CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Nelle presenti condizioni generali di fornitura per “Acquirente” si intende la società Fandis S.p.A., mentre per “Fornitore” si intende il fornitore designato. Il termine “Parti” si riferisce al Fornitore ed all’Acquirente. Il termine Prodotto(i) si riferisce ai prodotti realizzati e/o commercializzati dal Fornitore e forniti all’Acquirente.
Le condizioni generali di acquisto qui di seguito riportate debbono intendersi a tutti gli effetti parte integrante dell’ordine di acquisto.
Le condizioni generali del Fornitore ove siano in contrasto con le condizioni generali di acquisto dell’Acquirente, se non specificatamente da quest’ultimo approvate per iscritto, si intenderanno non accettate ed il rapporto contrattuale sarà integralmente regolamentato dalle presenti condizioni.
1. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DELL’ACQUIRENTE
Il Fornitore dovrà comunicare all’Acquirente la propria accettazione restituendo l’Ordine di Acquisto timbrato e firmato entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal suo ricevimento. Il Fornitore dovrà anche sottoscrivere nell’Ordine di Acquisto dell’Acquirente le clausole che necessitano della “doppia accettazione” ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
Mancando l’accettazione da parte del Venditore entro il termine sopra indicato, l’ordine di acquisto sarà automaticamente cancellato ed il contratto non potrà dirsi concluso per principio d’esecuzione.
2. CORRISPONDENZA
Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero dell’ordine di acquisto dell’Acquirente.
3. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nell’ordine si intendono essenziali. Non sono consentite proroghe senza la preventiva approvazione scritta dell’Acquirente. In ogni caso l’Acquirente deve essere immediatamente informato del ritardo non appena i fatti che lo determinano sono a conoscenza del Fornitore.
4. ESECUZIONE DELLA FORNITURA - PRODOTTO/I
4.1 La fornitura sarà effettuata dal Fornitore in conformità a quanto prescritto nell’ordine di acquisto. Ogni modifica a quanto stabilito sarà valida solo se espressamente accettata per iscritto dall’Acquirente.
4.2 L’ordine e la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente, se non espressamente autorizzati per iscritto dall’Acquirente.
4.3 Ritardi dovuti a cause di forza maggiore, di cui all’art. 10 delle presenti condizioni di fornitura, dovranno essere tempestivamente notificati all’Acquirente e così pure l’Acquirente dovrà essere tempestivamente informato non appena le stesse avranno cessato di produrre il loro effetto.
4.4 Prima di introdurre qualsivoglia variazione al Prodotto, anche se irrilevante, il Fornitore chiederà la preventiva accettazione scritta all’Acquirente.
4.5 I Prodotti forniti corrisponderanno rigorosamente con quelli campionati e precedentemente approvati dall’Acquirente. Corrisponderanno altresì alla documentazione tecnica, illustrativa ed alle istruzioni d’impiego accompagnatorie dovute per legge ovvero richieste in ordine.
5. RITARDO NELLE CONSEGNE – clausola risolutiva espressa
5.1 In caso in cui il ritardo nella consegna superi i 30 giorni di calendario, l’Acquirente potrà risolvere l’ordine con effetto immediato ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.1456 c.c. mediante comunicazione allo stesso Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
5.2 Nel caso di consegne ripartite nel tempo la risoluzione potrà coinvolgere quelle già effettuate e pagate ove in conseguenza del mancato completamento l’Acquirente perda interesse alla fornitura parziale.
5.3 Eventuali consegne parziali potranno essere respinte ove non contemplate nell’ordine e nel caso in cui esse siano accettate lo sono comunque sempre con riserva di restituzione in caso di risoluzione dell’ordine come sopra.
5.4 Nell’ipotesi in cui l’Acquirente accetti una fornitura parziale o tardiva in questo caso non avvalendosi della clausola risolutiva espressa per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura medesima maturerà una penale, per ogni settimana di ritardo o frazione di essa, pari al 2,5 % del corrispettivo della fornitura medesima fino alla concorrenza del 15 % del corrispettivo globale della fornitura medesima salvo il maggior danno subito. In ogni caso in qualunque momento l’acquirente potrà comunicare di intendere avvalersi della clausola risolutiva. In tale caso troverà applicazione, salvo il maggior danno, una penale per la risoluzione pari al 20% del corrispettivo della fornitura medesima comprensiva della eventuale penale per il ritardo già maturata.
