Mobilità sostenibile transfrontaliera:
Mobilità sostenibile transfrontaliera:
realizzazione di un Park & Rail con riqualificazione e valorizzazione della stazione di Luino nei processi di rigenerazione urbana
Tra
COMUNE DI LUINO, con sede in xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, Xxxxx, rappresentato dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Sindaco della città;
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A. società con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale euro [*] interamente sottoscritto e versato, R.E.A. di Roma
n. 962805, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 06359501001, per la quale interviene l’ing. ……………….., giusta procura del 02/04/2015 prot. FS- DCFCP\A0011\P\2015\0000140 (di seguito e in premessa anche “FS”);
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 01585570581, Partita Iva 01008081000, capitale sociale euro [*] , interamente sottoscritto e versato, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 758300, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, per la quale interviene l’ing. …………….. domiciliato per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, nella qualità di in forza dei poteri a
lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del ……………………….
(di seguito e in premessa anche “RFI”);
FS SISTEMI URBANI srl, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Società con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.1, capitale sociale euro [*] iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 06356181005 – R.E.A. n. 962741, in persona dell’ing.
………………………, domiciliato per la carica a ……………….. nella qualità di
……………………… in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del (di seguito e in premessa anche “FSSU”);
di seguito anche definite congiuntamente le “Parti” Premesso che:
in data 14 maggio 2015 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Comune di Luino, FSSU, FS Italiane e RFI al fine di sviluppare le migliori collaborazioni nello studio di scenari di sviluppo delle aree centrali di Luino e quindi anche delle aree ferroviarie; con ciò individuando puntualmente le parti degli immobili ferroviari non più funzionali all’esercizio ferroviario, anche in conseguenza del processo di razionalizzazione ed ottimizzazione in corso;
Fs Italiane SpA e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sono proprietarie dell’area oggetto di protocollo meglio descritta graficamente nell’allegato A – Assetto proprietà.
RFI ha riorganizzato il sistema infrastrutturale locale – piano del ferro - in attuazione degli accordi internazionali per il potenziamento della linea di Luino;
il processo di riorganizzazione del “piano ferro” previsto nel processo di rightisizing del 2008 di Luino è tutt’ora in corso e comporta la possibile ridefinizione del planimetrico
funzionale delle aree ferroviarie di Luino, ovvero la possibilità di rimodulare le aree ferroviarie non più funzionali, assunte a riferimento nel richiamato accordo 2015;
tale ridefinizione delle aree non più strumentali è correlata alla attuazione del Piano di Inquadramento delle Aree Centrali (PIAC) di Luino secondo quanto previsto dal vigente PGT di Luino vigente dall’ 11 settembre 2013;
il mancato sviluppo delle aree Ratti, Visnova e Ferrovia è almeno in parte imputabile al fatto che, nel vigente PGT, tali aree ricadono nell’”ambito di trasformazione delle aree centrali” di cui al punto 1 dell’elaborato A.22 “schede aree di trasformazione” e che l’attuazione di tale ambito, necessita obbligatoriamente di un piano di inquadramento, relativo a tutte le aree ivi ricomprese, finalizzato a valutarne l’interazione, i tempi e le modalità di intervento, nonché ad individuare un assetto unitario, obbligatoriamente prodromico a specifici piani attuativi;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2016, è stato attivato il procedimento di aggiornamento del Vigente PGT, tra le cui motivazioni si legge la necessità di attuare la rigenerazione urbana delle aree centrali di Luino;
con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019, è stato approvato l’elenco degli obiettivi della variante al PGT definendo le “linee guida” alla variante stessa volta a favorire, in una ottica di semplificazione attuativa, il recepimento degli indirizzi di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. n. 31/2014 ed in particolare:
o il completamento del lungolago quale nuovo spazio di relazione e per l’eventistica;
o il recupero, il riuso e la valorizzazione dei principali oggetti urbani di interesse generale, come a titolo di esempio palazzo Verbania, gli alberghi “Internazionale” ed “Ancora” il “Palazzo Viaggiatori” della stazione internazionale; il complesso del “Lido di Luino”;
o la realizzazione dell’attraversamento in sottovia alla linea ferroviaria in attuazione della convenzione stipulata tra RFI e Comune del giugno 2017;
o la collaborazione con la Svizzera per sviluppare e promuovere la mobilità sostenibile nell’ambito di un programma di finanziamento europeo INTERREG;
o la proposizione, in collaborazione con il sistema territoriale istituzionale di una ciclovia dell’alto lago quale spina dorsale del sistema acqua - montagna in sinergia col corridoio ecologico del Tresa;
o la formazione di indirizzi per la rigenerazione delle aree dismesse, Visnova, Ratti e Ferrovia.
Inoltre con riferimento alle aree dismesse, Visnova, Ratti e Ferrovia le linee guida prevedono di:
o superare la previsione di un piano unico per le “aree centrali”, favorendone l’attuazione mediante la definizione di comparti autonomi sulla scorta di un disegno infrastrutturale organico predeterminato nel piano dei servizi del PGT attribuendone l’attuazione in quota parte ad ogni comparto;
o “rigenerare” i volumi esistenti mediante demolizione e ricostruzione o, nel caso di edifici di valore storico – culturale, di compensare il restauro con la rigenerazione di quota parte del volume;
o gestire le aree per infrastrutture pubbliche anche ricorrendo a formule di anticipazione di aree a standard urbanistico, come per le aree necessarie per l’attuazione del progetto “Smart Border” relative alla quota parcheggi e accessibilità e ciò alla condizione che sia sviluppato il piano delle aree centrali di cui al vigente PGT, oppure sia attuato il piano per la rigenerazione urbana del comparto ferroviario indicato nelle linee guida della variante. Tale facoltà è riconosciuta qualora le aree
risultino comprese nel presumibile calcolo degli standard urbanistici, ovvero delle urbanizzazioni primarie.
in data 29 novembre 2018, si è svolta la prima conferenza di VAS, relativa alla variante generale al PGT; si ritiene che tale variante possa rispettare i tempi procedimentali previsti dalle vigenti disposizioni normative ed in particolare dall’art. 13 della LR 12/05.
il Comune di Luino ha in corso il godimento a diverso titolo di alcuni spazi ed aree ferroviarie e nello specifico:
o Piazza Marconi, piazzale antistante il palazzo Viaggiatori: uso perpetuo in data 1927, regolato da convenzione [•] e successivi appendici;
o Area “V locale”, ad uso parcheggio per mq 2.680,00: contratto di affitto del 14/11/2013; in scadenza il 14/11/2019, canone annuo 8.000,00 €;
o Fabbricato Viaggiatori, spazi diversi con superficie utile pari a mq 1.220: contratto di comodato stipulato in data 31/05/2016 della durata di anni 9 eventualmente rinnovabile;
con il contratto di comodato per l’utilizzo del Palazzo Viaggiatori del 31/05/2016, il Comune di Luino si è impegnato a realizzare un primo intervento di sistemazione delle aree oggetto di comodato accollandosi un costo di Euro 145.000,00, a fronte di un contributo straordinario di RFI di Euro 100.000,00;
in data 29/12/2017 è stato approvato dal Comune di Luino il progetto definitivo ed esecutivo.
Considerato che:
il Decreto Regionale n. 11781 del 7 agosto 2018 individua il Comune di Luino quale capofila per la gestione, con il Municipio del Gambarogno, del progetto denominato “Smart Border” volto ad armonizzare i sistemi della mobilità transfrontaliera e prevedendo, tra l’altro, alcune misure infrastrutturali tese a garantire la disponibilità di posti auto in aree ferroviarie per promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, aree di sosta per il “car pooling” per i lavoratori frontalieri e per l’accessibilità turistica di Luino;
tale progetto beneficia dei fondi strutturali europei INTERREG asse III mobilità;
le “linee guida per la presentazione dei progetti” INTERREG V all. D.11 paragrafo 12.1 ammettono il comodato tra le formule per la disponibilità delle aree;
in data 3 ottobre 2018 RFI Direzione Produzione, ha fornito “dichiarazione di assenso del proprietario (…) alla adesione al programma” ferma restando la necessità di “definire puntualmente le modalità di regolazione della messa a disposizione delle aree coinvolte”.
