Accordo
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato d’Israele
concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 31 ottobre 2018
Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo dello Stato d’Israele
(di seguito «Parti»);
considerando che la Svizzera e Israele sono parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19441;
animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore del trasporto aereo; e
animati dal desiderio di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Per l’applicazione del presente Accordo e del relativo Allegato:
a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include tutti gli allegati adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione e tutti gli emendamenti agli allegati o alla Convenzione conformemente agli artico- li 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili alle due Parti;
b. il termine «Accordo» indica il presente Accordo, il suo Allegato e tutte le modifiche che sono parte integrante dello stesso;
c. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federa- le dell’aviazione civile e, per lo Stato d’Israele, l’autorità per l’aviazione ci- vile presso il Ministero dei trasporti e della sicurezza stradale o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o organo autorizzato a esplicare le funzioni attual- mente attribuite a dette autorità;
RU 2021 449
1 RS 0.748.0
d. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo, per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
e. il termine «territorio» indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Conven- zione e le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «im- presa di trasporto aereo» e «scalo non commerciale» indicano quanto stabili- to nell’articolo 96 della Convenzione;
f. il termine «capacità» indica la misura quantitativa dei servizi aerei offerti o proposti da una o più imprese di trasporto aereo su un mercato per coppie di città o di Paesi oppure su una linea. Può essere espressa sotto forma di di- mensioni dell’aeromobile, tipo di aeromobile, numero dei posti e/o spazio per le merci (in peso e/o volume), frequenza o una combinazione di questi;
g. i termini «prezzo» o «tariffa» indicano il corrispettivo per il trasporto di pas- seggeri, bagagli e/o merci (esclusi gli invii postali) nel trasporto aereo (com- preso ogni altro mezzo di trasporto ad esso correlato) che è riscosso dalle compagnie aeree o dai loro agenti e le condizioni imposte per applicare tale corrispettivo.
Art. 2 Concessione di diritti
1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito denominati rispettivamente «ser- vizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte godono:
a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. nel quadro dell’esercizio di un servizio convenuto, del diritto di fare scalo nei punti e sulle linee specificati nell’Allegato al presente Accordo per im- barcare o sbarcare, singolarmente o in combinazione tra loro, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul ter- ritorio dell’altra Parte;
d. nel quadro dell’esercizio di un servizio convenuto, il diritto di fare scalo sul territorio di Stati terzi nei punti e sulle linee specificati nell’Allegato al pre- sente Accordo per imbarcare o sbarcare, singolarmente o in combinazione tra loro, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o prove- nienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al pre- sente Accordo.
3. Le imprese di trasporto aereo di ciascuna Parte, che non sono designate nell’articolo 3 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo, godono anche dei diritti definiti nel paragrafo 2 lettere a e b del presente articolo.
4. Nessun disposto del presente Accordo conferisce alle imprese designate di una Parte il privilegio di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro remunerazione o
in virtù di un contratto di leasing, passeggeri, i loro bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
5. Se, in seguito a un conflitto armato, a disordini o sviluppi politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di eserci- tare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per consentire il proseguimento dell’esercizio di tale servizio riorganizzando dette linee in modo appropriato e accordando, per tale periodo, i diritti necessari per facilitare un esercizio funzionale.
Art. 3 Designazione e autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporto aereo quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni avvengono tramite notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una tale designazione rilasciano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino di essere in grado di adempiere i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali conformemente alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure di vincolare alle condizioni che ritiene necessarie l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, se non ha la prova che le imprese di trasporto aereo hanno la propria sede di attività princi- pale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalle autorità aeronautiche della suddetta Parte o se la Parte che designa le imprese non adempie le disposizioni dell’articolo 7 (Sicurezza tecnica) e dell’articolo 8 (Sicurezza dell’aviazione) del presente Accordo.
5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono esercitare in qualsiasi momento i servizi convenuti.
