CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
FASCICOLO INFORMATIVO ed. 02/2013
MOTO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
MOTOCICLI E CICLOMOTORI E ALTRE GARANZIE
Offerta Sapiens
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a) la Nota Informativa precontrattuale comprensiva del glossario,
b) la Nota informativa privacy,
c) le Condizioni Generali di Contratto e il fac-simile della scheda contrattuale,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
INDICE
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE MOTOVEICOLI GLOSSARIO
INFORMATIVA PRIVACY
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO NORME COMUNI
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
2. ALTRE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
3. ASSISTENZA STRADALE
4. INCENDIO E FURTO
5. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6. PROTEZIONE 24
7. RICORSO AI PERITI
8. TUTELA GIUDIZIARIA
RIFERIMENTI DI LEGGE
1. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
2. ARTICOLI DEL CODICE PENALE
3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N. 209 FACSIMILE SCHEDA CONTRATTUALE FACSIMILE DOCUMENTI CONTRATTUALI FACSIMILE COPERTURA PROVVISORIA
GUIDA “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO” RECAPITI UTILI
Edizione 02/2013
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
UN CONTRATTO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE
Gentile Cliente,
la normativa in vigore prevede l’obbligo indifferenziato di offrire contratti adeguati alle esigenze assicurative del Contraente: l’art. 9 del regolamento IVASS 34/2010 impone che, prima che il Contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscano dal Contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo nonché, in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del Contraente medesimo.
Il criterio di primaria importanza è capire qual è l’obiettivo che ci si propone di raggiungere attraverso la stipulazione del contratto, vale a dire chiarire quale sia l’esigenza per cui il cliente avverte la necessità di assicurarsi. È un’informazione che dovrebbe essere sempre raccolta e che permette di offrire un prodotto che corrisponde agli obiettivi dichiarati dal Contraente.
Di seguito, esemplifichiamo alcune delle valutazioni di primaria importanza da effettuare al fine di stipulare un contratto adeguato alle esigenze di copertura assicurativa. Occorre in primo luogo appurare se le esigenze di stipulare la copertura assicurativa riguardano:
- la protezione del proprio patrimonio (anche in ottemperanza a norme di legge) derivante da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi;
- la protezione dei propri beni per il rischio incendio/eventi naturali, furto/scippo o rapina;
- la protezione della propria persona e/o dei familiari in caso di infortunio/malattia;
- la richiesta di assistenza in determinate situazioni di bisogno;
- la possibilità di usufruire di patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.
Valutata la necessità che si intende soddisfare con la stipula del contratto assicurativo, il Contraente dovrebbe verificare l’eventuale presenza di coperture analoghe, relative al medesimo rischio, affinché nello stipulando contratto si tenga conto delle varie polizze assicurative già sottoscritte.
Di seguito, riportiamo alcune linee guida generali al fine di verificare se l’offerta assicurativa possa essere considerata adeguata alle proprie esigenze:
- focalizzare l’obiettivo e individuare l’evento, futuro e incerto, il cui possibile accadimento costituisce il rischio che il Contraente intende trasferire all’assicuratore;
- il contratto offerto deve essere coerente con gli obiettivi che il Contraente si propone di ottenere mediante la sua sottoscrizione;
- nel valutare l’adeguatezza del contratto offerto deve essere considerata l’eventuale coesistenza di contratti analoghi;
- in presenza di assicurazioni obbligatorie, il contratto offerto deve essere adeguato alla effettiva ottemperanza alla norma e alle esigenze dichiarate,
- la tipologia di prestazione prevista dal contratto deve essere in linea con le esigenze e le aspettative dichiarate. Eventuali limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell’assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, decorrenza e durata della garanzia, franchigie, scoperti e massimali devono essere conosciuti e valutati;
- il contratto deve avere una durata in linea con le esigenze e con quanto richiesto;
- franchigie e scoperti devono essere valutati perché potrebbero determinare l’inadeguatezza della copertura;
- occorre commisurare la copertura assicurativa in modo che soddisfi nella maniera più efficace la necessità di sicurezza e protezione con riguardo anche alle proprie disponibilità economiche.
Al termine della verifica della ricorrenza di questi elementi e alla conseguente valutazione degli stessi, si può considerare concluso il processo di acquisizione delle motivazioni e delle esigenze del Contraente alla stipula del contratto di assicurazione.
Durante l’intervista per la creazione del preventivo personalizzato, Linear prende in considerazione gli specifici fattori di rischio legati agli elementi che concorrono alla determinazione del premio, che sono calibrati sulle esigenze di copertura assicurativa esplicate dal cliente e strettamente legati alla sua personale situazione. Pertanto, La invitiamo a considerare attentamente tutte le informazioni fornite per la redazione del preventivo personalizzato di assicurazione affinché sia possibile valutare se le garanzie proposte sono adeguate alla Sue esigenze di copertura assicurativa.
Poiché il processo di valutazione dell’adeguatezza del contratto da parte dell’impresa deve prevedere anche la possibilità che il Contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, Linear, in caso di omissione delle risposte segnalate come necessarie per la creazione del preventivo, rileverà l’impos- sibilità di terminare l’intervista: il cliente verrà quindi informato di tale circostanza che porterà alla mancata formulazione dell’offerta. Nel caso invece in cui l’intervista si concluda positivamente, Linear disporrà di tutte le informazioni necessarie atte a proporre al cliente un contratto adeguato alle sue esigenze di protezione, segnalando sul preventivo e sul contratto che il premio è stato calcolato “in base alle informazioni fornite e che la proposta assicurativa risulta adeguata alle esigenze assicurative ai sensi dell’art. 9 del Reg IVASS 34/2010”.
Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxx
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NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE MOTOVEICOLI
Redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS 35/2010 all. 9
Gentile Cliente,
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.
È possibile calcolare un preventivo gratuito e personalizzato per ogni tipo di veicolo o di natante sul sito internet xxx.xxxxxx.xx oppure contattando il numero verde 000.00.00.00. Il preventivo sarà redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale scelta tra quelle offerte dall’impresa.
Per maggiore chiarezza, i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziati in neretto.
Nei punti dove è richiesta una maggiore attenzione nella lettura (ad esempio relativi a esclusioni o sospensioni della garanzia, oppure rivalse o
franchigie) è stata inserita una specifica avvertenza, contrassegnata con il seguente simbolo: (avvertenza).
