CAPITOLATO SPECIALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
OSPEDALI DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno, Vimercate.
CAPITOLATO SPECIALE
GARA AGGREGATA A MEZZO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI MULTIFUNZIONALI, CON MANUTENZIONE FULL RISK, OCCORRENTI AL P.O. DI DESIO DELL’A.O. DI DESIO E VIMERCATE E AL P.O. OSPEDALE XXXXXXX DEL PONTE DI VARESE DELL’A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE
-CIG 5718444146-
I N D I C E
Premessa
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 - Durata del contratto di manutenzione 4
Art. 3 - Importo presunto dell'appalto 4
Art. 4 - Requisiti generali per l’esecuzione della fornitura 5
Art. 5 - Caratteristiche tecniche della fornitura 6
Art. 6 – Sopralluogo obbligatorio 7
Art. 7 - Descrizione delle Opere edili, impiantistiche e delle finiture 7
Art.8- Direzione dei lavori 8
Art. 9 - Durata dei lavori 8
Art. 10 – Servizi connessi 9
Art. 11 - Conservazione delle opere 12
Art. 12 - Polizze assicurative 12
Art. 13 – Assistenza Tecnica e Manutenzione delle apparecchiature ed impianti 13
Art. 14 - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria 15
Art. 15 - Revisione prezzi 16
Art. 16 - Deposito cauzionale 16
Art. 17 - Presentazione fattura e modalità pagamenti 18
Art. 17-bis - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 19
Art. 18 - Penali e sanzioni per inadempimento 21
Art. 19 - Risoluzione e disdetta del contratto 22
Art. 20 - Cessione del contratto, del credito e subappalto 24
Art. 21 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del sub appaltatore 25
Art. 22 - Fallimento, successione e liquidazione del fornitore 26
Art. 23 – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva 26
Art. 24 - Sicurezza 27
Art. 25 - Clausola limitativa della proponibilità d’eccezioni 28
Art. 26 - Clausola di salvaguardia 28
Art. 27 – Clausola di Adesione 28
Art. 28 – Esecuzione Del Contratto 30
Art. 29 – Accesso Agli Atti 33
Art. 30 – Codice Etico 34
Art. 31 – Codice Etico Degli Appalti Regionali 35
Art. 32 - Spese contrattuali 36
Art. 33 - Foro competente 36
Art. 34 - Disposizioni Finali 36
Allegato 1 – Scheda Tecnica
Allegato 2 - planimetrie dell’A.O. di Desio e Vimercate Allegato 3 – planimetrie dell’A.O. di Varese
Premessa
L’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, in forma aggregata con l’A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese”, di seguito denominate anche AA.OO. appaltanti, intendono procedere, mediante esperimento di procedura aperta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m. e i., finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di n. 2 Sistemi Multifunzionali per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale, con manutenzione full risk, occorrenti al Presidio Ospedaliero di Desio dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e al
P.O. Ospedale Xxxxxxx Xxx Xxxxx di Varese dell’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006.
A tale scopo, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese” ha conferito mandato con rappresentanza all’A.O. di Desio e Vimercate ad espletare la procedura di affidamento della fornitura in nome e per conto della stessa.
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di due Sistemi multifunzionali per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale, con manutenzione full risk, occorrente al P.O. di Desio dell’A.O. di Desio e Vimercate e al P.O. “Ospedale Filippo Del Ponte di Varese” dell’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.
I requisiti minimi (requisiti di conformità e caratteristiche tecniche minimali) delle apparecchiature, richieste a pena di esclusione dalla gara sono analiticamente descritti nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati, nonché nel Regolamento di gara. In particolare, oggetto dell'appalto è:
■ la disinstallazione e smaltimento del sistema attualmente in uso;
■ la fornitura delle apparecchiature secondo i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Speciale e suoi Allegati, e le caratteristiche migliorative eventualmente offerte in sede di gara;
■ la consegna, installazione, la messa in funzione e il collaudo delle apparecchiature;
■ lavori di adeguamento dei locali previsti nel presente Capitolato;
■ assistenza tecnica, garanzia full risk su apparecchiature, accessori e impianti per la durata minima di 12 mesi, l'assistenza alla fornitura, oltre quelle migliorative, eventualmente offerte in sede di gara.
■ manutenzione full risk per 84 mesi su apparecchiature, accessori e impianti, decorrenti dalla scadenza della garanzia full risk offerta in sede di gara ed oggetto di valutazione
La fornitura dovrà essere eseguita con l’osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale di gara.
La precisa corrispondenza a quanto richiesto costituisce elemento essenziale del contratto.
Art. 2 - Durata del contratto di manutenzione
La durata del contrattuale di manutenzione full risk è stabilita in 84 mesi, decorrenti dalla scadenza della garanzia full risk offerta in sede di gara ed oggetto di valutazione.
Art. 3 - Importo presunto dell'appalto
L’importo presunto dell’appalto si ritiene comprensivo dei costi di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione ed esecuzione lavori, di trasporto, di installazione dei nuovi sistemi, di rimozione e smaltimento dei vecchi sistemi, di manutenzione ordinaria e straordinaria full risk per tutto il periodo contrattuale e di ogni altra eventuale spesa od onere, anche di natura fiscale esclusa l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico delle Aziende Ospedaliere.
L’importo complessivo a base d’asta sul quale, pertanto, la ditta dovrà formulare la propria offerta è
€ 745.901,63 oltre IVA, pari ad euro 910.000,00 IVA al 22% compresa, così suddiviso:
• X.X. xx Xxxxx e Vimercate: Euro 368.852,45, IVA esclusa, pari ad € 450.000,00 Iva ed oneri per la sicurezza compresi quantificati in € 2.500,00, IVA esclusa, così determinato:
➢ costo apparecchiatura + disinstallazione vecchio sistema + lavori d’adeguamento locali + installazione nuova apparecchiatura € 211.614,75, Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 1.500,00 Iva esclusa, pari ad € 260.000,00 Iva compresa ;
➢ costo contratto di manutenzione full risk per 84 mesi € 154.737,70, Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 1.000,00, Iva esclusa, pari ad un importo complessivo di € 190.000,00, IVA inclusa;
• A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese: Euro 377.049,18, IVA esclusa, pari ad € 460.000,00 Iva ed oneri per la sicurezza compresi, quantificati in € 2.500,00, IVA esclusa così determinato:
➢ costo apparecchiatura + disinstallazione vecchio sistema + lavori d’adeguamento locali +
installazione nuova apparecchiatura € 219.811,47, Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 1.500,00 Iva esclusa, pari ad € 270.000,00 Iva compresa ;
➢ costo contratto di manutenzione full risk per 84 mesi € 154.737,70, Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 1.000,00, Iva esclusa, pari ad un
Art. 4 - Requisiti generali per l’esecuzione della fornitura
Il fornitore è tenuto alla esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della Camera di Commercio di Monza e Brianza della fornitura oggetto del contratto. Nella esecuzione, lo stesso deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi delle AA. OO. appaltanti.
