REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
I N D I C E
CAPO I – OGGETTO, DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Individuazione dei posteggi destinati al commercio su aree pubbliche
CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SUI POSTEGGI
Art. 4 - Rilascio dell’autorizzazione/concessione e richiesta di duplicati Art. 5 - Requisiti per poter esercitare l'attività commerciale
Art. 6 – Subingresso
Art. 7 - Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area Art. 8 - Autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche
Art. 9 - Modalità di pagamento dei canoni e dei tributi comunali, relativi anche all’occupazione di suolo pubblico
Art. 10 - Modalità di svolgimento dell’attività di vendita, obblighi e divieti Art. 11 - Merci vietate sulle aree pubbliche
Art. 12 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita e la somministrazione dei generi alimentari
Art. 13 - Autocarri, automarket e bancarelle che utilizzano g.p.l. Art. 14 - Carri e bancarelle che utilizzano gruppi elettrogeni
Art. 15 - Disposizione valide per gli altri operatori che non utilizzano g.p.l. e gruppi elettrogeni Art. 16 - Revoca dell’autorizzazione
Art. 17 - Sospensione dell’autorizzazione
Art. 18 - Revoca e rinuncia alla concessione di posteggio
CAPO III: IL MERCATO SETTIMANALE
Art. 19 - Giornata ed orari di svolgimento Art. 20 - Calendario annuale del mercato Art. 21 - Circolazione e sosta dei veicoli
Art. 22 - Modalità d’assegnazione temporanea dei posteggi ai precari (“spunta”) Art. 23 - Tenuta e consultazione della pianta delle concessioni dei posteggi
Art. 24 - Tenuta e consultazione delle graduatorie Art. 25 - Spostamento della sede del mercato
Art. 26 - Spostamento di singoli posteggi Art. 27 - Migliorie nel mercato
Art. 28 - Mercati straordinari
Art. 29 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
CAPO IV – IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DURANTE LA FIERA
Art. 30 - Planimetria della Fiera e norme generali Art. 31 - Domanda di concessione di posteggio
Art. 32 – Graduatoria delle domande pervenute Art. 33 - Presenze dei concessionari di posteggio Art. 34 - Posteggi concessi e non occupati
CAPO V: IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Art. 35 - Autorizzazione all’esercizio Art. 36 - Subingresso
Art. 37 - Modalità di svolgimento dell’attività Art. 38 - Divieti
Art. 39 - Merci vietate sulle aree pubbliche Art. 40 - Revoca dell’autorizzazione
CAPO VI - MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DEL MODERNARIATO DENOMINATO “VINTAGE”
Art. 41 – Istituzione del mercatino, individuazione della sua sede, organizzazione e gestione Art. 42 – Compiti dell’affidatario
Art. 43 – Oneri a carico del Comune
Art. 44 – Obblighi e divieti a carico degli espositori
CAPO VII – IL “MERCATO CONTADINO”
Art. 45 – Caratteristiche del mercato e norme applicabili Art. 46 - Soggetti ammessi
Art. 47 – Criteri di priorità
Art. 48 – Prodotti posti in vendita Art. 49 - Altre attività consentite Art. 50 - Revoca della concessione
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51 - Divieti e limiti nei centri storici e nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
Art. 52 – Danneggiamenti al suolo pubblico
Art. 53 - Vendita di prodotti ortofrutticoli a “cassetta” Art. 00 - Xxxxxxxx
XXXX X – OGGETTO, DEFINIZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il commercio esercitato sulle aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico e la concessione di posteggi. L’attività del commercio su aree pubbliche può essere esercitata:
a) su posteggi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune;
b) in forma itinerante, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.
2. Il regolamento è approvato e modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il parere di suddette organizzazioni è obbligatorio, non vincolante e deve pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.
4. Suddette organizzazioni, onde collaborare con i propri associati, sono invitate a divulgare ai medesimi il presente provvedimento.
5. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia nell’Ente.
6. La Giunta Comunale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi del presente Regolamento.
7. Le principali fonti normative della materia sono le seguenti:
a) fonti sovranazionali: Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004;
b) Leggi nazionali: D.lgs. n. 114/1998; D.lgs. n. 59/2010; Ordinanza Ministro della Salute del 03/04/2002; D.lgs. n. 228/2001; D.lgs. n. 244/2016; D.lgs. n. 205/2017, comma 1180 e 1181; L. n. 145/2018, art. 1, comma 686; L. n. 241/1990; D.lgs. n. 267/2000; D.lgs. n. 155/1997; Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007; Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
c) Leggi regionali: L.R. n. 10/2001; Criteri applicativi alla Legge Regionale 06/04/2001, n 10, definiti ai sensi dell’art. 1, comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della Legge Regionale 06/04/2001, n. 10, allegati alla D.G.R. n. 1028 del 16/04/2004 e con D.G.R. n. 2113 del 28/08/2005;
d) Delibere di Giunta Regionale: D.G.R. n. 1010/2012; D.G.R. n. 2113/2005; D.G.R. n. 1028/2004; D.G.R. n. 633/2003; D.G.R. n. 2956/2001; D.G.R. n. 1902/2001.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intendono per:
a) commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita al dettaglio di merci e la somministrazione d’alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, su aree private, ma aperte al pubblico, delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche: strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico;
c) mercato: area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;
d) mercato straordinario: mercato che si svolge in giorni diversi da quelli stabiliti ed al quale possono partecipare solo gli operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione straordinaria;
e) posteggio: parte di area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
f) posteggi isolati: posteggi (fino ad un massimo di cinque), posti al di fuori del mercato, destinati al commercio su aree pubbliche;
g) presenze in un mercato: numero delle volte in cui l’operatore si è presentato nel mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o no esercitare l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati all’oggettiva insufficienza dimensionale del posteggio;
h) spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo avere verificato la presenza o l’assenza degli operatori titolari di concessione di posteggio, si assegnano per quella giornata i posteggi occasionalmente liberi agli operatori precari;
i) operatore precario: l’operatore titolare di autorizzazione amministrativa, ma non di concessione di posteggio, il quale aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall’operatore concessionario o non ancora assegnato;
j) autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche: atto rilasciato dal Comune, che abilita all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;
k) autorizzazione temporanea: atto rilasciato dal Comune a ditte individuali e non, purché siano iscritte al registro delle imprese e siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, atto rilasciato in occasione di manifestazioni straordinarie per la durata delle medesime;
l) settore merceologico: l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
m) tipologia merceologica: la specifica merceologia attribuita al singolo posteggio;
n) miglioria: facoltà per l’operatore concessionario di posteggio nel mercato di scegliere un altro posteggio tra quelli non assegnati, dello stesso settore o stessa tipologia merceologica;
o) somministrazione di generi alimentari: vendita di alimenti e bevande effettuata per il consumo sul posto, con o senza predisposizione di impianti ed attrezzature (sedie, tavoli, posate e simili);
p) produttore xxxxxxxx: l'imprenditore agricolo che vende al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalla sua azienda (D. lgs. n. 228/2001);
q) autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante: atto che abilita all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, senza assegnazione di posteggio;
r) fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
s) concessione: il titolo che consente, unitamente all’autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell’ambito di una manifestazione, un mercato, un posteggio isolato, una fiera;
t) mercatino dell’antiquariato: mercato che si svolge nei giorni festivi, con cadenza almeno mensile, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l’antiquariato, le cose vecchie ed usate, quali i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione, l’oggettistica antica;
u) mercato agricolo: mercati, generalmente svolti all'aperto ed a cadenza settimanale, dove gli imprenditori agricoli effettuano la vendita diretta delle proprie produzioni;
v) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento che attesta che l’imprenditore ha regolarmente versato i contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
w) manuale H.A.C.C.P. (hazard analysis and critical control points): documento che, oltre a descrivere l'azienda del settore alimentare ed i suoi processi, contiene indicazioni per prevenire e risolvere i rischi alimentari per ogni fase del processo produttivo;
x) g.p.l.: gas di petrolio liquefatti.