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxx.xx. Linear Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Informazioni generali | Al presente contratto è applicata la legge italiana. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana e tutte le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto avverranno in lingua italiana. La documentazione contrattuale è in lingua italiana. Il contratto dovrà essere debitamente sottoscritto e trasmesso alla Compagnia mediante utilizzo, a scelta del Contraente, del supporto cartaceo o di altro supporto durevole. Per stipulare il contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti. |
Durata del contratto | Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Il contratto non prevede il tacito rinnovo, ciononostante, troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, 2° comma c.c.. Per qualsiasi esigenza relativa alla gestione del rapporto contrattuale (incluso il pagamento dei premi delle annualità successive), l’Assicurato potrà contattare il numero verde 800.240.240 oppure visitare il sito Internet xxx.xxxxxx.xx. |
AVVERTENZA | Nel contratto sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Prima di stipulare il contratto occorre leggere con particolare attenzione i punti contrassegnati dal simbolo . |
Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza | Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’impresa di assicurazione e il Contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per “supporto durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata della informazioni stesse. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto, 3) le comunicazioni previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta deve essere esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. |
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Informazioni relative alle caratteristiche delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento | |
Foro Competente e rinvio alle norme di legge | Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. |
Mediazione | Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi e per quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di rivolgersi prioritariamente ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 0000000000. |
INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
La vendita di alcune garanzie è soggetta a limitazioni discrezionali stabilite dall’impresa.
GARANZIE | FORMULA TARIFFARIA E OGGETTO DELLA COPERTURA | (avvertenza) |
RESPONSABILITÀ CIVILE | Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” (Art. 1.4 delle CGC). | Nei casi indicati nel paragrafo “Responsabilità civile” al punto 1.2 delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia non è operante e l’assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero delle somme pagate. |
ALTRE GARANZIE R.C. | Il premio delle garanzie Ricorso terzi da incendio, Responsabilità terzi trasportati e Responsabilità minori, è calcolato in misura fissa. L’impresa assicura la responsabilità civile per danni causati dai trasportati, dai minori e in caso di incendio, scoppio o esplosione per fatto non inerente la circolazione stradale. (Art. 2.1 e ss. delle CGC). Le garanzie sono presenti solo nel prodotto Auto Sapiens CGC. | La garanzia danni dei terzi e dei figli minori opera entro i limiti di xxxxxxxxx e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa. La garanzia ricorso terzi da incendio opera entro il limite di massimale di € 260.000 per sinistro. |
ASSISTENZA STRADALE | Il premio delle garanzie è calcolato in misura percentuale alla R.C. Auto L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. | Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui all’art. 3.1 delle CGC. La garanzia non è operante per i ciclomotori. |
INCENDIO E FURTO | Il premio variabile in funzione di una serie di parametri tariffari. Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da: Incendio o Furto (art.624 c.p.) o rapina (art.628 c.p.)- (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina e i danni agli accessori fono-audio-visivi. | La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato (art. 4.6 e ss delle CGC). Per gli accessori fono audio visivi il massimale è di € 1.500 con uno scoperto del 15% fisso. Per le esclusioni si veda la clausola 4.3 delle CGC. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’impresa. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE | Il premio della garanzia è calcolato in misura fissa. Linear indennizza le conseguenze dirette e esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente. | Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché l’invalidità permanente sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. |
PROTEZIONE 24 | Il premio è variabile in funzione di una serie di parametri tariffari. Linear indennizza le conseguenze dirette e esclusive di un infortunio che il conducente abituale subisca in conseguenza a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili durante ogni attività diversa dalla guida del veicolo identificato. | Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. |
TUTELA GIUDIZIARIA | Il premio della garanzia è calcolato in misura fissa. Linear rimborsa le spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle condizioni di polizza. | Linear assume a proprio carico nel limite di 6.000 euro, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi. |
INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Estensioni della copertura | Alla scadenza del contratto, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, Linear manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. |
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Soggetti esclusi dalla garanzia | Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose (mentre lo sono in caso di danni alla persona), i danni subiti dai soggetti indicati all’art. 129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D.Lgs. n. 209/05 , Codice delle assicurazioni private. |
Dichiarazioni non conformi alle circostanze di rischio | Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. L’Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e la completezza dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale: esclusivamente a tale scopo si riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c. Per la R.C.A, Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i. |
Pagamento dei premi | Il premio può essere pagato secondo una della seguenti modalità: a) Se desidera pagare con la Sua carta di credito, è sufficiente telefonare al numero verde 800 240.240 e comunicare i dati della Sua carta di credito oppure andare sul sito xxx.xxxxxx.xx, nella Sua pagina personale e inserire i dati nell’apposito spazio. Le transazioni verranno effettuate in modalità protetta online. IMPORTANTE: non indichi per nessuna ragione i dati della sua carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare a Linear. b) Se desidera pagare mediante bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza. Per il pagamenti successivi al primo, se il premio è suddiviso in più rate, potrà essere utilizzato anche un bollettino postale premarcato inviato dalla Compagnia. Il premio viene calcolato sulla base di parametri di personalizzazione previsti in tariffa e può essere frazionato in due semestralità con una maggiorazione del 3% sul premio complessivo. |
Informazioni in corso di contratto | L’impresa trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale una comunicazione scritta unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prescritta dalle disposizioni vigenti. |
Attestazione sullo stato del rischio e classe di merito | L’impresa trasmette al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto l’attestazione dello stato del rischio. La comunicazione e l’attestazione sullo stato del rischio contengono le notizie previste dalla legislazione e dai regolamenti IVASS vigenti. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio maturato conserva validità per un periodo di cinque anni. La classe di conversione universale CU riportata sull’attestato di rischio costituirà il riferimento per le altre Imprese assicuratrici e potrà essere utilizzata dal Contraente per confrontare le varie proposte R.C. Auto di ciascuna Compagnia. L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. Il duplicato dell’attestato di rischio, che viene inviato senza oneri per l’Assicurato, può essere richiesto contattando la Compagnia al numero 800.240.240 oppure via Internet a xxxx@xxxxxx.xx. All’atto della stipulazione di un contratto in caso di acquisto di un nuovo veicolo, al contratto verrà assegnata la classe di merito secondo le regole riportate nella sezione 1.4.1. delle CGC “Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale CU”. |
Diritto alla conservazione della classe di merito | Nei casi di documentata vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo l’Assicurato ha facoltà di richiedere che il contratto relativo al veicolo venduto, distrutto, demolito o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, l’Assicurato ha facoltà di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà. Qualora l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l’Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14. Nel caso di documentato furto del veicolo, l’Assicurato ha facoltà di assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato ed il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14. In caso di cessazione del rischio prima della naturale scadenza del contratto il Contraente potrà ottenere in restituzione parte del premio pagato, al netto di imposte e tasse, nei limiti di quanto previsto dagli artt. delle CGC. |
Diritto di recesso – risoluzione del contratto | Il presente contratto può essere risolto prima della sua naturale scadenza esercitando il diritto di ripensamento. Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente. Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia la sua decisione di recedere dal contratto, e restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata X.X. xxxxxxx, certificato, contrassegno e Carta Verde. In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto restituendo a Linear con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Compagnia: il certificato di assicurazione; il contrassegno; la Carta Verde; dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Il contratto è risolto dalla data di spedizione dei documenti e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza. |
Prescrizione | I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di esso l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. |