Il fornitore deve eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalle stazioni appaltanti.
L’impresa è, altresì, tenuta all’osservanza del Codice Etico delle Aziende Ospedaliere pubblicato sui siti aziendali delle Committenti.
L’impresa, pertanto, sottoscrivendo l’impegno a tenere un comportamento di correttezza e buona fede, allegato al Regolamento di Xxxx, attesta la presa visione del suddetto Codice Etico, l’accettazione dello stesso e che l’eventuale violazione darà diritto a queste AA.OO. a richiedere il risarcimento dei danni per lesione della loro immagine ed onorabilità.
La ditta aggiudicataria non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell’ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti delle AA.OO. per il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori e di consegna ed installazione dei sistemi.
Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle aree ove saranno ubicati i Sistemi Multifunzionali per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale e/o dei tempi di consegna e installazione delle apparecchiature è giusta causa di risoluzione del contratto con incameramento del deposito cauzionale e rifusione di ogni eventuale danno a carico del fornitore inadempiente a favore delle AA. OO., previa messa in mora da parte delle stesse, con fissazione di un termine per l’esecuzione.
L’imballo e le modalità di consegna devono essere tali da garantire l’integrità strutturale e funzionale delle apparecchiature fornite e/o degli accessori correlati.
Art. 5 - Caratteristiche tecniche della fornitura
L’Apparecchiatura e gli accessori componenti l’intero Sistema Multifunzionale per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale deve rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti di conformità, di cui al successivo paragrafo 5.1, e le caratteristiche tecniche minimali di cui al successivo paragrafo 5.2.
In considerazione della continua evoluzione della tecnologia nel settore, la Ditta aggiudicataria si impegna ad offrire un sistema nuovo (ivi incluse le eventuali applicazioni informatiche occorrenti) nella versione tecnologicamente più avanzata e comunque adeguata e compatibile con le esigenze delle Aziende Ospedaliere.
5.1 Requisiti di conformità
Tutte le Apparecchiature devono garantire la conformità alle normative vigenti o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli – di carattere cogente – che venissero emanati nel corso di esecuzione della fornitura. Eventuali adeguamenti sono a costo zero per le Aziende Ospedaliere. In particolare le Apparecchiature dovranno rispettare almeno i seguenti requisiti di conformità:
• marcatura CE
• conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D. Lgs. 81/2008
• conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio.
5.2 Caratteristiche tecniche minimali delle Apparecchiature
Le Apparecchiature da fornire dovranno essere perfettamente funzionanti e conformi a quanto indicato nel presente documento. Dovranno essere corredate da manuale d'uso (in lingua italiana), manuale di servizio per la manutenzione (in lingua italiana), certificazioni attestanti il possesso di marchi di certificazione, certificazione della casa produttrice, attestante la data di fabbricazione, nonché il codice identificativo assegnato (numero di repertorio), e di tutto quanto necessario a una corretta installazione, uso e manutenzione.
Le apparecchiature da offrire devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, le caratteristiche tecniche minimali di cui all’Allegato 1 al presente Capitolato Speciale, che verranno attestate anche mediante il questionario tecnico, debitamente sottoscritto in ogni pagina, da allegare all’Offerta Tecnica di cui al Regolamento di gara.
Le apparecchiature dovranno essere di nuova produzione e fornite di ogni accessorio occorrente a renderle pienamente funzionanti e idonee all'uso cui sono destinate, nonché dotate, se del caso, di una quantità di materiale di consumo adeguata a garantirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale. Tutti i beni devono essere consegnati e installati a carico della Ditta aggiudicataria presso i luoghi di utilizzo indicati dalle Aziende Ospedaliere.
Art. 6 – Sopralluogo obbligatorio
Le ditte offerenti dovranno effettuare un adeguato sopralluogo tecnico, pena la non ammissione alla gara, presso le aree interessate del P.O. di Desio dell’A.O. di Desio e Vimercate e del P.O. Ospedale Filippo Ponte di Varese dell’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, al fine di verificare lo stato delle strutture esistenti, onde prevedere le necessarie strutture aggiuntive, la cui realizzazione, insieme a tutte le spese edili ed impiantistiche per l’installazione completa dei sistemi in oggetto saranno a carico dell’Aggiudicataria. La ditta dovrà, inoltre, realizzare un progetto esecutivo relativo agli interventi strutturali (es. pavimenti, rivestimenti, corpi illuminanti,
…), impiantistici e proteximetrici necessari alla realizzazione del nuovo sistema, sempre nell’osservanza della normativa vigente in materia. Il progetto definitivo/esecutivo dei lavori dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante competente.
Dovrà essere prevista la rimozione e lo smaltimento delle apparecchiature esistenti nei due presidi interessati dall’appalto.
In particolare, durante il sopralluogo le società partecipanti prenderanno visione dei percorsi di accesso ai locali che ospiteranno l’apparecchiatura ed i relativi accessori, dello stato degli ambienti e degli impianti coinvolti nell’installazione del nuovo sistema, nonché dei requisiti di installazione (idraulici, elettrici, ecc..).
Le modalità di svolgimento del sopralluogo sono indicate dettagliatamente nel Regolamento di gara, lett. o) Informazioni e sopralluogo.
