ORIONIMMO
IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI
ORIONIMMO
Protezione giuridica per acquirenti e / o committenti di lavori edili di un’immobile
Informazioni per la clientela ai sensi della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Indice
1
Informazioni per la clientela ai
sensi della LCA 2
2 Condizioni generali d’assicurazione 3
A Validità territoriale
A1 Dove vale l’assicurazione
B Protezione giuridica per il acquirente di un’immobile
B1 Chi è assicurato
B2 Che cosa è assicurato
C Protezione giuridica per il committente di lavori edili di un’immobile 5
C1 Chi è assicurato
C2 Che cosa è assicurato
Disposizioni comuni ad entrambe
D
le assicurazioni 6
D1 Quali casi sono esclusi dall’assicurazione D2 Somme assicurate
D3 Quali sono le prestazioni fornite D4 Franchigia
D5 Quando vale l’assicurazione
D6 Come si gestisce un caso assicurativo
D7 Divergenze d’opinione 7
D8 Diritto di recesso
D9 Cosa vale per i premi D10 Conteggio finale
X00 Xxxx indirizzare le comunicazioni D12 Retribuzione del mediatore
X00 Xxxx si trova il foro
In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinante
Caro Cliente,
le seguenti pagine contengono le condizioni generali d’assicurazione per la protezione giuridica acquirenti e / o committenti di lavori edili di un’immobile ORIONIMMO, edizione 01/2010.
Il nostro intento è stato quello di redigerle nel modo più chiaro e trasparente possibile. Le tabelle degli articoli B2 cifra 1 (protezione giuridica per l’acquirente di un’immobile) e C2 cifra 1 (protezione giuridica per il committente di lavori edili di un’ immobile) mostrano in modo semplice, in quali casi è possibile ricorrere alle nostre prestazioni. Le prestazioni che sono limitate o escluse dall’assicurazione sono messe in evidenza.
4228-01/2010
Se ci fossero domande, non esiti a contattarci! Siamo a sua disposizione. Xxxxxx Xxxxxxx, CEO Orion
Edizione 01/2010
1 Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione 01/2010
Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera lu- cida e succinta, una panoramica sull’identità dell’assicuratore come pure sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta, rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni della LCA.
Una volta accettata la proposta/offerta, l’assicurato riceve una po- lizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, qui di seguito denominata Orion, con sede statutaria alla Xxxxxxxxxxx- xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx. La Orion è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.
Quali sono i rischi assicurati e a cosa si estende la prote- zione assicurativa?
I rischi assicurati e l’estensione della protezione assicurativa risul- tano dalla proposta/offerta, ossia dalla polizza assicurativa, come pure dalle condizioni contrattuali.
A quanto ammonta il premio?
L’ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla coper- tura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale può es- sere imposta una tassa supplementare. Tutti i dati relativi al premio e ad eventuali tasse figurano nella proposta/offerta, rispettivamente nella polizza stessa.
In quali casi si ha diritto ad un rimborso del premio?
Se il premio é stato versato in anticipo per una determinata durata dell’assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Orion rimborsa i premi relativi al periodo assicurativo non ancora trascorso. Il premio é tuttavia dovuto per intero nel caso in cui è stata fornita una prestazione assicurativa e l’assicurato di- sdice il contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione.
Quali doveri ha inoltre l’assicurato?
• Cambiamento del rischio:
se, durante il periodo assicurativo, vi è una modifica rilevante che costituisca un aggravamento essenziale del rischio, l’assicurato deve avvisare immediatamente, per iscritto, Orion.
• Accertamento dei fatti:
se occorrono chiarimenti relativi al contratto d’assicurazione, come, ad esempio, nel caso di una violazione dell’obbligo di di- chiarazione, di un aggravamento del rischio, di una verifica delle prestazioni ecc., l’assicurato è tenuto a collaborare con Xxxxx e a fornirle tutte le informazioni e le documentazioni necessarie. Se occorre, l’assicurato deve richiedere le informazioni a terzi, all’attenzione di Xxxxx e inoltre, deve autorizzarli, per iscritto, a fornire ad Orion i relativi dati, documenti, ecc. Orion è pure au- torizzata ad effettuare accertamenti in modo autonomo.
• Caso di sinistro:
il caso assicurato va immediatamente notificato ad Orion.
In questo caso sono stati citati soltanto i doveri più ricorrenti. Altri obblighi figurano nelle condizioni contrattuali e nella LCA.
Quando inizia la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa prende avvio il giorno indicato nella polizza.
Quando si estingue il contratto?
L’assicurato può sciogliere il contratto mediante disdetta:
• dopo ogni caso assicurativo per il quale occorre fornire una pre- stazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto della li- quidazione del caso da parte di Xxxxx;
• nel caso in cui Xxxxx dovesse aver violato l’obbligo d’informa- zione previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 3 LCA. Il diritto di di- sdetta si estingue dopo 4 settimane dal momento in cui l’assi- curato è venuto a conoscenza della violazione, ma al più tardi un anno dopo tale violazione.
Xxxxx può sciogliere il contratto mediante disdetta:
• dopo ogni caso assicurativo per il quale occorre fornire una pre- stazione, se la disdetta viene inoltrata, al più tardi, al momento della liquidazione del caso.
• se un fatto importante è stato taciuto o comunicato in modo ine- satto (reticenza).
Xxxxx può recedere dal contratto:
• se l’assicurato è stato intimato al versamento del premio, e Orion
ha in seguito rinunciato a chiedere il pagamento dovuto;
• in caso di frode ai danni dell’assicurazione.
Quelli citati sono soltanto i casi più frequenti che possono portare allo scioglimento di un contratto. Ulteriori casi figurano nelle con- dizioni contrattuali e nella LCA.
Come tratta i dati Orion?
Xxxxx elabora i dati che figurano nei documenti contrattuali o che risultano dal disbrigo del contratto e li utilizza, in particolare, per determinare il premio, per valutare il rischio, per trattare il caso as- sicurativo, per analizzare le statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Se necessario, Xxxxx può trasmettere i dati a terze persone trattanti il caso in Svizzera e all’estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.
Inoltre, Xxxxx è autorizzata a richiedere tutte le informazioni utili presso gli uffici amministrativi e presso terzi, in particolare per quanto concerne l’andamento del caso di sinistro. Ciò vale indipen- dentemente dalla conclusione del contratto. L’assicurato ha il di- ritto di richiedere ad Orion le informazioni previste dalla legge in merito a come vengono trattati i dati che lo riguardano per perso- nalmente.
2 Condizioni generali d’assicurazione Edizione 01/2010
A Validità territoriale
A1
Dove vale l’assicurazione
La protezione giuridica é valida per i casi, la cui competenza nel valutare spetta ai tribunali o alle autorità amministrative in Svizzera o nel Liechtenstein.
B Protezione giuridica per l’acquierente di un’immobile
B1
Chi è assicurato
È assicurato l’acquirente dell’immobile menzionato nella polizza.
B2
Che cosa è assicurato
1 Orion garantisce protezione giuridica nei seguenti casi di liti che riguardano l’immobile menzionato nella polizza (elenco esaustivo):
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da considerarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
1 Liti derivanti da contratti di compravendita Liti con il venditore di un im- mobile già esistente o ancora da costruire; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite soltanto – dopo che l’assicurato ha preso in consegna l’oggetto acquistato, per uso definitivo – in caso di difetti di costruzione, se il venditore si é impegnato fino in fondo ad eliminare tali difetti, come suo dovere secondo il con- tratto di compravendita; oppure se, contrariamente al contratto, ha abbandonato definitivamente tale intento. |
2 Pretese di garanzia cedute con il contratto di compra- vendita Liti dovute a difetti di costru- zione in relazione alle pretese di garanzia cedute dal vendi- tore al compratore con il con- tratto di compravendita; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite soltanto se il venditore si é impegnato fino in fondo ad eliminare i difetti, come suo dovere secondo il contratto di compravendita; oppure se, contrariamente al contratto, ha abbandonato definitivamente tale intento. |
3 Difetti nell’ambito di presta- zioni ulteriori Liti da parte dell’acquirente a causa di difetti legati a modifiche ulteriori, concordate con il venditore, da apportare all’oggetto acquistato (modifi- che che differiscono dallo standard stabilito nel con- tratto); | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite soltanto dopo che l’assi- curato ha preso in consegna l’oggetto acquistato, per uso definitivo. Non sono assicurate le seguenti attività nell’ambito della direzione dei lavori, definite nel catalogo delle prestazioni di base secondo la norma SIA 102: – la rappresentanza durante la consegna della costruzione o di parti di essa – l’allestimento delle liste dei difetti – l’organizzazione e la sorveglianza per quanto concerne l’elimina- zione dei difetti La protezione giuridica sussiste unicamente per i lavori di modifica che non superano il 5% del prezzo d’acquisto dell’immobile assicu- rato. Tali modifiche devono essere concordate per iscritto prima di fornire le prestazioni ulteriori e prima di prendere in consegna l’og- getto acquistato, per uso definitivo. Tale convenzione supplemen- tare dev’essere inoltrata ad Orion entro 4 settimane dalla stipula- zione del contratto con il costruttore o fornitore. In caso contrario, non sussiste alcuna copertura assicurativa. |
Stipulando un contratto particolare é possibile assicurare i lavori di modifica che oltrepassano il 5% del prezzo d’acquisto dell’immobile. |
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da considerarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
4 Ipoteca a favore di xxxxxxxxx ed imprenditori Liti concernenti l’ipoteca a favore di xxxxxxxxx ed impren- ditori; | Al momento della domanda d’iscrizione provvisoria dell’ipoteca a favore di arti- giani ed imprenditori. | Anche in caso di più liti concernenti l’ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori la somma assicurativa si limita, in totale, a CHF 10 000 per tutti i casi. |
5 Tassa di mutazione per il tra- sferimento della proprietà Ricorso contro decisioni con- cernenti la tassa di mutazione per il trasferimento della proprietà in Svizzera o nel Liechtenstein; | Al momento in cui si riceve l’imposta da pagare. | |
6 Risarcimento danni Pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali all’oggetto assicu- rato (come pure per i danni patrimoniali diretti che ne derivano); | Al momento in cui il danno è stato provocato. | |
7 Denuncia penale L’inoltro di una denuncia pe- nale, se questa occorre per far riconoscere le pretese di risar- cimento danni ai sensi dell’art. B2 cifra 6; | Al momento in cui una prima infrazione alle norme penali è stata effettivamente o presu- mibilmente commessa. | |
8 Diritto delle assicurazioni Liti che risultano da contratti assicurativi con assicurazioni private o cantonali; | Al momento in cui si realizza il primo evento che dá origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione. | |
9 Consulenza giuridica L’acquirente di un immobile assicurato ha diritto ad una (ed unica) consulenza giuridica presso Orion, in caso di liti concernenti l’edificio assicu- rato, non assicurate giusta l’art. B2 cifre da 1.1 a 1.8. | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Invece di fornire una propria consulenza, Xxxxx può assumere i costi per una mediazione o per la consulenza da parte di un avvocato, un notaio o un esperto, fino ad un importo massimo di CHF 500. |
2 Se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in propor- zione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripar- titi in maniera analoga.
C Protezione giuridica per committenti di lavori edili
C1
Chi è assicurato
È assicurato il committente di lavori edili dell’immobile menzionato nella polizza.
C2
Che cosa è assicurato
1 Orion garantisce protezione giuridica nei seguenti casi di liti che riguardano l’immobile menzionato nella polizza (elenco esaustivo):
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da consi- derarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
1 Contratti in materia di pianificazione e/o direzione dei lavori (per esempio contratto d’architettura) 1.1 Pretese di risarcimento danni causa er- rori di pianificazione e di progettazione, da cui risultano difetti di costruzione; 1.2 Liti per violazione di doveri per quanto concerne: – la rappresentanza durante la conse- gna della costruzione o di parti di essa – l’allestimento delle liste dei difetti – l’organizzazione e la sorveglianza per quanto concerne l’eliminazione dei difetti; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’ inizio dei lavori di costruzione. |
Non sono assicurate in particolare: – tutte le liti che concernono la pianificazione dei co- sti e il superare dei costi – tutte le liti che concernono gli onorari | ||
2 Contratto d’appalto Liti con i costruttori edili a causa di difetti di costruzione; | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni saranno fornite soltanto quando l’assi- curato ha preso in consegna lo stabile finito, per uso definitivo. Non sono assicurate le seguenti attività nell’ambito della direzione dei lavori, definite nel catalogo delle prestazioni di base secondo la norma SIA 102: – la rappresentanza durante il collaudo della costru- zione o di parti di essa – l’allestimento delle liste dei difetti – l’organizzazione e la sorveglianza per quanto con- cerne l’eliminazione dei difetti Tuttavia la protezione giuridica è applicabile nell’am- bito di quanto definito nell’art.C2, cifra 1.1.2. |
3 Ipoteca a favore di xxxxxxxxx ed imprendi- xxxx Xxxx concernenti l’ipoteca a favore di arti- giani ed imprenditori; | Al momento della domanda d’iscrizione provvisoria dell’ipoteca a favore di arti- giani ed imprenditori. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
Anche in caso di più liti concernenti l’ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori la somma assicurativa si limita, in totale, a CHF 10 000 per tutti i casi. | ||
4 Risarcimento danni Pretese di risarcimento danni extracontrat- tuali per danni materiali all’oggetto assicu- rato (come pure per i danni patrimoniali diretti che ne derivano); | Al momento in cui il danno è stato provocato. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
5 Denuncia penale L’inoltro di una denuncia penale, se questa occorre per far riconoscere le pretese di risarcimento danni ai sensi dell’art. C2 cifra 1.4; | Al momento in cui una prima infrazione alle norme penali è stata effettivamente o presu- mibilmente commessa. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
Ambiti assicurati: | Un caso giuridico é da consi- derarsi subentrato: | Osservazioni, estensioni o limitazioni particolari delle prestazioni: |
6 Diritto delle assicurazioni Liti che risultano da contratti assicurativi con assicurazioni private o cantonali e che con- cernono l’immobile menzionato nella polizza; | Al momento in cui si realizza il primo evento che dá origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. |
7 Consulenza giuridica Il committente dei lavori edili ha diritto ad una (ed unica) consulenza giuridica presso Orion, in caso di liti concernenti l’edificio assicurato, non assicurate giusta l’art. C2 cifre da 1.1 a 1.6. | Al momento di una prima vio- lazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali. | Le prestazioni giuridiche saranno fornite a partire dall’inizio dei lavori di costruzione. Invece di fornire una propria consulenza, Xxxxx può assumere i costi per una mediazione o per la consu- lenza da parte di un avvocato, un notaio o un esperto, fino ad un importo massimo di CHF 500. |
2 Se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in propor- zione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripar- titi in maniera analoga.
D Disposizioni comuni ad entrambe le assicurazioni
Quali casi sono esclusi dall’assicurazione
Non sono assicurati (tutte le esclusioni sono prioritarie in rapporto alle disposizioni degli art. B2 cifra 1 e C2 cifra 1):
a tutti gli ambiti giuridici che non sono espressamente indicati come assicurati negli art. B2 cifra 1 e C2 cifra 1;
b la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrattuali formulate da terzi;
c le controversie dovute ad eventi bellici, sommosse, scioperi o ser- rate, danni nucleari provocati dall’energia atomica come pure le liti risultanti dalla partecipazione a zuffe o risse;
d i casi contro un’altra persona assicurata dal presente contratto o la sua assicurazione responsabilità civile;
e liti che concernono la riscossione di pretese non contestate;
f liti in materia di diritto dell’esecuzione e fallimento (restano assi- curate le misure di riscossione ai sensi dell’art. D3 cifra 1 lett. f);
g le liti con Xxxxx, con i suoi organi, i suoi collaboratori, come pure con gli avvocati scelti da Xxxxx.
D1
2 In genere non vengono prese a carico:
a le multe,
b le pretese di risarcimento,
c le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una persona responsabile o di un’assicurazione responsabi- lità civile; in tal caso Xxxxx versa soltanto degli anticipi,
d le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a pro- cedure di concordato, come pure in relazione ad azioni d’op- posizione, di contestazione di graduatoria e di rivendicazione.
In caso di fallimento dell’assicurato, l’obbligo da parte di Orion di fornire prestazioni si estingue, anche per i sinistri già verificatisi.
3 Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso con- tratto o da un contratto differente, Xxxxx ha il diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fintanto che una causa modello non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso contratto, le pre- stazioni vengono inoltre addizionate.
f le spese di riscossione di una pretesa dell’assicurato a seguito di un caso assicurato, fino al rilascio di un attestato provvi- sorio o definitivo di carenza beni, alla domanda di moratoria concordataria o di una comminatoria di fallimento.
D2
Somme assicurate
Xxxxx assume le spese per le prestazioni definite negli articoli B2 cifra 1 e C2 cifra 1, fino ad un importo massimo di CHF 250 000 (somma di tutti i casi giuridici verificatisi durante la durata del con- tratto).
Di cui saranno impiegati al massimo:
• CHF 50 000 per perizie
• CHF 10 000 per casi concernenti l’ipoteca a favore di xxxxxxxxx
ed imprenditori.
D3
Quali sono le prestazioni fornite
1 Nei casi assicurati Orion prende a carico, fino a concorrenza de- gli importi assicurati indicati negli art. D2:
a la trattazione dei casi da parte di Xxxxx,
b le spese per un avvocato risp. d’assistenza in caso di processo oppure per un esperto o un mediatore, se convenuto con Xxxxx,
c le spese per le perizie ordinate di comune accordo con Orion o con un tribunale,
d le tasse giudiziarie o altre spese di procedura messe a carico dell’assicurato, compresi gli acconti,
Franchigia
D4
Per ogni caso assicurato dev’essere versata una franchigia (esclusi i casi di consulenza giuridica giusta l’art. B2 cifra 1.9 o l’art. C2 ci- fra 1.7). Questa franchigia è composta da una partecipazione alle spese nell’importo di CHF 500.- maggiorato del 20 % sulle ulteriori prestazioni esterne fornite da Orion.
Se l’assicurato accetta di concludere una transazione, evitando in tal modo un processo giudiziario, viene a cadere la parte percen- tuale , di cui è composta la franchigia.
D5
Quando vale l’assicurazione
1 L’assicurazione inizia e termina alle date indicate nella polizza.
2 L’assicurazione é valevole per i casi che si verificano nel corso della durata del contratto, a condizione che il bisogno di prote- zione giuridica si manifesti pure entro la durata del contratto.
3 La copertura non è accordata se un caso viene annunciato dopo l’annullamento della polizza.
e le indennità di procedura accordate alla controparte e messe a carico dell’assicurato,
D6
Come si gestisce un caso assicurativo
1 Quando un assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion per un caso assicurativo, egli deve annunciarlo immediatamente per iscritto. Soltanto Orion é autorizzata ad impartire i mandati ai le- gali. La persona assicurata é tenuta a non impartire mandati, senza prima avere ottenuto l’autorizzazione scritta da parte di Xxxxx. In caso di violazione di tale obbligo, Xxxxx paga unica- mente CHF 300 delle spese di mandato sommatesi prima del consenso scritto. Se l’assicurato e il suo avvocato concordano di pagare un premio in caso di successo, quest’ultimo non va a ca- rico di Xxxxx.
2 Xxxxx agisce nell’interesse dell’assicurato. Essa conduce le trat- tative nel tentativo di risolvere bonalmente la questione e, là dove si addice, propone una mediazione. Xxxxx decide, se oc- corre un avvocato o un mediatore, o se si deve richiedere una perizia. Xxxxx può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma.
3 Anziché assumere le spese giusta l’art. D3, la Orion ha diritto a risarcire l’interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d’incasso.
4 Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un conflitto di interessi, Orion garantisce all’assicurato la libera scelta dell’avvocato. Se l’assicurato, in un secondo tempo, desi- derasse cambiare avvocato, é tenuto ad assumere personal- mente i costi supplementari che ne derivano. Xxxxx ha diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assicurato. In tal caso, l’assicu- rato può proporre tre avvocati di studi legali differenti, fra i quali Xxxxx sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Il rifiuto di un avvocato non dev’essere giustificato.
5 L’assicurato s’impegna a fornire ad Xxxxx le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi tempestivamente ad Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l’assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Xxxxx sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Xxxxx la documenta- zione necessaria per esaminare la copertura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo. Se l’assicurato viola tale obbligo di collaborazione, gli imparti- sce un termine adeguato, intimando la perdita delle pretese as- sicutive.
6 Xxxxx può rifiutare o ridurre le prestazioni in caso di violazione colpevole dell’obbligo di notifica o di cooperazione (ad es. infor- mazione incompleta o inesatta intenzionale).
7 L’assicurato non può concludere transazioni che comportino ob- blighi per Xxxxx senza l’accordo di quest’ultima.
8 Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all’assicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.
D7
Divergenze d’opinione
1 Se vi sono divergenze d’opinione sul modo di procedere in un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabilità di successo, Orion avvisa immediatamente, per iscritto,l’assicurato, motivando la sua posizione giuridica e lo informa in merito alla possibilità di ricorrere a una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l’assicurato non richiede l’avvio della procedura arbitrale en- tro tale termine, significa che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale comunicazione, l’assicurato dovrà pren- dere personalmente tutte le misure necessarie per tutelare i suoi interessi.
Xxxxx non risponde per le misure inadeguate prese dall’assicu- rato, in particolare per eventuali termini lasciati scadere. I costi della procedura arbitrale devono essere pagati in anticipo e in modo equo dalle parti, e saranno a carico della parte perdente.
Se una delle parti non versa l’anticipo delle spese, significa che riconosce la presa di posizione dell’altra parte.
2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La proce- dura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figurano il motivo delle richieste formulate dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative al concordato sull’arbitrato.
3 Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l’assicurato avvia un pro- cesso a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla posizione scritta di Xxxxx, o all’esito della procedura arbi- trale, in tal caso Xxxxx assume i costi che ne derivano giusta le Condizioni generali d’assicurazione, come se avesse approvato il processo.
D8
Diritto di recesso
Dopo aver firmato la proposta, l’assicurato ha la possibilità di revo- care il contratto mediante comunicazione scritta entro 7 giorni.
D9
Cosa vale per i premi
1 Il primo premio va pagato quando l’assicurato riceve la polizza.
2 Se non è convenuto un premio unico, i premi successivi vanno versati, per ogni anno assicurativo, entro la data indicata nella polizza. Per il pagamento a rate del premio sarà riscosso un im- porto supplementare di CHF 20.
3 Nel caso in cui i premi non vengano versati entro il termine do- vuto, Xxxxx ha diritto di chiedere una tassa d’ingiunzione.
D10 Conteggio finale
Nell’assicurazione di protezione giuridica per committenti di lavori edili, una volta conclusi i lavori di costruzione (chiavi in mano, ono- rari compresi), l’assicurato deve far pervenire a Orion il conteggio delle spese complessive.
Una differenza di +/- 10 % non comporta alcuna compensazione del premio. Se, invece, il saldo va a favore di Xxxxx, l’assicurato è te- nuto a pagare la differenza entro 30 giorni dopo aver ricevuto la fattura. Xxxxx, a sua volta, è tenuta a fare lo stesso, nel caso in cui il saldo vada a favore dell’assicurato.
X00 Xxxx indirizzare le comunicazioni
Le notifiche di sinistro devono essere inviate ad uno degli uffici giuridici in Svizzera, tutte le altre comunicazioni alla sede di Orion a Basilea.
D12 Retribuzione del broker
Se un terzo, per esempio un broker, s’incarica di tutelare gli interessi dell’assicurato per quanto concerne la conclusione o l’amministra- zione di un contratto assicurativo, è possibile che Xxxxx retribuisca questa terza persona per la sua attività per mezzo di una conven- zione. Qualora l’assicurato desiderasse ricevere informazioni sul suo contratto, può rivolgersi al broker.
X00 Xxxx si trova il foro
Per le liti che risultano dal presente contratto, Xxxxx riconosce come foro la sede sociale o il domicilio dell’assicurato in Svizzera o nel Liechtenstein. Se l’assicurato non ha domicilio in Svizzera o nel Lie- chtenstein, il foro competente è Basilea.
Indirizzi per informazioni giuridiche e domande concernente un sinistro
Orion
Assicurazione di Protezione Giuridica SA Xxx Xxxxx 00
0000 Xxxxxx
Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
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Rechtsschutz-Versicherung AG Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxx
Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
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Rechtsschutz-Versicherung AG Xxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xx. Xxxxxx
Tel. 000 000 00 00
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Assurance de Protection Juridique SA Rue du Grand-Chêne 2
Case postale 1002 Lausanne
Tél. 000 000 00 00
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Rechtsschutz-Versicherung AG Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00
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Rechtsschutz-Versicherung AG Xxxxxxxxxxxxxx 00
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