AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ASP CONTESSA XXXXXXXXX XXXXXXXXX”
Sede in Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 XXXXXXXXXXX (XX)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 109 DEL 31 LUGLIO 2017
OGGETTO: Affidamento manutenzione straordinaria impianti ascensori e montavivande presso la sede dell’Ente per gli anni 2017/2021.
I L D I R E T T O R E
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx” di Grottammare adotta la seguente determinazione.
Preso atto che all’interno dell’edificio di questa struttura sono installati n. 4 impianti elevatori, di cui n. 3 elevatori per l’abbattimento delle barriere architettoniche (un montalettighe “V.G.E. AP/1461” e n. 2 ascensori “M3N30363” e “M3N30364”) ed un montavivande per il collegamento della cucina con i tre piani dell’edificio;
Richiamata la propria determinazione n. 99 del 24.07.2017 con la quale è stata affidata alla ditta VGE ascensori Srl con sede in Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) - P.I/C.F. 00342120441- la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori precedentemente elencati per anni 4 (quattro) dal 01.08.2017 al 31.07.2021;
Visto che l’art.15 del D.P.R. n.162 dd.30/04/1999 prevede che questi tipi di impianti, per essere utilizzati, necessitano di prestazioni di controllo e manutenzione periodica da parte di personale regolarmente abilitato al fine di verificare il regolare funzionamento, l’integrità, l’efficienza e lo stato di conservazione di tutti i loro componenti;
Considerata la peculiarità del servizio erogato da questa Azienda e valutata la necessità di garantire un pronto intervento nel caso di guasto che copra un arco temporale di 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana l’incarico è sempre stato affidato ad una ditta esterna certificata nel settore;
Ritenuto opportuno affidare il contratto di manutenzione straordinaria di che trattasi alla stessa ditta titolare della manutenzione ordinaria “VGE ascensori Srl” di Acquaviva Picena, al fine di scongiurare potenziali conflitti di responsabilità nascenti da un eventuale affidamento a terzi, in caso malfunzionamento dell’impianto e di garantire i normali standard di sicurezza, in quanto la ditta titolare del contratto di manutenzione è legalmente responsabile della sicurezza dell’impianto;
Dato atto che per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria non previsti nel canone di manutenzione ordinaria, non è possibile quantificare a priori la spesa annuale, gli stessi verranno concordati e contabilizzati separatamente, dietro presentazione di relativo preventivo di spesa, sulla base del costo orario della manodopera pari ad €. 27,00, più IVA e del costo dei materiali utilizzando il prezzo unitario indicato sui listini ufficiali della ditta produttrici dei pezzi di ricambio ribassati del 20%, oltre IVA;
-Che, in considerazione di quanto precedentemente stabilito:
• la spesa complessiva relativa ad ogni intervento concordato di manutenzione straordinaria verrà imputata, con successiva determinazione del sottoscritto, nell’apposito stanziamento degli anni 2017/2021;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, per ogni intervento concordato di manutenzione straordinaria, verrà richiesto apposito codice identificativo CIG;
Accertata la regolarità contributiva della ditta VGE ascensori Srl come si può rilevare dal DURC online INAIL_8033987, con scadenza validità 23/10/2017;
Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di forniture di beni e servizi in economia, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 29.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 28.11.2012, esecutiva ai sensi di legge;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore;
D E T E R M I N A
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. di affidare l’incarico della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori descritti in narrativa, installati nella sede di questa struttura in Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, alla ditta VGE Ascensori Srl, con sede in Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) -P.I/C.F. 00342120441 – titolare del contratto di manutenzione ordinaria degli stessi impianti, il tutto come meglio specificato nello schema di contratto allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria non previsti nel canone di manutenzione ordinaria, non essendo possibile quantificare a priori la spesa annuale, gli stessi verranno concordati e contabilizzati separatamente, dietro presentazione di relativo preventivo di spesa, sulla base del costo orario della manodopera pari ad €. 27,00, più IVA e del costo dei materiali utilizzando il prezzo unitario indicato sui listini ufficiali della ditta produttrici dei pezzi di ricambio ribassati del 20%, oltre IVA;
3. di dare atto che:
- la durata del servizio di che trattasi sarà di anni 4 (quattro) dal 01.08.2017 al 31.07.2021;
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- Responsabile dell’istruttoria del procedimento è il sottoscritto;
- in considerazione di quanto stabilito in premessa:
• la spesa complessiva relativa ad ogni intervento concordato di manutenzione straordinaria verrà imputata, con successiva determinazione del sottoscritto, nell’apposito stanziamento degli anni 2017/2021;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, per ogni intervento concordato di manutenzione straordinaria, verrà richiesto apposito codice identificativo CIG;
4. di precisare che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);
6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Regolamento di organizzazione generale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 28.11.2012.