Visto lo schema per la coniugazione tra Piano Regolatore ferroviario e sviluppo del infrastrutture a parcheggio e accessibilità urbana previste dal progetto “Smart Border”, schema condiviso tra i servizi tecnici del Comune di Luino e di RFI e qui rubricato come “Tavola Unica” dove sono specificate le superfici utili alla attuazione del progetto “Smart Border”, per aree a parcheggio da considerare come possibile anticipazione di aree a standard, mq 11770 e per accessibilità, attrezzature per urbanizzazione primaria, mq 550;
Atteso l’interesse pubblico generale volto alla definizione della più logica e funzionale organizzazione delle infrastrutture a parcheggio e ai relativi collegamenti coniugati all’impianto ferroviario della stazione internazionale di Luino ma anche sotteso alla riqualificazione generale delle aree ferroviarie nel più ampio quadro di fattibilità e sostenibilità delle azioni da porre in essere;
Considerato inoltre che:
tra gli indirizzi di politica territoriale e coincidenti con la politica di riqualificazione e valorizzazione delle aree, immobili ed impianti ferroviari per l’esercizio del trasporto rientra l’impegno per il potenziamento, l’integrazione e l’ottimizzazione del trasporto pubblico a partire dalla riqualificazione dei complessi ferroviari storici quali luoghi per l’attrattività, la socialità la ricettività, il commercio e la conservazione della memoria;
Luino presenta un posizionamento strategico rispetto all’area vasta dell’alto Lago Maggiore per l’integrazione trasportistica tra gomma, ferro e navigazione e con ciò potendo porre utilmente in gioco immobili ed impianti ferroviari come la stazione internazionale di Luino;
in relazione alla pluralità d interessi sottesi alle previsioni urbanistiche, mobilità sostenibile, integrazione trasportistica ferro-lacuale e alle necessità di realizzare infrastrutture complementari come l’allungamento del sottopasso del piano ferro di Luino utile a collegare il centro urbano Piazza Marconi con il realizzando parcheggio è opportuno promuovere un Accordo di Programma coinvolgendo Regione Lombardia anche per i possibili effetti di variante urbanistica laddove opportuno per governare i processi attuativi;
tutto ciò premesso e considerato tra le Parti si conviene quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
La presente intesa ha per oggetto:
- la messa a disposizione da Parte di RFI delle aree necessarie all’attuazione del progetto “Smart Border” in regime di comodato gratuito di anni 9 rinnovabile;
- la promozione e celere sviluppo procedimentale da parte del Comune dell’aggiornamento del Vigente PGT, già avviato con Delibera della Giunta Comunale n. 35/2016, che potrà eventualmente consentire, l’attuazione degli ambiti o comparti delle aree centrali mediante la proposizione da parte dei singoli proprietari delle aree di un piano di negoziazione preliminare, c.d. Masterplan focalizzato sul singolo ambito, nel rispetto dei diritti dei terzi;
- la eventuale promozione da parte di FSSU, società “Asset manager” del Gruppo FS Italiane deputata alla valorizzazione e alla riqualificazione degli asset immobiliari non più funzionali all’esercizio ferroviario, di una procedura di selezione finalizzata ad individuare un progettista cui affidare la redazione del suddetto Masterplan
Art. 3 – Sviluppo e finanziamento del parcheggio di cui al progetto Interreg- Smart Border
Il Comune, come meglio dettagliato nell’allegato B “Tavola Unica” fornisce gli assetti proprietari su cui insisterà il manufatto e le indicazioni preliminari di assetto al momento ritenute più opportune per la realizzazione del nuovo parcheggio per complessivi 11.770,00 mq, articolato in due strutture rispettivamente di 4.000 mq situati in area V locale e di 7.770 mq situati in area adiacente le ex Parigine.
