CONVENZIONE
COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Città metropolitana di Milano Area Affari Generali
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE
DELL’ IMPIANTO “CENTRO SPORTIVO XXXXXXXX XXXXXX” CON SEDE IN VIA ROSSINI, 11 FRAZIONE TRECELLA
Periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2021 - non rinnovabile
Art. 1 - Oggetto e durata
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione
Art. 3 - Individuazione della proposta più vantaggiosa Art. 4 - Entrate
Art. 5 - Accettazione dell’incarico di gestione in concessione Art. 6 - Programmazione delle attività sportive e ricreative
Art. 7 - Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti Art. 8 - Oneri dell’Amministrazione
Art. 9 - Obblighi del Concessionario
Art.10 - Interventi di manutenzione e adempimenti del concessionario Art.11 - Implementazioni delle strutture al servizio dell’attività sportiva Art.12 - Attività complementari
Art.13 - Modalità di esercizio delle attività complementari Art.14 - Strumenti di controllo degli interventi
Art.15 - Controllo di qualità dei servizi Art.16 - Tutela degli addetti
Art.17 - Responsabilità e assicurazioni Art.18 - Tariffe di accesso e pubblicità Art.19 - Canone di concessione
Art.20 - Restituzione del centro sportivo Art.21 - Cessione e subaffidamento Art.22 - Risoluzione della convenzione Art.23 - Recesso
Art.24 - Foro competente Art.25 - Disposizioni finali
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL’ IMPIANTO “CENTRO SPORTIVO XXXXXXXX XXXXXX” CON SEDE IN XXX XXXXXXX, 00 XXXXXXXX
XXXXXXXX. Periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2021. NON RINNOVABILE.
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta comunale n………. del …….......... è stato deliberato di approvare il modello di convenzione per l’affidamento della gestione in concessione del Centro Sportivo Xxxxxxxx Xxxxxx di proprietà comunale sito in xxx Xxxxxxx, 00 - xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. ………… del , è stato deliberato
di prendere atto della selezione esperita con le modalità previste dall’ art. 30 “Concessione di servizi” del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e ai sensi della L.R. n. 27 del 14 dicembre 2006 “Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali” finalizzata all’affidamento della gestione in concessione di cui trattasi alla Associazione……………....
Tutto ciò premesso
l'anno duemilasedici addì ……….. del mese di con la presente scrittura privata
il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Pozzuolo Martesana dr Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Cremona il 19.05.1967, codice fiscale XXXXXX00X00X000X domiciliato per la sua funzione presso la sede del Comune di Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione, 11
e
il Presidente sig. …………………., nato a ……………. il cod. fiscale
…………………., della Società Sportiva ……………………., con sede in ……………….., via
…………………………….
stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto e durata
1. Il Comune di Pozzuolo Martesana di seguito denominato “L’Amministrazione”, concede all’ Associazione …………………….. di ………………, di seguito definita il “Concessionario”, la gestione, in concessione, ad invarianza economica del Centro Sportivo Xxxxxxxx Xxxxxx (campi di calcio) sito in xxx Xxxxxxx, 00 – frazione Trecella, composto da:
a) campo di calcio omologato a 11 giocatori, in erba naturale, provvisto di illuminazione notturna dimensioni: mt. 55x110;
b) campo di calcio a 5 giocatori, in erba sintetica, provvisto di illuminazione notturna dimensioni: mt. 23x 45;
c) impianto solare termico sul tetto degli spogliatoi;
d) spogliatoi e servizi igienici con docce;
e) centrale termica;
f) aree di accesso, aree verdi circostante il campo, gradinata e qualsiasi altro impianto o attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro sportivo,
g) beni mobili come da inventario dell’Ente
2. La presente convenzione ha una durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data dell’1 luglio 2016.
3. E’ escluso il rinnovo.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione
Il presente impianto comunale verrà affidato in gestione in via preferenziale, ai sensi della L.R. Lombardia 27/2006, a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
Alla procedura, pertanto potranno partecipare i sopraindicati enti per la gestione di impianto sportivo senza rilevanza economica (quelli che, per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione), presenti sul territorio comunale.
La scelta del soggetto concessionario del servizio verrà effettuata con aggiudicazione nei confronti di chi abbia praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione dei requisiti di ammissione, nonché delle offerte tecniche ed economiche, da parte di una commissione composta da n. 3 membri, valutata attraverso il maggior punteggio complessivo ottenuto sulla base dei criteri previsti nel “bando”, approvato con determinazione del Responsabile dell’ Area Affari Generali.
Art. 3 – Individuazione della proposta più vantaggiosa
I soggetti di cui all’art. 2 che intendono concorrere all’ affidamento in concessione dell’Impianto di cui alla presente convenzione, dovranno presentare entro la data di scadenza i documenti richiesti nel “bando”.
L’individuazione della proposta più vantaggiosa avverrà mediante la valutazione dei seguenti elementi:
- l’esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell’affidamento;
- il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto;
- il rialzo sul canone di concessione predeterminato dall’ente pubblico, proprietario dell’impianto;
- la qualificazione degli allenatori e dei dirigenti della gestione;
- il numero dei tesserati o iscritti, interessati all’attività sportiva praticabile nell’impianto oggetto della gestione con riferimento alla fascia giovanile;
- la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della migliore fruizione da parte di fasce giovanili;
- le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- le eventuali migliorie finalizzate all’ efficienza ed alla funzionalità dell’impianto.
Art. 4 – Entrate
1. All’affidatario spettano:
- le entrate derivanti dalla vendita di biglietti di accesso al campo di calcio in occasione delle manifestazioni sportive.
2. Le tariffe massime che dovranno essere applicate alle Società con sede sul territorio comunale, e utilizzatrici dell’impianto stesso sono le seguenti:
utilizzo diurno: categoria Senior € 150,00 a partita;
€ 50,00= ad allenamento;
categoria Under 18 € 100,00= a partita;
€ 50,00= ad allenamento;
utilizzo notturno con uso dell’illuminazione: previsti nei termini della presente Convenzione. Il Comune si riserva la possibilità, di volturare le Utenze, previo accordo con il Concessionario.
Le tariffe che dovranno essere applicate alle Società non residenti potranno essere determinate liberamente previa autorizzazione del Comune.
Il Concessionario deve rendere pubbliche le tariffe esponendole in apposita tabella all’interno dell’Impianto sportivo.
Le tariffe potranno subire un solo aumento annuo, seguendo gli indici ISTAT e comunque previo accordo ed autorizzazione del concedente.
Art. 5 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione
1. Il Concessionario accetta in concessione la gestione del centro sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione.
Art. 6 – Programmazione delle attività sportive e ricreative
1. Per quanto concerne la proposta di gestione, il Concessionario trasmette all’Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, entro il mese di giugno di ogni anno il programma generale di utilizzo dell’impianto sportivo per la stagione sportiva in arrivo.
2. L’Amministrazione può formulare eventuali proposte di modifica del programma, in relazione alle proprie esigenze istituzionali.
3. Nel caso in cui il Concessionario non intenda accogliere la proposta, deve darne comunicazione all’Amministrazione entro i successivi dieci giorni con puntuale motivazione. In mancanza di tale comunicazione la proposta deve intendersi accolta.
4. Il Concessionario deve mantenere a disposizione i dati numerici relativi all’utilizzo dei singoli impianti sportivi (classi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc…).
Art. 7 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti
1. Il concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art.4, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l’utilizzo, da parte del pubblico, del Centro Sportivo.
2. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’Amministrazione si riserva l’accesso incondizionato e gratuito per attività organizzate direttamente dall’Amministrazione o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dell’Amministrazione, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;
b) il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all’Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dell’Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
Art. 8 – Oneri dell’Amministrazione
Sono a carico dell’Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:
a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie edificio uso spogliatoi;
b) fornitura acqua, gas, energia elettrica nei termini previsti nella presente convenzione. Il Comune si riserva la possibilità, di volturare le Utenze, previo accordo con il Concessionario.
c) manutenzione impianti tecnologici del campo sportivo;
d) manutenzione straordinaria delle strutture in uso all’Impianto sportivo;
e) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o all’impianto in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
f) tutto ciò che non è previsto dai successivi punti 9 e 10.
Ogni altro intervento non compreso fra quelli sopraindicati resta a carico dell’Associazione.
Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all’Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.
Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori, di cui ai commi precedenti, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.
Art. 9 – Obblighi del Concessionario
1. Il Concessionario si obbliga:
a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso scritto da parte dell’Amministrazione;
b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
c) a segnalare immediatamente all’Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
d) a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
e) ad applicare le tariffe concordate con l’Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l’utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani di età non superiore a 18 anni;
f) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
g) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area dell’impianto sportivo, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo necessario;
h) ad effettuare gli interventi e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento dell’impianto oggetto della presente convenzione, e precisamente:
- Taglio dell’erba sia nel periodo di attività sportiva sia nel periodo di inattività sportiva, ed in particolare dovrà sempre essere mantenuta un’altezza dell’erba che permetta l’uso del campo per il gioco in condizioni ottimali, procedendo in particolare modo anche alla estirpazione di erbe infestanti nel campo da gioco.
- Innaffiamento del campo periodicamente al fine di mantenere il tappeto in perfetta efficienza.
- Concimazione, diserbo, rullatura e ripristino sia dei piani del campo da effettuarsi con cura e periodicità legata sia ai cicli vegetativi del campo sia in particolare modo per il ripristino del piano e del manto erboso del campo ogni qual volta si rendesse necessario a causa dell’usura dovuta all’uso.
- La sostituzione delle lampade non più funzionanti, di illuminazione dei campi da calcio. Detta manutenzione dovrà essere effettuata con l’osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni nonché effettuata da personale abilitato dalle norme vigenti ad intervenire sugli impianti elettrici.
i) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
l) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
m) ad adottare ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare l’igiene e la sanità, e conseguentemente attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti e alle ordinanze in materia che potranno essere emanate dal concedente;
n) provvedere a propria cura e spese, ad attivare un servizio di primo soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti apparati di primo soccorso (compreso il defibrillatore e personale addestrato);
o) provvedere alla regolare assunzione, retribuzione e assicurazione dell’eventuale personale necessario alle attività di gestione dell’impianto sportivo, rispettando le vigenti disposizioni di legge;
p) ad autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all’interno dell’impianto sportivo cartelli pubblicitari (non infissi stabilmente al suolo) nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, previo parere dell’Ufficio Tecnico comunale che ne verificherà la sicurezza statica;
q) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell’Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso o indennizzo;
r) a non apportare alcuna implementazione alle strutture dell’impianto sportivo, di cui alla presente convenzione, in pendenza di specifico e preventivo titolo da parte dell’Amministrazione comunale”;
s) a tenere indenne e sollevata l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dall’implementazione delle strutture, autorizzata ai sensi dell’art. 11 “Implementazioni delle strutture al servizio dell’attività sportiva”.
Art. 10 – Interventi di manutenzione e adempimenti del concessionario
1. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi:
a) riparazione e rifacimento delle tinteggiature interne;
b) riparazione e sostituzione di tutti gli accessori sanitari;
c) verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto;
d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, etc.;
f) e quanto non previsto dal punto 8.
2. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all’acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.
3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
5. E’ fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del Responsabile dell’Amministrazione.
6. Per la conduzione dell’Impianto il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l’Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, o indennizzo.
Art. 11 - Implementazioni delle strutture al servizio dell’attività sportiva
1. “E’ facoltà del Concessionario provvedere all’implementazione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di svolgimento dell’attività sportiva, quali ad esempio: tribune, strutture di servizio, ristoro, etc... In ogni caso, al Concessionario, se non preventivamente accordato, non spetta alcun contributo, preventivo e/o conseguente l'esecuzione dell’intervento di implementazione”;
2. “Per l’implementazione facoltativa di parti mobili ed immobili dell’impianto, il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi; in tal caso il Concedente resterà estraneo a qualsiasi rapporto con essi, oltre che indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità”;
3. “Qualora il Concessionario assuma la decisione dell’esecuzione di interventi tesi al miglioramento dell’impianto sportivo in gestione, lo stesso sarà tenuto a presentare apposita e circostanziata istanza al Concedente; l’inizio delle opere, potrà avvenire solo in conseguenza dell’idoneo titolo concesso da quest’ultima e necessario alla realizzazione di detti interventi”;
4. “Qualora la presente convenzione non sia soggetta a rinnovo, le strutture di cui al presente articolo, realizzate nei termini di validità della medesima, resteranno acquisite al patrimonio dell’Ente.
Art. 12 – Attività complementari
1. Negli immobili il concessionario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:
a) la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni di ogni genere;
b) la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.
2. Al concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro Sportivo preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande analcoliche fredde e calde (caffè, tè, ecc).
3. Le modalità di esercizio delle attività di cui ai commi precedenti (denominate attività complementari) sono disciplinate dall’art. 13 del presente contratto “Modalità di esercizio delle attività complementari”.
Art. 13 – Modalità di esercizio delle attività complementari
Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel precedente art. 12 “Attività complementari” il Concessionario deve ottenere apposito atto di assenso da parte dell’amministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il concessionario deve presentare all’amministrazione specifica richiesta, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dello svolgimento delle medesime, se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali, corredata da tutte le licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). L’Amministrazione si riserva la facoltà di negarne motivatamente lo svolgimento per ragioni di interesse pubblico;
b) qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione dei locali, il concessionario deve presentare la richiesta all’Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni, se non diversamente previsto da specifici regolamenti comunali, prima dell'inizio dello svolgimento delle predette attività. L’Amministrazione, al fine del rilascio dell'atto di assenso, verificherà il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione;
c) per la gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, il concessionario deve chiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modifiche;
d) l’espletamento delle attività complementari dà diritto al concessionario di trattenere gli introiti derivanti dalla gestione;
e) il Concessionario può svolgere le attività complementari direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente contratto. In tal caso il concessionario deve darne preventivo avviso all’amministrazione per ottenerne il nullaosta;
f) il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell’esecuzione del contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori;
g) qualora le attività complementari vengano svolte tramite soggetti terzi specializzati, le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività complementari dovranno essere richieste ed ottenute da questi ultimi;
h) nelle ipotesi di affidamento, il Comune rimane in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e il concessionario, che rimane l'unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione del presente contratto.
