CONTRATTI DI SVILUPPO - D.M. 09.12.2014
CONTRATTI DI SVILUPPO - D.M. 09.12.2014
ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’anticipazione sul contributo dovrà essere garantita alternativamente:
1. da fidejussione bancaria rilasciata esclusivamente da banche o gruppi bancari autorizzati ad operare in Italia ed iscritti agli Albi ed elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia. L’elenco delle banche e dei gruppi bancari è consultabile sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxx/
2. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari
Assicurativi e Riassicurativi), con sede in Italia ovvero con sede in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. L’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto
2. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxx/xxxxxxxXxxxxxx.xxx?xxxxxxxxx&xxxxXxxxxxxxxxx
alla Sezione 1 per le compagnie assicuratrici con sede in Italia;
all’Elenco I in appendice all’Albo per le compagnie assicuratrici con sede in altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;
3. da polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede legale in altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi. L’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 3. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo:
xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxx/xxxxxxxXxxxxxx.xxx?xxxxxxxxx&xxxxXxxxxxxxxxx
all’Elenco II in appendice all’Albo.
Le polizze fidejussorie di cui al presente punto 3. saranno accettate entro il limite massimo di € 100.000,00.
ATTENZIONE: IN OGNI CASO, IL TESTO DELLA FIDEJUSSIONE BANCARIA OVVERO DELLA POLIZZA
FIDEJUSSORIA DOVRA’ ESSERE STRETTAMENTE CONFORME AL FAC-SIMILE DI SEGUITO ALLEGATO
Contratto fidejussorio per l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni concesse a titolo di contributo di cui alla Determina sottoscritta in data tra e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., ai sensi del decreto del 09.12.2014, emesso dal Ministro dello Sviluppo economico.
Spett.le INVITALIA S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx x. 00 00000 – Xxxx (XX)
Premesso che:
a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto del 09.12.2014 emesso dal Ministro dello Sviluppo economico, sono disciplinate nella Determina e, laddove non previsto da specifica normativa, richiamandosi in particolare il citato Decreto 09.12.2014 e sue successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative;
b) in data è stata sottoscritta tra e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., la Determina che prevede oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;
c) l’impresa (in seguito indicata per brevità, “Contraente”), con sede legale in
( ) Via , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
n. , ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal D.M. 09.12.2014 e disciplinate nella Determina sottoscritta, per un contributo complessivo di Euro ( /00) da rendere disponibile in massimo
n. 5 (cinque) quote per la realizzazione di un programma di investimenti riguardante (creazione di una nuova unità produttiva/ampliamento/ ristrutturazione/ acquisizione di unità produttiva esistente sita nel Comune di ) ;
d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, nella misura massima del 30% (trenta per cento) del contributo concesso, previa presentazione, ai sensi del D.M. 09.12.2014 di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa di riferimento dei Contratti di Sviluppo e dalla Determina di concessione delle agevolazioni;
e) la “Contraente” intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni sopra indicate per l’importo di Euro ( /00) pari al 30% del contributo complessivo concesso secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati dalla Determina, a fronte della realizzazione del Programma di investimenti;
f) la Banca/Compagnia di Assicurazione ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché della Determina di concessione delle agevolazioni;
g) ai sensi del D.M. 09.12.2014, per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati soggetti “Sostituti”);
h) il “Sostituto”, nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dal D.M 09.12.2014 ed è “Invitalia”;
i) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
l) la Banca/ Compagnia di Assicurazione è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
m) la Banca/Compagnia di Assicurazione ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta Banca/Compagnia di Assicurazione
(in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in
( ), Via/Piazza n. , iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n.
del Registro delle Imprese di iscritta all’albo/elenco _ , a mezzo dei sottoscritti signori:
nato a il / / ;
nata a il / / ,
nella loro rispettiva qualità di e di , domiciliata presso ; casella di P.E.C. dichiara di costituirsi, con il presente atto, fideiussore nell’interesse del “Contraente” ed a favore di “Invitalia” per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro (Euro /00), corrispondente al 30% del contributo complessivo concesso per il quale è richiesta l’anticipazione maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di Euro (Euro
/00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12^ (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato già eventualmente prorogato ai sensi della normativa di riferimento e pertanto fino al .
Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “Invitalia”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al .
Decorsa tale scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui quest’ultima, certifichi, con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca ed “Invitalia” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - SOSTITUTO
Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sostituito direttamente da “Invitalia”, nella sua qualità di Soggetto Gestore, negli adempimenti a suo carico.
ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A.R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza del quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 5 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, come novellato dal
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 14:
1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni operanti presso l’IVASS (già ISVAP).
ARTICOLO 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’
Tutti gli avvisi, comunicazioni notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.
La “Società”
(Firma/e) (Autentica Notarile)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo) Art. 3 – (Sostituto)
Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 5 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo) Art. 6 – (Requisiti soggettivi)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”) Art. 8 – (Foro Competente)
La “Società”
(Firma/e) (Autentica Notarile)