FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO
“GATE VII”
Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio denominato Gate VII – Casa di Semi autonomia – accoglienza abitativa e percorsi sociali di autonomia per donne in condizione di fragilità ed i loro figli - Periodo: dal 01.04.2021 al 31.12.2022 ovvero dalla data di protocollazione del Contratto, e fatte salve eventuali situazioni impreviste ed imprevedibili dovute alla situazione emergenziale causata da Covid-19 - Importo massimo complessivo: € 98.615,94 (Iva inclusa, se e quando dovuta al massimo del 22%) ossia € 80.832,74 (al netto dell'IVA al 22%). CIG 85555642C3
L’Anno 2021 il giorno ……. del mese di…………….in Roma il Municipio VII di Roma Capitale – C.F. 02438750586 nella persona del Direttore della Direzione Socio-educativa pro tempore
E
Il Sig. ……………………………….. - nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Organismo………..
…..………………………….. con sede legale in……………, cap………………, via/Piazza………………………..
P.IVA/C.F. ……………………………………………..
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Ai sensi della Determinazione Dirigenziale xxx.XX/… /2020
Articolo 1 (Oggetto dell’affidamento)
Il Municipio Roma VII attiva un Progetto denominato “Gate VII – casa di semiautonomia – accoglienza abitativa e percorsi sociali di autonomia per donne in condizioni di fragilità ed i loro figli” che dovrà essere espletato in coerenza ed in piena ed integrale attuazione con le condizioni operative ed economiche contenute nel Progetto presentato dall’Organismo…………………………………….
Articolo 2 (Durata e Importo)
Servizio denominato Gate VII – Casa di Semi autonomia – accoglienza abitativa e percorsi sociali di autonomia per donne in condizione di fragilità ed i loro figli.
Importo massimo complessivo: € 98.615,94 (Iva inclusa, se e quando dovuta al massimo del 22%) ossia € 80.832,74 (al netto dell'IVA al 22%).
Periodo: dal 01.04.2021 al 31.12.2022 ovvero dalla data di protocollazione del Contratto, e in ogni caso fatte salve eventuali situazioni impreviste ed imprevedibili dovute alla situazione emergenziale causata da Covid- 19.
E’ fatta salva la possibilità di rinnovo, con la precisazione che, trattandosi di servizi sociali ex artt. 140 ss. del Dlgs.50/2016 ss.mm.ii., in caso di ripetizione/rinnovo, il valore dell’appalto è di euro 161.665,48 (esclusa IVA). Ai sensi dell'art.106, comma 1 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dalla stessa disposizione normativa, ed in particolare la lett.c) prevede che la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai sensi dell’art.106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art.63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dallo stesso art.63) può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
Ai sensi dell’art.125 del D.lgs.50/2016, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dalla stessa disposizione.
Articolo 3
(Obblighi dell’Affidatario)
La sottoscrizione del presente contratto obbliga l’Organismo al rispetto delle condizioni, oneri, spese e rischi relativi all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso come previsto nel bando.
Sono previsti a carico dell’affidatario: la totale gestione della casa sita in Roma, Via Poggi d’Oro n. 35, l’attivazione delle utenze (laddove necessario) e la gestione delle stesse, le spese condominiali, la manutenzione ordinaria e la pulizia dell’immobile, nonchè il materiale necessario al corretto svolgimento delle attività ed al benessere dei minori ospiti ed ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento del progetto stesso, per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.
L’affidatario deve inoltre garantire una rotazione dei nuclei familiari ospitati nella suddetta Casa: tali nuclei non dovranno essere gli stessi per tutta la durata dell’appalto, ma dovranno variare una volta terminato il rispettivo percorso personale e sociale. Tale rotazione dovrà essere concordata anche con il Dec, quale Referente tecnico municipale del progetto.
Articolo 4 (Sedi ed orari)
Il Servizio dovrà essere svolto con la massima cura e senza interruzioni, per tutta la durata del contratto. L’Organismo affidatario dovrà gestire il Progetto presso la casa sita in Roma, alla Via Poggi d’Oro n. 35, in accordo con la Dec, secondo gli orari indicati nel progetto presentato in sede di Avviso Pubblico, così come di seguito riassunto: - …………………………………………………….., -
……………………………………………………., - ………………………………………………………..
Articolo 5 (Personale)
Nell’espletamento dell’incarico l’Organismo dovrà utilizzare le seguenti figure professionali:
- n. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE o operatore con formazione psicosociale equivalente, livello professionale D2, anche con funzioni di coordinamento e gestione dei rapporti con il Municipio Roma VII ai fini dell’attuazione e della verifica con l’équipe dei progetti individualizzati, non turnante ma referente. L’attività lavorativa del suddetto Educatore è quantificata in minimo n.20 ore settimanali, con reperibilità h24 solo per le
emergenze. Tale Educatore deve avere titolo di laurea ed esperienza di coordinamento di almeno 3 anni nel settore dei servizi sociali.
