COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane
procedura aperta telematica da espletarsi sulla piattaforma SardegnaCat, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante accordo quadro con un unico operatore economico ex comma 3 art. 54 d.lgs. 50/2016.
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente Disciplinare contiene: le disposizioni per la partecipazione alla procedura di gara; le modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo della stessa; la procedura e i criteri di aggiudicazione.
1. Premesse.
Il Comune di Quartu Sant’Elena, con determinazione n. 1106 del 28/09/2021 e ai sensi degli artt. 54 comma 3 e
60 del D.Lgs n. 50/2016, ha indetto una procedura aperta telematica, da espletarsi sulla piattaforma SardegnaCat, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo decreto, di seguito Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Quartu Sant’Elena, codice NUTS: ITG2F. CIG: 891675315B.
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dirigente del Settore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza la piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna denominata SardegnaCat, alla quale è possibile accedere al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx-xxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx.xxx
Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l’e- procurement della R.A.S., gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, oltre a possedere dei requisiti di partecipazione specificati nel presente Disciplinare, dovranno necessariamente registrarsi sulla piattaforma medesima.
Per la registrazione, l’accesso e tutto ciò che attiene l’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alla modalità di “Registrazione al Portale e Iscrizione al Mercato elettronico” consultabili all’indirizzo internet sopra specificato.
Gli operatori economici registrati, o che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte effettueranno l’accesso o si registreranno nella piattaforma SardegnaCat, dovranno accedere dalla home page della piattaforma medesima, alla sezione “Servizi per le Imprese” – “Bandi di gara” e selezionare la gara in oggetto.
Si precisa inoltre che, per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
b) la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx.
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Il Progetto, ex art. 23 commi 14 e 15 del Codice.
2) Il Bando di gara.
3) Il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
4) Il Disciplinare di gara.
5) L’Istanza di partecipazione.
6) Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
7) Istruzioni di gara.
8) Informativa privacy.
9) Patto di integrità del Comune di Quartu Sant’Elena.
10) Il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Quartu Sant’Elena.
11) Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). La documentazione di gara è consultabile e scaricabile gratuitamente:
- sul sito internet istituzionale dell’Ente xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx;
- sulla piattaforma SardegnaCat xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx
2.2 Chiarimenti
Eventuali chiarimenti, da formulare esclusivamente in lingua italiana, potranno essere inoltrati, fino al termine massimo di sette giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, esclusivamente tramite la funzionalità della piattaforma SardegnaCat (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con modalità diverse da quelle suindicate e/o successivamente al termine indicato.
I riscontri ai quesiti pervenuti in tempo utile verranno forniti, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sia sul sito internet comunale che sulla piattaforma regionale nella sezione relativa alla procedura di gara, agli indirizzi di cui al punto 2.1.
È onere dei concorrenti consultare regolarmente le pagine relative alla gara in oggetto sia sul sito istituzionale dell’Ente che su SardegnaCat, con particolare riguardo ad eventuali avvisi per i concorrenti successivi alla pubblicazione del bando ed alle risposte date ai quesiti pervenuti.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sulla piattaforma SardegnaCat, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’Area Messaggistica della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma SardegnaCat.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti
3.1 Oggetto
L’appalto ha per oggetto un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, per l’affidamento ad un unico operatore economico del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, tramite utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat, e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del Codice, in base ai criteri di valutazione e alle relative ponderazioni indicati nel presente Disciplinare. Punteggi massimi attribuibili: 70/100 per l’offerta tecnica e 30/100 per l'offerta economica.
La base di gara è costituita dal Margine d’Agenzia pari al 9%.
I criteri e le modalità di gestione del servizio sono specificati nel Capitolato Speciale d’appalto.
3.2 Importo
L’importo complessivo massimo stimato dell’affidamento, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari, come da Progetto di gara, a complessivi € 1.585.514,00. Alla luce della normativa in materia non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti applicativi.
Costi per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso: 0,00.
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), in considerazione del fatto che non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza.
I lavoratori in somministrazione saranno tenuti al rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente. L’appalto è finanziato con fondi comunali.
3.3 Suddivisione in lotti
Il servizio non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto unico, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni.
4. Durata dell’Appalto, Opzioni e Xxxxxxx.
4.1 Durata
L’Accordo quadro avrà decorrenza dalla data di consegna del servizio, che potrà avvenire anche in via d’urgenza ai sensi del D.L. 76/2020 e s.m.i., e fino al 31/12/2024.
4.2 Opzioni e rinnovi
No.
5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2 lett. del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Per gli operatori economici che hanno depositato domanda per il concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e per i quali non sia stato ancora adottato il decreto di ammissione al concordato stesso è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (in base all’art. 110, comma 4 del Codice). L’operatore economico che si trovi in tale condizione può concorrere anche riunito in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. Requisiti generali
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e finanziaria).
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della L. 190/2012 e dell’articolo 83 bis del D.Lgs. 159/2011.
7. Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, oltre ai requisiti generali devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
7.1 Requisiti di idoneità professionale
▪ Iscrizione, per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara, al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
▪ Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (ex art. 4 d.lgs. 276/2003).
Solo per le società Cooperative: iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
▪ Iscrizione e abilitazione sulla piattaforma SardegnaCat per la seguente categoria: AL67C (Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo).
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2018/2020) di € 1.000.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è quello della somministrazione di lavoro. I requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, che prevede livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.
La comprova del requisito è fornita:
• in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante autodichiarazione resa tramite il DGUE;
• dall’aggiudicatario dell’appalto, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte I, del Codice, mediante:
- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio;
- una dichiarazione concernente il fatturato richiesto, nella misura in cui le informazioni siano disponibili. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Il concorrente deve aver acquisito, nei tre anni precedenti (2018/2020), adeguata esperienza professionale, da comprovarsi mediante dichiarazione attestante l’avvenuta esecuzione con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, di almeno 3 contratti di somministrazione del personale analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un importo pari almeno a complessivi € 1.000.000,00, con l’indicazione precisa del committente, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
La comprova del requisito, è fornita:
• in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante autodichiarazione resa tramite il DGUE;
• dall’aggiudicatario dell’appalto, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:
- in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
1. copia dei certificati di regolare esecuzione, o certificati di pagamento, rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
2. copia di fatture liquidate dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
- in caso di prestazioni favore di committenti privati, mediante esibizione di copia di fatture liquidate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
I requisiti di idoneità professionale devono essere soddisfatti come segue:
▪ l’iscrizione nel Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e l’iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro o all'Albo delle società cooperative deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
▪ L’iscrizione e abilitazione sulla piattaforma SardegnaCat per la categoria AL67C avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema SardegnaCAT per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa medesima.
Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto come segue:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
b. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria;
c. nell’ipotesi di raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo;
d. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
e. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto come segue:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
b. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;
c. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzi tra imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
d. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Nel caso di RTC già costituito, è onere inserire nella busta di qualifica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica; nel caso di RTC non ancora costituiti, l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Le dichiarazioni richieste per la presente gara, dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.C./i consorzi/le reti d’impresa/i GEIE.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e l’iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro o all'Albo delle società cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di un altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo “comunicazioni”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti di requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale, di cui alle iscrizioni nella CCIAA, albo delle Agenzie per il Lavoro o Albo delle società cooperative, dichiarati in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata da:
1) una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di € 31.710,28 pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro (IVA esclusa), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
− xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
− xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
− xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
− xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19-01-2018, pubblicato sulla GURI del 10-04-2018 suppl. ord. 16/L;
• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
11. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica della R.A.S., denominata SardegnaCat, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel presente disciplinare.
Tutta la documentazione (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica entro la data indicata nel Bando GUUE. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della piattaforma telematica SardegnaCat.
12.1 Offerta in modalità telematica
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere:
- redatti in lingua italiana;
- inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma della centrale unica di committenza regionale SardegnaCat, tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso;
- redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Progetto di gara ed in particolare nel Capitolato d’Oneri, nonché nelle Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCat (Manuali d’uso).
Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le disposizioni di cui al presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni di cui al presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.
12.2 Formazione e invio dell’Offerta
L’offerta è composta da tre buste virtuali:
- BUSTA DI QUALIFICA – Documentazione Amministrativa;
- BUSTA TECNICA – Offerta Tecnica;
- BUSTA ECONOMICA – Offerta Economica.
Le offerte presentate vincoleranno il concorrente per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’istanza
di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal titolare, dal rappresentante legale o da un procuratore del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante il concorrente dovrà allegare la copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx e sulla piattaforma SardegnaCAT xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
13. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, della domanda e delle dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore dieci
(10) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. Contenuto della Busta “A” – Documentazione Amministrativa
Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell’Allegato “Istruzioni di gara”, devono produrre e allegare a sistema nella sezione risposta di qualifica della RdO, la documentazione amministrativa di seguito elencata. Nella documentazione di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi dell’offerta tecnica ed economica.
14.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta secondo quanto prescritto ai punti 12.1 e 12.2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Si suggerisce l'utilizzo del modello “Allegato 1 – Istanza di partecipazione”.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve esseresottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega, inoltre, la copia conforme all’originale della procura.
14.2 Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCAT secondo quanto di seguito indicato.
PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE
Questa sezione è stata già compilata dalla stazione appaltante nello schema a disposizione su sulla piattaforma SardegnaCAT.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Sezione A: informazioni sull’operatore economico;
Sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico;
Sezione C: informazioni sulle capacità di altri soggetti, da compilare in caso di ricorso all’avvalimento. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.
In caso di ricorso all’avvalimento presentare, per ciascuno dei soggetti interessati, un DGUE distinto. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria (Faq ANAC n. 24 “É possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di “Mandataria in RTI.
Sezione D: da compilare in caso di ricorso al subappalto.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
In alternativa, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del Codice presenta la dichiarazione (DGUE) e le ulteriori dichiarazioni singolarmente.
Sezione A: motivi legati a condanne penali.
Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali. Sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la pertinente sezione.
Sezione A: per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
Sezione B: per dichiarare il il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziari di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;
Sezione C: per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PassOE dell’impresa subappaltatrice;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice - copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
- (Eventuale) documentazione in caso di Avvalimento;
- ricevuta di pagamento del Contributo ANAC;
- patto di Integrità, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante dell’Impresa concorrente;
- (Eventuale) Procura Speciale
- Informativa privacy.
14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
1. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
2. In caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia autentica dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
4. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di xxxx, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
5. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
6. In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere tramite il modello “Allegato 1 – Istanza di partecipazione” o sotto forma di allegati alla stessa.
15. Contenuto della Busta “B” – Offerta Tecnica
Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nell’Allegato “Istruzioni di gara”, devono produrre e allegare a sistema, all’interno della Busta Tecnica della RdO, l’offerta tecnica, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante dell’Impresa concorrente.
La busta “B” – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, la Relazione tecnica, ovvero la proposta tecnico- organizzativa che descriva in maniera dettagliata l’organizzazione per l’esecuzione dell’appalto, suddivisa in paragrafi, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1 e di consistenza massima non superiore a:
- facciate: 10;
- carattere: arial;
- dimensione carattere: 11;
- formato: A4.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
16 Contenuto della Busta “C” – Offerta Economica
La busta “C” – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, la documentazione di seguito elencata.
16.1 Offerta Economica
L’offerta economica, da compilare nella sezione Busta Economica della RdO, reca i seguenti campi da compilare:
a) ribasso percentuale offerto rispetto al Margine d’Agenzia del 9% che costituisce la base si gara. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Tale margine, verrà applicato ai costi orari del lavoro derivanti dal Contratto Collettivo degli Enti Locali relativo a tutti ai profili richiesti con i singoli contratti attuativi, e determinerà il corrispettivo dovuto. La percentuale di margine offerta dal concorrente è comprensivo di ogni qualsivoglia onere, in particolare ed in via esaustiva: - assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi ( es. malattie, infortuni, congedi, permessi, ratei ferie ed ex festività, festività infrasettimanali, ed ogni altra causa di assenza retribuita che dovesse verificare in corso di vigenza dell'Accordo Quadro, ecc.) - oneri di gestione (es. ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.); - oneri contrattuali per la sicurezza; - costi generali ed oneri finanziari; - utile d'impresa;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1. Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori rispetto all’importo a base d’asta, nonché parziali o condizionate.
