INDICE
ACCONCIATURA ED ESTETICA
INDICE
ACCONCIATURA ED ESTETICA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2000
Art. 1 - Decorrenza e durata Art. 2 - Sistema di informazione Art. 3 - Osservatori
Art. 4 - Sistema contrattuale
Art. 5 - Accordo interconfederale Art. 6 - Fondi di categoria
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 8 - Formazione professionale Art. 9 - Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 10 - Tutela dei licenziamenti individuali Art. 11 - Ambiente
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Classificazione del personale Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo Art. 17 - Flessibilità orario di lavoro
Art. 18 - Banca ore individuale Art. 19 - Lavoro a tempo parziale Art. 20 - Lavoro ripartito
Art. 21 - Contratto a tempo determinato Art. 22 - Lavoro temporaneo
Art. 23 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
Art. 24 - Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività Art. 25 - Servizio militare
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio Art. 27 - Gravidanza e puerperio
Art. 28 - Ferie
Art. 29 - Minimi contrattuali
Art. 30 - Indennità di contingenza
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità Art. 32 - Indennità di cassa
Art. 33 - Preavviso
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto Art. 35 - Gratifica natalizia
Art. 36 - Disciplina del personale
Art. 37 - Norme e provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato Art. 39 - Lavoro accessorio
Art. 40 - Trapasso d'azienda
Art. 41 - Controversie individuali o collettive Art. 42 - Congedo matrimoniale
Art. 43 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione
Art. 44 - Pari opportunità Art. 45 - Molestie sessuali Art. 46 - Apprendistato
Art. 47 - Apprendisti ultraventiquattrenni Art. 48 - Tirocinio
Art. 49 - Previdenza complementare
Art. 50 - Adeguamento delle normative contrattuali
ACCORDI
Accordo 11 febbraio 1999 per la costituzione del Fondo pensione intercategoriale nazionale per i dipendenti del settore artigianato - ARTIFOND
Accordo 12 marzo 2002 - Riallineamento delle retribuzioni Accordo 16 aprile 2003 - Riallineamento delle retribuzioni Accordo 13 dicembre 2004 - Riallineamento delle retribuzioni Accordo di rinnovo 7 luglio 2008
Accordo 9 settembre 2008 - Apprendistato professionalizzante
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle imprese artigiane dell'acconciatura, dell'estetica, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing
31 LUGLIO 2000 (*)
(Decorrenza: 1º gennaio 2000 - Scadenza: 31 dicembre 2003)
rinnovato
7 LUGLIO 2008 (**)
(Decorrenza: 1º gennaio 2005 - Scadenza: 31 dicembre 2008)
Parti stipulanti
Confartigianato Benessere-acconciatori Confartigianato Benessere-estetica CNA - Unione benessere e sanità CASARTIGIANI
CLAAI-FEDERMAS-UNAMEM
e
CISL)
Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
(*) Integrato con i verbali di accordo 12 marzo 2002, 16 aprile 2003 e 13 dicembre 2004 per il riallineamento delle retribuzioni e dall'accordo 30 giugno 2004 in materia di previdenza integrativa.
(**) Integrato dal verbale 9 settembre 2008 in materia di apprendistato professionalizzante. Per l'istituzione del Fondo pensione ARTIFOND si veda l'accordo 11 febbraio 1999.
(I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Art. 1 (Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2000, fatte salve le diverse decorrenze particolari previste per i singoli istituti, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2003.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue:
Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2005 fatte salve le diverse decorrenze particolari previste per i singoli istituti, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2008.
Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 2
(Sistema di informazione)
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori, le parti, avuto riguardo all'attuale situazione dei comparti, concordano di attivare ad ogni livello, nel rispetto della reciproca autonomia, un sistema di relazioni sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, il consolidamento delle loro strutture e della loro autonomia.
La funzione dei settori dell'acconciatura e dell'estetica anche nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle imprese.
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali di settore concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento professionale di sviluppo dell'artigianato.
Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le Organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese artigiane dei settori, in relazione alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali.
Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno nella propria sfera di competenze, a favorire i processi di sviluppo delle aziende artigiane e alla ricerca nei settori all'interno di un progetto complessivo.
Livello decentrato
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di Enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo di servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- esame dei regolamenti comunali attuativi delle leggi che disciplinano le attività di acconciatura ed estetica;
- possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi correlate alla presenza nelle aree urbane e nei centri storici, in rapporto con le Amministrazioni comunali;
- il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali.
Art. 3 (Osservatori)
Le parti concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel c.c.n.l.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica dell'artigianato dei servizi alla persona nel territorio con particolare riferimento ai grandi centri urbani. Coordinamento ed indirizzo nell'attuazione delle leggi n. 1142/1970 e n. 1/1990 in particolare per quanto riguarda la collocazione delle imprese sul territorio in relazione anche alle dimissioni delle stesse. Raccolta dei dati disaggregati per mestiere e per allocazione territoriale;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato C.f.l., occupazionale femminile, evoluzione figure professionali;
- l'acquisizione di informazioni relative ai regolamenti comunali. L'incontro per questa materia avverrà di norma una volta all'anno a richiesta di una delle parti e dovrà tendere a promuovere iniziative idonee alla costituzione delle Commissioni comunali ove a tutt'oggi non si è provveduto, alla loro operatività e alla realizzazione dei regolamenti previsti dalle L. n.
1142/1970 e L. n. 1/1990, nonché ad eliminare situazioni anomale che oltre a danneggiare la categoria, peggiorano le condizioni del servizio e non creano possibilità di sviluppo occupazionale attraverso una corretta interpretazione delle suddette leggi;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazione sopra descritto, nei confronti Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione e formazione delle strutture di servizio alla persona;
- ambiente e nocività.
L'Osservatorio, sulla base dei compiti stabiliti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Art. 4 (Sistema contrattuale)
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei c.c.n.l.;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i c.c.n.l. alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata, concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei c.c.r.i.l. territoriali non siano definiti dai c.c.n.l. di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei c.c.r.i.l. siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei c.c.n.l.
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
- Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei c.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei c.c.n.l. di riferimento. La definizione dei c.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie al presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della acconciatura e dell'estetica nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale avranno a riferimento le eventuali informazioni-elaborazioni raccolte dagli Osservatori. In tale ambito, le parti, sempre a livello regionale, si attiveranno affinché indicatori di categoria possano essere congiuntamente individuati.
Verranno comunque presi in esame i seguenti indicatori con le rispettive fonti:
- PIL regionale (Fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne);
- valore aggiunto per addetto (Fonte: Istituto X. Xxxxxxxxxne);
- andamento occupazionale ed evoluzione dei settori (Fonte: INPS/Enti bilaterali);
- andamento dei settori, anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: numero delle imprese; numero degli addetti; media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIIAA).
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento dei settori nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'acconciatura e l'estetica, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese.
Contrattazione regionale in vigenza del presente c.c.n.l.
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento.
Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31 dicembre 2002 per verificare l'andamento della contrattazione regionale.
Art. 5
(Accordo interconfederale)
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., dal 1992.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazione artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dai c.c.n.l.;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di Governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'Ente regionale e dagli altri Enti pubblici territoriali anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27 febbraio 1987. Le Organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) vengono istituiti Rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle XX.XX. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi incantate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai c.c.n.l. dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I Rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti Rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei c.c.n.l. dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al 2º comma dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a lire 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma punto
1);
- a lire 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi
bilaterali (2º comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale ad una verifica per garantire l'unicità della Rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai c.c.n.l. artigiani. Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle XX.XX. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I Rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle XX.XX. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - legge n. 300/1970 - legge n. 604/1966 - legge n. 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le XX.XX. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i Rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA. richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma dell'art. 31 della legge n. 300/1970 - Statuto di diritti dei lavoratori.
La CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre XX.XX. i propri Rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che Rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della Rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo per il regolamento del Fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX.
2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo le modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla XX.XX. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle XX.XX. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale
CGIL, CISL e UIL confermano che con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
* * *
Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle XX.XX. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del Fondo medesimo.
3) Il Fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16) comma 2.
5) Fermo restando agli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del Fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da c.c.n.l. artigiani stipulanti, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del Fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del Fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con disponibilità economiche.
9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del Fondo sarà limitata. Tale durata, nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al Fondo è quella prevista dal
c.c.n.l. di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali dell'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il Fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione e il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il Fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma. Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.
24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di Fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie ad esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente, col presente accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive.
A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra XX.XX. ed XX.XX. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari Enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
1. Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1. Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2. Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti locali.
2. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2. Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto
2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3. Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto
dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4. I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5. Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/1987.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Per i lavoratori portatori di handicap si fa riferimento alla legge n. 104/1992.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la legge n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale.
Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma, 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.
Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri
Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Modifiche all'accordo interconfederale 21 luglio 1988 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il funzionamento del Fondo" (di Rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa Nota a verbale".
Primo capoverso
Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1)
Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale.
Punto 3)
Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7)
Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8): da cassare.
Punto 9)
Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del Fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15): cassare l'ultimo comma ed aggiungere:
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1º gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dal 1º gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo è elevato a lire
84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16)
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative di diffusione delle tecnologie, ecc.
Punto 17)
Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.
Punto 19)
Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25): cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".
Roma, 22 giugno 1993
Accordo applicativo del punto 19, collegati e successive modifiche dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 13 febbraio 1997
Premessa
Ferma restando la validità degli altri aspetti normativi dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche, ed al fine di rendere applicabile il disposto del punto 19 e collegati, in una logica di promozione dell'intero sistema degli Enti e Fondi bilaterali regionali e di interventi di sostegno e di sviluppo dei sistemi territoriali di imprese artigiane in termini di occupazione, nuova imprenditoria, professionalità, innovazione tecnologica ed organizzativa, anche tenendo conto delle condizioni europee di compatibilità e di cumulabilità delle risorse, le parti concordano:
Finalità
1. Di demandare al Fondo di cui al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche il compito economico di attivare le funzioni dell'Ente bilaterale nazionale secondo attività e programmi definiti periodicamente tra le parti;
2. di qualificare gli interventi del predetto Fondo e di precisarne le modalità operative, come definito ai seguenti punti.
Compiti economici del Fondo
2.1. Il Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema di promozione dell'occupazione, di nuova imprenditoria, della professionalità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, nei riguardi del lavoro dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali.
In questi compiti si potrà ricorrere ai vari capitoli di finanziamento della UE e dello Stato.
Modalità operative
2.2. Le attività del Fondo si atterranno ad una logica di programmazione pluriennale, che nell'individuazione delle priorità, da sottoporre alle parti firmatarie, dovrà coinvolgere il sistema di Enti e Fondi bilaterali regionali.
2.3. L'attuazione concreta degli interventi del Fondo in questi campi dovrà essere realizzata attraverso gli Enti e Fondi bilaterali regionali in una logica di collaborazione sia gestionale che economica.
Contribuzione al Fondo
3. Tenendo presente l'attuale fase di avvio della concreta sperimentazione e fermo restando la possibilità di rimodulazione degli oneri rispetto a nuovi cicli di programmazione pluriennale, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, viene destinata la quota del 2% della contribuzione prevista al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche che dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno e conteggiato sulla base della contribuzione relativa all'anno precedente. Il primo versamento verrà effettuato entro il 31 marzo 1997.
3.1. Tale contributo sostituisce quanto previsto dal punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche per tutto il periodo di sperimentazione.
Destinazione della contribuzione
3.2. La contribuzione di cui al punto 3 viene destinata per l'1% alle finalità del punto 1 e per il restante 1% la destinazione verrà individuata, di anno in anno, previo accordo tra le parti a livello nazionale e regionale, per essere utilizzata, sulla base di specifici progetti, anche pluriennali, concordati tra le medesime parti per le finalità di cui al punto 2.1.
Trattamento del pregresso
3.3. Le quote già versate dagli Enti e dai Fondi regionali ai sensi del punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche saranno considerate come anticipazioni relative al versamento dei nuovi oneri limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo e commisurate in regime di forfetizzazione.
A tale riguardo saranno stipulate apposite intese tra Fondo nazionale ed Enti e Fondi regionali interessati.
3.4. I regolari adempimenti da parte degli Enti e di Fondi regionali per il periodo di sperimentazione configureranno atti liberatori di quanto dovuto in base al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche.
4. Il presente accordo avrà validità dal 1º gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000.
Art. 6 (Fondi di categoria)
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono esaminare la possibilità di istituzione di appositi Fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti bilaterali, compatibilmente con le norme istitutive degli stessi, per la realizzazione delle esigenze e degli obiettivi dei lavoratori e delle imprese del settore della acconciatura, estetica e tricologia non curativa.
Art. 7
(Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale)
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.l. per le imprese artigiane del settore dell'acconciatura ed estetica, si è convenuto quanto segue:
1. Le aziende effettueranno una ritenuta di lire 30.000 sulla retribuzione del mese di ... a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
2. Ai lavoratori iscritti alle XX.XX. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3. Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 15 gennaio 2001 testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.
4. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle XX.XX. regionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS- UIL.
5. La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle XX.XX. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6. Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 28 febbraio 2001 sul c/c
n. c/95272 ABI 1005 - CAB 03200 presso BNL Xxx Xxxxxxxxx, 00 intestato a: FILCAMS/CGIL - FISASCAT/CISL - UILTUCS/UIL C/Acconciatura ed estetica - Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, mediante bonifico bancario ordinario.
Art. 8 (Formazione professionale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà riferimento alla programmazione regionale derivante dalla legge quadro sulla istruzione professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare.
Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie, devono tendere a promuovere corsi ed iniziative riguardanti la formazione professionale.
I predetti corsi formativi, nell'ambito della citata programmazione regionale, dovranno essere concordati con le Organizzazioni sindacali interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti, nonché la formazione dei giovani apprendisti.
Non sono escluse iniziative concordate tra le parti che prevedano impegni diretti della categoria, anche con il coinvolgimento delle accademie artistiche per la realizzazione di strumenti finalizzati all'aggiornamento professionale e alla formazione dei giovani. Le iniziative di cui sopra devono però intendersi aggiuntive rispetto a quanto per legge è demandato alle regioni in materia di formazione professionale e di apprendistato.
Al fine di un'applicazione coerente delle leggi n. 845/1978 e n. 196/1997 con le peculiarità settoriali, le parti convengono di attivare entro ... un confronto a livello nazionale, xxxx ad attuare iniziative congiunte in materia di formazione professionale per creare corrispondenza fra attestati o diplomi di qualifica per lo sviluppo di una occupazione giovanile sulla base di livelli di professionalità reali.
Le parti, a livello regionale, si impegnano altresì a predisporre proposte ed iniziative nei confronti dell'Ente regione per l'erogazione di incentivi a sostegno dell'occupazione dei giovani e per la ridefinizione di percorsi formativi integrati con forme di lavoro dipendente prima di raggiungere la qualificazione professionale.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo articolo
(Congedi per formazione)
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa impresa può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, nonché per la frequenza di master post-universitari ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà invece differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti e quelli assunti con contratto di inserimento;
- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati: un lavoratore ogni 3 o frazioni. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 15 giorni.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno quarantacinque giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
Nuovo articolo
(Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000)
Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui sopra saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Nuovo articolo (Aggiornamento professionale)
1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
La parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
Art. 9
(Tutela dei dirigenti sindacali)
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro ed alle competenti Associazioni artigiane di categoria, entro 15 giorni dall'avvenuta nomina, a cura dell'Organizzazione sindacale del lavoratore interessato.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta scritta del Sindacato cui gli stessi appartengono. Tali permessi saranno retribuiti nella misura di due ore per ogni dipendente dell'azienda di cui il dirigente sindacale fa parte con un minimo garantito di 8 ore annue.
La somma suddetta, relativa alla concessione di permessi sindacali, non trova applicazione nelle aziende che occupino un solo dipendente qualificato.