Art. 7 - Descrizione delle Opere edili, impiantistiche e delle finiture
La progettazione, per ogni singolo Presidio Ospedaliero, dovrà essere svolta secondo la normativa vigente ed in base alle eventuali indicazioni operative che saranno impartite dalla Stazione appaltante competente.
A tal fine, si allegano al presente capitolato le planimetrie relative alle zone di intervento dell’A.O. di Desio e Vimercate (allegato n. 2) e dell’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (allegato n. 3).
In sede di gara la ditta concorrente dovrà produrre il progetto, per ogni singolo Presidio Ospedaliero, relativo alle opere edili ed impiantistiche, che sarà oggetto di valutazione.
La progettazione, per ogni singolo Presidio Ospedaliero, dovrà riguardare l’intero Sistema Multifunzionale per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale, ossia l’apparecchiatura completa, l’impianto elettrico a partire dal quadro elettrico, gli impianti rete dati, gli eventuali impianti di raffreddamento del Sistema Multifunzionale, le apparecchiature ad esso connesse, gli impianti di climatizzazione della sala del Sistema Multifunzionale, del locale tecnico, del locale comando refertazioni ed eventuali altri ambienti ove saranno posizionati apparecchiature ed impianti per il funzionamento del Sistema Multifunzionale.
Art.8- Direzione dei lavori
La ditta aggiudicataria si farà carico di tutte le spese di progettazione, di direzione lavori e di realizzazione di tutti gli interventi necessari per l’installazione e l’attivazione dei nuovi Sistemi Multifunzionali per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale.
Art. 9 - Durata dei lavori
I lavori, per ogni singolo Presidio Ospedaliero, dovranno essere eseguiti e le apparecchiature dovranno essere installate entro 50 giorni dalla data che sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione di ciascuna Stazione Appaltante.
Terminati i lavori, necessari per la predisposizione degli ambienti ove sarà collocata l’apparecchiatura, il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera competente, al fine di avviare le attività di consegna e installazione. Congiuntamente alla comunicazione di chiusura lavori, il Fornitore dovrà comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, all’Azienda competente le date di prevista consegna e installazione dell’apparecchiature ed eventuali opere di finitura locali, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara.
I suddetti lavori dovranno essere ultimati entro il termine dichiarato in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18. L’ultimazione delle predette attività è attestata dal Verbale di Collaudo, come specificato al seguente art.10..
Art. 10 – Servizi connessi
Consegna e installazione
La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare le apparecchiature componenti il sistema Multifunzionale presso il Presidio Ospedaliero di Desio ed il Presidio Ospedaliero Ospedale Filippo Ponte di Varese e provvedere alla loro attivazione sulla base della tempistica prevista nell’offerta di gara che sarà oggetto di valutazione. L’inosservanza del termine perentorio dichiarato in sede di gara comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 18 del presente Capitolato Speciale.
Il sistema consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello presentato in sede di gara.
Il giudizio dell’accettabilità o meno dell’apparecchiatura è riservato al personale competente. L’accettazione della apparecchiatura non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.
L’attività di consegna ed installazione dell’apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all’interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, allacciamento alle reti, asporto dell’imballaggio, rimozione e smaltimento dell’apparecchiatura esistente, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale.
Opere di finitura e collaudo
Terminata l’attività di installazione il Fornitore provvederà ad eseguire, a proprie spese, le opere di finitura dei locali di cui al progetto esecutivo. In caso di imperfezioni e deterioramento dei locali e/o delle aree adiacenti, dovuti ad un’inesatta esecuzione delle attività di finitura e/o dovuti all’utilizzo di materiali non idonei, il Fornitore dovrà, a proprio esclusivo onere e spese, effettuare con la dovuta tempestività quanto necessario al ripristino del buon stato strutturale dei locali.
Resta inteso che l’attività di finitura è comprensiva della pulizia dei locali e dell’impianto installato, nonché dell’asporto e del corretto smaltimento sia degli strumenti utilizzati sia di eventuali materiali di scarto prodotti ed al ripristino delle aree adiacenti eventualmente danneggiate.
Al termine delle attività di installazione e finitura il Fornitore consegnerà alla Azienda Ospedaliera competente una Comunicazione di chiusura dei lavori di finitura che attesti il termine delle suddette attività e fornirà tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa relativamente all’apparecchiatura fornita.
Al termine delle suddette attività, l’A.O. competente procederà, in contraddittorio con il Fornitore, al collaudo dei lavori e degli impianti, ai sensi della vigente normativa (art. 141 D.Lgs. 163/2006).
Tale collaudo dovrà terminare entro 10 giorni dalla Comunicazione di cui sopra. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo dei lavori edili e degli impianti il Fornitore ha l'onere di ripristinare quanto non perfettamente funzionante e di procedere a nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 20 giorni solari dalla data di Comunicazione di chiusura lavori di finitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
Al termine delle attività di collaudo lavori, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare almeno la seguente documentazione:
➢ pianta con disposizione degli impianti costituenti il sistema Multifunzionale per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale;
➢ dichiarazione di conformità L. n. 46/90;
➢ certificazioni materiali e documentazione relativa alle apparecchiature elettriche e meccaniche installate (comprese garanzie, manuali d'uso e manutenzione, piano di manutenzione);
➢ certificazione norme UNI di riferimento;
➢ elaborati grafici completi di schemi di quadri e disegni di impianti;
Durante le successive operazioni di collaudo delle Apparecchiature, l’A.O. competente avrà facoltà di richiedere integrazioni della documentazione sopra indicata in funzione delle attività che il Fornitore avrà eseguito. Tale documentazione costituisce parte integrante della fornitura e la sua consegna sarà condizione necessaria al fine del positivo collaudo delle Apparecchiature.
Al termine delle attività di Xxxxxxxx dei lavori il Fornitore dovrà redigere un Verbale di pronto al collaudo, in contraddittorio con l’A.O. competente e controfirmato dalla stessa, nel quale sarà dato atto dell'avvenuta consegna e installazione delle Apparecchiature, nonché dell'avvenuta esecuzione e collaudo dei lavori di adeguamento e finitura locali.