6. SPECIFICHE ED IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
6.1 Il Fornitore si impegna a non comunicare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi dalla produzione destinata all’Acquirente, le informazioni tecniche e commerciali e qualunque altra notizia acquisita dall’Acquirente nel corso dell’esecuzione della fornitura.
6.2 L’Acquirente fornirà specifiche tecniche che descrivono accuratamente il Prodotto da realizzare, ovvero le varianti e personalizzazione richieste sui prodotti realizzati in serie dal Fornitore. Inoltre le specifiche indicheranno le misure, le tolleranze e i livelli di finitura e talvolta i tipi di materiali da usarsi.
6.3 Ogni modifica alle specifiche tecniche o ai metodi di produzione o ai materiali deve essere preventivamente approvata dall’Acquirente. In occasione della realizzazione del prototipo sulla base delle precisazioni dell’Acquirente al medesimo dovrà esserne consentita la disamina ed la verifica di funzionalità e l’esemplare così verificato, in duplo, verrà conservato dalle parti quale parametro di riferimento per ogni eventuale successiva valutazione di conformità di quanto fornito.
6.4 L’impegno di riservatezza di cui sopra viene assunto a tempo indeterminato salva la sopravvenuta notorietà dei fatti e delle informazioni e viene estesa ai collaboratori del Fornitore il quale in ogni caso si asterrà da qualunque utilizzo anche in proprio, estraneo alle attività contrattuali.
6.5 Le Parti si danno comunque atto che il rapporto contrattuale non configura in relazione alla titolarità del relativo know how
una fattispecie di subfornitura.
7. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
7.1 Tutti i disegni, i documenti tecnici, le informazioni confidenziali, il software ed il know how relativi al Prodotto commissionato ed alla sua produzione, forniti da una Parte all’altra Parte prima o dopo la conclusione dell’ordine di fornitura rimangono di proprietà della Parte che li ha forniti.
8. SPEDIZIONI
8.1 I termini di resa si intendono riferiti agli Incoterms ICC 2020 indicati nell’ordine.
8.2 Per forniture con resa stabilita in “franco fabbrica partenza”, il Fornitore dovrà tassativamente utilizzare i trasportatori e/o gli spedizionieri indicati nell’ordine.
a) Per forniture con resa stabilita in “franco destino” eventuali perdite o danneggiamenti del materiale durante il trasporto sono a totale carico del Fornitore.
b) Imballaggio – Il Fornitore provvederà ad un adeguato imballaggio dei materiali oggetto della fornitura secondo le migliori tecniche, in modo che il materiale non sia danneggiato né durante lo stoccaggio presso di sé né durante il trasporto.
c) L’Acquirente è espressamente esonerato dalla effettuazione di verifiche di conformità ed integrità alla consegna salvo che esse siano visibili dalla disamina dell’imballo. Le merci si intendono comunque sempre accettate con riserva di verifica.
9. QUALITA’ E CONTROLLI
9.1 Il Fornitore si obbliga a porre in essere ed a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che il Prodotto sia affidabile, di qualità adeguata e conforme alle prescrizioni tecniche fornite dall’Acquirente.
9.2 Il Fornitore si obbliga ad emettere, salvo diversa preventiva e diversa pattuizione scritta, un certificato di conformità qualitativa con il quale egli dichiara e certifica che il Prodotto fornito è stato adeguatamente collaudato e che a seguito di tale collaudo è risultato idoneo.
9.3 Il Fornitore è comunque tenuto a segnalare all’Acquirente le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche del Prodotto ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possano interessare la qualità e/o le caratteristiche del Prodotto ordinato.
9.4 Nel corso delle attività produttive o preparatorie della fornitura l’Acquirente potrà intervenire per l’effettuazione di controlli in contraddittorio con il proprio servizio controllo qualità. L’eventuale esito positivo dei controlli citati non esimerà comunque il Fornitore dalle proprie responsabilità per il caso di fornitura non conforme, nonché dall’obbligo di adottare le modifiche ed integrazioni, sia pur dandone avviso che siano prescritte per legge perché il prodotto sia conforme alle disposizioni di legge applicabili.
10. FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui una delle parti sia impossibilitata ad adempiere alle obbligazioni cui sia tenuta in relazione ad un ordine accettato, ne darà immediata comunicazione all’altra parte specificando in dettaglio le ragioni della impossibilità.
A titolo esemplificativo si intendono eventi di forza maggiore:
- Eccezionali calamità naturali;
- Guerre, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni e sommosse;
- Gravi incidenti ai mezzi di trasporto purché non imputabili alla parte che ne sia onerata;
- Provvedimenti emanati da Autorità;
- Scioperi a carattere nazionale con esclusione di quelli esclusivamente concernenti la parte impossibilitata ad adempiere;
- Epidemie e pandemie;
- Carenza di materie prime e semilavorati diffuse a carattere internazionale e/o mondiale.
Nella ricorrenza di eventi di forza maggiore la parte impossibilitata ad adempiere si impegna a fare tutto quanto in proprio potere per ridurre al minimo le conseguenze della sopravvenuta impossibilità e nel caso del Venditore Fornitore, questi si impegna a proporre soluzioni, materiali e componenti alternative che l’Acquirente si impegna ad esaminare in buona fede.
Il contratto di fornitura resterà sospeso per un periodo non superiore a doppio del termine di fornitura ed alla scadenza del termine ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto stesso con comunicazione scritta senza alcuna conseguenza. In ogni singolo ordine le parti potranno convenire termini, condizioni ed impegni differenti e specifici di negoziazione.
11. ACCETTAZIONE DELLA MERCE
11.1 Fermo quanto più sopra precisato la merce viene controllata visivamente al suo arrivo presso il magazzino dell’Acquirente o nei luoghi da esso indicati.
Eventuali difformità della fornitura rispetto all’ordine saranno rimediate dal Fornitore a sue spese al più presto.
11.2 Le contestazioni di difformità, danneggiamento o difettosità dovranno essere comunicate al più tardi in forma scritta entro 90 giorni dalla consegna, salvo il caso di vizi occulti per i quali il termine anzidetto decorrerà dalla scoperta purché entro 18 mesi dalla consegna.
12. GARANZIA
12.1 Il Fornitore garantisce che il prodotto fornito è adatto all’uso ed è conforme alle specifiche tecniche del prodotto ordinato. Garantisce inoltre che i materiali impiegati sono esenti da difetti o vizi, anche occulti, e che le lavorazioni sono eseguite a perfetta regola d’arte ed in accordo con le più moderne tecnologie e che sono in conformità alle normative vigenti.
12.2 Il Fornitore si impegna a sostituire a sua cura e spese il materiale difettoso anche se fornito a terzi, a semplice richiesta dell’Acquirente al quale competerà anche l’integrale risarcimento del danno subito. L’accesso presso il cliente finale sarà attuato a cura e spese del Fornitore per l’effettuazione degli interventi di sostituzione e nel caso non vi provveda con la massima sollecitudine vi provvederà sostitutivamente l’Acquirente che avrà facoltà di addebitare i costi dell’intervento oltre ad una penale per l’inadempimento pari ad un importo corrispondente a 5 volte il prezzo di fornitura del prodotto con un minimo di € 1.000,00. I relativi importi potranno essere compensati con eventuali crediti dal fornitore.
12.3 Ogni tentativo da parte del Fornitore di negare, limitare o circoscrivere tali garanzie sarà inefficacie o inopponibile a meno che l’Acquirente non abbia dato il proprio preventivo consenso scritto.
12.4 Il Fornitore garantisce inoltre di avere sottoscritto una polizza RC PRODOTTI.
13. RICHIAMO MATERIALE DIFETTOSO
13.1 Il Fornitore riconosce all’Acquirente il diritto di richiamare il materiale difettoso, anche se incorporato da terzi nei propri prodotti. Le spese relative di qualsiasi natura saranno a carico del Fornitore. All’Acquirente competerà optare per la sostituzione, la riparazione ovvero la reiezione integrale della fornitura anche con riferimento agli esemplari ancora eventualmente giacenti a magazzino, con ritiro degli esemplari stessi, nessuno escluso, a carico del Fornitore.
