CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CORIANO ED OSPEDALETTO
Allegato A al progetto
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CORIANO ED OSPEDALETTO
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Oggetto della concessione è il Centro Sportivo Comunale di Via Piane, costituito da:
- n. 1 Palazzetto dello Sport “PalaSic” con annessi locali adibiti ad uso uffici, spogliatoi e deposito materiale sportivo (contraddistinto al numero 5 della planimetria generale 1 allegata al presente capitolato);
- n. 1 campo da calcio principale “X.Xxxxxx” ed annesso n. 1 piccolo campo accessorio di allenamento (contraddistinto al numero 1 della planimetria generale 1 allegata al presente capitolato);
- n. 1 campo da calcio nuovo regolamentare in erba, con annesso n. 1 campo da calcio in erba adibito ad allenamento (contraddistinti rispettivamente ai numeri 2 e 3 della planimetria generale 1 allegata al presente capitolato);
- n. 1 campo polivalente (contraddistinto al numero 4 della planimetria generale 1 allegata al presente capitolato);
- una struttura ospitante le tribune coperte ed i servizi, ove sono ubicati gli spogliatoi ed altri servizi generali (contraddistinta al numero 7 della planimetria generale 1 allegata al presente capitolato);
- una ulteriore struttura adibita a spogliatoi, vicina alla precedente (anch’essa contraddistinta al
numero 7 della planimetria generale 1 allegata al presente capitolato)
- un piazzale antistante il Palazzetto adibito a parcheggio con annesse aree verdi (contraddistinti rispettivamente ai numeri 8 e 9 della planimetria generale 1 allegata al presente capitolato).
- I beni mobili indicati nell’allegato D
2. Gli impianti vengono dati in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’indizione della gara per l’affidamento della gestione oggetto del presente capitolato.
3. La gestione comporta l’uso, la manutenzione e la custodia degli immobili e dei beni mobili ivi compresi gli impianti di pertinenza, nonché la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compresa la promozione delle strutture e la pubblicizzazione delle attività.
4. La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale degli impianti e lo svolgimento negli stessi, in via prioritaria, di quanto di seguito indicato:
- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;
- attività agonistica e non agonistica di calcio, realizzata attraverso corsi di avviamento al calcio per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive, attività agonistica e non agonistica di altre discipline sportive;
- attività formativa per le scuole;
- attività extrasportive varie, attività ricreative, di intrattenimento, spettacoli pubblici, finalizzate alla fruizione degli impianti anche come centri di aggregazione per la popolazione del Comune, per le quali dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione.
5. IL concedente rende noto sin da ora che il concessionario dovrà rispettare le eventuali prenotazioni assunte dal concedente per il periodo estivo (giugno luglio) Allegato H
ART. 2 - DURATA
1. L’affidamento in concessione della gestione degli impianti in oggetto avrà durata triennale, con inizio indicativo al 15 giungo 2021 e termine il 31 maggio 2024.
2. La durata della concessione è prorogabile, su richiesta del Concessionario, per un ulteriore periodo di anni 1 (uno), e quindi fino al 31 maggio 2025, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, con atto scritto.
3. La consegna in gestione degli impianti potrà avvenire anche in pendenza della stipula della convenzione con il soggetto risultato aggiudicatario, per non comportare ritardi e non compromettere la programmazione delle attività sportive e ricreative.
ART. 3 - CANONE
1. Il canone annuo che il Concessionario dovrà versare al Comune di Coriano per la durata della concessione è determinato in € 1.000,00 (mille/00) oltre all’IVA di legge.
2. Il canone dovrà essere corrisposto all’Amministrazione ogni anno in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno
ART. 4 – CONTRIBUTO COMUNALE
1. A sostegno delle attività di gestione dell’impianto e per garantire l’equilibrio economico finanziario della concessione, il Comune riconosce al Concessionario un corrispettivo nella misura massima risultante dall’aggiudicazione, corrispondente al ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara, pari ad € 40.000,00 oltre Iva all’anno corrispondenti ad € 120.000,00 (centocinquemila/00) oltre IVA per l’intera durata della concessione (3 anni)
2. Il pagamento avverrà annualmente in n. 2 rate, la prima al 31 dicembre pari al 40% del totale e l’ultima pari al 60% al 30 settembre.