Il Verbale dovrà contenere almeno, le seguenti indicazioni:
● la tipologia, marca modello e codice identificativo dell’Apparecchiatura consegnata e installata;
● attestazione della corretta esecuzione dei lavori – inteso quale verifica della rispondenza con quanto riportato nel progetto esecutivo – compreso l'esito delle prove funzionali degli impianti, con breve descrizione delle azioni svolte e la conferma del positivo collaudo dei lavori;
● la data prevista per il collaudo, le cui attività dovranno essere ultimate entro 10 giorni solari decorrenti dalla data del Verbale di pronto al collaudo.
Copia del suddetto Xxxxxxx sarà consegnato all’Azienda competente.
Collaudo
La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo degli impianti e delle apparecchiature componenti il sistema Multifunzionale da effettuarsi al momento dell’installazione e comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante competente, alla presenza dell’incaricato del Fornitore, e del personale all’uopo incaricato dalla Azienda Ospedaliera competente.
Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito “Verbale di Collaudo”.
Il collaudo è teso a verificare che l’apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d’uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.
In particolare, in sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà:
• consegnare il manuale d’uso ed il manuale tecnico, entrambi in lingua italiana;
• eseguire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
• programmare, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il personale dell’Unità Operativa interessata, la formazione all’utilizzo a favore di tutti gli operatori per il tempo necessario alla loro completa formazione;
Dovrà essere, altresì, prevista ulteriore formazione per l’intera durata del contratto di manutenzione, qualora si renda necessaria.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire dettagliato calendario delle attività di manutenzione preventiva su apparecchiature ed impianti.
L’attività del Sistema Multifunzionale per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale non potrà avere inizio prima dell’avvenuto collaudo favorevole.
Il collaudo si intende positivamente superato solo se il Sistema Multifunzionale risulti verificato ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il Fornitore ha l’onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 20 giorni dall’installazione, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18. L’esito positivo del
collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.
L’Azienda Ospedaliera competente si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche degli impianti ed apparecchiature costituenti il Sistema Multifunzionale con quanto dichiarato e offerto dal Fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
Art. 11 - Conservazione delle opere
Dopo il collaudo la Ditta aggiudicataria non potrà modificare le opere e gli impianti realizzati se non previa specifica autorizzazione scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera competente.
Art. 12 - Polizze assicurative
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne le AA.OO. da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte delle AA.OO. secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture sotto indicate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalle AA.OO. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per i seguenti massimali:
- danni alle opere in esecuzione: € 650.000,000
- danni alle opere preesistenti: € 200.000,00
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alle AA.OO..
Le garanzie C.A.R. e R.C.T., prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del D.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Le garanzie di C.A.R., limitatamente alla lettera a), partita 1), e R.C.T., sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
Art. 13 – Assistenza Tecnica e Manutenzione delle apparecchiature ed impianti
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per un minimo di dodici mesi, la manutenzione full risk sulle apparecchiature, gli accessori forniti e gli impianti.
A decorrere dalla scadenza della garanzia avente ad oggetto la manutenzione full risk sulle apparecchiature, gli accessori forniti e gli impianti della durata minima di dodici mesi indicata dalla ditta aggiudicataria, quest’ultima dovrà prevedere un contratto di manutenzione full-risk post- garanzia per la durata di sette anni, comprensiva di manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali e di qualità ed un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva sull’apparecchiature, accessori ed impianti con tempi di intervento non superiori a 16 ore lavorative.
Sia nel periodo di garanzia offerto, sia nel periodo post-garanzia, la ditta dovrà prevedere, senza oneri aggiuntivi, l’esecuzione di tutta la manutenzione preventiva e ordinaria secondo manuale
d'uso (inclusi pezzi di ricambio, accessori, materiale soggetto ad usura e di consumo necessari, costo per il personale tecnico e spese di viaggio), le verifiche di sicurezza, nonché un illimitato numero di interventi di manutenzione straordinaria compresa la fornitura di tutti i ricambi e materiali di consumo e gli accessori necessari al funzionamento (incluse sorgenti radiogene e detettori).
La Ditta aggiudicataria, in particolare, dovrà assicurare quanto di seguito descritto:
• Manutenzione programmata secondo manuale d’uso, comprensiva di tutto il materiale, e la manodopera necessari all’effettuazione dell’attività manutentiva.
• Sostituzione delle parti deteriorate.
• Sostituzione delle apparecchiature o parti di esse qualora, nonostante gli interventi manutentivi, si registri una persistente inoperatività.
• Verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
• Controlli funzionali ad eccezione di quelli di competenza della Fisica Sanitaria
• Interventi di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria illimitati, con tempi di intervento non superiori a 16 ore lavorative e tempi di risoluzione non superiori a 3 giorni lavorativi.
• Aggiornamento tecnologico dei dispositivi software e hardware forniti.
• Riconfigurazione e reinstallazioni software e hardware, se necessari.
• Assistenza telefonica.
Il costo di tutte le parti di ricambio e soggette ad usura, nonché delle sorgenti radiogene e dei detettori saranno a carico della Ditta affidataria.
Resta inteso che le riparazioni e le sostituzioni che dovessero rendersi necessarie saranno eseguite dal Fornitore con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e con caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelle sostituite.
In sede di presentazione dell’offerta la ditta concorrente dovrà dettagliatamente descrivere le modalità e le tempistiche del servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” in garanzia e durante il contratto di manutenzione che saranno oggetto di valutazione.
Il Fornitore dovrà concordare per iscritto con i competenti uffici delle Aziende Ospedaliere il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva; eventuali modifiche dovranno essere concordate con le AA.OO.. Il Fornitore è tenuto a rispettare il calendario redatto, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
In relazione alla manutenzione correttiva (che comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori dell’apparecchiatura a seguito di guasti che ne pregiudichino il corretto funzionamento) si precisa che, per tutta la durata del contratto, le Aziende Ospedaliere potranno chiedere gli interventi per un numero illimitato di volte. Il Fornitore, inoltre, a proprio carico oneri e spese dovrà erogare il servizio di manutenzione evolutiva, volto ad aggiornare l'hardware e il software in conformità ad aggiornamenti normativi – comunitari, nazionali o regionali
-, ovvero evolutivi prescritti dalla casa produttrice, previa valutazione positiva delle AA.OO. Per tutta la durata del contratto le eventuali modifiche hardware necessarie a supportare le nuove versioni software saranno a carico del Fornitore. Al fine di semplificare l'uso dell’Apparecchiatura oggetto della fornitura, al termine del servizio di manutenzione evolutiva, il Fornitore, a propria cura onere e spese, dovrà svolgere un'attività di affiancamento agli utenti.
