CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno
per l’Ufficio del Registro,
tra
il Comune di Pula con Sede in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx 00, con codice fiscale n° 92010680921, rappresentato in questo atto dal Sig. ............................................................ in qualità di
…………….............................., nato a .................... il , domiciliato per la carica in Pula, Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx 00, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto del Comune medesimo che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice”
e
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Xxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x.0, xxxxxxxx sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA 13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02517580920, in persona del suo procuratore Xxx. XXXXX Xxxxxxx nato a Salerno il 15 luglio 1972, che agisce in virtù della procura Rep. n. 18163 / 5826 del 14 novembre 2017 per atto del Dr. Xxxx Xxxxxxx notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come “Conduttrice” o “Wind Tre”,
(la Locatrice e la Conduttrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le “Parti”).
PREMESSO CHE
a) In data 31/05/2006. il Comune di Pula ha stipulato con la H3G S.p.A. un contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate di Asti, in data 30/03/2007 al numero 2637 Serie 3 avente ad oggetto la locazione di una porzione di terreno di mq. 100, sita in località Is Molas distinta al Nuovo Catasto Terreni dello stesso Comune di Pula, al foglio n 32, particella n 630, Ex 52.
b) H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND
Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l’attuale denominazione Wind Tre S.p.A.;
c) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq. 100, sita in località Is Molas, distinta al Nuovo Catasto Terreni dello stesso Comune di Pula, al foglio n 32, particella n 630;
il tutto, per complessivi mq 100 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) di seguito, (“Porzione Locata”) che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il “Contratto”).
Il terreno sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto
meglio specificato al successivo art. 3.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non
insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile sui cu insiste la Porzione Locata di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01/06/2019
Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata il Contratto potrà essere rinnovato esclusivamente previa intesa tra le parti e su specifica adozione di atto deliberativo da parte del competente organo comunale. La locatrice qualora interessata al rinnovo, dovrà presentare apposita istanza almeno 18 mesi prima della naturale scadenza.
Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice ha collocato e/o collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di mancato rinnovo il termine massimo per la restituzione dell'area libera da qualunque opera installata, è di 6 ( sei ) mesi dalla scadenza del Contratto.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE LOCATA
La Locatrice prende atto che la Porzione Locata è già utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente.
La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l’autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest’ultima, i lavori e le opere necessarie ad aggiornarne le funzionalità dell’Impianto.
In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.
La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’immobile, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Locatrice, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne.
La Conduttrice dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge
vigenti ed a regola d’arte.
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.
Alla cessazione della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice avrà l’obbligo della rimessa in
pristino stato della Porzione Locata
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità
per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati.
La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile su cui insiste la Porzione Locata oggetto del presente Contratto dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Conduttrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice, pena la riduzione in favore della Conduttrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Conduttrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Locatrice consente che la Conduttrice applichi o mantenga, nel rispetto dell’eventuale regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, agli stipiti ed ai frontali delle parti locate, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti l’attività della Conduttrice.
La rimozione delle medesime è a cura e spese della Conduttrice.
ART. 4 CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00), da corrispondere in un’unica rata anticipata di Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00) da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito , agenzia
di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN ................................................... intestato al Comune di Pula.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio.
Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli
oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice.
La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.
La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
La Locatrice consente sin d’ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Resta inteso che, per quanto riguarda la sublocazione e/o l’ospitalità da parte della Conduttrice ad altro gestore di telefonia mobile, potrà avvenire previo aumento del canone annuo erogato pari al 30% per ogni nuovo gestore sublocato e/o ospitato. Detta sublocazione e/o ospitalità sarà comunicata alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Altresì in caso di cessazione delle suddette eventuali future sublocazioni ovvero in caso di rimozione degli impianti degli eventuali nuovi gestori di telefonia mobile, il canone complessivo dovuto per la locazione verrà conseguentemente ridotto e sarà pari all'importo stabilito per i soli impianti che rimarranno installati sulla porzione locata, come indicato al precedente Art. 4, aggiornato secondo le variazioni ISTAT intervenute tra la data di stipula del presente contratto e la data di dismissione degli eventuali nuovi impianti.
È fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso.
Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Conduttrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ., con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso a Porzione Locata o l’immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l’immobile di cui fa parte a terzi, spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.