3. Il pagamento dell’ultima rata del contributo annuale (30 settembre) sarà subordinato alla consegna del bilancio di gestione relativo all’anno trascorso, da parte del Concessionario.
4. Nell’ultimo anno di gestione degli impianti, il pagamento dell’ultima rata del contributo, oltre a quanto previsto nel comma che precede, sarà altresì subordinato all’avvenuta riconsegna degli impianti da parte del Concessionario e alla verifica dello stato degli stessi.
5. Nel caso emergessero situazioni debitorie del concessionario/i nei confronti del Comune di Coriano l’importo del contributo verrà corrispondentemente ridotto a valere sulla prima rata e per le successive fino alla totale estinzione dei debiti.
ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nella convenzione di concessione che verrà stipulata con l’Amministrazione concedente e nell’offerta tecnica presentata.
2. Il Concessionario è altresì tenuto all’osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile.
3. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all’uopo preposti. L’impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 23,00 e la domenica dalle 10,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente.
4. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell’Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
5. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa, tranne quanto previsto all’art. 15.
6. Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune.
7. Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell’associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto.
8. L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).
9. Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Coriano (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l’espletamento delle seguenti attività:
a) attività agonistica costituita dalla partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali per cui le stesse associazioni o società sportive hanno richiesto ed ottenuto, nei tempi dovuti e prescritti dalla legge, la disponibilità dei campi sportivi da parte del Comune;
b) attività di preparazione all’attività agonistica, attività di allenamento, gare non ufficiali, corsi di avviamento alle attività sportive, etc., attraverso la messa a disposizione degli impianti per un ammontare minimo di n. 3 ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 21:00 (compatibilmente con la possibilità di utilizzo in orario serale delle diverse strutture degli impianti) per la durata dell’intero arco settimanale intercorrente tra il lunedì ed il venerdì compreso, per tutta la durata della concessione in oggetto.
Nell’ambito della riserva di utilizzo di cui alla lettera b), il Concessionario dovrà dare la precedenza alle richieste provenienti dalle associazioni e/o società sportive del settore giovanile, intendendosi per tale il settore di atleti di età fino a 16 anni o di età anche diversa, in conformità alle definizioni di settore giovanile dettate dal Coni con riferimento alle varie discipline sportive.
Il Concessionario dovrà concordare con i soggetti richiedenti destinatari della riserva gli orari di utilizzo delle diverse strutture.
10.Le associazioni e società sportive di Coriano destinatarie della riserva sono le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni aventi sede nel territorio comunale di cui almeno il 70% degli iscritti sia residente a Coriano, con riferimento alla precedente stagione sportiva 2019/2020.
00.Xx di fuori della riserva sopra prevista il Concessionario si rende comunque disponibile a consentire l’utilizzo delle strutture in via preferenziale da parte di società ed associazioni sportive locali, in base alle richieste.
12.Condizioni ed orari di utilizzo diversi da quelli previsti ai commi precedenti potranno essere stabiliti dal Concessionario solo su accordo con le associazioni e società sportive locali, da sottoporre a successiva approvazione da parte dell’Amministrazione comunale.
13.I soggetti utilizzatori delle strutture sono tenuti a corrispondere al Concessionario le tariffe per l’utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale durante il periodo di durata dell'affidamento (cfr. da ultimo delibera di Giunta Comunale n. 20/2021).
00.Xx Concessionario è tenuto al rispetto delle tariffe e delle ulteriori condizioni così come stabilite annualmente dalla Giunta Comunale (cfr. delibera di Giunta Comunale n. 20/2021 cit.).
15.Tali tariffe e condizioni possono essere oggetto di modifica da parte dell’Amministrazione comunale, per motivate e sopravvenute esigenze, su proposta del Concessionario.
00.Xx Comune potrà usufruire degli impianti sportivi per esigenze proprie e per manifestazioni extrasportive per 15 giorni annui senza onere alcuno (prioritariamente durante il periodo estivo).