Alla chiusura di tutti gli interventi svolti (preventivi, correttivi, etc), la ditta Aggiudicataria dovrà produrre rapporti di lavoro che dovranno essere consegnati presso l’Ufficio di competenza. I rapporti di lavoro costituiscono documento fondamentale per la valutazione del servizio e la conseguente determinazione delle penali. La Ditta aggiudicataria è pertanto invitata a voler considerare con attenzione questo elemento.
Qualora i Sistemi Multifunzionali forniti dovessero essere dismessi prima della scadenza degli 84 mesi previsti in gara, il contratto di manutenzione si estinguerà con la dismissione dell’apparecchiatura senza alcuna pretesa da parte dell’operatore economico.
Art. 14 - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria La ditta aggiudicataria è tenuta:
- a fornire a proprie spese le apparecchiature e gli accessori, nonché ad eseguire i lavori e gli impianti oggetto della presente gara e ad assicurare gli interventi manutentivi sugli impianti, apparecchiature e accessori secondo le modalità ed i tempi previsti;
- a garantire che l’apparecchiatura, gli accessori e gli interventi manutentivi sugli impianti siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza per l’operatore ed il paziente ed a tal fine essa si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti e le precauzioni d’uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l’utilizzo della strumentazione in dotazione;
- ad avvalersi di personale specializzato per tutte le attività poste a suo carico;
- a stipulare, a proprie spese, idonea polizza assicurativa a copertura di danni in caso di furto, incendio, cause accidentali, atto doloso e vandalico, per tutte le apparecchiature, dispositivi e gli impianti connessi al sistema Multifunzionale oggetto del presente capitolato;
- a firmare il contratto entro 30 giorni dalla data di stipula dello stesso. In caso di comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Regolamento di Gara alla lettera N, ove richiesta, la ditta incorrerà nella decadenza dell’aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria. Alla ditta dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall’aggiudicazione ad altra ditta, oltre all’incameramento automatico della cauzione provvisoria.
Art. 15 - Revisione prezzi
L’istituto della revisione dei prezzi del servizio verrà accordata non sulla base di una rilevazione degli aumenti medi dei costi dell’impresa aggiudicataria, ma sulla base di una rilevazione di un effettivo e oggettivo aumento dei prezzi di beni e servizi. La revisione dei prezzi non si potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
La revisione dei prezzi viene operata, a seguito di richiesta scritta da parte dell’Aggiudicatario, sulla base di un’istruttoria condotta dal D E C , facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs 163/2006; in assenza di costi standardizzati, l’istruttoria, per appurare la possibilità dell’applicazione di una revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.lgs 163/2006, si deve svolgere su di una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi (personale, mezzi, materiali) supportata da idonea documentazione fornita dall’Appaltatore a dimostrazione dell’effettiva necessità di adeguamento.
L’Amministrazione ha la facoltà, previa analisi, di riconoscere, nei limiti previsti contrattualmente, l’adeguamento come richiesto, parte di esso o nessun adeguamento, tale adeguamento non potrà comunque superare il 75% dell’ISTAT relativo al periodo considerato.
Art. 16 - Deposito cauzionale
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al
10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa) tale percentuale è aumentata, in caso di
aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%).
La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
➢ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
➢ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
➢ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell’importo iniziale. Nei contratti annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella:
Mesi | durata 12 mesi | durata 24 mesi | durata 36 mesi |
CAUZIONE | CAUZIONE | CAUZIONE | |
36 | 100% | ||
30 | 83,33% | ||
24 | 100% | 66,67% | |
18 | 75% | 50% | |
12 | 100% | 50% | 33,33% |
6 | 50% | 25% | 25% |
Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale.
A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.
Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte delle Aziende, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alle AA.OO. delle somme che queste abbiano eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.
Nell’attesa della cauzione definitiva, le AA.OO. potranno rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Art. 17 - Presentazione fattura e modalità pagamenti
La fatturazione per l’apparecchiatura potrà decorrere dalla data di collaudo positivo del Sistema Multifunzionale.
Relativamente ai canoni di manutenzione si precisa che l’aggiudicatario provvederà ad emettere fatture trimestrali posticipate, a decorrere dalla data scadenza della garanzia proposta in sede di gara.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti nell’ambito della propria libertà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dalle AA.OO. entro 60 giorni, subordinati all’esito positivo dell’eventuale collaudo/prova e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l’Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio d’eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile.
Si dà atto che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore delle AA.OO., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
Le fatture devono essere intestate rispettivamente per quanto di competenza a:
- Azienda Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxxxx, xxx XX. Xxxxx x Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxx;
- A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, Viale Borri 57 – 00000 Xxxxxx
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.
Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Si porta a conoscenza, inoltre, che l’A.O. di Desio e Vimercate e l’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto di questa Amministrazione.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
Art. 17-bis - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta Aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono
dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l’Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicabilità di una penale.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.
La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 18 - Penali e sanzioni per inadempimento
Le Aziende Ospedaliere, tramite le competenti Strutture Aziendali, verificano periodicamente la regolare esecuzione del contratto e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
Al riscontro di eventuali violazioni, omissione o disapplicazione delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero la corretta e puntuale esecuzione della fornitura, le AA.OO. provvederanno a contestarle per iscritto alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni che dovranno pervenire al protocollo dell’A.O. competente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni prodotte non siano ritenute sufficienti, le AA.OO. procederanno ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi.