ART. 6 RECESSO ANTICIPATO
La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII – L. n.392/78, recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre la Conduttrice avrà il diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di giorni 10 (dieci) qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate ipotesi:
a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, al mantenimento dell’Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere
installate ulteriori apparecchiature necessarie al funzionamento dell’Impianto.
ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
Le spese di registrazione del e Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.
A tutti gli effetti del e Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:
La Locatrice: in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx 00, 00000 - XXXX - XX La Conduttrice: in Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xx 00 - 00000 - Xxxx
ART. 8 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell’organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. La sede della mediazione sarà Cagliari.
Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.
Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cagliari, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART. 9- OBBLIGHI DI CONFORMITA’ ALLA LEGGE, AL CODICE ETICO E AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX D. LGS. 231/2001
La Locatrice dichiara, garantisce e pattuisce che:
(i) ha letto e si dichiara a conoscenza dei principi e dei requisiti del Codice Etico di Wind Tre, disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, ivi comprese le disposizioni di cui alle leggi applicabili;
(ii) quando agirà, direttamente o indirettamente, per conto di Wind Tre, rispetterà in ogni momento il Codice Etico e qualsiasi altra previsione di cui alle leggi applicabili inclusa in qualsiasi contratto stipulato con Wind Tre;
(iii) eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;
(iv) ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le leggi applicabili;
(v) dovrà comunicare prontamente a Wind Tre qualsiasi violazione effettiva o potenziale del Codice Etico o di qualsiasi legge applicabile in cui siano incorsi la Locatrice e
(vi) dovrà comunicare immediatamente a Wind Tre se la Locatrice abbia ricevuto una richiesta di porre in essere o intraprendere azioni che violino o possano violare gli obblighi contrattuali della Locatrice nei confronti di Wind Tre.
La Locatrice dichiara di aver preso atto del Modello di Wind Tre, disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx. La mancata adozione da parte della Locatrice del Modello non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme previste nel predetto decreto legislativo 231/2001.
La Locatrice dichiara che:
- alla data del Contratto non ci sono precedenti o pendenti accuse, oneri o condanne di qualsiasi atto criminale, frode, false dichiarazioni, corruzione, cattiva gestione finanziaria o altre attività correlate e non sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- che l’Amministratore Delegato (se S.p.A.; oppure, i dirigenti se S.r.l.; oppure i Soci se Società di persone) impiegato dall’Impresa a qualsivoglia titolo nello svolgimento dei rapporti contrattuali con Wind Tre non è stato condannato negli ultimi 5 anni con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 316 bis; 316-ter; 317; 318, 319; 319-ter; 322; 640, 1° comma n.1; 640-bis; 640-ter, del Codice Penale;
e che nei confronti dell’Impresa non sono state applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 9, né le misure cautelari di cui all’art. 45 e ss. del Decreto Legislativo n.231/01;
- che sulla base della composizione dei suoi proprietari diretti e indiretti e di qualsiasi altro dato, fatti e circostanze a disposizione, non risultano Amministratori, Consiglieri, Responsabili di Funzione (inclusi loro parenti/affini fino al II° grado) che ricoprono un ruolo all’interno di Wind Tre S.p.A. o di qualsiasi società del gruppo Wind Tre.
La Locatrice accetta che la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione consentirà a Wind Tre di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art. 1456 Cod. Civ. e/o di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente patito.
ART. 10 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Conduttrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di qualsiasi società del gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all’adempimento del Contratto.
In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:
• non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado). In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:
• l’amministratore delegato (se Società per Azioni) / i dirigenti (se Società a Responsabilità limitata) / i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).
ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
In relazione alle attività che saranno eseguite nell’ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”).
Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l’esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all’art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l’esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del
Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.
Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione del presente Accordo/Ordine/Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Accoro/Contratto/Ordine, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni del locatore alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un’autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.
Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO.
La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.
Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.
Art. 12- DISPOSIZIONI FINALI
Il Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Pula, lì ....../....../...................
La Locatrice La Conduttrice
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod. Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3)
(Destinazione della Porzione Locata, 4) (Canoni), 5) (Cessione del Contratto e dei crediti), 6) (Recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente), 9) (Obblighi di conformità alla legge, al Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Wind Tre ex D. Lgs. 231/2001), 10) (Assenza di conflitti di interesse) 11) (Riservatezza), 12) (Disposizioni finali).
Pula, lì ....../....../...................
Per accettazione
La Locatrice
Elenco Allegati
Numero Allegato | Titolo Allegato |
SubAllegato A | Planimetria |
SubAllegato B | Planimetria |