AREA SPA VIA ALESSANDRO VOLTA 26/A 44034 COPPARO FE CF/ PI 01004910384 CODICE CIG ………………..
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI ED OPERATORI
La presente polizza è stipulata tra
AREA SPA |
XXX XXXXXXXXXX XXXXX 00/X |
00000 XXXXXXX XX |
CF/ PI 01004910384 |
CODICE CIG ……………….. |
Anche in nome e per conto dei seguenti soggetti assicurati
CMV RACCOLTA SRL |
XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX ,0 |
00000 XXXXX XX |
CF/PI 01963970387 |
nell'interesse della costituenda CLARA SPA |
e
Compagnia |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30/09/2017 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2020 |
Rateo dal | 31/12/2017 |
Con scadenze dei periodi di Assicurazionesuccessivi al primo fissati:
Alle ore 24.00 di ogni: | 31/12 |
Sommario
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO 8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 11
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA 11
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 11
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 12
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE 12
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO 13
Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 13
Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO 13
Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 14
Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO 14
Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI 14
ART.15 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI XXXXXXXX – DENUNCIA DEI SINISTRI 14
Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO 15
Art. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C) 15
Art. 18 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (operativa solo nel caso di aggiudicazione a sottoscrittore lloyd’s.) 16
Art. 19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
Art. 20 RINUNCIA ALLA RIVALSA 16
Art. 21 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 17
Art.22 VALIDITA’ TERRITORIALE 17
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO 18
art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 18
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 18
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. 23 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO" 19
Art. 24 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T. 19
24.1 Committenza auto ed altri veicoli 19
24.2 Danni a mezzi sotto carico e scarico 19
24.3 Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti 20
24.5 Carrelli e Macchine Operatrici 20
24.6 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia 20
24.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei 20
24.8 Danni da cedimento o franamento del terreno 20
24.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività 20
24.11 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori 21
24.12 beni in consegna e custodia 21
24.13 Responsabilità Civile personale 21
La garanzia copre la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado e di tutti i soggetti, a qualunque titolo utilizzati, per i quali la contranete e/o assicurata debbano rispondere, per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti o lavoratori in genere, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità 21
24.14 Responsabilità da Incendio 21
24.15 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche 21
24.17 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia 22
24.18 Uffici/Magazzini/Parcheggi/depositi e varie attività 22
24.19 Mezzi di trasporto non a motore 22
24.20 Consegna/Prelievo/Rifornimento 22
24.21 Gestione di attività e/o servizi 22
24.22 Xxxxxxxxxx/Rete fognaria 22
24.23 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli 22
24.24 Lavori di pulizia e manutenzione 22
24.25 Infermeria e pronto soccorso 22
24.26 Inquinamento improvviso ed accidentale 22
24.27 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione 23
24.28 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii. 23
24.29 Responsabilità Civile postuma 23
Art. 26 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI 26
Art. 27 – GESTIONE DEI DANNI: FRANCHIGIA TRADIZIONALE 26
Art. 28 TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI (ESTENSIONE ATTIVABILE A RICHIESTA) 26
Art. 29 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO 26
Parte lasciata intenzionalmente in bianco
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURATO: | Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. |
BROKER: | L’Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
SOCIETÀ/ASSICURATORI: | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
FRANCHIGIA: | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’assicurato. |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SELF INSURED RETENTION (S.I.R.) | L’importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso |
l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. | |
POLIZZA: | Il documento che prova e regola l'assicurazione. |
FATTURATO LORDO | L’Importo lordo fatturato dell’assicurato per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti, le royalties su cessione di licenze, gli importi fatturati per installazione, l’assistenza, la riparazione e quant’altro riferitesi all’attività svolta, esclusa IVA e, nel caso di assicurazione di più aziende di uno stesso gruppo societario, il fatturato Intercompany. |
PREMIO: | La somma dovuta dal contraente alla società. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
SINISTRO IN SERIE | una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza. |
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo |
all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. | |
COSE : | Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali. |
DANNI: | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiuduzio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | La distruzione o il danneggiamento di cose. |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
L’assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali della contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente,
ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
Area Spa | ||
Importo Fatturato Lordo Annuo | € | 33.837.942,00 |
Tasso Lordo | Pro-mille | |
Premio annuo lordo flat (in cifre) | Euro | |
Premio annuo lordo flat (in lettere) | Euro |
CMV Raccolta Srl | ||
Importo Fatturato Lordo Annuo | € | 16.588.419,00 |
Tasso Lordo | Pro-mille | |
Premio annuo lordo flat (in cifre) | Euro | |
Premio annuo lordo flat (in lettere) | Euro |
Le attività della Contraente Area Spa, CMV Raccolta Srl in nome e pr conto della costituenda Clara Spa, sono elencate nei singoli oggetti sociali, che qui si intendono integralmente richiamati.