Art. 3 - Individuazione dei posteggi destinati al commercio su aree pubbliche
1. Sul territorio comunale sono individuati i seguenti posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e per la vendita di prodotti agricoli:
a) Mercato maggiore che si svolge ogni Lunedì mattina con posteggi dati in concessione (come da planimetria allegata) nelle seguenti aree: Xxx X. Xxxxx, Xxx Xxxx, Via Cappelletto, Piazza Matteotti, Laterale Nord Teatro (per tale intendendosi il tratto di collegamento tra Via X. Xxxxx e Piazza Matteotti), Via Garibaldi, Via del Mercato, Piazza Municipio (per tale intendendosi l’area antistante Xxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx ed il Viale centrale del Parco Ippodromo. Il mercato settimanale ha le seguenti caratteristiche:
• superficie complessiva del mercato circa mq. 20.000;
• superficie complessiva dei posteggi circa mq. 7.700;
• totale posteggi a carattere annuale n. 163, di cui:
- n. 16 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore alimentare;
- n. 142 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore non alimentare;
- n. 15 riservati agli imprenditori agricoli, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
b) Posteggi isolati:
• Via Rotonda, angolo Strada Bagnolo, sul tratto di strada dismessa, adiacente la S.P. 500: un posteggio del settore alimentare;
• Via X. Xxxxxxx, piazzale adiacente alla zona artigianale di Via E. Fermi: un posteggio del settore alimentare;
• Via Santa Marina, fronte cimitero: due posteggi per la vendita di fiori e piante dal 26 ottobre al 1 novembre di ogni anno;
c) Mercato della Fiera di Marzo, composto dai seguenti posteggi:
• Via Dalmazia: 28 posteggi del settore non alimentare e 13 del settore alimentare;
• Via Roma: 28 posteggi del settore non alimentare e 9 del settore alimentare;
• Piazza Matteotti: 7 posteggi del settore non alimentare;
• Laterale Nord Teatro: 9 posteggi del settore non alimentare e 1 del settore alimentare;
• Piazza IV Novembre: 1 posteggio del settore non alimentare;
d) “Mercato Contadino”: mercato riservato ai produttori agricoli per la vendita dei loro prodotti all’interno del Parco Ippodromo (lungo il xxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx 00 xxxxxxxx.
XXXX XX: DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SUI POSTEGGI
Art. 4 - Rilascio dell’autorizzazione/concessione e richiesta di duplicati
1. Nel mercato e nei posteggi isolati l’autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Commercio contestualmente alla concessione del posteggio, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi, concorso indetto mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.). La domanda deve essere compilata e spedita, secondo le indicazioni contenute in suddetto avviso.
2. Per permettere alla Giunta Regionale di pubblicare sul B.U.R. l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune consegna alla Direzione Commercio Regionale l'elenco degli stessi entro il 30 Aprile, il 31 Agosto, il 31 Dicembre di ogni anno, con la comunicazione dell'avvenuta approvazione della procedura selettiva, riportante le caratteristiche del posteggio (localizzazione,
numero, dimensioni, settore merceologico ed eventuale tipologia merceologica, la cadenza del mercato in cui è inserito, la periodicità del posteggio).
3. La domanda completa dei dati richiesti, pena l'inammissibilità, deve pervenire al Comune tramite posta certificata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, di cui al primo capoverso del presente articolo e deve essere conforme al modello pubblicato nell'avviso.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova istituzione o dei posteggi isolati di nuova istituzione, si applicano i criteri di seguito riportati, nell’ordine:
a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall’operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
c) ordine cronologico della presentazione della domanda, depositata mediante il portale del Comune di Lonigo, attraverso “xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx”. Non sono accettate e, quindi, sono escluse dal bando le domande pervenute mediante raccomandata A.R.
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentarsi all'Ufficio Commercio entro
quindici giorni dalla sua pubblicazione.
6. L'autorizzazione e la contestuale concessione del posteggio sono rilasciate, secondo la graduatoria approvata, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La scelta del posteggio da assegnare è effettuata dall'operatore, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ufficio Commercio con la concessione per un uso stagionale, per periodi inferiori all'anno (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni). In questo caso, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
8. Posteggi isolati possono essere istituiti anche su aree demaniali non comunali, ma di cui il Comune abbia la disponibilità, previo accordo con il proprietario dell'area.
9. L’autorizzazione abilita a svolgere:
a) il commercio sul posteggio assegnato con l’autorizzazione;
b) il commercio in forma itinerante solamente nell’ambito del territorio regionale;
c) il commercio nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
d) il commercio su posteggi temporaneamente non occupati dai titolari su tutto il territorio regionale.
10. Sull’autorizzazione alla vendita di generi alimentari deve essere riportata l’eventuale autorizzazione alla somministrazione degli stessi.
11. Ad un medesimo operatore non possono essere concessi più di due posteggi per settore merceologico nel medesimo mercato (non più di tre posteggi, qualora questi siano più di 200), anche se ciò avvenga per subentro (tranne nell'ipotesi di successione mortis causa).
12. Allo stesso produttore xxxxxxxx non può essere concesso più di un posteggio all'interno del mercato.
13. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e/o concessioni a chi è insolvente relativamente ai tributi o al canone di occupazione suolo pubblico, dovuti al Comune.
14. La richiesta di duplicati in seguito a smarrimento dell’originale deve essere accompagnata dalla dichiarazione di smarrimento sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, mentre in caso di xxxxx deve essere esibita la denuncia fatta agli organi competenti.