Grottammare, li 31.07.2017
IL DIRETTORE
Xxxxxxxx Xxxxxx
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 109 DEL 31.07.2017
OGGETTO: Affidamento manutenzione straordinaria impianti ascensori e montavivande presso la sede dell’Ente per gli anni 2017/2021.
SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 9 del Regolamento di contabilità dell’Azienda,
ATTESTA
che alla copertura finanziaria della spesa complessiva relativa ad ogni intervento di manutenzione straordinaria che verrà concordato si farà fronte, con successiva determinazione del sottoscritto, con imputazione nell’apposito stanziamento degli anni 2017/2021.
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Li, 31.07.2017
IL DIRETTORE
Xxxxxxxx Xxxxxx
CONTRATTO AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CIG: ZDE1F72A17
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di manutenzione ordinaria con assistenza
degli impianti elevatori (ascensori e montavivande) presso la sede dell’A.S.P. contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (AP);
1.1 UBICAZIONE IMPIANTI: Presso la sede dell’A.S.P.contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx in Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxxxxxx (XX);
1.1.1 PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA: Prestazioni obbligatorie previste dalla Legge per utilizzare l'impianto, così come stabilito dall'Art. 15 dei D.P.R. n. 162 dei 30 Aprile 1999, consistenti in visite periodiche da parte di personale regolarmente abilitato per le seguenti attività:
· verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, oleodinamici ed elettrici e, particolarmente, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature;
· verificare l'integrità e l'efficienza dei paracadute, dei limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
· verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra;
· verificare lo stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi;
· procedere alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, con fornitura di grasso e lubrificanti;
· eseguire le verifiche secondo quanto previsto dal D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999, art.15 comma 4;
· invio di personale specializzato, ad ogni giustificata richiesta anche telefonica, durante l’orario normale di lavoro per ovviare ad eventuali improvvise interruzioni del servizio (escluso sostituzioni di parti di ricambio);
· servizio di emergenza 24 ore su 24 (obbligatorio per impianti post direttiva 95/16 - all. 1 comma
4.5 D.P.R. n. 162 30 aprile 1999) per rispondere, a seguito di richiesta telefonica, alle persone eventualmente rimaste bloccate nella cabina dell’ascensore e inviare personale tecnico specializzato e abilitato per liberare le stesse dalla cabina dell’ascensore (il costo dell’intervento è compreso durante il normale orario di lavoro, ed escluso fuori dal normale orario di lavoro, il sabato e nei giorni festivi);
Art. 2 - ALTRI SERVIZI FACOLTATIVI:
1.2.1 Abbonamento al servizio di assistenza 24 ore su 24 per rispondere ed inviare ad un costo fisso ed agevolato – a seguito chiamata fuori dal normale orario di lavoro, il sabato e nei giorni festivi - personale tecnico specializzato e abilitato, per liberare eventuali persone intrappolate nella cabina dell’ascensore e ripristinare il funzionamento dello stesso nel caso di improvvise interruzioni. (L’intervento verrà comunque eseguito in compatibilità con i regolamenti condominiali e qualsiasi altra normativa locale riguardante la rumorosità);
1.2.2 Estensione polizza assicurativa di massimale 10 milioni di euro, relativa ai rischi di responsabilità civile verso terzi incombenti sulla Proprietà-Utenti e/o Gestori dell’ascensore per tutta la durata del presente contratto, stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione. Il Committente dovrà comunicare eventuali incidenti a mezzo raccomandata entro il termine di 24 ore;
1.2.3 Assistenza di personale tecnico specializzato e abilitato al Soggetto incaricato delle verifiche periodiche biennali come previsto al comma 3 dell'art. 13 del D.P.R. 162/99;
