COMUNE DI AVELLINO
COMUNE DI AVELLINO
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/xxxx
INDICE
Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Definizione di rifiuto
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 3 Presupposto per l’applicazione della tassa e definizioni Art. 4 Soggetto attivo
Art. 5 Soggetto passivo
Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo Art. 7 Superficie assoggettabile al tributo
TITOLO III
ESCLUSIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 8 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 9 Riduzione per produzione di rifiuti speciali
Art. 10 Gestione dei rifiuti urbani
Art. 11 Riduzioni del tributo per le utenze domestiche Art. 12 Riduzione per compostaggio Art. 13 Riduzione del tributo per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 14 Altre riduzioni
Art. 15 Cumulo di riduzioni
TITOLO IV DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 16 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti Art. 17 Piano finanziario
Art. 18 Determinazione della tariffa Art. 19 Articolazione della tariffa Art. 20 Istituzioni scolastiche statali Art. 21 Tariffa per utenze domestiche
Art. 22 Occupanti utenze domestiche
Art. 23 Tariffa per utenze non domestiche
Art. 24 Classificazione delle utenze non domestiche Art. 25 Tributo giornaliero
Art. 26 Tributo provinciale
TITOLO V
DICHIARAZIONE, PAGAMENTI, RIMBORSI E CONTENZIOSO
Art. 27 Obbligazione tributaria Art. 28 Obbligo di dichiarazione Art. 29 Riscossione e versamenti
Art. 30 Importi minimi per versamenti e rimborsi Art. 31 Rimborsi e compensazioni
Art. 32 Funzionario responsabile TARI Art. 33 Verifiche ed accertamenti
Art. 34 Sanzioni e interessi Art. 35 Riscossione coattiva
Art. 36 Funzionario responsabile della riscossione Art. 37 Rateizzazione
Art. 38 Contenzioso e istituti deflattivi
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 39 Trattamento dei dati personali
Art. 40 Norme di rinvio Art. 41 Entrata in vigore
Allegato “A”
Categorie utenze non domestiche
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’applicazione della Tassa sui rifiuti “TARI” nel Comune di Avellino, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013.
ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO
1. Per la definizione e la classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).
TITOLO II
AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l’esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l’uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
3. Si intendono per:
a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: superfici prive di “locali” di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti, ecc;
c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari;
c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento.
5. La residenza, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO
1. La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
ART. 5 SOGGETTO PASSIVO
1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Sono tali, a titolo esemplificativo:
Utenze domestiche
• solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
• unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.);
• fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
• superfici coperte di altezza inferiore a m. 1,50.
Utenze non domestiche
• centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
• locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
• la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere delle aree destinate al pubblico;
• locali oggetto di lavori di ristrutturazione restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
• locali e aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l’esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola (garage, ripostiglio);
• le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
• le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
• gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, (chiese, moschee, templi e similari) limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità, di inabitabilità emessa dagli organi competenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo, la revoca, la sospensione o la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Sono esclusi dall’applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali comunali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale.
ART. 7
SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO
1. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La superficie assoggettabile a tassa, ai sensi dell'art.1 comma 645 e 648 L.147/13 corrisponde, per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte, alla superficie calpestabile.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
4. La superficie calpestabile dei “locali” è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. La superficie calpestabile delle “aree scoperte” è misurata a filo del perimetro.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
TITOLO III
ESCLUSIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 8
RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
ART. 9
RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'individuazione della superficie di cui al comma 1 è effettuata in maniera forfettaria, nell’obiettiva difficoltà di delimitare quelle ove tali rifiuti si formano, applicando all'intera superficie dei locali e/o aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ | RIDUZIONE |
Ambulatori e poliambulatori medici e dentistici, studi odontoiatrici e cliniche veterinarie | 25% |
Autocarrozzerie | 30% |
Autofficine per riparazione veicoli | 30% |
Autofficine di elettrauto | 30% |
Distributori di carburante | 15% |
Falegnamerie | 30% |
Gommisti | 20% |
Lavanderie e Tintorie | 40% |
Ospedali e case di cura | 25% |
Officine di carpenteria metallica | 20% |
Tipografie | 30% |
Verniciatura Galvanotecnici Fonderie | 50% |
Altre attività | 20% |
3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Per le attività industriali con capannoni di produzione non si tiene conto, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, della porzione di superficie ove avviene effettivamente la produzione industriale, nonché della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o semilavorati da reimpiegare direttamente nello stesso ciclo produttivo, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e comunque delle altre parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche o produzione di rifiuto urbano.
