SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’USO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE “MAGAZZINO EX STAZIONE” SITO IN PIEVE DI CENTO, VIA XXV APRILE 8 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 23 quater DEL D.P.R.380/2001, ALL’ART. 16 DELLA L.R. N. 24/2017 E ALL’ART. 11...
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’USO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE “MAGAZZINO EX STAZIONE” SITO IN XXXXX XX XXXXX, XXX XXX XXXXXX 0 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 23 quater DEL D.P.R.380/2001, ALL’ART. 16 DELLA L.R. N. 24/2017 E ALL’ART. 11 LEGGE N. 241/1990.
Sommario
Articolo 1. Oggetto della convenzione 4
Articolo 2. Descrizione dell’immobile e dell’uso temporaneo ammesso 4
Articolo 3. Variazioni in vigenza di convenzione e cessione 5
Articolo 4. Modalità d’intervento 5
Articolo 5. Impatti sulla viabilità ed accessibilità con sistemi di mobilità sostenibile 5
Articolo 6. Durata dell’uso temporaneo ed eventuale proroga 5
Articolo 7. Monitoraggio e informazione sulle attività 6
Articolo 9. Obblighi e impegni dell’Utilizzatore/Gestore 6
Articolo 10. Obblighi e impegni del Comune e Proprietà 7
Articolo 11. Risorse messe a disposizione dai sottoscrittori 7
Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni 7
Articolo 13. Causa di decadenza della convenzione 7
Articolo 14. Trasferimento degli impegni ed oneri in caso di alienazione 8
Articolo 15. Trattamento dei dati 8
Articolo 17. Spese, registrazioni e altri oneri contrattuali 8
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L’USO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE SITO IN PIEVE DI CENTO (BO) IN XXX XXX XXXXXX Xx0
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 23 quater DEL D.P.R.380/2001, ALL’ART.16 DELLA L.R. N. 24/2017 e all’art. 11 della legge n. 241/1990
TRA
il COMUNE DI PIEVE DI CENTO (C.F. 00470350372) - legalmente rappresentato dal SINDACO PRO-TEMPORE XXXX XXXXXXX domiciliato per la carica in PIEVE DI CENTO in P.ZZA A. COSTA 17 che agisce in esecuzione della delibera P.G. n. 37 del 13/06/2019 e in qualità di proprietario dell’immobile sito in PIEVE DI CENTO in via XXV APRILE N° 8, identificato al catasto fabbricati al Foglio 18 mappale 281, d’ora in avanti “Comune”
E
NOME e COGNOME o RAGIONE SOCIALE...
d’ora in avanti “Gestore/Utilizzatore”
PREMESSO che
La rigenerazione è da intendersi come processo continuo, multiscalare, multidimensionale, intersettoriale che permette di innovare lo spazio e la società creando nuove infrastrutture sociali e nuovi valori e gli interventi di riuso degli immobili dismessi sono, in questo contesto, sia una necessità che un’opportunità per dare un nuovo slancio culturale, economico e sociale ai centri urbani.
L’avvio di un uso temporaneo e/o transitorio di edifici ed aree dismessi o in via di dismissione è un passaggio importante nel processo di rigenerazione urbana, di recupero ambientale, di innovazione sociale poiché occasione di sperimentazione di forme di gestione e di iniziative economiche, sociali, culturali di rilevante interesse pubblico o generale, nonché strumento esso stesso della rigenerazione.
La proposta di uso temporaneo e/o transitorio deve dettagliare gli scopi di pubblica utilità, di valore sociale e di qualità culturale-sociale che esprime ed il quadro strategico delle politiche pubbliche nella quale si inserisce; ed interrogarsi sugli impatti e sui risultati attesi. La proposta dovrà contenere adesione ai principi di uguaglianza, solidarietà e salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui e della collettività, contribuendo all’espressione del loro esercizio e alla redditività civica e sociale.
Il coinvolgimento della comunità e di una pluralità di attori interessati allo sviluppo dell’intervento di uso temporaneo e/o transitorio è, per l’Amministrazione, un imprescindibile fattore di successo nel processo, riconoscendo il valore relazionale e di competenze che questi soggetti esprimono rispetto alla vocazione del luogo e alla compartecipazione nell’individuazione di modelli di gestione più partecipativi e condivisi.
Al fine di perseguire le finalità di cui sopra sono da prediligere forme di gestione senza scopo di lucro e atte a garantire, nell’ambito della proposta di riuso, anche possibilità di fruizione generalizzata da parte di tutte le fasce di reddito attraverso prezzi calmierati e gratuità delle iniziative. Sono altresì da favorire gestioni condivise, usi non esclusivi dei beni, proposte a sostegno delle economie circolari e dello scambio mutualistico.
L’Amministrazione, riconosciuto l’interesse pubblico o generale, sottoscrive con l’utilizzatore temporaneo una convenzione che disciplina modalità, tempi e garanzie come previsto dall’art.16 della L.R. 24/17. La stipula della presente convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili.
VISTI
l’art. 16 della L.R. n. 24/2017;
l’art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001 come modificato dalla L. n. 120/2020;
con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 115 DEL 29/11/2021, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto il rilevante interesse pubblico o generale sotteso all’utilizzo dell’immobile oggetto della presente convenzione e promosso la proposta di riuso temporaneo per la partecipazione al Bando regionale 2021 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1220 del 26 luglio 2021;
RICHIAMATI
gli atti della procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Regione Xxxxxx-Romagna (in avanti anche solo “Regione”), di cui al Bando Rigenerazione Urbana 2021 (in avanti anche solo “Bando RU21”);
le finalità del Bando RU21 e della Proposta progettuale, presentata dal Comune ed ammessa a finanziamento nell’ambito della Linea “A”;
RITENUTO che
le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi in coerenza ed in conformità con gli atti della richiamata procedura ad evidenza pubblica regionale, la quale ne costituisce presupposto, e, pertanto, la sua efficacia è correlata all’efficacia del contratto di rigenerazione urbana (CRU), sottoscritto fra la Regione ed il Comune;
CONSIDERATO che
l’immobile sito in PIEVE DI CENTO alla via XXV APRILE N°8 risulta dismesso da circa 10 anni, classificato urbanisticamente come ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO, CIVILI in riferimento al RUE vigente, tav. 2A;
con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 115 DEL 29/11/2021, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto il rilevante interesse pubblico o generale sotteso all’utilizzo dell’immobile oggetto della presente convenzione e promosso la proposta di riuso temporaneo per la partecipazione al Bando regionale 2021 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1220 del 26 luglio 2021;
con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 115 DEL 29/11/2021 l’Amministrazione Comunale ha approvato il PROGETTO DEFINITIVO relativo agli “INTERVENTI EDILI DI RECUPERO DEL FABBRICATO "MAGAZZINO EX STAZIONE" E DELLE SUE PERTINENZE FINALIZZATI ALLA MESSA IN DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE-CUP F95F21001980006” per l’immobile di sua proprietà sito in XXX XXX XXXXXX Xx0;
con Deliberazione di Giunta n. 108 del 17/10/2022 avente ad oggetto “Bando “Rigenerazione Urbana 2021” (L.R. 24/2017 – Progetto denominato “Stazione Giovani: in partenza per le rigenerazioni – Interventi edili di recupero del fabbricato “Magazzino ex stazione” e delle sue pertinenze finalizzati alla messa in disponibilità dell’immobile – Approvazione proposta di contratto di rigenerazione urbana (CRU) e Canvas relative alle azioni immateriali” il Comune di Pieve di Cento ha approvato il progetto di rigenerazione urbana (CRU) della struttura oggetto della candidatura al succitato bando e relative attività che potranno andare a svolgersi al suo interno;
DATO ATTO che
- con Delibera di Consiglio Comunale n. __ del 22/02/2023 è stato approvato lo Schema di convenzione per l’uso temporaneo dell'immobile “MAGAZZINO EX STAZIONE” sito in XXXXX XX XXXXX, XXX XXX XXXXXX Xx0;
- con Avviso pubblico questo Ente ha espresso l’intenzione di individuare un gestore/utilizzatore del Magazzino Ex Stazione, immobile sito in PIEVE DI CENTO in xxx XXX XXXXXX Xx0, il quale a fronte di una proposta progettuale di uso temporaneo confacente alle linee programmatiche dell’Amministrazione sottoscriverà con l’ente la convenzione di uso temporaneo;
- con Delibera di Giunta Comunale n. __ del __/__/2023 questo ente ha approvato l’esito dell’Avviso pubblico con il quale è stato individuato il soggetto gestore/utilizzatore di suddetta struttura e approvato il programma d’uso temporaneo costruito sulla proposta progettuale assegnataria;
VISTO INOLTRE l’allegato Programma di uso temporaneo costruito sulla proposta progettuale assegnataria;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue:
Articolo 1. Oggetto della convenzione
Il Comune, richiamate le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente convenzione, riconosce il rilevante interesse pubblico o generale sotteso della proposta di cui all’art.2 (e come meglio dettagliata dal Programma d’uso allegato) e consente l’utilizzazione temporanea dell’immobile in coerenza ed in conformità a quanto previsto dagli atti della procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Regione, e meglio indicata in Premessa, ed in attuazione della proposta progettuale presentata dal Comune ed ammessa a finanziamento, nell’ambito della Linea “A”.
La proposta di utilizzazione temporanea intende prioritariamente assolvere agli obiettivi strategici di:
custodia, ovvero per gestire e salvaguardare il bene nello spazio di tempo che intercorre tra l’uso precedente e quello futuro, arrestando il degrado del patrimonio edilizio e supportandone la presa in carico;
impulso, ovvero per contribuire a determinare la programmazione del luogo nella sua prefigurazione più definitiva e promuovere l’innesco di trasformazioni più durature individuando un target di riferimento per un utilizzo continuativo;
sperimentazione, ovvero per testare se nuovi usi possono esistere o coesistere nello spazio assegnato con nuove forme di gestione e collaborazione.
Articolo 2. Descrizione dell’immobile e dell’uso temporaneo ammesso
L’immobile, legittimamente esistente, è situato in xxx XXX XXXXXX Xx0 ed è catastalmente identificato con foglio 18 mappale 281 come da planimetria allegata.
Il lotto ha una superficie fondiaria totale di mq. 770 ivi compresa l’area di sedime del complesso di edifici sovrastanti dei quali mq. 155 sono oggetto di riuso temporaneo come da presente convenzione.
Allo stato attuale l’immobile è non utilizzato, in quanto carente delle condizioni di abitabilità. L’Immobile ad uso magazzino è stato danneggiato dal sisma del 2012. Sono stati eseguiti interventi locali di carattere strettamente strutturale finalizzati esclusivamente al ripristino del danno sismico.
Il progetto di recupero del Fabbricato si pone l'obiettivo di avviare un processo virtuoso di uso temporaneo al fine di individuare la migliore attività possibile per il futuro. Si è quindi provveduto a progettare adeguamenti di tipo minimale, utili a rendere la struttura accessibile a tutti, e utilizzabile in modo versatile e multifunzionale, al fine di poter affidare i suoi spazi a processi di uso temporaneo e sperimentale.
In sintesi il programma d’uso (come meglio illustrato dall’ Allegato) è volto a sviluppare:
funzioni pubbliche e di servizio alla cittadinanza svolte dal Comune e da altri enti e istituzioni pubbliche, quali la creazione di uno spazio dedicato ai giovani;
attività educative e sociali, quali attività laboratoriali e proposte per i giovani che abbiano il fine di raccogliere bisogni e desiderata dei giovani stessi.
I locali dovranno essere utilizzati solo per le finalità concordate ed è vietato ogni diverso utilizzo.
Restano ferme le limitazioni in ordine alle attività da svolgere, previste dalla disciplina di settore.
Articolo 3. Variazioni in vigenza di convenzione e cessione
Ogni variazione in vigenza di convenzione (variazioni di uso, variazioni sostanziali di programma, variazione dei soggetti coinvolti) deve essere condivisa dalle Parti e deve essere funzionale alle caratteristiche dello spazio e al processo di rigenerazione di cui gli immobili sono parte.
Ogni atto aggiuntivo e ogni modificazione consentita dalla presente convenzione dovranno essere approvati per iscritto dai medesimi sottoscrittori e costituiranno allegato aggiuntivo alla presente.
È ammessa la cessione parziale e occasionale degli immobili per l'organizzazione di eventi e iniziative occasionali (quali festival, manifestazioni, etc.) conformi all’attività principale insediata, previa comunicazione al Comune, quale inoltre ente proprietario, fermo restando che la responsabilità resta in capo all’Utilizzatore, come da presente convenzione.
Tenuto conto della peculiarità del rapporto collaborativo sancito tra le parti, è fatto divieto di cessioni che non rientrino nella fattispecie di cui al paragrafo precedente.
Articolo 4. Modalità d’intervento
Gli interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute da attuare con modalità reversibili e gli allestimenti in arredo verranno eseguiti senza l’acquisizione di titolo edilizio.
Tali interventi sono così di seguito sinteticamente descritti: interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati al recupero della funzionalità e usabilità dell’immobile. Le opere interne, che si riassumono in piccoli interventi di completamento dello stato di fatto, consistono dunque nella realizzazione di un ambiente bagno accessibile per disabili, nel ripristino dei pavimenti con la stessa tecnologia in legno su magatelli, nel ripristino degli intonaci ammalorati e successive tinteggiature, e nella realizzazione di impianto elettrico e idraulico atti a rendere la struttura autosufficiente a livello impiantistico. Per il porticato antistante il magazzino è prevista l’installazione di un impianto di illuminazione diffusa e un servizio più tecnico, finalizzato all’allestimento specifico per eventi di tipo teatrale o musicale che si volessero allestire nel sottoportico. Nel giardino infine, al momento abbandonato e in disuso, vengono riproposti i binari che anticamente servivano la stazione, sui quali si “muovono” allestimenti urbani di panche e tavoli che diventano così un arredo mobile per il giardino.
Gli interventi di cui sopra dovranno rendere gli spazi aperti al pubblico ed i servizi proposti universalmente accessibili.
Altri interventi di qualificazione edilizia degli immobili, non riconducibili alle tipologie di cui sopra, potranno essere effettuati con i titoli edilizi prescritti dagli strumenti vigenti.
Articolo
5. Impatti sulla viabilità ed accessibilità con sistemi di mobilità
sostenibile
Le funzioni temporaneamente insediate non devono produrre significativi effetti sulla viabilità esistente. Sono da promuovere soluzioni volte ad incentivare l’accesso attraverso sistemi di mobilità sostenibile e a contenere eventuali disagi indotti ai residenti delle aree circostanti (ad esempio realizzando percorsi di collegamento tra i luoghi, attivando convenzioni agevolate per i residenti per l’utilizzo del parcheggio).
Articolo 6. Durata dell’uso temporaneo ed eventuale proroga
La presente convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione fino a 1 anno.
La presente convenzione potrà essere prorogata su richiesta dell’Utilizzatore e della Proprietà per ulteriori mesi 12.
Detta facoltà di proroga è ammessa, previo sopralluogo, se ricorrono le seguenti condizioni:
permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l’uso temporaneo di cui all’art. 1;
interesse dell’Amministrazione comunale al mantenimento della convenzione.
In caso di mancato utilizzo dell’immobile per un lungo periodo, per ragioni non imputabili all’Utilizzatore e preventivamente comunicato come indicato all’art. 8, il Comune valuterà alla scadenza un'eventuale proroga per un periodo corrispondente.
L’Utilizzatore potrà dismettere i locali prima della scadenza previa comunicazione formale da far pervenire almeno 30 giorni prima al Comune.
La presente convenzione potrà essere revocata in ogni momento dal Comune con preavviso di mesi 1 (uno).
Articolo 7. Monitoraggio e informazione sulle attività
Le attività svolte vanno documentate attenendosi ai principi di comprensibilità, periodicità e verificabilità, facendo riferimento al monitoraggio previsto dal Programma di uso temporaneo con particolare riguardo alla misura dell’impatto sociale complessivo, al fine di permettere la valutazione dell’attività.
I successivi articoli declinano i compiti relativi a ciascun sottoscrittore rispetto alle fasi del processo di monitoraggio che costituisce grande rilevanza per perfezionare ed aumentare l’efficacia della proposta in relazione alla soluzione di rigenerazione definitiva da avviare.
Articolo 8. Ripristino
Il ripristino, con oneri e spese a carico dell’Utilizzatore, dovrà riguardare le seguenti opere: smontaggio arredi e attrezzature mobili di proprietà dell’utilizzatore.
Alla scadenza della convenzione, anche in caso di cessazione anticipata di cui all’art. 6, ovvero a seguito di decadenza di cui all’art. 13, gli immobili saranno oggetto di sopralluogo da parte dei sottoscrittori, per verificare lo stato dei luoghi.
L’esito del sopralluogo sarà oggetto di apposito verbale. In esso si darà conto delle eventuali operazioni di ripristino, fatto salvo che i sottoscrittori di comune accordo non dispongano diversamente, e dei tempi per effettuarle.
Nulla è dovuto dalla Proprietà per lavori eseguiti dall’Utilizzatore sugli immobili in uso temporaneo, né alcun rimborso per opere eseguite e migliorie, né per lavori di manutenzione straordinaria realizzati. Le opere di ripristino non rimosse sono soggette alle sanzioni di cui alla L.R. 23/2004.
Articolo 9. Obblighi e impegni dell’Utilizzatore/Gestore
È fatto obbligo all’Utilizzatore di garantire le adeguate condizioni per la realizzazione delle attività individuate all’art. 2 e di dotarsi delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di tali attività manlevando il Comune da ogni responsabilità.
L’Utilizzatore si impegna a:
attribuire funzioni riconoscibili agli spazi aperti al pubblico, risolvere le problematiche di sicurezza, accessibilità e fruizione, rilevate dall’Amministrazione o insorte in pendenza di convenzione durante l’uso temporaneamente autorizzato;
vigilare sul corretto uso degli immobili da parte del proprio personale ed eventuali soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica, igiene e salubrità dell'ambiente e nel rispetto delle normative in materia di ordine pubblico;
il rispetto dei termini di durata previsti all’art. 6 e a comunicare preventivamente al Comune ogni eventuale sospensione dell’uso temporaneo;
comunicare al Comune la programmazione delle attività aperte al pubblico mettendola a disposizione dell’Amministrazione e della collettività e tenendola costantemente aggiornata;
trasmettere puntualmente il monitoraggio di cui all’art. 7;
provvedere al ripristino dell’immobile allo scadere della presente convenzione.
Sono a carico dell’Utilizzatore:
tutte le spese inerenti volture/eventuali nuovi allacciamenti di fonti energetiche e servizi essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento, ecc.) e di strumentazioni informatiche, l'onere di pulizia degli ambienti e relative pertinenze, anche per le aree riservate all’utilizzo pubblico;
l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere i locali assegnati in condizioni da servire all'uso per cui è stato chiesto l’insediamento;
gli oneri economici e amministrativi richiesti per l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta o altro, necessarie e utili per l'espletamento dell’attività di cui è stato chiesto l’insediamento.
Articolo 10. Obblighi e impegni del Comune e Proprietà
Il Comune sovrintende alla corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione, verificando le informazioni fornite dall’Utilizzatore per il monitoraggio dell’iniziativa di cui al precedente art. 8.
Il Comune/proprietà in particolare si impegna a:
realizzare gli interventi di cui all’art. 4;
supportare il progetto d’uso per la durata della convenzione, aderendo nelle modalità opportune ad iniziative promosse dell’Utilizzatore (comunicazione, patrocini, etc);
valutare esenzioni e agevolazioni previste dai regolamenti comunali in materia di canoni e tributi locali per le attività svolte nell’ambito della presente convenzione;
monitorare sulla proposta di uso temporaneo e a promuovere iniziative volte al riutilizzo definitivo dell’immobile;
comunicare alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx variazioni alla convenzione che pregiudichino o modifichino i risultati attesi dalla convenzione (CRU) sottoscritta in data 03/12/2022 prot. in entrata n° 12186, RPI 02/12/2022.0000589.U;
Il Comune resta totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Utilizzatore ed i suoi aventi causa, inclusi i soggetti da questa incaricati delle attività per la esecuzione oggetto della presente Convenzione.
Articolo 11. Risorse messe a disposizione dai sottoscrittori
Il Comune mette a disposizione, quale cofinanziamento del “Bando “Rigenerazione Urbana 2021 - L.R. 24/2017”, € 10.000 destinati alle azioni canvas previste da progetto, nello specifico:
Azione A1 - Coinvolgimento informale ed empowerment dei giovani del territorio, con l’individuazione di gruppi di lavoro e condivisione degli obiettivi e scopi del progetto;
Azione A2 - Laboratori Dialogo Giovani e Amministrazione Comunale, che prevede l’attivazione di un dialogo aperto tra gli Amministratori, i tecnici comunali coinvolti e i ragazzi-target a cui è rivolto il progetto;
Azione A3 - Disseminazione dei risultati ed Evento Finale, con la finalità specifica di far progettare ai ragazzi/e un evento che possa coinvolgere tutta la comunità, proiettare il video di tutto il percorso fatto e accendere i riflettori sul nuovo spazio.
Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazioni
L’Utilizzatore esonera il Comune e la Proprietà da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni all’immobile, a cose e persone causati dall'utilizzo dei locali o per l'espletamento dell’attività ivi insediata.
Articolo 13. Causa di decadenza della convenzione
Sono causa di decadenza, con conseguente risoluzione del presente rapporto convenzionale:
il mancato utilizzo dei locali non previamente comunicato o l'utilizzo per fini diversi da quelli pattuiti;
l'inosservanza ingiustificata di quanto statuito nella presente convenzione;
lo svolgimento di attività in contrasto con il contratto di rigenerazione urbana (CRU), sottoscritto dalla Regione e dal Comune.
Nelle ipotesi sopra richiamate il Comune, con comunicazione inviata a mezzo PEC agli interessati, anche quale formale avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, accerta e significa l’avvenuta risoluzione e decadenza del presente accordo, senza che possano essere vantati diritti o pretese nei confronti del Comune.
Si procede nei modi previsti dal comma che precede laddove il contratto di rigenerazione urbana, per una delle ipotesi ivi previste, decada.
In tutti gli altri casi, l’Amministrazione comunale con proprio atto contesta formalmente le inadempienze riscontrate, concedendo termine congruo, non inferiore a dieci (10) giorni per conformarsi a quanto intimato e partecipare al relativo procedimento, mediante presentazione di osservazioni e di documenti. Laddove le inadempienze perdurino e rivestano carattere di gravità, l’amministrazione comunale, laddove non sia diversamente possibile, dichiara la sopravvenuta risoluzione del presente accordo. Il provvedimento conclusivo del procedimento è notificato a mezzo PEC agli interessati.
In tutte le ipotesi previste dal presente articolo, l’Amministrazione comunale, il proprietario – ove diverso dal Comune – e l’utilizzatore sottoscrivono senza indugio un verbale di riconsegna dell’immobile/dello spazio oggetto del presente accordo, nel quale le Parti annotano le circostanze ritenute utili e/o necessarie.
Articolo 14. Trasferimento degli impegni ed oneri in caso di alienazione
Nel caso di vendita degli immobili oggetto della presente convenzione, chi vende ha l’obbligo di trasferire agli acquirenti gli oneri e obblighi di cui alla presente convenzione. Negli atti di trasferimento degli immobili la parte cedente si impegna a riportare tutte le clausole contenute nella presente convenzione.
Articolo 15. Trattamento dei dati
Il Comune garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che saranno trattati in ottemperanza a quanto prescrive il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
L’Utilizzatore e la Proprietà sono informati ai sensi dell'art. 13 del predetto D. Lgs. che i dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei per le finalità indicate nella presente convenzione e a essa connesse.
A tal fine l’Utilizzatore e la Proprietà hanno diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione e aggiornamento di cui all'art. 7 del D. Lgs. citato.
L’Utilizzatore e la Proprietà resi edotti di quanto precede, sono informati che con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsentono al trattamento indicato nei commi precedenti.
Articolo 16. Controversie
In caso di controversie fra le parti, foro competente è quello di FERRARA.
Articolo 17. Spese, registrazioni e altri oneri contrattuali
Tutte le spese inerenti la presente convenzione e quelle connesse e conseguenti sono a carico dell’Utilizzatore.
Articolo 18. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.
La presente convenzione abroga ogni precedente provvedimento e comunque qualsiasi atto in contrasto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole della presente convenzione e comunque di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 8 e 9.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
ALLEGATO: Programma di uso temporaneo
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