Art. 14 – Strumenti di controllo degli interventi
1. Il Concessionario deve presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all’anno sportivo passato. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un’eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
2. L’Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Centro Sportivo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
a) l’esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.
3. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l’Amministrazione intima al Concessionario l’esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.
4. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall’Amministrazione, il Concessionario ha l’obbligo di interdire l’accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
5. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
Art. 15 – Controllo di qualità dei servizi
1. Con riferimento all’ erogazione dei servizi oggetto del contratto, il concessionario assume la piena responsabilità nei confronti della qualità del risultato finale.
2. L’Amministrazione si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione dei servizi oggetto del contratto; in particolare si riserva:
- l’esecuzione di sopralluoghi;
- verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare la rispondenza dei servizi forniti dal concessionario alle prescrizioni della presente convenzione.
3. Il concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.
4. L’ Amministrazione provvede ad eseguire, direttamente, o a mezzo di personale dallo stesso autorizzato, i seguenti controlli:
a) controlli a vista del servizio.
A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:
- controllo sulle condizioni ed idoneità all’uso anche sotto il profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio degli immobili;
- controllo sulla pulizia dei locali, dei campi e spazi all’aperto delimitati dalla recinzione degli immobili;
- controllo sulle condizioni del locale primo soccorso;
- controllo sull’esecuzione della manutenzione ordinaria;
- controllo sull’esposizione al pubblico dei prezzi e sulla loro regolare applicazione;
- controllo sulla presenza di personale nel numero prescritto dalla normativa vigente per il personale, in misura tale da garantire la perfetta efficienza del servizio ed il presidio degli impianti, nonché la conservazione del patrimonio comunale;
- controllo sulla corretta esposizione dei piani di evacuazione di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.
5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Art. 16 – Tutela degli addetti
1. L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 17 – Responsabilità e assicurazioni
1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
2. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
3. A prescindere da eventuali conseguenze penali il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
4. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo e dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.
5. Il concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00.= € senza limite per persona o cose.
Detta polizza deve tenere indenne il Concessionario anche per:
- morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, compresi i rappresentanti dell’amministrazione autorizzati ad accedere al Centro Sportivo ed a cose, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto del presente contratto;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del presente contratto.
6. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.
7. La polizza deve essere mantenuta in vigore per l’intera durata del contratto e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune. La polizza deve essere automaticamente rinnovabile, “a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale”. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalla predetta polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
8. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all’amministrazione copia del certificato di assicurazione attestante il pagamento del premio relativo al periodo di validità della polizza.
Art. 18 - Tariffe di accesso e pubblicità
1. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe annualmente concordate con l’Amministrazione per l’accesso e per l’uso degli impianti.
2. L’accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l’immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
3. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.
4. L'Amministrazione é esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.
5. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.
6. Il concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione per l’affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto con l’attività svolta dal concessionario.
7. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.
Art. 19 – Canone di concessione
Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari ad € 550,00.
Il suddetto canone dovrà essere pagato in unica soluzione entro il mese di luglio di ogni anno. Il canone, per il primo anno sportivo, dovrà essere versato all’atto della stipula della presente Convenzione.
Art. 20 – Restituzione del centro sportivo
All’atto della riconsegna all’Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il Comune apposito verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
Art. 21 – Cessione e subaffidamento
1. E’ vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione senza autorizzazione da parte dell’Amministrazione, e previa verifica dei requisiti e della capacità organizzativa del soggetto subentrante.
Art. 22 – Risoluzione della convenzione
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art.1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’autorità comunale;
b) scioglimento o fallimento della concessionaria o comunque sostanziali modifiche nella struttura della Concessionaria stessa tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
c) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
e) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
f) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
g) mancata presentazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto.
h) mancato pagamento del canone di concessione entro il mese di luglio di ogni anno e, per il primo anno, all’atto della stipula della convenzione.
Art. 23 – Recesso.
1. L’Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 4 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 4 mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
Art. 24 – Foro competente.
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Milano.
Art. 25 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione Comunale Per il Concessionario
Il Responsabile dell’Area Affari Generali Il Presidente della Società Sportiva Dr Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ---------------------------------