5. In sede di dichiarazione, i contribuenti devono presentare apposita istanza con la quale dichiarano di appartenere alle tipologie di attività indicate e dimostrare la obiettiva impossibilità di individuare le superfici ove si producono rifiuti speciali con una perizia giurata redatta da professionista abilitato.
ART. 10
GESTIO DEI RIFIUTI URBANI
1. La gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, è effettuata in regime di privativa dal Comune di Avellino, secondo le disposizioni dell’art. 198 del D.lgs. 152/2006.
ART. 11
RIDUZIONI DEL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, come di seguito indicato:
1. per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa su domanda dell'interessato da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 28. Qualora le condizioni cessino, la tariffa intera decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per la riduzione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio.
3. La riduzione di cui al comma 1 non è cumulabile con altre riduzioni.
4. Il riconoscimento dell’agevolazione è determinato in base all’importo dovuto per l’annualità per la quale il beneficio è stato richiesto. Ciò avviene, ove possibile, mediante compensazione con la prima scadenza utile dell’importo dovuto ovvero mediante rimborso, su richiesta del contribuente.
ART. 12
RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO
1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio, così come indicato nel “Regolamento per la Gestione del Compostaggio Domestico”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 febbraio 2018, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 20%.
2. La riduzione è concessa su istanza degli interessati da presentare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede il beneficio, al Settore Ambiente che provvederà al rilascio di apposito nulla osta da inviare agli Uffici tributari.
3. Qualora, a seguito di verifiche, si attesti il non corretto e completo utilizzo della compostiera e/o delle attrezzature come previsto dal Regolamento o si verifichi il conferimento di frazione organica al Servizio Pubblico, i soggetti abilitati alla vigilanza, accertata la violazione, trasmetteranno l'elenco dei trasgressori agli Uffici tributari comunali che avranno cura di procedere al recupero del tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
ART. 13
RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
a) l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata, decorre dalla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata entro i termini di cui all’art. 28 con la quale viene evidenziato l’uso stagionale o non continuativo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 14 ALTRE RIDUZIONI
1. Alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.), riconosciute tali dalla Regione Campania, può essere riconosciuta una riduzione del tributo fino all’80%, se hanno stipulato apposita convenzione con il Comune di Avellino. La riduzione di cui al presente articolo, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale è richiesta la riduzione e avrà la durata nei limiti di quanto stabilito nella Convenzione, nella misura percentuale stabilita da apposita delibera di Giunta comunale.
3. Ai sensi della L. 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 660, la copertura finanziaria sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Alle attività commerciali e artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono oltre 6 mesi, viene concessa una riduzione del tributo nella misura massima del 50%. Con Deliberazione di Giunta comunale, su proposta del settore Commercio, Artigianato e Annona, previa copertura della relativa spesa, viene stabilita la percentuale di riduzione, definendo, contestualmente, anche la tempistica e le modalità per usufruire dell’agevolazione. La copertura di spesa dovrà essere assicurata con apposito stanziamento di Xxxxxxxx, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate. L’attività produttiva deve avere unico punto d’accesso sulla via oggetto di lavori. Ai fini della determinazione delle strade interessate dai lavori, si terrà conto delle relative Ordinanze sindacali.
5. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, su proposta del Settore Servizi Sociali, e previa copertura della relativa spesa, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura massima del 50% in favore degli utenti residenti che ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni da individuare nello stesso atto, definendo contestualmente anche la tempistica e le modalità per usufruire dell’agevolazione. La copertura di spesa dovrà essere assicurata con apposito stanziamento di Xxxxxxxx, in mancanza del quale le relative istanze non potranno essere autorizzate.
6. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data effettiva di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione
7. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta sottopone al Consiglio Comunale proposte di riduzioni-esenzioni o proroghe delle scadenze con relativa copertura finanziaria.
ART. 15 CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.
TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 16
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera
n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell’art. 1 comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario (PEF) di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti.
ART. 17 PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. All’ARERA, quindi, sono assegnate le funzioni di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base delle valutazioni dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.
4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.