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Regime fiscale | Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: a) incendio, furto e rapina, eventi socio-politici, fenomeni naturali, kasko: 13,50% b) tutela legale: 12,50% c) infortuni del conducente, protezione 24: 2,50% d) assistenza: 10% e) responsabilità civile auto: aliquota variabile fino a un massimo del 16% secondo la provincia di residenza del proprietario. Il contributo al SSN è pari al 10,50%. |
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Comportamento da tenere in caso di sinistro | In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero 800.321321, oppure, per le chiamate dall’estero, x00.000.0000000, oppure accedendo dal web sulla pagina “denuncia on-line” nell’area personale del sito xxxxxx.xx. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. |
Sinistro con controparte estera | In caso di sinistro con controparte estera è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite lettera raccomandata A/R all’Ufficio Centrale Italiano (UCI - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX), che comunicherà al danneggiato il nominativo della Compagnia incaricata di liquidare il danno. |
Denuncia | La denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di sinistro” (Modulo blu). Il “modulo blu” deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c. per cui l’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, qualora il sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al Contraente e all’Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Compagnia invierà una raccomandata al domicilio del Contraente, sollecitandoli ad adempiere entro 5 giorni. |
Sinistri con veicoli non identificati | In caso di sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime della strada istituito presso la CONSAP spa – concessionaria Servizi pubblici assicurativi, xxx Xxxx 00, XXXX |
Risarcimento danni alle cose | Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni: - in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; - in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal “modulo blu”. In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato. |
Risarcimento danni alle persone | Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal “modulo blu”. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto. |
Risarcimento diretto | La Compagnia aderisce alla convenzione CARD, che prevede l’indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da parte della propria compagnia assicuratrice nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte. Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell’ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri della Compagnia utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il modulo blu, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull’intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri della Compagnia (800.321321) fornirà l’assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la Compagnia provvederà per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254). Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa la Compagnia provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’Assicurato ed a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile. |
Risarcimento danni ai terzi trasportati | Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle assicurazioni private. |
Facoltà di rimborsare il costo del sinistro | Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando all’Impresa quanto pagato nell’ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l’Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx. |
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Accesso agli atti dell’impresa | Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui l’impresa ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni in materia di offerta di risarcimento o di contestazione. Il procedimento di accesso agli atti deve essere attivato dall’interessato attraverso una richiesta scritta, trasmessa con raccomandata indirizzata a Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx o tramite telefax al numero 051.7096885 ovvero presentata a mano alla Direzione o alla struttura di liquidazione sinistri. Alla richiesta deve essere allegata copia di un valido e leggibile documento di identità del richiedente. Se la richiesta di accesso risulta incompleta o irregolare, la struttura competente é tenuta a comunicare entro quindici giorni dalla data di ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax con ricevuta di trasmissione, gli elementi non corretti o mancanti. Nel caso in cui la richiesta sia formalmente “completa”, la struttura competente è tenuta, entro quindici giorni dalla ricezione, a comunicarne al richiedente l’accoglimento, fissando un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni per la visione e la copia degli atti. |
Reclami | Eventuali reclami in merito al contratto stesso ed ai sinistri potranno essere rivolti in forma scritta al Servizio Reclami Linear all’indirizzo xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, via fax allo 000.0000000 oppure via Internet all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx specificando nell’oggetto la voce “Reclamo”. L’informazione sulla modalità di esposizione del reclamo potrà essere richiesta al numero telefonico 051.6378410 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso, l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente ed il Contraente. In ogni caso è fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE(Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. |
La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxx
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GLOSSARIO
Linear o Impresa | la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. |
Accessori di serie | equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino |
Accessori aggiuntivi - optional | equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto e dichiarati all’atto della stipulazione |
Assicurato | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto |
Auto veicolo | mezzo di trasporto qualificato come autoveicolo o autocarro |
Atto Vandalico | atto di violenza operato allo scopo di danneggiare |
Beneficiario | soggetto che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato |
Carrozzeria convenzionata | Carrozzeria indicata in via preferenziale dalla compagnia |
CGC | Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente Fascicolo Informativo |
Ciclomotore | Veicolo a motore a due, tre o quattro ruote con velocità massima fino a 45 km/h e con motore di cilindrata massima di 50 cc, definito dall’art. 52 del Codice della Strada (D. lgs. 1992 n. 285) |
Conducente abituale | si intende per conducente abituale la persona fisica indicata in polizza che prevalentemente guida il veicolo assicurato |
Contraente: | la persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione |
Codice delle Assicurazioni private | decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 |
Difetto fisico | perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale) |
Ebbrezza | uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche |
Fattori di rischio | gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio |
Franchigia | l’importo fisso o percentuale, indicato in ogni sezione della Scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato 1° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 1.500,00 Franchigia € 250,00 Risarcimento: €1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00 2° esempio: Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia. |
Furto | l’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso |
Incendio | la combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine |
Invalidità permanente | perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione |
Inabilità temporanea | è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria in riferimento ad una capacità lavorativa generica |
Indennizzo | la somma dovuta all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro |
Infortunio | è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013 |
Legge | il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare |
Minimo non indennizzabile | l’importo fisso da dedurre dal danno indennizzabile 1° esempio: Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 Risarcimento: €3.000,00 - €500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). 2° esempio: Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 6.000,00 Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 Risarcimento: €3.000,00 - €600,00 = € 2.400,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile). |
Motociclo | Veicolo a due ruote classificato nell’art. 53 del Codice della Strada (D. lgs. 1992 n. 285 |
Offerta Base | L’offerta comprende la sola garanzia R.C. Auto. |
Offerta Sapiens | L’offerta comprende la garanzia R.C. Auto, il ricorso terzi da incendio, la responsabilità civile per i danni causati dai minori e dai terzi trasportati e l’Assistenza stradale. |
Polizza | il documento che prova il contratto |
Premio | la somma dovuta dal Contraente a Linear in cambio della copertura assicurativa |
Rapina | l’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona |
Rischio | la probabilità che si verifichi un sinistro |
Risarcimento | la somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro |
Risarcimento diretto | procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (vedi decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 art. 149 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 204) |
Rivalsa | Diritto della Compagnia, in presenza di determinate condizioni, di richiedere all’Assicurato e/o al Contraente il rimborso di quanto indebitamente pagato a terzi in ragione di un indennizzo. |
Scoperto | la percentuale di ammontare del danno indennizzabile, indicata in ogni sezione nella Scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato. I danni che, dopo l’applicazione dell’eventuale scoperto, sono di ammontare inferiore alla franchigia, rimarranno integralmente a carico dell’Assicurato 1° esempio: Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 10.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00 2° esempio: Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: €3.000,00 - €500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). |
Sinistro | evento che è causa del danno |
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INFORMATIVA PRIVACY
(ed. 07/2011)
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario, anche in relazione alle garanzie a Suo favore prestate, potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. ( xxx.xxxxxx.xx ) con sede in xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), Unipol Assicurazioni S.p.A. ( xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ( xxx.xxxxxx.xx ) entrambe con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito xxx.xxxxxx.xx o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati di Gruppo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx o presso i recapiti sopra indicati.
- NOTE -
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le Sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, o gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati Sinistri R.C. Auto presso l’IVASS.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrat- tuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. , cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo; UniSalute S.p.A. che, per la gestione di alcune garanzie assicurative eventualmente acquistate, è stata designata quale responsabile del trattamento (ulteriori informazioni sul trattamento dei dati effettuato sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella specifica sezione dedicata alla privacy.
5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di rias- sicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il Riscontro).
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il paga- mento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
NORME COMUNI
1. DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI COPERTURA - Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza.Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, Xxxxxx manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Alla scadenza del contratto, non occorre comunicare la disdetta alla Compagnia. Xxxxxx manterrà comunque valide le garanzie fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno anche se non viene pagato il premio del rinnovo.
- Carta di credito;
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. - xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (oppure via fax al numero 000.0000000 o all’indirizzo e-mail x-xxxxxxxx@xxxxxx.xx) - e pagare il premio previsto con una delle seguenti modalità:
-
Bonifico bancario;
Bollettino postale premarcato, per i pagamenti successivi al primo.
Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia cesserà dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza.
Per i pagamenti effettuati oltre tale termine, Linear si riserva comunque il diritto di rivalersi nei confronti del Contraente e/o dell’Assicurato per tutte le somme che dovrà corrispondere a terzi in ragione di sinistri accaduti tra le ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di validità della copertura assicurativa e le ore 24.00 del giorno del pagamento.
In ogni caso nella causale di versamento devono essere sempre indicati il cognome e nome del Contraente, numero e data di decorrenza del contratto, data di scadenza della rata. Linear invierà al Contraente la polizza insieme al certificato, al contrassegno e alla Carta Verde previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione contrattuale (certificato, contrassegno e Carta Verde), occorre restituire a Linear la copia della polizza debitamente firmata dal Contraente.
3. DIRITTO DI RIPENSAMENTO - Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.
-
Il Contraente dovrà:
-
comunicare a Linear la sua decisione di recedere dal contratto,
restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata X.X. xxxxxxx, certificato, contrassegno e Carta Verde.
4. ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di
X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio del presente contratto.
5. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE - Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.
Per la R.C.A. Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i.
È molto importante comunicare a Linear se una o più delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto vengono successivamente modificate (ad esempio, la residenza) in modo da poter adeguare il premio del contratto al nuovo rischio. In mancanza di tale comunicazione Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.
6. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO - In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.
Il Contraente è tenuto a restituire a Linear, entro trenta giorni dall’emissione del nuovo contratto, gli originali del certificato, del contrassegno e della Carta Verde della polizza sostituita. Linear si riserva la facoltà di richiedere una autocertificazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente attestante la distruzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.
Nel caso in cui i documenti (contrassegno, certificato e Carta Verde) non siano restituiti, Linear potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente e/o del Proprietario per quanto pagato a terzi in conseguenza del loro utilizzo non corretto.
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Nei casi in cui venga richiesto un duplicato del certificato, del contrassegno, della Carta Verde o dell’attestato di rischio a causa del furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all’Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle Autorità Competenti o, a discrezione della Compagnia, una dichiarazione sottoscritta circa l’evento accaduto.
Per ogni sostituzione di contratto successiva alla prima nel corso della medesima annualità, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l’invio della copia del Certificato di Proprietà relativo al veicolo assicurato.
7. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.171 del Codice delle assicurazioni private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
In caso di risoluzione, Linear provvederà all’annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal precedente punto a) a far data dalla documentazione comprovante l’avvenuta vendita o, se successiva, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno, relativo al veicolo; il Contraente è tenuto a restituire a Linear in originale il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde del veicolo sostituito ai sensi dell’art. 6.
Per quanto riguarda i ciclomotori, la restituzione del premio pagato e non goduto è limitata all’ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e in caso di furto. Nel solo caso di vendita del veicolo e contestuale risoluzione del contratto, la Compagnia si riserva di accettare una dichiarazione di vendita sottoscritta anche dall’acquirente e, salvo restituzione della documentazione contrattuale di cui all’art. 6, di procedere alla restituzione del premio pagato e non goduto.
In assenza di comunicazione in merito alla vendita del veicolo, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, per la risoluzione occorre l’autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
In tutti i casi di risoluzione sopra riportati, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’impresa invia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.
Casi particolari del Mutamento di Proprietà
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Conto Vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l’annullamento del contratto e l’Impresa provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna del veicolo in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Qualora il Contraente si sia avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo e l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine, il veicolo, del quale l’Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso, potrà essere assicurato in classe di merito CU 14.
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O LA RAPINA DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.122 comma 3 del Codice delle assicurazioni private in caso di furto o rapina, l’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia di furto presentata all’Autorità Competente, anche a mezzo fax. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell’art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN.
Il Contraente potrà assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; in questo caso, qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato e il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe 14.
Qualora non desideri stipulare un nuovo contratto con l’Impresa, il Contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo oggetto di furto anche presso altro assicuratore. In tale circostanza, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’impresa invia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.
9. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO – Non è consentita la sospensione del contratto.
10. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE O DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO - Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice.
Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione all’Impresa fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di
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immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A.
Va inoltre ricompreso il caso di ritiro definitivo ed esclusivo del veicolo su area privata (vedi art. 103 c.d.s., come modificato dal D.L.G. 5/2/97 n. 22); nel qual caso, il Contraente dovrà darne comunicazione a Linear e fornire la documentazione del P.R.A..
Infine, in tutti i casi sopra menzionati di cessazione del rischio, il Contraente dovrà restituire a Linear in originale il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e la documentazione comprovante l’avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato. Alla ricezione di questi documenti Linear rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta si applica ai ciclomotori limitatamente all’ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Non è consentito l’annullamento del contratto per cessazione del rischio se vincolato a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
11. CONTRATTI DI DURATA DIVERSA DA 1 ANNO – Per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi Linear applicherà al premio di tariffa una maggiorazione la cui determinazione sarà indicata nell’apposita sezione “Condizioni Particolari” della Scheda Contrattuale.
A tali contratti non si applica quanto previsto dall’art. 1 delle Norme Comuni, comma secondo; pertanto l’operatività delle garanzie cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto stesso.
Sono ammessi contratti di durata di un anno più frazione (che deve costituire il periodo iniziale).
12. RISOLUZIONE CONSENSUALE – Il Contraente, a condizione che non si siano verificati sinistri, e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, ha la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto anche prima della sua naturale scadenza restituendo a Linear con lettera raccomandata quanto segue:
- il certificato di assicurazione in originale;
- il contrassegno in originale;
- la Carta Verde in originale;
- dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto.
Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
Il contratto viene considerato risolto dalla data di spedizione dei documenti e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.
13. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero 800.321321, oppure, per le chiamate dall’estero, x00.000.0000000. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità civile auto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di sinistro” (Modulo blu).
In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c.
In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
14. ASSISTENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE – Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell’ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri di Linear utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il Modulo blu, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull’intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri di Linear (800. 321321) fornirà l’assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione.
Qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, Linear provvederà per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Qualora non sussistano i requisiti previsti Linear provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al servizio sinistri di Linear ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
15. IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
16. FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
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1. RESPONSABILITÀ CIVILE
1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear si impegna a pagare le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nel presente contratto. Le somme dovute saranno pagate entro i limiti di massimale convenuti.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara.
1.2 ESCLUSIONI E RIVALSA - L’assicurazione non è operante:
a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);
b. nel caso di motoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona.
c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24/11/2001 n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”) che ne disciplinano l’utilizzo;
d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente.
e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, Linear, solamente per il primo sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% del danno con
il massimo di 500 euro.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 secondo comma del Codice delle assicurazioni private, Linear eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
1.3 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ - Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 1 all’art. 1.4, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia il giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto).
La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso. In caso di sospensione di contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
1.4 FUNZIONAMENTO DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS-MALUS – Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” secondo le regole fissate dalla tabella 1 riportata in questo capitolo.
All’atto della stipulazione, al contratto verrà assegnata la classe di merito secondo le regole riportate nella sezione 1.4.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale CU, che costituirà il riferimento per le altre Imprese assicuratrici, ed una classe di merito Linear che concorrerà alla determinazione del premio.
In ogni caso se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto verrà automaticamente assegnato dall’origine alla classe di merito CU 18 e sarà di conseguenza dovuto dal Contraente il conguaglio del premio corrispondente. In caso di mancato versamento da parte del Contraente dell’integrazione di premio dovuta, Linear eserciterà, in caso di sinistro, il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.
L’assegnazione alla classe 18 è soggetta a revisione qualora nei 12 mesi successivi il Contraente presenti i documenti richiesti. Linear provvederà al rimborso dell’eventuale differenza di premio pagata dal Contraente al netto degli oneri fiscali.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella evolutiva n. 1 riportata in questo capitolo. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive, si considerano i sinistri per i quali, nel periodo di osservazione (anche se il sinistro è accaduto precedentemente), Linear abbia effettuato il pagamento di un risarcimento, anche parziale.
Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando a Linear, alla scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di indennizzo diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa provvederà ad inviare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.
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1.4.1 Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale (CU)
(il premio è calcolato in base alla classe di merito Linear)
Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
Prima immatricolazione o voltura al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A. (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto, si applica la classe di merito CU 14.
Se il Contraente chiede di assicurare un veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, oppure un veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.ed è in corso con Linear o con altra impresa, una copertura assicurativa su altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al P.R.A. o di un suo famigliare convivente in base allo stato di famiglia, l’Impresa, ai sensi dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni, procederà all’emissione di un nuovo contratto assegnando allo stesso la classe di conversione universale (CU) del veicolo già assicurato.
L’operazione può essere effettuata a condizione che l’intestatario al P.R.A. sia una persona fisica ed il veicolo da assicurare e quello già assicurato, preso a riferimento per l’assegnazione della classe di merito, siano destinati ad un uso privato e appartengano allo stesso settore tariffario.
L’attestazione sullo stato del rischio che verrà trasmessa ad ogni scadenza annuale del contratto riporterà sia l’evoluzione della classe di merito dell’Impresa, sia l’evoluzione della classe di merito di conversione universale (CU), come da Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. L’evoluzione delle classi di merito, acquisite sul nuovo veicolo, è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo già assicurato.
Nel caso in cui il contratto sia in corso con altra impresa il Contraente deve consegnare l’ultima attestazione sullo stato del rischio del veicolo già assicurato all’atto della stipulazione del nuovo contratto.
Assegnazione della classe CU 14
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria franchigia o altra formula tariffaria non riconducibile alla formula tariffaria Bonus/Malus;
d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato Estero, per il quale non viene presentata la dichiarazione dell’Assicuratore estero;
e) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo dello stesso proprietario;
f) veicolo consegnato in conto vendita, quando l’incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo dello stesso proprietario;
g) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo senza l’indicazione della classe di conversione universale (CU), purché non scaduto da oltre dodici mesi.
Assegnazione della classe CU 18
A questa classe va assegnato il contratto relativo a un veicolo per il quale:
a) il Contraente non presenti una valida “attestazione sullo stato del rischio”. Qualora il Contraente consegni l’attestazione sullo stato del rischio in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’attestazione medesima. L’Impresa si riserva di verificare i dati riportati nell’attestazione, presso il precedente Assicuratore e rimborserà l’eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso;
b) il Contraente non presenti la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico oppure l’appendice di cessione del contratto;
c) l’attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre tre mesi e non oltre cinque anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
d) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus, oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre dodici mesi;
e) l’attestazione sia scaduta da oltre cinque anni.
Per i veicoli già forniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a) Per i rischi già presenti in portafoglio la classe di merito CU viene determinata in:
- Assenza di sinistri: se nel “periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore. L’Impresa, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni che abbia già concorso a far scattare il malus, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.
- Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti, anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella. Per i sinistri per i quali non sia possibile attribuire una responsabilità principale, e quindi la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto non subirà alcun aggravio del malus, tuttavia il grado di responsabilità sarà annotato nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del veicolo assicurato. Il grado di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%.
b) Per i rischi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:
a) dall’attestazione sullo stato del rischio;
b) dal contratto temporaneo purché non scaduto da oltre dodici mesi;
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c) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore Estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di merito con le modalità previste nel regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dalle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato;
e) per i contratti conclusi a distanza, nelle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso dell’esercizio del diritto al ripensamento dalla dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipula del contratto.
In base alla sinistralità pregressa si determina la classe di merito di conversione universale (CU) con le modalità previste nel regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre cinque anni, se il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
L’assegnazione della classe di merito dell’Impresa avviene sulla base della seguente tabella di conversione della classe di merito di conversione universale (CU) da Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni:
Tabella 1 – Evoluzione delle classi di merito CU*
EVOLUZIONE CLASSI CU | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
*Per la classe Linear, si veda la Tabella sotto riportata
Tabella 3 – Evoluzione delle classi di merito LINEAR MOTO E CICLO
CLASSI LINEAR | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI * | 0 sinistri | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità prevalente o paritaria cumulata superiore al 51%.
1.5 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. delle Norme Comuni 7 “Trasferimento della proprietà del veicolo” e 10 “Cessazione di rischio per demolizione o distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato” in qualsiasi momento, conservando la classe di merito maturata a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) sul nuovo contratto venga mantenuta ferma la scadenza annuale del precedente contratto;
b) il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito (ad eccezione del “Mutamento Parziale della Proprietà”, come indicato all’art. 7 delle Norme Comuni);
c) non intervenga, per effetto della sostituzione, un cambio di classe d’uso del veicolo;
1.6 ATTESTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO – L’impresa trasmette al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto l’attestazione dello stato del rischio. La comunicazione e l’attestazione sullo stato del rischio contengono le notizie previste dalla legislazione e dai regolamenti IVASS vigenti.
In caso di richiesta ai sensi dell’art. 134 comma 1 bis, l’Impresa trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione. Inoltre, in caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
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Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al Contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171 comma 1 lettera a) del Codice delle Assicurazioni.
L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti aventi ad oggetto veicoli con targa prova qualora la durata del certificato di concessione della targa sia inferiore all’anno;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
1.7 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE - Linear assumerà a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Xxxxxx ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Xxxxxx non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
1.8 CARICO E SCARICO - Linear assicura le responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. ALTRE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Le seguenti garanzie sono operanti qualora sul contratto compaia l’indicazione “Responsabilità Civile Sapiens”.
2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione. La garanzia opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.
2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI MINORI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2048 1° comma c.c. per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo condotto da minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi. In tali casi, in deroga all’art. 1.2, Linear rinuncia al diritto di rivalsa. La garanzia opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.
2.3 RICORSO TERZI DA INCENDIO - L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di
260.000 euro.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a. Contraente, Conducente, Assicurato.
b. Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
c. Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria. Fermo quanto disposto dall’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali e tecnici.
L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
3. ASSISTENZA STRADALE
Limitatamente alle garanzie erogate dal Servizio Assistenza di “IMA Italia Assistance S.p.A.” si intendono:
Assicurato: il conducente del veicolo purché autorizzato all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli artt. 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.15, 3.18, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
Centrale Operativa: è la struttura di IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI) - costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Linear S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Linear S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza;
Guasto: danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali;
Incidente: l’evento connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che
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provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali;
Prestazione: l’assistenza cioè l’aiuto che deve essere fornito dall’Impresa, tramite la Centrale Operativa, all’assicurato che si trovi in difficoltà a causa di sinistro;
Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
Sinistro: guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo e/o l’Assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800 – 60.31.55
al numero di Milano:
02 - 24128395
oppure dall’Estero:
+ 39 02 - 24128395
oppure se non può telefonare, deve inviare un telegramma a:
IMA Italia Assistance S.p.A Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX).
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Limitatamente alla garanzia “traino”, qualora l’Assicurato, per cause di forza maggiore o altri impedimenti, non sia riuscito a richiedere il servizio di IMA Italia Assistance S.p.A., Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute e comprovate dai relativi documenti giustificativi, nei limiti di quanto previsto dalla prestazione.
La denuncia di sinistro, in quest’ultimo caso, dovrà essere inoltrata al numero verde 800.321321 per le denunce in caso di sinistro, e dovrà essere accompagnata da una dettagliata spiegazione sulle circostanze che hanno portato l’Assicurato alla risoluzione del problema in autonomia nonché da tutti i giustificativi comprovanti l’esborso effettuato.
CONDIZIONI GENERALI
VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per i veicoli sotto riportati: Autovetture uso privato;
Motocicli ad uso privato;
Camper ad uso privato
OGGETTO DELLA GARANZIA - L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di “IMA Italia Assistance S.p.A.” con la quale l’Impresa ha stipulato apposito contratto.
Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella Scheda contrattuale.
3.1 ESCLUSIONI – DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:
a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l’Impresa con polizza R.C. Auto e/o incendio e furto.
b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 c.c..
e. I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
g. IMA S.p.A. e LINEAR si riservano il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso mancato pagamento del premio.
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h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Assistenza” si applicano le disposizioni della legge.
i. La garanzia non è operante per i ciclomotori.
3.2 ESTENSIONE TERRITORIALE
a. Per le prestazioni agli assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di
X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché‚ per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)
b. Per le prestazioni al veicolo: - paesi per i quali è valida la polizza. (In caso di sinistro avvenuto nei Paesi, non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).
3.3 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - È possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie. L’erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.
L’Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell’erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
GARANZIE
Servizio di assistenza alle persone ferite
3.4 RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’Assicurato si dimetta dall’ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
3.5 RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora, in caso di “Rientro sanitario” in base alle condizioni di cui al precedente art. 3.4 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
3.6 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell’Impresa:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
o aereo sanitario;
o aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
o treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
o autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
3.7 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.
3.8 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell’Impresa uno dei medici convenzionati.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
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3.9 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
GARANZIE
Servizio di assistenza alle persone sane
(Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato)
3.10 RIENTRO ALLA RESIDENZA/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
- una autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.
3.11 AUTO IN SOSTITUZIONE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina dalla stessa autorizzata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura di 1200 cc di cilindrata, chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 per sinistro.
Tale autovettura si troverà presso un servizio di noleggio convenzionato con la Centrale Operativa, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l’orario di apertura del servizio stesso.
I costi sono a carico dell’Impresa.
Restano, invece, a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan e rimorchi.
GARANZIE
Servizio di assistenza materiale relativa al veicolo
3.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 euro per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale o di aree ad esse equiparate (quali per esempio: sentieri, mulattiere, tratturi, strade vicinali , poderali o di bonifica o altri percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo (autogrù, ecc.).
