…………………….PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI ODONTOIATRIA.
All. A) CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E
…………………….PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI ODONTOIATRIA.
INDICE
ART. 1 - premessa
ART. 2 - oggetto del contratto ART. 3 - tetti economici
ART. 4 - modalità di accesso e erogazione delle prestazioni
ART. 5 - programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti
ART. 6 - corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket ART. 7 - corretta rendicontazione delle prestazioni
ART. 8 - tariffe e fatturazione
ART. 9 - tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 10 - modalità di trasmissione dei flussi informatici ART. 11 - verifiche
ART. 12 - incompatibilità ART. 13 - carta dei servizi ART. 14 - tutela dell’utente ART. 15 - privacy
ART. 16 - polizze assicurative ART. 17 - adempimenti
ART. 18 -decorrenza
ART. 19 – norma transitoria
ART. 20 - inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione. ART. 21 - foro competente
ART. 22 - responsabili della convenzione ART. 23 – spese e clausole finali
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all’art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell’accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
-che l’Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe unitarie a prestazione, eguali per tutti gli assistiti indipendentemente dalla loro residenza;
- che le tariffe di riferimento sono quelle del Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi, collegato al vigente Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al Decreto Dirigenziale 1098/2019 e della deliberazione C.R.T. n. 163 del 8/10/2003 (per i dispositivi medici individuali);
- che l’Istituto con la sottoscrizione del presente contratto accetta il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe massime suddette;
- che l’Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle citate norme per stipulare la presente convenzione con riferimento alle discipline e attività specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che l’Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento;
-che l’Azienda, a seguito della delibera del Direttore Generale n.1913 del 20/12/2018, ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di strutture sanitarie private in possesso del requisito dell’accreditamento per l’acquisizione di prestazioni di odontoiatria negli ambiti territoriali di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli;
- che con la delibera del Direttore Generale n. …… del ……. è stato preso atto del verbale redatto dalla Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse;
– che l’Istituto è stato individuato quale struttura idonea per la sottoscrizione
dell’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs.vo 502/92 e smi;
-vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;
- visto il DPCM del 12/01/2017;
- visto il decreto dirigenziale n. 6731 del 22/05/2017;
-il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema
Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona della dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. …………. del ;
E
…………………………………………………….., di seguito denominato “Istituto”, partita IVA n. ……………….., con sede legale in Via ……………….. n in
……………….., nella persona del proprio rappresentante legale ………………….
domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto del contratto
L’Azienda con il presente atto si avvale dell’Istituto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di odontoiatria specificate nell’Allegato 1 dell’Avviso di Manifestazione d’interesse di cui alla delibera D.G. n. 1913/2019 e alla presente convenzione Allegato A) da eseguire a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti / assistiti nell’Azienda USL Toscana Centro , entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli nella seguente/i sede/i e nella branca Q.
Nel suddetto elenco Allegato 1) sono altresì indicati i dispositivi medici individuali
erogabili in convenzione (protesi dentarie mobili e apparecchi Ortodontici).
Sono escluse da questa convenzione le prestazioni attinenti alle tipologie:
-implantologia
-Protesi fissa
-chirurgia muco gengivale
-ortodonzia livelli IOTN 1,2,3.
Art.3 – Tetti economici
Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda, vengono assegnati all’Istituto i sotto indicati tetti economici per l’ambito territoriale di …….:
♦periodo 01.05.2019 – 31.12.2019 - € …………………..
♦ periodo 01.01.2020 – 30.04.2020 - € ……………………..
per un totale pari a € ……………………………………
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.
Art. 4 – Modalità di accesso e erogazione delle prestazioni
L’accesso alle prestazioni odontoiatriche è previsto dalla normativa vigente come “libero accesso” ovvero senza la prescrizione medica redatta su ricettario del SSN. L’accesso alla visita specialistica odontoiatrica può avvenire solo su prenotazione della prima visita odontoiatrica tramite sistema CUP. Successivamente alla visita, viene compilato il piano di cura tramite il quale l’odontoiatra, valutate le necessità dell’utente, garantisce le prestazioni appropriate. Il predetto piano di cura dovrà riportare obbligatoriamente il timbro e la firma del professionista e la firma per accettazione dell’assistito.
Si impegna, altresì, ad iniziare il piano di cura di norma entro 30 giorni , salvo casi di urgenza clinica, dalla data della prima visita e ad effettuare le prestazioni programmate evitando spostamenti degli appuntamenti prenotati. L’annullamento ed il conseguente spostamento delle prestazioni prenotate è da ritenersi occasionale e legato esclusivamente
ad impossibilità tecniche di esecuzione dell’esame, quali, ad esempio, guasti alle
apparecchiature. In tale situazione la struttura garantirà il recupero del tempo di fermo macchina dovuto a disfunzioni tecniche o ad altre cause direttamente imputabili alla struttura stessa.
Rimane comunque ferma la possibilità per l’utente di interrompere il trattamento in qualsiasi momento, su sua libera scelta, accedendo ad altra struttura pubblica o privata accreditata.
L’Istituto assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e con una dotazione organica in linea con gli standard, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.
L’Istituto si impegna ad informare gli utenti di quali prestazioni da esso erogate sono oggetto della convenzione e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Regionale. L’Istituto si impegna altresì a segnalare all’Azienda – SOC Odontoiatria – i casi di passaggio degli utenti dal regime SSN a regime non convenzionato al fine di avere l’eventuale necessaria autorizzazione preventiva per la presa in carico.
Art. 5 – Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti L’istituto contraente si impegna a programmare tutte le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti ed assicurare che la programmazione sia collegata alle agende prenotabili del CUP Aziendale, secondo la regolamentazione generale dell’offerta CUP.
Al fine di condividere una programmazione stabile nel tempo l’Istituto si impegna a trasmettere al CUP per il successivo inserimento:
- agende di prenotazione dell’offerta complessiva suddivise in dodicesimi spalmate su tutti i mesi dell’anno per almeno il 90% dell’offerta complessiva;
-completamento dell’offerta con agende trimestrali da comunicare alla “Gestione Aziendale
Agende” almeno con due mesi di anticipo rispetto al trimestre di riferimento.
In difetto l’Azienda sospende la liquidazione dei compensi fino al ripristino della programmazione delle agende secondo i criteri sopra descritti.
L’istituto si impegna, altresì, al massimo contenimento di variazioni di agenda da comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo alla S.O.S. Cup- Call Center con eventuali spostamenti di pazienti a carico dell’istituto medesimo.
Resta inteso che variazioni sostanziali di tale programmazione saranno oggetto di preventiva comunicazione scritta all’Azienda: S.O.C. Odontoiatria e S.O.S. CUP – Call Center.
Per fronteggiare criticità rilevate dal monitoraggio delle liste di attesa, l’Azienda può disporre di modificare tempestivamente la programmazione sempre nel rispetto del tetto/volumi già stabiliti.
L’Istituto, collegato alla rete aziendale, registra attraverso il proprio punto CUP sulla procedura di prenotazione aziendale, all’atto dell’evento, tutto ciò che riguarda la posizione dell’utente in particolare registra l’avvenuta erogazione e l’eventuale pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria.
L’Istituto si impegna a partecipare a eventuali incontri di aggiornamento su procedura CUP e su modalità di prenotazione, nonché ad applicare le direttive impartite dalla S.O.S. CUP- Call Center.
L’accesso alla rete informatica dell’Azienda, nonché i relativi costi, sono completamente a carico dell’Istituto accreditato convenzionato.
Gli Istituti sono tenuti a concordare con l’Azienda i periodi di chiusura per ferie e a comunicarli con almeno 60 giorni di anticipo alla S.O.C. Odontoiatria e alla S.O.S. CUP – Call Center. Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente
comunicato alla S.O.C. Odontoiatria e alla S.O.S. Cup- Call Center.
Art. 6 – Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket
Per ogni prestazione erogata a seguito di regolare prenotazione CUP, l’Istituto deve assicurare la corretta gestione della posizione economica dell’utente per l’accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa sanitaria, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione presso la struttura. L’Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN, corredata del riepilogo delle prestazioni specialistiche effettuate in base al piano di trattamento preventivamente concordato e sottoscritto.
L’istituto deve garantire per conto dell’Azienda la riscossione del ticket comprensivo delle eventuali quote di compartecipazione aggiuntiva (quota ricetta) con contemporanea registrazione sui software aziendali.
L’istituto si impegna a seguire le disposizioni impartite dall’Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.
Art.7 –Corretta rendicontazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate dovranno essere rendicontate correttamente, con correlazione alle specifiche prenotazioni, ciascuna nello specifico giorno ed ora di esecuzione. Effettuata la prestazione sarà cura dell’Istituto acquisire dall’utente l’attestazione dell’effettiva fruizione della stessa mediante apposizione, ad ogni accesso, della propria firma sul piano di cura al fine di attestare l’avvenuta erogazione della prestazione stessa.
Al termine di ogni seduta, o comunque entro il giorno lavorativo immediatamente
successivo, l’Istituto assicura l’aggiornamento della lista dei soggetti prenotati con la conferma dell’effettiva erogazione delle relative prestazioni nel sistema informatico di
prenotazione unica (CUP) e, ove necessario, di cassa e rendicontazione. Per le prestazioni multiple – piano di cura con più prestazioni erogate in tempi diversi-, l’Istituto, contestualmente alla registrazione dell’erogazione dell’ultima prestazione, provvede a chiudere l’intero documento contabile sul sistema informatico utilizzato, ove necessario. L’Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
Art. 8 – Tariffe e fatturazione
L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi e della deliberazione C.R.T. n. 163 del 8/10/2003 (per i dispositivi medici individuali) con applicazione dello sconto del 20% sulle tariffe regionali come da normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse. Il predetto sconto del 20% si applica anche alle tariffe regionali dei dispositivi medici individuali.
Per la prestazione “Visita generale” lo sconto è pari al 100% (prima visita erogata gratuitamente).
L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e eventuale quota di compartecipazione aggiuntiva.
La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dagli specifici applicativi software in uso entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni.
La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata eventualmente dalla stampa del
report dell’attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicativi software in uso.
Il pagamento è subordinato all’esito positivo dei controlli di cui al successivo art. 11. L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 20.
L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.
Art.9- Tracciabilità dei flussi finanziari
In analogia a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi, l’Istituto è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10-Modalità di trasmissione dei flussi informatici
L’Istituto si impegna a trasmettere, secondo i tracciati record previsti, tutta l’attività erogata ivi compresa quella che non genera effetti finanziari a carico del servizio sanitario nazionale. Pertanto invia entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale), il flusso informatico previsto dalla normativa vigente – Flusso XXX.XXX, anche con l’ausilio di specifici applicativi software, in modo da consentire all’Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.
L’istituto con più sedi trasmette l’attività erogata secondo i codici assegnati alle strutture di erogazione.
L’Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all’Istituto; quest’ultimo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.
L’istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.
L’Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.
Art. 11- Verifiche e controlli
L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.
Per quanto riguarda i controlli clinici e amministrativi l’Istituto è tenuto ad inviare tutti i piani di cura, prima dell'avvio degli stessi, ai Direttori delle SOS di Odontoiatria dei 4 ambiti, a rotazione e con modalità che saranno successivamente oggetto di apposito protocollo operativo. I piani di cura sono controllati sia dai Direttori delle SOS che dal Direttore della SOC nel rispetto della seguente procedura: i Direttori delle 4 SOS di odontoiatria, convalidano preventivamente tutti i piani di cura che poi vengono controfirmati dal Direttore della SOC per una successiva verifica. Contemporaneamente vengono visitati da Odontoiatri ASL il 3% i pazienti con piani di cura più costosi o a rischio di inappropriatezza.
Su lo stesso 3% viene eseguito un controllo amministrativo per la verifica dell’inquadramento del paziente.
Dopo che le cure sono state erogate viene eseguito un controllo clinico, da parte di Odontoiatri ASL, sul 3% dei pazienti. Su lo stesso 3% viene eseguito un controllo amministrativo per la verifica dell'inquadramento del paziente.
L’ attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l’Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.
L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione ed è tenuto a renderla immediatamente disponibile in seguito a formale richiesta da parte dell’Azienda.
Art.12- Incompatibilità
L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L’Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.
Art.13- Carta dei servizi
L’Istituto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.
Art.14 – Tutela dell’utente
L’Istituto riconosce il diritto alla tutela dell’utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell’Azienda contraente, collabora con l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell’Azienda.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione
n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art.15 – Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A.1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 alla convenzione tra Azienda e l’Istituto di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 – Polizze Assicurative
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
Art. 17 – Adempimenti
L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Art.18 – Decorrenza, rinnovo, proroga
18.1 decorrenza.
La presente convenzione produce effetti da 01/05/2019 e avrà scadenza il 30/04/2020. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.
18.2 rinnovo – proroga.
La presente convenzione, su richiesta dell’Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per ulteriore anno.
E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.
Art. 19 – Norma Transitoria
(applicata per gli Istituti già convenzionati con l’Azienda)
Le parti concordano che i rapporti intercorsi tra le parti a far data da 1/1/2019 e fino al 30/04/2019 sono regolati da quanto previsto nella convenzione di cui alla delibera del
Direttore Generale n. 1150/2018 con volumi economici pari ai quattro dodicesimi (4/12) dei tetti “storici” ossia € …………………………… .
Art. 20 - Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
19.1 Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
19.2 - sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si
procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.
19.3 -recesso
Qualora l’Istituto intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Istituto da parte dell’Azienda.
19.4 - risoluzione
L’azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
In tutti i casi di risoluzione / recesso l’Istituto dovrà comunque garantire la conclusione di tutte le prestazioni previste nei piani di cura già avviati.
19.5 -Clausola risolutiva espressa.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria/accreditamento regionale;
-reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art.10 addebitabile a responsabilità dell’Istituto;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art.20- Foro competente
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.
Art. 21- Responsabili della convezione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto nella figura del Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario;
-per il livello di programmazione delle attività il riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.C Odontoiatria;
- per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dal Direttore della
S.O.C. Odontoiatria o da suoi Delegati nelle persone dei Direttori delle SOS di Firenze ed Empoli;
-per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS
b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale dell’Istituto ..…………………….
Art. 22– Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso
a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell’Istituto all’atto della formazione.
Presso la S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio- sanitario dell’Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione
Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
per l’Istituto
il Rappresentante Legale
………………………………….. (firmato digitalmente)
Allegato 1)
ELENCO PRESTAZIONI ODONTOIATRIA | |
Prestazione | Codice nomenclatore |
Visita | 89.7 |
Chiusura di fistola oroantrale | 22.71 |
Estrazione di dente deciduo | 23.01 |
Estrazione di dente permanente | 23:09 |
Estrazione di radice residua | 23:11 |
Altra estrazione chirurgica di dente | 23:19 |
Ricostruzione di dente mediante otturazione | 23.20.1 |
Ricostruzione di dente mediante otturazione ( 3 superfici) | 23.20.2 |
Inserzione di protesi rimovibile | 23.43.1 |
Altra inserzione di protesi rimovibile | 23.43.2 |
Inserzione protesi rimovibile o fissa per elemento | 23.43.3 |
Riparazione dentaria ( molaggio selettivo) | 23.49.1 |
re-impianto post traumatico di dente | 23.5 |
Terapia canalare in dente monoradicolato | 23.71.1 |
Terapia canalare in dente pluriradicolato | 23.71.2 |
Apicectomia | 23.73 |
Biopsia della gengiva | 24.11 |
Biopsia dell'alveolo | 24.12 |
Asportazione di lesione (epulide) o tessuto della gengiva | 24.31 |
Intervento chirurgico pre-protesico per emiarcata | 24.39.2 |
Asportazione di lesione dentaria della mandibola | 24.4 |
Trattamento ortodontico con apparecchi mobili 1° e 2° anno (i dispositivi medici sono a carico degli utenti) | 24.70.1 |
Trattamento ortodontico con apparecchi fissi 1° anno e 2° anno (la tariffa è comprensiva dei dispositivi medici) | 24.70.2 |
Trattamento ortodontico con apparecchi ortopedico funzionali | 24.70.3 |
Riparazione di apparecchio ortodontico | 24.80.1 |
Biopsia (agobiopsia) della lingua | 25.01 |
Asportazione o demolizione locale di lesione delle ossa facciali | 76.2 |
Riduzione apertura di frattura alveolare | 76.77 |
Ablazione tartaro | 96.54.1 |
Rimozione di protesi dentale: corona isolata elemento protesico | 97.35 |
Riparazioni, ribasature, ricementazione + aggiunta denti | 99.97.2 |
Visita per programma protesico | 89.7 |
Visita ortodontica | 89.7 |
Pulpotomia monoradicolato | 23.71.1 |
Pulpotomia pluriradicolato | 23.71.2 |
Visita gnatologica | 89.7 |
Esportazione di dente o radice strettamente connessa alla protesi | 23:09 |
Visita di controllo odontoiatrica | 89.7 |
Ricostruzione dente o radice con perni endocanalari | 23.20.2 |
rabilitazione gnatologica e posturale | 24.70.4 |
Trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche | 24.19.1 |
ELENCO DISPOSITIVI MEDICI | |
Descrizione | |
PROTESI MOBILE TOTALE - DUE ARCATE - (EURO 250 AD ARCATA) | |
PROTESI MOBILE PARZIALE FINO A 6 ELEMENTI CON GANCI A FILO | |
PROTESI MOBILE PARZIALE CON PIU' DI 6 ELEMENTI CON GANCI A FILO | |
PROTESI MOBILE SCHELETRATA FINO A 6 ELEMENTI | |
PROTESI MOBILE SCHELETRATA CON PIU' DI 6 ELEMENTI | |
PROTESI FISSA ELEMENTO IN ORO E CERAMICA STRUTTURA PILASTRO E/O INTERMEDIO | |
PROTESI FISSA ELEMENTO IN ORO E RESINA COMPOSITA STRUTTURA PILASTRO E/O INTERMEDIO | |
VARIE E RIPARAZIONI FRATTURA RESINA | |
VARIE E RIPARAZIONI RIBASATURA INDIRETTA A CALDO | |
VARIE E RIPARAZIONI SCHELETRATO/BRASATURA | |
VARIE E RIPARAZIONI SCHELETRATO/PIVOT | |
VARIE E RIPARAZIONI CON AGGIUNTA DI 1 ELEMENTO | |
VARIE E RIPARAZIONI CON AGGIUNTA DA 2 A 4 ELEMENTI | |
VARIE E RIPARAZIONI CON AGGIUNTA DI 5 O PIU' ELEMENTI | |
BYTE (NIGHT GUARD) | |
CERATURA DIAGNOSTICA (AD ELEMENTO) PER UN MASSIMO DI 50 EURO AD ARCATA | |
XXXX XXXXXXXXXX RESINA ED ACCESSORI | |
DIMA PER TAC ED ACCESSORI | |
ELEMENTO PROVVISORIO ARMATO | |
ELEMENTO PROVVISORIO IN RESINA | |
MARYLAND BRIDGE (STRUTTURA) | |
XXXXX XXXXXXX | |
TORONTO BRIDGE (ORO CERAMICA) |
RIABILITAZIONE GNATOLOGICA | |
BARRA FRESATA (+150 EURO A IMPIANTO) | |
SCHELETRATI SEMPLICI CON GANCI FUSI | |
BARRA DI RINFORZO FUSA | |
RINFORZO SEMPLICE | |
PLACCA DI SCHWARZ (SUP. E INF.) | |
PLACCA XXXXXX | |
PLACCA XXXXX XXXXXXX SUP. | |
PLACCA INFERIORE CON RAMPA | |
ATTIVATORE XXXXXXXX | |
ATTIVATORE DI RETRAZIONE | |
TWIN-BLOCK | |
BIONATOR | |
MINIPOSIZIONATORE | |
RIBASATURA | |
RIPARAZIONE | |
LIP BUMPER XXXXXX | |
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PLACCA | |
BIONATOR CON P.S. IN MYOPROGRESS (O.S.A.) | |
0CCLUS - 0- GUIDE | |
ARCO LINGUALE O PALATALE | |
DOPPIO ARCO PER TRAZIONE | |
ESPANSORE RAPIDO PALATINO | |
ESPANSORE RAPIDO PALATINO INCOLLATO | |
DISTALIZZATORE VELTRI | |
BOTTONE DI XXXXX | |
BARRA DI GOSGHARIAN | |
QUAD-HELIX | |
QUAD-HELIX CON GRIGLIA | |
FAST-BACK | |
ARCO DI AVANZAMENTO | |
ESPANSORE TIPO BUTTERFLY | |
TRAZIONE EXTRAORALE XXXXXXX | |
APPARECCHI FUNZIONALI | |
PROTESI MOBILE INTERA ARCATA SUPERIORE | |
PROTESI MOBILE INTERA ARCATA INFERIORE | |
DISPOSITIVO ORTODONTICO ARCATA SUPERIORE, COMPLETO DI ATTACCHI E BANDE E QUANTO NECESSARIO PER TRATTAMENTO ORTOD. FISSA |
DISPOSITIVO ORTODONTICO ARCATA INFERIORE, COMPLETO DI ATTACCHI E BANDE E QUANTO NECESSARIO PER TRATTAMENTO ORTOD. FISSA | |
DISPOSITIVO BITE TIPO PLACCA DI SVINCOLO / MICHIGAN | |
DISPOSITIVO BITE TIPO BASE STAMPATA IN DURAN | |
VARIE E RIPARAZIONI (GANCIO, MOLLA, GRIGLIA, ARCO, VITE, ATTACCO, BANDE BRASATURA) | |
VARIE E RIPARAZIONI (SOSTITUZIONE DI COMPONENTI) | |
SERVIZIO DIGITAL KIT | |
OCCLUSORE ORTODONTICO | |
DISEGNO CEFALOMETRICO E MISURAZIONE SU PUNTI MARCATI DAL PRESCRIVENTE | |
DISPOSITIVO ORTODONTICO ARCATA SUPERIORE COMPLETO - DA ASSOCIARE ALLA 170-33 - (0 EURO) | |
DISPOSITIVO ORTODONTICO ARCATA INFERIORE COMPLETO - DA ASSOCIARE ALLA 170-33 - (0 EURO) | |
VARIE E RIPARAZIONI (SOSTITUZIONE DI COMPONENTI) - DA ASSOCIARE ALLA 170-33 - (0 EURO) |
All. A.1.
ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, in persona di , codice fiscale
domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda sita in Xxxxxxx X.xxx X.Xxxxx Xxxxx, 0 00000 (XX), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come “AZIENDA”,
E
L’Istituto di , partita IVA/codice fiscale
, con sede legale in nella
persona di nato a il
, in qualità di e legale
rappresentante, domiciliato per la carica presso la stessa, di seguito anche come “Responsabile” ,
congiuntamente anche come le “Parti”
Premesso che:
- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• l’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la Azienda e l’Istituto hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera
del Direttore Generale n…. del………….. avente ad oggetto……………..
• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
• il Titolare ha affidato all’Istituto (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività
di come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. del che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.
Tutto quanto sopra premesso
l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente
NOMINA
in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),
l’Istituto RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di affidati dal Titolare al Responsabile.
Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.
Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati
Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:
• dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
• dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.
Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati
Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:
- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all’interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro
Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza
Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:
- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.
Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.
Articolo 6 - Cessazione del trattamento
Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a
carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.
Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina
La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.
La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 8 - Sub-responsabili
Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.
Ai sensi dell’art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati
Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.
In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l’accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l’accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.
Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.
Nello specifico il Responsabile:
• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
• garantisce l’adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
• cura la formazione e l’aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.
Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l’elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell’ambito della Convenzione/Contratto.
Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Articolo 11 - Diritti degli interessati
Premesso che l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.
Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.
Articolo 12 - Registro dei trattamenti
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.
Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.
Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.
Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali
Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Il Responsabile fornisce al titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.
Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)
Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest’ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.
Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile
Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.
Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell’ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.
Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali
Il Responsabile si impegna:
• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell’esecuzione degli obblighi assunti;
• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate. Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati
Il Responsabile deve:
• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.
Articolo 18 – Violazione dei dati
Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
• la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• la descrizione delle probabili conseguenze;
• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva
Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.
Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di
trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.
Articolo 21 - Attività di audit
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.
Articolo 22 - Ulteriori istruzioni
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all’affidamento dell’incarico, affinchè il Titolare possa accertare l’eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.
Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell’ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile
- e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.
Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni
Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR. Articolo 24 – Norme finali e responsabilità
Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell’ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che
dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all’accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.
Il Responsabile dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.
Firenze, lì
p. Azienda USL Toscana Centro
p. Istituto il Rappresentante legale