Le attività, potranno essere esercitate in proprio e/o per conto terzi, sia direttamente che attraverso Aziende controllate e/o collegate o comunque attraverso le Aziende sopra menzionate.
La seguente descrizione delle attività viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente copertura esplica la propria efficacia per tutti i casi per cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, proprietario, esercente, utente, amministratore, organizzatore od altro, in quanto le attività potranno essere svolte:
- “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma, anche partecipando ad enti, aziende, associazioni e consorzi;
- in diverse sedi di proprietà o non, aventi vari e diversi sistemi costruttivi
- Si intendono comunque ricomprese tutte le attività riportate negli statuti sociali delle società sopra citate, che qui si intendono integralmente richiamate.
Gli assicurati con la presente convenzione possono svolgere qualsiasi attività accessoria, complementare, connessa e collegata, preliminare e conseguente alle principali sopra elencate comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, comprese le attività sociali, ricreative, sportive e altre attività aziendali tutte nell’ambito dell’attività industriale, commerciale, comunque ogni attività esperita come da Statuto.
Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge al proprio status giuridico.
Sono equiparate all’Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate, collegate o partecipate all’Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, con decorrenza dal momento in cui l’Assicurato ne chieda l’inserimento in copertura.
Tali società controllate e/o partecipate e i loro Prestatori di lavoro sono comunque considerate terze tra di loro e/o nei confronti di Area Spa e CMV Raccolta Srl
Si precisa brevemnete che AREA Spa è la società che si occupa dei servizi di igiene ambientale in sedici Comuni della Provincia est di Ferrara. Nata nel 1994 come consorzio tra sei Comuni, gestisce le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nei quindici Comuni soci, ed in territori limitrofi.
Di seguito alcune delle aree di competenza di AREA , CMV Raccolta e della costituenda Clara , a puro titolo indicativo e non esaustivo
• Gestione rifiuti
• Spazzamento e pulizia di aree urbane
• Manutenzione verde pubblico
• Disinfestazioni
• Pulizia spiagge
Le due aziende che da anni gestiscono i servizi di igiene ambientale in due vasti territori della provincia di Ferrara formeranno una società unica, sempre a totale capitale pubblico, CLARA spa.
La nuova società sarà operativa dal 1° giugno 2017.
Saranno 21 i Comuni soci, in sostanza tutti i comuni della provincia ad eccezione di Ferrara e Argenta. L’azienda conterà circa 400 dipendenti, per un bacino d’utenza di oltre 200mila abitanti.
Parte lasciata intenzionalmente in bianco
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento di ogni singolo lotto per ulteriori 3 (tre) anni alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, previo accordo con l'Appaltatore.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.3 CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il broker tratterà con la società delegataria la quale informerà la società coassicuratrice . Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla società delegataria per conto comune.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 7% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 4 mesi . In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'assicurato/contraente può recedere dall’assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.
Art.9 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art.10 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.
Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI
Il contraente non e’ tenuto a comunicare per iscritto alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO
La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza semetrale , si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
ART.15 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI XXXXXXXX – DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro, il Settore dell’Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto deve darne avviso scritto all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla Società direttamente o al Broker incaricato, entro 30 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del C.C.
Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato abbia avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un terzo avente titolo a rappresentarlo.
Si conviene che l'obbligo di denuncia, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., riguarda esclusivamente i sinistri la cui presumibile entità del danno sia superiore alla franchigia contrattualmente prevista. La Società inoltre, prende atto ed accetta che, nel momento in cui la presumibile entità economica del danno, prescindendo da ogni situazione o valutazione di responsabilità, dovesse superare l'ammontare della franchigia prevista dal contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società, che lo prenderà in carico dal momento della denuncia, senza opposizione alcuna delle norme contrattuali o di Legge (artt.1913 e 2952 C.C.) riguardanti i termini di inoltro delle denunce stesse.