3.13 RIPARAZIONI SUL POSTO (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 3.12 “Traino”. L’impresa terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
3.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO) - Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
3.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO) - Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato.
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L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
3.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irreparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.
3.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all’estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell’Impresa.
3.18 SPESE D’ALBERGO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO) - Qualora, in conseguenza di seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 80 euro per Assicurato.
3.19 ANTICIPI DI DENARO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO) - Qualora, a seguito di sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.
Al momento della richiesta l’Assicurato deve comunicare l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia.
La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.
La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
GARANZIE
Interprete o avvocato all’estero (Prestazioni operanti all’estero)
3.20 SPESE LEGALI - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà l’onorario di un legale fino ad un massimo di 260 euro per sinistro.
3.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane, tempo sulle strade
- automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione)
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei)
- legali (codice della strada)
4. INCENDIO E FURTO
4.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:
a. Incendio
b. Furto (art.624 c.p.) o rapina (art.628 c.p.)- (consumati o tentati.)
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina e i danni agli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori stabilmente fissati al veicolo con un limite di 1.100 euro e uno scoperto del 15%. Per quanto riguarda gli
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apparecchi dotati dei c.d. “frontalini”, il danno sarà risarcito solo se l’Assicurato potrà consegnare il “frontalino” stesso.
Gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori stabilmente fissati al veicolo e gli apparecchi dotati dei cosiddetti “frontalini” esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale.
4.2 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA AUTOMOBILISTICA - Nel caso in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione, Linear rimborsa, previa esibizione di documentazione comprovante la perdita di possesso o la radiazione:
a. l’importo massimo di 260 euro delle spese per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b. la quota di quanto versato per tassa automobilistica per ogni giorno tra la data dell’evento e la scadenza della validità in atto.
4.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a. provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c. verificatisi durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara;
d. conseguenti ad appropriazione indebita;
e. danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
4.4 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - Il valore del veicolo potrà essere rilevato dalla rivista Dueruote o indicato dal Contraente, nel primo caso verrà richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Dueruote”.
Su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi, al valore dallo stesso indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
Limitatamente alle autovetture e ai motocicli l’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montato dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza, procedendo alla conseguente modifica del premio delle garanzie incendio e furto.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore del veicolo assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote;
- quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Dueruote.
In entrambi i casi, non verrà adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montato dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza.
4.5 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE - Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che:
- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali
- L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sottoassicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Dueruote” l’indennizzo verrà così determinato:
- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote al momento dell’immatricolazione,
- dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Dueruote al momento del sinistro,
- negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale.
Qualora il valore del veicolo assicurato sia indicato dal Contraente, in caso di danno totale l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore commerciale del veicolo assicurato stesso al momento del sinistro.
4.6 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
4.7 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
4.8 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e\o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.
Per ottenere il rimborso l’Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. Linear, in caso di furto o rapina, ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo:
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo
- a fattura di acquisto degli accessori assicurati.
4.9 RECUPERI - Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.
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Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui al precedente art. 4.5.
Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all’Impresa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.
Qualora, invece, l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l’Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.
Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l’Impresa procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall’Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell’Impresa stessa. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
5. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
5.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente, che si infortuni alla guida del veicolo identificato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario.
L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato ai sensi delle disposizioni in vigore.
5.2 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE - Durante la guida sono compresi in garanzia anche:
- l’annegamento;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva.
5.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c. da movimenti tellurici;
d. da guerra o insurrezione;
e. da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
f. da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene. Sono inoltre esclusi:
g. le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni;
h. gli infarti.
5.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
5.5 MORTE - Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
5.6 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.
Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente: Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
Tabella ANIA Percentuale Infortuni
un arto superiore | 70 % |
una mano o un avambraccio | 60 % |
un pollice | 18 % |
un indice | 14 % |
un medio | 8 % |
un anulare | 8 % |
un mignolo | 12 % |
la falange ungueale del pollice | 9 % |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
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Per: anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 % |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera. | 20 % |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10 % |
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano | 7 % |
paralisi completa del nervo radiale | 35 % |
paralisi completa del nervo ulnare | 20 % |
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale | 4 % |
Per: amputazione di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70 % |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60 % |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |
un piede | 40 % |
ambedue i piedi | 100 % |
un alluce | 5 % |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5 % |
un altro dito del piede. | 1 % |
Per: anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 % |
anchilosi del ginocchio in estensione. | 25 % |
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 2 % |
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 3 % |
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio | 9 % |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto | 10 % |
anchilosi della sottoastragalica | 5 % |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno. | 15 % |
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille | 4 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | |
un occhio | 25 % |
ambedue gli occhi | 100 % |
Per: sordità completa di un orecchio | 10 % |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 % |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 % |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 % |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1 % |
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
una vertebra cervicale | 12 % |
una vertebra dorsale | 5 % |
12 ^ dorsale | 10 % |
una vertebra lombare. | 10 % |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 % |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente | 5 % |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 % |
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria | 15 % |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica. | 8 % |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
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Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
5.7 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO - A richiesta dell’Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000 euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000 euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.
5.8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa.
5.9 PROVA - È a carico di chi domanda l’indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
5.10 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 5.4 “Criteri di indennizzabilità” le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
5.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
6. PROTEZIONE 24
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. È considerato assicurato contro tali eventi il conducente abituale indicato in polizza del veicolo assicurato che si infortuni durante ogni attività diversa dalla guida del veicolo identificato.
La presente garanzia è prestata per la copertura di invalidità permanente e morte da infortunio.
6.2 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE - Sono compresi inoltre:
a) asfissia di origine non morbosa;
b) avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o assorbimento di sostanze;
c) annegamento;
d) assideramento o congelamento;
e) colpi di sole o di calore;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria e malattie tropicali;
g) infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato ( in deroga all’art. 1900 C.C. );
h) infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva ( in deroga all’art.1912 C.C.);
i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.
Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità.
Se l’ernia addominale risulta non operabile, viene corrisposta un’indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente.
6.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia vale durante:
a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali o interaziendali compresi i relativi allenamenti;
b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.
La garanzia NON vale durante:
c) la pratica di sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore;
d) la pratica dei seguenti sport: arti marziali in genere, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d’alpinismo e/o fuoripista, pugilato, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera/free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o estremo, slittino, bob, hockey su ghiaccio o a rotelle, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, discesa di rapide (rafting), canyoning, bungee jumping, kitesurfing;
e) la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive a eccezione degli infortuni derivanti dagli sport previsti al punto b). del presente articolo;
f) la guida e la pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili)
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6.4 RISCHIO VOLO
La garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari.