Art. 4 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare l’autorizzazione d’esercizio o sospendere l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 2 del presente Accordo oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti da parte di imprese designate dell’altra Parte, se queste imprese di trasporto aereo:
a. non possono provare che hanno la propria sede di attività principale nel terri- torio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalle autorità aeronautiche della suddetta Parte; oppure se
b. hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure se
c. non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Tale diritto è esercitato soltanto previa consultazione dell’altra Parte, sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.
Art. 5 Esercizio dei diritti
1. Le imprese designate godono di eque e pari opportunità per l’esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle due Parti.
2. Le imprese designate mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato le imprese e i punti serviti sulle linee indicate.
3. La capacità totale offerta per i servizi convenuti dalle imprese designate delle Parti è concordata o approvata dalle autorità aeronautiche delle Parti prima dell’inizio dell’esercizio e, in seguito, sulla base delle previste esigenze del traffico.
4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti nel traffico interna- zionale per i servizi convenuti fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Stati terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:
a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato le imprese di trasporto aereo;
b. alla domanda di traffico dei territori attraverso cui passano i servizi, tenuto conto dei servizi locali e regionali;
c. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.
Art. 6 Applicazione di leggi e regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul suo territorio l’entrata o l’uscita di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o i voli di detti aeromobili su questo territorio sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano sul suo territorio l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – riguardanti segnatamente le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immi- grazione, nonché le formalità doganali e le misure sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte può favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell’altra Parte nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel pre- sente articolo.
Art. 7 Sicurezza tecnica
1. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte in qualsiasi settore riguardante l’equipaggio, gli aeromobili e il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.
2. Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che nei settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo l’altra Parte non applica né controlla effettivamente gli standard di sicurezza che siano almeno equivalenti alle norme minime in vigore conforme- mente alla Convenzione, la prima Parte notifica all’altra Parte tali constatazioni e i passi necessari per conformarsi a queste norme minime e quest’altra Parte adotta le opportune misure correttive. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le opportune misure correttive entro quindici (15) giorni o un termine più lungo, se così convenu- to, è dato motivo per applicare l’articolo 4 del presente Accordo.
3. A prescindere dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che ogni aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing o di noleggio, per conto delle imprese designate, in provenienza dal o a destinazione del territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizza- ti di quest’altra Parte a bordo e all’esterno dell’aeromobile per controllare la validità dei documenti relativi all’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché lo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denomi- nata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti.
4. Se un’ispezione o una serie di ispezioni dell’area di traffico dà adito a seri motivi per temere che:
a. un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime in vigore conformemente alla Convenzione; oppure
b. vi siano lacune nell’adozione e nell’esecuzione effettiva degli standard di sicurezza stabiliti conformemente alle esigenze della Convenzione;
la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione è libera di desumere che le prescrizioni in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti il certificato o le licenze relativi a questo aeromobile o al suo equipaggio, oppure che le prescrizioni in base alle quali l’aeromobile è esercitato non sono equivalenti né superiori alle norme minime in vigore conformemente alla Convenzione.
5. Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo sia negato dal rappresentante di dette imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi di preoccupazione, analoghi a quelli menzionati nel paragrafo 4 del presente articolo, e di trarne le conclusioni menzionate in quel paragrafo.
6. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione di esercizio delle imprese dell’altra Parte nel caso in cui, in seguito a un’ispezione o a una serie di ispezioni dell’area di traffico, a un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, a consultazioni o ad altri fattori, la prima Parte
giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporto aereo.
7. Tutte le misure adottate da una Parte conformemente ai paragrafi 2 o 6 sono revocate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.
Art. 8 Sicurezza dell’aviazione
1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile da interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concer- nente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili firmata a Tokyo il 14 settembre 19632,, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19703, della Convenzione per la repres- sione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19714, del relativo Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19885, e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aero- porti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale (OACI) e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposi- zioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromo- bili immatricolati nei loro registri o che hanno la propria sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili possano essere tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei baga- gli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia
2 RS 0.748.710.1
3 RS 0.748.710.2
4 RS 0.748.710.3
5 RS 0.748.710.31
e a tale scopo le autorità aeronautiche delle Parti hanno il diritto di concludere accordi in merito all’attuazione di misure di sicurezza.
5. In caso di cattura illecita o di minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale incidente o minac- cia.
6. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le auto- xxxx aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare le autorizzazioni d’esercizio e i permessi tecnici delle imprese di quest’altra Parte o di vincolarli a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.
Art. 9 Riconoscimento dei certificati e delle licenze
1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze, rilasciati o convali- dati da una delle Parti e ancora validi, devono essere riconosciuti come validi dall’altra Parte per l’esercizio dei servizi convenuti, a condizione che i requisiti richiesti per il loro ottenimento o riconoscimento siano almeno equivalenti alle norme minime che potrebbero essere stabilite conformemente alla Convenzione.
2. Se i privilegi o le condizioni delle licenze, dei certificati o dei brevetti di cui al paragrafo 1, rilasciati dalle autorità aeronautiche di una Parte a una persona oppure a una compagnia aerea designata o a un aeromobile utilizzato per la fornitura dei servizi aerei convenuti, permettono di derogare alle norme minime stabilite in virtù della Convenzione, e se tale deroga è stata notificata all’OACI, l’altra Parte può esigere consultazioni tra le due autorità aeronautiche per chiarire la prassi in que- stione.
3. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere come validi, per il sorvolo del proprio territorio oppure per l’atterraggio sul proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall’altra Parte.
Art. 10 Esenzione da dazi e tasse
1. All’entrata nel territorio di una Parte, gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate di una Parte, nonché i normali equipaggia- menti, le riserve di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di tali aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che detti equipaggiamenti, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.
2. Sono inoltre esentati da detti dazi e tasse, fatte salve le tasse riscosse per i servizi resi:
a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
b. i pezzi di ricambio e i normali equipaggiamenti di bordo importati nel terri- torio di una Parte per la manutenzione o la riparazione di un aeromobile im- piegato nei servizi aerei internazionali;
c. carburanti e lubrificanti destinati alle imprese designate di una Parte per ri- fornire gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali, anche se tali merci sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta sopra il territorio della Parte in cui sono state imbarcate;
d. i documenti necessari alle imprese designate di una Parte, inclusi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché il materiale e gli equipaggiamenti utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che tale ma- teriale e tali equipaggiamenti servano al trasporto dei passeggeri e delle mer- ci.
3. Il normale equipaggiamento di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte soltanto con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso conformemente ai regolamenti doganali.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nei casi in cui le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese di trasporto aereo per la locazione o il trasferimento nel territorio dell’altra Parte degli oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese.
Art. 11 Tasse di utilizzazione
1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, che sono imposte o possono essere imposte dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e adeguate. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni per la navi- gazione aerea o dei servizi offerti da una Parte alle imprese designate dell’altra Parte non devono eccedere quelle che devono essere pagate dalle imprese nazionali di trasporto aereo impiegate in servizi regolari internazionali simili.
3. Ciascuna Parte promuove le consultazioni sulle tasse di utilizzazione tra le pro- prie autorità competenti in materia di tasse e le compagnie aeree che utilizzano i servizi e le installazioni, se possibile, per il tramite di rappresentanti di dette compa- gnie. Gli utenti devono essere informati, entro un termine ragionevole, sulle propo- ste intese a modificare le tasse di utilizzazione affinché possano esprimere il loro parere prima che le modifiche siano attuate. Ciascuna Parte incoraggia inoltre le
proprie autorità competenti in materia di tasse e gli utenti a scambiarsi informazioni opportune sulle tasse di utilizzazione.
Art. 12 Attività commerciali
1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di mantenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate che possono comprendere personale ammi- nistrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. All’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare il buon funzionamento delle rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte.
3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, a seconda delle necessità delle imprese, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese designate sono autorizzate a vendere tali titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli nella valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.
4. Per esercitare o offrire i servizi approvati sulle linee convenute, ogni compagnia aerea designata di una Parte può concludere accordi di cooperazione per la commer- cializzazione, come accordi di ripartizione di codici («code-sharing») con:
a. imprese di trasporto aereo della stessa Parte;
b. imprese di trasporto aereo dell’altra Parte;
c. imprese di trasporto aereo di uno Stato terzo.
5. Il paragrafo 4 si applica, sempre che tutte le imprese di trasporto aereo che con- cludono detti accordi:
a. detengano adeguati diritti di esercizio delle linee e diritti di traffico;
b. soddisfino le condizioni normalmente applicate a tali accordi;
c. in relazione a ogni biglietto d’aereo venduto, informino gli acquirenti nel punto vendita sul nome dell’impresa che serve la rispettiva tratta di volo.
Art. 13 Leasing
1. Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza tecnica) e 8 (Sicurezza dell’aviazione).
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prende- re in leasing aeromobili (oppure aeromobili con equipaggio) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporto aereo, a condizione che ciò non permetta all’impresa di trasporto aereo che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.
Art. 14 Conversione e trasferimento degli introiti
Le imprese designate di ciascuna Parte sono libere di trasferire nel loro Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese, conseguite, direttamente o tramite agenti, sul territorio dell’altra Parte attraverso le vendite di servizi di trasporto aereo. Le procedure di trasferimento sono effettuate conformemente alle norme valutarie della Parte sul cui territorio sono stati generati tali introiti.
Art. 15 Tariffe
1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali esercita- ti conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.
2. Senza limitare l’applicazione delle normative generali in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:
a. impedire tariffe o pratiche eccessivamente discriminatorie;
b. proteggere i consumatori da tariffe eccessivamente elevate o restrittive otte- nute abusivamente grazie a una posizione dominante o a intese in materia di prezzi tra le imprese di trasporto aereo;
c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi statali diretti o indiretti o a sostegni.
3. Nessuna delle Parti adotta disposizioni unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa proposta o applicata dalle imprese designate di una Parte per l’esercizio di servizi aerei internazionali tra i rispettivi territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può chiedere l’avvio di consultazioni e notificare all’altra Parte le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta di esame. Tali consultazioni si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della richiesta d’esame. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.
Art. 16 Approvazione degli orari
1. Al più tardi trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte sottopongono per approvazione gli orari previsti alle autorità aeronautiche designate dell’altra Parte. Lo stesso vale per qualsiasi modifica di orario.
2. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.
Art. 17 Statistiche
Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.
Art. 18 Consultazioni
Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, ini- ziano entro un termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.
Art. 19 Composizione delle controversie
1. In caso di controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano anzitutto per comporle mediante nego- ziati tra le autorità aeronautiche degli Stati delle due Parti.
2. Se le autorità aeronautiche non giungono a un’intesa mediante negoziati, la controversia deve essere composta per via diplomatica.
3. Se le Parti non giungono a un’intesa conformemente ai suddetti paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale di tre membri, nel quale ciascuna Parte nomina un arbitro, mentre il terzo arbitro con funzione di presidente del tribunale è nominato di comune accordo fra le due Parti, a condizione che non sia cittadino di nessuna delle Parti, ma cittadino di uno Stato che, al momen- to della nomina, intrattiene relazioni diplomatiche con ciascuna Parte.
Ciascuna Parte nomina il proprio arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento per via diplomatica dell’avviso di arbitrato. Il presidente viene nominato entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni dal momento della nomina dei due arbitri da parte delle Parti.
Se una Parte omette di nominare un arbitro entro il termine stabilito o se le Parti non riescono ad accordarsi sulla nomina del presidente entro il termine stabilito, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di nominare il presidente o l’arbitro che rappresenta la Parte inadempiente, a seconda dei casi.
4. Se il presidente dell’OACI è assente o non ha le competenze, il vicepresidente o il membro più anziano del Consiglio dell’OACI che non è cittadino di nessuna delle due Parti ma cittadino di uno Stato che, al momento della nomina, intrattiene rela- zioni diplomatiche con ciascuna Parte adempie, invece del presidente dell’OACI, gli obblighi di arbitrato di cui al paragrafo 3.
5. Il tribunale arbitrale fissa la sua procedura e il luogo dell’arbitrato conformemen- te alle disposizioni concordate tra le Parti.
6. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei membri e deve motivare le sue decisioni. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.
7. Se una Parte o le imprese designate non rispettano le decisioni rese in virtù del paragrafo 6 del presente articolo, l’altra Parte può limitare, rifiutare o revocare tutti i diritti o i privilegi che aveva accordato alla Parte inadempiente in base al presente Accordo.
8. Ciascuna Parte assume le spese dell’arbitro da essa nominato. Le spese del presi- dente, compresi i suoi onorari, e tutte le spese risultanti per l’OACI in relazione alla nomina del presidente e/o dell’arbitro della Parte inadempiente conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono suddivise in parti uguali fra le Parti.
9. Fintanto che la controversia è sottoposta all’arbitrato e che il tribunale non ha pubblicato la sua decisione, le Parti continuano a ottemperare, salvo in caso di denuncia, a tutti i loro obblighi risultanti dal presente Accordo, fatta salva una modi- fica definitiva conformemente a detta decisione arbitrale.
Art. 20 Modifiche
1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, fatta eccezione per l’Allegato, tale modifica può essere fatta mediante accordo scritto delle Parti ed entra in vigore secondo le procedure stabilite nell’articolo 23 del presente Accordo.
2. Qualsiasi modifica dell’Allegato può essere convenuta direttamente per scritto tra le autorità aeronautiche delle Parti.
3. Se tra le due Parti entra in vigore una convenzione multilaterale relativa al traffi- co aereo, il presente Accordo è emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 21 Registrazione presso l’OACI
Il presente Accordo e tutte le sue modifiche sono registrati presso l’OACI.
Art. 22 Denuncia
1. Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento per iscritto all’altra Parte la sua decisione di voler denunciare il presente Accordo. La notifica va inviata con- temporaneamente all’OACI.
2. Il presente Accordo termina a mezzanotte, ora locale della Parte a cui è stata notificata la decisione, dopo un periodo di dodici (12) mesi dalla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la notifica, sempre che la denuncia non venga ritirata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo periodo.
3. Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’OACI ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno del ricevimento della seconda nota diplomatica che notifica l’adempimento delle procedure interne concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali da parte delle due Parti.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 19 novembre 19526 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele.
In fede di che i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Gerusalemme, in doppio esemplare, il 22º giorno del (mese) cheshvan, 5779 (che corrisponde al 31° giorno del mese di ottobre dell’anno 2018 del calendario gregoriano), nelle lingue ebraica, francese e inglese, i tre testi facenti parimente fede.
In caso di divergenze di interpretazione del presente Accordo, prevale il testo ingle- se.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Per il Governo dello Stato d’Israele: Xxxxxxx Xxxx |
6 [RU 1955 984; 1970 1175, 1308]
Tavole delle linee
Tavola delle linee I
Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza | Punti di scalo intermedio | Punti in Israele | Punti situati oltre Israele |
Qualsiasi punto in Svizzera | Qualsiasi punto | Qualsiasi punto o tutti i punti in Israele | Qualsiasi punto |
Tavola delle linee II
Linee sulle quali le imprese designate da Israele possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza | Punti di scalo intermedio | Punti in Svizzera | Punti situati oltre la Svizzera |
Qualsiasi punto in Israele | Qualsiasi punto | Qualsiasi punto o tutti i punti in Svizzera | Qualsiasi punto |
Note
1. Ogni impresa designata può servire punti di scalo intermedio e punti situati oltre, a condizione che tra questi punti e il territorio dell’altra Parte non siano esercitati diritti di traffico, sempre che non sia convenuto diversamente.
2. Punti di scalo intermedio e punti situati oltre possono essere soppressi su ogni segmento.
3. Il diritto delle imprese designate di una Parte di effettuare voli per il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali tra i punti sul territorio dell’altra Parte e i punti sul territorio di Paesi terzi (diritti di traffico in quinta libertà) è oggetto di un accordo speciale tra le autorità aeronautiche delle Parti.