5. I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (a) per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.
6. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
7. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
8. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
9. L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
ART. 18 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, riguardo agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del PEF con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché nel termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
ART. 19 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato “A” al presente regolamento.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
3. La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
ART. 20
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
ART. 21
TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, DPR
n. 158/1999, corretta in base al coefficiente di adattamento (Ka) che tiene conto della reale distribuzione della superficie degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, DPR n. 158/1999, sulla base di un coefficiente proporzionale di produttività (Kb) in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, pertinenze di abitazioni ad uso residenziale, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell’abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione. I medesimi luoghi, se detenuti o condotti da soggetto diverso da persona fisica o non facenti parte di pertinenze di abitazioni, si considerano utenze non domestiche riconducibili alla categoria 3 dell’allegato “A”. Per pertinenze dell'abitazione principale di residenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
ART. 22
OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti (colf, badanti ecc.), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall’art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove ad eccezione degli utenti, residenti presso l’anagrafe del Comune di Avellino, per il periodo in cui svolgano attività di studio all’estero o fuori sede, previa presentazione, entro 60 giorni, di adeguata documentazione giustificativa (certificato di iscrizione universitaria, copia del contratto di affitto registrato relativo all’abitazione occupata o copia di attestato di proprietà dell’immobile occupato, attestazione di pagamento di tariffa rifiuti dell’immobile occupato nel Comune di domicilio);
6. La documentazione di cui al punto precedente vale limitatamente all’annualità di riferimento.
7. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio- educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 mesi nell’anno, la persona assente non viene considerata presente nel nucleo familiare.
8. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro 60 giorni, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.
9. Per le utenze domestiche e relative pertinenze:
a) condotte da soggetti non residenti nel Comune;
b) a disposizione dei residenti nel Comune;
c) condotte da cittadini residenti all’estero iscritti AIRE;
d) a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti.
il numero degli occupanti, in assenza di dichiarazione nei modi e termini di cui all’art. 28, è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
Componenti | Superficie | Superficie |
n° | da mq. | a mq |
1 | 0 | 40 |
2 | 41 | 90 |
3 | 91 | 130 |
4 | 131 | 180 |
6 | 181 | ∞ |
ART. 23
TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd = coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe.
ART. 24
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato “A” del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
ART. 25 TRIBUTO GIORNALIERO
1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell’allegato “A” del presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione istituito dall’art. 1 comma 816 della Legge 160 del 27/12/2019
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
7. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al funzionario responsabile della TARI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 26 TRIBUTO PROVINCIALE
1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, nella misura del 5 per cento della tassa sui rifiuti.
TITOLO V
DICHIARAZIONE, PAGAMENTI, RIMBORSI E CONTENZIOSO
ART. 27 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione entro i termini di cui al comma 2, il tributo non è dovuto, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’evento, se l'utente dimostri, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree. Oltre tale termine, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio. Qualora la denuncia di variazione sia presentata oltre i termini previsti dall’art. 28, l’abbuono o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la denuncia di variazione.
6. La compensazione e il recupero di cui ai commi precedenti, ove possibile, vengono conteggiati in diminuzione o in aumento dell’importo del tributo dovuto per l’anno successivo.
ART. 28
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche. Il servizio Anagrafe, in occasione di presentazione di istanze di iscrizione o variazione, inviteranno il cittadino a presentare apposita dichiarazione.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo alla data in cui sono intervenuti eventi rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo.
5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall’Ente, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 4.
6. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:
A. per le utenze domestiche:
a) dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
b) dati di recapito: e-mail, numero di telefono o cellulare e, qualora si richieda la notifica degli atti via PEC, il domicilio digitale (ex art. 4, comma 2, DPR 68/2005); con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
c) estremi catastali dell’immobile, ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali denunciati;
d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti;
f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
g) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
B. per le utenze non domestiche:
a) dati identificativi della società, ditta o ente (denominazione, ragione sociale, codice fiscale, codice ISTAT e codice ATECO dell’attività, iscrizione Camera di Commercio e sede legale) e del relativo titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) numero di telefono o cellulare;
b) il domicilio digitale per la notifica degli atti via PEC, ex art. 4, comma 2, del DPR 68/2005;
c) identificazione delle unità immobiliari ed aree scoperte operative (ubicazione, dati catastali, superficie calpestabile;
d) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d’uso dei singoli locali e/o aree;
e) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
g) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
7. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.
8. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d’identità, all’indirizzo ufficiale del Comune di Avellino, o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC istituzionale, ovvero, con le stesse modalità presso altri recapiti ufficialmente riconosciuti .
9. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, così come indicato all’art. 22 comma 3, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti (appartenenti a due nuclei familiari distinti), e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.
10. Nel caso di cessazione dell’utenza, i soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali;
11. Nel caso di decesso del contribuente non residente, gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 3 del presente articolo.
ART. 29 RISCOSSIONE E VERSAMENTI
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune di Avellino, attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
– PagoPA, o attraverso gli altri canali di riscossione consentiti dalla normativa vigente.
2. Il contribuente può pagare, autonomamente, le somme dovute seguendo le indicazioni riportate al sito istituzionale del Comune di Avellino, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
Il pagamento del tributo avverrà mediante il versamento di un acconto, sulla base di una quota pari all’85% delle tariffe in vigore per l’anno precedente, e con un pagamento a saldo e conguaglio sulla base delle tariffe approvate dal Comune per l’anno in corso e pubblicate entro i termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
L’acconto potrà essere versato in unica soluzione entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, o in tre rate di pari importo da versare alle seguenti scadenze:
- PRIMA RATA DI ACCONTO – entro il 31 gennaio
- SECONDA RATA DI ACCONTO – entro il 31 marzo
- TERZA RATA DI ACCONTO – entro il 31 maggio
Il saldo, pari alla differenza tra importo dovuto in base alle tariffe approvate dal Comune per l’anno in corso e quanto versato in acconto dal contribuente, deve essere versato alla seguente scadenza:
- SALDO – entro il 10 dicembre
3. Il Comune provvederà all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente il bollettino di versamento della rata a saldo, nonché i bollettini per il versamento delle rate in acconto relative all’anno successivo, con l’indicazione delle relative scadenze.
4. L’avviso di pagamento verrà consegnato, di norma, in formato cartaceo, mediante i canali di posta ordinaria. Per i soggetti tenuti alla gestione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la consegna avverrà mediante posta elettronica certificata. Tutti i contribuenti potranno, comunque, richiede di ricevere l’invito al pagamento in formato digitale ed a tal fine, questo conterrà le specifiche indicazioni per optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
5. Nessun corrispettivo viene applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione.
6. L’avviso di pagamento, elaborato secondo le dichiarazioni presentate e gli accertamenti notificati, contiene l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento contiene altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e dalle deliberazioni ARERA.
7. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento (predisposto dal comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza. Il Comune, a tal fine, consentirà ai contribuenti il pagamento della TARI utilizzando l’infrastruttura PagoPA, anche senza la necessità di disporre dell’avviso di pagamento, tramite la sezione SERVIZI della app IO (applicazione per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione), scaricabile all’indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/.
8. Salvo diversa previsione regolamentare dell’Ente, anche in fase di controllo, fino ad emissione di atto impositivo, è consentito il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui alla L. 472/97, con l’applicazione delle dovute sanzioni ed interessi. Il contribuente che vi abbia fatto ricorso dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ente.
9. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, ove compatibili, possono essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
ART. 30
IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI
1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l’importo annuale risulta inferiore o uguale ad € 12,00.
2. Non si procede all’emissione di avvisi di accertamento qualora l’importo dovuto sia inferiore a € 10,00. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti che superano cumulativamente l’importo di cui sopra.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati di cui al comma 1.
ART. 31
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora non sia consentito effettuare la compensazione nei versamenti successivi, deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non è ammesso la compensazione in caso di situazione contributiva irregolare per le annualità precedenti.
4. Eventuali compensazioni autorizzate, non pregiudicano l’attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
5. La richiesta, contenente l’indicazione degli anni di imposta e copia dei versamenti effettuati, può essere presentata direttamente al concessionario del servizio.
6. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall’Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene disposto con provvedimento dell’ufficio.
7. nel caso in cui il contribuente abbia effettuato per errore al Comune di Avellino un versamento relativo alla TARI destinata ad altro comune, l’Ufficio Tributi che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, attiva le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme. In tal caso vige il termine di prescrizione ordinaria decennale dal giorno in cui il versamento è stato effettuato.
ART. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE TARI
1. Il comune, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di emettere, sottoscrivere e notificare di propria iniziativa i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a) richiedere al contribuente documenti ed informazioni o inviare questionari, da restituire debitamente compilati entro un termine che non potrà essere inferiore a giorni 10 dalla notifica;
b) richiedere al contribuente le generalità comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio dell’amministratore del condominio, anche di fatto.
c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti anche in forma massiva nei confronti di contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
d) richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
e) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
f) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
g) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
h) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.
i) richiedere all’amministratore del condominio anche di fatto ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
- copia del registro di anagrafe condominiale di cui all’art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio
- elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
- informazioni circa le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché le eventuali pattuizioni circa le condizioni d’uso delle parti comuni dell'edificio.