In ragione dello schema delle aree non strumentali all’esercizio ferroviario, di cui al protocollo in data 14 maggio 2015 citato nelle premesse, viene ipotizzata la localizzazione del parcheggio in area adiacente le ex Parigine, oltre alla riqualificazione ed ampliamento di quello in V locale;
localizzazione più razionale nella misura in cui posiziona il parcheggio a ridosso dei corpi di fabbrica centrali del complesso della stazione (edificio delle ex-dogane), anche in previsione della eventuale realizzazione un collegamento pedonale tramite l’allungamento del sottopassaggio esistente; ciò in quanto si presuppone che la riqualificazione delle aree ferroviarie possa agevolare una migliore connessione con la città ed avviare un processo di metabolizzazione urbana delle aree non più funzionali, anche a seguito del completamento del collegamento pedonale tra la piazza Marconi- il Fabbricato Viaggiatori e le aree per Terminal Bus e Park & Rail.
Il progetto sarà inoltre rispettoso dei requisiti del programma Smart Border assicurando una quota di parcheggi per il Park & Rail, una per il car pooling ed una organizzazione flessibile tra posti per auto e autobus turistici.
Le parti nel prendere atto dell’utilità reciproca del parcheggio a servizio della città e della ferrovia prevedono che il contratto di comodato comporti la sua rinnovabilità fino al completo ammortamento dell’investimento pubblico e comunque fino a che sia riconosciuto l’interesse pubblico generale dell’infrastruttura perseguendo gli obiettivi del progetto Smart Border.
Il contratto di comodato prevede altresì la possibilità, in caso di mancata attuazione delle previsioni urbanistiche e quindi in esito al mancato perfezionamento della cessione al Comune in termini di aree a standard, che l’infrastruttura a parcheggio possa essere gestita da RFI, proprietario dell’area, convenzionando modalità e termini per il perseguimento degli obiettivi del progetto Smart Border volti ad agevolare la mobilità sostenibile ed in particolare lo scambio gomma / ferro. Le parti danno atto che la gestione del parcheggio è vincolata per anni 5 dal collaudo a non produrre benefici economici di ogni tipo e del pari danno atto che il parcheggio a partire dalla scadenza di tale termine potrà produrre reddito per il gestore.
Art. 4 Obblighi di RFI
RFI si impegna a concedere mediante apposito contratto di comodato della durata di anni 9, rinnovabile su specifico accordo tra le Parti, le aree del parcheggio individuate nell’allegato B.
Per consentire lo sviluppo del programma Smart Border, RFI esaminerà ai fini della successiva approvazione il progetto di sistemazione dell’accesso al parcheggio in maniera tale da garantirne l’accesso pubblico. In caso di definitiva efficacia della richiamata variante al PGT secondo le linee guida richiamate in premesse ed in linea con il redigendo Masterplan di cui al successivo art. 6 le aree di proprietà di RFI e Ferrovie dello Stato Italiane saranno messe a disposizione del Comune di Luino a titolo di anticipazione degli standard urbanistici in vista della cessione definitiva delle aree stesse in sede di attuazione dello strumento urbanistico che potrà essere declinato in relazione al PGT.