In particolare le AA.OO. applicheranno le seguenti penali:
1) inosservanza e violazione degli atti di gara: € 250,00 per ogni contestazione
2) mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi strutturali ed impiantistici:
€ 500,00 per ogni giorno di contestazione
3) grave e negligente comportamento da parte della ditta aggiudicataria e del proprio personale, tale da compromettere la regolare esecuzione della fornitura, a seconda della gravità delle conseguenze, da un minimo di € 100,00 = ad un massimo di € 1.000,00
4) mancata consegna ed installazione delle apparecchiature nei termini concordati, salvo, in ogni caso, l’eventuale maggior danno: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo
5) mancato o ritardato intervento manutentivo, sia nel periodo di garanzia che nel periodo post- garanzia, a seconda della gravità delle conseguenze, da un minimo di
€ 100,00 = ad un massimo di € 1.000,00
6) mancato rispetto dei termini previsti per il collaudo € 250,00 = per ogni giorno di ritardo
Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dalle AA.OO. non coperto dall’importo delle penali.
L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza le AA.OO. a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto delle AA.OO. al risarcimento di ogni eventuale danno.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende Ospedaliere e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalle AA.OO. che emaneranno gli opportuni provvedimenti.
Art. 19 - Risoluzione e disdetta del contratto
Le AA. OO. possono richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso le AA.OO. saranno tenute al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
d) quando a carico del fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D.Lvo 231/2001;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
f) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
g) nei casi di morte del fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell’aggiudicazione;
h) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore in favore dei propri dipendenti;
Ove le AA. OO. ravvisino la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera h) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine le A.A. OO. adotteranno le determinazioni ritenute opportune.
Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a), b) e g) - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che le AA. OO. dovessero affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, le A.A.O.O. tratterranno senz’altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Il fornitore sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’A.O. competente e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
Art. 20 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. n.163/2006.
La cessione del credito del fornitore, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto o comunque dare in subappalto parte dell’esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’A.O. e sino al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte della fornitura che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.L.vo n, 163/2006);
• l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno 20 giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
a) della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. L.vo n. 163/2006);
b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. L.vo n. 163/2006).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’A.O. entro 30 giorni (art. 118, comma 8 D. L.vo n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. L.vo n. 163/2006).
Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento art. 118, comma 4 D. L.vo n. 163/2006).
L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’A.O. può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 11 c.s..
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. L.vo n. 163/2006).
L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività date in subappalto (art. 118, comma 12 D. L.vo n. 163/2006).
Art. 21 – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell’esecutore e del sub appaltatore
Le AA.OO. appaltanti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 del D.L. n.5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di xxxxxxx, tratterranno le somme dovute all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
In particolare, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del Codice degli Appalti.
Il responsabile del procedimento dovrà provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.
Nel caso in cui l’imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il responsabile del procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 22 - Fallimento, successione e liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento dell’aggiudicatario, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà dell’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
Nel caso di morte dell’appaltatore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto per colpa dell’aggiudicatario e quindi con incameramento del deposito cauzionale.
In caso di scioglimento o di liquidazione dell’appaltatore, l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
In ogni caso l’Ente si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 37-commi 18 e 19 del D.L.vo 163/2006.
Art. 23 – DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l’art. 38 del Codice dei Contratti, al comma 1, lett. i), esplicitamente dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento ….omissis….degli appalti di lavori, forniture e servizi, …omissis…né possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana…omissis…”.
La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l’Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione della fornitura.
La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all’Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.
Art. 24 - Sicurezza-
L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto, pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.
Il Legale rappresentante della ditta concorrente dovrà fornire dichiarazione di presa visione del Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto, così come esplicitato nel Regolamento di gara cui si rimanda.
L'aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.
Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall’Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati in complessivi Euro 2.500,00 Iva esclusa, per l’intera durata di 84 mesi dell’appalto.
Tale somma non è soggetta a ribasso, ai sensi dell’art. 86, co. 3 del D. Lgs. 163/2006 e sarà liquidata all’Impresa all’inizio del periodo contrattuale. L’Impresa è tenuta a utilizzare la somma di cui sopra per adottare gli accorgimenti indicati nel Documento di cui sopra al fine di ridurre i rischi da interferenza.
Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
Art. 25 - Clausola limitativa della proponibilità d’eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’A.O. e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’A.O. che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 26 - Clausola di salvaguardia
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.
Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.
A tale recesso il fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
Art. 27 – Clausola di Adesione
In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con
D.G.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx XXX/00000 del 14.02.2003, dalla
X.X.X. Xxxxxxxxx x. XXX 00000 del 28.03.2003 che auspicavano forme consorziate di acquisto tra
gli Enti del S.S.R, l’A.O. di Desio e Vimercate sottoscrisse con le Aziende sotto indicate un accordo per attuare le modalità di acquisto a livello aggregato.
Le Aziende Ospedaliere del Consorzio potranno procedere all’affidamento della fornitura del Sistema Multifunzionale per Fluoroscopia e Radiografia con detettore digitale, con manutenzione full risk per 84 mesi, decorrenti dalla scadenza della garanzia full risk offerta, aggiudicato alle medesime condizioni contrattuali offerte in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.
Le Aziende Ospedaliere del Consorzio di Milano e Provincia sono:
- A.O. San Xxxxxxx di Monza
- A.O. Niguarda Cà Granda
- A.O. Xxxxx Xxxxx
- A.O. Salvini di Garbagnate
- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano
- A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
- A.O. San Paolo
- A.O. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
- A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento
- IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- IRCCS Fondazione Neurologico Xxxxx Xxxxx
- IRCCS Fondazione Nazionale dei Tumori
- A.O. Fondazione Ortopedico Xxxxxxx Xxxx
- A.O. IRCCS Policlinico San Xxxxxx
- AREU
L’adesione da parte delle Aziende che compongono il Consorzio Milano e Provincia potrà comportare un aumento del valore dei contratti stipulati dopo la presente procedura, non superiore al 200% (duecento percento).
Ogni richiesta di adesione da parte delle Aziende Ospedaliere del Consorzio Milano e Provincia dovrà esser preventivamente autorizzata da questa A.O..
L’A.O. di Desio e Vimercate relativamente ad ogni singola adesione non sarà chiamata a rispondere a nessun titolo del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario ed eventuali altre Aziende Ospedaliere, restando del tutto estranea in merito. In tal caso, infatti, il presente capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituisco unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra il fornitore ed il terzo interessato.