1.2.4 Gestione amministrativa del contratto di telefonia mobile relativo alla carta Sim di proprietà della ditta titolare del contratto di manutenzione (Vge ascensori srl) compreso il pagamento dei corrispettivi al gestore della linea GSM;
1.2.5 DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio avrà la durata di anni 4 (quattro) dal 01.08.2017 al 31.07.2021;
Art. 3 - COSTO DEL SERVIZIO: Prestazioni oggetto dei servizi: Corrispettivo annuale per cadauno elevatore:
3.1 Manutenzione ordinaria con assistenza INDICATO NELL’OFFERTA MEPA;
Altri servizi cui si intende aderire:
3.2.1 Servizio di assistenza 24 ore su 24 COMPRESA;
3.2.2 Estensione polizza R.C.T. Proprietà-Utenti e/o Gestori dell’ascensore COMPRESA;
3.2.3 Assistenza alle verifiche periodiche biennali COMPRESA;
3.2.4. Sono escluse imposte, tasse e spese di incasso.
Art. 4 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI CORRISPETTIVO
a) Modalità di fatturazione - Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 art. 3, comma 1 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, si precisa che il codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: UFQ8Y7.
Le fatture non conformi a quanto sopra disposto non verranno liquidate e verranno rinviate al mittente.
b) PAGAMENTO CORRISPETTIVI: I corrispettivi offerti dovranno intendersi omnicomprensivi di ogni costo ed onere fiscale per l’espletamento del servizio durante l’intero periodo contrattuale, con la sola esclusione dell’I.V.A. che resterà a carico dell’Azienda nella percentuale dovuta per legge.
Il pagamento del servizio avverrà su presentazione di regolare fattura trimestrale posticipata, previo accertamento da parte del Responsabile dell’Ente Committente della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC online, a mezzo bonifico bancario con spese relative eventuali a carico della VGE Ascensori Srl.
Con tale pagamento l’affidataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall’Ente Committente per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia del servizio autorizzato ed effettuato.
I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla ditta affidataria di richiedere lo scioglimento del contratto.
Qualora la verifica di correttezza contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, il Committente procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi, pagamento che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online.
L’impresa aggiudicataria non potrà opporre, per detta eventuale sospensione, eccezione alcuna, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.
L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione del Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Art. 5 - Prestazioni non comprese
Sono escluse dal canone annuale:
5.1 le sostituzioni di pezzi di ricambi e di componenti (argano, funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio, centralina e pistone, cablaggi flessibili e fissi di vano, quadri di manovra e regolazione e varie altre), sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficienza o inadeguata manutenzione da parte della Ditta.
5.2 I lavori di riparazione, di sostituzione e di revisione di ogni parte costitutiva dell’elevatore che si rendessero necessari a causa di atti vandalici o da eventi imponderabili non soggetti a normale controllo della Ditta manutentrice.
5.3 Le modifiche, le trasformazioni di aggiornamento tecnico, gli ammodernamenti, le aggiunte, gli adeguamenti imposte dalle normative e tutti gli eventuali interventi richiesti dal Concedente alla Concessionaria.
Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria contemplati nel presente articolo e non previsti nel canone di manutenzione ordinaria, gli stessi verranno concordati e contabilizzati separatamente, dietro presentazione di relativo preventivo di spesa, sulla base del costo orario della manodopera pari ad €. 27,00, più IVA e del costo dei materiali utilizzando il prezzo unitario indicato sui listini ufficiali della ditta produttrici dei pezzi di ricambio ribassati del 20%, oltre IVA. Comunque per ogni intervento concordato di manutenzione straordinaria verrà richiesto apposito codice identificativo CIG e preso relativo impegno di spesa.