Art. 5 Impegni del Comune
Il Comune si impegna a:
a) prima della stipula del contratto di comodato a sviluppare uno studio di prefattibilità ambientale utile a definire modalità e caratteristiche dell’intervento infrastrutturale sollevando RFI da ogni impegno laddove tali accertamenti non garantissero la sostenibilità del progetto; sempre prima della stipula del contratto di comodato e con l’assistenza del personale tecnico di RFI il Comune provvede a verificare presenza, modalità, termini e fattibilità per la risoluzione delle interferenze tra il progetto e impianti e sottoservizi presenti;
b) sottoporre ad RFI ai fini della successiva approvazione il progetto realizzativo del parcheggio previsto nell’ambito del programma Smart Border;
c) a fronte delle attività da svolgere direttamente da RFI per rimozione degli armamenti presenti nelle aree interessate dalla realizzazione del parcheggio, in considerazione delle stime effettuate e allegate al contratto di comodato quale documento “stima costi rimozione armamenti”, il Comune si impegna a corrispondere a RFI l’importo forfettario omnicomprensivo pari a Euro
60.000 entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di comodato;
d) curare a propria cura e spese ogni adempimento necessario lo sviluppo del progetto esecutivo, l’esecuzione dell’appalto e la realizzazione delle opere legate al suddetto programma Smart Border, garantendone il relativo fabbisogno finanziario;
e) garantire il suo ruolo di regia pubblica con efficacia e puntualità;
f) partecipare in modo costruttivo al Tavolo Tecnico congiunto di cui al successivo art. 7;
g) dare promozione e celere sviluppo procedimentale all’aggiornamento del Vigente PGT già avviato con Delibera della Giunta Comunale n. 35/2016, che potrà eventualmente consentire, l’attuazione degli ambiti o comparti delle aree centrali mediante la proposizione da parte dei singoli proprietari delle aree di un piano di negoziazione preliminare, c.d Maserplan focalizzato sul singolo ambito ma nel rispetto dei diritti dei terzi;
h) applicare la massima puntualità al fine ottenere il rispetto dei tempi procedimentali previsti dalle vigenti disposizioni normative nello specifico da quanto indicato all’art. 13 della LR 12/05;
i) in particolare si impegna a :
dopo l’adozione di Consiglio Comunale, depositare tempestivamente gli atti per giorni 30 per consentire la presentazione delle osservazioni per ulteriori 30 giorni;
acquisire entro i successivi 120 giorni dei necessari pareri ed in particolare di quelli di competenza di Provincia e Regione;
convocare, entro 90 giorni (150 in caso di periodo elettorale) dal termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale al fine di decidere sulle stesse e disporre la conclusione del procedimento, fatte salve le modifiche conseguenti gli adeguamenti conseguenti i pareri;
favorire l’armonizzazione del procedimento approvativo della Variante con la procedura di VAS di cui alle specifiche discipline regionali.
Art. 6 Redazione di un piano di coordinamento cd. Masterplan
Nelle more della attuazione del presente accordo e della approvazione della variante di cui al precedente art. 5, le parti riconoscono l’opportunità di redigere un piano di coordinamento, c.d. Masterplan, che potrà essere proposto per l’attuazione del PGT vigente anche per comparti o fasi attuative.
Al riguardo FSSU, previa conferma da parte di RFI del più logico posizionamento del sistema infrastrutturale posto nell’allegato B ed acquisizione di specifico assenso delle proprietà, si impegna ad avviare una procedura di selezione di un progettista cui affidare uno studio di insieme e di coordinamento (c.d. Masterplan) per la riqualificazione del complesso ferroviario di Luino, quale utile contributo alla variante nell’ambito del processo partecipativo previsto dalla vigente disciplina urbanistica.
Art. 7 – Tavolo Tecnico
Le Parti concordano nella costituzione di un “Tavolo Tecnico” congiunto permanente che dovrà seguire le fasi di avanzamento delle attività concordate con il presente Protocollo di Intenti.
Tale “Tavolo Tecnico” sarà composto da rappresentanti del Comune, di FSSU, RFI, Ferrovie dello Stato Italiane, con opportuno coinvolgimento anche di Provincia, e Regione , e gli saranno affidati, in particolare, i seguenti compiti:
- orientare operativamente il team incaricato della redazione del “Masterplan”;
- garantire il costante e diretto raccordo tra il team incaricato e gli altri livelli decisionali.