- n. 2 EDUCATORI PROFESSIONALI o operatori con formazione psicosociale equivalente, livello professionale D2, incaricati della realizzazione operativa degli interventi a favore dei nuclei e del lavoro di rete, turnanti su 5 giorni per un totale di minimo n.10 ore settimanali cadauno, di cui n.9 ore di attività diretta più n.1 ora settimanale per le attività di programmazione in équipe e la supervisione. I due Educatori devono avere titolo di studio ed esperienza nel settore dei servizi sociali.
- n. 1 PSICOLOGO specializzato, livello professionale E2, per la supervisione professionale per minimo 2 ore mensili. Lo psicologo deve avere titolo di laurea ed esperienza nel settore dei servizi sociali.
Sono fatte salve proposte integrative e migliorative a carico dell’Ente gestore, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Gli operatori assegnati devono essere regolarmente iscritti ai rispettivi ordini ove richiesto ai fini dell’esercizio professionale ed inquadrati nella categoria prevista dal vigente CCNL, secondo la specificità del ruolo assunto. L’affidatario deve:
- assicurare l’adempimento nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti di tutti gli oneri contributivi assicurativi e previdenziali;
- in caso di assenze del personale impiegato, garantire una pronta sostituzione con personale professionale di uguali titoli ed esperienza, solo previa comunicazione ed autorizzazione da parte dell’Amministrazione;
- programmare e coordinare le attività, nonché tenere contatti costanti con il Dec e con il Rup della suddetta procedura, nonché consentire al Dec di svolgere tutte le funzioni inerenti il suo ruolo.
Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente e dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile Municipale del Progetto. L’Organismo si impegna a dare piena ed integrale applicazione dei CCNL relativo al proprio personale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Del. C.C. n. 135/2000.
Il presente Contratto non instaura alcun rapporto di lavoro tra il Comune di Roma ed i singoli operatori dell’Organismo, impiegati nell’espletamento del Servizio.
L’organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal personale che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art. 10 della deliberazione C.C. 90/2005.
L’Organismo dovrà, inoltre, rispettare ed applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, attuando gli adempimenti normativi del D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.ii., sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni e rischi a persone o cose.
È a carico dell’organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell’anno finanziario, o qualora richiesto dall’Amministrazione, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale e di regolarità contributiva.
L’organismo solleva fin da ora l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di danni agli utenti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.
Articolo 6
(Coordinamento e verifica delle attività e controlli sullo svolgimento del Servizio)
Il Servizio sarà coordinato dal Personale Sociale Professionale del Municipio VII. Al fine di verificare la corretta realizzazione del servizio e la piena e totale coerenza e rispondenza con la programmazione presentata, l’Organismo affidatario dovrà fornire relazioni di verifica relative al servizio svolto illustrando le metodologie utilizzate e i risultati conseguiti, da allegare ad ogni fattura.
Il Municipio si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche, sopralluoghi e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del Servizio
reso. In coordinamento con il Dec si individueranno strumenti ed indicatori adeguati per il monitoraggio e la valutazione che verranno analizzati ai fini della verifica dei risultati.
Ai sensi dell’art.101 del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., viene nominata l’Assistente sociale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx quale Dec e Referente di progetto del Municipio VII.
Il Dec deve:
- avere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, la libertà di accesso a tutti gli spazi dove si svolgera il servizio, nonchè la libertà di accesso/visione/estrazione di copia di tutti gli atti (cartacei, on-line etc.) inerenti il servizio reso, nel rispetto della privacy e delle normative vigente,
- effettuare sopralluoghi e svolgere funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività svolte per ciascun progetto.
Articolo 7 (Destinatari)
Il servizio si rivolge alle donne residenti nel Municipio Roma VII ed i loro figli se presenti, che si trovano in condizione di necessità o fragilità personale, prive di altri sostegni familiari e relazionali.
Per particolari esigenze tuttavia si valuterà anche l’inserimento di donne non residenti che necessitano per protezione di essere allontanate con spostamenti di domicilio o indirizzo segreto in altro Comune.
In via prioritaria l’accesso sarà riservato ai nuclei provenienti da contesti di accoglienza in strutture tipo case famiglia ai fini del completamento del percorso di autonomia ed emancipazione.