Art. 5 – Requisiti per poter esercitare l'attività commerciale
1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 575/1965 oppure a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. L’attività di commercio su aree pubbliche è soggetta al requisito di regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. o di altri enti previdenziali. Le imprese devono indicare al Comune, al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica delle regolarità contributiva. Qualora il Comune accerti l'assenza di regolarità contributiva in capo ad un operatore, ne sospende l'autorizzazione per centoventi giorni o fino al giorno della sua regolarizzazione, se antecedente. Qualora l’operatore non regolarizza la propria posizione contributiva scaduto il termine della sospensione, l’autorizzazione è revocata.
Art. 6 - Subingresso
1. Il subingresso è subordinato alla presentazione di una comunicazione, attraverso il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, di cui all'articolo precedente, dalla documentazione sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e da copia del contratto redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata.
2. La comunicazione va presentata dal subentrante, pena la decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività, in caso d’atto tra vivi oppure entro sei
mesi dal decesso del titolare. Il subentrante mortis causa, qualora non sia in possesso di suddetti requisiti, può continuare ad esercitare l'attività del dante causa per i sei mesi successivi.
3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare (ad eccezione dell’anzianità d’iscrizione al R.E.A.) e le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall’originario titolare dell’autorizzazione.
4. Il subentrante per atto tra vivi deve essere in possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 5, all'atto della presentazione della domanda di subentro.
5. Il subentrante non può vendere prodotti diversi dal settore merceologico o dalla tipologia merceologica attribuita dal Comune al posteggio.
Art. 7 - Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione dell’area
1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni, intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l’attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività (a meno che non si verifichi una ulteriore cessione d’azienda, di cui all’articolo precedente). Qualora quest’ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato tramite posta elettronica certificata o con notifica da parte del Comando di Polizia Locale.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell’autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l’originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l’attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato.
Art. 8 – Autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche
1. In occasione di manifestazioni occasionali, l'Ufficio Commercio può rilasciare autorizzazioni temporanee per la durata dell’evento a soggetti già iscritti alla camera di commercio, dotati di regolare D.U.R.C. ed in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività.
2. L'autorizzazione è rilasciata nei limiti degli spazi disponibili, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità d’iscrizione al R.E.A.
3. Le domande devono pervenire non prima di venti giorni dall'inizio della manifestazione. Quelle che pervengono prima di tale termine si ritengono respinte.
4. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più d'una autorizzazione al medesimo soggetto.
5. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e seguenti, in quanto compatibili.
6. I titolari di autorizzazioni temporanee sono tenuti al versamento dei tributi o canoni dovuti al Comune.
Art. 9 - Modalità di pagamento dei canoni e dei tributi comunali, relativi anche all’occupazione di suolo pubblico
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone d’occupazione aree pubbliche ed alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi, secondo le norme e le tariffe vigenti nel Comune.
2. L'intero ammontare annuale del canone per l'occupazione dei posteggi nel mercato settimanale è dovuto indipendentemente dalle assenze maturate, anche se giustificate.
3. In caso di mancato pagamento del canone, al concessionario inadempiente è notificato l’avviso di messa in mora, assegnando un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento per effettuare il pagamento. Trascorso tale termine senza che sia pervenuto il versamento, tale avviso è trasmesso all’Ufficio Commercio, che provvede alla sospensione della concessione fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, costituendo l’avviso di messa in mora anche comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della concessione. Trascorso il periodo di sospensione senza che sia pervenuto il versamento, l’Ufficio Commercio revoca la concessione.
4. La Polizia Locale collabora con l’ufficio comunale nel dare attuazione ai provvedimenti di sospensione e cessazione della partecipazione dell’operatore al mercato e, in generale, al commercio su aree pubbliche.
5. Il rilascio ed il rinnovo di concessioni e autorizzazioni sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e del canone di occupazione del suolo pubblico da parte del richiedente.
Art. 10 – Modalità di svolgimento dell’attività di vendita, obblighi e divieti
1. Gli operatori commerciali e gli assegnatari di posteggio devono tenere pulito lo spazio da loro occupato e devono attenersi al “regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani”, in particolare negli articoli dal n. 13 al n. 16.
2. È vietato danneggiare la sede stradale (in particolare con picchetti e ganci), gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo.
3. Con l'uso del posteggio l’operatore assume tutte le responsabilità verso terzi, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. L'operatore può vendere solo i prodotti riferiti al settore merceologico autorizzato o alla tipologia merceologica riferita al posteggio.
5. È vietato attirare l’attenzione della clientela con grida, clamori e altri mezzi sonori. Non è consentito l'uso d’apparecchi atti all'ascolto di musica o altro.
6. È obbligatorio per tutti i concessionari di posteggio, inclusi i produttori agricoli, indicare in modo leggibile e chiaro il prezzo di vendita al pubblico della merce esposta, mediante l’uso di cartelli o di altri mezzi idonei allo scopo.
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore di quella assegnata, né un posteggio diverso da quello assegnato, né occupare, anche se con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
8. Le tende di protezione dei banchi (e quant'altro avente tale finalità) devono essere sollevate di almeno 2 metri dal suolo e devono essere posizionate in modo da lasciare libero il passaggio e da non precludere la visuale degli altri banchi.
9. È obbligatorio parcheggiare nel posteggio assegnato il proprio veicolo, salvo deroghe eccezionalmente concesse o imposte dal Comune per motivi oggettivi, senza occupare spazio diverso o i 50 cm di spazio che deve sussistere tra un banco e l’altro.
10. Il posteggio non dovrà mai essere incustodito ed è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore connesse a gravi intemperie o a
necessità comprovate e documentate al Comune. L'operatore che si assenta immotivatamente è considerato assente per l'intera giornata.
11. Laddove è stata predisposta la fornitura di energia elettrica, è obbligatorio l'utilizzo della stessa per l'esercizio dell'attività commerciale. I cavi elettrici di collegamento del banco al quadro elettrico comunale devono essere protetti da appositi copri cavi, secondo la normativa CEE. I costi relativi al consumo elettrico sono a carico degli operatori commerciali o degli imprenditori agricoli. Con deliberazione di Giunta comunale, il Comune stabilisce la tariffa per il rimborso delle spese dovute dagli operatori, i cui banchi sono alimentati a corrente elettrica.
12. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda.
13. L'attività lavorativa deve essere svolta nel rispetto anche delle norme previste dal D. lgs. n. 81/2008. In particolare, se il concessionario ha dipendenti, deve redigere, aggiornare e presentare al Comune il “documento di valutazione del rischio”, previsto dal D. lgs. n. 81/2008. Inoltre, titolare e dipendenti devono partecipare ai corsi di formazione e darne dimostrazione agli organi di controllo, su loro richiesta.
14. Sull’area mercatale non sono consentite le attività di propaganda o promozione commerciale e la distribuzione di volantini.
15. Qualora siano posti in vendita prodotti usati, l’operatore ha l’obbligo di tenerli separati dagli altri e di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico, riportanti la scritta “merce usata”, di misura non inferiore a cm. 70 x 50; i capi di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono avere subito un processo di sanificazione, di cui l’operatore deve dare prova, se richiesto dagli organi di controllo.
Art. 11 – Merci vietate sulle aree pubbliche
1. Sulle aree pubbliche e sulle aree private con accesso al pubblico non sono consentite la vendita e l’esposizione delle seguenti merci:
a) oggetti preziosi;
b) esplosivi ed armi, fatta eccezione per gli strumenti da punta e da taglio, se autorizzati dal Questore.
2. Non sono consentite la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi e purché la quantità contenuta nei singoli recipienti:
a) non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche con un contenuto d’alcool superiore al 21% del volume;
b) non sia inferiore a litri 0,33 per le bevande alcoliche con un contenuto d’alcool inferiore al 21% del volume.
3. Non sono consentite la vendita e l'esposizione di animali, vivi o imbalsamati.
Art. 12 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita e la somministrazione dei generi alimentari
1. Il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti devono avvenire nel rispetto della normativa sanitaria, contenuta, in particolare, nell’ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e successive modifiche, nonché in materia di manuale H.A.C.C.P.
2. Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie dà luogo, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme del settore, anche alla sospensione dell’esercizio dell’attività per venti giorni (o, comunque, per il tempo necessario a ripristinare la conformità alle norme igienico- sanitarie), salvo il termine diversamente imposto da altre norme di settore.
3. Per essere autorizzati alla somministrazione dei generi alimentari gli operatori devono essere in possesso del requisito professionale, prescritto dal D.lgs. n. 59/2010.
4. Le imprese, incluse quelle agricole, devono essere in possesso della “notifica sanitaria ai fini della registrazione”, presso l’Azienda sanitaria locale di competenza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Art. 13 – Autocarri, automarket e bancarelle che utilizzano g.p.l.
1. Il titolare del carro che utilizza g.p.l. deve possedere:
a) una dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/1998, ex L. n. 46/1990 e successive modifiche;
b) certificazione collaudo decennale a tenuta delle bombole del g.p.l. e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del D.M. 19/08/1996);
d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra.
2. Suddetta documentazione deve essere consegnata in copia al Comune.
3. Ogni carro dovrà essere dotato di almeno due estintori d'incendio portatili, con capacità estinguente pari a 21A 89B-C, debitamente omologati e revisionati in base alla normativa vigente (almeno ogni sei mesi). La certificazione di avvenuta revisione deve essere consegnata al Comune.
4. È vietato tenere nel vano contenente l'impianto di alimentazione a g.p.l. un numero di bombole superiore a quello previsto dalla ditta costruttrice. E' vietato tenere bombole vuote o, se piene, non allacciate agli utilizzatori. Le bombole non possono essere collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato.
5. Le bombole devono essere inaccessibili al pubblico.
6. La portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli può essere uguale o inferiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE.
7. Ogni bancarella che utilizza g.p.l. può avere al massimo 2 bombole da 25 kg ciascuna. Gli impianti elettrici e di illuminazione devono essere dotati di idonea documentazione.
8. Gli operatori commerciali devono essere formati, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 81/2008, sui rischi presenti nella loro attività attraverso corsi articolati in quattro ore. Gli operatori commerciali dovranno sottoporsi ad aggiornamento ogni tre anni con un corso di almeno due ore di durata.
9. Per motivi di sicurezza, sono vietate le operazioni di installazione e sostituzione delle bombole di
g.p.l. nell'area di mercato.
Art. 14 – Carri e bancarelle che utilizzano gruppi elettrogeni
1. Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 10, comma 11, l'operatore che utilizza gruppi elettrogeni deve consegnare al Comune idonea documentazione tecnica e le certificazioni di conformità relative all'impianto elettrico, con gli allegati obbligatori per legge.
2. L'operatore dovrà tenere a disposizione almeno due estintori con capacità estinguente pari a 21A 89B-C, debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente.
3. Suddetta documentazione deve essere consegnata in copia al Comune.
4. L'inquinamento acustico dovrà essere nei limiti dettati in materia dal regolamento comunale e non sono ammessi apparecchi che esalano fumi.
Art. 15 – Disposizione valide per gli operatori che non utilizzano g.p.l. e gruppi elettrogeni
1. Gli operatori che non utilizzano g.p.l. e gruppi elettrogeni devono tenere a disposizione del banco mobile almeno un estintore con capacità estinguente pari a 21A 89B-C, debitamente omologato e periodicamente revisionato in base alla normativa vigente.
2. Tutti gli operatori, inclusi quelli di cui al precedente articolo, devono essere formati sui rischi presenti nella loro attività, attraverso appositi corsi e relativi aggiornamenti.
Art. 16 – Revoca dell’autorizzazione
1. L’Ufficio Commercio dispone, con proprio provvedimento, la revoca dell’autorizzazione, qualora si accerti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'operatore non inizia l’attività entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità, su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo dello stesso per 17 giornate, anche non consecutive, nell'anno solare, fatte salve le assenze per malattia o gravidanza, che dovranno essere giustificate per iscritto al Comune, con allegata idonea documentazione, entro dieci giorni dall'assenza;
c) non risulti più provvisto dei requisiti, di cui all'art. 5 del presente regolamento;
d) decorso del periodo di sospensione, di cui all'art. 5, comma 7, senza che l'operatore abbia regolarizzato la sua posizione contributiva.
2. In caso di revoca di autorizzazione, rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
Art. 17 – Sospensione dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione e, quindi, l'esercizio dell’attività sono sospese:
a) nel caso previsto dall’art. 9, comma 3;
b) nel caso previsto dall’art. 12, comma 2;
c) fino a venti giorni consecutivi, in caso di particolare gravità o di recidiva (ossia quando l’operatore ha commesso la stessa violazione per due volte in un anno). Si considerano di particolare gravità: l'abbandono di rifiuti a terra; i danneggiamenti alla sede stradale, all'arredo urbano, al patrimonio arboreo; la vendita di prodotti del settore merceologico (o merceologia) diverso da quello autorizzato; l’occupazione eccedente lo spazio concesso;
d) nel caso previsto dall’art. 5, comma 7. Questa sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio.
Art. 18 – Revoca e rinuncia alla concessione di posteggio
1. La concessione del posteggio è revocata:
a) contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, nel caso previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b);
b) nei casi di cui all’art. 9, comma 3, all’art. 25, comma 5 e all'art. 26, comma 4;
c) nel caso previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d);
d) il mancato rispetto delle disposizioni, di cui agli articoli 13, 14 e 15 dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche alla revoca della concessione del posteggio, secondo la procedura dettata dall'art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990.
2. L’operatore può sempre rinunciare all'assegnazione del posteggio, mediante comunicazione scritta. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia dal momento di ricevimento dello stesso da parte del Comune.
CAPO III: IL MERCATO SETTIMANALE
Art. 19 - Giornata e orari di svolgimento
1. Il mercato settimanale ha luogo nella mattina di Lunedì. Gli orari di inizio e conclusione delle operazioni di vendita nel mercato settimanale, nei posteggi isolati ed in generale sulle aree pubbliche è stabilito dal Comune con apposita ordinanza.
2. Gli operatori, entro l’ora di inizio, devono avere installato il proprio banco - autoservizio e le attrezzature consentite sull'area a ciascuno assegnata.
3. Il banco – autoservizio e suddette attrezzature possono essere installate fino ad un massimo di un’ora prima dell’orario di inizio. Gli operatori non possono sgomberare l’area prima dell’orario di conclusione stabilito nell’ordinanza, se non per gravi intemperie od in caso di necessità comprovata, non imputabile alla volontà dell’operatore. In questi casi, ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero. L'operatore, che si assenta immotivatamente, è considerato assente per l'intera giornata.
4. Entro al massimo un’ora dall’orario di conclusione stabilito nell’ordinanza, tutti gli operatori devono avere sgomberato l'intera area, così da poter essere ripristinato l'uso consuetudinario della stessa.
5. Qualora il mercato settimanale cada in una giornata festiva, il medesimo può essere anticipato o posticipato o effettuato in deroga nella medesima giornata, sulla base del calendario, di cui al successivo articolo.
Art. 20 – Calendario annuale del mercato
1. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Comune predispone il calendario del mercato per l'anno successivo, contenente gli eventuali spostamenti dovuti a concomitanti festività e le deroghe.
Art. 21 - Circolazione e sosta dei veicoli
1. Sull'area sede di commercio (mercato ordinario, straordinario, posteggi isolati, posteggi di Marzo) sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli, inclusi quelli dei residenti, durante l'orario stabilito dal Comune con ordinanza, fatti salvi i mezzi d’emergenza e di pubblica sicurezza.
2. È obbligatorio parcheggiare nel posteggio assegnato il proprio veicolo, salvo deroghe eccezionalmente concesse dall’Ufficio Commercio per motivi oggettivi.
3. Non è autorizzabile l’ampliamento del posteggio concesso.
Art. 22 - Modalità di assegnazione temporanea dei posteggi ai precari (“spunta”)
1. I concessionari di posteggi, i quali non abbiano installato il proprio banco - autoservizio e le attrezzature consentite entro l’ora di inizio delle operazioni di vendita, non possono più accedere alle operazioni mercatali di giornata e sono considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario d’inizio sono assegnati per quel giorno dal Comando di Polizia Locale ai precari, che devono essere dotati d’idonea attrezzatura ed essere in possesso di valida autorizzazione in originale.
3. L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici (alimentare, non alimentare, produttori agricoli). E' riconosciuta priorità per coloro che vantano un maggior numero di partecipazioni sul mercato riferite, quindi, al settore di appartenenza del posteggio libero.
4. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.
5. Nel caso non siano presenti operatori del settore merceologico del posteggio vacante, quest’ultimo non è assegnato. Il precario assegnatario non può vendere merce diversa dal settore merceologico del posteggio.
6. L’operatore precario che, per la prima volta si presenta alla “spunta”, deve consegnare all'Agente di Polizia Locale fotocopia dell'autorizzazione, di cui al precedente capoverso, il quale lo inserisce all’ultimo posto della “graduatoria precari”.
7. L’operatore precario, ammesso dall’Agente di Polizia Locale a partecipare al mercato, deve consegnare al medesimo il ticket d’ingresso, acquistato in Comune (all’art. 16, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). Diversamente, non sarà ammesso al mercato.
8. Il precario assegnatario di posteggio, che vi rinuncia, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
9. Il precario assegnatario di posteggio, che abbandona il mercato prima dell’ora di conclusione delle operazioni di vendita o che non inizia concretamente le operazioni di vendita, perde la presenza maturata in quel giorno.
10. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta l'azzeramento delle presenze maturate.
11. L’Agente di Polizia Locale annota la presenza dei precari (specificando se l’occupazione è avvenuta o meno) sul verbale previsto nell’art. 24, comma 2.
Art. 23 - Tenuta e consultazione della pianta delle concessioni dei posteggi
1. Nell’Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque vi abbia interesse l’originale della planimetria, con l’indicazione dei posteggi numerati e suddivisi tra alimentari, non alimentari e produttori agricoli.
2. La planimetria va tenuta aggiornata agli eventuali provvedimenti comunali adottati a riguardo.
Art. 24 - Tenuta e consultazione delle graduatorie
1. L’ufficio comunale conserva ed aggiorna due distinte graduatorie, secondo i dati ricevuti in base al successivo comma 2:
• la graduatoria degli operatori assegnatari di posteggio (detta “graduatoria assegnatari”), aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità: anzianità di presenza nel mercato dell'operatore (escluso il periodo di precariato); maggiore anzianità di iscrizione al
R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche;
• la graduatoria degli operatori precari (detta “graduatoria precari”), distinta tra settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nella lettera g) dell’art. 2.
2. Gli Agenti di Polizia Locale prendono nota giornalmente delle presenze e assenze degli operatori assegnatari e delle presenze degli operatori precari (precisando se vi è stata o meno assegnazione di posteggio), ne danno comunicazione scritta all’Ufficio Commercio, vigilano sullo svolgimento delle operazioni mercatali ed, in genere, sulle attività del commercio su aree pubbliche.
3. Le graduatorie ed il registro sono pubblici e consultabili nel Comando di Polizia Locale, durante gli orari di apertura al pubblico.
Art. 25 - Spostamento della sede del mercato
1. Il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può spostare la sede del mercato in un'area a norma con il presente regolamento, adottando le soluzioni atte a consentire agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni di quella originaria.
2. Con provvedimento del responsabile del servizio, la sede può essere temporaneamente spostata per ragioni di urgenza e, quindi, non programmabili, per il tempo necessario a ripristinare lo status quo ante.
3. Il Comune comunica per iscritto agli operatori l’ubicazione della nuova area, invitandoli ad esprimere la loro preferenza nella scelta del posteggio entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. In caso di disaccordo, il Comune procederà all’assegnazione dei posteggi, secondo l’ordine risultante dalla “graduatoria assegnatari”, di cui all'art. 24.
5. In caso di ingiustificato rifiuto al trasferimento, si procederà alla revoca dell’assegnazione del posteggio originario.
Art. 26 – Spostamento di singoli posteggi
1. Il Comune, per motivi di pubblica sicurezza o per cause di forza maggiore, può spostare singoli posteggi, tramite deliberazione di Giunta Comunale, adottando le soluzioni atte a consentire agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni di quella originaria. Tale spostamento, pertanto, non dà luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento della planimetria, tenuta agli atti dell’Ufficio Commercio.
2. Il Comune comunica per iscritto all’operatore la nuova ubicazione del posteggio, concedendogli dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per presentare eventuali osservazioni, che il Comune esaminerà entro i successivi dieci giorni.
3. Qualora i posteggi da spostare siano più d’uno e vi sia disaccordo tra gli operatori, il Comune procederà all’assegnazione dei posteggi, secondo l’ordine risultante dalla “graduatoria assegnatari”, di cui all'art. 24.
4. In caso di ingiustificato rifiuto al trasferimento, si procederà alla revoca dell’assegnazione del posteggio originario.
Art. 27 – Migliorie nel mercato
1. Qualora uno o più posteggi dovessero rendersi liberi, il Comune provvederà alla pubblicazione di un bando per la relativa assegnazione.
2. Prima di effettuare suddetta comunicazione, il Comune invita per iscritto gli assegnatari di posteggio dello stesso settore di quello resosi libero a formulare domanda di migliorare la propria posizione, indicando il termine e le modalità per la presentazione della medesima.
3. La mancata presentazione della domanda o la presentazione della stessa oltre i termini o con modalità diverse da quelle prescritte, sarà considerata rinuncia a modificare la propria posizione.
4. In caso di più domande per lo stesso posteggio, la miglioria sarà concessa a chi occupa la posizione più alta nella “graduatoria assegnatari”, di cui all'art. 24 e, in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancata assegnazione dopo la pubblicazione di due bandi, si potrà procedere con la soppressione, fatta salva la facoltà per il Comune di utilizzare lo spazio libero per fini istituzionali.
Art. 28 - Mercati straordinari
1. Ai mercati straordinari, essendo prosecuzione di quello settimanale, possono partecipare solo gli operatori titolari di posteggio nel mercato.
2. I mercati straordinari possono avere luogo solo se ad essi parteciperà almeno il 25% dei titolari di posteggio.
3. La mancata partecipazione al mercato straordinario, non giustificata da malattia o da comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che avevano dato la loro disponibilità è considerata assenza.
Art. 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
1. Ai produttori agricoli ed ai commercianti di prodotti ortofrutticoli sono riservati i posteggi all’interno del Parco Ippodromo, durante lo svolgimento del mercato settimanale.
2. Ai produttori agricoli si applica la stessa disciplina valida per gli operatori commerciali, concessionari di posteggio nel mercato settimanale.
3. Al produttore agricolo viene rilasciata la concessione di posteggio (e non l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche).
4. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
5. E’ consentita la cessione del posteggio da parte dell’agricoltore, unitamente all’azienda agricola di riferimento.
CAPO IV – IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DURANTE LA FIERA
Art. 30 – Planimetria della Fiera e norme generali
1. La Fiera si svolge nel mese di Marzo di ciascun anno e la planimetria di individuazione dei relativi posteggi per il commercio su aree pubbliche è consultabile, durante l’orario di apertura al pubblico, nell’Ufficio Commercio, dove è tenuta aggiornata la graduatoria degli operatori commerciali.
2. Ogni modifica a suddetta planimetria è soggetta a decisione della Giunta Comunale, che può modificarla in ogni momento.
3. L’assenza per due volte consecutive alla Fiera comporta la decadenza dalla graduatoria citata al precedente comma 1.
4. I posteggi possono essere assegnati dal Sabato pomeriggio alla Domenica durante la Fiera; le operazioni di spunta iniziano rispettivamente alle ore 13.30 ed alle ore 07.30, a cura della Polizia Locale.
5. Nel pomeriggio di Sabato sono concessi solo i posteggi di Via Roma (con divieto di utilizzo di bombole di g.p.l.), nel rispetto dei successivi articoli.
Art. 31 - Domanda di concessione di posteggio
1. Chi intende occupare un posteggio durante la Fiera deve inviare la domanda mediante raccomandata a.r. entro il 15 Gennaio dell’anno in corso. Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate irricevibili (fa fede il timbro dell’ufficio postale).
2. La domanda va presentata in marca da bollo del valore corrente, allegando copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche, copia di un documento d’identità ed il D.U.R.C.
3. Successivamente, il responsabile del procedimento dell’Ufficio Commercio forma la graduatoria delle domande ammissibili.
4. Non è autorizzato a partecipare alla Fiera chi non ha consegnato nei termini concessi la eventuale documentazione integrativa richiesta.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, è titolare.
6. Le comunicazioni di subingresso devono essere presentate esclusivamente tramite il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e la dichiarazione notarile, comprovante il trasferimento dell’azienda.
Art. 32 – Graduatoria delle domande pervenute
1. Per l’assegnazione dei posteggi si osservano i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive alla Fiera, confermando da parte del Comune il posteggio già occupato nella precedente edizione;
b) maggior anzianità dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Art. 33 - Presenze dei concessionari di posteggio
1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l’orario d’inizio delle operazioni di vendita stabilito per la Fiera con ordinanza comunale; altrimenti è considerato assente e non matura presenze in graduatoria.
2. La Polizia Locale vigila sulla corretta occupazione dei posteggi da parte degli operatori autorizzati dal Comune e per evitare occupazioni abusive durante lo svolgimento della Fiera.
3. È’ obbligatoria la permanenza degli operatori nel posteggio assegnato per tutta la durata della Fiera ed, in ogni caso, durante l’orario stabilito nell’ordinanza citata nel precedente comma 1. In caso contrario, l’operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti e non matura presenze in graduatoria.
4. Non è consentito l’utilizzo di bombole a g.p.l. in Via Roma e Piazza Matteotti/Laterale Nord Teatro e di sistemi di diffusione sonora e musicale.
Art. 34 - Posteggi concessi e non occupati
1. I posteggi, che non risultano occupati entro l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita ed autorizzati dal Comune, sono assegnati solamente a quegli operatori che hanno fatto regolare domanda, ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 2 del presente regolamento ed il cui elenco è predisposto dall’Ufficio Commercio, fino ad esaurimento dei posteggi indicati nella planimetria, di cui all’art. 30, comma 1.
CAPO V: IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Art. 35 - Autorizzazione all’esercizio
1. L’esercizio dell’attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal primo Comune, in cui il richiedente intende iniziare a svolgere l'attività a chi è in possesso:
a) dei requisiti, di cui all'art. 5;
b) del requisito di regolarità contributiva nei confronti di XXXX, INAIL o di altri enti previdenziali. Le imprese devono indicare al Comune, al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica delle regolarità contributiva. Qualora il Comune accerti l'assenza di regolarità contributiva in capo ad un operatore, ne sospende l'autorizzazione per centoventi giorni o fino al giorno della sua regolarizzazione se antecedente. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla stessa data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e, comunque, entro i sessanta giorni successivi.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
3. L’autorizzazione abilita:
a) all’esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;
b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
c) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove quest’ultimo si trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago;
d) alla partecipazione alle spunte nei mercati.