Art. 6 - RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08: La ditta affidataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. ed in particolare del disposto dell’art. 26.
Art. 7 - ONERI DELLA SICUREZZA: In accordo con quanto previsto dall’art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore del contratto in oggetto.
CONDIZIONI GENERALI:
Art. 8 - Assicurazione responsabilità civile “Ditta manutentrice":
Sono a carico della Società soltanto i rischi derivanti dalla sua responsabilità quale assuntrice della manutenzione e limitatamente ai seguenti massimali coperti da polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione: pari ad €. 10.000.000 per ogni sinistro con il limite di
€.10.000.000 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali e €. 10.000.000 per danneggiamenti a cose e animali qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone e pertanto si accetta che la Società risponderà per sua responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione entro i massimali su indicati. Se il Committente non ritiene sufficienti i detti massimali, richiederà a parte una polizza di rischio aggiuntivo di cui si accollerà le spese.
Il Committente dovrà comunicare eventuali incidenti a mezzo raccomandata entro il termine di 24 ore.
Art. 9 - Sospensione dell’esercizio
In caso di sospensione dell'esercizio degli impianti per un periodo superiore a 15 giorni dipendente da richiesta del Committente o dalla temporanea sospensione di erogazione dell'energia elettrica o dalla ritardata esecuzione di lavori a carico dei Committente, come pure da qualsiasi altra causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a lavori di riparazione affidati alla Società, sarà effettuato un servizio saltuario di osservazione e il canone verrà ridotto dei 50% per tutto il periodo di arresto degli impianti. Qualora alla ripresa dell'esercizio si rendessero necessarie opere di revisione, queste verranno fatturate a parte.
Art. 10 - Cause di forza maggiore e delimitazione delle responsabilità
Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della Società i disservizi e i danni causati da terzi o dagli Utenti per cattivo uso o manomissione dell'impianto, i danni ed i disservizi derivati da: mancata segnalazione da parte del Committente al Servizio di Assistenza della Società di guasti agli impianti, infiltrazioni d'acqua, allagamenti, incendi, anormalità delle caratteristiche nell’erogazione dell’energia di F.M. nonché quelli derivanti da cause di forza maggiore o comunque al di fuori del suo controllo, come: disposizioni governative, scioperi, serrate, esplosioni, furti, inondazioni, rivolte, sommosse civili, guerre, sabotaggi, ecc. In nessun caso o circostanza la Società è responsabile dei danni conseguenti.
È comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Società per danni derivanti al Committente e/o a terzi ai sensi del presente contratto, salvo per i casi di dolo o negligenza grave.
Il Committente si impegna pertanto a tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa di terzi. La Società eseguirà le prestazioni inerenti al servizio di manutenzione salvo casi di forza maggiore quali: scioperi, serrate, ecc.; in questi casi la Società è autorizzata a rimettere, a suo giudizio, le prestazioni previste ad altra data. La Società non è in ogni caso responsabile dei danni indiretti derivanti da eventuali disservizi dell'elevatore comunque avvenuti.
Art. 11 - Orario di lavoro
Tutte le prestazioni incluse nel contratto di manutenzione saranno eseguite in giornate feriali e durante l'orario normale di lavoro della Società, 8:00-17:30. Per quei lavori richiesti in orario straordinario (semprechè sussista la possibilità di eseguirli) il Committente pagherà a parte l'intera prestazione in base alle tariffe di mano d'opera della Società con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore. Contrariamente, per abbonati al servizio di assistenza 24 ore su 24, verrà addebitato un importo fisso di 35,00 €. salvo sostituzione di componenti.