Agli effetti sia dell'assicurazione RCT resta comunque la facoltà per il Contraente della comunicazione scritta, sempre direttamente alla Società o all’Agenzia a cui è assegnato il contratto o al Broker incaricato, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
La Società, per i sinistri in sua gestione, è tenuta a contestare alla Contraente entro 90 gg. dalla denuncia del sinistro, le eccezioni di mancata operatività delle garanzie di polizza; tale termine deve considerarsi perentorio intendendosi, in caso contrario, il sinistro assunto in carico dalla Compagnia a tutti gli effetti. Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
ART. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La società assume, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato.
Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società non risponde di multe od ammende.
Nel caso di adozione di Self –insurance retention (SIR) la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.
ART. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.
ART. 18 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD’S.)
Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l’ assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio…………….. (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’assicurato e/o contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’assicurato e/o contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
ART. 19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
ART. 20 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato e dei soggetti il cui interesse è protetto dalla assicurazione, salvo che per il caso di dolo.
La società per le somme apagate a titolo di risarcimento del danno per i isnistri liquidati a termien della presente convenzione e dei certificatri assiocurativi applicati alla stessa , rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle aziende assicurate , ivi comprese loro eventuali aziende controllanti , controllate partecipanti e partecipate , dei loro amministratori e prestatori di lavoro , salvo il cao di Dolo. La societrà rinuncia inoltre al diritto di surroga ai sensi e per gli effetti del 1916 c.c. nei confronti di :
• associaizoni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l’assicurato per le sue attività:
• persone fisiche di cui l’assicurato deve rispondere ai sensi di legge. Salvo comunque il caso in cui le predette persone abbiano agito con dolo
ART. 21 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART.22 VALIDITA’ TERRITORIALE
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Parte lasciata intenzionalmente in bianco
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti gravamente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”. La società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/200, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
⮚ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
ART. 23 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:
− per danni arrecati a cose di loro proprietà;
− qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Ad eccezione del contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.
Si conviene inoltre che:
a) tutti i soggetti dotati di personalità giuridica diversa dalle Aziende assicurate con i singoli certificati sono considerati terzi rispetto alle stesse, incluso i soci azionisti;
b) le Aziende assicurate in certificati diversi sono terze fra loro;
c) le Aziende assicurate nello stesso certificato sono terze fra loro limitatamente ai danni causati ai prestatori di lavoro;
d) per ogni Azienda assicurata nei certificati sono considerate terze tutte le persone fisiche, con la sola esclusione dei rispettivi prestatori di lavoro dipendenti. Gli stessi saranno invece considerati terzi qualora subiscano il danno quando non sono in servizio e per i danni a cose.
ART. 24 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:
24.1 Committenza auto ed altri veicoli
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, lettera b), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica X. Xxxxxx. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
24.2 Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
24.3 Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del contraente ed altro.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.4 Mense/Insegne
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.
24.5 Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.
24.6 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera p)”, la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
24.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, semprechè il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’appaltatore.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.8 Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell’apposita tabella.
24.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.10 Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.11 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.12 beni in consegna e custodia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.13 Responsabilità Civile personale
• quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
• quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente. Si intendono parificati ai danni da leisone personale o morte i danni cagionati akll apersona , purchè eopcnomicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge , anche se abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorchè derivanti da inosservanza del D. lgs 30 giugno 2003 , n. 196 “ legge sulla privacy” e ss.mm.ii . questa garanzia è prestata copn l’applicaizone dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.14 Responsabilità da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.15 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni a terzi derivanti dalla sua qualità di proprietario, locatario, sublocatore, conduttore, fruitore, utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo di:
• fabbricati, moduli abitativi, e relative pertinenze e dipendenze, aree, parcheggi, strade, ponti, canali, altre infrastrutture in genere, piante, alberi anche di alto fusto, parchi e giardini, boschi, aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), compresi tutti i relativi impianti fissi e non, beni immobili in genere,
• tecnostrutture, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi; nell’ambito della responsabilità derivante da conduzione di fabbricati e relativi impianti in locazione al contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti di propri servizi, la garanzia viene prestata anche nell’interesse
di questi ultimi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, ponti, impianti di illuminazione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. E compresa la responsabilitàò civile derivante all’assicurato per l’esercizio di spazi attrezzati a parcheggio custodito o incustodito , compresi i danni a veicoli parcheggiati sia di terzi che di dipendenti , con esclusione dei danni da furto delle cose trovantesi all’interno dei veicoli stessi.