Art. 28 – Esecuzione Del Contratto
Al contratto stipulato con l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 329, comma 2, del DPR 207/2010, si applicano le disposizioni della parte IV titoli III e IV del citato DPR, ove compatibili.
Direttore dell’Esecuzione del contratto
La A.O. prima dell’esecuzione del contratto, procederà a nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del D.E.C. verrà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Avvio dell’esecuzione del contratto
Il fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Nei casi in cui il DEC lo ritenga opportuno provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il fornitore.
Il verbale, sottoscritto dal DEC e dal fornitore, verrà redatto in duplice copia; copia conforme, se richiesto, potrà essere rilasciata al fornitore stesso.
Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il DEC provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Nell’eventualità in cui il fornitore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quello previsto negli atti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell’esecuzione.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
Il DEC potrà disporre, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, la sospensione dello stesso, comunicando al fornitore le ragioni.
La sospensione potrà essere disposta per:
o Avverse condizioni climatiche;
o Cause di forza maggiore;
o Altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il DEC, in contraddittorio con l’esecutore o suo delegato, redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
Verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell’appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica è avviata entro 10 giorni dall’ultimazione delle prestazioni e viene condotta dal DEC oppure da apposita commissione.
Nel corso di esecuzione del contratto la verifica verrà condotta:
o Nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
o Nel caso di forniture e servizi continuativi.
L’A.O. si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione al fornitore.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che l’incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Al fornitore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.
Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
Sono a carico dell’esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall’A.O., tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.
Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il DEC o altro soggetto dall’A.O. all’uopo incaricato, disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto al fornitore.
Il DEC o altro soggetto incaricato dall’A.O., indicano se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Il DEC o altro soggetto incaricato dall’A.O. provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna.
Sia nel caso in cui la difformità risulti dall’evidenza, sia che emerga da verifiche successive alla consegna, l’A.O. ha facoltà di respingere, e il fornitore l’obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse sai campioni presentati in sede di gara (ove richiesti), ovvero di qualità diversa da quella prescritta negli atti di gara, ovvero, per altri ragioni, inaccettabili.
Il fornitore dovrà quindi provvedere, oltre alla refusione delle eventuali ulteriori maggiori spese dall’A.O. sostenute, anche alla sostituzioni dei beni contestati, entro il termine indicato, con altri corrispondenti alla qualità pattuita.
Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’A.O. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’A.O. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico dell’aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla quantità e sui prezzi così acquistati.
Tale disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate e trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazione di servizi.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al fornitore il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.
Il fornitore potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
L’attestazione di regolare esecuzione
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal DEC.
L’attestazione di regolare esecuzione verrà emessa non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione e conterrà i seguenti elementi:
o Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
o L’indicazione dell’esecutore;
o Il nominativo del DEC;
o Il tempo assegnato per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
o L’importo totale ovvero a saldo da pagare all’esecutore;
o La certificazione di regolare esecuzione.
Art. 29 – Accesso Agli Atti
Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ai sensi del comma 5, lett. a) dell’art, 13 del D. Lgs. 163/2006, sono esclusi dal diritto d’accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima segnalarlo con le dichiarazioni contenute nell’Allegato
1 alla Lettera di Invito/Regolamento di gara, e successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’A.O. consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater, del D. Lgs. 163/2006, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, l’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.
Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, non occorre istanza scritta di accesso.
L’accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso la S.C. Approvvigionamenti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 039 – 0000000).
Per l’eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza alla
S.C. Affari Generali e Legali dell’Azienda (telefax 039 – 6654366).
Intervenuta dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d’ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,….), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura (della quale peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell’offerta tecnica (nelle parti che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell’offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell’offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.
Si precisa, infine che, ai sensi della già citata L. 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.
Art. 30 – Codice Etico
L’aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice etico” dell’Azienda Ospedaliera dell’A.O. di Desio e Vimercate, pubblicato sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e
Detto codice, seppur non allegato al presente capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.
In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l’Azienda Ospedaliera interessata avrà diritto di risolvere il contratto con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell’addebito.
Art. 31 – Codice Etico Degli Appalti Regionali
Ai sensi del “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con D.G.R. N. IX/1644 del 4.5.2011, l’Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l’Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l’impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
il suddetto Xxxxxx etico, fornito in allegato al Regolamento di gara (allegato n. 5), costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalle AA.OO. appaltanti.
Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all’art. 3 del Codice citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all’aggiudicazione, con l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.
La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall’art. 4 del menzionato Xxxxxx etico.
La violazione, da parte del Concorrente e dell’Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all’art. 5 del medesimo Codice:
a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
b) nei casi più gravi, revoca dell’aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
c) segnalazione, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai soggetti di cui all’All. A1
L.R. n. 30/2006, dell’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’art. 3 del Codice etico in parola.
Art. 32 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta.
Art. 33 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..
Art. 34 - Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dal D.P.R. 19.12.1999 n. 554, dal D.M. 19.04.2000 n. 145, dal D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e da tutte le
altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
Per specifica accettazione degli articoli 1, 2, 3, 16, 17, 17-bis, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33 e 34 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all’art. 1341 del C.C.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
“ALLEGATO 1” SCHEDA TECNICA
FORNITURA DI N.2 SISTEMI MULTIFUNZIONALI PER FLUOROSCOPIA E RADIOGRAFIA CON DETETTORE DIGITALE, CON MANUTENZIONE FULL RISK, OCCORRENTI AL P.O. DI DESIO DELL’A.O. DI DESIO E VIMERCATE E AL P.O. OSPEDALE XXXXXXX DEL PONTE DI VARESE DELL’A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE
Si precisa che le caratteristiche dei Sistemi sono identiche ad esclusione di quanto previsto alla voce “Sistema di elaborazione delle immagini” per l’apparecchiatura da destinare all’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.
Il sistema fornito dovrà consentire l’esecuzione della più ampia gamma possibile di proiezioni, radiografiche e fluoroscopiche, su detettore digitale diretto, comprese le procedure di diagnostica di base e di emergenza dei vari distretti anatomici.
Il sistema dovrà essere ergonomico per il paziente e l’operatore e facilmente manovrabile e consentire altresì una facile accessibilità a tutte le tipologie di paziente.