00.Xx tutte le strutture dovranno essere ben visibili gli orari di utilizzo delle stesse. Gli orari di ciascuna struttura dovranno essere comunicati al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale. In caso di concomitanza di manifestazioni sportive, verrà accordata prelazione per la scelta di data e orario alle associazioni sportive comunali, previo accordo con il Concessionario.
18.Durante le manifestazioni sportive per le quali si dovesse eventualmente richiedere il pagamento del biglietto d'ingresso, il Concessionario si impegna a contenere al massimo i prezzi per favorire la partecipazione di tutti i cittadini e dei giovani in particolare.
ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario ha l’obbligo di provvedere a proprio cura e spese alla gestione delle strutture e dei beni oggetti di concessione per tutta la durata della stessa e dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato:
a) Provvedere a proprie spese alla corretta gestione ordinaria degli impianti, al mantenimento di un elevato livello di decoro e pulizia degli edifici e degli spazi esterni.
b) Accollarsi le spese riferite alle utenze (acqua luce gas telefono e servizi a rete in genere) previa voltura di tutti i contatori esistenti e/o da realizzare
c) Provvedere al pagamento dei tributi e/o tasse eventualmente dovuti per la struttura;
d) Provvedere alle spese di conduzione, custodia, guardiania, pulizia;
e) Provvedere alla manutenzione ordinaria come meglio specificato nell’allegato F (piano di conduzione tecnica);
f) Provvedere all'apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti e di tutti gli immobili e beni mobili oggetto della concessione;
g) Provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei campi da calcio soprattutto in relazione al manto erboso dei campi da calcio (sfalcio erba, concimazioni, ecc.). È a carico del Concessionario la dotazione di apposita macchina tagliaerba per la manutenzione del verde (con particolare riguardo ai campi da calcio);
h) Garantire un efficiente e continuo (senza interruzioni) servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e dei locali e degli impianti, delle aree verdi comuni, del parcheggio auto e del piazzale. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi (materiali di pulizia, scope, stracci, detergenti, macchinari ed attrezzature) e con proprio personale. La pulizia del Palazzetto dello Sport dovrà essere effettuata con apposita macchina lavapavimenti, la cui dotazione è a carico del Concessionario. IL concessionario è obbligato alla puntuale osservanza dei protocolli anche di pulizia e sanificazione previsti dagli atti normativi e amministrativi a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Sars covid 19
i) Assicurare la custodia degli edifici e degli impianti, nonché delle attrezzature.
La diligente custodia degli edifici e degli impianti deve essere assicurata in via continuativa e senza interruzioni nei giorni festivi.
In caso di assenza per grave impossibilità, il servizio può essere garantito da terzi. In tal caso il concessionario provvederà ad inviare l'apposita richiesta alla casella di posta Pec del Comune e la stessa si intenderà accettata, trascorse 48 ore dal ricevimento. Nessun onere potrà essere comunque posto a carico dell’Ente. IL Concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie al deposito e ala custodia degli attrezzi e di altro materiale specifico di sua proprietà, dell’ente e degli altri soggetti fruitori. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi furti e danneggiamenti lamentati dagli utenti e/o da terzi. Non risponde nemmeno dei danni materiali e fisici agli utenti o ai terzi che possono comunque derivare dall’utilizzo dell’impianto;
j) Far osservare agli utenti il calendario e le prescrizioni d'uso delle strutture e garantire un'attività di supervisione e controllo del corretto utilizzo delle medesime da parte dell'utenza, segnalando tempestivamente al Comune eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi nella gestione delle strutture.
k) Rispettare il vincolo di utilizzo a canone forfettario delle strutture adibite a spogliatoio e magazzini, meglio individuati al numero 7 della planimetria generale n. 1, a favore degli utilizzatori dei “campi di calcio a 8”, adiacenti all’impianto di via Piane, attualmente gestiti dalla Società Coriano City Sport in forza della concessione del diritto di superficie stipulata in data 16/10/2010, rep. n. 51116, raccolta n. 9.103 con atto a firma Notaio Xxxxx Xxxxxxx in Rimini.