2. L’utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell’atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all’art. 34, comma 3 del presente regolamento.
3. Per le operazioni di cui sopra, il funzionario responsabile ha facoltà di avvalersi:
a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
b) del proprio personale dipendente o del personale operante sotto la direzione del concessionario del servizio;
c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, scelti mediante procedura ad evidenza pubblica, con i quali deve stipulare appositi contratti. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal funzionario responsabile della TARI ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Anagrafe tributaria.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l’ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti dell’art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 34 SANZIONI E INTERESSI
1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro prescritta dall’ articolo 1 comma 696 della L. 147/2013.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, prescritta dall’ articolo 1 comma 697 della L. 147/2013.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, prescritta dall’ articolo 1 comma 698 della L. 147/2013.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 1 comma 699 della L. 147/2013 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del D.Lgs. 472/97, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché' alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
6. Ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del D.Lgs. 472/97, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita mediante ravvedimento o definizione agevolata ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.
7. Il calcolo dell’importo dovuto a titolo di sanzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere effettuato in base al disposto dell’art. 12 Concorso di violazioni e continuazione del D.Lgs. 472/92.
8. In ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nel termine previsto, viene inoltre irrogata la sanzione del 30% della tassa non versata o tardivamente versata, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
9. La misura annua degli interessi è determinata al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
ART. 35 RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione coattiva può avvenire utilizzando l’ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910 e successive modificazioni ed integrazioni e attraverso l’avviso di accertamento notificato al contribuente, contenente, ai sensi dell’art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento. Tali atti, decorsi sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive, conservative o cauzionali consentite dalla vigente normativa.
ART. 36
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE
1. Il Dirigente, o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs 446/97, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
ART. 37 RATEIZZAZIONE
1. Il contribuente, a seguito di notifica di un avviso di accertamento, può chiedere la dilazione del pagamento nei modi e termini indicati nel “Regolamento per la rateizzazione del pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 aprile 2017.
2. Il funzionario responsabile può comunque disporre, in deroga al detto regolamento, rateizzazioni con procedura semplificata, purché di durata limitata all’esercizio corrente.
ART. 38
CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Si rimanda al
“Regolamento per l’applicazione dell’Istituto Tributario del Reclamo/Mediazione”, approvato con Deliberazione Commissariale n. 114 del 7 giugno 2019.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.
ART. 40 NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
ART. 41 ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
ALLEGATO “A”
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
1 | Associazioni, biblioteche, musei, scuole Associazioni o istituzioni con fini assistenziali; Associazioni o istituzioni politiche; Associazioni o istituzioni culturali; Associazioni o istituzioni sindacali; Associazioni o istituzioni previdenziali; Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro; Associazioni o istituzioni benefiche; Associazioni o istituzioni tecnico-economiche; Associazioni o istituzioni religiose; Scuole da ballo; Sale da gioco; Sale da ballo e da divertimento; Musei e gallerie pubbliche e private; Scuole pubbliche di ogni ordine e grado; Scuole parificate di ogni ordine e grado; Scuole private di ogni ordine e grado; Scuole del pre-obbligo pubbliche; Scuole del pre obbligo private; Aree scoperte in uso; Locali dove si svolgono attività educative; Centri di istruzione e formazione lavoro |
2 | Cinematografi e teatri Cinema; Teatri; Aree scoperte cinema teatri musei ecc.; Locali destinati a congressi e convegni |
3 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta Autorimesse in genere; Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio; Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano; Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti; Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.; Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio; Magazzino deposito in genere senza vendita; Magazzini deposito di stoccaggio; Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Campi da calcio; Campi da tennis; Piscine; Bocciodromi e simili; Palestre ginnico sportive; Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva; Distributori carburanti; Aree scoperte distributori carburante; Campeggi |