Il licenziamento o il trasferimento del dirigente sindacale deve essere giustificato e non può comunque avvenire per ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Eventuale ricorso al provvedimento di licenziamento o trasferimento del dirigente sindacale sarà presentato entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dall'interessato, tramite la propria Organizzazione sindacale alla Commissione paritetica di cui all'art. (35) del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora trattasi di un dirigente sindacale che ricopra soltanto cariche nazionali, competenti alla procedura conciliativa di cui sopra sono le stesse Commissioni paritetiche territoriali di cui al comma precedente, con facoltà per le stesse di richiedere l'intervento delle rispettive Associazioni nazionali sindacali.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto in materia di diritti sindacali si fa riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, in quanto applicabile alla legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei diritti dei lavoratori.
Art. 10
(Tutela dei licenziamenti individuali)
Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 11 (Ambiente)
Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il Rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro.
In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati.
Tra OO.AA. e Rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno.
Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti.
Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico- scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative.
Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto.
Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 3 settembre 1996.
Art. 12 (Assunzione)
L'assunzione del lavoratore è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di
legge.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
- la località alla quale è destinato;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica e la categoria alla quale è assegnato;
- il trattamento economico;
- l'eventuale periodo di prova.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta d'identità o documento equipollente;
- libretto di lavoro-modello O1/M;
- stato di famiglia per il capofamiglia;
- documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
- numero codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere certificato penale in data non anteriore ai tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali frequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Art. 13 (Periodo di prova)
L'assunzione del lavoratore non può essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a:
Livello 1º: 3 mesi Livello 2º: 2 mesi Livello 3º: 45 giorni Livello 4º: 40 giorni Apprendisti: 45 giorni
Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica.
Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso.
In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti.
I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato.
Art. 14 (Classificazione del personale)
Il personale al quale si applica il seguente accordo viene classificato come segue: Per le imprese di acconciatura
1º Livello
Vi appartengono i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche.
Tali lavoratori dovranno essere in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, meches, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini e che posseggono cognizioni di acconciature storiche.
Ovvero, i lavoratori che sanno eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio capelluto.
Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.
2º Livello
Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione.
Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute.
Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore, il cassiere e l'addetto alla vendita di prodotti cosmetici.
3º Livello
Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico.
Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda.
4º Livello
Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.
Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3º
livello.
La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati
permanentemente al 4º livello retributivo.
Per le imprese di estetica
1º Livello
Vi appartengono quei lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo.
Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto.
Detti lavoratori, oltre ad avere capacità di svolgimento delle mansioni previste ai livelli inferiori devono essere in grado di svolgere trattamenti di estetica specializzata al viso e al corpo di qualsiasi grado di difficoltà con l'utilizzo delle tecniche più avanzate.
Essi sono in grado di effettuare ogni prestazione di cui ai livelli seguenti, inoltre gestiscono i servizi di sauna e palestra.
Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.
2º Livello
Vi appartengono quei lavoratori che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1º livello siano in grado di eseguire tutti i trattamenti dell'estetica compreso il
trucco giorno-sera, in grado inoltre di avvalersi delle apparecchiature elettromeccaniche idonee ad ogni trattamento, cassiere, addetto alla vendita dei prodotti cosmetici.
Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansione amministrativa non inquadrabili al livello superiore.
3º Livello
Vi appartengono quei lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni, manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici.
4º Livello
Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.
Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3º
livello.
La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati
permanentemente al 4º livello retributivo.
Per le imprese di tricologia
1º Livello
Vi appartengono i lavoratori che coordinano l'attività dei singoli centri, provvedono alle interviste per il trattamento dei capelli, determinando le relative formule e, in caso di necessità, assegnando i tipi di protesi o di parrucchini da applicare. Intervengono per il buon andamento del centro curando in particolare i rapporti con i clienti. Controllano i vari clienti in relazione all'andamento dei trattamenti e creazioni delle protesi, curano gli inventari dei prodotti e protesi.
2º Livello
Vi appartengono i lavoratori che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e eventualmente a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle istruzioni a loro impartite e, comunque, con specifica capacità le attività assegnate. Vi appartengono inoltre i lavoratori che su istruzioni del responsabile del centro, curano la corrispondenza e la contabilità, curano la compilazione dei rapporti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed in genere svolgono tutte queste funzioni di natura esecutiva necessarie.
3º Livello
Vi appartengono i lavoratori che eseguono massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto, rimesse in tensione, confezionamento protesi, approntamento delle trame, righe, shampooing, tinte su protesi, in base alle istruzioni ricevute dal responsabile del centro. Ovvero i lavoratori addetti alla produzione dei prodotti tricologici e lavorazione dei capelli. Vi appartengono inoltre i lavoratori che svolgono mansioni amministrative non inquadrate nel livello superiore.
4º Livello
Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perché hanno superato l'età o perché provenienti da altri settori. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3º livello.
La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4º livello retributivo.
Nota a verbale all'art. 14
Per il personale dipendente da imprese svolgenti attività di tricologia non curativa, sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da eventuali accordi collettivi preesistenti.
Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2001 per verificare la congruità del nuovo sistema classificatorio ed i suoi effetti.
Art. 15 (Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata dello stesso è fissata in 40 ore settimanali a partire dal 1º giugno 1992 distribuite su 5 giorni.
Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività di acconciatura ed estetica.
Resta confermato quanto previsto dall'art. 19 circa le competenze delle parti sociali.
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario superate le 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173.
Le parti convengono che, a partire dal 1º luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo art. 15
(Orario di lavoro)
La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali).
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Resta confermato quanto previsto dall'ex art. 17 circa le competenze delle parti sociali.
Le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 16 e 17.
L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173.
Le parti convengono che, a partire dal 1º luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale di cui ai punti a) e b) saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale:
a) distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
b) articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nuovo art. 15 bis
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti stipulanti il presente c.c.n.l., nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
Art. 16
(Lavoro straordinario, notturno, festivo)
E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui all'art. 23.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
- lavoro straordinario 25%;
- lavoro notturno/festivo 35%;
- lavoro straordinario notturno e festivo 50%.
Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiorazione assorbe la minore.
In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, la prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 10%.
Art. 17 (Flessibilità orario di lavoro)
Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.
A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle XX.XX. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l.
Art. 18
(Banca ore individuale)
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato e compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche modalità attuative e regolamentazioni.
Art. 19
(Lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per il lavoro a tempo parziale si fa riferimento a quanto disposto dalle vigenti norme di leggi in materia ed eventuali successive integrazioni e si intende un rapporto di lavoro prestato con orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale ridotto a quello stabilito dall'art. 15 del presente contratto.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto e dovrà contenere:
a) le mansioni;
b) in riferimento a quanto disposto dalla legge n. 863/1984 e seguenti, la distribuzione precisa dell'orario di lavoro dovrà essere regolata nel rispetto delle disposizioni previste.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente accordo;
2) volontarietà di entrambe le parti;
3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà;
4) in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale con priorità per coloro che già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
5) in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore è consentita, con l'accordo degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 della L. 19 dicembre 1984, n. 863.
Qualora ricorrano le condizioni suindicate viene previsto un tetto del lavoro supplementare pari al 10% annuo, fermi restando i limiti di legge previsti dalle normative vigenti. Per le ore di lavoro supplementare verrà corrisposta una maggiorazione pari al 15%;
6) per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alla legge n. 863/1984 ed alle successive integrazioni.
Nota a verbale
Stante l'applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, all'esito della verifica in corso tra il Ministro del lavoro e le parti sociali prevista dall'art. 12 del decreto medesimo, le parti si incontreranno per adeguare la normativa contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale alle eventuali modifiche che interverranno. In ogni caso, le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2001 per un esame della materia.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo articolo 19
(Lavoro a tempo parziale (part-time)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (cosiddetto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo concordano quanto segue.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:
- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato con un atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale-verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
E' fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva del 10%.
In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi; in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 15%.
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, che dovrà essere formalizzato con atto scritto, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del c.c.n.l.
Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 il rifiuto alla accettazione da parte del lavoratore di clausole flessibili e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari.
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti per iscritto.
e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell'ambito del sistema di informazione del presente c.c.n.l. verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
f) I lavoratori affetti da malattie di rilevante gravità, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle malattie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
E' fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Articolo nuovo
(Part-time - Criterio di proporzionalità - Ferie - Periodo di comporto per malattie e infortunio - Permessi retribuiti - Preavviso)
La proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali pari a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo pieno. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Il criterio di proporzionalità di cui al 1º comma si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il comporto è calcolato in giorni di calendario come previsto dall'ex art. 26, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista.
Il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti al 1º comma del presente articolo.
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
N.d.R.: L'accordo 9 settembre 2008 prevede quanto segue:
Per quanto attiene la percentuale di maggiorazione retributiva per la prestazione di lavoro supplementare nel part-time si continua ad applicare quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 31 luglio 2000.
Art. 20 (Lavoro ripartito)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
In considerazione del carattere sperimentale della normativa in questione, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2001 per una verifica in merito allo stato di applicazione della normativa medesima, anche al fine di concordare gli eventuali adattamenti e modifiche.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo art. 20
(Contratto di lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Xxxxx restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa, nei limiti di cui al presente articolo.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria, dell'indennità di malattia e di ogni prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata della prestazione lavorativa, i lavoratori con rapporto di lavoro ripartito devono essere assimilati ai lavoratori con contratto di lavoro part-time.
Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinario, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale.
In considerazione del carattere sperimentale della normativa in questione, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2008, per verificare in merito per lo stato di applicazione della normativa medesima, anche al fine di concordare eventuali adattamenti e modifiche.
Art. 21
(Contratto a tempo determinato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della L. n. 56/1987, vengono di seguito individuate le fattispecie per le quali, in aggiunta a quanto previsto dalla L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita la stipula di contratti a termine:
- punte di più intensa attività, derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- esigenza di offerta di diverse tipologie di servizi non presenti nella normale attività;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
- assunzione per affiancamento di lavoratori destinati ad assentarsi per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o paternità, da instaurare in data non anteriore a tre mesi dal programmato inizio dell'assenza. Durante il periodo di affiancamento, il rapporto potrà essere anche a tempo parziale.
Nei casi aggiuntivi sopra indicati, possono essere effettuate assunzioni con contratto a termine nei limiti di un lavoratore ogni tre o frazione, compresi apprendisti e contrattisti.
Le aziende fino a tre dipendenti, come sopra computati, possono comunque effettuare due assunzioni a termine.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue:
Nuovo art. 21
(Lavoro a tempo determinato)
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70 e dell'avviso comune sottoscritto tra le parti sociali del 24 aprile 2008, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro; è tuttavia consentita l'assunzione del personale con previsione dei termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali di cui alla L. n. 53/2000, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 3, D.Lgs. n. 368/2001;
2) punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
3) esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2 è consentito un periodo di affiancamento non superiore a 60 giorni, tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.
Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punto 1 del presente articolo.
Ai sensi del comma 7, lett. A) dell'art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove (9) mesi dalla fase di avvio di nuove attività imprenditoriali, che possono essere elevati sino a 24 mesi dalla contrattazione regionale.
c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
Art. 22 (Lavoro temporaneo)
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 196/1997 e dall'art. 64, comma 1, della legge n. 488/1999, e dell'accordo interconfederale del 18 giugno 1998, il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo, riguardanti i casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali ed i casi di sostituzione dei lavoratori assenti, è consentito nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Art. 23
(Riposo settimanale, festività, riposi compensativi)
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
3) Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
1) Capodanno 1º gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo Lunedì di Pasqua;
4) Anniversario della Liberazione 25 aprile;
5) Festa del Lavoro 1º maggio;
6) Assunzione di M.V. 15 agosto;
7) Ognissanti 1º novembre;
8) Immacolata Concezione 8 dicembre;
9) X. Xxxxxx 25 dicembre;
10) S. Stefano 26 dicembre;
11) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
4) A decorrere dal 1º gennaio 1991 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977. Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l'anno solare in gruppi di 4 o 8 ore.
Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà le festività non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare.
Le due festività civili (2 giugno e 4 novembre) spostate alla domenica (legge n. 54/1977), e quelle di cui al punto 3 cadenti di domenica, verranno retribuite con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.
Nota a verbale
Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Art. 24
(Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività)
In conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, le Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si impegnano ad avanzare proposte alle Amministrazioni comunali per la determinazione ai sensi di legge, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e per la fissazione del calendario delle festività.
In relazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto ai sensi delle vigenti normative di legge in materia, le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori si incontreranno per valutare le iniziative congiunte da intraprendere per una migliore applicazione delle procedure nell'interesse dei settori dell'acconciatura e dell'estetica.
Art. 25 (Servizio militare)
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'impresa. Per il computo del t.f.r. detto periodo sarà utile ai fini della sola rivalutazione dello stesso.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo alle armi.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo preavviso da darsi al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del congedo, il lavoratore è tenuto a presentarsi al datore di lavoro entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiami non superiori a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Art. 26
(Trattamento in caso di malattia ed infortunio)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia, entro 3 giorni dall'inizio della stessa.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 9 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 9 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4º giorno.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue:
Articolo nuovo
(Lavoratori affetti da tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, dai sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
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(Lavoratori affetti da malattia di rilevante gravità)
Esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica con terapie temporaneamente invalidanti di rilevante gravità, per ictus, sclerosi multipla, trapianti di organi vitali, nonché nei casi di AIDS conclamato, accertati da una Commissione medica istituita presso l'"Azienda sanitaria locale" territorialmente competente, il diritto alla conservazione del posto viene esteso a guarigione avvenuta.
Il lavoratore affetto da malattia di rilevante gravità può astenersi dalla attività lavorativa nell'ipotesi in cui è allo stesso riconosciuta una situazione di invalidità.
In particolare due sono le tipologie di beneficio:
- quelle previste in caso di riconoscimento di una invalidità civile di cui alla L. n. 118/1971;
- quelle relative al riconoscimento in capo al lavoratore dello "status" di "handicap in situazione di gravità", regolamentato dalla L. n. 104/1992.
Nel caso in cui sia riconosciuta al lavoratore malato affetto dalle patologie di cui al 1º comma l'invalidità civile, lo stesso, può usufruire, su sua richiesta e previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica, di un congedo straordinario per cure, non superiore ai trenta giorni se l'invalidità riconosciuta è almeno pari al 50%. La retribuzione del congedo straordinario in parola, anche se equiparato alla condizione di malattia, è a carico del datore di lavoro e non dell'INPS.
Invece la condizione di handicap grave, quale regolata dalla legge. n. 104/1992, deve essere richiesta dal lavoratore affetto da patologie di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciuta dalle strutture di cui al medesimo comma. Lo stato di handicap grave garantisce al lavoratore l'opportunità di godere alternativamente o di due ore al giorno di permesso retribuito o di tre giornate mensili di permesso retribuito. Il medesimo diritto è inoltre concesso, anche ad un familiare del malato, al quale è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure. Inoltre, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della legge n. 104/1992, il lavoratore ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (M.L. circ. n. 40/2005).
Art. 27 (Gravidanza e puerperio)
Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di
legge.
Art. 28 (Ferie)
Con decorrenza dal 1º gennaio 1980 e dal 1º giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario. Agli effetti della presente norma le festività nazionali ed infrasettimanali, eventualmente incidenti nell'arco di tempo di ferie prescelte, non concorreranno al computo del periodo feriale.
Le ferie non potranno avere inizio da giornata festiva né in giornata precedente alla stessa.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora compiuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto.
La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre.
Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetterà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compenso delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Art. 29 (Minimi contrattuali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata.
I nuovi incrementi di retribuzione, riportati di seguito, fanno parte integrante del presente contratto.
Le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
- 2000: 2,3%
- 2001: 1,7%
- 2002: 1,2%
- 2003: 1,2%
Gli aumenti verranno corrisposti secondo gli importi e le decorrenze indicati nella tabella allegata.
