CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
PER ATTIVITA' E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ”Xxxxxx Xxxxxxx” DI MONTICHIARI di seguito denominato “Scuola”, nella persona del suo legale rappresentata Dirigente Scolastico dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx CONZADORI domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo 1”Xxxxxx Xxxxxxx” di Montichiari (BS) codice fiscale 94016560175
E
La Scuola di Lingue CRONOS snc di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx – sede legale in xxx Xxxxxxxx x.0 - 00000 – Xxxxxxxxxxx x/Xxxxxxxx (XX) P.IVA 01735580209 nella persona del suo legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito indicato come “Collaboratore”
PREMESSO
Che l’art.7, comma 6, del D.lgs n. 165 del 30/3/2001, modificato dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006 in forza del quale, per esigenze per cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di provata competenza;
che gli artt. 44 e 45 del D.I. 129/2018 consentono la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e, qualora non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali, è possibile avvalersi dell’opera di esperti esterni;
che la scuola Secondaria di Primo Grado “GB Alberti” dell’ Istituto Comprensivo ha predisposto, in continuità col precedente anno scolastico, il progetto Potenziamento Lingue Straniere (Inglese/Francese) e corsi preparazione certificazione KET;
che il progetto in esame ha adeguata copertura finanziaria con finanziamento a carico dei genitori;
che il suddetto progetto sperimentale prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
che interpellati i docenti interni non esistono nell’ Istituto i requisiti specialistici richiesti;
che è stata formalizzata con determina dirigenziale n. 67 del 03/12/2019 la volontà di provvedere all’affidamento dell’incarico per i corsi di potenziamento della lingua inglese e francese e per i corsi di preparazione alla certificazione KEY, previsti nell’ambito del progetto “ Potenziamento Lingue straniere Inglese-Francese”, per lo svolgimento dell’attività prevista dal successivo art.2
che, a seguito del procedimento svolto, La Scuola di Lingue Cronos snc possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell’Istituto,
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione di servizi di cui le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
ART.1 - RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.2222 del c.c. un contratto di prestazione d’opera intellettuale con le seguenti modalità ed i termini di seguito convenuti.
ART.2 – OGGETO DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto della prestazione è il seguente:
Il “Collaboratore” si impegna, ad effettuare le attività di conversazione in lingua Inglese e Francese per il potenziamento delle abilità linguistiche e culturali per gli alunni delle classi PRIME e SECONTE e i corsi preparatori agli esami di certificazione linguistica KEY per le classi TERZE;
ART.3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto, le quali non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di
organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il collaboratore, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà utilizzare le apparecchiature esistenti presso l’Istituto scolastico e dovrà garantire la propria presenza presso la sede ogni qualvolta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell’attività.
ART.4 – DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico si svolgerà come da calendario concordato e sarà valevole esclusivamente per l’’anno scolastico 2019/2020, per le attività di preparazione all’esame KEY e per le attività di conversazione per il potenziamento della Lingua Inglese e Francese con decorrenza novembre 2019 e termine, presumibilmente, maggio 2020, in orario antimeridiano (potenziamento linguistico con madrelingua) e in orario pomeridiano (corsi KEY). Al termine dell’attività verrà consegnato il registro attività/rendicontazione, previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sul registro del collaboratore.
ART.5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale venga determinato con importo orario pari a € 39,00 (trentanove) – da fatturarsi in regime di esenzione di IVA ex art.10 D.P.R. 633/72 (come dichiarato dalla CRONOS SCHOOL nell’offerta) CRON_19_100_05 per n. 128 (centoventotto) ore per un totale complessivo di € 4.992,00 (quattromilanovecentonovantadue/00) lordi, da corrispondere in unica soluzione al termine
dell’attività, previa presentazione di fattura elettronica.
CIG: ZAE2AF9087 CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA UF3N9M
Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi dalla data di emissione della fattura: SALDO a fine corso.
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
L’Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.
Obblighi del collaboratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010
n.136 e relative modifiche:
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo la presente richiesta di fornitura;
4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine compilato in ogni sua parte relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.
ART.6 – RECESSO
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’Istituto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.
ART.7 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi ne portarlo a conoscenza di altri Enti o persone
o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati .
ART.8 – RESPONSABILITA’
Il collaboratore assume l’onere di stipulare a proprie spese, apposita polizza di assicurazione contro gli infortuni che possono accadere per l’espletamento del servizio oggetto del contratto; il medesimo solleva l’Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall’espletamento dell’incarico. Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale
I docenti assegnati, da Cronos, ai gruppi sono direttamente responsabili della sorveglianza dei ragazzi ad essi affidati durante tutto il tempo della lezione e nei momenti di spostamento o accesso e dell’osservazione, da parte degli studenti, del regolamento di Istituto.
ART.9 – NORME DI RINVIO/ SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto non è soggetto a registrazione, se non in caso d'uso dinnanzi al magistrato ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto 131 del 1986. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt.2222 e seguenti del Codice Civile..
ART.11 – TUTELA DATI PERSONALI
L’Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge n.675/1996, che i dati personali forniti e acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la disposizione di legge la facoltà di accedervi
ART.12 – FORO COMPETENTE
In caso di controversia il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico della scuola di Lingue CRONOS.
Letto, confermato e sottoscritto.
CRONOS SCHOOL La Dirigente Scolastica
(Xxxxxxx Xxxxxxx) (Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx CONZADORI) Documento firmato digitalmente
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Agli effetti sull’art.1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
art.6 – Recesso
art.7 – Proprietà – Riservatezza dei risultati art.8 – Responsabilità
art.12 – Foro competente CRONOS SCHOOL