6.5 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il mondo intero.
6.6 RISCHIO GUERRA
Sono esclusi gli infortuni causati da guerra, atti di terrorismo, insurrezione, occupazione e invasione militare. A parziale deroga di quanto previsto dall’art.1912 C.C., la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.
6.7 RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
1. guida di veicoli o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l’infortunio subìto dall’Assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro;
2. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio;
3. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
4. atti di terrorismo, sabotaggio e sequestro di persona, verificatisi in Paesi in stato di guerra o presidiati da Forze Militari internazionali per il mantenimento dell’ordine e/o della pace, o causati da attività specifiche del servizio militare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale;
5. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene;
6. intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, l’epilessia e le sindromi epilettoidi, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi;
7. le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività;
8. le conseguenze di movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
9. le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
10. attività lavorativa in qualità di appartenente all’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Guardie Giurate;
6.8 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1891 del Codice Civile.
6.9 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
6.10 MORTE - Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato (cioè, il conducente abituale del veicolo assicurato) e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, in applicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, risulta che l’Assicurato è vivo o che l’infortunio non è indennizzabile, Linear ha diritto alla restituzione dell’intera somma pagata.
6.11 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente dell’Assicurato (cioè, il conducente abituale del veicolo assicurato) e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore alla franchigia del 3% e solo per la parte eccedente.
Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella ANIA Percentuale Infortuni (vedi sopra al punto 5.6).
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
6.12 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini, gli accertamenti, visite e controlli medici ritenuti necessari dall’Impresa, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
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6.13 PROVA - È a carico di chi domanda l’indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
6.14 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 6.9 “Criteri di indennizzabilità” le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
6.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
6.16 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO - A richiesta dell’Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell’indennità assicurata.
6.17 FUTURO PROTETTO PER I FIGLI
Nel caso in cui decedano entrambi i genitori in conseguenza del medesimo infortunio e figurino tra gli eredi – al momento del sinistro – figli conviventi, la Società riconoscerà una indennità aggiuntiva così determinata:
• ai figli di maggiore età conviventi l’indennità aggiuntiva sarà pari al 50% di quella loro spettante, con l’intesa che la stessa non potrà essere di
importo superiore a € 25.000,00;
• ai figli di minore età l’indennità aggiuntiva sarà pari al 100% di quella loro spettante, con l’intesa che la stessa non potrà essere di importo superiore
a € 50.000,00.
6.18 CESSIONE DEL CONTRATTO - In caso di cessione del contratto, la presente estensione di garanzia “Protezione 24” cessa i suoi effetti dalle ore
24.00 della data indicata sulla appendice di cessione.
7. RICORSO AI PERITI IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO
(CONDIZIONE VALIDA PER LA SEZIONE 4)
In caso di disaccordo sulla determinazione del danno al veicolo le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l’accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra loro i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato.
Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate.
Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull’indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
8. TUTELA GIUDIZIARIA
8.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear assume a proprio carico nel limite di 6.000 euro, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.
8.1.1 CASI ASSICURATI:
- Controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi in occasione della circolazione del veicolo
- Controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo
- Istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale
- Ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
8.1.2 SPESE ASSICURATE:
- le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- le spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo fino alla concorrenza di 600 euro per sinistro.
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8.1.3 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA
L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (DPR 18/7/2006 n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private).
8.1.4 ESCLUSIONI
La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.)
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private
8.2 GESTIONE DEL SINISTRO - Prima di affrontare qualunque spesa, l’Assicurato deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l’onere di interruzione dei termini di prescrizione.
Linear si impegna a far pervenire all’Assicurato, entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, la propria valutazione sulla controversia e sull’opportunità di iniziare la vertenza. La compagnia può richiedere ulteriore documentazione; in tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Linear, l’Assicurato potrà dare corso all’azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.
Nel caso in cui Linear non autorizzi l’azione, l’Assicurato può comunque agire per proprio conto e, qualora l’esito gli sia favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
8.3 DIRITTO DI SCELTA - L’Assicurato ha diritto di scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale qualora sia necessario avvalersi della sua opera per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale. In mancanza di designazione, l’Impresa segnalerà all’Assicurato il nominativo di un professionista a cui lo stesso potrà rivolgersi.
Linear non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali.
8.4 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - Linear liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, Linear tiene indenne l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito.
In ogni caso, l’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.
8.5 ARBITRATO IRRITUALE - In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L’impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
L’arbitro sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell’Arbitro, quale che sia l’esito dell’arbitrato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
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RIFERIMENTI DI LEGGE
1. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
1882 Nozione. L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicurazione decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento di contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenza relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 - 1893- 1391- 1932.
1898 Aggravamento del rischio. Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 Mancato pagamento del premio. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
1907 Assicurazione parziale. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio. L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1917 Assicurazione della responsabilità civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni e c.p. 190) cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (316ss. Della potestà dei genitori) o delle persone soggette alla tutela (343ss. Della tutela e dell’emancipazione e 414ss. Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante (404ss. Affidamento dei minori e istanza di affiliazione – abrogati).
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130ss. Del tirocinio) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
2952 Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
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diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
2. ARTICOLI DEL CODICE PENALE
Art. 642 Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art.646 Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.
3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N. 209
Art. 129 (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio)
1. L’IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall’IVASS con il regolamento di cui al comma 1.
1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell’IVASS di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135.
2. Il regolamento prevede l’obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso l’IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.
4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, é acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
Art. 144 Azione diretta del danneggiato.
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
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2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento.
1. nel caso si applichi la procedura di cui all’art. 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità de i contenuti previsti dall’art. 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 148 Procedura di risarcimento.
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione
2 bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’IVASS n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’IVASS per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto.
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Art. 149 Procedura di risarcimento diretto.
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante.
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’IVASS, dal Ministro delle attività produttive.
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FAC-SIMILE DI SCHEDA CONTRATTUALE
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FAC-SIMILE DI DOCUMENTI CONTRATTUALI
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FAC-SIMILE DI COPERTURA PROVVISORIA
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2. Compilare il “modulo blu” sul luogo dell’incidente
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NUMERI UTILI | |
POLIZIA STRADALE | 113 |
CARABINIERI | 112 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | 000 |
XXXXXX XXX FUOCO | 115 |
Edizione 02/2013 Pagina 1 di 1
R E C A P I T I U T I L I
Ed. 02/2013 - 000000 - St. 02/2013 - Tipografia Casma
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