In particolare, il sistema, nel suo complesso, dovrà consentire
• Esami fluoroscopici e fluorografici ;
• Esami radiografici standard quali:
• Esami del torace con distanza focale non inferiore a 180 cm su pazienti in posizione eretta e seduti
• Esami dello scheletro con distanza focale di circa 110 cm con paziente in posizione eretta (dai piedi sotto carico sino alla colonna cervicale e al cranio)
• Esami delle articolazioni.
• Esami del cranio con paziente disteso sul tavolo
• Esami del rachide in toto e degli arti inferiori mediante ricostruzione automatica con paziente disteso sul tavolo
• Si dovranno inoltre poter effettuare esami con proiezione antero/posteriore, latero/laterale, e obliqua a pazienti posti sul tavolo e su barella
Nell’ambito delle indagini cliniche richieste, saranno accettate varie tipologie di soluzioni tecniche, sia sistemi polifunzionali integrati, sia sistemi che prevedano la fornitura di un tavolo telecomandato con eventuale gruppo di supporto tubo radiogeno montato su stativo pensile e supporto detettore
Per tutte le funzionalità diagnostiche sopra descritte dovrà essere prevista la totale integrazione per massimizzare l’ergonomia d’uso, ossia dovrà essere prevista una sola consolle e un solo generatore per la parte fluoroscopica e per quella radiografica standard.
Tavolo Portapaziente
- Tavolo elevabile in altezza e ribaltabile in grado di fornire la massima accessibilità al paziente su almeno tre lati
- Distanza fuoco-detettore variabile: distanza minima non inferiore a 110 cm, massima non inferiore a 150 cm
- Possibilità di effettuare proiezioni oblique e tomografia
- Spostamento longitudinale del sistema tale da assicurare una ampia copertura del paziente e spostamento trasversale del piano porta paziente il più ampio possibile
- Portata massima non inferiore a 200Kg
- Possibilità di comando anche in prossimità del tavolo.
Tavolo di comando e generatore per complesso radiogeno eneratore rx
- Generatore ad alta frequenza controllato a microprocessore da almeno 60 KW
- Possibilità di utilizzo in tecnica libera, con esposimetro automatico e con tecnica anatomica
- Sistema dotato di scopia con diversi frame rate
- Tempo minimo di esposizione in grafia non superiore a 1ms
- Collimazione manuale ed automatica con filtri
- Centramento e posizionamento settore anatomico in esame senza ausilio dell’immagine fluoroscopia (LIH)
- Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 187/2000 e valutazione mediante DAP (con camera a ionizzazione)
- Disponibilità di sistemi automatici di adattamento dei parametri di esposizione in funzione dell’esame e delle dimensioni del paziente senza necessità di intervento da parte dell’operatore
- Presenza di protocolli d’esame pre-configurati e personalizzabili
- Griglia rimovibile
Complesso radiogeno
- Complesso radiogeno ad anodo rotante con tubo radiogeno con macchie focali non superiori a 0.6/1.3 mm.
- Anodo rotante ad alta velocità, capacità termica dell’anodo più elevata possibile
Nel caso in cui venga offerto un secondo tubo radiogeno:
- valgono le medesime caratteristiche tecniche di cui sopra
- il gruppo di supporto tubo dovrà avere adeguati range di spostamento e movimentazione motorizzata, nelle diverse direzioni per consentire le varie proiezioni
Detettore digitale per scopia
Detettore digitale diretto caratterizzato da:
- Sistema di imaging per fluoroscopia digitale, fluoro-radiografia digitale e radiografia digitale
- Formato il più ampio possibile, comunque con un lato di dimensione non inferiore a 40 cm
- Acquisizione in scopia non inferiore a 25 frame/sec
- Matrice almeno 2k x 2k in grafia, almeno 1k x 1k in scopia
- Elevata DQE
Nel caso in cui sia possibile effettuare tutte le proiezioni richieste con un solo tubo e un solo pannello, potrà essere offerto solo il detettore per scopia. Altrimenti dovrà essere offerto un ulteriore pannello con le seguenti caratteristiche:
Detettore digitale per grafia
- WIFI
- Dimensioni non inferiori a 35 x 43 cm
- Matrice almeno 2k x 2k
- Completo di supporto per proiezioni laterali
Sistema di elaborazione delle immagini
Acquisizione digitale in alta definizione e salvataggio immediato su HD di elevata capacità Visualizzazione, memorizzazione e documentazione dell’ultima immagine fluoroscopia al termine dell’esposizione
Ricostruzione e visualizzazione delle immagini in forma definitiva nel più breve tempo possibile Software per ricostruzione automatica del rachide in toto (stitching)
Correzione automatica dei difetti del ricettore di immagine Possibilità di operare con ridotti livelli di dose
Controllo automatico della dose Adeguate funzioni di post processing
Stazione di lavoro multifunzione in grado di acquisire, visualizzare ed elaborare le immagini acquisite
Monitor LCD ad alta risoluzione e di adeguate dimensioni per la visualizzazione delle immagini Masterizzatore DVD/CD
Disco fisso di capienza sufficiente ad operare anche in caso di indisponibilità di PACS Supporto completo classi DICOM
Interfaccia con il sistema RIS-PACS aziendale già in uso presso l’Azienda Ospedaliera
Per A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi: dovrà essere altresì prevista la fornitura relativa a protocolli e sistemi di contenimento della dose specifici e accessori necessari all’esecuzione dell’esame su pazienti pediatrici.
Accessori da includere in fornitura
La fornitura deve prevedere tutti gli accessori e/o dispositivi necessari all’impiego immediato della stessa, conformemente agli esami effettuabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo impugnature, pedana, barre di contenimento, fasce fissaggio, supporti, stazione ricarica detettore …)
Sistema per i controlli di qualità
Dotazione completa di sistemi per l’effettuazione dei controlli di qualità dell’immagine e misure dosimetriche comprendente fantocci proprietari o commerciali allo stato dell’arte per l’esecuzione delle prove previste dalle norme tecniche e/o linee guida internazionali e/o nazionali applicabili, da concordare con l’Esperto Qualificato dell’AO.