24.16 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funziomento di impianti semaforici in genere.
24.17 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.
24.18 Uffici/Magazzini/Parcheggi/depositi e varie attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, centri sociali e /o dopo lavoro, soggiorni ed iniziative per dipendenti e loro familiari, cimiteri, macelli, e gestione di animali in genere.
24.19 Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.
24.20 Consegna/Prelievo/Rifornimento
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
24.21 Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
24.22 Xxxxxxxxxx/Rete fognaria
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per la proprietà e committenza:
• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
• dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
24.23 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
24.24 Lavori di pulizia e manutenzione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.
24.25 Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
24.26 Inquinamento improvviso ed accidentale
L’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 3 – Esclusioni -, si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio
dell’attività descritta in polizza.Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato, da impianti, contenitori e condutture.
Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazione volti, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque xxxxxx.Xx presente garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia fissa di € 5.000,00.
La garanzia di “inquinamento accidentale” non comprende i danni :
a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
b) derivanti da inquinamento dell’ambiente conseguente :
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Xxxxx da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa.
L’esclusione di cui al punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
24.27 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non improvvisio e accidentale.
24.28 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’ quella personale in capo ai dipendenti dell’assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
24.29 Responsabilità Civile postuma
L’assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di progettista, installatore, manutentore o riparatore di impianti, macchinari e fabbricati, anche di terzi ed anche se installati, manutenuti o riparati da soggetti diversi dall’Assicurato e che agiscono per suo conto, compresi lavori in genere, per danni subiti da terzi, comprendendo fra questi i committenti, e causati:
- dai sopra citati beni dopo la loro consegna; tale estensione cessa dopo 5 anni dalla loro consegna;
- dai lavori eseguiti dopo l’ultimazione degli stessi e la loro consegna; tale estensione cessa dopo 2 anni dalla loro consegna.
La presente garanzia è prestata entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
24.30 Apparecchi ed impianti degli utenti - Danni da mancata o irregolare fornitura di servizi
L’assicurazione comprende i danni causati agli apparecchi ed agli impianti degli utenti destinati alla utilizzazione di gas, energia elettrica e calore.
L’assicurazione comprende i danni materiali cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione di gas, energia elettrica, da depurazione e fognatura.
24.34 Apprendistato e prove pratiche
Resta inteso che è riconosciuta la qualifica di terzi – limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro – a:
- neo laureati e/o diplomati o titolari di borse di studio che prestano la loro opera presso le sedi dell’Assicurato per apprendistato, nonché altre persone che possono trovarsi presso sedi a scopo d’istruzione e/o prove pratiche;
- insegnanti, infermieri e medici di fabbrica remunerati o meno dall’Assicurato.
24.35 Gestione della raccolta dei rifiuti
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà, manutenzione, gestione e/o utilizzo di cassonetti o contenitori in genere per la raccolta, anche domiciliare, dei rifiuti urbani e/o assimilabili, ivi compreso quelli consegnati a terzi in comodato d'uso.
24.36 Fonti radioattive
L’assicurazione comprende anche la responsabilità derivanti all’Assicurato dall’utilizzo di apparecchi a Raggi X e raggi Gamma o che producano altre emissioni (es. apparecchi per analisi gas cromatiche e misurazioni).
24.37 Danni da distribuzione e smerci di prodotti
In deroga a quanto stabilito nell’art. 3) Esclusioni, la garanzia comprende i danni cagionati da prodotti somministrati o venduti con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari ed i farmaceutici di produzione propria, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
La presente estensione è valida per danni cagionati entro due anni dall’avvenuta consegna dei prodotti.
24.38 Conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile che grava sul Contraente derivante dalla conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la segnaletica orizzontale e verticale di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio. Il presente articolo opera per i tratti di strada per i quali la Contraente ha stipulato o stipulerà apposite convenzioni e/o contratti di manutenzione.
24.39 Committenza, conduzione e/o gestione di impianti di distribuzione
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile che grava sul Contraente derivante dalla proprietà, conduzione e gestione di impianti di distribuzione del gas, energia elettrica ed altri servizi che possono essere affidati alla Contraente.