4. Sull’autorizzazione alla vendita di generi alimentari deve essere riportata l’eventuale autorizzazione alla somministrazione degli stessi.
5. In caso di smarrimento o furto, si applica l’art. 4, comma 15.
Art. 36 – subingresso
1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti, di cui all'art. 5, è subordinato a preventiva comunicazione tramite il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività, dalla documentazione sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e da copia del contratto redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata.
2. La comunicazione va presentata dal subentrante al primo Comune, in cui intende iniziare l'attività itinerante, pena la decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività, in caso d’atto tra vivi oppure entro sei mesi dal decesso del titolare. Il subentrante mortis causa, qualora non sia in possesso di suddetti requisiti, può continuare ad esercitare l'attività del dante causa per i sei mesi successivi.
Art. 37 - Modalità di svolgimento dell’attività
1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico, fatti salvi i divieti di cui al successivo articolo, in modo tale da differenziarsi nettamente dal commercio su posteggio, con qualsiasi mezzo mobile, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi collocati direttamente a terra e siano rispettate
le norme igienico-sanitarie vigenti. In ogni caso, è vietato il posizionamento di tavoli e sedie o qualsiasi altro tipo di occupazione della sede stradale, ancorché privata.
2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore sullo stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
4. Dopo ogni spostamento, non è ammesso ritornare al punto precedente.
5. L’operatore ha l’obbligo di comunicare in modo chiaro e visibile al pubblico il prezzo della merce posta in vendita, mediante idonei cartelli.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al produttore agricolo, che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
Art. 38 - Divieti
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è sempre vietato in tutte le strade in cui non esiste sufficiente spazio per la sosta sia del veicolo dell'operatore commerciale che dei veicoli di eventuali utenti, senza intralciare le sedi di scorrimento.
2. L’esercizio del commercio in forma itinerante è, inoltre, vietato:
a) lungo le principali direttrici di traffico: S.P. 500 (inclusi i tratti ricadenti in centro abitato), X.X. 00, xx xx X.X. 00 (Xxx Xxxxxxx, Via Madonna, Xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx), X.X. 000;
b) nel centro storico intendendosi come tale la zona delimitata dalle seguenti vie: Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx, Via X. Xxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Via Ponovo, Via Castelgiuncoli, Via Pontedera, Via Macello, Via X. Xxxxxxxx, Via Circonvallazione;
c) a meno di 200 metri dall’Ospedale del capoluogo e dal cimitero;
d) entro 500 metri dal mercato in esercizio, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività;
e) a meno di 200 metri da edifici scolastici.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere svolto sul territorio comunale durante la Fiera e gli altri eventi temporanei, anche se ripetitivi (per esempio, Mercatino dell’Antiquariato, “I Venerdì di Luglio”, “Antica Fiera di San Xxxxxxx”).
4. Non è consentita la sosta davanti alle banche e agli sportelli automatici di pertinenza.
5. È vietato esercitare il commercio dei prodotti del settore alimentare in forma itinerante nelle aree adiacenti il “Mercato Contadino”, ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata dalla recinzione del Parco Ippodromo.
6. Le disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
Art. 39 – Merci vietate sulle aree pubbliche
1. Oltre a quanto elencato nell'art. 11, non sono consentite la vendita e l’esposizione di funghi freschi allo stato sfuso, anche se si tratta di produttore agricolo, che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
Art. 40 - Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il titolare non ha provveduto all'iscrizione nel registro delle imprese o all'apertura della posizione IVA entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione (salvo proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità);
b) il titolare dell’autorizzazione sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga;
c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5;
d) il titolare dell’autorizzazione commette ulteriore violazione delle norme igienico - sanitarie, dopo la sospensione dell’attività per lo stesso motivo;
e) l’operatore è divenuto irreperibile ed è stato cancellato dall’anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 223/1989 e successive modifiche;
f) l’operatore non regolarizza la propria posizione entro il termine di cui all'art. 5, comma 7.
CAPO VI - MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DEL MODERNARIATO DENOMINATO “VINTAGE”
Art. 41 – Istituzione del mercatino, individuazione della sua sede, organizzazione e gestione
1. Il mercatino dell’antiquariato minore e del modernariato “vintage” si svolge nella terza Domenica del mese, da Settembre a Maggio di ciascun anno.
2. Le aree comunali, destinate ad accogliere il mercatino, sono le seguenti: Via Xxxxxxxx (ambo i lati), Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx (xx lato), Piazza Garibaldi (inclusi sottoportici del Xxxxxxx xxx Xxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxxxx.
0. La Giunta comunale può, con proprio provvedimento, cambiare la data di svolgimento del mercatino ed ampliare l’area dal medesimo coinvolta.
4. Il Comune, tramite procedure ad evidenza pubblica, individua il soggetto, al quale affidare l’organizzazione e la gestione del mercatino, affidatario che deve essere in possesso di comprovata professionalità nell’organizzazione di siffatti eventi.
Art. 42 – Compiti dell’affidatario
1. L’affidatario deve organizzare in ogni particolare il mercatino, assumendosene ogni responsabilità civile ed amministrativa, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni in materia di sicurezza, esonerandone a tutti gli effetti l’Amministrazione comunale. In particolare, deve porre particolare attenzione sulla “qualità” della merce posta in vendita, che deve rispettare le caratteristiche degli articoli di antiquariato minore e modernariato detto “vintage”, ossia quello che è stato prodotto almeno venti anni fa.
2. In quanto responsabile del mercatino, spetta all’affidatario decidere sulle domande di partecipazione, che pervengono dagli espositori e da qualunque altro soggetto interessato a parteciparvi, incluse le associazioni senza fini di lucro.
3. L’affidatario provvede a pubblicizzare adeguatamente l’evento, nei limiti delle proprie risorse ed a curarne l’immagine, affinché risulti un’iniziativa decorosa.
4. L’affidatario deve controllare ed accertarsi che gli espositori e chiunque sia stato ammesso dal medesimo a parteciparvi rimuovano tutti i rifiuti al termine dell’evento.
5. L’affidatario può richiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo, quale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione, la pubblicità ed a rifusione delle spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento del mercatino.
6. L’affidatario può organizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia, sull’area indicata nell’articolo 41 del presente provvedimento, l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e del decoro cittadino.
7. L’esercizio di suddetta attività deve essere preventivamente comunicata al Comune, indicandone la collocazione e la descrizione.
8. L’affidatario deve assicurare la presenza di un referente, durante l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione, con reperibilità durante la giornata di effettuazione della stessa, affinché provveda alla sistemazione degli espositori e verifichi che lo spazio espositivo sia occupato in modo corretto e decoroso.
Art. 43 – Oneri a carico del Comune
1. Il Comune si impegna a non organizzare e/o autorizzare eventi dello stesso genere in concomitanza con il mercatino.
2. In accordo con l’affidatario, possono essere autorizzati dal Comune eventi di genere diverso in concomitanza con il mercatino, allo scopo di accrescerne l’affluenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e sicurezza.