Nello specifico:
• Donne sole e fragili, gestanti o madri in stato di debolezza/emarginazione sociale e/o emergenza abitativa;
• Donne che hanno intrapreso un percorso di denuncia e uscita da relazioni di violenza, già in carico ai Centri Antiviolenza;
• Donne che hanno esaurito il loro percorso di passaggio nel sistema di protezione e fuoriuscita dalla violenza che prevede un tempo fisso limitato (3/6 mesi in pronta accoglienza e 6/12 mesi nelle strutture di secondo livello) e non sono ancora nelle condizioni di rendersi autonome;
• Nuclei mono genitoriali madre-figli in condizioni di debolezza sociale;
• Xxxxx in gravidanza in stato di bisogno;
• Donne maltrattate in famiglia;
• Donne sole, disoccupate e prive di reddito che per eventi esterni hanno perso la casa e necessitano di accoglienza;
• Donne straniere sole, non integrate e in emergenza abitativa.
Articolo 8 (Sub-appalto)
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell’allegato IX del D. Lg. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli articoli 142, 143, 144 del medesimo.
Articolo 9 (Garanzia definitiva)
L’affidatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.l.gvo 50/2016, entro 10 giorni dalla stipula della presente Convenzione.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 II° comma del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Articolo 10 (Pagamenti)
L’Amministrazione, per il Servizio reso, erogherà all’Organismo affidatario, per il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2022 ovvero dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, un importo massimo di € 80.832,75 (esclusa IVA se e quando dovuta, in misura massima del 22%)
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di protocollazione delle fatture elettroniche, corredate da una relazione dettagliata degli interventi effettuati. La liquidazione sarà subordinata alla compilazione e sottoscrizione della certificazione di regolare esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n.50/2016 da parte dell’Amministrazione.
Articolo 11 (Oneri assicurativi)
E’ a carico dell’Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività convenzionate ed ogni onere assicurativo previsto dalla normativa vigente.
L’esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati da terzi (Polizza n ).
L’Organismo solleva fin d’ora Roma Capitale da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia relativamente a qualunque atto od omissione, da parte degli operatori, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.
Articolo 12 (Tracciabilità finanziaria)
L’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Il rapporto contrattuale verrà rescisso in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 13 (Risoluzione del Contratto e penali)
Al verificarsi di inadempienze, il Municipio è tenuto a procedere a contestazione scritta, assegnando un termine per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine, qualora l’Organismo non abbia provveduto a sanarle, il Municipio provvede alla comminazione di penali e/o risoluzione del Contratto stesso.
L’ Amministrazione, al verificarsi delle inadempienze sotto elencate, previa contestazione scritta all’Organismo ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, potrà disporre l’applicazione di una penale pari al 10% e di trattenerla dal deposito cauzionale:
• Mancata/Xxxxxxxx realizzazione delle attività previste
• Mancato utilizzo degli operatori indicati nell’offerta progettuale
• Mancata fornitura delle risorse indicate nell’offerta progettuale
• Sostituzione del personale indicato senza previa autorizzazione dell’Amministrazione
• Mancato e reiterato svolgimento dei compiti propri dell’Educatore con funzioni di coordinamento
• Variazioni apportate autonomamente al progetto, senza previa autorizzazione dell’Amministrazione
Il contratto è risolto, oltre che in tutti i casi previsti dagli articoli precedenti e dalle vigenti disposizioni di legge, al verificarsi di:
• sub-appalto dell’attività oggetto della convenzione;
• il ripetersi per tre volte nell’arco di tempo della durata della convenzione delle inadempienze sopra elencate
• utilizzo di ogni notizia o dato di cui l’Organismo sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidatigli, salvo casi di esplicita preventiva autorizzazione rilasciata dal Municipio.
Restano ferme le cause di risoluzione del contratto previste dal Codice Civile, nonché quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 14
(Patto di integrità di Roma Capitale)
L’Organismo affidatario si impegna a rispettare e ad applicare quanto previsto all’all. A della Deliberazione
n.40 del 27 febbraio 2015 della Giunta Capitolina “Approvazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, come modificato con il piano triennale PTPCTT per il triennio 2018/2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 i cui effetti valgono fino alla completa esecuzione del contratto, sottoscritto in ogni singola pagina e conservato agli atti.
Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali è regolato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari” ai sensi dell’art.4, comma1 lettera e) del D.Lgs n. 101/18, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all’art.11 comma1 del citato X.Xxx. 101/18. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dati personali è il Direttore del Municipio Roma VII, nonché i Dirigenti apicali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9,10 del suddetto D.Lgs 101/18.
Articolo 16
(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)
L’organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità e di quant’altro possa comunque interessare il Contratto.
In particolare, l’affidatario è tenuto all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., nonché al rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni e rischi a persone e/o cose.
Articolo 17 (Norme finali)
Il presente Contratto è soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente territorialmente. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Organismo.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. A tal fine l’Organismo elegge domicilio in Roma Capitale. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si applicano le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme in materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per l’Organismo
Legale rappresentante
Per il Municipio VII Roma Capitale
Documento d’identità
Direzione Socio Educativa Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx