COMUNE DI ALBIGNASEGO
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SALE E DEI LOCALI COMUNALI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 30.06.2006 Modificato con deliberazione di C.C. n. 75 del 26.11.2012
I N D I C E
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Criteri generali
Art. 2 - Disciplina giuridica dell’uso degli immobili Art. 3 - Contenuto delle autorizzazioni
Art. 4 - Regole da osservarsi nell’utilizzo dei beni e responsabilità Art. 5 - Rilascio di autorizzazione e revoca
Art. 6 - Tariffe
Art. 7 - Concessione gratuita
TITOLO II°
NORME RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI
Capo I° - Disposizioni Generali
Art. 8 - Oggetto
Art. 9 – Domanda di utilizzo e relativa concessione Art. 10 - Responsabilità
Capo II° - Disposizioni in materia di uso dei locali comunali da parte di partiti e movimenti politici durante le elezioni e le consultazioni referendarie
Art. 10-bis Art. 10-ter Art. 10-quater
Art. 10-quinquies Art. 10-sexies Art. 10-septies Art. 10-octies
TITOLO III°
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 – Disposizioni diverse Art. 12 – Norma transitoria Art. 13 – Abrogazioni
Art. 14 – Entrata in vigore
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Criteri generali
1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso o in comodato di sale o locali di proprietà comunale.
2. Fatte salve specifiche e diverse priorità stabilite con particolare riferimento a singoli immobili o locali, in via prioritaria l’assegnazione di spazi comunali avviene a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Albignasego e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato. Secondariamente l’assegnazione può avvenire a favore di altri soggetti residenti nel Comune e infine a favore di soggetti non residenti che operano senza fini di lucro.
Articolo 2
Disciplina giuridica dell’uso degli immobili
1. I locali di proprietà comunale possono:
a) essere temporaneamente (per alcune ore) messi a disposizione di terzi secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
b) oppure, a seguito di specifico atto di indirizzo assunto dalla Giunta comunale, utilizzati per un dato periodo di tempo da un soggetto previa concessione in uso o stipula di un contratto di comodato.
Articolo 3 Contenuto delle autorizzazioni
1. Gli atti di cui all’articolo 2 debbono comunque contenere:
a) la disciplina dell’utilizzo dei locali e delle relative attrezzature;
b) l’individuazione dei soggetti responsabili;
c) i termini di inizio e la durata;
d) la disciplina relativa all’accollo o al rimborso anche forfettario delle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono e degli altri servizi, per le pulizie dei locali e per la manutenzione ordinaria dell’immobile, fatto salvo quanto disposto al comma 2.
2. Nei casi indicati al successivo articolo 7, il Comune può disporre motivatamente di concedere l’utilizzo a titolo gratuito, in deroga alla disposizione di carattere generale (art. 4, comma 1, lett. f) secondo cui l’uso dei locali comunali è a titolo oneroso; in tal caso la tariffa che sarebbe dovuta costituisce l’indice di determinazione del beneficio economico concesso dal Comune.
Articolo 4
Regole da osservarsi nell’utilizzo dei beni e responsabilità
1. Nell’utilizzo di sale o locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
b) segnalazione immediata all’Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all’uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
c) presenza dell’affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l’osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di concessione o dal contratto;
d) rilascio dell’immobile nello stato in cui si trovava; in particolare deve essere effettuata la pulizia dei locali, salvo che in via convenzionale sia stato diversamente concordato;
e) occupazione limitata agli spazi assegnati;
f) assunzione da parte del soggetto che utilizza il bene delle spese di funzionamento e gestione, salvo diverso atto di indirizzo disposto dalla Giunta ai sensi dell’articolo 3, comma 2 e dell’articolo 7 del presente regolamento; le spese di funzionamento e gestione, ai fini della determinazione degli importi tariffari, comprendono:
• Le utenze (elettricità e riscaldamento) anche quantificate in via forfettaria;
• Il costo per la pulizia dei locali;
• Il costo del personale compreso l’eventuale custode;
• Il costo di ammortamento dei locali, ove applicabile.
E’ fatta salva comunque la facoltà da esprimersi con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, di accollare agli utilizzatori la pulizia dei locali concessi.
2. Particolari disposizioni per l’uso e specifici divieti sono comunque inseriti negli atti negoziali relativi all’utilizzo dei singoli locali.
3. In ogni caso i soggetti autorizzati all’uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall’uso dei locali di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
4. I soggetti autorizzati all’uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti. Il Comune ha l’obbligo di richiedere ed ottenere dai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
5. E’ vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l’impianto di riscaldamento e di illuminazione.
6. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, e nelle sale concesse in uso per accertarne il corretto utilizzo.
7. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto concesso, l’Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell’inadempiente.
8. Le attività per le quali vengono richieste le sale o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume ed alla morale.
Articolo 5
Rilascio di autorizzazione e revoca
1. Fatti salvi i casi in cui, ai sensi del presente regolamento, per l’utilizzo delle sale o dei locali è prevista la stipula di uno specifico contratto o convenzione, l’uso degli stessi è autorizzato con rilascio di un formale atto di concessione.
2. Nel caso in cui dal provvedimento derivi una entrata, il medesimo è trasmesso al Servizio Risorse Finanziarie.
3. In caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, la concessione in uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni.
Articolo 6 Tariffe
1. Il Comune subordina il rilascio della concessione per l’uso (quantificato in ore) degli immobili oggetto del presente regolamento al versamento anticipato di una tariffa quale concorso nelle spese per il riscaldamento, per l’illuminazione, la vigilanza e la custodia, la pulizia dei medesimi, secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. Le tariffe sono stabilite e successivamente aggiornate dalla Giunta Comunale, indicativamente entro il 30 novembre a valere per l’anno successivo.
3. Le tariffe possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di soggetti fruitori:
a) enti operanti nel volontariato ed associazioni svolgenti attività senza fine di lucro aventi sede sul territorio comunale;
b) soggetti privati, anche costituiti in forma societaria, residenti nel Comune;
c) eventuali enti esercitanti attività economiche;
d) altri soggetti richiedenti non compresi nei punti a), b) e c) del presente comma.
4. Le tariffe possono inoltre essere differenziate anche stagionalmente, in considerazione dell’utilizzo o meno del riscaldamento degli ambienti e degli impianti di illuminazione ovvero secondo altri specifici e motivati criteri.
5. Il versamento della tariffa dovuta deve essere effettuato sempre prima della data di utilizzo degli immobili. Per le utenze stagionali può essere richiesta una somma a titolo di anticipo, quantificata nella relativa concessione.
6. E’ fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, relativamente alla facoltà per l’Amministrazione di prevedere per casi particolari l’utilizzo totalmente gratuito.
Articolo 7 Concessione gratuita
La concessione all'utilizzo dei locali di cui all’articolo 8, comma 1, è disposta a titolo gratuito nei seguenti casi:
a) per tutte le riunioni organizzate direttamente dall'Amministrazione;
b) per tutte le riunioni organizzate da soggetti terzi per le quali il Sindaco riconosca, con apposito atto motivato, il particolare valore sociale, culturale, sportivo o istituzionale;
TITOLO II°
NORME RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI
CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 8 Oggetto
1. Vengono di norma concesse in uso temporaneo (quantificato in ore) le seguenti sale:
a) Sala riunioni al piano terra dell’xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx, x. 0;
b) Sala A e/o sala B poste al piano primo dell’ex casa Xxxxxx come da planimetria allegata;
c) Sala riunioni ubicata al primo piano del complesso di Villa Obizzi corpo A (in fase di ristrutturazione).
2. L’utilizzo dei locali di cui al comma 1 è riservato, in via prioritaria, alle riunioni ed alle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale.
3. In casi particolari e per iniziative di valenza sovracomunale, l’utilizzo delle sale può essere consentito a soggetti non aventi sede ad Albignasego.
4. La Giunta Comunale con proprio atto può prevedere la possibilità di utilizzare per i fini del presente articolo anche altri spazi o sale da individuarsi successivamente.
5. Con apposita determinazione da assumersi da parte del Responsabile del settore Lavori Pubblici verrà stabilita per ogni sala di cui al precedente comma 1 la relativa capienza massima.
6. Spetta alla Giunta Comunale fissare con apposita deliberazione disposizioni integrative al presente regolamento ai fini dell’utilizzo delle sale.
Articolo 9
Domanda di utilizzo e relativa concessione
1. La domanda di utilizzo delle sale o dei locali indicate nell’articolo 8 dovrà essere presentata di norma almeno quindici giorni prima della riunione o manifestazione, avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune. All’ufficio preposto all’istruttoria delle domande e al controllo competono le seguenti funzioni:
a) Coordinamento e verifica al fine di garantire la migliore funzionalità nell’utilizzo delle strutture suddette
b) Tenuta e aggiornamento calendario delle attività, delle iniziative e degli incontri che avvengono nei vari locali;
c) Predisposizione dell’atto di concessione per l’utilizzo dei locali;
d) Controllo sul corretto adempimento delle norme di cui al presente regolamento, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile competente.