Tabella aumenti contrattuali
Livello | 1.8.2000 | 01.08.2001 | 01.08.2002 | 01.08.2003 | Totale | |||||
Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | |
1º | 50.000 | 25,82 | 40.000 | 20,66 | 25.000 | 12,91 | 25.000 | 12,91 | 140.000 | 72,30 |
2º | 42.000 | 21,69 | 35.000 | 18,08 | 20.000 | 10,33 | 20.000 | 10,33 | 117.000 | 60,43 |
3º | 38.000 | 19,63 | 31.000 | 16,01 | 18.000 | 9,30 | 18.000 | 9,30 | 105.000 | 54,23 |
4º | 32.000 | 16,53 | 28.000 | 14,26 | 16.000 | 8,26 | 16.000 | 8,26 | 92.000 | 47,51 |
La somma forfetaria di L. 20.000 (10,33 Euro) mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.d.r., sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. n. 38/1986.
Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente c.c.n.l., mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
Tabella nuovi minimi contrattuali
Importi complessivi derivanti dalla somma della paga base al 1º agosto 2000 e degli incrementi retributivi di cui al presente contratto:
Livello | 1.8.2000 | 01.08.2001 | 01.08.2002 | 01.08.2003 | ||||
Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | Lire | Euro | |
1º | 955.000 | 493,22 | 995.000 | 513,87 | 1.020.000 | 526,79 | 1.045.000 | 539,70 |
2º | 802.000 | 414,20 | 837.000 | 432,27 | 857.000 | 442,60 | 877.000 | 452,93 |
3º | 718.000 | 370,83 | 749.000 | 386,83 | 767.000 | 396,12 | 785.000 | 405,42 |
4º | 627.000 | 323,82 | 655.000 | 338,28 | 671.000 | 346,54 | 687.000 | 354,81 |
Nota a verbale
Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto-3 dicembre 1992, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui ai nuovi minimi contrattuali, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi a favore delle imprese.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata..
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
N.d.R.: L'accordo 12 marzo 2002 prevede quanto segue:
Riallineamento acconciatura-estetica Retribuzione di riferimento
Liv. | Riallineamento Euro | |
1º | 493,22 + 499,71 = 992,93 x 1% = | 9,93 |
2º | 414,20 + 496,10 = 910,30 x 1% = | 9,10 |
3º | 370,83 + 493,55 = 864,38 x 1% = | 8,64 |
4º | 323,82 + 491,78 = 815,60 x 1% = | 8,16 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º aprile 2002
Liv. | Euro | |
1º | 513,87 + 9,93 | 523,80 |
2º | 432,27 + 9,10 | 441,37 |
3º | 386,83 + 8,64 | 395,47 |
4º | 338,28 + 8,16 | 346,44 |
N.d.R.: L'accordo 16 aprile 2003 prevede quanto segue:
Riallineamento anno 2002 Decorrenza 1º aprile 2003
Livelli | Riallineamento |
1º | 13,31 |
2º | 12,20 |
3º | 11,58 |
4º | 10,93 |
N.d.R.: L'accordo 13 dicembre 2004 prevede quanto segue:
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
A partire dal 1º gennaio 2005 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2003.
* * *
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario "una tantum" pari a euro 120,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della seconda rata di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre
2005, una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà così erogato:
- € 50,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2005;
- € 65,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2005;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, come sopra stabilito, secondo le modalità di raccolta definite.
Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti, a titolo di "una tantum",
€ 84,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:
- € 35,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2005;
- € 44,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2005;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, come sopra stabilito, secondo le modalità di raccolta definite.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º aprile 2004-31 dicembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di I.v.c. erogata da detrarre, vengono quantificati, in misura uguale per tutti i livelli di classificazione, pari ad € 50,00. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a € 35,00. La detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum".
C.c.n.l.
acconciatura, estetica e tricologia non curativa Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º | € 38,81 | € 19,41 | € 19,40 |
2º | € 35,46 | € 17,73 | € 17,73 |
3º | € 33,60 | € 16,80 | € 16,80 |
4º | € 31,66 | € 15,83 | € 15,83 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | 1ª tranche | Totale paga base |
1º | € 562,93 | € 19,41 | € 582,34 |
2º | € 474,23 | € 17,73 | € 491,96 |
3º | € 425,65 | € 16,80 | € 442,45 |
4º | € 373,89 | € 15,83 | € 389,72 |
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º | € 582,34 | € 499,71 | € 10,33 | € | 1.092,38 |
2º | € 491,96 | € 496,10 | € 10,33 | € | 998,39 |
3º | € 442,45 | € 493,55 | € 10,33 | € | 946,33 |
4º | € 389,72 | € 491,78 | € 10,33 | € | 891,83 |
Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º | € 38,81 | € 19,41 | € 19,40 |
2º | € 35,46 | € 17,73 | € 17,73 |
3º | € 33,60 | € 16,80 | € 16,80 |
4º | € 31,66 | € 15,83 | € 15,83 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º giugno 2005
Livelli | Paga base | 2ª tranche | Totale paga base |
1º | € 582,34 | € 19,40 | € 601,74 |
2º | € 491,96 | € 17,73 | € 509,69 |
3º | € 442,45 | € 16,80 | € 459,25 |
4º | € 389,72 | € 15,83 | € 405,55 |
Retribuzione in vigore dal 1º giugno 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º | € 601,74 | € 499,71 | € 10,33 | € | 1.111,78 |
2º | € 509,69 | € 496,10 | € 10,33 | € | 1.016,12 |
3º | € 459,25 | € 493,55 | € 10,33 | € | 963,13 |
4º | € 405,55 | € 491,78 | € 10,33 | € | 907,66 |
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue: Parte economica
Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004!12000>A0000077 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º agosto 2008 e dal 1º dicembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:
- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2,8%.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 luglio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 470 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranches, pari a:
- € 370 da corrispondere con la retribuzione del mese di agosto 2008;
- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2008.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum".
In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008.
Incrementi salariali complessivi
Livelli | Incremento totale € | 01/08/2008 € | 01/12/2008 € |
1º | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
2º | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
3º | 95,00 | 47,50 | 47,50 |
4º | 90,00 | 45,00 | 45,00 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º agosto 2008
Livelli | Paga base € | 01/08/2008 € | Totale € |
1º | 601,74 | 55,00 | 656,74 |
2º | 509,69 | 50,00 | 559,69 |
3º | 459,25 | 47,50 | 506,75 |
4º | 405,55 | 45,00 | 450,55 |
Retribuzione in vigore dal 1º agosto 2008
Livelli | Paga base € | Ex contingenza € | E.d.r. € | Totale retribuzione € |
1º | 656,74 | 499,71 | 10,33 | 1.166,78 |
2º | 559,69 | 496,10 | 10,33 | 1.066,12 |
3º | 506,75 | 493,55 | 10,33 | 1.010,63 |
4º | 450,55 | 491,78 | 10,33 | 952,66 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º dicembre 2008
Livelli | Paga base € | 01/12/2008 € | Totale € |
1º | 656,74 | 55,00 | 711,74 |
2º | 559,69 | 50,00 | 609,69 |
3º | 506,75 | 47,50 | 554,25 |
4º | 450,55 | 45,00 | 495,55 |
Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2008
Livelli | Paga base € | Ex contingenza € | E.d.r. € | Totale retribuzione 5 |
1º | 711,74 | 499,71 | 10,33 | 1.221,78 |
2º | 609,69 | 496,10 | 10,33 | 1.116,12 |
3º | 554,25 | 493,55 | 10,33 | 1.058,13 |
4º | 495,55 | 491,78 | 10,33 | 997,66 |
Art. 30 (Indennità di contingenza)
Al 1º novembre 1991:
1º livello = 967.570 lire - 499,71 Euro 2º livello = 960.580 lire - 496,10 Euro 3º livello = 955.640 lire - 493,55 Euro 4º livello = 952.220 lire - 491,78 Euro
Art. 31
(Aumenti periodici di anzianità)
Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
1º livello = 18.000 lire - 9,30 Euro 2º livello = 16.000 lire - 8,26 Euro 3º livello = 15.000 lire - 7,75 Euro 4º livello = 14.000 lire - 7,23 Euro
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia, per i lavoratori che, sulla base del presente c.c.n.l., seguono iter professionali predeterminati, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio ad impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.
Norma transitoria
Per i lavoratori in forza, la maturazione del biennio utile all'erogazione del primo aumento periodico di anzianità decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l.
Art. 32 (Indennità di cassa)
Oltre alla normale retribuzione, al "cassiere" verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
Art. 33 (Preavviso)
Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.
Art. 34
(Trattamento di fine rapporto)
In caso di licenziamento o dimissioni al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari a:
- per l'anzianità maturata precedentemente al 1º gennaio 1967:
- quattro giorni di retribuzione globale di fatto al momento della risoluzione del rapporto per il primo anno e due giorni per ogni anno successivo, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 novembre 1947;
- per l'anzianità maturata dal 1º gennaio 1967 al 31 dicembre 1971:
- quattro giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto;
- per l'anzianità maturata dal 1º gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1974:
- sei giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto;
- per l'anzianità maturata dal 1º gennaio 1975 fino al 31 maggio 1977:
- otto giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977;
- per l'anzianità maturata dal 1º gennaio 1980:
- 15 giorni ogni anno di servizio compiuto calcolata sulla retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1º luglio 1977.
Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese; sarà considerato mese intero la frazione superiore a 15 giorni. A partire dal 1º gennaio 1990 si corrisponderà il t.f.r. nella misura di 30/30.
Art. 35 (Gratifica natalizia)
Dal 1º gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi.
La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Art. 36 (Disciplina del personale)
Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi correttamente verso i clienti, i superiori ed i colleghi.
E' vietato esercitare fuori orario e fuori dell'impresa l'attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.
Art. 37
(Norme e provvedimenti disciplinari)
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'INPS.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ai provvedimenti disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione:
- di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dall'azienda;
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda;
i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti dell'azienda;
l) rifiuto ingiustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
m) esercizio dell'attività attinente il servizio dell'azienda fuori orario e al di fuori dell'impresa senza autorizzazione del datore di lavoro;
n) insubordinazione verso i superiori;
o) rissa nell'interno dell'azienda.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Nota a verbale
Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi.
I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore.
Art. 38
(Tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato)
Le parti, vista la necessità di determinare misure organizzative e processuali atte a prevenire le disfunzioni e le lungaggini dovute al sovraccarico del contenzioso giudiziario, intendendo dare attuazione alle previsioni legislative che prevedono la predisposizione di
efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie di lavoro, sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, concordano di incontrarsi entro il 30 aprile 2001 al fine di definire la normativa contrattuale attuativa delle vigenti disposizioni di legge (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) in materia di conciliazione e arbitrato, fatti salvi i diversi accordi collettivi in materia stipulati a livello territoriale.
In ogni caso vengono fatti salvi gli accordi in materia presenti o che saranno stipulati a livello territoriale.
Art. 39 (Lavoro accessorio)
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia del negozio.
Art. 40 (Trapasso d'azienda)
Il trapasso o qualsiasi trasformazione dell'azienda non risolvono il rapporto di lavoro ed il personale ad esso addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale, questo conserverà il diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 41
(Controversie individuali o collettive)
Nelle controversie individuali o collettive di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive Associazioni di categoria.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le norme di legge in vigore.
Le parti si incontreranno per la determinazione dei compiti e delle modalità di funzionamento delle Commissioni paritetiche di categoria.
Art. 42 (Congedo matrimoniale)
Il lavoratore, uomo o donna, che contrae matrimonio, e che abbia superato il periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi. L'assegno relativo, nella misura della normale retribuzione, sarà corrisposto ai lavoratori interessati da parte delle rispettive aziende, per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ne rimborserà l'importo secondo le vigenti disposizioni e con le modalità prescritte dall'Istituto medesimo.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del congedo il regolare certificato dell'avvenuto matrimonio.
Art. 43
(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione)
Le parti si impegnano a dare attuazione alle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione, previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. Con riferimento ai rinvii operati dalla predetta legge alla contrattazione collettiva, le parti,
nel ravvisare l'opportunità di una disciplina attuativa omogenea ed uniforme per tutto l'artigianato convengono di recepire nel presente c.c.n.l. le disposizioni attuative che potranno essere definite nel corso di uno specifico negoziato interconfederale sulla materia.
Art. 44 (Pari opportunità)
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle XX.XX.), alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive.
Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, in materia di occupazione femminile.
Art. 45 (Molestie sessuali)
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione sul lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la persona.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Art. 46 (Apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La disciplina dell'apprendistato nelle attività artigiane di acconciatura ed estetica è regolata dalle norme di legge (L. n. 25/1955 e relativo regolamento, D.P.R. n. 1668/1956, L. 8 agosto 1985, n. 443, L. n. 56/1987, L. n. 196/1997), degli accordi interconfederali 21 dicembre 1983, 21 luglio 1988, 28 settembre 1998 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita in base a quanto stabilito ai commi successivi. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dal presente articolo, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse mansioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinenti all'attività da svolgere, assunti a partire dal 1º agosto 2000, le durate dell'apprendistato vengono ridotte di mesi sei per il 1º gruppo, da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo la tabella delle progressioni retributive indicata nel presente contratto collettivo.
Le durate e le progressioni retributive degli apprendisti in possesso di titolo di studio post- obbligo o di attestato di qualifica professionale si applicano agli apprendisti assunti dal 1º agosto 2000.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.
1º gruppo: durata 5 anni
- Acconciatore maschile.
- Acconciatore femminile.
- Estetista.
- Operatore tricologico.
- Impiegato.
2º gruppo: durata 1 anno e 6 mesi
- Manicure e pedicure esclusivamente estetico.
I lavoratori al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati al 3º livello.
Nota a verbale
Il periodo di apprendistato relativo alla qualifica di impiegato e al 2º gruppo non deve comunque considerarsi utile ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di estetista ai sensi della L. n. 1/1990.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attribuisce al dipendente apprendista la qualifica professionale per cui ha svolto il tirocinio.
Per le categorie acconciatori per uomo, per signora, ed estetica, all'apprendista verrà assegnata la qualifica professionale di lavorante di terzo livello di cui all'articolo 14 del presente contratto.
Per la categoria impiegati all'apprendista verrà assegnata la qualifica professionale relativa al 2º livello di cui all'art. 14 del presente contratto.
L'apprendista al quale non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale può richiedere di essere ammesso a sostenere prove finali di idoneità, secondo le procedure previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sul regolamento della disciplina dell'apprendistato.
Analoga richiesta potrà fare l'apprendista ai sensi dell'art. 18 della L. n. 25, che abbia compiuto 18 anni di età e due anni di addestramento pratico.
Retribuzione apprendista
La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente contratto per il lavoratore inquadrato al livello 3.
Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel livello 3 al netto delle ritenute previdenziali.
Progressioni percentuali 1º gruppo
1º sem.: 55%
2º sem.: 60%
3º sem.: 65%
4º sem.: 70%
3º anno: 75%
4º anno: 85%
5º anno: 90%
1º gruppo (apprendisti impiegati)
1º sem.: 80%
2º sem.: 85%
3º sem. e seguenti: 90%
2º gruppo
1º sem.: 55%
2º sem.: 75%
3º sem.: 90%
Progressione percentuali per apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo 1º gruppo
1º sem.: 55%
2º sem.: 60%
3º sem.: 65%
4º sem.: 70%
3º anno: 75%
4º anno: 85%
ultimi 6 mesi: 90%
1º gruppo (apprendisti impiegati)
1º sem.: 80%
2º sem.: 85%
ulteriori 3 anni e 6 mesi: 90%
2º gruppo
1º sem.: 55%
2º sem.: 75%
3º sem.: 90%
Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro, all'apprendista verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti per l'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
Norma transitoria
Xxxx apprendisti in forza alla data dell'11 maggio 1992 si applica il trattamento economico e normativo del presente accordo.
Ove la retribuzione di fatto dovuta contrattualmente per effetto della precedente normativa risulti più favorevole rispetto a quella derivante dall'applicazione della presente disciplina, si conviene di corrispondere la parte di retribuzione eventualmente eccedente a titolo di assegno "ad personam". L'importo di detto assegno "ad personam" verrà assorbito gradualmente fino a concorrenza sui futuri miglioramenti retributivi.
Ai fini della durata e dell'inquadramento nei vari gruppi si applicano le norme previste dal presente c.c.n.l. per gli apprendisti che, alla data dell'11 maggio 1992, non abbiano superato il 50% del periodo precedentemente previsto dalle norme in vigore.
Per tali apprendisti, l'assorbimento di eventuali assegni "ad personam" avverrà attraverso l'applicazione delle percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali del 3º livello considerate anticipatamente rispetto alle singole scadenze fino a concorrenza.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano e nella regione Sicilia, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
N.d.R.: L'accordo 7 luglio 2008 prevede quanto segue: Apprendistato professionalizzante
Premessa
Le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
Art. 1
(Norme generali)
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente c.c.n.l.
Art. 2
(Età di assunzione)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Art. 3
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il periodo di prova ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo.
Art. 4
(Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore a 45 giorni.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle ferie e della 13ª mensilità.
In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 45 giorni decorsi i quali il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente.
Art. 5
(Apprendistato presso altri datori di lavoro)
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
E' possibile l'assunzione di apprendisti con contratto a tempo parziale, purché l'orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell'orario contrattuale.
Art. 6
(Durata dell'apprendistato professionalizzante)
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in base ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
- 1º gruppo - durata: 5 anni:
- acconciatore/acconciatrice maschile e femminile;
- estetica - tatuatore/tatuatrice - massaggiatore/massaggiatrice;
- operatore/operatrice tricologico/a;
- impiegato/impiegata;
- addetto/addetta alla reception/vendita prodotti cosmetici.
- 2º gruppo - durata: 18 mesi:
- manicure e pedicure, esclusivamente estetico.
Il periodo di apprendistato relativo alla qualifica di impiegato e al secondo gruppo non deve comunque considerarsi utile ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di estetista ai sensi della normativa vigente.
I lavoratori, al termine del periodo di apprendistato, vengono inquadrati al 3º livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati al 2º livello.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti di cui al gruppo 1 sopra indicato, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio post-obbligo di attestato di qualifica professionale, secondo le progressioni percentuali di seguito riportate nelle tabelle di cui al seguente art. 7.
Art. 7 (Retribuzione)
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali, riportate nelle tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Tabella 1
Apprendisti del 1º gruppo (durata 5 anni)
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
65 | 65 | 70 | 78 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
Tabella 2
Apprendisti del 2º gruppo (durata 18 mesi)
I sem. | II sem. | III sem. |
63 | 80 | 100 |
Tabella 3
Apprendisti del 1º gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post-obbligo o qualifica
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. |
65 | 65 | 70 | 78 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 |
Art. 8
(Piano formativo individuale)
Il Piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il Piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor, ferma restando la durata di formazione formale pari a 120 ore annuali.
Art. 9
(Formazione dell'apprendista)
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, non riproporzionabili per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza, seminari, esercitazioni di gruppo, eccetera.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Dichiarazione a verbale delle parti sulla capacità formativa
In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle imprese e del territorio, di particolari applicazioni tecnologiche o di lavorazioni tradizionali, le parti si potranno incontrare a livello regionale allo scopo di determinarne le modalità formative.
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor, come da D.M. 28 marzo 2000, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne. Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.
Art. 10 (Tutor)
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.
Art. 11
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuito il livello contrattuale per il quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l., ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Art. 12
(Profili formativi apprendistato)
Ai sensi della legge n. 80/2005, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. i macroprofili formativi per l'apprendistato professionalizzante saranno identificati in una apposita Commissione paritetica delle parti sociali che dovrà concludere i propri lavori entro il 31 luglio 2008. La stessa Commissione potrà eventualmente rivisitare i profili formativi già normati nel c.c.n.l. 31 luglio 2000.
Art. 13 (Decorrenza)
La presente disciplina decorre dal 1º agosto 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati a partire da quella data.
Norma transitoria
Gli apprendisti assunti entro il 31 luglio 2008 continueranno a seguire nella sua interezza quanto previsto dall'ipotesi di accordo 31 luglio 2000 (c.c.n.l. 2000-2003).
Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003.
Norme finali
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art del presente contratto.
Apprendistato per alta formazione
Le parti, in considerazione della prossima applicazione della normativa relativa all'apprendistato per l'alta formazione, si incontreranno entro il 31 dicembre 2008 per l'elaborazione di una specifica regolamentazione.
N.d.R.: L'accordo 9 settembre 2008 prevede quanto segue:
Dopo l'art. 12 del capitolo apprendistato professionalizzante inserire:
Art. 12-bis - Trattamento economico per malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l. rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.
* * *
La norma transitoria dell'apprendistato professionalizzante di cui al verbale di accordo sottoscritto il 7 luglio 2008 - pag. 21 - relativa agli apprendisti minorenni (sedicenni e diciassettenni) è da interpretarsi come segue:
"Per quanto attiene alla parte normativa e a quella relativa alle percentuali retributive, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 31 luglio 2000.
La base sulla quale calcolare tali percentuali è quella di cui alle tabelle contenute nel verbale di accordo del 7 luglio 2008".
N.d.R.: Per i profili formativi si veda il testo integrale dell'accordo 9 settembre 2008 riportato in calce al c.c.n.l.
Art. 47
(Apprendisti ultraventiquattrenni)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando quanto previsto all'art. 48, in applicazione del 5º comma dell'art. 21 della
L. n. 56/1987 e dell'art. 16 della L. n. 196/1997, le parti concordano sulla necessità di realizzare, attraverso l'attuazione di tutti gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, una attenta gestione del mercato del lavoro, coerente con le specifiche esigenze delle imprese artigiane.
A tal fine le parti concordano di applicare il citato disposto, convenendo sui seguenti criteri attuativi:
A) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni compiuti;
B) individuazione delle figure professionali di cui al 1º gruppo (acconciatore maschile, acconciatore femminile, estetista), alle quali applicare quanto previsto al punto A;
C) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al 1º gruppo, a partire dal 1º agosto 2000, per gli apprendisti assunti dopo il 24º anno o il 26º anno se nelle aree di cui agli obiettivi n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, e fino al 29º anno di età, il calcolo delle retribuzioni verrà effettuato sulla retribuzione globale del 3º livello secondo le seguenti progressioni percentuali:
- 1º semestre 80%;
- 2º semestre 85%;
- 3º semestre e seguenti 90%. Apprendisti e impiegati
- 1º semestre 80%;
- 2º semestre 85%;
- 3º semestre e seguenti 90%;
D) inquadramento al 3º livello al termine del periodo di apprendistato.
N.d.R.: Si veda nota all'articolo precedente.
Art. 48 (Tirocinio)
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel 3º livello.
Art. 49 (Previdenza complementare)
Premesso:
- che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico;
tutto ciò premesso:
- che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND;
- che in attuazione del predetto accordo si è addivenuti alla costituzione di ARTIFOND; le parti firmatarie del presente c.c.n.l.
concordano:
1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato;
2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- 16% del t.f.r. maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando.
Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;
4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;
5) che, entro il 31 gennaio 2001, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore.
Art. 50
(Adeguamento delle normative contrattuali)
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, accordi di concertazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per gli eventuali adeguamenti e/o modifiche.
I
Accordo 11 febbraio 1999
per la costituzione del Fondo pensione intercategoriale nazionale per i dipendenti del settore artigiano - ARTIFOND
In data 11 febbraio 1999, in Roma, xxxxx Xxxxx 0, xxxxxx xx xxxx xxx XXXX, tra
- le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni
e Associazioni nazionali di categoria:
FNAM - Federazione nazionale artigiani metalmeccanici FNAII - Federazione nazionale artigiani installatori di impianti Federazione nazionale della moda
Associazione nazionale orafi, argentieri, orologiai ed affini FEDAL - Federazione nazionale dell'alimentazione Confartigianato trasporti
Associazione nazionale estetiste Associazione nazionale acconciatori
Associazione nazionale marmisti Associazione nazionale produttori occhiali
Fe.Na.Od.I. - Federazione nazionale odontotecnici italiani Associazione nazionale grafici
Associazione nazionale fotografi e videoperatori
Associazione nazionale imprenditori copisterie, eliografie, legatorie Associazione nazionale imprenditori lavanderie
Associazione nazionale ceramica Associazione nazionale chimici, plastici
Associazione italiana artigiani legno e arredamento Associazione nazionale tappezzieri
Associazione nazionale dell'arredo urbano
- le Associazioni di mestiere della CNA:
AIRA ANIM ANPEC
Associazione tessile abbigliamento Associazione podologica italiana ASPEL
Associazione nazionale artigianato artistico Assomeccanica
Assopulizie Federacconciatori Federestetica Federpalestre
FIAAL Associazione agroalimentare FITA
FNALA GRAFICA ILMA SATLA SIAF SNO
Trasporto persone Associazione sarti
- la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;
- la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- la CASA, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento della: FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie SNA
Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici;
- la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con l'intervento di: FEDERNAS
UNAMEM ANVI ANTLO
e
- le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FILTEA-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL;
- le Federazioni di categoria della CISL:
FAT-CISL FILCA-CISL FILTA-CISL FIM-CISL
FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL FLERICA-CISL;
- le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL UILA UILCER UILM UILSIC UILTA
UILTRASPORTI UILTUCS;
- la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
- la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
- la UIL, Unione italiana del lavoro;
- Vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- In conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai c.c.n.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare;
- Vista l'intesa interconfederale 8 settembre 1998, che si allega,
si concorda
di istituire ARTIFOND, Fondo pensione complementare intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, con sede provvisoria in Roma.
1. Costituzione, natura e scopi
Il Fondo, costituito come associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e segg. cod. civ., e regolato dallo statuto, dal regolamento elettorale e dalla norme operative interne che saranno predisposte dal Consiglio di amministrazione, eroga prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dai rendimenti realizzati dai soggetti gestori, nonché eventuali prestazioni accessorie di premorienza e di invalidità.
2. Soci del Fondo
Sono soci di ARTIFOND:
- i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Parti stipulanti il presente accordo;
- i dipendenti delle imprese, aderenti alle Associazioni artigiane firmatarie del presente accordo, per le quali non sia previsto un fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa;
- i dipendenti delle Associazioni che istituiscono il Fondo ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici;
- i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.
3. Adesioni
L'adesione al Fondo è libera e volontaria e si realizza con la sottoscrizione di una domanda di associazione, previa consegna al dipendente di una scheda informativa, secondo le modalità previste dallo statuto e dalle norme operative interne.
4. Imprese obbligate
Si definiscono imprese obbligate le imprese che, rientrando nella sfera di applicazione dei
c.c.n.l. sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, sono tenute al versamento del contributo per ogni loro dipendente che ha aderito al Fondo.
5. Decentramento sul territorio
Il Fondo, sulla base di norme operative interne, si struttura attraverso Sezioni regionali o interregionali che sono articolazioni organizzative ed elettorali del Fondo stesso.
Le funzioni elettorali della Sezione regionale o interregionale sono definite dal regolamento elettorale.
Le Sezioni regionali o interregionali sono presiedute da un Comitato direttivo formato da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, di cui la metà designata dalle Associazioni delle imprese territorialmente competenti e l'altra metà designata dalle strutture categoriali e orizzontali delle Confederazioni sindacali territorialmente competenti secondo quanto stabilito dalle norme operative interne.
In mancanza di designazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di costituzione del Fondo la nomina è fatta dalle fonti istitutive; ove non ci fossero le condizioni per la designazione, le fonti istitutive possono decidere l'accorpamento con altra struttura regionale.
Le Sezioni regionali o interregionali, ove necessario, possono decentrarsi in più nuclei territoriali.
In particolare le Sezioni regionali o interregionali, oltre alla funzione elettorale, hanno i seguenti compiti:
- evidenziano al Comitato dei garanti ed al Consiglio di amministrazione opportunità di impiego delle risorse nel territorio di propria competenza e nei confronti delle piccole imprese;
- contribuiscono a definire ed attuano gli indirizzi del Consiglio di amministrazione in tema di trasparenza nel rapporto con gli associati;
- ricevono dal Fondo le informazioni aggregate e le rendicontazioni relative agli associati ed alle imprese che ad esse fanno riferimento;
- controllano e coordinano l'adesione ed i flussi della raccolta nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
- verificano la rispondenza delle singole posizioni e dei capitali conseguentemente maturati rispetto ai dati in proprio possesso segnalando al Consiglio di amministrazione ed al Comitato dei garanti eventuali difformità;
- scelgono strutture di servizio sul territorio nell'ambito dei compiti, delle compatibilità e dei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
- svolgono ogni altro compito ad esse delegate dal Consiglio di amministrazione.
Le Sezioni regionali o interregionali possono avere la loro sede presso gli Enti paritetici bilaterali dell'artigianato, ove esistenti.
6. Organi del Fondo
Il Fondo ha i seguenti organi:
- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei revisori contabili.
7. Assemblea dei delegati
L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di sessanta ad un massimo di novanta componenti, eletti dai soci secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno diecimila adesioni al Fondo.
8. Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento elettorale, dei quali la metà eletti dall'Assemblea dei delegati e l'altra metà designati dalle Associazioni artigiane sulla base della rappresentanza delle Associazioni stesse con riferimento alle imprese alle quali fanno capo i lavoratori associati ad ARTIFOND.
9. Presidente e Vicepresidente
Il Presidente ed il Vicepresidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese di cui all'art. 4, l'altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Il primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di Assemblea e di Consiglio di amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il primo Vicepresidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
10. Collegio dei revisori contabili
Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le Parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle Associazioni artigiane.
Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
11. Contribuzione
La contribuzione ad ARTIFOND, composta da t.f.r., contributo a carico dell'azienda, contributo a carico del lavoratore, è determinata dai c.c.n.l. o da accordi nazionali di settore. I contratti od accordi nazionali possono prevedere che la contrattazione di secondo livello definisca una contribuzione aggiuntiva ad ARTIFOND.
Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 17 agosto 1995, la quota di t.f.r. da destinare al Fondo è pari al 100% del t.f.r. stesso; per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, la destinazione al Fondo del 100% del t.f.r. è sospesa fino al 17 agosto 1999.
Gli specifici accordi in tema di contribuzione al Fondo pensione sono allegati al presente
atto.
12. Permanenza e cessazione
L'obbligo di erogare la contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
13. Trasferimenti
L'iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione ovvero comunica al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
a) riscatto della posizione pensionistica;
b) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui l'associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
c) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto.
L'iscritto, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha comunque facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica individuale presso altro fondo pensione non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo, ad eccezione di quanto previsto dal punto 5 dell'intesa interconfederale 8 settembre 1998.
Le modalità relative all'esercizio di tali funzioni sono determinate dallo statuto.
14. Prestazioni
Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza.
Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa.
Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto.
Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore.
Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore".
Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità.
L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo.
Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
15. Impiego delle risorse
Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione ai soggetti abilitati dalla normativa vigente.
Lo statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.
Le convenzioni di gestione, oltre alle linee di indirizzo dell'attività, conterranno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e modalità della facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.
Gli investimenti possono riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati tra redditività e sicurezza in modo da soddisfare le particolari esigenze che derivano dall'uso del t.f.r.
16. Comitato dei garanti
Il Comitato dei garanti è composto, su base paritetica, da trentasei rappresentanti delle Parti che sottoscrivono il presente atto.
Per le Associazioni dei lavoratori dipendenti, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie con le loro articolazioni.
Per le Associazioni imprenditoriali, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie con le loro articolazioni.
Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo stesso e le fonti istitutive e per rappresentare gli interessi e le istanze del comparto artigiano, esprime il proprio parere sulle seguenti questioni:
a) valutazioni in merito alla corretta applicazione dei contratti per le materie relative al Fondo;
b) indirizzi generali di gestione del Fondo;
c) individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;
d) criteri di scelta dei gestori assicurativi e finanziari, della banca depositaria, del gestore del servizio amministrativo, dei fornitori di altri servizi;
e) modifiche statutarie;
f) scioglimento del Fondo.
Il parere, non vincolante, deve essere fornito entro quindici giorni dalla richiesta, ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di amministrazione.
Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.
17. Spese per la costituzione e la gestione del Fondo
Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire ventimila. Di tale cifra metà, a carico dell'impresa, è rientrante negli oneri contrattuali stabiliti per la previdenza complementare e metà è a carico del dipendente.
La quota associativa, che è compresa nel contributo al Fondo, viene determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo dello 0,18% della retribuzione annua lorda di ogni iscritto.
18. Fase transitoria
Dal momento della costituzione, e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni, l'Associazione è retta da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto componenti, due dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il Collegio dei revisori contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità.
19. Funzioni degli organi provvisori
Il Consiglio di amministrazione provvisorio effettua gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, predispone piani operativi di formazione ed informazione idonei a favorire la conoscenza di ARTIFOND e a rendere possibili l'adesione immediata di tutti i lavoratori interessati e, al raggiungimento di diecimila adesioni, svolge la fase elettorale.
Con la proclamazione degli eletti nell'assemblea dei delegati e successivamente nel primo Consiglio di amministrazione non provvisorio, il Consiglio provvisorio ed il Collegio dei revisori contabili provvisorio decadono dal loro incarico.
20. Promozione del Fondo
Le Parti istitutive, al fine di favorire la massima conoscenza, tra le imprese e tra i lavoratori, del Fondo e delle sue finalità, si impegnano a raccomandare alle proprie strutture di dar vita a momenti di confronto unitario sul territorio, e tra le categorie, e si propongono come realizzatori di specifiche iniziative promozionali valorizzando, anche, le strutture bilaterali dell'artigianato.
21. Adesioni successive
Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità.
Allegato 1
Intesa allegata all'accordo di istituzione di un Fondo pensione interconfederale- intercategoriale nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane
Le sottoscritte Parti istitutive del Fondo pensione "ARTIFOND", di cui all'accordo indicato in premessa, valutata la opportunità di consentire l'eventuale istituzione di uno o più fondi pensione intercategoriale su base regionale, concordano i seguenti criteri procedurali e condizioni.
1. La richiesta di poter istituire un fondo regionale deve essere presentata alle sottoscritte Parti istitutive da tutte le rappresentanze delle Parti istitutive medesime presenti nella regione.
2. Le medesime Parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico-finanziario del Fondo nazionale, precisate al successivo punto 3., nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo regionale del quale si richiede la costituzione, precisate anch'esse al punto 3. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le Parti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del fondo regionale.
3. La richiesta di istituzione del fondo regionale può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta condizione che gli iscritti al Fondo nazionale, occupati nella regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il Fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti.
4. Per poter prendere in considerazione successive richieste di costituzione di fondi regionali, dovranno essere nuovamente presenti i parametri ed i criteri di cui al punto 3.
5. Adempiuto a quanto previsto al punto 2., le medesime Parti istitutive avvieranno le procedure nei confronti di tutti i soggetti interessati o competenti al fine di procedere al trasferimento nel fondo regionale degli accantonamenti finanziari del Fondo nazionale dei lavoratori occupati nella regione, garantendo continuità e qualità delle prestazioni, previo consenso dei lavoratori stessi.
Allegato 2
Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per ARTIFOND
A) Meccanici
Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nel c.c.n.l. del 27 novembre 1997, art. 37, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
B) Legno e arredamento
In attuazione di quanto previsto dal c.c.n.l. 15 dicembre 1997, art. 41, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
C) Tessile, abbigliamento, calzaturiero
In attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di accordo del 27 gennaio 1998, nel titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
D) Xxxxx, argentieri e affini
Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto nell'ipotesi di accordo del 7 ottobre 1998, nel titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
E) Grafici
In attuazione di quanto previsto dal c.c.n.l. del 1º luglio 1998, art. 49, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
F) Tintolavanderie
In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 29 luglio 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
G) Ceramica
In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 29 gennaio 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
H) Panificazione, alimentaristi
In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 15 gennaio 1998, art. 62, si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
I) Chimica, gomma, plastica, vetro
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
J) Autotrasporto
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
K) Acconciatura ed estetica
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali,
maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
L) Imprese esercenti servizi di pulizia
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
M) Lapidei
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
N) Occhialeria
- La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale E.d.r., sarà costituita, almeno, dal 16% del t.f.r. maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Le Parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.
O) Odontotecnici
Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nell'ipotesi di accordo del 4 dicembre 1998, titolo "Previdenza complementare", si concorda quanto segue.
- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del t.f.r. maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del t.f.r. maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17 agosto 1999. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri c.c.n.l., che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle Parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
STATUTO
Sezione I COSTITUZIONE DI ARTIFOND
Art. 1
(Costituzione, denominazione, durata e sede)
1. In attuazione degli accordi sindacali stipulati in data 8 settembre 1998 e .......
tra
- le federazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle associazioni nazionali di categoria:
Alimentazione
Associazione nazionale artigiani caseari Associazione nazionale artigiani lavorazioni carni Associazione nazionale panificatori
Associazione nazionale dei produttori alimentari vari Associazione italiana gelatieri
Associazione italiana pasticceri artigiani Associazione nazionale per la pizza di qualità Associazione nazionale molitori
Associazione nazionale produttori di pasta fresca
Comunicazione
Associazione nazionale fotografi e videoperatori Associazione nazionale grafici
Associazione nazionale imprenditori copisterie, eliografie e legatorie
Moda
Associazione nazionale imprenditori abbigliamento Associazione nazionale sarti
Associazione nazionale pellicciai (CTNA/AIT) Associazione nazionale pellettieri Associazione nazionale calzettieri Associazione nazionale terzisti - TAC Associazione nazionale produttori occhiali Associazione nazionale calzaturieri
Servizi
Associazione nazionale estetiste Associazione nazionale acconciatori Associazione nazionale odontotecnici
Associazione nazionale imprenditori lavanderie Associazione nazionale imprenditori servizi di pulizia Associazione nazionale operatori di spiaggia Associazione produttori di cosmetici
Associazione produttori erboristi Associazione nazionale chimici e plastici
Associazione nazionale orafi, argentieri orologiai affini Associazione nazionale del restauro
Associazione nazionale strumenti musicali Associazione nazionale ceramica Associazione nazionale vetrai
Legno
Associazione italiana artigiani legno e arredamento Associazione nazionale tappezzieri
Associazione nazionale dell'arredo urbano
Metalmeccanici
Associazione nazionale carrozzieri Associazione nazionale meccanici Associazione nazionale elettrauto Associazione nazionale gommisti
Associazione nazionale meccanici di produzione e subfornitura Associazione nazionale serramentisti e carpentieri meccanici per l'edilizia Associazione nazionale carpentieri meccanici
Associazione nazionale elettronici meccanici Associazione nazionale produttori di armi
Trasporto
Confartigianato trasporti (trasporto merci c/ terzi) Associazione nazionale noleggiatori con conducente Associazione nazionale taxisti
Associazione nazionale imprenditori autoscuole Associazione nazionale trasportatori su acqua Associazione nazionale soccorritori stradali Associazione nazionale imprenditori nautici
Costruzioni
Associazione nazionale ceramisti terzo fuoco Associazione nazionale marmisti
Associazione nazionale fumisti e spazzacamini
Installazione di impianti Associazione nazionale elettricisti
Associazione nazionale termici e idraulici
Associazione nazionale ascensoristi Associazione nazionale bruciatoristi Associazione nazionale antennisti ed elettronici Associazione nazionale frigoristi
Associazione nazionale esercenti di impianti lampade votive elettriche;
- le associazioni di mestiere della CNA:
AIRA ANIM ANPEC
Associazione tessile abbigliamento Associazione podologica italiana ASPEL
Associazione nazionale artigianato artistico Associazione nazionale artigianato agroalimentare Assomeccanica
Assopulizie Federacconciatori Federestetica Federpalestre FITA
FNALA GRAFICA ILMA SATLA SIAF SNO
Trasporto persone Associazione sarti
- la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;
- la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- la CASA, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento della: FIAM
FIALA
Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE
Federazione nazionale tintolavanderie SNA
Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento
Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici;
- la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e
- le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FILTEA-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL;
- le Federazioni di categoria della CISL: FAT-CISL
FILCA-CISL FILTA-CISL FIM-CISL
FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL FLERICA-CISL;
- le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL UILA UILCER UILM UILSIC UILTA
UILTRASPORTI UILTUCS;
- la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
- la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
- la UIL, Unione italiana del lavoro;
è costituito il "Fondo pensione intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano - ARTIFOND ", di seguito denominato "ARTIFOND".
2. ARTIFOND è costituito quale Associazione ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 194 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato decreto.
3. ARTIFOND ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35.
4. ARTIFOND ha sede in Roma.
Art. 2
(Scopo)
1. Scopo esclusivo di ARTIFOND e l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ai beneficiari più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del decreto.
2. ARTIFOND non ha fini di lucro.
Art. 3
(Associati)
1. Sono soci di ARTIFOND:
- i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti il presente accordo:
- i dipendenti delle imprese aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa;
- i dipendenti delle associazioni che istituiscono il Fondo per i quali non sia istituito o non operi un Fondo pensione;
- i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.
2. L'adesione a ARTIFOND comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi comprese quelle relative alla contribuzione.
Sezione II ORGANI DI ARTIFOND
Art. 4
(Organi di ARTIFOND)
Sono organi di ARTIFOND:
a) l'Assemblea dei delegati,
b) il Consiglio di amministrazione,
c) il Presidente ed il Vicepresidente,
d) il Collegio dei revisori.
Art. 5
(Assemblea dei delegati)
1. I lavoratori aderenti ad ARTIFOND sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati, appresso denominata Assemblea.
2. L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che forma parte integrante del presente statuto.
3. Nel caso in cui sia superata la soglia di 105.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia, e della conseguente modifica nella composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
4. I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.
6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del Consiglio di amministrazione.
8. L'Assemblea si svolge presso la sede di ARTIFOND ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
9. Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio.
Art. 6
(Attribuzioni dell'Assemblea)
1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei revisori di propria competenza e, su proposta del Consiglio di amministrazione ne determina i compensi;
b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e sulla loro eventuale revoca;
c) determina l'entità della quota di iscrizione su proposta del Consiglio di amministrazione;
d) approva il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di ARTIFOND predisposto dal Consiglio di amministrazione;
e) approva il rendiconto annuale di ARTIFOND e la relazione illustrativa, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
f) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti annuali di ARTIFOND.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in materia di:
a) modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di amministrazione;
b) scioglimento e procedure di liquidazione di ARTIFOND, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 7
(Convocazione dell'Assemblea)
1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla Commissione di vigilanza, per l'adempimento di cui al precedente art. 6, comma 2, lettere d) ed e).
2. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedono, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei delegati, ovvero un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
3. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via fax, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione spedita almeno sette giorni prima della riunione.
Art. 8
(Deliberazioni dell'Assemblea)
1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno i due terzi dei delegati e:
a) delibera solitamente con il voto favorevole della metà più uno dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9;
b) delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9, quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;
c) delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9, quando sia convocata per decidere lo scioglimento di ARTIFOND.
Art. 9
(Rappresentanza nell'Assemblea)
1. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato.
2. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere custoditi a cura del Consiglio di amministrazione.
3. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.
4. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea per gli eventuali aggiornamenti.
5. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori o ai Revisori.
6. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.
Art. 10
(Cessazione, decadenza e sostituzione dei delegati)
1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal regolamento elettorale.
2. Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza, morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dal regolamento elettorale.
3. Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell'Assemblea.
4. I delegati che non presenzino o che non si facciano rappresentare, ai sensi del precedente art. 9, a due adunanze assembleari successive, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si interviene come previsto al precedente comma 2.
Art. 11
(Il Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da dodici consiglieri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, sei nominati in rappresentanza delle imprese e sei eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ad ARTIFOND, Presidente e Vicepresidente compresi.
2. In attuazione del principio di pariteticità i delegati dai lavoratori in seno all'Assemblea provvedono alla nomina della propria metà dei consiglieri sulla base di liste elettorali. I consiglieri che rappresentano le organizzazioni artigiane sono nominati sulla base dell'effettiva rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese cui fanno capo i lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto dalle norme operative interne.
3. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. In caso di subentro di un supplente, la prima assemblea utile provvederà all'elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte, consegue la totalità dei consiglieri; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
5. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi.
6. I consiglieri che all'atto della elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili; in caso di opzione negativa subentra il supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità conformemente alle disposizioni previste dalla legge e dai decreti ministeriali e a loro carico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.
8. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.
10. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Componente dell'Assemblea.
11. I Componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto di partecipare all'Assemblea nazionale dei delegati.
Art. 12
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di ARTIFOND e dispone di tutte le facoltà necessarie e opportune per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi che non siano espressamente riservate all'Assemblea; può inoltre deliberare in ordine all'apertura di uffici operativi.
2. Il Consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al Presidente, al Vicepresidente o a uno o più degli altri suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 16;
b) provvede alla gestione amministrativa di ARTIFOND ed alla sua organizzazione in conformità alle istruzioni della Commissione di vigilanza, emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del decreto;
c) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale, con l'allegata relazione illustrativa e il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di ARTIFOND;
d) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio di ARTIFOND;
e) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 21;
f) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito al successivo art. 21;
g) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse di ARTIFOND, coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina legislativa che regola la materia e con quanto stabilito nel successivo art. 24 e definisce i contenuti delle convenzioni;
h) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h), del decreto;
i) propone all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche allo Statuto; il Consiglio di amministrazione ha, in particolare, l'obbligo di promuovere, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal decreto, nonché l'obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti di cui è caso alla Commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi del decreto, art 17, comma 2, lett. b);
j) propone all'Assemblea di deliberare di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti d'esercizio e di deliberare sulla scelta della società di revisione;
k) predispone ed invia alle parti istitutive di ARTIFOND, al Comitato dei garanti di cui al punto 16 dell'accordo istitutivo del ../../1998 e al Collegio dei revisori, la relazione e il rendiconto della gestione almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale, nonché, con il preavviso ritenuto opportuno, notizie e dati in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;
l) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
m) propone all'Assemblea di deliberare sull'entità della quota di iscrizione, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, e definisce la quota associativa, sulla base del bilancio di previsione, nel limite massimo determinato dalle fonti istitutive;
n) riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
o) determina, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti l'ammontare delle anticipazioni complessivamente erogabili da ARTIFOND, di cui al successivo art. 34;
p) esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà di ARTIFOND conferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, conferendo delega al Presidente o ad altro consigliere;
q) nomina il Comitato direttivo delle Sezioni regionali nel caso previsto dall'art. 35.
Art. 13
(Convocazione del Consiglio di amministrazione)
1. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione.
2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 14
(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.
2. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.
3. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 20 e 23 è richiesta la presenza di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/1997, rispettivamente eletti uno dai delegati delle imprese e nominato uno dai delegati dei lavoratori.
Art. 15
(Cessazione, decadenza e sostituzione degli amministratori)
1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere, la perdita dei requisiti legali e statutari e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.
2. Qualora, durante il mandato, uno degli amministratori venga a cessare per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per dimissioni, subentra il supplente corrispondente: qualora risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima della assunzione delle funzioni: gli amministratori subentranti decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei revisori il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5 Gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 16
(Presidente e Vicepresidente)
1. Il Presidente ed il Vicepresidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese di cui all'art. 4, l'altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Il primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di assemblea e di Consiglio di amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il primo Vicepresidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di ARTIFOND e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente, inoltre:
a) soprintende al funzionamento di ARTIFOND;
b) indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
c) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea come previsto dal precedente art. 7;
d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
f) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza, in particolare riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; trasmette alla Commissione di vigilanza ogni innovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;
g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 17
(Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane.
Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2. Per l'elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente della parte istitutiva sindacale si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente; risultano eletti i Revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a Ioro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile né situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.
4. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili.
5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di ARTIFOND.
6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.
7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/1993.
9. Spetta in particolare al Collegio:
a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2) del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di ARTIFOND;
b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;
c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto;
d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.
10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione di ARTIFOND ogni irregolarità riscontrata.
11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
12. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
Sezione III
FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DI ARTIFOND
Art. 18
(Sistema di gestione e contribuzione)
1. Il finanziamento di ARTIFOND avviene mediante contribuzione definita, ai sensi del successivo art. 19.
2. La gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione individuale.
Art. 19
(Quota di iscrizione e quota associativa - Conto associativo)
1. La quota di iscrizione capitaria una tantum e la quota associativa annuale di cui alla lett. m) del precedente art. 12, concorrano a sostenere le spese di funzionamento di ARTIFOND.
2. I relativi importi sono deliberati, rispettivamente, dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione, come previsto dalla lett. m) del precedente art. 12.
3. La quota di iscrizione e la quota associativa costituiscono le entrate del conto associativo, su cui gravano spese di funzionamento del seguente tenore:
a) locali attrezzati a uffici di sede, struttura organizzativa, beni strumentali;
b) attività degli organi statutari;
c) gestione amministrativa di ARTIFOND e delle posizioni individuali;
d) supporti per l'assunzione delle decisioni degli organi di ARTIFOND in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
e) servizi della banca depositaria;
f) attività promozionale;
g) spese legali e notarili;
h) altre spese varie necessarie al funzionamento associativo.
4. Il conto associativo è distinto dal patrimonio di ARTIFOND di cui al successivo art. 20 ed è assoggettato a contabilità separata.
5. Gli oneri relativi alle gestioni delle risorse finanziarie sono addebitati direttamente sul patrimonio.
Art. 20
(Entrate e patrimonio)
1. Le entrate di ARTIFOND sono costituite da:
a) i contributi a carico dei lavoratori, come determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedente art. 19;
b) i contributi a carico delle imprese, come determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedente art. 19;
c) le quote di trattamento di fine rapporto, come previsto dalla legge o determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria;
d) gli importi maturati dai lavoratori relativi a posizioni trasferite da altri fondi pensione;
e) i rendimenti delle risorse investite;
f) eventuali donazioni, eredità e legati e ogni altro provento a qualsiasi titolo maturato o acquisito.
2. L'insieme delle attività immesse nella titolarità di ARTIFOND ne costituisce il patrimonio.
3. Sul patrimonio di ARTIFOND gravano le uscite destinate alla erogazione delle prestazioni, ai trasferimenti delle posizioni individuali, ai riscatti e alle anticipazioni.
Art. 21
(Impiego delle risorse)
1. Le risorse finanziarie di ARTIFOND sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6 del decreto.
2. Per la scelta di ogni soggetto gestore il Consiglio di amministrazione è tenuto all'osservanza del disposto del comma 4 bis dell'art. 6 del decreto e richiede offerte contrattuali fra loro comparabili ad almeno tre soggetti abilitati ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del decreto, selezionati sulla base di parametri qualitativi e quantitativi consolidati dallo stato di conoscenza del mercato finanziario e assicurativo e con esclusione di soggetti appartenenti a identici gruppi societari comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di controllo.
A tal fine, il Consiglio di amministrazione si adegua alle istruzioni della Commissione di vigilanza.
3. Le convenzioni di gestione, definite dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 bis dell'art. 6 del decreto, devono:
a) prevedere le linee di indirizzo degli investimenti alle quali il soggetto gestore deve orientare la propria attività e contengono i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;
b) definire i termini di durata della convenzione;
c) prevedere termini e modalità per l'esercizio della facoltà di anticipato recesso per il caso di inadempimento e per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, contemplando le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie inerenti l'investimento;
d) indicare i parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valutare la qualità dei risultati ottenuti, adottando periodi di osservazione coerenti con la composizione dei valori costitutivi del patrimonio;
e) disporre per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà di ARTIFOND, definendo le linee guida per l'esercizio dei poteri di cui alla lett. p) del precedente art. 12.
4. Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio di amministrazione persegue l'obiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento di ARTIFOND e massimizzando i rendimenti netti.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce un opportuno bilanciamento degli investimenti in modo da soddisfare le esigenze legate alla disponibilità della quota contributiva derivante dal
t.f.r. e delle relative anticipazioni di cui al successivo art. 34.
6. Nella identificazione degli investimenti il Consiglio di amministrazione, avvalendosi dei gestori ed in collaborazione con la banca depositaria di cui al successivo art. 24 rispetta i limiti agli investimenti indicati dall'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.
7. E' in facoltà del Consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati (gestione pluricomparto); per i primi tre esercizi verrà adottata solamente la gestione monocomparto.
8. E' fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto al termine del primo triennio, dopo acquisizione del parere del Comitato dei garanti di cui al punto 16 dell'accordo istitutivo del ../../1998, previa variazione del presente Statuto.
9. Sulla adozione delle delibere di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di amministrazione.
Art. 22
(Conflitti d'interesse)
1. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad osservare la normativa in vigore in materia di conflitto di interessi.
2. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di amministrazione e dei Collegio dei revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto d'interessi rilevante ai sensi della vigente normativa.
3. Il Presidente è tenuto a comunicare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando comunque ne sia venuto a conoscenza.
4. Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, si considerano rilevanti le fattispecie di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali.
5. Il Presidente informa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che possano determinare una gestione delle risorse non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.
Art. 23
(Esercizio sociale - Rendiconto annuale)
1. L'esercizio di ARTIFOND inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per ogni esercizio, ed entro i termini di cui alle disposizioni della Commissione di vigilanza, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea:
a) il rendiconto annuale consuntivo;
b) il bilancio annuale preventivo;
c) la relazione annuale di rendiconto redatta dal Consiglio stesso;
d) la relazione annuale redatta dal Collegio dei revisori contabili.
3. Il rendiconto e la relazione allegata saranno messi a disposizione del Collegio dei revisori 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
4. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno inviati ai delegati contestualmente alla convocazione della Assemblea.
5. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno messi a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.
Art. 24
(Banca depositaria)
1. ARTIFOND deposita le risorse affidate in gestione presso una banca depositaria, sottoscrivendo apposita convenzione di custodia.
2. Il Consiglio di amministrazione può convenire con la banca depositaria l'assegnazione dei servizi di tesoreria del conto associativo di cui al precedente art. 19 e per la raccolta dei contributi e per la erogazione delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di separatezza verso i soggetti gestori e di cui al punto 4 del precisato art. 19.
3. La banca depositaria è resa responsabile nei confronti di ARTIFOND e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sopra richiamata.
4. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata e deve comunque disciplinare il recesso straordinario di ARTIFOND per serie ragioni oggettive e soggettive.
5. La scelta della banca depositaria deve avvenire secondo le procedure contemplate per la scelta dei soggetti gestori, di cui al precedente art. 21, attuando gli opportuni adattamenti.
Sezione IV RELAZIONI ASSOCIATIVE
Art. 25
(Adesione e permanenza in ARTIFOND)
1. I lavoratori aderiscono a FONDART per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le procedure previste dalle norme operative interne.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.
3. L'adesione del lavoratore viene manifestata tramite il datore di lavoro con atto scritto che contiene, oltre all'impegno di contribuire nei termini stabiliti dalla fonte istitutiva e successive modifiche, la delega al datore di lavoro a operare le trattenute corrispondenti sulle proprie spettanze.
4. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale acquisizione della condizione di associato dell'azienda.
5. A seguito dell'adesione il lavoratore e l'impresa dalla quale esso dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura e con le modalità determinate dagli accordi vigenti.
6. L'adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno cinque anni in ARTIFOND nei primi otto anni di vita del Fondo, salva la perdita dei requisiti di appartenenza a ARTIFOND, con gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto.
7. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a ARTIFOND, il lavoratore che non abbia riscattato la propria posizione individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo art. 31, rimane associato a ARTIFOND.
8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa il lavoratore permane nella condizione di associato; l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.
Art. 26
(Contribuzione)
1. I soggetti tenuti alla contribuzione sono gli associati e le imprese, ciascuno secondo le misure, le modalità e i termini di cui alla Fonte Istitutiva del ../../1998, degli accordi ivi richiamati e delle modifiche successivamente intervenute.
2. In caso di tardivo o mancato versamento dei contributi, l'azienda, ai fini della regolazione dell'obbligo contributivo è tenuta a corrispondere a ARTIFOND, con gli oneri relativi alla gestione dell'arretrato:
a) il versamento delle quote non corrisposte;
b) il versamento dei conseguenti mancati rendimenti, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato in Assemblea;
c) il versamento degli interessi di mora al tasso legale d'interesse, che confluiscono nel conto associativo di cui al precedente art. 19.
Art. 27
(Rapporti con gli associati)
1. Nel rispetto dei criteri di massima trasparenza, i rapporti tra ARTIFOND e i propri associati sono improntati ad un costante livello di informazioni sempre aggiornate sull'andamento amministrativo e finanziario di ARTIFOND stesso.
2. Agli associati ARTIFOND provvederà a consegnare copia dello Statuto, delle norme operative interne e degli atti correlati.
3. Gli associati sono tenuti a fornire ad ARTIFOND nel rispetto della legge n. 675/1996, tutti i dati richiesti per una corretta gestione.
4. Almeno una volta all'anno ARTIFOND, insieme con il prospetto della posizione individuale, fornisce comunicazione a ogni associato e ad ogni impresa dei versamenti effettuati, conforme alle istruzioni della Commissione di vigilanza, di cui all'art. 17, comma 2, lett. h), del decreto.
Art. 28
(Cessazione della contribuzione a ARTIFOND)
1. La contribuzione ad ARTIFOND, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il lavoratore associato, che non abbia perduto i requisiti di iscrizione ad ARTIFOND, faccia richiesta di trasferimento della propria posizione presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore, l'obbligo contributivo decadrà non prima di 5 anni a far data dall'iscrizione a ARTIFOND.
Art. 29
(Deroghe all'obbligo di versamento dei contributi)
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 e fatta salva la permanenza del rapporto associativo con ARTIFOND, il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la sospensione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, mediante comunicazione scritta all'impresa da effettuarsi entro il 30 ottobre e che l'impresa trasmetterà sollecitamente ad ARTIFOND; la sospensione ha effetto con il 1º gennaio successivo.
2. In tal caso si determina automaticamente anche la cessazione dell'obbligazione contributiva a carico dell'azienda.
3. La sospensione dall'obbligo di versare i contributi può essere disposta una sola volta in costanza del rapporto associativo e comunque non prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di adesione.
4. Durante il periodo di sospensione, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.
5. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione sopravvenuta durante il periodo di sospensione, il lavoratore permane nella condizione di associato e mantiene la propria posizione individuale.
6. Il riscatto è possibile solo nei modi e alle condizioni previste nel successivo art. 34.
7. Il lavoratore che abbia chiesto la sospensione unilaterale dell'obbligo di versare i contributi può, successivamente, chiederne la riattivazione, con effetti anche a carico dell'azienda.
Sezione V BENEFICIARI E PRESTAZIONI
Art. 30
(Beneficiari)
1. Beneficiari delle prestazioni di ARTIFOND sono i lavoratori associati.
2. In caso di decesso del lavoratore in servizio prima del pensionamento, la posizione maturata è riscattata dai soggetti indicati dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 31
(Prestazioni)
1. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere ad ARTIFOND la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione ad ARTIFOND.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione ad ARTIFOND.
4. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza.
5. Il lavoratore associato può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6. ARTIFOND provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
7. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
8. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e non si trova nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal presente Statuto, può rimanere iscritto ad ARTIFOND.
Art. 32
(Trasferimenti ad altro fondo)
Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso ARTIFOND:
1. ad altro Fondo pensione complementare negoziale, cui il lavoratore, persa la qualifica di associato di cui all'art. 3, abbia accesso in relazione ad un cambiamento di impresa o di categoria giuridica; in tal caso:
a) la richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti;
b) ARTIFOND provvede entro sei mesi dalla richiesta al trasferimento del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso;
2. ad un Fondo pensione Complementare istituito attraverso accordo collettivo nella azienda nella quale il lavoratore associato presta la propria attività; in tal caso:
a) il trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di ARTIFOND e, successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza in ARTIFOND;
b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cui si completano i precitati limiti di tempo;
c) ARTIFOND provvede entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso;
3. ad un Fondo pensione Complementare non negoziale o - se negoziale - a cui abbia diritto di accesso in relazione alla propria attività lavorativa a tempo parziale; in tal caso:
a) il trasferimento non può aver luogo durante i primi otto anni di vita di ARTIFOND e, successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza in ARTIFOND;
b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cui si completano i precitati limiti di tempo;
c) ARTIFOND provvede entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso.
Art. 33
(Riscatto)
1. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 31, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso ARTIFOND.
2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita a ARTIFOND.
3. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione del montante maturato alla fine del mese precedente la liquidazione del riscatto stesso; la liquidazione avverrà entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.
Art. 34
(Anticipazioni)
1. Il lavoratore associato per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'intero ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato a ARTIFOND.
2. Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare della anticipazione complessivamente erogabile nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dalle norme operative interne, in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità di ARTIFOND.
3. L'ammontare complessivo delle anticipazioni erogabili nell'esercizio non potrà essere inferiore al 5% del patrimonio contabilizzato alla chiusura del precedente esercizio.
4. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
5. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
6. ARTIFOND non può concedere o assumere prestiti.
Sezione VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 35
(Scioglimento di ARTIFOND)
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, ARTIFOND si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili il raggiungimento degli scopi ovvero il funzionamento di ARTIFOND.
2. L'Assemblea può deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento di ARTIFOND a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento di ARTIFOND è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati.
4. La delibera relativa è valida se adottata a maggioranza di almeno 3/4.
5. In caso di liquidazione di ARTIFOND l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità alle iniziative e intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1 e comunque in adempimento alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 11, comma 1, del decreto.
Art. 36
(Clausola di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi pensione.
II
Accordo 12 marzo 2002
per il riallineamento delle retribuzioni per i dipendenti dalle imprese di acconciatura ed estetica e dalle imprese di tricologia non curativa
Le parti hanno convenuto quanto segue:
1) lo scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale dell'anno 2001 è stato individuato in misura pari all'1%;
2) il riallineamento sarà effettuato prendendo a riferimento gli importi di paga base, ed ex indennità di contingenza in vigore al 1º agosto 2000;
3) gli incrementi retributivi derivanti dal riallineamento, individuati negli importi indicati nell'allegato, decorreranno dal 1º aprile 2002.
Dichiarazione a verbale di Confartigianato
Ferma restando la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato, inoltrata il 16 maggio 2000, Confartigianato dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 29 del c.c.n.l. 31 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane acconciatura ed estetica.
Riallineamento acconciatura-estetica Retribuzione di riferimento
Liv. | Riallineamento Euro | |
1º | 493,22 + 499,71 = 992,93 x 1% = | 9,93 |
2º | 414,20 + 496,10 = 910,30 x 1% = | 9,10 |
3º | 370,83 + 493,55 = 864,38 x 1% = | 8,64 |
4º | 323,82 + 491,78 = 815,60 x 1% = | 8,16 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º aprile 2002
Liv. | Euro | |
1º | 513,87 + 9,93 | 523,80 |
2º | 432,27 + 9,10 | 441,37 |
3º | 386,83 + 8,64 | 395,47 |
4º | 338,28 + 8,16 | 346,44 |
III
Accordo 16 aprile 2003
per il riallineamento delle retribuzioni
per i dipendenti dalle imprese di acconciatura ed estetica e dalle imprese di tricologia non curativa
In data 16 aprile 2003 si sono incontrate le Organizzazioni artigiane Confartigianato- acconciatori, Confartigianato-estetica, Federacconciatori-CNA, Federestetica-CNA, Casartigiani e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL per procedere alla effettuazione del riallineamento delle retribuzioni del settore relative all'anno 2002, così come previsto dall'art. 29 del c.c.n.l. 31 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa.
A tal fine le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, i quali decorrono dal 1º aprile 2003.
Riallineamento anno 2002 Decorrenza 1º aprile 2003
Livelli | Riallineamento |
1º | 13,31 |
2º | 12,20 |
3º | 11,58 |
4º | 10,93 |
Dichiarazione a verbale di Confartigianato
Ferma restando la disdetta dell'accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 sul sistema di contrattazione dell'artigianato inoltrata il 16 maggio 2000, Confartigianato dichiara che il presente accordo è stato firmato in attuazione dell'art. 29 del c.c.n.l. 31 luglio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa.
IV
Accordo 30 giugno 2004
in materia di previdenza integrativa
Le parti hanno individuato una procedura di raccolta della quota "una tantum" a carico delle imprese per l'adesione ai fondi, che si esplica nell'ambito dei costi dei rinnovi contrattuali di cui sopra, così articolata:
1) l'importo di "una tantum", autonomamente determinato dalle categorie interessate nell'ambito dei negoziati per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l., potrà prevedere un importo a titolo di versamento della quota a carico dell'impresa ai sensi del punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999.
Per i negoziati di rinnovo già conclusi, le categorie interessate potranno incontrarsi al fine di valutare le modalità di applicazione del presente accordo.
2) Il suddetto importo, pari a 5,00 euro, costituisce la quota di iscrizione "una tantum" a carico delle imprese, finalizzata alla copertura delle spese di costituzione e gestione dei fondi di previdenza complementare cui aderiranno i singoli lavoratori. Conseguentemente, con il versamento di cui sopra si intende assolto l'obbligo di versamento della quota di adesione già stabilita dall'accordo interconfederale 11 febbraio 1999 o da eventuali altri accordi istitutivi dei fondi di previdenza regionale ex accordo interconfederale 17 marzo 2004.
3) Le imprese che non aderiscono al versamento di cui sopra sono comunque tenute al pagamento al lavoratore dell'intera "una tantum" ove stabilita in sede contrattuale e mantengono l'obbligo previsto dal punto 17, comma 3, dell'accordo interconfederale 11 febbraio 1999.
4) Le quote di cui sopra saranno versate su appositi c/c suddivisi per singole regioni al fine di garantire l'utilizzo delle risorse per il decollo dei fondi costituiti ai sensi della lett. F) dall'accordo interconfederale 17 marzo 2004.
A tal fine le parti proporranno agli Organi dell'EBNA di assumere la titolarità dei suddetti c/c, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Potranno essere concordate modalità di raccolta diverse per le regioni che si siano avvalse della facoltà prevista, dalla lett. F), punto b) dell'accordo 17 marzo 2004.
5) Le parti sociali firmatarie del presente accordo si impegnano fin d'ora ad individuare gli strumenti e gli adempimenti che si rendessero necessari per il corretto utilizzo delle risorse per le finalità di cui sopra.
6) La quota di cui sopra non è dovuta per i lavoratori per i quali sia già stata versata la quota di adesione al fondo di cui al punto 1 del presente accordo.
7) In attesa della effettiva disponibilità delle risorse derivanti da quanto sopra, le parti concordano sulla possibilità di proporre agli Organismi del Fondo sostegno al reddito l'utilizzazione, a titolo di prestito, di risorse da parte del Fondo stesso.
8) Con la sottoscrizione del presente verbale, è abrogato l'accordo stipulato tra le parti sociali nazionali in data 23 novembre 1999.
9) I legali rappresentanti di Artifond sono autorizzati a richiedere alla COVIP il nulla-osta per l'avviamento della fase elettorale del Fondo nel rispetto delle seguenti cadenze temporali:
- entro il 15 febbraio 2005 si terranno le elezioni degli Organi di Artifond;
- entro il 15 marzo 2005 avverrà l'insediamento degli Organi definitivi di Artifond;
- entro il 31 marzo 2005 sarà presentata la richiesta di autorizzazione alla COVIP da parte del Consiglio di amministrazione eletto dall'Assemblea di Artifond.
V
Accordo 13 dicembre 2004
per il riallineamento delle retribuzioni
Verbale di accordo
Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.
A partire dal 1º gennaio 2005 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.
Con la presente intesa è inoltre stato effettuato il riallineamento retributivo relativo all'anno 2003.
* * *
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario "una tantum" pari a euro 120,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della seconda rata di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2005, una quota dell'importo "una tantum" pari a euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà così erogato:
- € 50,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2005;
- € 65,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2005;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, come sopra stabilito, secondo le modalità di raccolta definite.
Ai soli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti, a titolo di "una tantum", € 84,00 lordi suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalità:
- € 35,00 da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2005;
- € 44,00 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2005;
- € 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, come sopra stabilito, secondo le modalità di raccolta definite.
Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel periodo 1º aprile 2004- 31 dicembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di I.v.c. erogata da detrarre, vengono quantificati, in misura uguale per tutti i livelli di classificazione, pari ad € 50,00. Per gli apprendisti l'importo di I.v.c. erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a € 35,00. La
detrazione dell'I.v.c., nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della corresponsione della prima tranche di "una tantum".
C.c.n.l.
acconciatura, estetica e tricologia non curativa Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º | € 38,81 | € 19,41 | € 19,40 |
2º | € 35,46 | € 17,73 | € 17,73 |
3º | € 33,60 | € 16,80 | € 16,80 |
4º | € 31,66 | € 15,83 | € 15,83 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | 1ª tranche | Totale paga base |
1º | € 562,93 | € 19,41 | € 582,34 |
2º | € 474,23 | € 17,73 | € 491,96 |
3º | € 425,65 | € 16,80 | € 442,45 |
4º | € 373,89 | € 15,83 | € 389,72 |
Retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º | € 582,34 | € 499,71 | € 10,33 | € | 1.092,38 |
2º | € 491,96 | € 496,10 | € 10,33 | € | 998,39 |
3º | € 442,45 | € 493,55 | € 10,33 | € | 946,33 |
4º | € 389,72 | € 491,78 | € 10,33 | € | 891,83 |
Incrementi salariali
Livelli | Incremento totale | 1ª tranche | 2ª tranche |
1º | € 38,81 | € 19,41 | € 19,40 |
2º | € 35,46 | € 17,73 | € 17,73 |
3º | € 33,60 | € 16,80 | € 16,80 |
4º | € 31,66 | € 15,83 | € 15,83 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º giugno 2005
Livelli | Paga base | 2ª tranche | Totale paga base |
1º | € 582,34 | € 19,40 | € 601,74 |
2º | € 491,96 | € 17,73 | € 509,69 |
3º | € 442,45 | € 16,80 | € 459,25 |
4º | € 389,72 | € 15,83 | € 405,55 |
Retribuzione in vigore dal 1º giugno 2005
Livelli | Paga base | Ex contingenza | E.d.r. | Totale retribuzione | |
1º | € 601,74 | € 499,71 | € 10,33 | € | 1.111,78 |
2º | € 509,69 | € 496,10 | € 10,33 | € | 1.016,12 |
3º | € 459,25 | € 493,55 | € 10,33 | € | 963,13 |
4º | € 405,55 | € 491,78 | € 10,33 | € | 907,66 |
VI
Accordo 7 luglio 2008
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti
dalle aziende artigiane dell'acconciatura, dell'estetica, tricologia non curativa, tatuaggio e piercing
Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2005 fatte salve le diverse decorrenze particolari previste per i singoli istituti, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2008.
Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Inscindibilità delle norme contrattuali Art. ....
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore acconciatura ed estetica e il relativo personale dipendente.
2. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'art e costituisce condizione necessaria
per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
3. Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi speciali dei settori dell'acconciatura e dell'estetica.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
5. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Nuovo art. 21
(Lavoro a tempo determinato)
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70 e dell'avviso comune sottoscritto tra le parti sociali del 24 aprile 2008, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro; è tuttavia consentita l'assunzione del personale con previsione dei termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato quando si verificano casi di esigenze con carattere di contingenza o temporaneo e nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali di cui alla L. n. 53/2000, aspettativa, ferie, per attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti a tempo pieno in part-time, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 3, D.Lgs. n. 368/2001;
2) punte di più intensa attività derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere col normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
3) esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività.
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2 è consentito un periodo di affiancamento non superiore a 60 giorni, tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.
Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punto 1 del presente articolo.
Ai sensi del comma 7, lett. A) dell'art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi nove (9) mesi dalla fase di avvio di nuove attività imprenditoriali, che possono essere elevati sino a 24 mesi dalla contrattazione regionale.
c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate tra le parti ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
Nuovo articolo
(Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari)
I lavoratori per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle "Aziende sanitarie locali" o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma riabilitativo.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare all'azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione così come previsto dalla normativa vigente.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, per il quale il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono richiedere di essere posti in aspettativa.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre anni a condizione che il Servizio per i tossicodipendenti ne attesti la necessità per ogni familiare coinvolto.
L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad una settimana. L'aspettativa di cui al presente articolo non comporta alcun costo diretto, indiretto e differito per l'impresa e non sarà ritenuta utile ai fini di alcun trattamento contrattuale e di legge.
Nuovo articolo
(Lavoratori diversamente abili)
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e, qualora presenti, R.S.U., verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili allo scopo di favorirne l'utile
collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di persone diversamente abili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla legge n. 104/1992
Nuovo articolo
(Permessi retribuiti straordinari per grave infermità)
Al lavoratore che sia colpito da grave infermità di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") e per i suoceri conviventi verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000, n. 278.
Per fruire del permesso, il lavoratore deve comunicare preventivamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
Il permesso deve essere fruito entro sette giorni.
In alternativa al permesso di tre giorni, il lavoratore o la lavoratrice, nell'ipotesi di grave infermità documentata, possono concordare con il datore di lavoro l'espletamento dell'attività lavorativa con modalità diverse, anche per periodi superiori a tre giorni.
L'accordo dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà indicare i giorni di permesso sostituiti ed i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità.
Le diverse modalità concordate dovranno comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Tale riduzione deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
Nuovo articolo
(Permessi per lutto o per calamità naturali)
Al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente "more uxorio") e per i suoceri nonché nei casi di gravi calamità naturali verrà concesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi.
Per fruire del permesso il lavoratore dovrà fornire idonea documentazione.
Articolo nuovo
(Lavoratori affetti da tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, dai sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Nuovo articolo
(Donatori di sangue)
I lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente (nel quantitativo minimo di 250 grammi) per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto a un riposo di 24 ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n. 584/1967; artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del prelievo della normale retribuzione (da assoggettarsi a ritenute fiscali e non anche a contribuzione previdenziale) (art. 2, L. n. 584/1967).
Certificazione
Per il diritto di cui sopra il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro certificazione rilasciata dal centro trasfusionale dell'unità di raccolta.
Nuovo articolo
(Lavoratori donatori di midollo osseo)
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti previsti dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52.
Nuovo articolo
(Lavoratori affetti da malattia di rilevante gravità)
Esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica con terapie temporaneamente invalidanti di rilevante gravità, per ictus, sclerosi multipla, trapianti di organi vitali, nonché nei casi di AIDS conclamato, accertati da una Commissione medica istituita presso l'"Azienda sanitaria locale" territorialmente competente, il diritto alla conservazione del posto viene esteso a guarigione avvenuta.
Il lavoratore affetto da malattia di rilevante gravità può astenersi dalla attività lavorativa nell'ipotesi in cui è allo stesso riconosciuta una situazione di invalidità.
In particolare due sono le tipologie di beneficio:
- quelle previste in caso di riconoscimento di una invalidità civile di cui alla L. n. 118/1971;
- quelle relative al riconoscimento in capo al lavoratore dello "status" di "handicap in situazione di gravità", regolamentato dalla L. n. 104/1992.
Nel caso in cui sia riconosciuta al lavoratore malato affetto dalle patologie di cui al 1º comma l'invalidità civile, lo stesso, può usufruire, su sua richiesta e previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica, di un congedo straordinario per cure, non superiore ai trenta giorni se l'invalidità riconosciuta è almeno pari al 50%. La retribuzione del congedo straordinario in parola, anche se equiparato alla condizione di malattia, è a carico del datore di lavoro e non dell'INPS.
Invece la condizione di handicap grave, quale regolata dalla legge. n. 104/1992, deve essere richiesta dal lavoratore affetto da patologie di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciuta dalle strutture di cui al medesimo comma. Lo stato di handicap grave garantisce al lavoratore l'opportunità di godere alternativamente o di due ore al giorno di permesso retribuito o di tre giornate mensili di permesso retribuito. Il medesimo diritto è inoltre concesso, anche ad un familiare del malato, al quale è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure. Inoltre, ai sensi dell'art. 33, comma 6 della legge n. 104/1992, il lavoratore ha diritto a richiedere il trasferimento, ove possibile, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (M.L. circ. n. 40/2005).
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(Diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova, compresi i lavoratori stranieri per corsi di alfabetizzazione, che intendono frequentare corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o master presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno e sempre che il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopra indicate, escludendo comunque criteri di contemporaneità (si intende con ciò che un lavoratore della forza occupata all'anno può usufruire del diritto):
a) un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto;
b) due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto;
c) tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 dipendenti aventi diritto e via via procedendo per i multipli di cinque.
Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di frequenza dei corsi di insegnamento complementare, sono esclusi dall'utilizzazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo.
Nuovo articolo
(Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti potranno essere immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
Sempre su loro richiesta potranno essere esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti che devono sostenere prove d'esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
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(Congedi per formazione)
Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa impresa può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, nonché per la frequenza di master post-universitari ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata. Implicano il diniego della richiesta i casi di:
- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.
In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà invece differita.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:
- 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti e quelli assunti con contratto di inserimento;
- per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati: un lavoratore ogni 3 o frazioni.
Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 15 giorni.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno quarantacinque giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
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(Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000)
Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui sopra saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
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(Aggiornamento professionale)
1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
La parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.
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(Permessi ed aspettative non retribuiti)
Permessi brevi
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi.
Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari
Periodi di aspettativa oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva. Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
Obbligo di forma scritta per le richiese di aspettativa e congedo parentale
Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente Capo, nonché i periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dovranno essere comunicati per iscritto all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato come previsto dall'art (da individuare).
Norma di non onerosità per l'azienda
I periodi di aspettativa di cui al presente Capo non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
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(Contratti di inserimento)
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all'inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento di cui al presente c.c.n.l., può essere applicato, alle seguenti condizioni:
- forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato;
- durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge;
- periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito;
- per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi;
- durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto;
- definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione;
- il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- la formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, nel libretto formativo.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
E' previsto per il lavoratore assunto con contratto di inserimento un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni novanta, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia od infortunio non sul lavoro. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004.
Nuovo articolo 19
(Lavoro a tempo parziale (part-time)
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale (cosiddetto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze di flessibilità dei settori, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo concordano quanto segue.
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:
- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato con un atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale-verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
E' fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva del 10%.
In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi; in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 15%.
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente c.c.n.l., quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, che dovrà essere formalizzato con atto scritto, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%.
Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del c.c.n.l.
Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 il rifiuto alla accettazione da parte del lavoratore di clausole flessibili e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari.
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti per iscritto.
e) L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. Nell'ambito del sistema di informazione del presente c.c.n.l. verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
f) I lavoratori affetti da malattie di rilevante gravità, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti delle malattie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso il Servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
E' fatto salvo, in caso di gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Articolo nuovo
(Part-time - Criterio di proporzionalità - Ferie - Periodo di comporto per malattie e infortunio - Permessi retribuiti - Preavviso)
La proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali pari a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo pieno. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Il criterio di proporzionalità di cui al 1º comma si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il comporto è calcolato in giorni di calendario come previsto dall'ex art. 26, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista.
Il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti al 1º comma del presente articolo.
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Nuovo articolo
(Molestie sessuali)
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 145/2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Nuovo articolo
("Mobbing")
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare ad un'apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente c.c.n.l. per prevenire e reprimere tali situazioni.
Classificazione
Togliere dalla declaratoria del 1º livello "posseggono cognizioni di acconciature storiche".
Aggiungere nella classificazione "Addetto/Addetta alla Reception/Vendita prodotti cosmetici".
Le parti convengono di costituire una Commissione paritetica che, alla luce dell'evoluzione registrata nel settore che ha modificato l'attività fin qui svolta dalle imprese, aggiornerà la classificazione del personale e i relativi profili ed esemplificazioni.
Nuovo articolo
(Ricongiungimento familiare)
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative e dei picchi di attività, le richieste in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti.
Nuovo art. 15
(Orario di lavoro)
La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni.
Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali).
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Resta confermato quanto previsto dall'ex art. 17 circa le competenze delle parti sociali.
Le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 16 e 17.
L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173.
Le parti convengono che, a partire dal 1º luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale di cui ai punti a) e b) saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale:
a) distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
b) articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nuovo art. 15 bis
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti stipulanti il presente c.c.n.l., nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.
Nuovo art. 20
(Contratto di lavoro ripartito)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Xxxxx restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa, nei limiti di cui al presente articolo.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.
Ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria, dell'indennità di malattia e di ogni prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata della prestazione lavorativa, i lavoratori con rapporto di lavoro ripartito devono essere assimilati ai lavoratori con contratto di lavoro part-time.
Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinario, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro settimanale.
In considerazione del carattere sperimentale della normativa in questione, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2008, per verificare in merito per lo stato di applicazione della normativa medesima, anche al fine di concordare eventuali adattamenti e modifiche.
Apprendistato professionalizzante
Premessa
Le parti contraenti con il presente accordo danno concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante al fine di rendere immediatamente applicabile tale istituto in tutte le regioni e province italiane, sia in quelle che hanno legiferato in merito sia nelle altre prive di specifica regolamentazione.
Art. 1
(Norme generali)
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente c.c.n.l.
Art. 2
(Età di assunzione)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Art. 3
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il periodo di prova ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il piano formativo.
Art. 4
(Periodo di prova)
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, non superiore a 45 giorni.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle ferie e della 13ª mensilità.
In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 45 giorni decorsi i quali il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente.
Art. 5
(Apprendistato presso altri datori di lavoro)
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento di detti cumuli di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.
Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
E' possibile l'assunzione di apprendisti con contratto a tempo parziale, purché l'orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell'orario contrattuale.
Art. 6
(Durata dell'apprendistato professionalizzante)
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in base ai gruppi di appartenenza come di seguito indicato:
- 1º gruppo - durata: 5 anni:
- acconciatore/acconciatrice maschile e femminile;
- estetica - tatuatore/tatuatrice - massaggiatore/massaggiatrice;
- operatore/operatrice tricologico/a;
- impiegato/impiegata;
- addetto/addetta alla reception/vendita prodotti cosmetici.
- 2º gruppo - durata: 18 mesi:
- manicure e pedicure, esclusivamente estetico.
Il periodo di apprendistato relativo alla qualifica di impiegato e al secondo gruppo non deve comunque considerarsi utile ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di estetista ai sensi della normativa vigente.
I lavoratori, al termine del periodo di apprendistato, vengono inquadrati al 3º livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati al 2º livello.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che per gli apprendisti di cui al gruppo 1 sopra indicato, la durata dell'apprendistato viene ridotta di 6 mesi a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio post-obbligo di attestato di qualifica professionale, secondo le progressioni percentuali di seguito riportate nelle tabelle di cui al seguente art. 7.
Art. 7
(Retribuzione)
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali, riportate nelle tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Tabella 1
Apprendisti del 1º gruppo (durata 5 anni)
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
65 | 65 | 70 | 78 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
Tabella 2
Apprendisti del 2º gruppo (durata 18 mesi)
I sem. | II sem. | III sem. |
63 | 80 | 100 |
Tabella 3
Apprendisti del 1º gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post-obbligo o qualifica
I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. |
65 | 65 | 70 | 78 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 |
Art. 8
(Piano formativo individuale)
Il Piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il Piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor, ferma restando la durata di formazione formale pari a 120 ore annuali.
Art. 9
(Formazione dell'apprendista)
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico-professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza del lavoro (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella fase iniziale della formazione);
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, non riproporzionabili per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale di cui una parte relativa alle tematiche di base di tipo trasversale e la restante per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul posto di lavoro, aula, formazione a distanza, seminari, esercitazioni di gruppo, eccetera.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Dichiarazione a verbale delle parti sulla capacità formativa
In presenza di profili formativi particolari, legati ad esigenze delle imprese e del territorio, di particolari applicazioni tecnologiche o di lavorazioni tradizionali, le parti si potranno incontrare a livello regionale allo scopo di determinarne le modalità formative.
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
- disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
- presenza di tutor, come da D.M. 28 marzo 2000, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
Sono fatti salvi accordi e regolamentazioni regionali.
Art. 10
(Tutor)
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle regolamentazioni regionali. Il tutor potrà essere anche il titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane.
Art. 11
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del periodo di apprendistato all'apprendista è attribuito il livello contrattuale per il quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dalle vigenti norme di legge in merito alla possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro con preavviso ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti e disciplinati dal presente c.c.n.l., ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Art. 12
(Profili formativi apprendistato)
Ai sensi della legge n. 80/2005, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. i macroprofili formativi per l'apprendistato professionalizzante saranno identificati in una apposita Commissione paritetica delle parti sociali che dovrà concludere i propri lavori entro il 31 luglio 2008. La stessa Commissione potrà eventualmente rivisitare i profili formativi già normati nel c.c.n.l. 31 luglio 2000.
Art. 13
(Decorrenza)
La presente disciplina decorre dal 1º agosto 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati a partire da quella data.
Norma transitoria
Gli apprendisti assunti entro il 31 luglio 2008 continueranno a seguire nella sua interezza quanto previsto dall'ipotesi di accordo 31 luglio 2000 (c.c.n.l. 2000-2003).
Le medesime regole si applicano altresì agli apprendisti minori di età compresa fino a 18 anni fino alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003.
Norme finali
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art del presente contratto.
Apprendistato per alta formazione
Le parti, in considerazione della prossima applicazione della normativa relativa all'apprendistato per l'alta formazione, si incontreranno entro il 31 dicembre 2008 per l'elaborazione di una specifica regolamentazione.
Parte economica
Visto l'accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente, a partire dal 1º agosto 2008 e dal 1º dicembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:
- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2,8%.
Ad integrale copertura del periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 luglio 2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 470 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranches, pari a:
- € 370 da corrispondere con la retribuzione del mese di agosto 2008;
- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2008.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
Gli importi di "una tantum" saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum".
In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008.
Incrementi salariali complessivi
Livelli | Incremento totale € | 01/08/2008 € | 01/12/2008 € |
1º | 110,00 | 55,00 | 55,00 |
2º | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
3º | 95,00 | 47,50 | 47,50 |
4º | 90,00 | 45,00 | 45,00 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º agosto 2008
Livelli | Paga base € | 01/08/2008 € | Totale € |
1º | 601,74 | 55,00 | 656,74 |
2º | 509,69 | 50,00 | 559,69 |
3º | 459,25 | 47,50 | 506,75 |
4º | 405,55 | 45,00 | 450,55 |
Retribuzione in vigore dal 1º agosto 2008
Livelli | Paga base € | Ex contingenza € | E.d.r. € | Totale retribuzione € |
1º | 656,74 | 499,71 | 10,33 | 1.166,78 |
2º | 559,69 | 496,10 | 10,33 | 1.066,12 |
3º | 506,75 | 493,55 | 10,33 | 1.010,63 |
4º | 450,55 | 491,78 | 10,33 | 952,66 |
Nuovi minimi in vigore dal 1º dicembre 2008
Livelli | Paga base € | 01/12/2008 € | Totale € |
1º | 656,74 | 55,00 | 711,74 |
2º | 559,69 | 50,00 | 609,69 |
3º | 506,75 | 47,50 | 554,25 |
4º | 450,55 | 45,00 | 495,55 |
Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2008
Livelli | Paga base € | Ex contingenza € | E.d.r. € | Totale retribuzione 5 |
1º | 711,74 | 499,71 | 10,33 | 1.221,78 |
2º | 609,69 | 496,10 | 10,33 | 1.116,12 |
3º | 554,25 | 493,55 | 10,33 | 1.058,13 |
4º | 495,55 | 491,78 | 10,33 | 997,66 |
VII
Verbale di accordo 9 settembre 2008 Apprendistato professionalizzante
Dopo l'art. 12 del capitolo apprendistato professionalizzante inserire:
Art. 12-bis - Trattamento economico per malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente c.c.n.l. rispettivamente per gli operai e per gli impiegati.
* * *
La norma transitoria dell'apprendistato professionalizzante di cui al verbale di accordo sottoscritto il 7 luglio 2008 - pag. 21 - relativa agli apprendisti minorenni (sedicenni e diciassettenni) è da interpretarsi come segue:
"Per quanto attiene alla parte normativa e a quella relativa alle percentuali retributive, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 31 luglio 2000.
La base sulla quale calcolare tali percentuali è quella di cui alle tabelle contenute nel verbale di accordo del 7 luglio 2008".
* * *
Per quanto attiene la percentuale di maggiorazione retributiva per la prestazione di lavoro supplementare nel part-time si continua ad applicare quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 31 luglio 2000.
* * *
I profili formativi di cui all'art. 12 della normativa sull'apprendistato professionalizzante di cui al verbale di accordo 7 luglio 2008 sono i seguenti:
Acconciatura
Competenze di settore Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo Applicazioni tecniche di primo soccorso
Competenze di area Relazione cliente/fornitore Comprensione del business Processo di budget Orientamento al risultato Valutazione costo prodotto Contabilità aziendale
Gestione e coordinamento risorse umane Analisi e soluzione dei problemi Marketing
Principi di informatica generale Principi di informatica specifica Cultura imprenditoriale e normativa Etica professionale
Psicologia Comunicazione
Competenze di profilo
Elementi di dermatologia, chimica e cosmetologia, tricologia non curativa, ed applicazione prodotti
Esecuzione delle varie tecniche di taglio, colorazione e acconciatura
Rimessa in tensione, confezionamento protesi, prontamento delle trame, tinte su protesi e lavorazione dei capelli
Massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto
Normativa relativa alla etichettatura dei prodotti cosmetici e tricologici
Estetica
Competenze di settore Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo Applicazioni tecniche di primo soccorso
Competenze di area Relazione cliente/fornitore Comprensione del business Processo di budget Orientamento al risultato Valutazione costo prodotto Contabilità aziendale
Gestione e coordinamento risorse umane Analisi e soluzione dei problemi Marketing
Principi di informatica generale Principi di informatica specifica Cultura imprenditoriale e normativa Etica professionale
Psicologia Comunicazione
Competenze di profilo
Elementi di dermatologia, chimica, fisiologia, cosmetologia ed applicazione prodotti Normative relative alla etichettatura dei prodotti cosmetici e tricologici
Tecniche di visagismo, make up, camouflage, trucco permanente Tecniche di depilazione
Massaggi e trattamenti viso e corpo Tecniche e pratiche bionaturali
Utilizzo apparecchi elettromeccanici per uso estetico
Manicure, pedicure, applicazione e ricostruzione unghie artificiali
Tricologia non curativa
Competenze di settore
Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo Applicazioni tecniche di primo soccorso
Competenze di area Relazione cliente/fornitore Comprensione del business Processo di budget Orientamento al risultato Valutazione costo prodotto Contabilità aziendale
Gestione e coordinamento risorse umane Analisi e soluzione dei problemi Marketing
Principi di informatica generale Principi di informatica specifica Cultura imprenditoriale e normativa Etica professionale
Psicologia Comunicazione
Competenze di profilo
Elementi di dermatologia, chimica e cosmetologia, tricologia non curativa, ed applicazione prodotti
Trattamento igienico e cosmetico del capello Massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto
Normative relative alla etichettatura dei prodotti cosmetici e tricologici Elaborazione indicazioni sull'approntamento di protesi o parrucchini
Realizzazione e rimessa in tensione protesi, prontamento delle trame, tinte su protesi e lavorazione dei capelli
Manicure e pedicure estetico
Competenze di settore Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo
Competenze di area Relazione cliente/fornitore Valutazione costo prodotto Contabilità aziendale Marketing
Cultura imprenditoriale e normativa Etica professionale
Psicologia Comunicazione
Competenze di profilo
Anatomia e fisiologia degli arti superiori e inferiori Patologie delle unghie
Patologia e inestetismi delle mani e dei piedi Tecniche di eliminazione delle ipercheratosi
Pedicure estetica in persone affette da diabete: norme particolari da osservare Prevenzione delle onicomicosi e delle micosi dell'epidermide
Esecuzione di peeling, guanto di paraffina, impacchi e trattamento per macchie di pigmentazione
Applicazione smalto; applicazione unghie finte Ricostruzione unghie metodo gel e/o acrilico Decorazione unghie con gel e/o acrilico Allungamento unghie con tips e cartina millimetrica French look
Vetrificazione unghie naturali Nail art
Tatuaggio e piercing
Competenze di settore Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro Utilizzo della strumentazione
Capacità di adeguamento alle innovazioni di prodotto e/o processo Applicazioni tecniche di primo soccorso
Competenze di area Relazione cliente/fornitore Comprensione del business Processo di budget Orientamento al risultato Valutazione costo prodotto Contabilità aziendale
Gestione e coordinamento risorse umane Analisi e soluzione dei problemi Marketing
Principi di informatica generale Principi di informatica specifica Cultura imprenditoriale e normativa Etica professionale
Psicologia Comunicazione
Competenze di profilo
Elementi di anatomia e fisiologia della cute, chimica Costituenti degli inchiostri per tatuaggi Caratteristiche di gioielli, metalli e pietre per piercing Trattamento del tatuaggio dopo la sua applicazione Trattamento della ferita da piercing
Sedi anatomiche di applicazione del piercing Pratiche di sterilizzazione e disinfezione
Impiegato
Competenze di settore Sicurezza generale
Sicurezza specifica del lavoratore
Igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente Contesto di riferimento dell'impresa
Processo produttivo e principali prodotti usati
Elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro Applicazioni tecniche di primo soccorso
Competenze di area Relazione cliente/fornitore Comprensione del business Processo di budget Orientamento al risultato Valutazione costo prodotto Contabilità aziendale
Gestione e coordinamento risorse umane Analisi e soluzione dei problemi Marketing
Principi di informatica generale Principi di informatica specifica Cultura imprenditoriale e normativa Etica professionale
Psicologia Comunicazione