completare la dichiarazione di cui all'articolo 81. 2 Nel caso di una dichiarazione incompleta, omessa o falsa, il detentore della valuta è soggetto al pagamento di una multa da un minimo del 10% fino ad un massimo del 40% della somma in suo possesso, oltre l’importo di Euro 10.000. 3. A garanzia del pagamento dell'ammenda, il Corpo della Gendarmeria, contestualmente alla verifica della violazione, sequestra fino al 40% della somma eccedente i 10.000 euro. 4. Il sequestro ai sensi del paragrafo 3 prosegue fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio”.
49 L’Autorità competente per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei requisiti transfrontalieri, ai sensi della legge n. X in materia di Disposizioni generali sulle sanzioni amministrative dell’11 luglio 2013.
Enti senza scopo di lucro
32. Un limitato numero di enti rientra nella definizione di “ente senza scopo di lucro” ai sensi della Raccomandazione n. 8 del GAFI ed è sottoposto alla Legge n. CCXI in materia di registrazione e vigilanza degli enti senza scopo di lucro del 22 novembre 2017, che ha stabilito l’obbligo di iscrizione nel Registro degli enti senza scopo di lucro tenuto presso il Governatorato dello Stato, e ha sottoposto tali enti alla vigilanza della Segreteria di Stato.50
Ciò consente di prevenire e mitigare in maniera significativa i potenziali rischi di FT.
Ad un anno dall’entrata in vigore della Legge n. CCXI del 22 novembre 2017 soltanto uno degli enti senza scopo di lucro con sede legale nello Stato risulta essere stato iscritto nel Registro degli enti senza scopo di lucro. Ai fini dell’effettivo funzionamento del sistema sarebbe opportuno verificare i casi nei quali vi siano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite all’Articolo 12 della Legge n. CCXI.
33. Tutti gli enti con sede legale nello Stato sono iscritti nel Registro delle persone giuridiche tenuto dal Governatorato,51 nel quale sono registrate tutte le informazioni rilevanti sulla struttura, composizione e attività degli enti.
Il Registro delle persone giuridiche è suddiviso in quattro sezioni:
(a) enti con personalità giuridica canonica;
(b) enti con personalità civile vaticana52;
(c) organizzazioni di volontariato53;
(d) enti senza scopo di lucro54.
Nel caso in cui un ente abbia personalità giuridica sia di diritto vaticano sia di diritto canonico è incluso in entrambe le sezioni (a) e (b).
34. Il Motu Proprio dell’8 agosto 2013 ha stabilito che “le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia di: a) misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; b) misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.”55 Inoltre, la Legge n. XVIII stabilisce che le persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri dello Stato, “devono registrare, aggiornare e conservare per un periodo di dieci anni, fornendo, su richiesta delle autorità competenti o dei soggetti obbligati, tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori.”56
50 Cfr. Articolo 8 della Legge n. CCXI del 22 novembre 2017.
51 In particolare, dall’Ufficio di Stato Civile, a norma dell’Articolo 22 della Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano n. CCCLXXXIV del 16 luglio 2002.
52 Cfr. Legge sulle persone giuridiche civili n. CCVI del 28 giugno 1993.
53 Cfr. Legge sulla disciplina delle attività di volontariato, n. CLXXXVII del 22 maggio 1992.
54 Cfr. Articolo 4 della Legge sulla registrazione e supervisione delle organizzazioni senza scopo di lucro del 22 novembre 2017.
55 Articolo 1.
56 Articolo 5 (2).
Su tali basi, la Legge n. CCXI del 22 novembre 2017 ha espressamente stabilito l’obbligo di segnalazione di attività sospette in capo agli enti senza scopo di lucro.
Il nuovo Regolamento AIF n. 5 in materia di segnalazione di attività sospette del 19 settembre 2018 ha introdotto specifici indicatori di anomalia connessi al rischio strumentalizzazione degli enti senza scopo di lucro per finalità di finanziamento del terrorismo, ad ausilio, sia degli enti senza scopo di lucro, sia delle Autorità della Santa Sede e dello Stato competenti per la loro registrazione e vigilanza di tali enti.