2. Prima di accettare la domanda di utilizzo di cui al punto precedente e di formalizzare quindi la prenotazione del locale, l’ufficio preposto verifica la disponibilità per il giorno e l’orario richiesto; se la sala è disponibile la domanda viene accettata solo a condizione che essa sia accompagnata dalla ricevuta dell’avvenuto versamento della tariffa; l’accettazione della domanda implica il perfezionamento della prenotazione della sala;
3. Nella domanda dovranno essere specificati i seguenti elementi:
- il giorno e le ore di occupazione della sala;
- il tipo di manifestazione o riunione prevista nonchè le attrezzature che saranno utilizzate;
- il nominativo della persona che risponderà personalmente del buon uso della sala e delle attrezzature nonchè di tutti i danni eventualmente arrecati.
3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile o suo delegato dell'ente, gruppo, associazione e persona richiedente.
4. La concessione all'utilizzo sarà rilasciata dal Responsabile del Settore competente, secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.
Articolo 10 Responsabilità
1. L'ente, l'associazione o il gruppo richiedente risponde solidalmente con il responsabile indicato nella domanda del buon uso della sala e degli eventuali danni arrecati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature.
CAPO II°
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 10-bis
0.Xx presente Regolamento disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Albignasego mette a dispisizione i propri locali durante le campagne elettorali per l'elezione:
- dei rappresentanti alla Camera dei Deputati
- dei rappresentanti al Senato della Repubblica
- dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo
- del Consiglio della Regione Veneto
- del Sindaco e del Consiglio del Comune di Albignasego
nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali, regionali, provinciali e dallo Statuto Comunale.
Articolo 10-ter
1. I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono così individuati:
a. Sala riunioni della sede municipale di Via Milano
b. Sala X. Xxxxx presso Villa Obizzi
c. Sale presso l'ex Casa Calore.
Il Palazzetto Polivalente e la Casa delle Associazioni potranno essere anch'essi utilizzati per la campagna elettorale compatibilmente con la programmazione dell'uso in essere.
Il Comune, previo accordo con il Dirigente Scolastico, può mettere a disposizione anche spazi presso gli edifici scolastici.
Articolo 10-quater
1. I locali di cui al comma 1 del precedente art. 10-ter verranno messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e sino alle ore 24.00 del venerdì precedente la data delle elezioni.
Articolo 10-quinquies
1. Possono inoltrare domanda per usufruire dei locali di cui al precedente articolo 10-ter, i partiti ed i movimenti presenti nelle competizioni elettorali di cui al precedente art.10-bis, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.
Articolo 10-sexies
1. I locali saranno concessi a seguito di domanda da farsi in duplice copia nel periodo dal quinto al primo giorno precedente la manifestazione in apposito modulo che verrà predisposto dal Comune.
Una copia verrà restituita immediatamente al richiedente, munita del timbro dell'Ufficio preceduto dall'indicazione del giorno ed ora della presentazione.
Detti moduli potranno essere presentati al protocollo generale del Comune durante il normale orario di apertura dello stesso.
Per l'ordine di utilizzazione delle sale nell'ultimo giorno della campagna elettorale, nel caso di richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.
Articolo 10-septies
1. Il costo orario per l'uso dei locali viene stabilito, per ogni campagna elettorale, tenuto conto dei seguenti elementi di costo orari, che il Comune dovrà sostenere:
- personale di sala
- pulizia
- illuminazione
- riscaldamento.
Il pagamento dell'uso della sala richiesta dovrà avvenire anteriormente all'uso stesso. Il personale adetto alla sala è autorizzato a vietare l'uso ove il richiedente non dimostri di aver assolto al pagamento esibendo quietanza rilasciata dal Comune.
Articolo 10-octies
1. Durante il periodo di cui al precedente art. 10-quater, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 10- quinquies, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette.
TITOLO III°
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11 Disposizioni diverse
1. In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi richiesti dalle norme vigenti. L’autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri nulla osta, permessi o autorizzazioni previsti per legge o regolamento.
2. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le concessioni all’uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo. In tal caso è previsto il diritto al solo rimborso della quota-concorso spese eventualmente già versata.
3. Il mancato utilizzo delle strutture da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, non darà diritto ad alcun rimborso.
Art. 12 Norma transitoria
1. Sono comunque fatte salve le concessioni, i contratti di comodato, le convenzioni in essere per l’utilizzo degli spazi alla data di entrata vigore del presente regolamento.
Art. 13 Abrogazioni
1. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.
Articolo 14 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.