24.40 Lavori Edili in genere- manutenzione ordinaria e straordinaria
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante da lavori edili in genere , manutenzione ordinaria,e straordinaria, scavi, sopraelevaizone , demolizione, ampliamento e riparaizone di fabbricati macchinari o impianti e altri lavori inerenti alla propria attività . nel caso tali lavori fossero ceduti in applato e subapplato è assicurata la resposnabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente ; sono inoltre considerati terzi , per gli infortuni subviti in occaisone di lavoro, gli appaltatori e/o subapplatatori ed i loro dipendenti sempre che dall’evento derivi resposnabilità a carico dell’assicurato.
24.41 Macchine operatrici -
L’assicurazione copre la resposnabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà , funzionamneto, e/o operatività di macchine operatrici, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, semoventi, gru, muletti, carrelli e simili impiegati per le operazioni connesse alla attività svolta dall’assicurato anche se operanti in aree aperte ad uso pubblico , fermo quanto disposto in merto alla assicurazione Rca obbligatoria .
Art. 25 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto”;
e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni” se attivata.
i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia “ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola “Farmacie e smercio prodotti in genere”;
q) derivanti dalla malpractice medica
r) derivanti da attivita’ biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
u) a natanti nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attivita’ in ambito “off-shore”
v) a velivoli nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side)
w) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dall’art. “cose in consegna e custodia” e “responsabilità da incendio”
ART. 26 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 27 – GESTIONE DEI DANNI: FRANCHIGIA TRADIZIONALE
Le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa pari ad € 750,00= per sinistro prevista nella scheda di polizza, salvo ove diversamente indicato nella Successiva tabella , ovvero i casi in cui le condizioni che regolano l’assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile (% di scoperto) o una franchigia di ammontare superiore.
La Società si impegna a gestire tutti i danni e a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.
Ogni dododici mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia o scoperto da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:
• numero del sinistro
• nominativo controparte
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti del Contraente.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dal giorno di ricevimento della corretta richiesta scritta.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia entro 60 giorni dal giorno di ricevimento della corretta richiesta scritta.
ART. 28 TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI (ESTENSIONE ATTIVABILE A RICHIESTA)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.”
ART. 29 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più
elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito.
Tabella Massimali - valevole singolarmente per ogni singola assicurata | |
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 7.000.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 7.000.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 7.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 4.000.000,00.= per persona lesa. | |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 15.000.000,00 |
Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie- valevole singolarmente per ogni singola assicurata | |||
Garanzia | Scoperto | Franchigia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Ogni e qualsiasi danno RCT | nessuno | 750,00 | I massimali RCT di polizza |
Ogni e qualsiasi danno RCO | nessuno | nessuna | I massimali RCO di polizza |
Danno biologico nell’ambito RCO | nessuno | € 2.500 | Massimali di polizza |
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno | 10% | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno | Nessuno | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Inquinamento accidentale | 10% | Minima € 2.500,00 | € 1.000.000,00 |
Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | Minima € 2.500,00 | € 1.500.000,00 |
Danni da inosservanza della legge sulla Privacy | 10% | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Danni da Acquedotti e rete fognaria | Nessuno | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti | Nessuno | Minima € 750,00. | € 250.000,00 |
Danni da Incendio | Nessuno | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Danni da Furto | 10% | Minima € 750,00 | € 50.000,00 |
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori | 10% | Minima € 1.000,00 | € 150.000,00 |
Cose in consegna e custodia | Nessuno | Minima € 500,00 | € 250.000,00 |
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali (se espressamente richiamati) | 20% | € 10.000,00 | € 2.000.000,0 |
La Società Il Contraente
dichiarazione del contraente Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di assicurazione qui sotto richiamati:
Art. 06 - Variazioni di rischio
Art. 07 - Recesso in caso di sinistro
Art. 15 - Obblighi del contraente in caso di sinistro Art. 09 - Foro competente
Art. 12 - Altre Assicurazioni Art. 22 - Validità Territoriale
Art. 24 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo Art. 26 – Esclusioni
Art. 27 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni Art. 28 – Franchigia
Art. 30 – Massimali, Limiti di risarcimento e Calcolo del Premio
La Società Il contraente