14. PREZZI
14.1 I prezzi confermati dal Fornitore sono fissi, omnicomprensivi ed invariabili.
15. STIPULA COMPLETA
15.1 L’Ordine di acquisto e le condizioni di fornitura, che vengono inviate per raccomandata al Fornitore e che vengono espressamente richiamate su ogni ordine di acquisto trasmesso dall’Acquirente, rappresentano l’accordo completo tra le Parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all’oggetto della fornitura.
15.2 L’accettazione dell’ordine di acquisto da parte del Fornitore annulla automaticamente le condizioni di fornitura del Fornitore. Tutte le clausole riportate nelle conferme di ordine del Fornitore ed in contrasto con quelle previste dalle “condizioni generali di fornitura” dell’Acquirente si intendono rifiutate e pertanto prive di efficacia.
15.3 L’Acquirente si riserva di effettuare per iscritto delle modifiche all’ordine di acquisto, prima della sua evasione, relativamente alla quantità, luogo e data di consegna, modalità di spedizione e di imballaggio.
16. MISCELLANEA
16.1Tutti i qui elencati diritti e i rimedi delle Parti, o alcuni di questi, saranno in aggiunta a tutti gli altri diritti di legge e rimedi di legge pertinenti e gli stessi saranno considerati cumulativi e non alternativi a detti diritti e rimedi legali.
Le presenti condizioni di fornitura sono state tempestivamente rese note all’Acquirente che ne ha preso attenta e completa visione e annullano e sostituiscono ogni altra convenzione, verbale e scritta, eventualmente intercorsa tra le Parti.
16.2 Qualsiasi modifica alle presenti clausole sarà valida solo se concordata per iscritto. La prassi non potrà costituire tacita modifica alle condizioni stabilite nel presente contratto.
16.3 La semplice consegna o il pagamento non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce.
17. BREVETTI
Il Fornitore manleverà ed indennizzerà l’Acquirente ed i suoi clienti da ogni rivalsa, azione legale o richiesta di risarcimento intentata contro l’Acquirente od i relativi clienti, circa l’uso di brevetti utilizzati dal Venditore nella fabbricazione di materiale ed apparecchiature oggetto dell’ordine di acquisto nonché per il relativo processo. Se l’uso del materiale, delle apparecchiature
o del processo oggetto dell’ordine di acquisto sarà vietato, il Fornitore, a proprie spese, si impegnerà ad ottenere per l’Acquirente il diritto di continuare ad usare i materiali, le apparecchiature e/o il processo oggetto dell’ordine di acquisto o a provvedere alla sostituzione con materiale o apparecchiature o processi equivalenti che non diano luogo a violazioni, o a ritirare tali materiali o apparecchiature e rifondere all’Acquirente il prezzo di acquisto incluso il costo di trasporto ed installazione.
18. DIRETTIVE COMUNITARIE CE E LEGGI
18.1 E’ fatto obbligo al Fornitore di rispettare quanto previsto dalle Direttive emanate dalla UE applicabili alle forniture oggetto dell’Ordine di Acquisto.
18.2 Il Fornitore sotto la sua diretta responsabilità dovrà adempiere nella misura in cui siano applicabili, a tutti gli obblighi previsti dalla legge italiana e comunitaria per l’esecuzione di forniture di materiali e servizi.
19. CESSIONE DI CREDITI
La cessione del credito, gli ordini di riscossione specifici o altri sistemi di delega dei pagamenti non sono consentiti senza preventiva ed espressa approvazione dell’Acquirente.
20. LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile è quella italiana.
21. CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni vertenza o controversia derivante dall’esecuzione e/o applicazione dell’ordine di fornitura che non fosse risolta amichevolmente dalle Parti sarà sottoposta esclusivamente alla Giurisdizione italiana ed alla competenza del tribunale di Novara.
Borgo Ticino, 27.04.2022 Fandis S.p.A.
C.E.O.
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