l) Collaborare con il Comune, con le Associazioni sportive, con gli organismi scolastici autorizzati dal Comune a utilizzare gli impianti al fine di assicurare un ottimale utilizzo delle strutture sportive.
m) Informare tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore, il Comune di Coriano a mezzo PEC in presenza di guasti o malfunzionamenti che dovessero verificarsi.
n) Gestire gli impianti in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le società/associazioni che ne faranno debita richiesta, nonché gestire gli stessi impianti nell’interesse della cosa pubblica.
o) Garantire il rispetto delle norme stabilite dal Comune per quanto riguarda l'accesso al parcheggio interno all'area del Centro Sportivo Comunale.
p) Osservare tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incendi, danni o infortuni. Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno od infortunio a chiunque possa accadere durante le attività sportive.
q) Iscriversi alle assicurazioni obbligatorie ed iscrivere il personale, anche volontario, a qualsiasi titolo impiegato.
r) Adottare sistemi e tecnologie di eco sostenibilità per il fabbisogno energetico delle strutture sportive e dei materiali utilizzati.
s) Provvedere con propri oneri alle omologazioni federali degli impianti, secondo le normative vigenti in materia.
t) Per ogni attività promossa o svolta, verificarne la compatibilità, provvedendo eventualmente a richiedere ed ottenere le eventuali abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari richiesti dalla specifica iniziativa, secondo le norme vigenti;
u) Osservare e far rispettare il “piano di conduzione tecnica” allegato F al progetto e che sarà allegato alla convenzione.
v) Garantire lo svolgimento dei campionati federali delle squadre locali che, al momento dell’affidamento della concessione, siano già state autorizzate a giocare sui campi e/o nelle strutture degli impianti sportivi comunali per la prossima stagione sportiva 2021/2022;
w) Garantire l’utilizzo dei campi e degli impianti che al momento dell’affidamento in concessione sono già stati autorizzati dal comune come indicato dall’allegato H.
x) Si da atto che i locali adiacenti al Palazzetto, destinati catastalmente all’esercizio commerciale Bar/ristorante con annessa attrezzatura e con i n. 2 campi bocce, sono esclusi dalla presente concessione e al momento non risultano utilizzati/affidati. Le utenze del gas e dell’acqua di tali locali non sono autonome, ma dipendenti da quelle dell’impianto sportivo, anche se munite di sub contatori. L’utilizzo da parte di terzi o del comune dei locali dell’esercizio commerciale suindicato darà diritto al concessionario al rimborso dei consumi risultanti dai sub contatori. Il concessionario avrà diritto ad utilizzare i bagni afferenti al Bar/ristorante corrispondendo una quota fissa pari ad € 50,00 mensili al gestore del Bar/ristorante a titolo di rimborso spese per la pulizia, manutenzione, rifornimento di materiali deperibili ecc. Si precisa che fino al momento dell’affidamento a terzi dell’esercizio commerciale Bar/ristorante il concessionario dell’impianto sportivo dovrà provvedere personalmente alla manutenzione e pulizia dei bagni afferenti al Bar/ristorante e al pagamento delle spese relative alle utenze dovrà altresì provvedere a rifornire il bagno dei beni di consumi necessari al suo utilizzo (carta igienica, sapone ecc).
y) provvedere con propri oneri alle spese contrattuali della scrittura privata (1 marca da bollo ogni 100 righe) ed all’eventuale registrazione del contratto stesso;
z) Rimborsare le spese di pubblicazione;
aa) ottemperare ad ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile;
bb) convenire con l’Amministrazione Comunale che l’impianto sportivo manterrà una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non dovrà caratterizzarsi come uso esclusivo del gestore, ma dovrà garantire a chi ne facesse richiesta l’uso, ancorché oneroso.
cc) Comunicare al Comune, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti:
a. Nominativo del Responsabile degli impianti e della sicurezza (addetti antincendio, pronto soccorso ecc);
b. Nominativo operatori/addetti agli interventi di apertura chiusura impianti, pulizia, ecc.
c. Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
d. Nominativo del tecnico specializzato per la riparazione e la sostituzione di apparecchiature elettriche
e. Nominativo della ditta specializzata a cui è stato attributo l’incarico della manutenzione e della revisione periodica dei presidi antincendio.
dd) Comunicare, prima della scadenza del termine (entro i mesi di dicembre e giugno), l’effettivo svolgimento delle manutenzioni e revisioni previste dal capitolato e del piano di conduzione ai presidi di sicurezza e agli impianti, trasmettendo copia dei certificati e/o dei relativi registri aggiornati.
ee) Comunicare all’Amministrazione comunale il canone forfettario stabilito per l’utilizzo di cui alla lettera k), commisurato al pagamento delle utenze.
ff) Tutte le comunicazioni del Concessionario all’Ente dovranno essere inviate in via esclusiva alla casella PEC del Comune di Coriano: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx da pec e xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx da mail ordinaria. Potranno essere comunicate dall’ente eventuali variazioni.
gg) E’ fatto obbligo al concessionario di dotarsi di casella di posta elettronica certificata e provvedere alla sua tempestiva comunicazione al Comune.
ART. 7 – GESTIONE ECONOMICA
1. L’affidamento in concessione prevede che il soggetto individuato si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi con la conseguenza che in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di concessione.
2. Tutti gli introiti (tariffe) derivanti dalla gestione degli impianti spettano al Concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall’uso degli spazi pubblicitari, i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti e liberalità corrisposte da soggetti pubblici e privati. Le tariffe saranno dovute al concessionario sin dal momento della consegna urgente e quindi anche in relazione alle prenotazioni di cui all’allegato H espletate dopo la consegna urgente del servizio.
3. Il concessionario ha l’obbligo di applicare le tariffe in misura non superiore a quelle approvate dalla Giunta Comunale di Coriano. Dette tariffe saranno riscosse e gestite dal Concessionario che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali tempo per tempo vigenti. IL concessionario potrà applicare sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, ma l’eventuale perdita sarà a carico del Concessionario che nulla potrà pretendere dal Comune.
4. Il Concessionario deve gestire gli impianti attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al massimo e migliore utilizzo delle strutture e porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività.
5. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del Concessionario, quest’ultimo deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, relativa alla gestione degli impianti, al fine di permettere l’esercizio del controllo al Comune concedente, con l’indicazione delle seguenti voci (da considerarsi non esaustive):
a) Proventi:
- Quote associative;
- Tariffe per utilizzo impianti;
- Contributi pubblici ed istituzionali (Comune, Provincia, Coni, Fondazioni ed altri Enti);
- Rimborsi vari;
- Erogazioni liberali (donazioni, lasciti, etc.)
- Biglietti ingresso gare;
- Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni;
- Locazioni commerciali;
- Altre entrate commerciali;
- Proventi da manifestazioni pubbliche e/o aperte al pubblico, sportive ed extrasportive;
b) Oneri:
- Spese generali d’amministrazione (utenze);
- Assicurazioni;
- Fitti passivi e/o canoni concessori;
- Spese per manutenzioni, riparazioni, migliorie, addizioni;
- Spese per personale dipendente;
- Compensi per collaboratori;
- Imposte, tasse e tributi;
- Altre spese (indicare).
6. Ogni movimento contabile di cui al comma 3 deve trovare dimostrazione in specifica documentazione.
7. Il Comune può integrare e/o modificare in ogni momento l’elenco delle voci di cui al comma 3, dandone comunicazione al Concessionario.
ART. 8 – RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. Il Concessionario deve presentare annualmente al Comune, entro il 31 agosto, il bilancio consuntivo
predisposto secondo la forma indicata all’art. 7.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da:
- una breve relazione contenente le necessarie note esplicative ed eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento dell’attività;
- una relazione sul complessivo andamento annuale della gestione in relazione agli impegni presi, con un prospetto riassuntivo dei vari utilizzi da parte degli utenti e delle attività promosse o svolte dal Concessionario. La relazione dovrà contenere i seguenti dati: numero degli utenti singoli e di associazioni che hanno utilizzato l’impianto sportivo distinti per utilizzo (campi da calcio, palazzetto dello sport campi polivalenti ecc.) ed ore utilizzate, ore di utilizzo da parte del concessionario, iniziative e manifestazioni effettuate,
- una relazione sullo stato di manutenzione generale ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria con indicazione delle date e dei risultati delle verifiche periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti (impianto elettrico, presidio antincendio, etc.) nonché degli ulteriori interventi effettuati nel corso dell’anno e dei relativi costi;
- copia dello statuto della società/associazione, se modificato rispetto a quello dell’anno precedente;
- elenco dei soci e composizione del consiglio direttivo in carica;
- omologazioni federali degli impianti, per tornei e campionati (caratteristiche e durata).
- Elenco nominativo del personale adibito alle varie attività di gestione (operatori/addetti agli interventi di apertura chiusura impianti, pulizia ecc.) Nominativo del Responsabile degli impianti e della sicurezza, eventuali copie di contratti con le ditte di manutenzione degli impianti (elettrico, presidi antincendio, ecc)
3. Il Comune può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.
4. Prima dell’avvio di ogni stagione/anno di gestione (indicativamente a giugno di ogni anno) andrà presentato al comune:
- l’elenco degli addetti con le relative mansioni ed inquadramento professionale
-le nomine effettuate in applicazione delle vigente normative di sicurezza, compreso il responsabile covid
5. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
ART. 9 – ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune e comprendono le opere e le modifiche necessarie per adeguare e sostituire parti anche strutturali degli impianti, purché non conseguenti ad incuria o dolo.
2. Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità possono essere eseguiti dal Concessionario, previa esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, al Concessionario è corrisposto il rimborso delle spese sostenute sulla scorta della completa documentazione tecnico contabile relativa agli interventi autorizzati.
4. E’ a carico dell’ente l’assicurazione per furto e incendio dell’Immobile
5. E’ a carico dell’ente richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
6. E’ a carico del concedente la manutenzione degli impianti termici effettuata da un tecnico specializzato. Il concessionario dovrà quindi agevolare le suindicate operazioni
ART. 10 - MIGLIORIE ED INVESTIMENTI
1. Il Concessionario, nel corso della gestione degli impianti, potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte del Comune.
2. È escluso qualsiasi compenso al Concessionario per le migliorie e le addizioni apportate ai beni concessi.
ART. 11 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE
1. Il Comune consente al Concessionario la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente. Gli introiti di tale raccolta saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all’ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
3. Le sponsorizzazioni non devono comportare conflitti di interesse tra l’attività pubblicizzata e quella istituzionale e non devono comportare danno all’immagine del Comune. E’ fatto divieto di accettare sponsorizzazioni aventi come oggetto messaggi
a) di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
4. L’installazione delle strutture ed impianti pubblicitari è subordinata all’acquisizione delle prescritte autorizzazioni ed al pagamento delle relative imposte, se dovute.
ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento della gestione del servizio e degli obblighi assunti con la relativa convenzione, il Concessionario presterà cauzione pari al 10% del valore del contratto, mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione.
2. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Ufficio Sport del Comune di Coriano. Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.
3. La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’ufficio competente.
ART. 13 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
1. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.
2. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
3. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
4. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
5. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo e dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.
6. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula della convenzione, dovrà altresì stipulare in via preventiva una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione della convenzione, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00.
7. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata della convenzione e copia delle medesime deve essere depositata presso l’Ufficio Sport del Comune.
8. Il Concessionario deve altresì consegnare all’Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLO
1. L’ente concedente si riserva la facoltà di provvedere alla vigilanza e al controllo sul servizio e sulla conduzione degli impianti
2. La vigilanza e il controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune di Coriano nell’uso degli impianti sportivi affidati in gestione delle attrezzature e degli accessori. Tale responsabilità ricadrà sempre sul concessionario.
3. In caso di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario quest’ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo degli arredi e delle attrezzature.
4. Per l’espletamento dei compiti di vigilanza e controllo l’ente avrà facoltà di verificare in ogni momento, tramite propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo viste sopralluoghi o quant’altro venga ritenuto di volta in volta necessario anche al fine dell’accertamento del corretto utilizzo dell’impianto e delle attrezzature, il rispetto delle tariffe e degli impegni contrattuali assunti dal concessionario.
5. Saranno possibili anche indagini relative alla soddisfazione degli utenti per esempio sull’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi, l’effettivo svolgimento dell’attività di custodia e guardiania conduzione e manutenzione ordinaria, rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto e nell’offerta presentata.
ART. 15 – CESSIONE, SUB-CONCESSIONE e SUB APPALTO
1. È vietata qualsiasi cessione parziale o totale della convenzione.
2. E’ vietata la sub concessione.
3. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici,
recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 16 – VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTI.
1. Alla stipulazione della convenzione verrà redatto un verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle medesime condizioni e qualità. Tale verbale verrà allegato alla convenzione.
2. Nelle more della stipula della convenzione la consegna degli impianti e delle altre strutture oggetto di concessione potrà avvenire in via anticipata, mediante redazione di apposito verbale.
3. Allo spirare del termine di efficacia della convenzione, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra l’Amministrazione Comunale ed il Concessionario, un ulteriore verbale di riconsegna, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni ed eventuali deterioramenti che saranno a totale carico e spese del Concessionario.
4. In ogni caso di cessazione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento (con esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 18, comma 3), il Comune concedente può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.
5. Le eventuali opere impiantistiche realizzate dal Concessionario durante il periodo di gestione passeranno al termine della concessione nella proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario, il quale sarà tenuto eventualmente in proprio a far fronte ad eventuali mutui e debiti contratti ancora da estinguere.
ART. 17 - CONTROLLI
1. Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire per la più ampia divulgazione della pratica sportiva, per il cui esercizio gli impianti sono stati affidati. Pertanto, la vigilanza ed il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni, anche giornaliere di ordine
tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo, ovvero con incaricati dal Comune medesimo.
ART. 18 – DECADENZA
1. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, nei seguenti casi:
a) Mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto;
b) Mancata stipula e/o presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative nei termini previsti;
c) Xxxxxxx reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
d) Cessione della concessione;
e) Scioglimento dell’associazione/società contraente;
f) Verificarsi di procedure concorsuali o fallimentari nei confronti del Concessionario;
g) Gravi e reiterate contestazioni da parte delle autorità in relazione allo svolgimento delle attività sportive o alla gestione degli impianti.
2. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma 1.
3. La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
ART. 19 – REVOCA
1. Il Comune concedente può procedere in qualsiasi momento alla revoca, in tutto o in parte, della concessione, con decisione motivata ed insindacabile, nei seguenti casi:
a) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) Per gravi motivi di ordine pubblico.
2. Il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti e alla presentazione del rendiconto finale della gestione, entro 60 (sessanta) giorni dalla revoca.
3. Salvo motivi d’urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell’anno sportivo in corso.
ART. 20 – PENALI
1. Il Concessionario si impegna a rispettare il programma proposto in sede di offerta, oltre a tutte le obbligazioni contenute negli atti della presente concessione. Ogni responsabilità inerente e conseguente l'organizzazione, la gestione e realizzazione della concessione è a carico del Concessionario.
2. Le inadempienze a qualunque obbligo previsto per la gestione degli impianti, comporteranno l'applicazione della penalità da € 300,00 (euro trecento/00) a € 1.000,00. L’importo delle singole penali sarà individuato sulla base dell’importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all’immagine del servizio e quindi al Comune
3. Il Concessionario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle spese sostenute dal Comune, per ogni inadempienza che il Comune dovesse riscontrare, d’ufficio o per denuncia di terzi, per i casi seguenti:
⮚ Mancata manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature:
- per il primo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 300,00;
- per ogni successivo accertamento d’intervento non effettuato: fino a € 400,00
⮚ Per ogni giorno di mancato svolgimento delle attività previste: fino a € 1.000,00
4. In caso di reiterazione (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.
5. Per le inadempienze giù gravi, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile del Comune, la grave inadempienza che risolve il rapporto, il Comune si riserva misure più severe da adottarsi di volta in volta.