Art. 8 Coinvolgimento della Regione Lombardia
In relazione alla pluralità di interessi sottesi alle previsioni urbanistiche, alla mobilità sostenibile, alla integrazione trasportistica ferro-lacuale ed alla realizzazione di infrastrutture complementari come l’eventuale allungamento del sottopasso del piano ferro di Luino utile a collegare il centro urbano Piazza Marconi con il realizzando parcheggio il Comune di Luino si impegna a coinvolgere Regione Lombardia, quale Ente preposto alla programmazione e gestione del trasporto pubblico nella sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma finalizzato a ottenere:
il pieno coinvolgimento della Regione per assicurare il ruolo di Luino quale HUB trasportistico passeggeri per l’alto Lago Maggiore ed ogni utile atto migliorativo delle condizioni operative infrastrutturali per il trasporto pubblico favorendo iniziative per agevolare l’integrazione trasportistica territoriale transfrontaliera;
il possibile coinvolgimento della Regione nel finanziamento di infrastrutture pubbliche o di uso pubblico necessarie al processo di rigenerazione del complesso ferroviario internazionale di Luino.
Art. 9 Iniziative sul Fabbricato Viaggiatori, sul fabbricato ex Dogane
Le parti congiuntamente si impegnano a promuovere l’attrattività del Fabbricato Viaggiatori e delle parti accessorie, avviando anche attraverso lo strumento del Masterplan le opportune attività volte a riorganizzare l’assetto funzionale dell’immobile per agevolare l’insediamento di funzioni ricettive, commerciali, ricreative, culturali, sociali, anche verificando la possibilità di inserimento di servizi pubblici e funzioni accessorie in relazione al ruolo di stazione internazionale.
Le parti si impegnano anche a valutare le forme migliori di gestione del processo di insediamento di nuove funzioni, considerando anche la rimodulazione del comodato attivato, al fine di una migliore valorizzazione.
RFI, verificherà, quali immobili potranno invece essere proposti ad associazioni e istituzioni preposte alla conservazione della memoria come Fondazione Fs Italiane.
In particolare, con l’Accordo generale del 6 settembre 2013, tra FS, RFI, Trenitalia e Fondazione FS Italiane, i Soci Fondatori, per consentire lo svolgimento da parte di Fondazione FS delle attività previste per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione FS stessa, hanno individuato la ex Rimessa Locomotive di Luino come hub messo a disposizione della Fondazione FS per la sosta, esposizione, preservazione dei rotabili storici, ed altri usi comunque finalizzati al perseguimento degli scopi statutari.
Art. 10 - Prescrizioni particolari e deroghe a norma di legge
RFI e Ferrovie dello Stato Italiane, nelle more del trasferimento delle aree al Comune o a suoi aventi causa, si rendono disponibili a consentire l’accesso alle medesime aree per l’esecuzione di rilievi, saggi e sondaggi e altre attività tecniche connesse con la redazione delle progettazioni
definitiva ed esecutiva delle opere infrastrutturali in parola. Tale attività dovranno essere regolate da apposito verbale e saranno eseguite in conformità alle vigenti normative di sicurezza sul lavoro in presenza di circolazione ferroviaria secondo le modalità previste.
Art. 11 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente Accordo/Protocollo, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Varese.
Art. 12 – Modalità di stipulazione
Il presente atto è redatto in quattro esemplari di cui uno per ogni sottoscrittore.
Art. 13 – Diffusione dei contenuti del Protocollo
Al fine di tutelare l’immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge 33/2012 precedentemente alla approvazione il documento sarà pubblicato sul portale trasparenza del comune di Luino e proposto in anteprima per i lavori di Xxxxxx e consigliari.
Art. 14 Trattamento Dati Personali
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di formalizzazione ed successiva attuazione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:
Xxxx Xxxxxx acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto Per FS:
Titolare del Trattamento è Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx , con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 Xxxx.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx . Per FSSU:
Titolare del Trattamento è FS Sistemi Urbani S.r.l., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 Xxxx.
Il Referente Data Protection è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per RFI:
Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 Xxxx.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx . Per il Comune di Luino:
Titolare del Trattamento è il Comune di Luino, rappresentato da , contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 11 anni dal termine di scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità;
inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire
l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Allegati
Sono allegati al presente Accordo/Protocollo e ne formano parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati:
Allegato A Immobili non strumentali e assetti proprietari Allegato B Tavola Unica