16.2 Attestazione pagamento imposta di bollo
Il concorrente dovrà allegare, nell’apposito campo della sezione Busta Economica della RdO la copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 16,00.
Per quanto riguarda il modello F23, in riferimento alla compilazione occorre precisare che:
-Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
-Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati seguenti: Ragione sociale: Comune di Quartu Sant’Elena, xxx Xxxxxx Xxxxx xxx 00000 Xxxxxx Sant’Elena Prov CA Codice fiscale 00288630924;
-Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, deve essere riportato il seguente codice TWE;
-Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo al lotto per cui il concorrente partecipa;
-Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T;
-Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo;
-Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00).
17 Criterio di aggiudicazione
La procedura è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del Codice.
I punteggi massimi attribuibili, rispettivamente, all’offerta tecnica e all’offerta economica sono i seguenti:
Punteggio Massimo | |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
Totale | 100 |
L’accordo quadro sarà aggiudicato all’operatore economico concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo finale più elevato, determinato dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico conseguiti, con la seguente formula: PCF = PTF + PEF
dove:
- PCF = Punteggio Complessivo Finale assegnato all’operatore economico;
- PTF = Punteggio Tecnico Finale assegnato all’operatore economico;
- PEF = Punteggio Economico Finale assegnato all’operatore economico.
La graduatoria finale di merito verrà costituita attraverso la somma dei punteggi acquisiti da ciascun operatore economico concorrente.
Tutti i conteggi che saranno effettuati per l’attribuzione dei punteggi, sia parziali che totali, saranno calcolati sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore a cinque.
Il Punteggio Tecnico e il Punteggio Economico saranno attribuiti secondo quanto riportato nei successivi punti 17.1 e 17.2
17.1 Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Criteri di Valutazione | ||
A. Organizzazione e gestione del servizio | Ponderazione relativa | |
Sub-Criterio A1 | Modalità organizzative che si intendono adottare con particolare riferimento alla: gestione amministrativa del servizio e alla gestione degli aspetti economici, giuridici e previdenziali dei contratti del personale somministrato; gestione dei rapporti con il personale somministrato; gestione dei rapporti con la Stazione Appaltante. | 15 |
Sub-Criterio A2 | Criteri e Metodologie impiegate per la selezione e il reclutamento del personale in relazione a: articolazione dei processi organizzativi funzionali alla ricerca e al reclutamento del personale; metodiche di selezione del personale | 10 |
Sub-Criterio A3 | Tempi di somministrazione del personale richiesto/da sostituire, ovvero i giorni effettivi per la messa a disposizione del personale richiesto e/o sostituito, a decorrere dall’inoltro della relativa richiesta. | 10 |
Sub-Criterio A4 | Procedure adottate per la verifica e monitoraggio del servizio. Dovrà essere esplicitata in particolare la gestione organizzativa della banca dati dei contratti/missioni realizzate/attivate e delle procedure adottate per la verifica e il monitoraggio del servizio svolto (completezza, fruibilità e frequenza della reportistica, flessibilità ed adattamento degli strumenti in relazione alle diverse esigenze della Stazione Appaltante) | 10 |
Sub-Criterio A5 | Soluzioni adottate per il contenimento del turnover | 5 |
Sub-Criterio A6 | Soluzioni adottate per la gestione delle emergenze (sostituzioni improvvise) con particolare riferimento all'affidabilità, comprensibilità e completezza del flusso procedimentale delle attività per l'improvvisa sostituzione del personale | 8 |
B. Formazione del personale | ||
Programma di formazione specifica per le singole figure professionali del personale individuato, sia per la fase iniziale che per quella relativa alla formazione continua. Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere indicati: i destinatari, la qualità dei docenti, gli strumenti adottati, la durata. | 5 |
C. Elementi migliorativi proposti | |
Offerte migliorative senza oneri per l'utilizzatore (stazione appaltante) Per ogni proposta dovranno essere indicati i seguenti elementi: a) descrizione; b) motivi di interesse per la stazione appaltante e ricadute positive sul servizio. Ai fini dell’attribuzione del punteggio verranno prese in considerazione solo le varianti ritenute accettabili in quanto idonee a determinare una ricaduta positiva sul livello qualitativo del servizio. | 7 |
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente come segue: ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero da uno; il coefficiente attribuito corrisponderà alla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, con troncamento alla seconda cifra decimale.
Per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte sono previsti giudizi da assegnare ai singoli elementi oggetto di valutazione. Ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione di un coefficiente, variabile tra 0 ed 1, come di seguito specificato:
Valore del Coefficiente | Giudizio della Commissione |
1,0 | Eccellente |
0,9 | Ottimo |
0,8 | buono |
0,7 | Discreto |
0,6 | Sufficiente |
0,00 | Insufficiente |
Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al sub-criterio in esame, per il corrispondente valore di punteggio attribuibile.
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:
metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi | = | Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn |
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
…………………………… |
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
17.2 Criteri di valutazione dell’Offerta Economica
Il Punteggio Economico Finale (PEF), per ciascun operatore economico concorrente, sarà assegnato come segue: Formula dello sconto massimo:
PEFi = PEmax X S0
Smax
dove:
PEFi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; PEmax = punteggio economico massimo assegnabile; Smax = percentuale più alta offerta in gara.
S0 = percentuale offerta dal concorrente i-esimo 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:
18.1 APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA
L'apertura delle buste di qualifica avrà luogo nella data e ora indicati nei documenti di gara in modalità da remoto e degli esiti dell’operazione si darà conto mediante pubblicazione dei verbali nell’apposita sezione della piattaforma SardegnaCat. La prima seduta, se necessario, può essere rinviata alla data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma medesima.
Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità di cui sopra.
Tramite accesso alla piattaforma SardegnaCat la Commissione di gara procederà a verificare la completezza formale della documentazione amministrativa presentata ed a svolgere le seguenti attività:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) (se necessario) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare i l provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 76, comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
18.2 apertura delle buste “B” e “C”. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Completata la procedura di cui al precedente punto, la Commissione giudicatrice, procederà, previa comunicazione di data e ora ai concorrenti in gara, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla verifica della conformità dei documenti presenti rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule matematiche indicati nel presente disciplinare.
Terminato l’esame e la valutazione degli elaborati tecnici, la Commissione comunicherà tramite pubblicazione del/i relativo/i verbale/i, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
La Commissione procederà, nella data comunicata ai concorrenti, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla relativa valutazione.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per la parte economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per la parte economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria provvisoria di gara e procede alla verifica della soglia di anomalia delle offerte.
Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà secondo quanto previsto al successivo punto.
19 Verifica dell’anomalia dell’offerta
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, effettuerà una valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte stesse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Al concorrente la cui offerta è risultata anomala è richiesto per iscritto, a mezzo piattaforma SardegnaCat, la presentazione delle spiegazioni, eventualmente indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
La Commissione esamina le giustificazioni fornite dall’offerente e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’anomalia, può richiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
A sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili vengono escluse.
Degli esiti delle suddette verifiche si darà conto tramite apposito verbale pubblicato nella sezione dedicata della piattaforma SardegnaCat.
20 Aggiudicazione dell’appalto
All’esito delle operazioni di cui sopra si procederà con la proposta di aggiudicazione che ha presentato la migliore offerta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d’ufficio, su tutti i concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso dei requisiti auto dichiarati (generali, finanziari e tecnici) mentre obbligatoriamente procede nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
21 Stipula del contratto
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a complessivi € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto nel giorno stabilito dalla stazione appaltante, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli artt. 32 e 33 del Codice; l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di concordare espressamente con l’aggiudicatario un differimento della suddetta data. La stipula del contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa.
22 Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), l’Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta telematica e degli eventuali dati richiesti per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Per quanto non specificato nel presente articolo si rinvia all’Informativa di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) allegata al presente Disciplinare.
Il Dirigente del Settore