3. Il Comune concede la fornitura di energia elettrica ed ogni altra attrezzatura od impianto necessario alla realizzazione dell’evento, purché sia nella disponibilità patrimoniale dell’Ente.
4. Spetta al Comune adottare i necessari provvedimenti di limitazione del traffico e della sosta veicolare e posizionare per tempo la relativa segnaletica stradale.
Art. 44 – obblighi e divieti a carico degli espositori
1. I soggetti autorizzati dall’affidatario a partecipare al mercatino devono accettare e rispettare le regole dal medesimo adottate ed approvate dal Comune.
2. Suddetti soggetti sono responsabili per eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività al patrimonio pubblico od a proprietà di terzi.
2. Oltre al rispetto degli obblighi e divieti imposti ai sensi del precedente comma 1, a suddetti soggetti è fatto divieto di:
a) accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo e prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che possano arrecare danno o molestia;
b) fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi d’amplificazione e diffusione di suoni;
c) disturbare con grida o schiamazzi;
e) coprire o mascherare gli oggetti durante le ore di esposizione;
f) circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno delle piazze e lungo le vie riservate al mercatino;
g) esporre armi o parti di esse;
h) gettare sul suolo rifiuti o residui di sorta, inerenti la propria attività o lasciare i sacchi di raccolta
in loco;
i) vendere abbigliamento nuovo e calzature nuove.
CAPO VIII – IL “MERCATO CONTADINO”
Art. 45 – Caratteristiche del mercato e norme applicabili
1. Il “Mercato Contadino” si svolge all’interno del Parco Ippodromo ogni Venerdì, con orario stabilito da apposita ordinanza sindacale e si compone di quindici posteggi, disposti lungo la crociera centrale, sulla pavimentazione, misuranti ciascuno 30 mq.
2. È vietato occupare il manto erboso.
3. Al “Mercato Contadino” si applica la disciplina dettata dal presente regolamento, in quanto compatibile, tranne quella riguardante il canone per l’occupazione del suolo pubblico, in quanto i concessionari ne sono esenti.
Art. 46 - Soggetti ammessi
1. I posteggi nel “Mercato Contadino” possono essere concessi esclusivamente agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all’art. 8 della L. 580/1993, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi.
2. Non è prevista la spunta degli operatori precari.
Art. 47 – Criteri di priorità
1. Il Comune rilascia le concessioni fino ad esaurimento dei posteggi.
2. Il Comune di Lonigo, nel rilasciare le concessioni dei posteggi, attribuisce priorità agli imprenditori agricoli che presentano le seguenti caratteristiche, in ordine di preferenza:
a) aziende con sede e produzione prevalente nel territorio delle Provincie di Vicenza, Padova e Verona con le seguenti ulteriori priorità:
• imprese che vendono esclusivamente prodotti biologici di propria produzione;
• aziende che vendono prodotti non presenti nel mercato;
• ordine cronologico di ricezione della domanda.
b) aziende aventi sede nella Regione Veneto.
Art. 48 – Prodotti posti in vendita
1. I prodotti posti in vendita, freschi o trasformati a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono provenire dalla propria azienda agricola o, se acquistati, da aziende con sede nella Regione Veneto, nel limite per ciascuna tipologia di prodotto, del 30% rispetto alla propria produzione agricola.
2. I prodotti, che possono essere posti in vendita, sono i seguenti:
a) prodotti di orticoltura;
b) prodotti di frutticoltura;
c) latticini e formaggi;
d) carne fresca e insaccati;
f) miele e marmellate;
g) farine, cereali e prodotti da forno;
h) olio, vino e uova;
i) prodotti non alimentari, limitatamente alla vendita di fiori, piante, erbe officinali e aromatiche in generale e prodotti per la cura della persona, se realizzati con sostanze vegetali provenienti dalla stessa azienda agricola.
3. I prodotti devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti.
4. I prodotti devono essere etichettati, nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti, con l’indicazione del luogo di origine (Comune di provenienza del prodotto).
5. L’imprenditore deve indicare, con appositi cartelli, gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e per tali prodotti deve indicare denominazione e sede dell’impresa produttrice.
6. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altro, i prodotti insigniti da marchi di qualità, a partire da quelli
comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG, per quanto riguarda i vini e da marchi aziendali di prodotto.
7. Non è ammessa la vendita di animali vivi.
8. Le merci devono essere pesate su bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della L. 441/1981 e successive modifiche.
9. I negozi mobili, preferibilmente omogenei per struttura, devono rispettare i requisiti stabiliti con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 03/04/2002.
Art. 49 - Altre attività consentite
1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, nell’ambito del mercato sono ammesse:
a) la degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell’attività produttiva;
b) le attività didattiche e dimostrative, legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.
2. Non è ammessa l’attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.
Art. 50 - Revoca della concessione
1. Gli Agenti di Polizia Locale vigilano sul regolare svolgimento del mercato.
2. La violazione di una o più delle disposizioni del presente regolamento, ripetuta per più di due volte nell’arco di un anno, comporta l’estromissione dell’operatore dal mercato stesso.
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51 - Divieti e limiti nei centri storici e nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
1. Nei centri storici o nelle zone sottoposte al vincolo previsto dal D. lgs. n. 42/2004 l’attività può essere sottoposta a condizioni particolari, sentita l’autorità competente in relazione allo specifico vincolo, anche in riferimento alle manifestazioni temporanee.
Art. 52 – Danneggiamenti al suolo pubblico
1. All’entrata in vigore del presente provvedimento devono essere rimossi gli ancoraggi al suolo pubblico, realizzati dagli operatori commerciali con picchetti o altri mezzi e non autorizzati dal Comune.
Art. 53 - Vendita di prodotti ortofrutticoli a “cassetta”
Fermo restando il rispetto della normativa inerente la tutela del consumatore, in particolare per quanto attiene l’esposizione del prezzo per unità di misura (L o Kg), l’esercente attività commerciale che offre in vendita merce a “corpo”, a “collo” o a “cassetta” idonea ad essere ripartita subito dopo l’acquisto tra eventuali più acquirenti, deve mettere a disposizione della clientela idoneo spazio ed attrezzatura, nell’ambito del posteggio assegnato, al fine di facilitare la ripartizione e di evitare l’impropria occupazione dell’area antistante il posteggio
Art. 54 – Sanzioni
1. Le violazioni al presente regolamento, riguardanti limitazioni e divieti attinenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche (ex art. 29 del D. Lgs. 114/1998) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 3.098,00 (sanzione in misura ridotta euro 1.032,00).
2. L’inosservanza delle altre disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 80,00 ad un massimo di euro 500,00 (sanzione in misura ridotta euro 160,00).