Art. 12 – Obblighi del Committente
Il Committente, ai sensi delle norme vigenti, è responsabile della custodia e la reperibilità del libretto obbligatorio sul quale vengono apposte le annotazioni prescritte a fronte delle verifiche periodiche e
straordinarie. In caso di perdita e manomissioni integrali o parziali dello stesso, farà fede, anche ai fini del riscontro dell’effettuazione delle verifiche, la documentazione interna cartacea e/o informatica della ditta manutentrice. Il Committente deve curare che la fossa, locale macchine e interno cabina siano liberi da acqua e depositi di materiali estranei all’impianto.
Art. 13 – Scheda telefonica per i soli contratti con “gestione dei corrispettivi relativi al contratto di telefonia del bidirezionale”
a) Il Committente si obbliga ad utilizzare la carta Sim con cura e diligenza al fine di mantenere l’integrità e permetterne il perfetto funzionamento.
b) Xxxxx inteso che la scheda telefonica è di proprietà esclusiva della Società ed il Committente è responsabile della relativa custodia ed utilizzo. Qualora non venga utilizzata per esclusive finalità
legate alla richiesta di intervento per intrappolamento all’interno della cabina dell’impianto elevatore, la Società si riserva il diritto di addebitare al Committente i maggiori costi conseguenti all’uso improprio, declinando ogni e qualsiasi responsabilità.
Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione del Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo, nei confronti della Ditta affidataria, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con il trattenimento dell’intero importo relativo ai servizi effettuati e non ancora liquidati e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti, qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte della Ditta affidataria inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio.
La risoluzione del contratto dovrà essere proceduta da contestazione dell'addebito, con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata alla Ditta, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni otto per eventuali controdeduzioni.
Inoltre l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
• mancato inizio del servizio alla data prevista dal contratto;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali da parte della ditta affidataria;
• arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;
• cessazione, cessione o fallimento della ditta affidataria;
• sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della Ditta o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
• continua violazione degli accordi relativi al servizio in argomento.
• rischi e danni per la salute degli utenti;
• perdita da parte dell’aggiudicataria dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio;
Art. 15 - RECESSO UNILATERALE
Qualora la Ditta volesse recedere dal contratto prima della naturale scadenza, per sopraggiunto giustificato motivo, come tale riconosciuto dall’Ente Committente, dovrà fare richiesta motivata con lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c. indirizzata al Responsabile del competente servizio dell’Azienda almeno 5 (cinque) mesi prima dell'eventuale interruzione del servizio.
In tale periodo la Ditta dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio, pena la rivalsa sui servizi effettuati e non ancora liquidati.
Qualora l’Amministrazione dell’Ente Committente accetti la richiesta di disdetta, addebiterà alla Ditta affidataria le spese per l'espletamento di una nuova gara e le eventuali maggiori spese derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio.
Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo, l’Ente Committente addebiterà all'affidataria, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta fino alla scadenza naturale del contratto. Qualora l'Amministrazione dell’Ente Committente, nel periodo di durata del servizio affidato in base alla presente procedura, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio, oppure ravvedesse l'opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera inviata con raccomandata a.r. e/o p.e.c., da inviare con almeno 60 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto senza che l’affidataria possa pretendere alcun indennizzo.
Art. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del servizio ad una o più ditte, pena l’immediata risoluzione del contratto con incameramento con il trattenimento dell’intero importo relativo ai servizi effettuati e non ancora liquidati, fatto salvo ogni altro diritto di risarcimento.
Art. 17 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/08 la ditta affidataria del presente contratto si impegna a fornire:
1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art.26, comma 1, lettera a, X.Xxx. 81/08 e s.m.i., per il servizio di che trattasi.
Art. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta affidataria si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Xxxxxx della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 19 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Ogni controversa inerente il presente contratto, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, sempre che tale controversia non possa essere composta in via amichevole, è di competenza del Foro di Fermo. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 tutti i dati forniti dalla ditta affidataria, saranno raccolti presso il Committente e trattati nei limiti consentiti dalla predetta normativa.
Art. 21 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni dalle norme vigenti in materia in quanto applicabili.
Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto del presente contratto.
Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Grottammare, li 31.07.2017
A.S.P. contessa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx VGE Ascensori Srl
IL Direttore Il Legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx