Contratto Italiano
Contratto Italiano
per Panelli, Farine d'estrazione di semi e frutti oleosi ed altri mangimi semplici di origine vegetale di produzione nazionale n. 136
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 1° settembre 1983) (Franco camion e/o altro veicolo)
Atto confirmatario redatto a ............................... il ................................
Venditore: ......................................................
Compratore: .............................................
Mediatore: ................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.
Merce: .......................................................
Qualita':
a) secondo "denominazione e/o base contenuto analitico" .....................
b) secondo "campione reale" ...................... - a mani .............................
c) secondo "campione tipo" ....................... - a mani .............................
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Caratteristiche - sul tal quale -:
- Umidita' %
- Proteine %
- Fibra %
- Grassi %
Quantita':...........................................................
(2% piu' o meno da esercitare quota per quota, in facolta' del venditore quando l'indicazione della quantita' non sia eseguita dalla specificazione "tassativa" od equivalente. Per quota s'intende la quantita' che deve essere eseguita in ogni singolo periodo in cui e' suddiviso il contratto).
Epoca di esecuzione: .......................................................
Merce resa franco:.............................................................
Ricevimento in peso e qualita' a: .......................................
Prezzo: Lit. .........................................................................
Pagamento: ........................................................................
Imballo: ...............................................................................
Mediazione: ........................................................................
Condizioni particolari: ..........................................................
....................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .
TOLLERANZE ED ABBUONI
a) Farine d'estrazione di soia normale
- UMIDITA' - Il contenuto di umidita' e' fissato al 12,50%. Dal 12,50% al 14% e' riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di umidita' superiore al 14%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto.
- PROTEINE - Il contenuto di proteina e' fissato al 43,75% sul tal quale. Dal 43,75% al 40% e' riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto proteico inferiore al 40%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avra' diritto ad un abbuono del 2% per ogni punto o frazioni, per la parte inferiore al minimo del 40%.
- FIBRA GREZZA - Il contenuto di fibra grezza e' fissato al 7,50% sul tal quale. Dal 7,50% all'8,50% e' riconosciuto un abbuono dell'1% (frazioni in proporzione).
Dall'8,50% al 9,50% e' riconosciuto un abbuono del 2% (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di fibra grezza superiore al 9,50%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avra' diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto o frazioni, per la parte superiore al massimo del 9,50%.
- ATTIVITA' UREASICA - L'attivita' ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale C.E.E., dev'essere contenuta entro il limite massimo dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
b) Farine d'estrazione di soia proteica
- UMIDITA' - Il contenuto di umidita' e' fissato al 12,50%. Dal 12,50% al 14% e' riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di umidita' superiore al 14%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- PROTEINE - Il contenuto di proteine e' fissato al 48% sul tal quale. Dal 48% al 45% e' riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto proteico inferiore al 45%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avra' diritto ad un abbuono del 2% per ogni punto o frazioni, per la parte inferiore al minimo del 45%.
- FIBRA GREZZA - Il contenuto di fibra grezza e' fissato al 3,75% sul tal quale. Dal 3,75% al 4,75% e' riconosciuto un abbuono dell'1% (frazioni in proporzione).
Dal 4,75% al 5,25% e' riconosciuto un abbuono del 2% (frazioni in proporzione).
In caso di contenuto di fibra grezza superiore al 5,25%, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avra' diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto o frazioni, per la parte superiore al massimo del 5,25%.
- ATTIVITA' UREASICA - L'attivita' ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale C.E.E., dev'essere contenuto entro il limite massimo dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto della merce.
c) Panelli ed altre farine d'estrazione
- UMIDITA' - E' tollerata l'eccedenza di 2 punti sul tasso convenuto con abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Oltre tale limite, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto.
- PROTEINE - E' tollerata la deficienza fino al 10% del tasso convenuto, con abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Oltre tale limite, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto.
- LIPIDI - Limitatamente ai panelli in genere, e' tollerata la deficienza di 3 punti rispetto al tasso convenuto, con abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).
Oltre tale limite, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto.
- SILICE (sabbia) - Limitatamente alla farina d'estrazione di Sesamo, e' tollerato un contenuto di silice (sabbia) sino al 5%. Oltre tale limite, si applicano i seguenti abbuoni:
- dal 5,01% al 7,50% abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione);
- dal 7,51% al 10,00% abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione). Oltre tale limite, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto.
- AFLATOSSINA - Limitatamente alla farina d'estrazione di arachide, e' tollerato un contenuto dello 0,05 mg/kg. Oltre tale limite, il compratore potra' esercitare il diritto di rifiuto.
Tutti gli abbuoni di cui alle lettere precedenti, sono sempre a favore del compratore, tranne patto contrario, e devono calcolarsi sul prezzo di contratto.
IMBALLO-CONFEZIONAMENTO
La merce s'intende contrattata alla rinfusa; se e' contratta in sacchi, si intendono sacchi di carta del fornitore lordo per netto a tutti gli effetti.
RISCHI DI VIAGGIO
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s'intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso. La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di franco stazione arrivo.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all'effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da Pubblico Ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantita' da caricare, le maggiori spese saranno a carico del
venditore stesso.
E' considerato calo naturale di trasporto, e quindi tollerato, una carenza di peso nei limiti dello 0,20%.
MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite franco arrivo, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce deve in questo caso essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto e' risolto senza diritto al risarcimento per nessuna delle parti, qualora il mancato ritiro da parte del compratore sia, a sua volta, dovuto a causa di forza maggiore.
Nelle vendite franco partenza, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al venditore a mezzo telex o telegramma. Il venditore puo', nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.
ARBITRATO IRRITUALE
Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., xxxx' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione… che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione…. l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
IL COMPRATORE | IL MEDIATORE | IL VENDITORE |
espressamente accetta la clausola compromissoria | espressamente accetta la clausola compromissoria | |
........................................ | ........................................ | ........................................ |
ADDENDUM AL CONTRATTO ITALIANO N. 136
CONDIZIONI GENERALI PER I "CONTRATTI A PREMIO"
1) Il compratore deve fissare, esclusivamente tramite il venditore, il valore dei futuri sul Chicago Board of Trade per ogni singola quota, entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il primo giorno utile per la messa a disposizione.
In mancanza di istruzioni da parte del compratore, il venditore provvedera' a fissare il valore dei futuri sulla base della chiusura del Mercato di Chicago del mese di riferimento in vigore il giorno lavorativo precedente il primo giorno utile per la messa a disposizione.
2) Il compratore deve passare gli ordini di prezzaggio al venditore entro le ore 18,00.
Gli ordini all'apertura vanno passati almeno mezz'ora prima dell'orario di apertura stessa. Gli ordini all'apertura o in chiusura, dovranno essere confermati entro i valori minimi/massimi (Range) rispettivamente di apertura e di chiusura.
Gli ordini di prezzaggio devono essere passati al venditore per telefono e confermati per telex o telefax.
Gli ordini di prezzaggio diventeranno definitivi se, successivamente alla richiesta e nel giorno della richiesta medesima, le quotazioni del Mercato di Chicago saranno inferiori agli ordini di almeno 0,20 Dollari Usa/tonnellata corta.
Il valore dei futuri fissato, convertito in tonnellate metriche in base al coefficiente di 1,1023 e sommato al premio contrattualmente convenuto, determinera' il prezzo definitivo.
3) Il compratore ha la facolta' di fissare in anticipo il cambio Lira/Dollaro USA a termine, con premio ed oneri sulla valuta a suo carico nell'ambito delle Leggi vigenti, purché siano gia' stati fissati i valori dei futuri su Chicago.
Le istruzioni per la fissazione del cambio Lira/Dollaro USA devono pervenire al venditore entro le ore 11 per telefono e confermate per telex o telefax.
Fissato il valore dei futuri, il compratore potra' fissare il cambio Lira/Dollaro USA fino al giorno precedente l'inizio dei termini contrattuali della consegna; cio' anche nel caso di messa a disposizione anticipata.
Nessun premio per la fissazione della valuta e' dovuto dal compratore per le fissazioni effettuate durante il periodo contrattualmente previsto per le consegne / ritiri.
Qualora il compratore non provvedesse alla fissazione del predetto cambio, xxxx' considerato definitivo il cambio ufficiale (Fixing della Borsa Valori di Milano) del giorno della messa a disposizione, maggiorato delle commissioni valutarie.