6. In ogni caso sono considerate gravi inadempienze che risolvono il rapporto: l'ingiustificato abbandono del servizio, il rifiuto di effettuare le prestazioni previste nel capitolato speciale e negli atti di gara, le infrazioni tali da ledere i diritti della personalità degli utenti, il prestigio del Comune, la regolarità e la continuità del servizio.
7. Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto al Concessionario che ha facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione
8. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Concessionario.
ART. 21 – RISOLUZIONE
1. Fatte salve le ipotesi che precedono e le cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione anche nei seguenti casi:
a) Applicazione di tariffe d’uso maggiori rispetto al tariffario vigente;
b) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione o quello diffidato
c) Mancato rispetto delle condizioni e delle riserve di utilizzo previste;
d) Chiusura ingiustificata degli impianti sportivi o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
e) Xxxxx e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
f) Gravi mancanze e negligenze nelle manutenzioni;
g) Grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
h) Gravi e reiterate inosservanze a quanto prescritto.
2. In caso di risoluzione della convenzione, il Concessionario è chiamato a rispondere di tutti i danni derivanti dall’anticipata risoluzione. Lo stesso dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta del Comune, la prosecuzione della gestione fino all’individuazione di un nuovo gestore.
3. La revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).
4. In caso di risoluzione, il Concessionario non avrà diritto ad indennizzo alcuno, salvo la corresponsione di quanto dovuto in relazione al servizio effettivamente svolto.
5. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione
ART. 22 – INCAMERAMENTO CAUZIONE
1. In tutti i casi in cui è previsto l’obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, il Comune provvede con diffida al Concessionario perché provveda nel termine di 30 (trenta) giorni. Scaduto il termine il Comune ha il diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) giorni deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza dalla concessione stessa.
2. Sulla polizza fideiussoria per la cauzione definitiva deve essere riportata la dichiarazione del fideiussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta del concedente.
ART. 23 – DOMICILIAZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Per tutti gli effetti del presente atto il Concessionario elegge domicilio presso il Centro sportivo comunale di Coriano in Via Piane e comunica all’Ente il proprio indirizzo PEC.
2. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate ai sensi di legge.
ART. 24 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la convenzione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Rimini.
ART. 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l’utilizzo di un conto corrente “dedicato”, bancario o postale.
ART. 26 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679 e il D.Lgs. 101/2018 I dati forniti al Comune di Coriano dalle Ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale per le finalità di gestione della gara e, per quanto riguarda l’aggiudicatario, saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Coriano – Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
Titolare del trattamento è il Comune di Coriano, ed i relativi dati di contatto sono Pec: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Il responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è Il LEPIDA SPA CF 02770891204 INDIRIZZO: Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx
TELEFONO: 000.0000000 EMAIL: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx_ed;
Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto.
Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di gara.
L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13 comma 2 lett. B) tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Coriano implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano o che hanno partecipato alla gara, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del codice dei contratti e della L. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57 del regolamento UE 2016/679.
ART. 28 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Qualsiasi spesa o imposta di legge applicabile ed inerente la convenzione e consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'affidamento di che trattasi, con rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa eventualmente riconosciuto nei confronti del Comune.
ART. 29 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano.
ART. 30 – RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO
L’appaltatore, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) nonché gli obblighi comportamentali di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.
ART. 31 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
La Ditta si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo d’Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 16 settembre 2013 dal Comune di Coriano presso la Prefettura di Rimini e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare incondizionatamente tutte le clausole in esso contenute.
ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI -NORME DI RINVIO
L’appaltatore ha l’obbligo si segnalare immediatamente al comune tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese, oneri, formalità permessi licenze visti nulla escluso necessari per l’esecuzione del servizio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale, nel Disciplinare di gara, e nel successivo contratto, le parti faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.
ALLEGATI AL CAPITOLATO
Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati tecnici:
4. Planimetria generale 1, relativa al Centro Sportivo Comunale di via Piane;
5. Planimetria generale 2,