5 | Stabilimenti balneari |
6 | Autosaloni, esposizioni Saloni esposizione in genere; Gallerie d’asta |
7 | Alberghi con ristorante Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante); Agriturismo con ristorante e pernottamento |
8 | Alberghi senza ristorante Ostelli per la gioventù; Foresterie; Alberghi diurni e simili; Alberghi; Locande; Pensioni; Affittacamere e alloggi; Residences; Case albergo; Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante); Bed and Breakfast; Aree scoperte in uso |
9 | Carceri, case di cura e di riposo, caserme Soggiorni anziani; Case di cura e riposo; Case per ferie; Colonie; Caserme e carceri; Collegi ed istituti privati di educazione; Collettività e convivenze in genere; Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme |
10 | Ospedali |
11 | Uffici e agenzie |
Enti pubblici; Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli; Uffici assicurativi; Uffici in genere; Autoscuole; Laboratori di analisi; Agenzie funebri; Agenzie di viaggio; Ricevitorie lotto totip totocalcio; Internet point; Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi; Emittenti radio tv pubbliche e private | |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali Istituti bancari di credito; Istituti assicurativi pubblici e privati; Istituti finanziari pubblici e privati, Studi legali; Studi tecnici; Studi commerciali; Studi sanitari; Studi professionali in genere |
13 | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta Librerie; Cartolerie; Bazar; Abbigliamento; Pelletterie; Pelliccerie; Elettrodomestici; Materiale elettrico; Apparecchi radio tv; Articoli casalinghi; Giocattoli; Colori e vernici; Articoli sportivi; Calzature; Sementi e prodotti agricoli e da giardino; Mobili; Materiale idraulico; Materiale riscaldamento; Prodotti di profumeria e cosmesi; Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita; Aree scoperte in uso; Negozi di mobili e macchine per uffici; Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti; Attività all’ingrosso con attività previste nella classe e similari |
14 | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai Edicole giornali; Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari; Tabaccherie; Farmacie; Erboristerie; Articoli sanitari; Articoli di odontotecnica; Negozi vendita giornali; Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari |
15 | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti Gioiellerie e Orologerie; Pietre e metalli preziosi; Antiquariato; Negozi di filatelia e numismatica; Aree scoperte in uso negozi ecc.; Ceramica; Vetri e specialità veneziane; Strumenti musicali; Bigiotterie; Dischi, CD, DVD e videocassette; Tessuti; Articoli di ottica; Articoli di fotografia; Negozi mercerie e filati; Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita; Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari |
16 | Banchi di mercato beni durevoli Locali e aree mercati beni non alimentari; Aree scoperte in uso; Banchi di beni non alimentari |
17 | Barbiere, estetista, parrucchiere Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.; Parrucchieri e xxxxxxxx; Centro tatuaggi |
18 | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) Elettricista; Negozi pulitura a secco; Laboratori e botteghe artigiane; Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi; Falegnamerie; Legatorie; Marmista; Riparatori elettrodomestici e simili; Aree scoperte in uso |
19 | Autofficina, carrozzeria, elettrauto Autofficine; Carrozzerie; Elettrauto; Officine in genere; Aree scoperte in uso |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie) | |
22 | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie Ristoranti; Rosticcerie; Trattorie; Friggitorie; Self service; Pizzerie; Tavole calde; Agriturismo senza pernottamento; Osterie con cucina; Attività rientranti nel comparto della ristorazione; Aree scoperte in uso |
23 | Birrerie, hamburgherie, mense Mense popolari; Refettori in genere; Mense; Birrerie; Hamburgherie |
24 | Bar, caffè, pasticceria Bar; Caffè; Bar pasticcerie; Bar gelaterie; Aree scoperte in uso; Gelaterie senza produzione; Pasticcerie senza produzione |
25 | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) Negozi confetterie e dolciumi in genere; Negozi generi alimentari; Panifici; Latterie; Macellerie; Salumerie; Pollerie; Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso; Bottiglierie, vendita vino; Aree scoperte in uso negozi generi alimentari; Locali vendita ingrosso generi alimentari |
26 | Plurilicenze alimentari e miste Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l’agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili |
27 | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio Negozi di frutta e verdura; Pescherie; Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab; Aree scoperte in uso; Negozi di fiori; Locali vendita serre |
28 | Ipermercati di generi misti |
29 | Banchi di mercato generi alimentari Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari; Posteggi di generi alimentari; Aree scoperte in uso; Banchi di generi alimentari |
30 | Discoteche, night club. Discoteche; Night club; Ritrovi notturni con bar ristoro; Clubs privati con bar ristoro |
N.B.: In caso di applicazione della tariffa giornaliera di cui all’art. 25 del presente regolamento, la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell’allegato “A” del presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.