Il Regolamento n. 5 è parte del quadro regolamentare vigente nello Stato e reperibile nel sito dell’AIF. Per favorire la sua conoscenza e corretta applicazione, l’AIF ha inoltrato una Circolare agli enti senza scopo di lucro per mezzo del Governatorato dello Stato. Risulta altresì opportuna una sessione di aggiornamento ad ausilio degli enti senza scopo di lucro. A tal fine sono in corso interlocuzioni tra la Segreteria di Stato, il Governatorato dello Stato e l’AIF.
D. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI: LE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA SVOLTE PROFESSIONALMENTE
35. Lo Stato della Città del Vaticano non possiede un proprio settore bancario né una politica monetaria indipendente. Non hanno sede nello Stato della Città del Vaticano attività e professioni non finanziarie designate (Designated Non-Financial Business or Professions, DNFBPs).
36. La VGR si concentra sul limitato settore finanziario presente nello Stato della Città del Vaticano, definito, ai fini della propria valutazione dei rischi, come quel settore composto dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e che sono soggetti alla vigilanza dell’AIF57.
37. Il settore finanziario dello Stato della Città del Vaticano58 è di natura pubblica ed è de facto chiuso. Nello Stato:
(a) non è presente nessun mercato finanziario [ad esempio: mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o sistema organizzato di negoziazione (OTF)];
(b) non vengono emessi titoli del debito pubblico, strumenti di capitale o altri titoli o strumenti correlati;
(c) non esistono compagnie assicurative, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, società di cartolarizzazione;
(d) non vi sono filiali, succursali o uffici di enti finanziari esteri.
57 Cfr. Articolo 1 (2) della Legge n. XVIII.
58 Unicamente ai fini della VGR, per settore finanziario si intende quel settore composto da enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, soggette all’autorizzazione e alla vigilanza da parte dell’AIF.
38. Per essere autorizzati a svolgere professionalmente attività di natura finanziaria (ad esempio: per conto di terze parti o di soggetti non governativi), occorre soddisfare due condizioni:
(a) l’ente deve essere costituito dalle competenti Autorità della Santa Sede59; e
(b) l’ente deve essere autorizzato dall’AIF, conformemente ai principi e alle norme in materia di vigilanza prudenziale60.
39. Ad oggi, solo lo IOR è stato autorizzato dall’AIF a svolgere professionalmente attività di natura finanziaria61.
59 Cfr. Articolo 7 della Legge n. V del 7 giugno 1929 e Articolo 54 (3) della Legge n. XVIII.
60 Cfr. Articolo 54 (1) della Legge n. XVIII e Articolo 4 del Regolamento n. 1 dell’AIF in materia di Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 23 dicembre 2014 (Regolamento n. 1).
61 Lo IOR è stato autorizzato dall’AIF il 10 luglio 2015, ed è soggetto alle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Titolo II della Legge n. XVIII, nonché alle misure di vigilanza prudenziale di cui al Titolo III della già citata Xxxxx, attuate dal Regolamento n. 1.
VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI PRINCIPALI RISCHI E AZIONI
STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO | |
Superficie | 0,44 Km2 (0,17 miglia quadrate) |
Cittadini Popolazione residente | 619 454 |
- di cui: cittadini vaticani | 245 |
- di cui: cittadini di Paesi terzi | 207 |
Valuta PIL pro-capite | Euro N/A |
(Fonte: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano)
PRINCIPALI OBIETTIVI |
Efficacia e sostenibilità del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (CR/FT) Il funzionamento efficace e la sostenibilità del sistema CR/FT rappresentano una priorità per la Santa Sede, sia al fine di tutelare i propri interessi fondamentali, sia al fine di garantire l’integrità delle limitate attività finanziarie svolte nello Stato della Città del Vaticano. Cooperazione internazionale La situazione geografica unica dello Stato della Città del Vaticano e la proiezione universale del settore finanziario, espongono continuamente quest’ultimo a minacce internazionali e transfrontaliere, e richiedono pertanto una cooperazione internazionale efficace e proattiva. |
RICICLAGGIO (R) – Livello di rischio: Medio-basso
Minaccia generale | A | M | M | M | A | A |
MA | M | M | M | MA | A | |
M | MB | M | M | MA | MA | |
MB | MB | MB | M | MA | MA | |
B | B | MB | M | MA | MA | |
B | MB | M | MA | A |
23 - 25
Livello generale di vulnerabilità
PRINCIPALI RISCHI | PRINCIPALI AZIONI |
I potenziali rischi individuati sono connessi principalmente alle attività internazionali e/o transfrontaliere. La maggior parte delle Segnalazioni di Attività Sospette (SAS) inoltrate dai soggetti segnalanti all’AIF, nonché i Rapporti trasmessi dall’AIF all’Ufficio del Promotore di Giustizia, sono connessi a giurisdizioni estere. Tale fatto non esclude di per sé nessi ed effetti giuridici nello Stato della Città del Vaticano e, pertanto, è necessario un sistema efficace CR/FT, nonché un’efficace cooperazione internazionale. | Nel complesso, il quadro giuridico e istituzionale appare completo. Nel contempo alcune aree necessitano una ulteriore considerazione, al fine di rafforzare l’attuale sistema di CR/FT, e di tutelare settori chiave ed attività sovrane. In considerazione delle questioni individuate, si suggerisce l’adozione delle seguenti azioni: X. Xxxxxxxxxx ulteriormente l’efficacia e la sostenibilità del sistema CR, ed in particolare: (1) Potenziare la struttura dell’Autorità di Informazione Finanziaria. (2) Potenziare la struttura dell’Ufficio del Promotore di Giustizia e la Sezione per i reati in materia economico-finanziaria. (3) Potenziare la struttura del Tribunale e della Corte d’Appello presso i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano. B. Tutelare ulteriormente settori chiave e attività sovrane (4) Garantire che la nuova normativa in materia di appalti, incluse procedure, verifiche e controlli, risponda alle esigenze di attuazione dell’Articolo 9 della Convenzione di Mérida contro la corruzione, ratificata dalla Santa Sede nel 2016. (5) Fornire agli Uffici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano attivi in settori chiave o che svolgono attività sovrane sessioni di aggiornamento sul nuovo quadro regolamentare stabilito dal Regolamento AIF n. 5 in materia di segnalazione di attività sospette. |
C. Fornire sessioni di aggiornamento agli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria
(6) Fornire agli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria sessioni di aggiornamento sul nuovo quadro regolamentare stabilito dai Regolamenti AIF n. 4 e
n. 5 in materia di adeguata verifica degli utenti e di segnalazione di attività sospette, e in generale sull’attuazione di un approccio basato sul rischio e sulla valutazione particolare dei rischi.
Minaccia Generale
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (FT) – Livello di rischio: basso
A | M | M | MA | A | A |
MA | M | M | MA | MA | A |
M | MB | M | MA | MA | MA |
MB | MB | MB | MA | MA | MA |
B | B | MB | MB | MA | MA |
B | MB | M | MA | A |
Livello generale di vulnerabilità
PRINCIPALI RISCHI | PRINCIPALI AZIONI |
Non vi sono elementi o evidenze concrete di potenziali rischi di finanziamento del terrorismo (FT). L’AIF non ha ricevuto alcuna segnalazione di attività sospette connessa direttamente o indirettamente al FT. Inoltre, l’AIF non ha ricevuto nessuna richiesta da parte delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) estere sue controparti in merito a schemi FT, con potenziali connessioni con la giurisdizione. Un limitato numero di enti senza scopo di lucro con sede legale nello Stato rientra nella definizione di “ente senza scopo di lucro” ai sensi della Raccomandazione n. 8 del GAFI. Tali enti sono stati sottoposti ad un’apposita legislazione in materia di registrazione e vigilanza, e ciò previene potenziali rischi di strumentalizzazione di tali enti per finalità di FT. | La Santa Sede è consapevole dei rischi potenziali FT a cui è esposta, ed ha sviluppato un quadro normativo e istituzionale mirato e coordinato. Nel contempo, alcune aree che meritano una ulteriore considerazione, in vista del rafforzamento del sistema CR/FT attualmente in vigore. In considerazione delle questioni individuate, si suggerisce l’adozione delle seguenti azioni: Completare l’iscrizione degli enti senza scopo di lucro nel Registro degli enti senza scopo di lucro tenuto presso il Governatorato dello Stato, garantendo la piena attuazione della legge vigente in materia. Fornire agli enti senza scopo di lucro con sede legale nello Stato una sessione di aggiornamento sul nuovo quadro regolamentare stabilito dal Regolamento AIF n. 5 in materia di segnalazione di attività sospette. |